Tipologia: CCPL
Data firma: 2 agosto 2012
Validità: 01.01.2011 - 31.12.2013
Parti: Federazione Trentina della Cooperazione di Trento e Confederdia, Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Cantine sociali, Quadri e impiegati, Trento
Fonte: confederdia.it


Sommario:

 

Disposizioni generali
Art. 1 - Oggetto del contratto
Art. 2 - Osservatorio di settore - Procedure di informazione sindacale
Titolo I - Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 3 - Assunzioni a tempo indeterminato ed a tempo determinato
Art. 4 - Periodo di prova
Art. 5 - Apprendista
Art. 6 - Disciplina del rapporto di impiego
Titolo II - Classificazione del personale
Art. 7 - Categorie di inquadramento
Art. 8 - Aggiornamento professionale
Art. 9 - Variazione di mansioni e di qualifica
Titolo III - Quadri
Art. 10 - Requisiti di appartenenza
Art. 11 - Orario di lavoro dei quadri
Art. 12 - Indennità di funzione
Art. 13 - Variazioni di mansioni e qualifica
Art. 14 - Responsabilità civile e assistenza legale
Art. 15 - Direttore - Dirigente
Titolo IV - Durata del lavoro - Periodo di riposo
Art. 16 - Orario di lavoro
Art. 17 - Part-time
Art. 18 - Lavoro straordinario, festivo e notturno
Art. 19 - Riposo settimanale
Art. 20 - Giorni festivi - Festività nazionali - Permessi individuali per riduzione d’orario
Art. 21 - Permessi ed aspettative
Art. 22 - Ferie
Art. 23 - Permesso matrimoniale
Titolo V - Trattamento economico
Art. 24 - Retribuzione
Art. 25 - 13ma e 14ma mensilità

 

Art. 26 - Aumenti periodici per anzianità di servizio
Art. 27 - Indennità di funzione
Art. 28 - Indennità di cassa
Art. 29 - Trasferte
Art. 30 - Mezzi di trasporto
Art. 31- Trattamento di mensa
Art. 32 - Cassa mutua provinciale
Titolo VI - Previdenza ed assistenza
Art. 33 - Malattie ed infortuni - Gravidanza e puerperio
Art. 34 - Enti assistenziali
Art. 35 - Previdenza complementare
Titolo VII - Sospensione e cessazione del rapporto
Art. 36 - Chiamata alle armi per il servizio di leva e richiamo alle armi
Art. 37 - Preavviso di risoluzione del rapporto
Art. 38 - Risoluzione del rapporto
Art. 39 - Trattamento di fine rapporto (ex indennità di anzianità)
Art. 40 - Modalità relative alla cessazione del rapporto
Art. 41 - Certificato di servizio
Titolo VIII - Diritti sindacali e controversie
Art. 42 - Provvedimenti disciplinari
Art. 43 - Risoluzione delle controversie individuali e collettive. Transazione in sede di conciliazione sindacale (articolo 410 cpc) e deferimento al collegio di conciliazione ed arbitrato
Art. 44 - Delegato d’azienda
Art. 45 - Tutela del delegato sindacale
Art. 46 - Permessi sindacali
Art. 47 - Contributo assistenza contrattuale
Titolo IX - Disposizioni finali
Art. 48 - Condizioni a miglior favore
Art. 49 - Decorrenza e durata


Contratto collettivo provinciale di lavoro per i quadri e gli impiegati delle cantine sociali della provincia autonoma di Trento
(sostituisce il testo unificato del Contratto di Lavoro del 12 marzo 2012)

Il giorno 2 agosto 2012 in Trento nella sede della Federazione Trentina della Cooperazione, tra Federazione Trentina della Cooperazione di Trento […] e le Organizzazioni Sindacali in rappresentanza dei lavoratori delle Cantine Sociali del Trentino: Confederdia […], Fai Cisl […], Flai Cgil […], Uila Uil […], visti il Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro per i quadri e gli impiegati delle Cantine sociali della Provincia di Trento, stipulato nella versione in testo unico il giorno 12 marzo 2012, con decorrenza dal 10 gennaio 2007 per la parte normativa e 10 gennaio 2009 per la parte retributiva e con scadenza al 31 dicembre 2010;
tra le parti di comune accordo si conviene e si stipula il seguente Verbale d’accordo per il rinnovo economico e normativa del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro per i quadri e gli impiegati delle Cantine Sociali della Provincia di Trento
Ravvisata l’opportunità di unificare, coordinare ed aggiornare nel testo di un unico Contratto quanto convenuto nei documenti in argomento, fermo restando la successione temporale delle discipline contrattuali tempo per tempo vigenti si é proceduto alla stipula ed approvazione del seguente testo unificato del
Contratto collettivo provinciale di lavoro per i quadri e gli impiegati delle cantine sociali della provincia autonoma di Trento, che sostituisce il testo unificato del Contratto di Lavoro del 12 marzo 2012.

Disposizioni generali
Art. 1 - Oggetto del contratto

Il presente contratto regola i rapporti di lavoro dei quadri e degli impiegati dipendenti dalle Cantine Sociali della Provincia di Trento aderenti alla Federazione Trentina della Cooperazione, nonché quelli dei quadri e degli impiegati dipendenti da società da esse controllate, secondo la definizione di cui all’art. 2359 del cod. civ., salvi in tal caso accordi per l’armonizzazione dei contratti collettivi già applicati o per l’applicazione di diversi contratti collettivi. E’ esclusa dall’ambito di applicazione del presente contratto la società MezzaCorona s.c.a..

Art. 2 - Osservatorio di settore - Procedure di informazione sindacale
Le Parti concordano di costituire un Osservatorio provinciale di settore che si riunirà almeno una volta all’anno od ogni qualvolta ne sia ravvisata la necessità a richiesta di una della parti firmatarie. In tali incontri verranno fornite alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCPL una adeguata conoscenza sullo stato del settore e delle problematiche relative ai fenomeni collegati ai processi di sviluppo e ristrutturazione ed alle relative innovazioni tecnico-organizzative, nonché ai loro riflessi sul lavoro e sui livelli occupazionali e professionali.
Qualora nel settore si dovessero verificare ristrutturazioni e/o riorganizzazioni che dovessero portare ad eccedenze di personale le parti concordano fin d’ora che la Federazione attiverà gli strumenti di placement intercooperativo finalizzati a favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.
Le parti, ferma restando la piena autonomia di poteri decisionali e di responsabilità gestionali delle Cantine, concordano che queste forniranno informazioni nel corso di un apposito incontro a livello aziendale, da tenersi di norma entro il primo quadrimestre dell’anno e comunque su richiesta di una delle parti, con i seguenti oggetti:
le prospettive della cantina o delle società da essa costituite o controllate;
i programmi di sviluppo, le innovazioni tecnologiche e le eventuali riorganizzazioni aziendali.
Le parti concordano altresì di effettuare, su richiesta di una delle parti a livello aziendale, una verifica sugli inquadramenti dei lavoratori.

Titolo I - Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 5 - Apprendista

In considerazione del nuovo impulso dato all’istituto dal D.lgs 10 settembre 2003, n.276, le parti ritengono obsoleta la normativa prevista nel presente CCPL e si impegnano, nell’ambito della stesura del testo unico, a riformulare la disciplina contrattuale coerentemente alle nuove disposizioni di legge.

Titolo III - Quadri
Art. 11 - Orario di lavoro dei quadri

Ai Quadri, di cui al precedente articolo 10, si applica la disciplina legislativa sull’orario di lavoro per il personale direttivo (art. 1 R.D.L. n. 692/1923 - art. 3 R.D. n. 1955/1923); non si applicano, perciò, nei confronti degli stessi i limiti di orario previsti per il restante personale e le disposizioni riguardante il lavoro straordinario.

Art. 15 - Direttore - Dirigente
Il direttore della Cantina sarà inquadrato come dirigente per effetto di specifica delibera di nomina da parte del Consiglio di Amministrazione, fatti salvi i requisiti generali di appartenenza e le caratteristiche giuridiche e contrattuali proprie della medesima categoria - a titolo esemplificativo, ampie autonomie e poteri d’iniziativa, potere di rappresentanza dell’impresa, deleghe specifiche e rilevanti, compresa quella in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro, responsabilità “dei risultati e della gestione aziendale,
Tale nomina può conseguire anche a richiesta formulata dal direttore già in forza con inquadramento nella categoria dei quadri (conservando in tale caso l’eventuale natura a tempo indeterminato del rapporto di lavoro in essere).
L’atto di nomina stabilisce, oltre alle altre condizioni del rapporto di lavoro (in particolare, tipo di contratto - a termine o a tempo indeterminato - e deleghe espresse), l’applicazione del CCNL per i dirigenti dell’agricoltura e/o degli accordi stipulati dalla Federazione Trentina delle Cooperative.
[…]

Titolo IV - Durata del lavoro - Periodo di riposo
Art. 16 - Orario di lavoro

L’orario di lavoro ordinario è di quaranta ore settimanali così distribuite: ore 8 giornaliere per 5 giorni alla settimana, da lunedì a venerdì.
Per quelle Cantine dove è necessaria la presenza dell’impiegato il sabato mattina, il dipendente avrà diritto al riposo compensativo il lunedì mattina, oppure alla corrispondente retribuzione.
la mezza giornata o l’intera coincidente con il sabato non é considerata festiva agli effetti di eventuale lavoro straordinario prestato.
A fronte di comprovate esigenze organizzative aziendali, potranno essere concordate con le RSU forme di distribuzione dell’orario di lavoro anche in deroga parziale a quanto previsto dal presente articolo 16.
In particolare, si contempla la possibilità di articolare l’orario di lavoro secondo le seguenti tipologie:
1. Regime di flessibilità
Nelle ipotesi di utilizzazione della flessibilità d’orario (periodi programmati di maggiore intensità dell’attività lavorativa e correlati periodi di recupero retributivo o riduzione della stessa attività), l’azienda ed i rappresentanti sindacali aziendali o, in mancanza, il personale, possono stabilire, mediante stipula di un accordo sindacale aziendale, tanto un recupero in forma programmata e collettiva dei periodi di superamento delle 40 ore settimanali di lavoro (periodi di intensificazione dell’attività produttiva), quanto un recupero attraverso l’utilizzo di permessi retribuiti individuali a titolo di riposo compensativo, accantonati in banca delle ore individuale e da godersi entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di maturazione, dopo il quale termine gli eventuali permessi residui saranno retribuiti con il cedolino del mese successivo. Potranno essere analogamente accantonati nella banca delle ore individuale, d’intesa tra l’azienda ed il lavoratore, le ore di lavoro straordinario eventualmente prestate. Le parti di cui sopra, quindi, potranno realizzare accordi sul superamento dell’orario contrattuale in particolari periodi dell’anno (ad esclusione del periodo di conferimento), sino al limite di 44 ore settimanali per un massimo di 12 settimane nell’arco di ciascun anno solare. Ne deriva un monte ore annuo complessivo di superamento del normale orario contrattuale settimanale per flessibilità pari a 48 ore (4 ore per dodici settimane), monte ore che sarà possibile gestire anche diversamente dallo schema delle 44 ore per 12 settimane, d’intesa con i lavoratori e nei limiti legali dell’orario settimanale di lavoro.
Il regime di flessibilità si realizzerà nella norma su 5 giorni la settimana, ma potrà estendersi anche al sabato ed eccezionalmente alla domenica. Ai lavoratori cui si applica tale criterio di flessibilità, verrà riconosciuto, per ciascuna settimana di superamento dell’orario normale settimanale, un incremento del monte ore annuo dei permessi retribuiti di cui all’art. 20 nelle seguenti misure:
per i giorni dal lunedì al venerdì:
Orario settimanale         Permesso retribuito
        44 ore                     48 minuti
        43 ore                     36 minuti
        42 ore                     24 minuti
        41 ore                     12 minuti
Per la giornata del sabato, l’incremento di cui sopra è sostituito dal seguente: 15 minuti di permesso retribuito per ogni ora di lavoro prestata.
Per la giornata di domenica e festivi: 25 minuti di permesso retribuito per ogni ora di lavoro prestata.
I minuti di permesso retribuito saranno accantonati nella banca delle ore ai fini del loro recupero concordato con l’azienda. Sono fatti salvi diversi accordi fra le parti.
A fronte della prestazione di ore aggiuntive rispetto al normale orario settimanale, oltre al riconoscimento dei permessi retribuiti di cui sopra, ai lavoratori che effettueranno un orario di lavoro superiore alle 40 ore settimanali nel corso dell’anno, l’azienda riconoscerà, sempre nel corso del medesimo anno, una pari entità di ore di riduzione di orario di lavoro. Sia nei periodi di superamento del normale orario settimanale di lavoro, sia nei periodi di correlata riduzione, il lavoratore percepirà sempre la retribuzione riferita alla durata normale della prestazione lavorativa (40 ore settimanali). In caso di mancata fruizione di tali riposi compensativi individuali, le ore di maggiore lavoro prestate e contabilizzate nella banca delle ore saranno liquidate con la maggiorazione prevista per te ore straordinarie entro e non oltre il 30 giugno dell’anno successivo a quello di maturazione.
Resta inteso che, per quanto riguarda il lavoro straordinario, nel caso di ricorso a regime di orario plurisettimanale, esso decorre dalla prima ora successiva all’orario definito per ciascuna settimana.
Sempre con l’accordo delle parti di cui sopra, si potrà attuare la flessibilità in negativo (36 ore la settimana) prima di quella in positivo (44 ore la settimana).
I lavoratori interessati al regime di flessibilità percepiranno la normale retribuzione relativa all’orario settimanale contrattuale (di 40 ore), sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell’orario contrattuale.
2. Turni
L’azienda può istituire la prestazione in due o più turni diurni (tra le ore 6 e le ore 22) avvicendati giornalieri. In tali casi compete al lavoratore un quarto d’ora di pausa retribuita per la refezione, nonché il riconoscimento di una maggiorazione in forma di permessi individuali da accantonarsi in banca delle ore, pari ad un’ora e 36 minuti per ogni settimana (40 ore settimanali) di effettiva prestazione del turno (4% di 40 ore). L’azienda comunicherà alla rappresentanza sindacale aziendale o, laddove non fosse costituita, ai rappresentanti del personale, il calendario della turnazione sette giorni prima dell’inizio della turnazione stessa.
3. Orario continuato
L’azienda può disporre, d’intesa con i lavoratori, che la prestazione giornaliera avvenga in forma di orario continuato, con la previsione di una breve pausa retribuita di 15 minuti per la refezione.
Limitatamente al periodo delle operazioni stagionali di vendemmia l’orario di lavoro potrà estendersi fino al massimo consentito dall’attuale normativa.
In ragione della forte intensificazione stagionale del lavoro nelle Cantine sociali in coincidenza delle attività di conferimento e incantinamento, le Parti fissano il periodo di riferimento previsto dall’art. 4 del D.Lgs. 8 aprile 2003, n.66 per l’adempimento dell’obbligo di comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro, a partire dal 1 maggio 2007, come segue:
- 8 mesi fino a aprile del 2009
- 6 mesi dal maggio 2009
Le Parti si impegnano altresì ad incontrarsi per discutere eventuali situazioni di criticità che dovessero emergere nell’applicazione del comma precedente.

Art. 17 - Part-time
[…]
Per quanto concerne le richieste di trasformazione -da parte del personale in forza a tempo indeterminato- del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, la Cantina sociale è tenuta ad accordare tale trasformazione per un periodo predeterminato (a termine) ad un impiegato in presenza di almeno cinque lavoratori -compreso il richiedente- appartenenti alla medesima categoria contrattuale (sono quindi esclusi dal computo i dirigenti e gli operai). Nelle realtà aziendali dove il medesimo organico di riferimento (personale appartenente alla categoria impiegati) è superiore a 5, può essere accordata un’ulteriore trasformazione a part time, compatibilmente con le esigenze aziendali.
Fermo restando il criterio generale di precedenza cronologica della richiesta, nel caso di concomitanza di più richieste, sarà data la precedenza a quelle supportate dai seguenti criteri orientativi di priorità: necessità di assistenza a figli fino a tre anni e documentata grave infermità del lavoratore stesso, del coniuge e dei figli secondo le modalità individuate con riferimento alla legge n. 53/2000 (cosiddetta legge sui “congedi parentali”. In assenza di richieste motivate secondo le predette priorità orientative, la Cooperativa potrà concedere trasformazioni part time a tempo determinato diversamente motivate.
[…]

Art. 18 - Lavoro straordinario, festivo e notturno
Si considera:
a) lavoro straordinario, quello eseguito oltre l’orario normale giornaliero di lavoro;
b) lavoro festivo, quello eseguito nei giorni festivi di cui all’articolo 20;
c) lavoro notturno, quello eseguito dalle ore 22 alle ore 6 del mattino successivo.
Il lavoro straordinario non può superare le due ore giornaliere e le 12 settimanali.
Il lavoro straordinario e festivo è effettuato soltanto per particolari esigenze della Cantina e può essere compiuto solo su esplicita richiesta ed autorizzazione da parte del datore di lavoro dal suo rappresentante, registrato in contabilità e pagato nel mese successivo a quello di esecuzione.
[…]

Art. 19 - Riposo settimanale
Gli impiegati hanno diritto al riposo settimanale di 24 ore consecutive, che dovrà salvo cause di forza maggiore, coincidere con la domenica.
Se per esigenze della Cantina, fosse richiesta la prestazione di lavoro nella domenica, dovrà essere concesso il riposo compensativo di 24 ore in altro giorno della settimana; in questo caso al lavoratore spetta la maggiorazione prevista dall’articolo 18 per il lavoro festivo.

Titolo V - Trattamento economico
Art. 27 - Indennità di funzione

Al lavoratore abitualmente incaricato all’uso e manipolazione della SO₂ spetta un’indennità di Euro 20,00 lordi mensili.
Al tecnico di cantina abitualmente incaricato all’assaggio del prodotto spetta un’indennità di Euro 20,00 lordi mensili.
[…]

Art. 31- Trattamento di mensa
Le Cantine Sociali riconoscono agli impiegati, che per la particolare distribuzione dell’orario giornaliero di lavoro non consumino i pasti presso il loro domicilio, il seguente trattamento per la consumazione di detti pasti:
- il pasto meridiano e serale durante il solo periodo di vendemmia a totale carico dell’azienda;
- il pasto ogniqualvolta per esigenze tecnico/produttive venga richiesta la permanenza in azienda.
Il trattamento di cui al secondo allinea consiste, a discrezione della Cantina, nella fornitura in forma diretta del pasto stesso, oppure, in alternativa, in un concorso alle spese sostenute dal lavoratore per la effettiva consumazione e per ogni giorno di presenza al lavoro, pari a Euro 5,00.
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore già in essere in azienda nelle precedenti stagioni.

Titolo VI - Previdenza ed assistenza
Art. 33 - Malattie ed infortuni - Gravidanza e puerperio

[…]
Per la tutela della lavoratrice/lavoratore in gravidanza e puerperio, si applicano le norme di legge vigenti in materia.
[…]

Titolo VII - Sospensione e cessazione del rapporto
Art. 38 - Risoluzione del rapporto

La risoluzione del rapporto di lavoro può avvenire per licenziamento o dimissioni.
Il licenziamento può avvenire per giustificato motivo o per giusta causa.
licenziamento per giustificato motivo.
È determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali da parte dell’impiegato, […]
Licenziamento per giusta causa.
È determinato al verificarsi di una causa che non consente la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto ai sensi dell’art. 2119 del Cod. Civ.
Costituisce, tra l’altro, motivo di licenziamento per giusta causa: violenze o vie di fatto, disonestà, danneggiamento dei beni aziendali dovuto a dolo o colpa grave.
[…]

Titolo VIII - Diritti sindacali e controversie
Art. 44 - Delegato d’azienda

Nella Cantina che occupa più di cinque impiegati può essere eletto un delegato aziendale dell’Organizzazione Sindacale degli impiegati firmataria del presente contratto.
L’elezione del delegato dovrà avvenire durante una riunione degli impiegati della Cantina, promossa dagli impiegati stessi.
Il delegato eletto dovrà comunicare la sua elezione alla direzione della Cantina, ed alle Organizzazioni Sindacali dei datori di lavoro e degli impiegati firmatarie del presente contratto.
La comunicazione potrà essere fatta anche dall’Organizzazione Sindacale di appartenenza dell’impiegato. Il delegato può iniziare il proprio mandato immediatamente dopo che il datore di lavoro avrà ricevuto la comunicazione della sua elezione.
Il delegato ha le seguenti funzioni:
a) vigilare ed intervenire presso il datare di lavoro per l’esatta applicazione dei contratti di lavoro e per l’osservanza delle norme di legge sull’igiene e sicurezza del lavoro;
b) esaminare e trattare con il datore di lavoro i turni di ferie degli impiegati e la distribuzione dell’orario di lavoro;
c) prestare ai colleghi impiegati la propria assistenza nel caso in cui essa venga richiesta.

Art. 46 - Permessi sindacali
[…]
Gli impiegati dipendenti delle Cantine hanno facoltà di riunirsi per la trattazione di problemi di interesse sindacale e del lavoro su convocazione delle loro rappresentanze od organizzazioni sindacali.
La convocazione sarà comunicata con preavviso di almeno 8 giorni alla direzione della Cantina, in periodi tali da non alterare il regolare svolgimento dell’attività produttiva, nella misura di 2 mezze giornate lavorative annuali retribuite (4 + 4 ore).
Gli impiegati potranno inoltre usufruire di ulteriori 2 ore annue di assemblea retribuite da utilizzare all’inizio od alla fine del lavoro con preavviso all’azienda da parte delle OO.SS. di almeno 4 ore.
Resta inteso che chi non intendesse partecipare all’assemblea dovrà comunque prestare la normale attività lavorativa; sarà garantita alla società la presenza a turno di almeno un impiegato per il disbrigo delle incombenze correnti.
Dichiarazione a verbale
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto in materia di diritti sindacali, si fa riferimento alla Legge 20.5.1970, n. 300 che reca “Norme alla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”.