Tipologia: Protocollo d’intesa
Data firma: 18 settembre 2019
Parti: A.O. Padova e Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil
Comparti: P.A., Sanità, A.O. Padova
Fonte: aopd.veneto.it


Sommario:


Protocollo d’intesa
 

L’Azienda Ospedaliera, in seguito per brevità denominata Committente, con sede legale in Padova […], le OO.SS. Fillea Cgil di Padova […], Filca Cisl di Padova e Rovigo […], Feneal Uil Area Vasta Veneto […]

Premesso che

a) In data 16 giugno 2017, è stato sottoscritto dalle confederazioni Cgil, Cisl e Uil e da Azienda Ospedaliera di Padova un accordo per la formalizzazione di un tavolo permanente di confronto in materia di appalti;
b) le Parti si danno atto che la manutenzione ordinaria e straordinaria e, in generale, tutti gli interventi di edilizia ospedaliera hanno importanti ricadute occupazionali e in riferimento all'efficienza del servizio sanitario;
c) le Parti che sottoscrivono il presente Protocollo, in coordinamento con la Prefettura di Padova, sono impegnate nell'adozione di tutte le possibili misure volte ad evitare infiltrazioni della criminalità organizzata - in qualsiasi forma siano poste in essere - negli appalti;
d) le Parti, con la particolare considerazione che il Committente è Ente Pubblico, condividono che ogni appalto posto in essere dovrà essere un'occasione per la promozione della cultura della sicurezza sul lavoro in edilizia. Le parti pertanto si impegnano a ricercare e condividere l’implementazione di procedure e percorsi di formazione per l’organizzazione dei cantieri in modo efficiente ed avanzato, anche in termini sperimentali;
e) ai fini di una più compiuta applicazione di quanto previsto dal presente protocollo e per conseguire, con la qualità del lavoro e delle imprese, la qualità dell’opera da realizzarsi, le Parti condividono e si impegnano alla gestione ed organizzazione di ogni cantiere di edilizia dei futuri appalti come
Unico Sito Produttivo, ovvero alla corretta applicazione del contratto dei soggetti operanti nel cantiere, per la particolare natura delle lavorazioni da eseguirsi, così come deducibili dalle declaratorie dei CCNL Edili ed Affini sottoscritti dalle organizzazioni sindacali firmatarie del presente protocollo, e per le relative condizioni di sicurezza da garantirsi.
f) le Parti si danno atto che con il termine Subaffidatari si riferiscono a tutte le fasi di lavoro cedute a terzi in qualsivoglia forma di affidamento quali: “Affidatari e/o Affidamenti”, “Subaffidatari e/o Subappaltatori” e “Subaffidamenti e/o Subappalti” da intendersi in conformità a quanto previsto dalla Legge 19 marzo 1990 n.55, dal D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;
g) le Parti con il presente protocollo recepiscono i contenuti del protocollo “Regolarità e Sicurezza nei cantieri di Padova” del 19 ottobre 2004 e del protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata del 09 settembre 2015 siglati presso la Prefettura di Padova, integrati con i protocolli / intese regionali sui medesimi temi, definendo le seguenti regole e procedure.
Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Relazioni sindacali
Articolo 1 - Validità e campo di applicazione delle pattuizioni

Il Committente si impegna a vincolare tutti gli Appaltatori di interventi di edilizia ospedaliera all’osservanza dei contenuti del presente Protocollo d’Intesa, come questi ultimi faranno - a loro volta - per tutti i loro Subaffidatari, Subappaltatori, Noli o Servizi in genere a loro volta appaltati, inserendo il presente protocollo tra gli allegati dei relativi contratti stipulati per la realizzazione delle opere oggetto di appalto, con la previsione esplicita della clausola che prescrive l’applicazione di tutti i punti del presente protocollo quale parte integrante e sostanziale del contratto e che ogni sua eventuale evasione avvierà la procedura di messa in mora dell’impresa e potrebbe determinare causa di risoluzione del contratto.
La soglia di applicabilità del presente protocollo sarà riferita ai cantieri/lavori di durata sopra i 30 giorni di calendario.

Articolo 2 - Normativa di riferimento
Tutte le Imprese, a qualsiasi titolo addette alla realizzazione delle opere oggetto di appalto, dovranno rispettare quanto previsto in materia di lavoro dalle vigenti norme di legge e in riferimento ai Contratti Collettivi di Lavoro in relazione alla categoria prevalente enunciata nel Contratto di Appalto e/o Subappalto, come previsto dall'art.30 comma 4 del Dlgs 50/2016 e ulteriormente ribadito dal chiarimento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 26 luglio 2016.
In particolare, le imprese addette alla realizzazione delle opere edili dovranno osservare:
a) i CC.CC.NN.LL. per le Imprese Edili ed Affini, firmati dalle OO.SS. stipulanti il presente Protocollo d’Intesa nei settori di Industria e Cooperative / Artigianato / Piccole Imprese;
b) i CC.CC.RR.LL ed i CC.CC.PP.LL. firmati da tutte le OO.SS. stipulanti il presente Protocollo d’Intesa per i lavoratori del settore dell'edilizia;
c) l’iscrizione presso la Cassa Edile di Padova delle maestranze che lavoreranno in cantiere in armonia con quanto previsto dal CCNL edilizia industria, fatto salvo quanto previsto dall’accordo “Trasferta Veneto” e per quei lavoratori già iscritti presso la Edilcassa Veneto dovrà essere effettuata tempestivamente come previsto dalla Legge Regionale n. 27 del 7 novembre 2003 c.1 lettera a.
d) Il Committente riconoscerà la piena agibilità sindacale in ogni ambito connesso alla realizzazione di opere e/o servizi, ivi compresi appositi spazi a ciò dedicati e agevolerà l’accesso al cantiere alle OO.SS. firmatarie il presente accordo.

Articolo 3
Le Parti allo scopo di monitorare la concreta realizzazione ed applicazione di quanto previsto nel presente Protocollo, nonché di intervenire tempestivamente ed efficacemente a fronte di problematiche e/o criticità convengono di costituire un osservatorio permanente. Tale organismo sarà convocato a cadenza periodica, di norma ogni 6 mesi e/o su richiesta di una delle Parti.

Sicurezza
Articolo 4 - Sicurezza del lavoro

Normativa - Le Parti ribadiscono che l'applicazione scrupolosa ed il rispetto di tutta la normativa esistente - in materia di sicurezza, igiene e prevenzione – è assunta come obiettivo prioritario durante tutta la fase di organizzazione dei cantieri.
Promozione della sicurezza - Al fine di promuovere una costante campagna di promozione della cultura della sicurezza, le Parti concordano che il rispetto delle condizioni di sicurezza e della salute dei lavoratori dovranno essere garantite assumendo specifici progetti di vigilanza coordinata e programmata, con la collaborazione di tecnici del Cpt e degli RLST industria e artigianato, prevedendo anche momenti di coordinamento con gli Enti di vigilanza e prevenzione, le figure preposte in capo alla Committenza, i responsabili alla sicurezza delle diverse imprese e i lavoratori presenti in cantiere sulla base della tipologia delle opere, della previsione dei lavori e della specificità degli approntamenti di sicurezza adottati. La Committenza favorirà il ricorso delle imprese appaltatrici e subappaltatrici al servizio di asseverazione e ai percorsi formativi e di aggiornamento dell'Ente bilaterale.
RLS di Sito - In coerenza con quanto specificato al punto (d delle premesse, le Parti condividono che per un'efficace prevenzione degli infortuni e per garantire una concreta organizzazione della sicurezza sia necessaria la massima partecipazione attiva dei lavoratori. Pertanto si prevede l'istituzione della figura dell'RLS di sito per ogni singolo cantiere posto in essere in affiancamento e coordinamento degli RLS delle imprese appaltatrici e subappaltatrici. A tale figura sarà riconosciuto un adeguato monte ore di permessi per poter svolgere le funzioni stabilite dalla norma in un'ottica di coordinamento dei diversi soggetti presenti in cantiere. All'eventuale disposta carenza della figura dell’RLS sarà fatto ricorso, per l’espletamento delle suddette funzioni, alla disponibilità degli RLST del sistema bilaterale territoriale.
Verifica e coordinamento di imprese appaltatrici e subappaltatrici in materia di sicurezza - Considerati gli obblighi di legge in capo all'appaltatore in relazione alla verifica degli adempimenti e delle misure definite negli elaborati progettuali nonché nelle leggi in materia di sicurezza ed igiene nei posti di lavoro, il Committente, tramite il coordinatore della sicurezza, svolgerà le azioni di promozione e di coordinamento consultivo nei confronti di appaltatori, subappaltatori e imprese terze per favorire la migliore omogeneità attuativa delle misure di igiene e sicurezza.
Qualora dovessero riscontrarsi inadempienze e/o difformità di qualunque soggetto imprenditore presente nell’esecuzione della commessa, si dovranno attivare tutte le misure necessarie affinché i lavoratori operino in sicurezza e siano messi a conoscenza delle operazioni da svolgere a tale scopo, attraverso il coinvolgimento degli enti paritetici di prevenzione e sicurezza del settore e l'attivazione dello SPISAL.
Registro Infortuni di Cantiere - tutti gli eventuali infortuni subiti in un cantiere dovranno essere comunicati ai Coordinatori per la Sicurezza che provvederanno a registrarli in un apposito registro al fine di monitorare l’efficacia della gestione della sicurezza, l’analisi delle dinamiche, la predisposizione di adeguate azioni necessarie per ridurre i rischi.
Presenza del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione (CSE) - Il Committente si impegna a garantire la presenza in cantiere del CSE o suo collaboratore, oltre a quanto necessario per lo svolgimento delle funzioni previste dalla legge, anche per riunioni di coordinamento su richiesta degli RLS e/o degli RLST.
Formazione/informazione all’ingresso in cantiere - in base alla comunicazione anticipata dei nominativi dei lavoratori che opereranno in cantiere, si organizzeranno, in coordinamento e controllo con CSE, idonei momenti informativi sull’organizzazione della sicurezza in cantiere, le figure responsabili, la squadra antincendio e pronto soccorso. Questo primo momento informativo sarà occasione per la verifica della formazione di ogni lavoratore per lo svolgimento della mansione che svolgerà nel cantiere.
Registrazione della Formazione/informazione per la sicurezza - tutti i momenti formativi e informativi per la sicurezza svolti in cantiere per l’applicazione del Piano per la sicurezza, dei POS e del DUVRI, dovranno essere registrati in coordinamento e controllo con il CSE.

Regolarità
Articolo 5 - Regolarità

Cartellino di Accesso al Cantiere registrazione delle presenze giornaliere - Al fine di verificare la presenza nel cantiere del solo personale autorizzato ed assicurato, si prevede l’adozione della seguente procedura, con il coordinamento e controllo del DL e del CSE:
1. per ogni lavoratore (dipendente, parasubordinato o titolare di partita IVA senza dipendenti) che opererà in cantiere l’impresa appaltatrice, subappaltatrice o subaffidaria dovrà comunicare al Committente, almeno n. 3 giorni prima dell’operatività in cantiere, il nome del lavoratore, data di nascita, il livello di inquadramento e la mansione, periodo previsto medio di presenza nel cantiere;
2. Il Committente si impegna a richiedere all'Appaltatore, Subappaltatore o Subaffidatario la predisposizione per ogni lavoratore che opererà in cantiere di un cartellino magnetico che sarà consegnato al lavoratore, previa verifica della corrispondenza del nome con il documento di riconoscimento. Il suddetto Cartellino di Accesso al cantiere sarà utilizzato obbligatoriamente dal lavoratore per la registrazione con timbra-cartellino elettronico del suo ingresso in cantiere, della presenza e dell'orario di lavoro;
3. Il DL e il CSE, periodicamente effettueranno delle verifiche a campione per accertare la corrispondenza della presenza dei lavoratori nei cantieri con quanto riportato dal timbra-cartellino e dalle singole imprese nelle loro apposite comunicazioni.
Il Cartellino di Accesso al Cantiere, in quanto non dotato di fotografia, non sostituisce il tesserino previsto dalla legge (D.L. 4 luglio 2006 n. 223 convertito in L. 11 agosto 2006 n. 248).
Congruità (ex art. 105 c.16 DLqs 50/2016)- le Parti firmatarie ritengono la verifica periodica della congruità tra ore lavorate (in base agli Stati di Avanzamento Lavori) e ore denunciate presso le Cassi Edili strumento essenziale per la verifica della regolarità delle maestranze impegnate nel cantiere e pertanto si impegnano a definire la procedura di verifica della congruità attraverso la Cassa Edile di Padova, verificata la disponibilità dello stesso Ente Bilaterale

Articolo 6 - Orari di lavoro
Il Committente si impegna a promuovere incontri tra imprese appaltatoci e OO.SS. territoriali al fine di concordare preventivamente le modalità per l’eventuale ricorso a:
- forme di organizzazione del lavoro a turni;
- regimi di orario settimanale e/o plurisettimanale, a squadre definite;
- sistemi ed orari con turni di lavoro alternati, a ciclo, continuo, avvicendati, notturni, festivi con relative condizioni normative e retributive da stabilire nel prosieguo;
- modalità di rientro periodico dei lavoratori nei luoghi di provenienza, anche attraverso - laddove, operativamente, possibile - forme flessibili dell’orario di lavoro e relative compensazioni (per esempio Banca Ore).

Articolo 7 - Appalti, Subappalti e Affidamenti
La Committenza individuerà le imprese appaltataci sulla base di bandi, favorendo prioritariamente il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ove possibile, e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente
in ogni caso la Committenza terrà in considerazione e valorizzerà l’adozione da parte delle imprese di sistemi di gestione della salute e della sicurezza dei lavoratori. Le parti concordano sul valore che assume “l’asseverazione” rilasciata dall’ente bilaterale CPT
Le imprese appaltatrici e subaffidatarie dovranno applicare nei confronti dei loro dipendenti le norme previste dalla contrattazione nazionale e territoriale di riferimento ivi compreso il presente Protocollo di Intesa.
Quanto sopra verrà attuato mediante l'inserimento, tra le condizioni contrattuali, di apposite clausole di salvaguardia per le eventuali violazioni degli impegni normativi e/o concordati che dovessero verificarsi. In particolare sarà ulteriormente esplicitato in ogni contratto di appalto, subappalto o sub affidamento che l’applicazione della procedura “Cartellino di Accesso al Cantiere - registrazione delle presenze” è condizione fondamentale per la regolare esecuzione di ogni contratto di appalto, il cui eventuale non rispetto sarà sanzionato da parte della committenza con la possibilità di risoluzione dello stesso contratto.
Il Committente si impegna a verificare che le ditte Appaltatrici e le Subaffidatarie e/o destinatarie di qualsivoglia altra forma di subcontrattazione, presenti sulla specifica commessa, garantiscano i diritti stabiliti per legge e dalla contrattazione nazionale e territoriale alle proprie maestranze.
Sarà fatto obbligo all'Appaltatore, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tutela dei diritti dei lavoratori, di inserire nel contratto d’affidamento e/o nell’abbinato capitolato speciale, le seguenti clausole a tutela dei connessi addetti:
a) obbligo di applicare o far applicare integralmente, nei confronti di tutti i dipendenti nell’esecuzione dell’affidamento, il trattamento economico e. normativo - di cui ai contratti collettivi, richiamati sub art. 2 - ivi compresi l’iscrizione dei lavoratori stessi ed il versamento delle relative contribuzioni agli Enti Bilaterali contrattuali competenti territorialmente.
b) nel caso di nuovi affidamenti o di subentro a seguito di nuovo bando di gara, la committenza favorirà con il coinvolgimento delle OO.SS. firmatarie l’utilizzo da parte della ditta subentrante dei lavoratori assunti per cantiere con l’applicazione dello stesso CCNL già applicato dall’affidatario uscente (clausola sociale)
Il Committente - per la liquidazione degli stati di avanzamento e del saldo finale dei lavori oltre che per lo svincolo delle somme poste a garanzia - chiederà a tutte le Imprese appaltatrici e subappaltatrici la copia conforme all’originale del D.U.R.C. conformemente alla normativa vigente, nonché una dichiarazione timbrata e firmata dall’azienda stessa di essere in regola con i pagamenti retributivi e degli stipendi.
In caso di riscontrate omissioni e/o irregolarità, la Committenza applicherà - nei confronti di Appaltatori e/o Subaffidatari - le misure di tutela contrattualmente previste e quelle contenute nel presente Protocollo d’Intesa.
In particolare, qualora - anche su istanza delle CO.SS. territorialmente competenti - siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte delle ditte appaltatrici e/o subaffidatarie, previa ricognizione del debito dovuto ai lavoratori dipendenti dell’impresa inadempiente, presenti nel sito dei lavori della commessa, la committente effettuerà le trattenute nei confronti delle ditte inadempienti previste dalla legge e dalla normativa vigente in materia di responsabilità solidale ex art. 1676 c.c. e si rende disponibile a concertare con le ÓO.SS. firmatarie le soluzioni del caso.
In ottica di contrasto alla frammentazione e destrutturazione di impresa e al fine della promozione della regolarità e della sicurezza, il Committente si impegna, fatto salvo il limite massimo del 40% al subappalto, a stabilire specifici limiti inferiori per ogni singolo procedimento in base alla verifica tecnica dell'incidenza rispetto al progetto generale delle opere non edili.
Sulla base di quanto sopra, il Committente - prima dell’inizio dei lavori - si impegna a comunicare alle OO.SS. firmatarie del presente Protocollo quanto comunicato dalla Appaltatrice e/o dalla Subaffidataria dei lavori in ordine ai seguenti punti:
1) tipologia dei lavori assegnati;
2) livelli occupazionali e durata media presunta di presenza in cantiere;
3) Cassa Edili di registrazione;
4) RLS dell’azienda.

Mercato del lavoro
Articolo 8

Le Parti convengono che tutti gli interventi di edilizia ospedaliera, relativi alla manutenzione straordinaria, così come a quella ordinaria, possono avere importanti ricadute occupazionali. Pertanto, qualora vi fosse la necessità da parte di imprese appaltataci e/o subaffidatarie di ricorrere per l’espletamento della commessa all’assunzione di personale, il Committente favorirà l’inquadramento - in quantità e qualità professionali adeguate alle esigenze operative - di lavoratori inseriti nel sistema Borsa lavoro - Blen.it, previsto e attuato come da CCNL del settore edile.

Padova, 18 settembre 2019
Letto confermato e sottoscritto