Roma, data del protocollo

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto
Reparto VI


CIRCOLARE
Titolo: “Personale marittimo”
Serie: “Tabelle di armamento” N° 004/2022


ARGOMENTO: Tabelle minime di armamento - Sostituzione marittimi.


Questo Comando generale è stato interessato per un chiarimento sulla coerente lettura della nota riportata nel format tabelle minime di sicurezza che, nella parte denominata “Eventuali requisiti o condizioni”, recita “un marittimo di categoria inferiore può essere sostituito da un altro di categoria superiore appartenente al medesimo livello”.
Considerato l’argomento di particolare rilievo e di interesse generale si è ritenuto opportuno predisporre la presente circolare con lo scopo precipuo di armonizzare l’attività degli Uffici periferici sulla tematica in oggetto.
Preliminarmente, al fine di fornire una chiara indicazione dell’approccio assunto nella stesura della presente Circolare, preme sottolineare che - pur tenendo in considerazione le previsioni dell’articolo 321¹ del Codice della navigazione - l’argomento è stato affrontato alle luce delle “competenze” previste dalla Convenzione STCW ’78 come emendata e relativo Codice, comparando le stesse tra le “qualifiche” messe a confronto ed applicando, altresì, le previsioni di cui al Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 25 luglio 2016².
A ciò si aggiunga che le vigenti tabelle minime di sicurezza, come noto, scontano le procedure previste dalla “Circolare Titolo: Personale Marittimo - Serie: Tabelle di armamento n° 001/2010” e già prevedono - a valle del tavolo istituzionale con le Associazioni di categoria, ma in termini molto generici - che “Un marittimo di categoria inferiore può essere sostituito da un altro di categoria superiore appartenente al medesimo livello”.
Per quanto sopra, ritenendo possibile, quindi, in senso generale, l’imbarco di personale navigante con una qualifica/certificazione superiore rispetto a quella prevista in tabella, sono stati predisposti due prospetti di comparazione relativi alla sezione coperta (Allegato 1) e sezione macchina (Allegato 2) la cui lettura sconterà, comunque, l’applicazione delle limitazioni in essi riportate, attraverso le note all’uopo inserite, così come l’obbligo, ove previsto, del possesso di specifici corsi di addestramento.
A tal proposito si ritiene quanto mai opportuno richiamare il principio per cui l’imbarco a libretto e sul ruolo equipaggio debba essere formalizzato riportando l’effettiva qualifica che il marittimo va a rivestire a bordo; ciò in considerazione, tra l’altro, della necessità di computare, in maniera adeguata, il periodo di navigazione svolto ai fini del rinnovo del certificato di competenza (Decreto Ministeriale 01.03.2006 e Circolare n°35 Serie XIII - Titolo “Gente di Mare" del 17.03.2016).
Tale assunto, ovviamente, non comprende i casi di necessità ed urgenza laddove, ai sensi dell’art. 334³ del Codice della navigazione per salvaguardare la sicurezza della spedizione, il comandante della nave ha facoltà di adibire, per un tempo limitato all’emergenza, quindi temporaneamente, un marittimo a servizi diversi da quelli per cui è stato arruolato.
Ritornando quindi al concetto della sostituzione, nel ritenere che, generalmente, trattasi di sopravvenute esigenze operative (es. sbarco per malattia di un componente dell’equipaggio), tale esigenza, tuttavia, non può assumere carattere di sistematicità e, pertanto, dovrà essere comunque risolta in un arco temporale limitato ma, si comprende, comunque sufficiente a ripristinare la piena rispondenza alla composizione qualitativa e quantitativa prevista dalla tabella minima di sicurezza della nave.
Al riguardo, fermo restando quindi l’annotazione in tabella della possibile sostituzione di personale con altro in possesso di certificazione superiore, tenuto conto dei differenti tempi di avvicendamento che potrebbero essere necessari in considerazione delle aree di operazione delle navi, si ritiene opportuno circoscrivere i periodi entro cui ricomporre la tabella secondo la seguente tempistica:
> entro 15 giorni, per le unità impiegate in navigazione nazionale locale, litoranea o costiera;
> entro 20 giorni, per le unità impiegate in navigazione nazionale, internazionale costiera o mediterranea (come da tabella minima di sicurezza);
> entro 30 giorni, per le unità impiegate in navigazione internazionale breve o internazionale lunga.
Eventuali diverse situazioni, tali da rendere particolarmente problematico il rispetto della tempistica sopra delineata, saranno valutate di volta in volta dalla Capitaneria di porto interessata a fronte di una motivata ed esaustiva relazione da parte della Società armatrice/Company.
Pertanto, entro tali archi temporali, le sostituzioni operate dal comando nave non renderanno necessarie nuove convenzioni di arruolamento né conseguenti annotazioni sul Ruolo di equipaggio ed a libretto del marittimo chiamato in sostituzione, atteso che le limitazioni così individuate non vanno sostanzialmente a compromettere le esigenze di maturare i periodi minimi di navigazione utili ai fini del rinnovo delle rispettive certificazioni di competenza.
Viceversa, nel caso di prolungato impiego di un marittimo in mansioni diverse da quelle per cui è stato arruolato e quindi oltre tali periodi, occorrerà stipulare una nuova convenzione di arruolamento che dovrà riportare la dicitura “facente funzione”. Inoltre, laddove il periodo di imbarco coperto da tale convenzione, sia utile, ancorché parzialmente, ai fini del rinnovo del COC occorrerà dimostrare, attraverso un estratto di giornale nautico Parte II di aver effettuato almeno uno dei tre periodi di navigazione indicati all’articolo 4 comma 2 del D.M. 1° marzo 2016.
A tal fine, nel ribadire la necessità di procedere alla puntuale annotazione sui documenti di bordo di ogni evento che comporti una sostituzione straordinaria e temporanea di un marittimo con altro di categoria superiore, si richiede, per le discendenti verifiche, che tali eventi siano segnalati alla Capitaneria di porto sede della Company ovvero, in assenza, della Capitaneria di porto di iscrizione della nave nonché, limitatamente alle navi maggiori impegnate su tratte di navigazione nazionale di Classe A ed internazionale, anche al Reparto VI Sicurezza della Navigazione e Marittima (***@mit.gov.it), utilizzando al riguardo il “form di comunicazione” in allegato 3 alla presente Circolare.
Tali adempimenti costituiranno oggetto di verifica da parte del personale del Corpo in occasione delle visite/audit per il rilascio/rinnovo della certificazione statutaria. Va da sé che eventuali inadempienze alle suddette formalità saranno valutate anche ai fini dell’irrogazione delle conseguenti sanzioni previste dalle pertinenti disposizioni normative.
Infine, si precisa che, richiamando i contenuti del prospetto per la Sezione Coperta, al di fuori dei citati periodi legati a situazioni eccezionali e ben limitate nel tempo, la qualifica di marittimo abilitato di coperta non può essere mai sostituita da una certificazione superiore in quanto, dalla comparazione delle tabelle di cui alla Convenzione STCW 78/95, nessuna altra figura professionale possiede le competenze elencate nel “Maintenance and repair at the support level” di cui alla tabella A-II/5. Per siffatte considerazioni, anche nei casi di eccezionalità, l’eventuale sostituzione di un marittimo abilitato di coperta potrà avvenire solo qualora accompagnata da una espressa dichiarazione del comandante con la quale si esclude, per l’intero periodo di vacanza, la riassegnazione a bordo delle mansioni attinenti “maintenance and repair”.
Dalla data di pubblicazione della presente Circolare, le Capitanerie di porto interessate vorranno adottare le discendenti disposizioni anche in sede di rilascio delle nuove tabelle minime di armamento provvisorie, riportando all’interno di queste, nella parte riservata ad eventuali requisiti o condizioni, la seguente espressione:
È accettata la sostituzione temporanea delle qualifiche previste dalla presente Tabella Minima di Sicurezza con una qualifica superiore nei limiti indicati dalla Circolare Titolo Personale marittimo - Serie Tabelle di Armamento n° 004 del 17/11/2022”.
“The temporary replacement of the qualifications set for in this current Minimum Safe Manning Document with a higher-level qualification is accepted in accordance with the Italian Coast Guard Circular Title "Personale Marittimo” - Serie "Tabelle di Armamento” n° 004 issued on 17/11/2022”.
Per quanto riguarda le annotazioni contenute nelle vigenti tabelle minime di sicurezza, sia provvisorie che definitive, all’attualità in uso a bordo delle navi di bandiera, le stesse devono, ovviamente, essere interpretate alla luce delle suddette indicazioni.
Quanto disciplinato dalla presente Circolare, non esime la Società Armatrice/Gestione e/o il Comando nave a richiedere, nelle forme previste, il rilascio di un provvedimento di deroga (cd. sotto tabella) qualora la composizione numerica e/o qualitativa dell’equipaggio non rispecchi i contenuti della Tabella Minima di Sicurezza in possesso dell’unità.
Casi particolari non disciplinati dalla presente Circolare potranno essere portati all’attenzione dello scrivente Reparto al fine di ricevere le necessarie istruzioni.
 

IL CAPO REPARTO
Amm. Isp. (CP) Luigi GIARDINO

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¹ La gerarchia dei componenti dell’equipaggio marittimo è la seguente:
1) comandante;
2) direttore di macchina, comandante in seconda, capo commissario, e medico di bordo direttore del servizio sanitario;
3) primo ufficiale di coperta, primo ufficiale di macchina, cappellano, primo medico aggiunto, primo commissario;
4) secondo ufficiale di coperta, secondo ufficiale di macchina, secondo medico aggiunto, secondo commissario, primo radiotelegrafista;
5) gli altri ufficiali;
6) nostromo, maestro di macchina;
7) gli altri sottufficiali;
8) i comuni.
Il pilota durante il periodo in cui presta servizio a bordo è equiparato al primo ufficiale.
² Requisiti per il rilascio delle certificazioni per il settore di coperta e di macchina per gli iscritti alla gente di mare ai sensi della Convenzione STCW.
³ (Servizi di bordo) - I componenti dell’equipaggio non sono tenuti a prestare un servizio diverso da quello per il quale sono stati arruolati.
Tuttavia il comandante, nell’interesse della navigazione, ha facoltà di adibire temporaneamente i componenti dell’equipaggio a un servizio diverso da quello per il quale sono stati arruolati, purché non sia inadeguato al loro titolo professionale e al loro grado. In caso di necessità per la sicurezza della spedizione, gli arruolati possono essere adibiti a qualsiasi servizio. I componenti dell’equipaggio che esercitano mansioni diverse da quelle per le quali sono stati arruolati, hanno diritto alla maggiore retribuzione dovuta per tali mansioni.


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