PROTOCOLLO D’INTESA
tra
Inail
Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro,
con sede legale in Roma, via IV Novembre, 144
nella persona del Direttore generale, Andrea Tardiola
e
Eni S.p.A., con sede legale in Roma in Piazzale Enrico Mattei, 1
nella persona dell’Amministratore Delegato, Claudio Descalzi
e
le Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali

FILCTEM-CGIL- Federazione Italiana Lavoratori Chimica, Tessile, Energia, Manifatture, rappresentata dal Segretario Generale Marco Falcinelli
FEMCA - CISL - Federazione Energia Moda Chimica e Affini rappresentata dal Segretario Generale Nora Garofalo
UILTEC-UIL - Unione Italiana Lavoratori Tessile, Energia, Chimica rappresentata dal Segretario Generale Daniela Piras
 

PREMESSO CHE

congiuntamente di seguito indicate anche come “parti”
 

PREMESSO CHE

- l’Inail è un ente pubblico non economico la cui attività amministrativa è svolta secondo i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza e dalle altre disposizioni che disciplinano i singoli procedimenti, nonché dai principi dell’ordinamento comunitario, ai sensi dell’art. 1, co. 1, della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i.;
- il d.lgs. 38/2000 ha rimodulato ed ampliato i compiti dell’Inail contribuendo alla sua evoluzione da soggetto erogatore di prestazioni assicurative a soggetto attivo di protezione sociale, orientato alla tutela globale delle lavoratrici e dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le tecnopatie, estendendo la tutela anche ad interventi prevenzionali;
- il d.lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha collocato l’Inail nel sistema prevenzionale con compiti di informazione, formazione, assistenza, consulenza e promozione della cultura della prevenzione, in particolare nei confronti delle medie, piccole e micro imprese;
- l’Inail persegue le finalità prevenzionali privilegiando le sinergie con i diversi soggetti del sistema prevenzionale nazionale, le Istituzioni pubbliche e con i principali Organismi rappresentativi del mondo del lavoro;
- il d.l. 78/2010, convertito nella legge 122 del 30 luglio 2010, al fine di integrare le funzioni connesse alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed il coordinamento stabile delle attività previste dall’art. 9 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., ha conferito all’Inail le funzioni di unico Ente pubblico del sistema istituzionale avente compiti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- all’Inail è attribuito, altresì, ai sensi del citato art. 9 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., il compito di svolgere e promuovere programmi di interesse nazionale nel campo della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, anche attraverso attività di informazione, formazione, assistenza e consulenza nonché di studio e ricerca scientifica in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- per la realizzazione delle attività di sviluppo delle funzioni di ricerca e prevenzione, l’Istituto adotta iniziative in coerenza con gli indirizzi espressi dagli Organi dell’Istituto, declinati negli obiettivi di programmazione strategica e gestionale;
- per il miglior perseguimento delle finalità istituzionali, l’Inail esercita le proprie competenze in materia di ricerca e prevenzione anche attraverso la stipula di convenzioni e accordi di collaborazione con partner di comprovata competenza e qualificazione;
- l’Inail agisce, altresì, tenuto conto degli obiettivi trasversali come declinati nella Strategia europea in salute e sicurezza sul lavoro 2021-2027 ed in particolare per quanto relativo alla capacità di anticipare e gestire la trasformazione del mondo del lavoro determinato dalle transizioni verde, digitale e demografica;
- Eni, nel perseguimento dei suoi obiettivi di business, è costantemente indirizzata all’eccellenza operativa. Questo si traduce, tra l’atro, in un impegno continuo per la valorizzazione delle persone e per la salvaguardia della salute e della sicurezza;
- Eni cerca di cogliere opportunità legate all’individuazione e alla promozione di soluzioni tecnologiche innovative per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza del lavoro;
- il modello di business Eni si sviluppa facendo leva sulle competenze interne e sulla cultura incentrata agli aspetti di salute e sicurezza.
 

VISTO

- il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) definitivamente approvato il 13 luglio 2021 con Decisione di esecuzione del Consiglio dell’Unione europea;
- il decreto-legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, con cui sono state introdotte misure urgenti relative al Fondo complementare (PNC) al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti;
- il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, come modificato dal successivo decreto del 23 novembre 2021, con cui è stata disposta l'assegnazione delle risorse finanziarie (191,5 miliardi di euro) previste per l'attuazione dei singoli interventi del PNRR alle Amministrazioni centrali titolari, indicando la somma complessiva spettante a ciascuna di esse e la ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione;
- le specifiche disposizioni procedurali per l'attuazione del PNRR introdotte con il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, il quale ha previsto, in particolare, che le amministrazioni responsabili stabiliscano criteri di assegnazione delle risorse ulteriori rispetto a quelli ordinari previsti dalla disciplina di settore e idonei ad assicurare il rispetto delle condizionalità, degli obiettivi iniziali, intermedi e finali e dei cronoprogrammi previsti dal PNRR, nonché i relativi obblighi di monitoraggio;
- il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233, con cui sono state introdotte norme urgenti per l'attuazione del PNRR;
- l’articolo 20 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante “Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;
 

CONSIDERATO CHE

- l’importo degli investimenti previsti nel PNRR risulta pari a 191,5 miliardi di euro e quello previsto dal Piano nazionale complementare ammonta a 30,6 miliardi di euro;
- tale circostanza impegna tutte le istituzioni preposte ad adoperarsi al fine di rafforzare le politiche di prevenzione e di tutela della salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro allo scopo di scongiurare il rischio di incremento del fenomeno infortunistico e di cogliere l’occasione offerta dall’attuazione del PNRR e del PNC per accrescere la capacità di progettazione e sviluppo di soluzioni innovative tecnologiche, organizzative e regolatorie a garanzia della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- l’Inail, Eni e le OO.SS., nel rispetto dei reciproci ruoli istituzionali e statutari, hanno manifestato la volontà di avviare una collaborazione strutturata e permanente in merito allo sviluppo di iniziative in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- sono obiettivi comuni delle parti lo sviluppo della cultura della sicurezza sul lavoro e la realizzazione di attività congiunte volte alla riduzione degli eventi infortunistici e delle malattie professionali;
l’obiettivo della presente intesa è quello di ottenere un’ampia e diffusa condivisione delle metodologie per la salvaguardia di salute e sicurezza con le parti sociali ed istituzionali;
 

CONVENGONO


Articolo 1
Premessa

La premessa costituisce parte integrante del presente Protocollo d’intesa.
 

Articolo 2
Finalità

Inail, Eni e le OO.SS. intendono sviluppare la più ampia collaborazione, in attuazione degli obiettivi generali sopra indicati, per lo sviluppo delle attività congiunte, con particolare riferimento agli ambiti di cui al successivo articolo 3.
 

Articolo 3
Ambiti di collaborazione

Con il presente Protocollo d’intesa sono definiti gli ambiti e le modalità di realizzazione delle attività finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e alla diffusione della cultura della sicurezza che le parti intendono realizzare congiuntamente, quali, in particolare, quelle di seguito elencate:
- attivazione di programmi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro
- iniziative congiunte di comunicazione e promozione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- ricerca e sperimentazione di soluzioni tecnologiche innovative per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza del lavoro;
- implementazione e diffusione di modelli di gestione dei rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro, soprattutto nelle organizzazioni complesse, con focus sulla sicurezza comportamentale e il fattore umano e sulle tematiche emergenti di salute e sicurezza sul lavoro (i.e. stress lavoro correlato, smart working);
- approfondimenti relativi all’applicazione e interpretazione della normativa di settore;
- analisi e sviluppo di procedure di sicurezza, buone prassi e linee guida, per la trasformazione di impianti di processo in relazione alla transizione energetica, agli aspetti di sostenibilità e compatibilità con il territorio
La realizzazione delle iniziative di cui ai punti sopra indicati potrà avvenire individuando la modalità ritenuta più adeguata rispetto sia alle finalità di ciascuna iniziativa, sia alle condizioni di fattibilità che caratterizzano di volta in volta il contesto.
Nella realizzazione delle attività programmate, le parti convengono circa l’opportunità del coinvolgimento, laddove necessario, dei competenti soggetti istituzionali, che insieme a Inail fanno parte del sistema di promozione della salute e sicurezza.
 

Articolo 4
Comitato di coordinamento

Le parti costituiscono un Comitato di coordinamento, composto da rappresentanti delle parti medesime, le cui modalità di nomina e di funzionamento verranno successivamente individuate.
 

Articolo 5
Obblighi delle parti

Per la realizzazione degli obiettivi previsti all’articolo 3, le parti, in funzione delle specifiche competenze e disponibilità, si impegnano a rendere disponibile il proprio patrimonio di conoscenze e a mettere in campo le risorse professionali, tecniche, strumentali nonché le eventuali risorse economiche destinate alle finalità d’interesse.
Tali ambiti di collaborazione saranno regolati attraverso la stipula di specifici Accordi attuativi, secondo quanto indicato al successivo articolo 6, salvo il caso in cui le attività da realizzare comportino esclusivamente apporti di natura professionale delle parti, che troveranno apposita evidenza nell’ambito di specifici report, a cura del Comitato di coordinamento.
I risultati delle iniziative realizzate nell’ambito del Protocollo d’intesa saranno considerati anche in ottica di replicabilità delle iniziative sviluppate e di ricaduta in termini di numero di destinatari raggiunti direttamente o indirettamente, nella filiera di interesse.
 

Articolo 6
Accordi attuativi

Ciascun Accordo attuativo di cui all’articolo 5 dovrà indicare:
- gli obiettivi da conseguire, le specifiche attività da espletare, gli impegni da assumere e la relativa tempificazione;
- i profili professionali/amministrativi dei componenti del relativo Comitato di gestione che si interfaccerà e condividerà i risultati raggiunti con il Comitato di coordinamento;
- gli oneri diretti ed indiretti in termini di risorse umane, finanziarie e strumentali necessari per la realizzazione delle specifiche attività oggetto dell’Accordo attuativo, tendenzialmente in regime di pariteticità, nonché i tempi e le modalità di rendicontazione;
- gli aspetti riguardanti la proprietà intellettuale dei prodotti realizzati, nonché il diritto alla riproduzione ed alla diffusione dei prodotti stessi;
- i ruoli privacy di volta in volta assunti da ciascuna parte e le rispettive responsabilità nell’ambito delle attività oggetto di ciascun Accordo attuativo;
- la durata dell’Accordo attuativo, che non può eccedere la durata del presente Protocollo d’intesa.
 

Articolo 7
Durata

Il presente Protocollo d’intesa entra in vigore dal momento della sua sottoscrizione ed ha durata quinquennale.
 

Articolo 8
Trattamento dei dati

Le parti provvedono al trattamento dei dati personali relativi al presente Protocollo d’intesa nell’ambito del perseguimento dei propri fini, nonché si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all’esecuzione del presente Protocollo d’intesa, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal regolamento UE 679/2016 e dal d.lgs. 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, così come novellato dal decreto legislativo del 10 agosto 2018 n.101.
Le parti si danno reciprocamente atto che i dati personali dalle medesime forniti per stipulare e dar seguito al presente Protocollo d’intesa verranno trattati dalle stesse in qualità di autonomi titolari del trattamento nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 generale sulla protezione dei dati (“GDPR”) e della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.
 

Articolo 9
Proprietà intellettuale

Con il presente Protocollo d’intesa - pur riconoscendo la proprietà intellettuale delle opere e dei prodotti che sono stati elaborati da ciascuna delle parti, precedentemente alla sottoscrizione della presente collaborazione - le parti concordano, sin d’ora, che nulla è dovuto laddove tali opere dovessero costituire la base degli studi, delle soluzioni e dei prodotti realizzati nell’ambito del presente Protocollo d’intesa e degli Accordi attuativi di cui agli articoli 5 e 6.
Le parti, in considerazione della valenza scientifica dei prodotti elaborati nell’ambito della collaborazione di cui al presente Protocollo d’intesa e dell’interesse pubblico che i prodotti stessi rivestono, acquisiscono ogni diritto, riconosciuto dalla normativa vigente, inerente alle nuove opere realizzate e sviluppate nell’ambito del protocollo, e dei successivi Accordi attuativi, coordinandone la realizzazione e mettendo in campo, attraverso le proprie professionalità, le peculiari competenze specialistiche.
La divulgazione dei prodotti sviluppati potrà essere realizzata senza scopo di lucro, neanche indiretto, dalle parti, per finalità di studio, di ricerca e di promozione della conoscenza del patrimonio culturale e scientifico anche attraverso la pubblicazione in internet, previo rilascio della liberatoria degli autori coinvolti nell’elaborazione.
Nell’ambito dello sviluppo di attività di ricerca, ciascuna parte è e rimane esclusiva titolare di tutte le informazioni, compresi i brevetti, il diritto d’autore, il know-how e ogni altro diritto di proprietà industriale, di cui era già titolare o detentore prima dell’avvio del rapporto di collaborazione instaurato con il presente Protocollo (“Background”). Le Parti avranno la facoltà di consentire l'accesso al proprio Background, a titolo gratuito e in via non esclusiva, nella misura necessaria al raggiungimento dei risultati di ciascuna convenzione attuativa e, comunque, non oltre la loro durata. Le Parti convengono espressamente che nulla di quanto previsto nel presente Protocollo può implicare in modo diretto o indiretto la cessione di alcun diritto sul proprio Background.
Ciascuna parte è esclusiva titolare di tutte le informazioni, compresi i brevetti, il diritto d’autore, il know-how e ogni altro diritto di proprietà industriale, generati autonomamente dal proprio personale utilizzando le proprie strutture (“Risultati Individuali”). Ciascuna parte sarà libera di gestire i propri Risultati Individuali autonomamente, depositando a proprio nome e spese domande di brevetto o richieste di altre privative industriali, nonché di sfruttare e valorizzare i propri Risultati Individuali, anche mediante la concessione di licenze a terzi, a propria discrezione e senza limitazione alcuna.
Fermo restando il diritto inalienabile degli inventori ad essere riconosciuti autori delle invenzioni conseguite, tutti i risultati generati congiuntamente dal personale delle parti, e derivanti dall’esecuzione dei progetti comuni di ricerca oggetto del presente Accordo e nonché tutte le informazioni ad essi relativi, compresi i brevetti, il diritto d’autore, il know-how e ogni altro diritto di proprietà industriale (“Risultati Congiunti”), resteranno di proprietà comune delle parti in pari quota, salva diversa ripartizione della titolarità dei Risultati Congiunti stabilita con apposito accordo scritto (“Accordo di Gestione Congiunta”) per ciascuno degli accordi attuativi di cui all’art. 5, sulla base dell'importanza del contributo inventivo da ciascuna parte apportato al conseguimento del risultato e delle partecipazioni finanziarie e strumentali delle Parti. Le Parti valuteranno di comune accordo l’opportunità di proteggere i Risultati Congiunti, anche tramite il deposito di una domanda di brevetto. Le modalità di gestione della domanda e del relativo brevetto e di sfruttamento e valorizzazione dei Risultati Congiunti verranno stabilite di volta in volta, in relazione a ciascun risultato inventivo, nell’Accordo di Gestione Congiunta. Fermo restando l’obbligo di riservatezza di cui all’art. 13, le parti potranno liberamente utilizzare i Risultati Congiunti per la propria attività di ricerca.
 

Articolo 10
Copertura assicurativa

Le parti garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi dei propri dipendenti e collaboratori impegnati nelle attività oggetto del presente Protocollo d’intesa.
 

Art. 11
Sicurezza sul lavoro

In relazione a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., le parti concordano che, quando il personale di una delle due parti si reca presso la sede dell'altra per le attività di collaborazione, il datore di lavoro della sede ospitante, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui al suddetto d.lgs. n. 81/2008 da lui realizzata, assicura al sopra citato personale, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi di sua competenza, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro.
I lavoratori dipendenti o equiparati di entrambe le parti devono attenersi, in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, alle norme e regolamenti della sede presso la quale svolgono le attività oggetto del presente Protocollo.
 

Articolo 12
Recesso unilaterale

Ciascuna delle parti può recedere anticipatamente dal presente Protocollo d’intesa previa comunicazione scritta e motivata, da inviarsi con un preavviso di almeno 30 giorni a mezzo posta elettronica certificata o con lettera A.R.
 

Articolo 13
Tutela della riservatezza

Le parti si impegnano, reciprocamente, a garantire la massima riservatezza riguardo alle informazioni tecniche, scientifiche e finanziarie, direttamente o indirettamente collegate alle attività oggetto del presente Protocollo (“Informazioni Confidenziali”), a non divulgarle a terzi senza il preventivo consenso scritto di chi le ha rilasciate e ad utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto del presente atto.
La natura riservata delle Informazioni Confidenziali dovrà essere evidenziata mediante indicazione dell’apposita dicitura “riservato”, “confidenziale” o con simile legenda; le informazioni trasmesse verbalmente saranno considerate Informazioni Confidenziali qualora le stesse vengano qualificate come tali dalla parte divulgante, in una comunicazione scritta inviata alla parte che le ha ricevute, entro 15 giorni dalla data di divulgazione. L’assenza di tali legende, tuttavia, non precluderà la qualificazione dell’informazione come “riservata”, se il divulgante è in grado di provare la sua natura confidenziale e/o se il ricevente conosceva o avrebbe dovuto conoscere la sua natura confidenziale, proprietaria o segreta per il divulgante.
Resta inteso tra le parti che in nessun caso possono essere considerate Informazioni Confidenziali quelle che siano già di pubblico dominio al momento della loro divulgazione alla Parte ricevente. Inoltre, ogni informazione che può essere considerata “confidenziale” secondo le previsioni del presente atto può cessare di essere tale dal momento in cui l’informazione:
i. diventa pubblica per cause indipendenti dalla volontà e dal contegno della Parte che l’ha ricevuta nell’ambito del presente atto;
ii. viene acquisita dal ricevente per il tramite di terzi non vincolati alla riservatezza, sempreché tale acquisizione non sia stata illecitamente conseguita e la Parte ricevente possa fornire la prova di essere venuta in possesso di tali informazioni per mezzo di terze parti;
iii. viene sviluppata dal ricevente in modo indipendente, sempreché la Parte ricevente possa fornire la prova di aver autonomamente sviluppato detta informazione.
Le parti si obbligano ad adottare tutte le misure necessarie per mantenere la massima confidenzialità e riservatezza sulle informazioni confidenziali, nonché la diligenza necessaria a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite.
La parte che riceve le informazioni confidenziali deve usare lo stesso grado di diligenza richiestogli per proteggere le proprie informazioni confidenziali a propria disposizione e di eguale natura, in ogni caso non inferiore comunque ad un livello di diligenza atta a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite.
 

Articolo 14
Controversie

Le parti accettano di definire bonariamente qualsiasi controversia che possa nascere dall'attuazione del presente Protocollo d’intesa. Nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo il foro competente è quello di Roma.
 

Articolo 15
Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, in base all’articolo 4 della parte II della Tariffa allegata al d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modifiche e integrazioni a cura e spese della Parte richiedente.
Le spese di bollo e registrazione sono a carico del richiedente.
 

Articolo 16
Misure in materia di responsabilità degli enti

Le parti dichiarano di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità degli enti e, in particolare, del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e della Legge 6 novembre 2012 n.190 e ss.mm.ii. e di aver preso atto delle misure dalle stesse adottate al proprio interno per darvi attuazione, alla cui osservanza formalmente si impegnano con la sottoscrizione/accettazione del presente Protocollo.
A tal fine, si precisa che:
- l’Inail ha adottato: i) il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 163 del 15 giugno 2021; ii) il Regolamento recante il Codice di comportamento dell'INAIL e disposizioni sul benessere organizzativo approvato con determina del Presidente n. 15 del 21 gennaio 2015. I documenti di cui alle lettere i) e ii) che precedono sono disponibili sul sito internet dell’Inail (www.inail.it);
- Eni S.p.A. ha adottato a) il “Modello 231”, in riferimento alla normativa vigente in materia di illecito amministrativo della persona giuridica dipendente da reato commesso da amministratori, dipendenti e/o collaboratori, (b) il Codice Etico Eni, (c) la Management System Guideline Anti-Corruzione di Eni (“MSG Anti-Corruzione”) e (d) la Dichiarazione di Eni sul Rispetto dei Diritti Umani. I documenti di cui alle lettere (a), (b), (c) e (d) che precedono sono disponibili sul sito internet di Eni (www.eni.com). 
La comprovata violazione delle leggi anti-corruzione e anti-riciclaggio applicabili e/o l’inosservanza degli impegni di cui al presente articolo, in relazione all’esecuzione del presente Protocollo d’intesa, costituirà grave inadempimento e darà facoltà alla parte non inadempiente di risolvere il presente Protocollo d’intesa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 cod. civ.
Fermo ogni altro rimedio di legge, l’esercizio di tale facoltà avverrà a danno della parte inadempiente, addebitando alla medesima tutte le maggiori spese e costi e l’obbligazione di tenere l’altra parte non inadempiente indenne da ogni perdita, danno, anche di natura reputazionale, responsabilità, costo o spesa, incluse le spese legali, manlevandola rispetto a qualsivoglia azione di terzi derivante o conseguente a tale violazione o inosservanza.


fonte: inail.it