PROTOCOLLO D’INTESA


TRA

INAIL - Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro rappresentato dal Direttore Generale Andrea Tardiola, in ragione della carica ed agli effetti del presente atto domiciliato in via IV Novembre, nr. 144, Roma

E

MINISTERO DELL’INTERNO - Dipartimento della Pubblica Sicurezza (di seguito denominato Dipartimento della P.S.) rappresentato dal Dottor Lamberto Giannini Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza in ragione della carica ed agli effetti del presente atto domiciliato in piazza del Viminale nr. 1, Roma
Di seguito definite anche “Parti”
 

PREMESSO CHE

- il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 38 ha rimodulato ed ampliato i compiti dell’Inail contribuendo alla sua evoluzione da soggetto erogatore di prestazioni assicurative a soggetto attivo di protezione sociale, orientato alla tutela globale delle lavoratrici e dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le tecnopatie, estendendo la tutela anche ad interventi di prevenzione;
- il quadro normativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro (artt. 9, 10 e 11 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) colloca l’Inail nel sistema di prevenzione con compiti di informazione, formazione, assistenza, consulenza e promozione della cultura della prevenzione, rafforzandone e ampliandone le attribuzioni e le competenze;
- il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122, al fine di integrare le funzioni connesse alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ha attribuito le funzioni delle attività previste dall’art. 9 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., all’Inail quale unico ente pubblico del sistema istituzionale avente compiti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- l’Inail persegue le suddette finalità privilegiando le sinergie con i diversi soggetti del sistema di prevenzione nazionale, in particolare con le Associazioni rappresentative delle Parti Sociali, datoriali e sindacali;
- l’Inail, per il miglior perseguimento delle finalità istituzionali, esercita le proprie competenze in materia di prevenzione anche attraverso la stipula di convenzioni, contratti, protocolli e accordi di collaborazione con partner di comprovata competenza e qualificazione;
- l’Inail agisce in linea di coerenza con il Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025 del Ministero della Salute (approvato in sede di Conferenza Stato- Regioni il 6 agosto 2020), che definisce aree d’intervento ritenute particolarmente critiche;
- l’Inail, per la realizzazione delle attività di sviluppo di una omogenea e concreta funzione di prevenzione, da attuare in ambito nazionale anche attraverso le proprie strutture territoriali, rilascia annualmente le Linee d’indirizzo Operative per la Prevenzione (LIOP) predisposte in coerenza con le linee strategiche di pianificazione e programmazione dell’Ente, secondo quanto previsto dalla Relazione programmatica 2022-2024 del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell’Inail;
- il decreto legislativo 10 agosto 2016, n.177, recante “Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” e la “Direttiva sui comparti delle specialità delle Forze di Polizia e sulla razionalizzazione dei presidi di Polizia” del Ministro dell’interno del 15 agosto 2017, in merito alla suddivisione dei compiti istituzionali tra le Forze di Polizia, hanno stabilito che la Polizia di Stato, nell’ambito del comparto di specialità “sicurezza stradale ”, provvede in via preminente, attraverso la Polizia Stradale, all’espletamento dei servizi di polizia stradale di cui all’art.11 del d.lgs. 285/1992;
- il decreto del Ministro dell’interno 16 marzo 1989, in materia di “ organizzazione degli uffici di polizia stradale ”, prevede che ai “servizi di polizia stradale” previsti dal codice della strada provvede il “Servizio polizia stradale” istituito nell’ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione Centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato, e che all’espletamento di tali servizi provvedono in via primaria gli “uffici periferici” della Polizia Stradale, Specialità della Polizia di Stato;
- il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 6 febbraio 2020, concernente il numero e le competenze degli uffici e dei servii e delle divisioni in cui si articola il Dipartimento della Pubblica Sicurezza (c.d. “Atto ordinativo unico”), all’art. 96 definisce le competenze del Servizio Polizia Stradale;
- il codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, all’art. 11 comma 1, lett. a), prevede quali “servizi di polizia stradale”, tra gli altri, “la prevenzione e l’accertamento in materia di circolazione stradale;
- il codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, all’art. 12 comma 1, attribuisce alla Specialità Polizia Stradale, in via prioritaria, il compito di curare l’attuazione dei servizi di polizia stradale;
- il Regolamento recante “Individuazione delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi in uso esclusivo alla Polizia di Stato e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché modalità attuative ai fini della loro concessione in uso temporaneo a terzi ”, adottato con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro dell’economia e delle finanze del 19 settembre 2017, n. 215, ha tra l’altro fissato le modalità attuative ai fini della concessione in uso temporaneo a terzi degli stemmi, emblemi e segni distintivi in uso esclusivo alla Polizia di Stato;
- la legge 7 agosto 1990 nr. 241, prevede per le pubbliche amministrazioni la possibilità di concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune per il raggiungimento di obiettivi di rilevanza pubblica;
 

CONSIDERATO CHE

- la “Direttiva generale per l’attività amministrativa e per la gestione relativa all’anno 2021” del Ministro dell’interno del 18 marzo 2021, nell’ambito dell’obiettivo strategico che tende a valorizzare il modello della sicurezza integrata e partecipata per una più incisiva attività di prevenzione, prevede la realizzazione di progetti, anche di rilevanza europea, finalizzati alla diffusione della cultura della legalità e al rispetto delle regole, nonché alla prevenzione di comportamenti pericolosi alla guida, anche attraverso l’attuazione di protocolli con soggetti pubblici e privati
- le attività della Polizia Stradale, come Specialità della Polizia di Stato, si svolgono sui 7 mila km della rete autostradale italiana e sulle principali strade extraurbane e di grande comunicazione e riguardano la prevenzione del fenomeno infortunistico, l’accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale nonché la rilevazione degli incidenti stradali;
- il codice della strada prevede all’art. 11 comma 1, lett. a), quali “servizi di polizia stradale”, tra gli altri, “la prevenzione e l’accertamento in materia di circolazione stradale”;
- la sicurezza delle persone nella circolazione stradale rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato e dall’Unione Europea ed è tema di rilievo statutario per i gestori della grande viabilità nazionale;
- la legge 17 maggio 1999 n. 144, all’art. 32 ha istituito il Piano Nazionale Sicurezza Stradale, definendone l’ambito, l’articolazione, gli strumenti attuativi e le linee guida;
- l’obiettivo generale “Zero vittime” fissato dalla Commissione Europea nel lungo periodo per ridurre quasi a zero il numero di vittime della strada entro il 2050 (seguendo l’esempio dei Paesi che hanno conseguito i migliori risultati in termini di sicurezza stradale);
- l’obiettivo intermedio, conformemente alla dichiarazione di La Valletta dei Ministri dei Trasporti dell’UE, fissato dall’Unione Europea fino al 2030 conferma un’ulteriore riduzione del 50% del numero di vittime nonché una riduzione del 50% dei feriti gravi;
- le sinergie tra INAIL e Polizia Stradale costituiscono una modalità funzionale atta a fornire risposte integrate e di qualità ai bisogni di salute e sicurezza sul lavoro nel rispetto dei principi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
 

PRESO ATTO CHE

- negli ultimi anni il tasso di incidentalità sul lavoro ha subito un preoccupante aumento, specie con riferimento agli incidenti avvenuti alla guida di veicoli a motore;
- è intento comune delle Parti l’approfondimento della conoscenza del fenomeno infortunistico, con specifico riguardo agli incidenti in itinere ed in occasione di lavoro con mezzo di trasporto;
- la direttiva del Ministro dell’Interno diramata con nota di prot. n. 300/A/5620/17/44/5/20/3, del 21 luglio 2017, per garantire un’azione coordinata delle forze di polizia per la prevenzione ed il contrasto ai comportamenti che sono le principali cause di incidenti stradali, richiama gli ambiti verso i quali indirizzare le azioni di contrasto alle più pericolose condotte alla guida quali l’eccesso di velocità, la guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, il mancato uso delle cinture di sicurezza o del casco e l’uso del cellulare o dello smartphone durante la guida;
- il miglioramento continuo della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro non può prescindere dallo sviluppo e applicazione di buone pratiche di carattere tecnico, organizzativo e formativo, attraverso approcci metodologici innovativi che tengano conto delle evoluzioni tecniche, normative e dell’organizzazione del lavoro;
 

VALUTATO CHE

- sussiste la condivisione delle premesse e delle finalità di prevenzione espresse dalle Parti nei rispettivi campi di azione;
- le Parti condividono l’opportunità di ampliare gli ambiti nei quali sviluppare 1’attività di prevenzione avviata in collaborazione nel 2015 e oggetto del precedente accordo di collaborazione, tramite la sottoscrizione del presente Protocollo d’Intesa;
- le Parti, per un’efficace azione di prevenzione e per il raggiungimento degli obiettivi sopra indicati, reputano utile ed opportuno favorire il coinvolgimento delle Organizzazioni di parte datoriale e sindacale del settore nello sviluppo delle attività congiunte, in un’ottica di partecipazione;
- è obiettivo condiviso dalle parti la trasferibilità dei prodotti/progetti realizzati nell’ambito del presente protocollo;
- la realizzazione delle iniziative progettuali congiunte comporta il trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 recante il codice in materia di trattamento dei dati personali e del Regolamento UE n. 679/2016 e del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
- le Parti intendono determinare congiuntamente le finalità e i mezzi del citato trattamento, che sarà definito con successivo accordo.
 

TUTTO CIÒ PREMESSO SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1
OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE

Con il presente Protocollo d’intesa sono definiti gli ambiti e le modalità di attuazione delle attività finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e alla diffusione della cultura della sicurezza che le Parti intendono realizzare congiuntamente, quali, in particolare, quelle di seguito elencate:
- interventi di informazione e sensibilizzazione volti a favorire le azioni di prevenzione finalizzate alla riduzione degli incidenti sulle strade, rivolti anche agli studenti;
- scambio dati sul fenomeno infortunistico, analisi delle statistiche relative agli incidenti sulle strade, con particolare riguardo agli spostamenti casa-lavoro nonché agli incidenti riguardanti i conducenti professionali;
- confronto finalizzato ad un miglioramento della rilevazione del dato infortunistico relativo agli incidenti sulle strade;
- strategie per l’incremento della prevenzione degli incidenti stradali anche attraverso le attività di controllo da svolgere, in particolare, in prossimità dei grandi centri di impiego e dei cantieri;
- interventi di promozione della salute e della cultura della sicurezza stradale particolarmente rivolti ai conducenti professionali;
- realizzazione di interventi di formazione volti a favorire azioni di prevenzione per la riduzione degli infortuni sul lavoro connessi all’utilizzo di veicoli nonché degli infortuni in itinere.
Tali ambiti di collaborazione saranno regolati attraverso la stipula di specifici accordi attuativi, adottati sulla base del presente Protocollo d’intesa e sottoscritti ai sensi degli articoli 4 e 17 della legge 30 marzo 2001 nr.165, ai quali si applicano le previsioni contenute nei successivi articoli, salvo il caso in cui le attività da realizzare comportino esclusivamente apporti di natura professionale delle Parti, che troveranno apposita evidenza nell’ambito di specifici report, a cura del Comitato paritetico di coordinamento di cui al successivo articolo 2.
 

ARTICOLO 2
COMITATO PARITETICO DI COORDINAMENTO

Il Comitato paritetico di coordinamento, composto da tre referenti di ciascuna Parte, svolge funzioni di indirizzo, coordinamento e monitoraggio dei risultati in relazione alle attività oggetto della collaborazione, di cui all’articolo 1; altresì, tale Comitato individua e propone specifiche attività progettuali che, ove ricorrano le condizioni di cui al precedente articolo 1, saranno oggetto di successivi accordi attuativi.
 

ARTICOLO 3
OBBLIGHI DELLE PARTI

Le Parti, in funzione delle specifiche competenze e disponibilità, si impegnano a mettere in campo le risorse professionali, tecniche, strumentali e a rendere disponibile il proprio patrimonio di conoscenze in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per la realizzazione delle iniziative progettuali e dei piani operativi derivanti dal presente Protocollo d’intesa, in una logica di compartecipazione paritaria, di replicabilità delle iniziative sviluppate e di ampia ricaduta dei risultati perseguiti in termini di numero di destinatari raggiunti direttamente o indirettamente.
Dal presente Protocollo non dovranno derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
 

ARTICOLO 4
ACCORDI ATTUATIVI

Ciascun Accordo attuativo di cui all’articolo 1 dovrà indicare:
- gli obiettivi da conseguire, le specifiche attività da espletare, gli impegni da assumere e la relativa tempistica;
- la composizione paritetica del tavolo di gestione che si interfaccerà e condividerà i risultati raggiunti con il Comitato paritetico di coordinamento;
- i profili professionali/amministrativi dei componenti del suddetto Tavolo di gestione;
- gli oneri in termini di risorse economiche, finanziarie e strumentali necessarie per la realizzazione delle specifiche attività oggetto dell’Accordo attuativo, cui il Dipartimento della P.S. provvedere con le risorse economiche, strumentali ed umane disponibili a legislazione vigente, nonché i tempi e modalità di rendicontazione, alla luce della previsione di cui al precedente articolo 3;
- i locali e le strutture destinate allo svolgimento delle iniziative, nel rispetto dei regolamenti interni dei soggetti sottoscrittori;
- le rispettive responsabilità delle Parti in merito all’osservanza degli obblighi in materia di protezione dei dati personali e i rispettivi obblighi in merito all’esercizio dei diritti degli interessati, nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 recante il codice in materia di trattamento dei dati personali e del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
- la durata dell’Accordo attuativo, che non può eccedere la durata del presente Protocollo d’Intesa.
 

ARTICOLO 5
COINVOLGIMENTO DI ALTRI SOGGETTI

Le Parti condividono la possibilità di un coinvolgimento partecipativo, nell’ambito degli Accordi attuativi di cui al precedente articolo 4, di altre Amministrazioni, Enti pubblici e Parti Sociali, le cui attività possano incidere positivamente sulle iniziative individuate sulla base del presente Protocollo di intesa.
 

ARTICOLO 6
PROPRIETÀ INTELLETTUALE

La proprietà intellettuale sarà disciplinata nei successivi accordi attuativi. La divulgazione dei prodotti sviluppati potrà essere realizzata senza scopo di lucro, neanche indiretto, dalle Parti, per finalità di studio, di ricerca e di promozione della conoscenza del patrimonio culturale e scientifico anche attraverso la pubblicazione in internet, previo rilascio della liberatoria degli autori coinvolti nell’elaborazione.
 

ARTICOLO 7
COPERTURA ASSICURATIVA

Le Parti garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi ognuna rispettivamente per i propri dipendenti e collaboratori impegnati nelle attività oggetto del presente Protocollo d’intesa.
 

ARTICOLO 8
DURATA

Il presente Protocollo d’Intesa avrà durata triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione e decade automaticamente alla scadenza salvo diverso accordo tra le parti.
 

ARTICOLO 9
RECESSO UNILATERALE

Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dal presente Protocollo d’Intesa previa comunicazione scritta e motivata, da inviarsi con un preavviso di almeno 30 giorni a mezzo posta elettronica certificata o con raccomandata con ricevuta di ritorno.
 

ARTICOLO 10
MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Le Parti convengono che eventuali modifiche o integrazioni potranno essere apportate solo mediante accordo scritto e sottoscritto dalle medesime.
 

ARTICOLO 11
TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Le parti si impegnano a operare con diligenza per il buon esito dell’iniziativa oggetto del presente protocollo e, qualora ne ricorra il caso o la necessità, promuovere l’iniziativa comune e quella propria di ciascuna. In particolare, i riferimenti delle Parti potranno essere utilizzati nell’ambito delle attività comuni oggetto del presente Protocollo.
L’utilizzazione di tutti o parte dei risultati conseguiti nell’ambito dello svolgimento di attività estranee all’oggetto del presente Protocollo richiederà il consenso delle Parti. 
Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di eventuali pubblicazioni, che quanto realizzato è il risultato dell’attività di collaborazione del presente Protocollo.
Il personale di entrambe le Parti, impiegato nelle attività di cui al presente Protocollo, si impegna a effettuare il trattamento di dati personali unicamente per le finalità connesse con l’esecuzione del presente accordo e nel rispetto del Regolamento (UE) 679/2016 del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.
 

ARTICOLO 12
CONTROVERSIE

Per eventuali controversie, in ordine al presente Protocollo d’intesa, il Foro competente è quello di Roma.
 

ARTICOLO 13
REGISTRAZIONE

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, in base all’articolo 4 della parte II della Tariffa allegata al dPR 26 aprile 1986, n. 131 e successive modifiche ed integrazioni a cura e spese della Parte richiedente.
Le spese di bollo e registrazione sono a carico del richiedente.

***

Il presente Protocollo di intesa anche se vergato di pugno dai comparenti è sottoscritto digitalmente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 15, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990 nr. 241.


fonte: inail.it