Categoria: 2019
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Tipologia: Accordo telelavoro
Data firma: 6 febbraio 2019
Parti: Enel e Filctem, Flaei, Uiltec
Settori: Chimici, Settore elettrico, Enel (ARCA)
Fonte: flaeicisl.org


Sommario:

 

Premessa
Definizione
Aspetti generali
Orario di lavoro

 

Sicurezza
Security e tutela della privacy
Formazione ed informazione del dipendente in telelavoro
Telelavoro domiciliare


Verbale di accordo

Roma, 6 febbraio 2019, tra Enel spa […] e la Filctem […], la Flaei […], la Uiltec […]

Premesso che
- in base all’Accordo Interconfederale del 9 giugno 2004 (di recepimento dell’Accordo-quadro Europeo sul telelavoro del 16 luglio 2002), il telelavoro - quale modalità di svolgimento della prestazione lavorativa con utilizzo delle tecnologie dell’informazione - rappresenta uno strumento di armonizzazione tra vita professionale ed esigenze personali o familiari, che contribuisce ad influenzare positivamente il c.d. “work-life balance” (equilibrio vita-lavoro);
- tale istituto normativo non è attualmente previsto e disciplinato nell’ambito dell’Associazione ARCA;
le Parti, in qualità di Fonti istitutive dell’Associazione nel concordare sulla rispondenza di tale strumento normativo alle esigenze di conciliazione vita-lavoro del personale dipendente dell’ARCA, definiscono i principi e la disciplina quadro per l’applicazione dell’istituto in via sperimentale ai dipendenti dell’Associazione, ad integrazione della vigente disciplina del rapporto di lavoro di cui al “Regolamento perii personale dipendente dell’ARCA”.

Definizione
Il telelavoro è una modalità di svolgimento della prestazione lavorativa che consegue ad una scelta volontaria del datore di lavoro e del lavoratore interessati ed effettuata per esigenze di servizio, mediante l’impiego non occasionale di strumenti telematici, da un luogo diverso e distante rispetto alla sede di lavoro dell’Associazione, a condizione che tale modalità di espletamento della prestazione non sia richiesta dalla natura propria dell’attività svolta.

Aspetti generali
1. Il telelavoro ha carattere volontario e si fonda su un accordo consensuale tra l’Associazione e il lavoratore, anche su richiesta del lavoratore, previa valutazione, da parte dell’Associazione, della compatibilità del telelavoro con la mansione e delle esigenze tecnico-organizzative, perfezionabile anche in fase successiva all’instaurazione del rapporto di lavoro. Il rifiuto del lavoratore di aderire all’offerta di telelavoro non costituisce di per sé motivo di risoluzione del rapporto di lavoro, né può determinare modifiche alle condizioni di lavoro. Analogamente, qualora il lavoratore richiedesse al datore di lavoro di eseguire la propria prestazione in modalità di telelavoro, quest’ultimo può motivatamente accettare o rifiutare tale richiesta.
2. Il telelavoro non incide sulla tipologia del rapporto di lavoro che resta, a tutti gli effetti contrattuali e di legge, di lavoro dipendente, subordinato e disciplinato dal “Regolamento per il personale dipendente dell’ARCA”.
3. Al dipendente in telelavoro è garantito, salvo diversa previsione o verifica di incompatibilità con le peculiari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, lo stesso trattamento economico e normativo applicato ai dipendenti comparabili della medesima unità che prestano la loro attività nella sede di lavoro, compreso il premio di risultato.
4. Il telelavoro verrà realizzato nella forma del “telelavoro domiciliare”, nella quale il lavoratore svolge la prestazione lavorativa presso la propria abitazione. L’Associazione e il lavoratore individueranno nell’accordo individuale la periodicità dei rientri.
5. Il rientro periodico in sede viene preceduto da una segnalazione al Responsabile o alla persona da questi delegata, al fine di rendere disponibile per il giorno di rientro un’idonea postazione.
6. L’accordo individuale di telelavoro è stipulato per iscritto e, oltre a riportare l’unità di appartenenza del lavoratore, individua, in particolare, le modalità e la durata del telelavoro (non inferiore a 12 mesi, prorogabili) nonché la frequenza dei rientri nella sede di lavoro.
7. Prima che sia decorso il termine di durata cui al punto precedente, l’assegnazione al telelavoro è revocabile a richiesta del dipendente, per comprovati motivi, quando sia trascorso un periodo minimo di 6 mesi e con un preavviso di almeno 1 mese. Il lavoratore dovrà essere reinserito nei locali dell’Associazione entro un mese dalla scadenza del preavviso.
8. L’Associazione per motivate esigenze di servizio può disporre la conversione dalla modalità di telelavoro a quella di lavoro nella sede dell’Associazione prima della scadenza del termine di cui al punto 6, quando sia trascorso un periodo minimo di 6 mesi. L’inserimento nella sede dell’Associazione deve avvenire con modalità e tempi compatibili con le esigenze del dipendente, ed in ogni caso con un preavviso di almeno un mese.
9. Ad ogni dipendente in telelavoro è garantita assistenza telefonica e telematica finalizzata alla soluzione di eventuali problemi che dovessero sorgere durante l’espletamento dell’attività lavorativa secondo le ordinarie modalità previste per la generalità dei dipendenti.
10. Al dipendente in telelavoro sono garantiti gli stessi diritti sindacali spettanti ai lavoratori dell’Associazione.

Orario di lavoro
11. Al dipendente in telelavoro - dipendente che, salvo il rispetto dell’Accordo individuale sottoscritto con l’Associazione, può gestire in autonomia il proprio tempo di lavoro - non si applica la disciplina dell’orario di lavoro di cui al D.lgs. 8 aprile 2003 n. 66 e successive modifiche, limitatamente alla durata normale e massima dell’orario di lavoro settimanale, al lavoro straordinario, al riposo giornaliero, alle pause. Analogamente non trova applicazione la disciplina in materia di orario di lavoro di cui al “Regolamento per ii personale dipendente dell’ARCA”. (es. artt. 5 e 7). Le modalità intrinseche all’effettuazione della prestazione in telelavoro comunque consentono al dipendente di beneficiare dell’intervallo minimo per il recupero delle energie psico fisiche e per l’eventuale consumazione del pasto.
12. Il dipendente in telelavoro deve rendersi disponibile per comunicazioni di servizio nelle fasce orarie giornaliere che saranno definite, nell’ambito dell'erario di servizio, in sede di accordo individuale con il dipendente.
13. Il dipendente in telelavoro trasmette giornalmente al proprio responsabile, in via informatizzata (e- mail), l’attestazione della presenza, ovvero, con le modalità previste, la comunicazione dell’assenza (es.: malattia, maternità, permessi giornalieri per legge n. 104/1992, ferie, ecc.).

Sicurezza
14. A tutti i dipendenti in telelavoro l’Associazione garantirà idonea informativa sulle policy in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare in ordine alle esigenze relative ai videoterminali; permangono, altresì, gli ulteriori obblighi di legge in capo all’Associazione in tema di sorveglianza sanitaria.
15. Il telelavoratore è tenuto ad utilizzare con diligenza ed ad aver cura degli strumenti di lavoro a lui affidati, nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti e delle policy, e a non consentire ad altri l’utilizzo degli stessi.

Security e tutela della privacy
16. Il telelavoro è svolto nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679 e nel Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.
17. Il dipendente in telelavoro continua ad essere tenuto alla massima riservatezza sulle informazioni che gestisce nello svolgimento della sua attività e all’adozione delle misure necessarie per la protezione dei dati e delle informazioni.
18. Le ordinarie funzioni gerarchiche inerenti il rapporto di lavoro subordinato potranno essere espletate in via telematica, nel rispetto dell'art. 4 della L. n. 300/1970. Ai sensi della citata norma dello Statuto dei lavoratori, le dotazioni informatiche necessarie allo svolgimento della prestazione in telelavoro, incluse le webcam e qualsivoglia strumento di comunicazione telefonica ed on line, non configurano strumenti di controllo a distanza dell’attività del dipendente in telelavoro, né potranno essere impiegati a tale scopo.

Formazione ed informazione del dipendente in telelavoro
19. Al dipendente in telelavoro è garantita la partecipazione alle iniziative formative, ivi comprese quelle in materia di salute e sicurezza sul lavoro, previste per i dipendenti comparabili appartenenti alla medesima unità che prestano la loro attività nella sede dell’Associazione, con lo stesso profilo professionale. Al fine di garantire il sistema di relazioni personali e collettive del dipendente in telelavoro, l’Associazione assicura a quest’ultimo l’accesso a tutte le forme di comunicazione accessibili ai lavoratori comparabili appartenenti alla medesima unità/sede di lavoro per rendere disponibili al dipendente tutte le informazioni alle quali è previsto che abbia accesso. Laddove necessario, sarà garantita adeguata assistenza per un corretto utilizzo delle postazioni e delle applicazioni informatiche.

Telelavoro domiciliare
20. Per postazione di telelavoro domiciliare si intende l’insieme degli apparati hardware, software, di rete, nonché ogni supporto logistico funzionale allo svolgimento dell’attività presso il domicilio del dipendente.
21. Al ricorrere delle relative condizioni, potrà essere valutata l’attivazione delle forme del “telelavoro mobile” e del “telelavoro hotdesking”.
22. L’Associazione provvede a dotare il dipendente in telelavoro dei predetti apparati - configurati con il software adottato dall’Associazione stessa al fine di garantire sia un livello adeguato di sicurezza sia l’operatività - in modo da consentire il collegamento con il sistema informativo dell’Associazione e ne cura la manutenzione presso i locali associativi.
23. La postazione di telelavoro dovrà essere conforme alle vigenti norme in materia di sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni); il dipendente dovrà consentire, previo congruo preavviso, l’accesso di rappresentanti dell’Associazione per motivi tecnici e di sicurezza, nonché di organi istituzionali esterni finalizzati a visite ispettive.
24. Ciascun dipendente in telelavoro domiciliare, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone in prossimità del suo spazio lavorativo, conformemente alle istruzioni relative agli strumenti di lavoro utilizzati. A tal fine, il dipendente assicura la conformità alle norme generali di prevenzione e sicurezza delle utenze domestiche, nonché l’idoneità dell’ambiente e delle condizioni di lavoro.
25. L’Associazione riconosce al lavoratore per ogni giorno di effettivo servizio il ticket nel valore in atto presso la sede di appartenenza, ove già spettante.
26. L’attivazione del telelavoro per la quale potranno essere contemporaneamente attivi un massimo di lavoratori pari al 10 % del personale dipendente ARCA, è prevista, previa verifica dei requisiti di cui al punto 1, nei confronti dei dipendenti che vengano a trovarsi in situazioni di bisogno meritevoli di particolare tutela sotto il profilo delle esigenze di conciliazione vita-lavoro, con specifico riguardo a gravi condizioni di salute del lavoratore o a situazioni di pendolarismo di eccezionale disagio correlate a particolari esigenze familiari ritenute meritevoli di considerazione, nonché peri dipendenti di cui all’art. 11 del “Regolamento del personale” (“tutela della maternità”).
27. ARCA procederà ad una verifica sull’applicazione dell’istituto, decorsi 12 mesi dalla sua introduzione.
Il presente Accordo viene trasmesso all’Associazione ARCA per il recepimento con delibera della Commissione Amministratrice Nazionale e successiva ratifica del Consiglio Direttivo Nazionale.

Letto, confermato e sottoscritto.