Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. Lav., 22 novembre 2022, n. 34377 - Azione di risarcimento del danno differenziale da malattia professionale: da quando decorre la prescrizione?


 

 

Presidente Tria - Relatore Boghetich


Nota in Rivista del Diritto della Sicurezza Sociale, 4/2022 , pp. 773-775


 

 

Rilevato che:
 
che con sentenza n. 175 pubblicata in data 18.5.2018, la Corte d'Appello di Lecce confermava la sentenza del Tribunale di Taranto, che aveva respinto la domanda proposta da G.L., dipendente della società (omissis) S.p.A. dal 1979 al 28.2.1999, nei confronti della società datrice di lavoro, per il risarcimento del danno differenziale derivato da malattia professionale (ipoacusia bilaterale da rumore);
 
che a fondamento della decisione la Corte territoriale riteneva maturata la prescrizione del diritto, dovendosi ritenere decorrere, il termine prescrizionale, dal 1994, data in cui non solo era stata certificata, seppur in termini di sospetto, la tecnopatia ma, altresì, il lavoratore aveva inoltrato denuncia di malattia professionale all'ente previdenziale; la Corte territoriale riteneva, inoltre, che la prospettazione della condotta datoriale quale illecito permanente (e non quale illecito istantaneo) era stata effettuata solamente in grado di appello, dunque tardivamente, e, in ogni caso, doveva trattarsi di aggravamento;
 
avverso la sentenza ha proposto ricorso il lavoratore, articolato in tre motivi, cui ha opposto difese la società (omissis) S.p.A. con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria.
 

Considerato che:
 
1. con i primi due motivi di ricorso si denunzia - ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 - violazione e falsa applicazione degli art. 2087,2935,2697 c.c. e art. 112 c.p.c., avendo, la Corte territoriale, errato nella individuazione del momento di decorrenza della prescrizione, fatto coincidere con il rilascio del certificato del medico attestante la sospetta ipoacusia, dovendosi, invece, far decorrere - la prescrizione - dalla data di cessazione del rapporto di lavoro (anno 1999) considerato il carattere permanente dell'illecito posto in essere dal datore di lavoro con la violazione degli obblighi di sicurezza imposti dall'art. 2087 c.c.;
 
2. con il terzo motivo si deduce omesso esame circa un punto decisivo della controversia nonché violazione dell'art. 2697 c.c. - ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 - avendo, la Corte territoriale, trascurato le richieste istruttorie del lavoratore, tese a dimostrare la condotta permanente del datore di lavoro in ordine alla mancata insonorizzazione dei mezzi e degli ambienti di lavoro;
 
3. i primi due motivi di ricorso sono fondati;
 
4. questa Corte (sin dall'arresto di Cass. n. 10441 del 2007), ha enunciato il principio secondo cui in materia di prescrizione del diritto al risarcimento del danno non patrimoniale dipendente da malattia professionale trova applicazione il medesimo criterio relativo alla azione diretta a conseguire la rendita per inabilità permanente nei confronti dell'INAIL, per la quale si è affermato che la prescrizione decorre dal momento in cui uno o più fatti concorrenti forniscano certezza della conoscibilità da parte dell'assicurato dello stato morboso, della sua eziologia professionale e del raggiungimento della misura minima indennizzabile;
 
5. successivamente le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 580 del 2008), nel pronunziarsi sul momento di decorrenza del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno in caso di patologie contratte per fatto doloso o colposo di un terzo, hanno parimenti riferito alla azione risarcitoria (ivi in discussione) i principi elaborati dalla Sezione lavoro di questa Corte per il conseguimento della prestazioni assicurative per malattia professionale: nella motivazione hanno condiviso l'orientamento (Cass. n. 2002 del 2005; Cass. n. 19575 del 2004; Cass. n. 23110 del 2004) secondo cui la "manifestazione del danno" da cui decorre il termine di prescrizione è comprensiva anche della conoscenza della causa professionale della lesione (S.U., sent. cit., punti 10.3.e 10.4);
 
6. le Sezioni Unite nel citato arresto hanno enunciato, in tema di responsabilità aquiliana per malattie riconducibili al fatto doloso o colposo di un terzo, i principi della "conoscibilità del danno" e della "rapportabilità causale", specificando che tali principi non aprono la strada alla rilevanza della mera conoscibilità soggettiva del danneggiato; la conoscibilità deve essere saldamente ancorata a due parametri oggettivi, uno interno e l'altro esterno al soggetto leso ovvero, rispettivamente, la ordinaria diligenza ed il livello di conoscenze scientifiche dell'epoca; in relazione al soggetto leso l'ordinaria diligenza si esaurisce nel portarsi presso una struttura sanitaria per gli accertamenti sui fenomeni patologici avvertiti mentre l'elemento esterno va apprezzato in relazione alla comune conoscenza scientifica era ragionevole richiedere in una data epoca in merito alla patologia manifestatasi ai soggetti cui la persona lesa si è rivolta o avrebbe dovuto rivolgersi;
 
7. questa Corte (Cass. n. 13284 del 2010, Cass. n. 7272 del 2011, Cass. n. 32376 del 2018)) ha anche affermato, in relazione alla responsabilità ex contractu del datore di lavoro, che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno conseguente a malattia causata al dipendente nell'espletamento del lavoro dal comportamento colposo del datore di lavoro decorre dal momento in cui l'origine professionale della malattia può ritenersi oggettivamente conoscibile dal danneggiato, indipendentemente dalle valutazioni soggettive dello stesso.

8. deve altresì rilevarsi che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno alla salute patito dal lavoratore in conseguenza della mancata adozione da parte del datore di lavoro di adeguate misure di sicurezza delle condizioni di lavoro, ai sensi dell'art. 2087 c.c., decorre dal momento in cui il danno si è manifestato, divenendo percepibile e riconoscibile nei sensi sopra detti, solo se l'illecito sia istantaneo (ancorché con effetti permanenti) ovvero si esaurisca in un tempo definito mentre ove l'illecito si sia protratto nel tempo, ed abbia perciò carattere permanente, il termine di prescrizione comincia a decorrere al momento della definitiva cessazione della condotta inadempiente (Cass. n. 7272 del 2011, Cass. n. 9318 del 2018, Cass. n. 32376 del 2018);
 
9. questa Corte ha, inoltre, affermato che la domanda giudiziale va identificata in base al bene della vita richiesto e ai fatti storici-materiali che delineano la fattispecie concreta: ne consegue che, se i fatti materiali ritualmente allegati rimangono immutati, è compito del giudice individuare quali tra essi assumano rilevanza giuridica, in relazione alla individuazione della fattispecie normativa astratta in cui tali fatti debbono essere sussunti ed indipendentemente dal tipo di diritto indicato dalla parte, senza che possa individuarsi alcun tipo di decadenza (Cass. n. 10049 del 2022);
 
10. la sentenza impugnata si è adeguata solo parzialmente a tali principi, in quanto pur richiamando correttamente gli arresti di questa Corte sulla irrilevanza delle concrete valutazioni soggettive del danneggiato, nella sua indagine ha fatto coincidere il decorso della prescrizione con la diagnosi della malattia, trascurando di verificare se la condotta datoriale inadempiente si fosse esaurita al momento della prima diagnosi della malattia o se, piuttosto, essa si fosse protratta, potendo l'aggravamento assumere rilievo indiziante in tal senso, sì da procrastinare, per quanto qui rileva, il decorso del termine di prescrizione;
 
11. in conclusione, i primi due motivi di ricorso sono fondati, assorbito il terzo (relativo ai mezzi istruttori); la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa va rinviata ad altro giudice, che si individua nella Corte di Appello di Lecce affinché provveda ad un nuovo esame degli atti ed alla applicazione dei principi di diritto sopra esposti;
 
 

P.Q.M.

 
La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Lecce, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.