Categoria: Cassazione penale
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Responsabilità dell'amministratore delegato di una srl per infortunio a dipendente di altra srl.
C.F., dipendente della Distribuzione Merci Milanese srl, mentre all'interno di un magazzino della All Computer srl aiutava D.R.L., dipendente di quest'ultima società, a movimentare un trans pallet ed in particolare a superare un piccolo dislivello posto tra la pavimentazione esterna del magazzino e quella interna, veniva investito dal trans pallet che, non riuscendo a superare il dislivello, "ritornava indietro" schiacciando il piede sinistro del C..
Di tale infortunio veniva chiamato a rispondere D.L., nella qualità di amministratore delegato della All Computer srl, nei cui confronti veniva formulata la seguente imputazione "delitto di cui all'art. 590 c.p., commi 1, 2 e 3 e art. 583 c.p., in relazione al
D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 22, comma 1 e al D.P.R. n. 547 del 1955, art. 8, comma 1.
Il datore di lavoro veniva ritenuto responsabile sia in primo che in secondo grado poichè veniva ritenuta provata la mancata formazione specifica del D.R. in materia di carico e scarico atteso che il medesimo era normalmente addetto a mansioni diverse (responsabile di acquisti di beni e servizi, responsabile del servizio di prevenzione protezione) e solo eccezionalmente si occupava personalmente del carico e scarico delle merci, utilizzando il trans pallet elettrico, pur non avendo ricevuto formazione su tale attività.

Ricorso in Cassazione - Inammissibile in quanto fondato su motivi non specifici.


 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANATO Graziana - Presidente
Dott. IACOPINO Silvana Giovanna - Consigliere
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere
Dott. BIANCHI Luisa - rel. Consigliere
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza


sul ricorso proposto da:
1) D.L. N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 3420/2005 CORTE APPELLO di MILANO, del 09/07/2007;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/12/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. BIANCHI Luisa;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'AMBROSIO Vito che ha concluso per il rigetto del ricorso.


FattoDiritto


Il (OMISSIS) C.F., dipendente della Distribuzione Merci Milanese srl, mentre all'interno di un magazzino della All Computer srl aiutava D.R.L., dipendente di quest'ultima società, a movimentare un trans pallet ed in particolare a superare un piccolo dislivello posto tra la pavimentazione esterna del magazzino e quella interna, veniva investito dal trans pallet che, non riuscendo a superare il dislivello, "ritornava indietro" schiacciando il piede sinistro del C..
Di tale infortunio veniva chiamato a rispondere D.L., nella qualità di amministratore delegato della All Computer srl, nei cui confronti veniva formulata la seguente imputazione "delitto di cui all'art. 590 c.p.,
commi 1, 2 e 3 e art. 583 c.p., in relazione al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 22, comma 1 e al D.P.R. n. 547 del 1955, art. 8, comma 1, perchè, nella sua qualità di Amministratore delegato della All Computer srl e, in quanto tale, datore di lavoro di D.R.L., cagionava a C.F., lavoratore dipendente della Distribuzione Merci Milanesi srl, lesioni personali gravi consistite nella "frattura composta del 2, 3 e 4 metatarso del piede sinistro" dalle quali derivava una malattia guarita in giorni 78, con un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni di pari durata, con colpa consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia e nella violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
In particolare perchè non provvedeva ad impartire al proprio lavoratore dipendente D.R.L. una specifica formazione in materia di sicurezza relativamente alla mansione di carico e scarico di merci mediante transpallet elettrico cui egli era in fatto reiteratamente adibito e, altresì, non predisponeva una zona di carico e scarico delle merci tale da garantire che le manovre di carico e scarico potessero svolgersi facilmente ed in piena sicurezza, cosicchè il predetto lavoratore chiedeva a C.F., presente alle operazioni di carico del mezzo di proprietà della Distribuzione Merci Milanesi da lui condotto, effettuate presso il magazzino della All Computer, di spingere il transpallet oltre un dislivello della pavimentazione ma, per l'insufficiente forza della spinta, il transpallet ritornava in avanti schiacciando con la ruota anteriore il piede sinistro del medesimo C., che riportava le lesioni sopra descritte. Con l'aggravante di aver commesso il fatto con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni.
Il D. veniva ritenuto responsabile delle violazioni contestate e condannato ad Euro 300 di multa, con decisione confermata anche in sede di appello.
Ritenevano in particolare i giudici, per quanto qui rileva, che fosse provata la mancata formazione specifica del D.R. in materia di carico e scarico atteso che il medesimo era normalmente addetto a mansioni diverse (responsabile di acquisti di beni e servizi, responsabile del servizio di prevenzione protezione) e solo eccezionalmente si occupava personalmente del carico e scarico delle merci, utilizzando il trans pallet elettrico, pur non avendo ricevuto formazione su tale attività; egli stesso aveva dichiarato di aver partecipato a corsi su argomenti diversi ma non sull'uso del trans pallet essendogli solo stato detto che le operazioni con esso dovevano svolgersi senza persone presenti.


Avverso tale sentenza ha presentato ricorso per cassazione la difesa dell'imputato sulla base di due motivi di ricorso.
Con il primo lamenta la nullità della sentenza ex art. 522 c.p.p. per essere stato l'imputato condannato per un fatto diverso da quello contestato.
Secondo la contestazione infatti il D.R. aveva chiesto aiuto al C. per movimentare il carrello, mentre le sentenze avevano accertato che D.R. non si era opposto all'aiuto che C. si era offerto di fornire, con un differenza di prospettiva rilevante sul piano della colpa, atteso che non era sostenibile l'accusa di mancata formazione in presenza di una iniziativa abnorme ed assurda del C..
Con il secondo lamenta il difetto di motivazione in ordine a quanto dedotto con il terzo motivo di appello con il quale si era eccepito il difetto di colpa del D. che era inconsapevole del pericolo esistente in quanto non era stato segnalato dal tecnico responsabile del servizio di prevenzione ing. F..

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto fondato su motivi non specifici.

Secondo il combinato disposto dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c) e art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), l'impugnazione deve infatti contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione specifica delle ragioni di
diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta.
La sanzione trova applicazione anche quando il ricorrente nel formulare le proprie doglianze nei confronti della decisione impugnata trascura di prendere nella dovuta considerazione le valutazioni operate dal giudice di merito e sottopone alla Corte censure che prescindono da quanto tale giudice ha già argomentato.
Nel caso in esame il ricorrente censura la sentenza impugnata sulla base della prospettazione di vizi già denunciati in grado di appello, senza riguardo a quanto motivatamente la sentenza impugnata ha già
osservato al riguardo.
In particolare, deve ritenersi escluso che il D. fosse all'oscuro del pericolo esistente per il dislivello del pavimento, dal momento che la Corte di appello ha già precisato che la situazione era nota a tutti gli operatori ed era stata segnalata più volte al D. dallo stesso L.R..
Deve altresì escludersi che vi sia stata violazione dell'art. 521 c.p.p..
Infatti, secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte la verifica dell'osservanza del principio di correlazione tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza, deve essere effettuata secondo, criteri sostanzialistici e non meramente formalistici e deve in particolare essere condotta in funzione della finalità di tutela del diritto di difesa dell'imputato; la sua violazione è ravvisabile soltanto qualora la fattispecie concreta - esposta nel capo di imputazione e che realizza l'ipotesi astratta prevista dal legislatore - venga mutata nei suoi elementi essenziali in modo tanto determinante da provocare uno stravolgimento dell'originaria contestazione, nel senso che si è realizzata una vera e propria trasformazione dei contenuti dell'addebito, ciò che nella specie è escluso essendo la ricezione evidentemente e necessariamente prodromica alla detenzione; d'altro canto, la violazione dei diritti di difesa può ritenersi sussistente solo quando emerga dagli atti che l'imputato non ha avuto modo di difendersi in relazione a tutte le circostanze del fatto sulle quali è fondato il giudizio di colpevolezza, con la conseguenza che non sussiste violazione di detto principio quando, come nella specie è avvenuto, la sentenza si riferisca a comportamenti che, pur non esattamente menzionati nel capo di imputazione, siano stati pacificamente presi a riferimento nel corso dell'intero giudizio (così da ultimo sez. 6^ 14.6.2004 n. 36003 Di Bartolo, rv. 229756, vedi anche Sez. 6^ 20.2.2003 n. 34051, Ciobanu rv. 226796).
Nella specie, come peraltro già osservato dal giudice di appello, il capo di imputazione ha indicato in modo dettagliato i profili di colpa e il D. è stato nelle condizioni di difendersi in ordine all'oggetto della
contestazione; il fatto tipico è rimasto identico a quello contestato nei suoi elementi essenziali essendo irrilevante il mutamento di dettagli attinenti alle modalità di realizzazione della condotta adeguata sulla
base delle risultanze processuali.
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di Euro 1000,00 (mille/00) a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.


La Corte:
- Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 (mille/00) in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2010