Categoria: 2019
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Tipologia: Accordo Relazioni Industriali
Data firma: 8 maggio 2019
Validità: triennale
Parti: Edison e Filctem-Cgil, Flaei-Cisl, Femca-Cisl, Uiltec-Uil
Settori: Chimici, Elettrico-gas e acqua-energia, Edison
Fonte: flaeicisl.org


Sommario:

 

1) Linee guida e principi generali
2) Forme di interlocuzione sindacale
3) Soggetti e livelli della rappresentanza
4) Strumenti di agibilità sindacale

 

Regolamento Modalità di costituzione e funzionamento delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU)
5) Durata
Allegati


Verbale di accordo

Roma, 8 maggio 2019, la Direzione della Società Edison spa anche in nome e per conto delle sue società controllate in cui sono applicati il CCNL per gli addetti al Settore Elettrico, il CCNL per il settore Gas-Acqua ed il CCNL Energia- Petrolio (di seguito anche Edison, Gruppo Edison, Azienda o Società) […], e le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali con la sottoscrizione della presente Intesa Filctem/Cgil […], Flaei/Cisl […], Femca/Cisl […], Uiltec/Uil […], confermano ed aggiornano il "Sistema di Rappresentanza Gruppo Edison" di cui all'accordo del 13 luglio 2015 al fine di conferirgli maggiore efficacia ed aderenza sia rispetto allo scenario economico generale sia rispetto all'attuale fase di evoluzione delle società del Gruppo.
Le Parti condividono i "Contenuti e indirizzi delle relazioni Industriali e della contrattazione collettiva" così come espressi nel documento sottoscritto da Confindustria, Cgil, Cisl e Uil il 9 marzo 2018 come ratifica dell'Accordo 28 febbraio 2018 e sì impegnano, nel contesto dato, ad attuarlo nei vari livelli di interlocuzione.
In coerenza con quanto sopra in particolare vengono pertanto confermati e ribaditi nella loro importanza i seguenti aspetti dell'intesa 13 luglio 2015 oggetto della presente rivisitazione:

1) Linee guida e principi generali
ed in particolare per ciò che concerne
o i valori fondanti il sistema relazionale basato sul reciproco ascolto e confronto preventivo in grado di prevenire il conflitto individuale e collettivo;
o il miglioramento continuo della produttività e della competitività aziendale;
o la salvaguardia dell'occupabilltà (employability) delle persone nel tempo;
o la tutela della salute e sicurezza di tutti lavoratori dipendenti o terzi coinvolti nelle attività aziendali;
o lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione dei territori;
o la promozione del sistema di welfare aziendale;
o la valorizzazione della partecipazione organizzativa;
o il rispetto della diversità attraverso politiche di Inclusione e integrazione tra generazioni;
o il rafforzamento della relazione scuola-mondo del lavoro.

2) Forme di interlocuzione sindacale
Sono confermate le forme di Interlocuzione sindacale della contrattazione, del confronto e dell'informazione in quanto finalizzate alla realizzazione degli obiettivi sopra richiamati.

3) Soggetti e livelli della rappresentanza
Le Parti condividono e recepiscono integralmente i contenuti del Testo Unico sulla rappresentanza Confindustria - Cgil, Cisl e Uil del 10 gennaio 2014, quale fonte di regolamentazione, unitamente al CCNL applicati, alla normativa relativa al CAE/EWC ed alla presente intesa, della disciplina della rappresentanza in Edison.
Le Parti convengono pertanto di strutturare il sistema di Relazioni Industriali Edison su più livelli di Interlocuzione, nel rispetto delle materie assegnate dall'intesa del 13 luglio 2015 ai singoli ambiti e con i soggetti legittimati di seguito indicati: 
- decentrato (RSU eventualmente assistite dalle rispettive Segreterie Territoriali/Regionali di categoria);
- nazionale (Coordinamento Unitario Nazionale delle RSU e Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo);
- sovranazionale (Rappresentanti Edison all'interno del Comitato Aziendale Europeo (CAE/EWC) secondo quanto previsto dagli specifici accordi di Gruppo EDF (accordo 14 novembre 2001 e successive revisioni/integrazioni.)
Il Coordinamento Unitario Nazionale delle RSU sarà formato da un massimo dì 12 componenti individuati congiuntamente dalle Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie della presente intesa, nell'ambito delle RSU elette e i nominativi saranno comunicati alla Direzione Aziendale entro 30 giorni dall'avvenuta elezione. La durata della carica di componente del Coordinamento Unitario Nazionale RSU è coincidente con la durata della carica di RSU (tre anni). In caso di dimissioni da tale incarico il nominativo del sostituto, sempre nell'ambito delle RSU elette, sarà tempestivamente comunicato dalle Organizzazioni Sindacali di categoria alla Direzione Aziendale.
I Rappresentanti Edison quinterno del Comitato Aziendale Europeo (CAE/EWC) del Gruppo EDF sono individuati dalle Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo tra i componenti del Coordinamento Unitario Nazionale RSU, In numero corrispondente a quanto stabilito dai vigenti accordi di Gruppo EDF che regolamentano la materia .Tali nominativi saranno comunicati alla Direzione Aziendale contestualmente alla comunicazione di nomina dei componenti del Coordinamento Unitario Nazionale. La perdita dei requisiti di componente della RSU determina automaticamente il venir meno dell'appartenenza al Coordinamento Unitario Nazionale RSU e al Comitato Aziendale Europeo. (CAE/EWC). Ai gruppi di lavoro in seno al CAE potranno partecipare ulteriori rappresentanti designati dalle OO.SS. firmatarie della presente intesa.

4) Strumenti di agibilità sindacale
A) Permessi sindacali
La materia dei permessi sindacali spettanti ai lavoratori delle società del Gruppo Edison di cui alla presente intesa, viene disciplinata esclusivamente dal presente accordo che conferma il contenuto dell'Intesa del 13 luglio 2015 con riferimento ai componenti delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) ed RLSA, degli Organi Direttivi Nazionali Regionali/Territoriali ed Iscritti, del Coordinamento Unitario Nazionale RSU e dei Rappresentanti Edison nel CAE/EWC.
B) Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e l’ambiente (RLSA)
Il ruolo, I compiti, le modalità di elezione, I diritti ed i doveri del RLSA sono regolati dal D.Lgs. n. 81/2008, dall'Accordo Interconfederale del 12/12/2018 ("Salute e Sicurezza / Attuazione Patto per la fabbrica") e dal CCNL applicato in ciascuna Unità Produttiva, il numero del Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e l'Ambiente - individuati all'interno delle RSU - viene definito nella tabella allegata al regolamento relativo a “Modalità di costituzione e funzionamento delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU)"
C) Commissioni Bilaterali
La bilateralità rappresenta un utile metodo strutturato di relazione per esaminare temi di comune interesse ed elaborare conseguenti proposte e pertanto vengono riconfermate - comprese te regole di funzionamento già oggetto dì accordo - tre Commissioni Bilaterali:
o Formazione;
o Salute Sicurezza Ambiente;
o Responsabilità Sociale d'impresa (CSR) e Welfare Aziendale,
D) Bacheca Elettronica
Le Società del gruppo Edison metteranno a disposizione delle RSU, dei RLSA, e dei componenti Edison del Comitato Aziendale Europeo (CAE/EWC), un'apposita area telematica denominata “News sindacali" (bacheca elettronica) in una specifica pagina web della Intranet aziendale, avente modalità analoghe alle altre applicazioni informatiche già presenti nella medesima intranet, secondo le modalità di funzionamento e utilizzo già In essere e che consentono ai dipendenti di accedervi direttamente tramite il link della Intranet aziendale.

Regolamento
Modalità di costituzione e funzionamento delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU)

Le Parti confermano che la costituzione e il rinnovo delle, secondo la modalità elettiva disciplinata nel Testo Unico del 10 gennaio 2014, può contribuire a rendere più stabili ed efficaci le già positive relazioni industriali, concorrendo alla costruzione di un modello partecipativo ed inclusivo, in grado di prevenire situazioni conflittuali, Individuando soluzioni equilibrate e tempestive nel pieno rispetto dei reciproci ruoli e prerogative.
Le Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) vengono elette presso le unità produttive o gli ambiti territoriali come indicati nel documento allegato al presente regolamento e nel numero in esso previsto. L'Individuazione così definita, effettuata ai soli fini dell'elezione delle RSU anche tramite opportuni accorpamenti In base a criteri di contiguità territoriale/geografica o per appartenenza ad un medesimo settore di attività, risponde alla finalità di consentire una effettiva partecipazione e rappresentanza a tutti i lavoratori Edison e nel contempo garantisce un assetto efficace e numericamente sostenibile dei rappresentanti dei lavoratori.
Le Organizzazioni Sindacali si impegnano ad avviare le procedure elettorali previste dal T.U. 10 gennaio 2014, nelle unità produttive individuate nell’allegato, rinunciando a costituire RSA nelle Società del Gruppo Edison. Resta comunque inteso che, fino ad elezioni delle nuove RSU, verrà garantita in via transitoria l'agibilità delle attuali RSA/RSU, ove esistenti.
Le Parti convengono inoltre che le elezioni per il rinnovo/costituzione delle RSU nelle unità produttive come indicate nel documento allegato avranno luogo, contestualmente, in un'unica tornata di due giorni consecutivi (Election Day) per tutte le unità / ambiti definiti.
Le Parti, pertanto, si impegnano ad attivare le procedure elettorali analiticamente scandite dal T.U. 10 gennaio 2014 (cfr. Parte Seconda / Sezione Terza T.U.), in modo tale da consentire che le elezioni si svolgano nei giorni 25/26 giugno 2019. L'Azienda dal canto suo metterà a disposizione tutto quanto necessario per consentire il corretto svolgimento delle operazioni elettorali. 

5) Durata
Il presente accordo avrà durata triennale e potrà essere oggetto di disdetta anticipata da una delle Parti firmatarie, previo preavviso di 6 mesi.