Categoria: 2019
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Tipologia: Accordo integrativo aziendale
Data firma: 23 luglio 2019
Validità: 01.08.2019 - 31.12.2021
Parti: Engie, Voghera Energia e Filctem-Cgil, Flaei-Cisl, Uiltec-Uil, RSU
Settori: Chimici, Settore elettrico, Engie, Voghera Energia
Fonte: flaei


Sommario:

 

Premessa
Premesse
Destinatari
Sistema di relazioni industriali
Parte prima
Articolo 1) Buoni Pasto
Articolo 2) Orario di lavoro
Articolo 4) Ferie
Articolo 5) Trasferta

 

Articolo 6) Previdenza complementare
Articolo 7) Assistenza sanitaria integrativa
Parte seconda Premio di Risultato
Articolo 1) Premio di Risultato
Parte terza Conciliazione dei tempi di vita e lavoro
Articolo 1) Smart Working.
Articolo 2) Permessi per visite mediche specialistiche
Articolo 3) Banca ore solidali
Parte quarta Validità, decorrenza e durata


Accordo integrativo aziendale settore elettrico B.U. Generation Gruppo Engie in Italia

Il giorno 23 luglio 2019 in Roma, tra Engie Produzione spa (già GDF Suez Produzione spa), con sede legale in Roma, Via Giorgio Ribotta n. 31, […], società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Engie Italia spa, Voghera Energia spa, con sede legale in Voghera, Via Albert Einstein, 24 […], di seguito nominate tutte per brevità come le "Società" [...] e le OO.SS. nazionali settore Elettrico Filctem Cgil […], Flaei Cisl […], Uiltec Uil […], unitamente alle RSU delle Società di seguito le Società e le rappresentanze sindacali congiuntamente denominate le "Parti"

Premesso:
• che a decorrere dal 31/12/2017 è scaduto l'Accordo GDF Suez Energia Italia spa del 28/7/2015, nonché dal 31/3/2018 è cessato l'Accordo GDF Suez Energia Italia spa del 7/11/2013;
• che gli accordi di cui sopra hanno continuato a produrre effetto fino al 31/12/2018 in regime di ultrattività;
• che a decorrere dall'anno 2016 le Società di cui in premessa sono state tutte coinvolte nel "progetto di impresa" deciso dal Gruppo Engie azionista di riferimento di cui le stesse fanno parte, che ha determinato un ampio processo di riorganizzazione ed integrazione fra diverse entità aziendali del Gruppo all'interno dei singoli paesi, determinando un profondo mutamento degli assetti organizzativi aziendali;
• che l'attuale assetto organizzativo prevede la presenza in Italia di tre diverse Business Unit, Global Energy Management (GEM), Generation Europe (GEN) e North South &. Eastern Europe Business Unit (NECST), ognuna delle quali contraddistinta da una sua specifica identità, attività, nonché autonomia di direzione;
• che, pertanto, le Parti hanno condiviso, dato il mutato assetto aziendale, l'opportunità di rinnovare la contrattazione di 2° livello per singole Business Unit;
• che nel corso del mese di giugno 2018 le OO.SS nazionali settore Elettrico presentavano alle Società una piattaforma contrattuale per il rinnovo del Contratto Integrativo Aziendale;
• che il rinnovo della contrattazione aziendale di II° livello rappresenta un'importante occasione per dare risposte alle aspettative ed ai bisogni dei Lavoratori con misure economiche e di welfare volte al miglioramento delle condizioni di lavoro, dello sviluppo professionale, del mantenimento dei livelli occupazionali e dell'allargamento dei diritti individuali e collettivi;
• che si è aperto quindi un ampio e approfondito confronto tra le Parti durante il quale sono stati analizzati e sviluppati i contenuti del presente Accordo;
• che le Parti condividono i contenuti dell'accordo interconfederale del 9 marzo 2018 relativamente alla natura della contrattazione di secondo livello luogo deputato all'introduzione di trattamenti economici legati ad obiettivi - individuati secondo standard qualitativi e quantitativi - di crescita della produttività aziendale, di efficienza, di redditività, di innovazione, attraverso i percorsi definiti nell'accordo interconfederale del 14 luglio 2016.
• che le Parti richiamano e confermano i contenuti di quanto disciplinato nell'art. 3) - assetti contrattuali - del CCNL Elettrico del 25 gennaio 2017;
• che le Parti, al termine del confronto, hanno espresso la volontà di sottoscrivere il presente Accordo;
• che pertanto si ritiene esaurito positivamente il confronto in materia di contrattazione di secondo livello prevista dalla normativa contrattuale di settore;
Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue:

Premesse
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Destinatari
Destinatari del seguente Accordo sono tutti i Lavoratori in forza presso Engie Produzione spa e presso Voghera Energia spa rientranti nel perimetro aziendale della Business Unit Generation, ai quali è applicato il CCNL per i Lavoratori Addetti al Settore Elettrici (CCNL Elettrico).

Sistema di relazioni industriali
Per tutto quanto attiene il sistema di relazioni industriali nel suo complesso, le Parti convengono che è applicato quanto previsto dall'Accordo Sindacale Nazionale sulle Relazioni Industriali per il settore Elettrico, in corso di definizione

Parte prima
Articolo 2) Orario di lavoro

A) flessibilità dell'orario di lavoro
Destinatari del presente Articolo sono tutti i dipendenti Quadri e Impiegati delle Società, fatte salve le eccezioni di cui ai commi successivi.
Orario di ingresso e uscita sedi.
Le parti convengono di disciplinare l'orario di lavoro applicabile presso tutte le sedi / uffici delle Società.
L'orario di lavoro cui si fa riferimento è relativo agli orari di ingresso e di uscita all'inizio e alla fine della giornata lavorativa, di inizio e di fine della pausa pranzo, nonché alla flessibilità concessa in entrata e la modalità di recupero della stessa.
Di seguito viene quindi indicata l'articolazione dell'erario di lavoro settimanale di tutti e soltanto i dipendenti il cui luogo di lavoro è allocato presso le sedi e gli uffici delle Società, con l'unica esclusione dei dipendenti addetti ad attività di presidio o a peculiari attività che richiedono una specifica articolazione dell'orario di lavoro, considerando anche il contesto dove viene esercitata.
Inoltre, dalla seguente articolazione dell'orario di lavoro è escluso il personale turnista e semi turnista.
Si precisa altresì che l'articolazione dell'orario di lavoro del personale assegnato ai siti di produzione (Leini, Voghera, Rosignano) è oggetto di specifico confronto a livello locale da esaurirsi eventualmente entro il 31.12.2019.
dal lunedì al venerdì
Orario di ingresso: dalle ore 08.00 alle ore 09.30 con flessibilità di 90 minuti;
Pausa pranzo; della durata di un'ora fruibile, a scelta del Lavoratore, nel periodo di tempo intercorrente tra le ore 13.00 e le ore 14.30;
Orario di uscita:
• dal lunedì al giovedì dalle ore 17.00 alle ore 18.30
• il venerdì dalle ore 15.00 alle ore 16.30
Fermo restando l’orario massimo di ingresso e minimo di uscita, la compensazione della flessibilità può avvenire indifferentemente su base mensile o giornaliera e, comunque, non oltre l'orario massimo di uscita.
Mentre per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, la compensazione della flessibilità deve avvenire nella stessa giornata.
Modalità di rilevazione della presenza
Per tutto il personale, compresi i Quadri o il personale con trattamento forfettizzato dello straordinario/orario fiduciario, è sempre richiesta la timbratura in entrata ed in uscita dalle sedi di lavoro.
Non sarà invece richiesta la timbratura qualora la pausa pranzo venga effettuata all'interno degli uffici; in tal caso la durata della pausa pranzo sarà automaticamente considerata pari ad un'ora.
Decorrenza nuovo orario.
In considerazione dei tempi tecnici necessari per l’implementazione del nuovo orario nei sistemi di gestione delle presenze, quanto disciplinato al presente articolo 2) troverà effetto e decorrenza dal giorno 1 ottobre 2019.
A) Conto ore.
Il personale destinatario già titolare di tale spettanza ne manterrà l'attribuzione secondo quanto già disciplinato nell'accordo per i dipendenti ex AceaElectrabel del 28/10/2002. I dipendenti che beneficiano di tale spettanza potranno optare per la liquidazione su Fondo Pegaso dell'equivalente importo retributivo in luogo della fruizione.
B) Liquidazione prestazioni straordinarie.
Le prestazioni di lavoro straordinario sono liquidate solo a completamento dell'orario di lavoro ordinario e si maturano con una frazione minima di 30 minuti, venendo successivamente riconosciute per ogni ulteriore minuto di prestazione lavorativa effettuata.
C) Banca ore.
Al fine di individuare uno strumento che consenta una maggiore flessibilità dell'orario di lavoro e che possa contribuire al miglioramento della conciliazione dei tempi di vita privata e lavoro, le Parti intendono definire e regolamentare a tal fine un sistema più ampio e flessibile di gestione dell'istituto della "banca ore" previsto dall'art. 26 del vigente CCNL Elettrico.
La disciplina di seguito indicata è applicata a tutto il personale, anche con rapporto di lavoro a tempo parziale, con la sola esclusione del personale turnista e semi turnista.
La possibilità di utilizzo della banca ore è prevista anche per le Aziende del Gruppo Engie che abbiano in forza un numero di dipendenti inferiore a 250.
Ogni dipendente beneficiario può esercitare la propria scelta in ordine all'accantonamento nella banca ore delle quote relative a prestazioni straordinarie e/o supplementari effettuate nel singolo mese, comunicandola formalmente alla Direzione Risorse Umane per il tramite del sistema di ticketing in essere entro l'ultimo giorno dello stesso mese.
Per le ore straordinarie / supplementari che confluiscono nella banca ore sarà corrisposta mensilmente al dipendente la maggiorazione retributiva nella misura omnicomprensiva del 50% rispetto a quella contrattualmente prevista.
Le ore accantonate nella banca ore individuale e riferite allo stesso anno di maturazione potranno essere fruite dai dipendenti come permessi individuali retribuiti, secondo le modalità e nei termini previsti da CCNL e da regolamento aziendale vigente e dovranno essere utilizzate entro il termine massimo del 30 aprile del successivo anno. Le ore eventualmente residuali a tale data saranno liquidate al dipendente contestualmente al pagamento delle competenze del mese successivo.

Parte terza Conciliazione dei tempi di vita e lavoro
Articolo 1) Smart Working.

Le parti, nel richiamare i contenuti dell'accordo del 27 novembre 2014 firmato a livello europeo dal Gruppo Engie e dalle OO.SS. di riferimento in materia di miglioramento della qualità della vita al lavoro, in cui si cita tra i principi fondamentali che "gli uomini e le donne rappresentano la principale risorsa strategica dell'azienda. Quest'ultima deve pertanto preoccuparsi del benessere fisico, mentale e sociale di tutti i suoi dipendenti, riconfermano lo spirito degli accordi 28/7/2015 e 20/1/2017 che hanno regolato la modalità di lavoro "smart working", e che sono stati utili a verificare sia la fattibilità tecnica-operativa e produttiva di tale peculiare modalità lavorativa, sia il livello di soddisfazione e gradimento espresso da collaboratori e responsabili coinvolti;
premesso che
• i diversi studi condotti fino ad ora in merito agli esiti dell'adozione nelle aziende di tale innovativa modalità hanno evidenziato come da questa ne derivi complessivamente un miglioramento della qualità delle condizioni di vita, una migliore gestione dei tempi di lavoro, una riduzione dell’inquinamento atmosferico con positivi impatti quindi anche sulla tutela ambientale, una riduzione dei tempi/costì di trasferimento per il lavoratore da e per l'ufficio e un generale miglioramento della motivazione e della produttività del collaboratori;
• le parti hanno convenuto sull'opportunità che la modalità di lavoro in Smart Working sia prevista nell'ambito delle Società del Gruppo Engie in Italia;
• è quindi impegno comune delle parti favorire l’implementazione di tutte le possibili soluzioni che, anche attraverso l'evoluzione ed un più ampio uso delle tecnologie informatiche, contribuiscano al perseguimento del benessere aziendale,
• in data 22 maggio 2017 è stata emanata la normativa che regola e definisce l'istituto dello smart working (Legge 81/2017)
Le Parti, riconoscendo quindi nello Smart Working un valido strumento che coniuga le esigenze organizzative e produttive e la conciliazione dei tempi di lavoro e di vita, contribuendo a migliorarne la qualità, e con l'intento di valorizzare ulteriormente il ricorso a forme di lavoro "agile", confermano l'adozione dello Smart Working secondo le modalità di seguito indicate.
Definizione
Per Smart Working si intende, così come richiamato dalla legge 22 maggio 2017 n. 81 una nuova modalità di articolazione del lavoro caratterizzata dalla possibilità di svolgere la prestazione con una maggior flessibilità di luogo e orario di lavoro, secondo i criteri e le condizioni regolate dalla presente intesa. La prestazione di lavoro agile potrà essere svolta presso la residenza/domicilio del dipendente, o altro luogo liberamente scelto dal dipendente che risponda a criteri di sicurezza e riservatezza anche dal punto di vista dell'integrità fisica e salubrità e ne garantisca la necessaria connettività. Nello Smart Working il luogo di adempimento della prestazione è sottratto dalla sfera dei poteri datoriali ed è rimesso alla unilaterale determinazione del dipendente e della sua esclusiva responsabilità.
Il luogo in cui espletare l'attività lavorativa è individuato discrezionalmente dal singolo dipendente, nel rispetto di quanto indicato nella presente intesa e nell'informativa sulla sicurezza affinché non sia pregiudicata la tutela del lavoratore stesso e la segretezza dei dati di cui dispone per ragioni di ufficio.
Si specifica che lo Smart Working, così come declinato nella presente intesa, non varia in nessun modo gli obblighi e i doveri del lavoratore, così come i diritti ad esso riconosciuti dalle norme di volta in volta vigenti, sia di legge che di contratto. Pertanto, nelle giornate di Smart Working il dipendente dovrà assicurare il mantenimento del medesimo impegno professionale, garantendo un livello di prestazione in linea con quella resa presso la normale sede di lavoro.
Destinatari.
Sono destinatari del presente istituto i dipendenti Impiegati e Quadri delle Società con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, anche part-time e con ruolo e mansione compatibili con tale peculiare modalità di lavoro.
La compatibilità delle attività del dipendente con la modalità Smart Working sarà valutata attraverso la "smart workable matrix", compilata dal responsabile e dallo stesso valutata insieme all’HR Business Partner di riferimento.
Condizione indispensabile per accedere alla modalità Smart Working è la disponibilità di una linea telefonica ADSL, ovvero una connessione di rete, presso il luogo ove si intende svolgere l'attività. Considerando che il lavoro in Smart Working è effettuabile unicamente con un computer aziendale, l'accesso allo Smart Working è riservato ai dipendenti provvisti di laptop.
Modalità di svolgimento.
Lo svolgimento dell'attività lavorativa nella modalità Smart Working non varia gli obblighi e i doveri nonché i diritti del lavoratore previsti dalla vigente normativa di legge e di contratto.
L'autorizzazione allo svolgimento della prestazione lavorativa in Smart Working non costituisce variazione della sede di lavoro, né della durata dell'orario di lavoro individuale.
Il dipendente è tenuto ad utilizzare le apparecchiature tecnologiche assegnate dall'azienda e di norma utilizzate per lo svolgimento dell'attività lavorativa in azienda. In caso di malfunzionamento della strumentazione aziendale, il dipendente è tenuto ad Informare tempestivamente il proprio responsabile che potrà valutare e richiedere al dipendente anche il suo immediato rientro presso la sede di lavoro.
In particolare:
a) è possibile usufruire dello Smart Working per uno solo giorno alla settimana (non frazionabile in ore); il giorno non fruito in una settimana non è cumulatole nelle settimane successive;
b) di norma non è consentita la fruizione sistematica dello stesso giorno settimanale;
c) la programmazione del giorno in Smart Working deve essere preventivamente condivisa con il proprio responsabile, tenendo conto di tutti gli aspetti e le esigenze connesse all'attività del team di lavoro e della rotazione con i colleghi dell'unità di appartenenza; la richiesta per la giornata in Smart Working dovrà inoltre essere effettuata tramite il portale utilizzato dalle Società per la gestione delle presenze selezionando la relativa causale, con un preavviso di almeno 24 ore;
inoltre, nelle giornate in Smart Working:
d) non sarà possibile fruire di permessi retribuiti, né potrà essere ammesso l'eventuale recupero di ore da compensare; non saranno inoltre riconosciute nelle stesse giornate ore di straordinario;
e) la prestazione di lavoro potrà avvenire anche in orari diurni diversamente distribuiti rispetto al normale orario di lavoro della sede di appartenenza, ferma restando la contattabilità del dipendente durante il 70% delle ore di compresenza previste dall'articolazione dell'orario di lavoro vigente, anche al fine di agevolare la gestione delle attività senza un'eccessiva compromissione di efficacia;
f) il collaboratore potrà utilizzare il programma Skype for Business o eventuali altri sistemi a disposizione in quel momento per contattare e poter essere contattato dai colleghi presenti nelle sedi aziendali e dall'esterno;
g) non si applicano i trattamenti previsti in caso di trasferte e/o servizio fuori sede;
h) relativamente alla maturazione del buono pasto si applicano le stesse regole previste in caso di normale prestazione lavorativa in sede.
Modalità di attivazione, durata del programma e revoca.
Le parti concordano che, i dipendenti in possesso dei requisiti di cui ai paragrafi precedenti, potranno volontariamente avanzare richiesta di svolgimento della prestazione lavorativa in Smart Working, inviando una e-mail al proprio Responsabile di Funzione e al HRBP di riferimento.
In caso di riscontro positivo, viene sottoscritto uno specifico accordo individuale tra dipendente e datore di lavoro, con il quale viene disciplinato lo svolgimento della prestazione lavorativa, In ottemperanza di quanto disciplinato nel presente verbale.
È comunque prevista la facoltà da parte dell'azienda di interrompere lo svolgimento individuale della prestazione in Smart Working per motivate esigenze tecniche, organizzative e produttive, con un preavviso di 10 giorni. Pari preavviso è previsto per la richiesta di revoca da parte del collaboratore.
Sicurezza.
Le modifiche all'organizzazione del lavoro introdotte dallo Smart Working, pur nelle limitazioni di cui sopra, rendono necessaria l'individuazione di comportamenti e procedure per la corretta gestione degli aspetti legati alla tutela della salute e della sicurezza.
Per i lavoratori Interessati si applica, per quanto compatibile, la disciplina sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori prevista dal D.Lgs. n. 81/2008.
Il datore di lavoro fornisce adeguata formazione ed informazione con particolare riferimento ai comportamenti da adottare per lo svolgimento in sicurezza della propria mansione, in conformità con la valutazione dei rischi.
I lavoratori che svolgono le proprie mansioni di modalità di lavoro agile sono tenuti a cooperare attivamente all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte sulla base della formazione ricevuta, del presente regolamento e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 81/2008 con particolare riferimento al comma 1.
La scelta del luogo ove svolgere la prestazione, l'utilizzo di attrezzature informatiche e i comportamenti da seguire (pause, evitare azioni pericolose ecc.), sono azioni che devono essere effettuate nel rispetto della formazione ricevuta in tema di Salute e Sicurezza che è organizzata dall'Azienda.
Il comma 3-bis dell'art. 18, D.Lgs. n. 81/2008 disciplina l'esercizio del potere di controllo del datore di lavoro e dei dirigenti sul rispetto degli obblighi in materia di salute e sicurezza da parte dei lavoratori "agili".
In particolare, si ritiene di poter adottare le seguenti misure di prevenzione verso chi lavora in regime di Smart Working:
a) le Società forniscono al dipendente dispositivi informatici e strumenti telematici conformi agli attuali standard tecnici e normativi, costantemente aggiornati;
b) nell'evenienza in cui si verifichi un infortunio durante l'attività lavorativa in Smart Working, il dipendente (direttamente, se è in grado, o in un'altra modalità) deve dame tempestiva comunicazione al proprio responsabile e al Payroll Specialist di riferimento il quale provvedere ad attivare le pratiche assicurative necessarie.
Sicurezza delle informazioni.
Lo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori della sede aziendale comporta un maggior rischio che la confidenzialità e la riservatezza delle informazioni aziendali vengano compromesse. Il dipendente è tenuto pertanto a custodire con diligenza e massima riservatezza tutte le Informazioni aziendali ricevute ed è tenuto a comportarsi in maniera tale che la riservatezza e la confidenzialità delle informazioni aziendali sia mantenuta.
Il dipendente si impegna a custodire tutte le apparecchiature aziendali fornite in maniera adeguata evitando danneggiamenti o smarrimenti.

Articolo 2) Permessi per visite mediche specialistiche
Tutto il personale può fruire di permessi retribuiti per visite mediche specialistiche e Indagini diagnostiche che non sia possibile effettuare in orari diversi da quelli ordinari di lavoro, dietro presentazione della relativa documentazione giustificativa.