PROTOCOLLO DI LEGALITÀ PER LA REALIZZAZIONE DEL PASSANTE FERROVIARIO ALTA VELOCITÀ DEL NODO DI FIRENZE E DELLA NUOVA STAZIONE AV
(CODICE UNICO DI PROGETTO - CUP J91C04000000008)


LE PARTI:
La Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Firenze, nella persona del Prefetto Valerio Valenti
Il Soggetto aggiudicatore, nella persona di Fabrizio Rocca, ***, domiciliato per la carica in Roma, Piazza della Croce Rossa n.l, quale Referente del Progetto "Passante Ferroviario Alta Velocità del Nodo di Firenze e della Nuova Stazione AV" (NPP 0299.PO) della Rete Ferroviaria Italiana - Società per Azioni - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane - Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell'art. 2497 sexies del cod. civ., e del D.Lgs. n. 112/2015, con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa n. 1, capitale sociale Euro 31.528.425.067,00 interamente versato, Iscritta nel Registro delle Imprese di Roma, *** (in appresso "RFI"), giusta Atto di Individuazione dell'Amministratore Delegato autenticato dal Notaio Dr. Paolo Cerasi, di Luigi, Notaio in Roma, in data 7/6/2021 - Rep. N. 17921 - Raccolta N. 9996, registrato all'Agenzia delle Entrate - ufficio Territoriale di Roma 5 In data 8/06/2021 al n. 7386 serie 1/T, uso facendo dei poteri al medesimo conferiti ed elencati nella delibera del Consiglio di Amministrazione della predetta società in data 25 luglio 2001 (depositata negli atti del Notaio Paolo Castellini di Roma con verbale in data 1 agosto 2001 Rep. 63327/12285, registrato all'Agenzia delle entrate - Ufficio di Roma 1 il 3 agosto 2001 al n. 12955 serie 1);
 

PREMESSO

• che l'articolo 200 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii., in prosieguo "Codice dei contratti pubblici", prevede che la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari è indistintamente oggetto di: concessione di costruzione e gestione; affidamento unitario a contraente generale; finanza di progetto; qualunque altra forma di affidamento compatibile prevista dal Codice dei contratti;
• eh e l’opera in questione, identificata con il CUP riportato nell'intestazione, rientra nel novero delle infrastrutture e gli insediamenti prioritari, aggregato che, sino al completamento della ricognizione di cui all'articolo 200 del predetto Codice da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, si sostanzia nelle opere indicate dalla delibera del CIPE 21 dicembre 2001, n. 121 e ss.mm.ii, relativa al "Programma infrastrutture strategiche" (PIS), ovvero è un'opera sottoposta alle procedure per il monitoraggio antimafia di cui all'articolo 6, del decreto Interministeriale 21 marzo 2017;
• che in relazione al Piano d'impresa per la realizzazione della linea ferroviaria Milano/Napoli- Penetrazione urbana Linea AV - Passante AV del Nodo di Firenze, è prevista la realizzazione del Passante ferroviario Alta Velocità del Nodo di Firenze e della Nuova Stazione AV;
• che l'intervento è finanziato nell'ambito del Contratto di Programma - Programma MIT - RFI parte Investimenti, annualità 2022/2026, sezione A5000_l Nodo AV di Firenze;
• che per la progettazione/realizzazione di tale opera potranno essere stipulati più contratti/convenzioni finanziati nell'ambito del suddetto CUP;
• che l'articolo 203 del Codice dei contratti pubblici ha previsto l'istituzione del "Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari" (CCASIIP), che ha assorbito ed ampliato le competenze precedentemente attribuite al "Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere" (CCASGO); 
• che con il decreto 21 marzo 2017 del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 203 del "Codice dei contratti pubblici", è stato istituito il CCASIIP con il compito, tra l'altro, di individuare procedure per il monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per la prevenzione e la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa, in continuità con la sistematica adottata nella "direttiva linee guida" 2005, approvato dal Ministro dell’interno di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;
• che la Deliberazione CIPE del 3 agosto 2011, n 58, concernente l'Approvazione di linee guida per la stipula di accordi in materia di sicurezza e lotta antimafia conferma in capo al Comitato di cui al punto precedente la competenza ad approvare su proposta del CCASIIP l'aggiornamento delle linee guida, anche con riferimento alla fattispecie degli interventi da realizzare mediante appalto, semplice ed integrato, effettuando opportuni adeguamenti rispetto alle linee guida riferite alle figure, diverse, dei contraenti generali e dei con cessionari, a loro volta ispirati a criteri di forte managerialità;
• che il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e ss.mm.il., in prosieguo "Codice antimafia", al Libro II (articoli da 82 a 101) contiene specifiche disposizioni in materia di documentazione antimafia;
• che la legge 13 agosto 2010, n. 136, e ss.mm.ii. prevede, tra l'altro, l'adozione di regole specifiche per i controlli della proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri e di identificazione degli addetti nei cantieri;
• che l'articolo 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, richiamato dall'articolo 203, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, prevede che il controllo dei flussi finanziari per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese avvenga con le procedure del monitoraggio finanziario e che al riguardo il CIPE ha approvato la delibera 28 gennaio 2015, n. 15, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 155 del 7 luglio 2015;
• che il CIPE, nell'approvare con delibera 6 agosto 2015, n. 62, lo schema di Protocollo di legalità ai sensi dell'articolo 176 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ha disposto l'equiparazione dei "concessionari di reti nazionali" a soggetti aggiudicatoci, tra l'altro in coerenza con i contenuti delle linee guida di cui alla citata delibera 15/2015, ed in considerazione della specifica posizione istituzionale di detti concessionari;
• che il soggetto aggiudicatore provvede all'adozione di protocolli di legalità che comportino clausole specifiche dì impegno da parte dell'affidatario a denunciare eventuali tentativi di estorsione e le cui prescrizioni sono vincolanti, oltre che per il soggetto aggiudicatore, anche per l’affidatario e, ove presente, il gestore dell'interferenza tenuti a trasferire i relativi obblighi a carico delle imprese appartenenti alle relative filiere e interessate a qualunque titolo alla progettazione/realizzazione dell'opera;
• che in data 29/12/2005 tra la Prefettura di Firenze e RFI è stato sottoscritto il Protocollo di Legalità che è stato allegato con il n. 21bis alla convenzione rep. n. 21/2007, stipulata il 28/05/2007 con il Contraente Generale NODAVIA S.c.p.A, relativa alla progettazione esecutiva e la realizzazione del Passante Ferroviario Alta Velocità del Nodo di Firenze e della Nuova Stazione Aita Velocità di Belfiore, opere ricadenti nel cosiddetto "Lotto 2";
• che in data 27/05/2020 è stato sottoscritto l'Accordo Quadro RFI-Condotte in Amministrazione Straordinaria che ha determinato la risoluzione consensuale della Convenzione n. 21/2007 RFI-Nodavia;
• che con la sottoscrizione del presente Protocollo si intende annullato e sostituito il Protocollo di Legalità del 2005;
• che i lavori di realizzazione dell'opera ferroviaria ricadono nel territorio della Città Metropolitana di Firenze, sicché l'autorità competente è da individuare nel Prefetto della suddetta Città Metropolitana;
• che è volontà dei firmatari del presente Protocollo assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza in relazione alla realizzazione dell'opera sopra richiamata, comprese le procedure ablative, esercitando appieno i poteri di monitoraggio e vigilanza attribuiti dalla legge, anche ai fini di prevenzione, controllo e contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa e di verifica della sicurezza e della regolarità dei cantieri di lavoro;
• che, al fine di garantire più elevati livelli di prevenzione antimafia nella esecuzione delle opere, il regime delle informazioni antimafia di cui all'articolo 91 del Codice antimafia è esteso a tutti i soggetti appartenenti alla "filiera delle imprese", di cui alla lettera n) dell'articolo 1 del Protocollo, e a tutte le fattispecie contrattuali, indipendentemente dall'oggetto, dal valore, dalla durata e da qualsiasi condizione e modalità di esecuzione;
• che, a cura del soggetto aggiudicatore, il presente Protocollo verrà allegato al testo della convenzione con l'impresa esecutrice per l'affidamento dei lavori; alla data di sottoscrizione del presente protocollo sono state risolte tutte le interferenze previste da progetto; laddove dovessero emergere ulteriori interferenze da risolvere il presente protocollo sarà allegato al testo delle convenzioni da sottoscrivere con i gestori dell'Interferenza, diventandone anche in questo caso parte integrante;
• che le previsioni del presente Protocollo relative all'assoggettamento dei Contratti e Subcontratti alle verifiche antimafia effettuate con le modalità di cui all'art. 91 del Codice Antimafia si applicano, altresì, ai rapporti contrattuali e alle tipologie di prestazioni eventualmente già in essere alla data di stipula del Protocollo. Nel caso che, a seguito di tali verifiche, emergano elementi che si riferiscono a tentativi di infiltrazione mafiosa a carico dei soggetti della filiera delle imprese, il Soggetto aggiudicatore si impegna ad esercitare II diritto di risoluzione ovvero ad imporre al suo Affidatario l'esercizio di tale diritto, ai sensi dell'art. 94, comma 2 del Codice Antimafia;
• che è necessario attivare un flusso di informazioni che possa garantire, tra l’altro, l'alimentazione della banca-dati di cui alla lettera n), comma 1, dell'articolo 1 del Protocollo e, anche attraverso le informazioni in essa contenute, consentire il monitoraggio:
a) dei soggetti che a qualsiasi titolo rientrano nel ciclo di progettazione e/o di realizzazione dell'opera, compresi i parasubordinati e ì titolari di "Partita IVA senza dipendenti";
b) dei flussi finanziari connessi alla progettazione e/o alla realizzazione delle opere;
c) delle condizioni di sicurezza dei cantieri e del rispetto dei diritti contrattuali dei lavoratori impiegati;
• che dall'attuazione del presente Protocollo non devono derivare ulteriori oneri a carico del Bilancio dello Stato;
 

CONVENGONO E ACCETTANO QUANTO SEGUE

Articolo 1. Definizioni

1. Ai fini del presente atto si intendono per:
a) Protocollo: Il presente Protocollo di legalità;
b) Prefettura-UTG: la Prefettura-UTG di Firenze che sottoscrive il Protocollo ed è competente per quanto riguarda la sua attuazione;
c) Soggetto Aggiudicatore: la società Rete Ferroviaria Italiana - Società per Azioni - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa n. l;
d) Opera: Intervento oggetto del presente Protocollo, contraddistinto dal CUP J91C04000000008;
e) Interferenza: manufatto, o insieme di manufatti, insistente sullo stesso piano di sedime dell'opera per il quale si impone un intervento di modifica o di rimozione, anche parziale, o altra opera d'ingegno funzionale alla corretta realizzazione dell'opera;
f) Affidatario: l'appaltatore, scelto in base a gara pubblica, o qualsiasi altro soggetto che, nell'ambito del CUP oggetto del Protocollo, Intrattiene un rapporto giuridico diretto con il soggetto aggiudicatore, per l'esecuzione del PASSANTE FERROVIARIO ALTA VELOCITÀ DEL NODO DI FIRENZE E DELLA NUOVA STAZIONE AV inerente l'opera;
g) Gestore dell'interferenza: soggetto qualificato, diverso dall'affidatario, che, sulla base di apposita convenzione stipulata con il soggetto aggiudicatore o un affidatario, se formalmente autorizzato dal soggetto aggiudicatore, provvede in proprio o con affidamento a subcontraente alla risoluzione della interferenza operando nell'ambito dello stesso CUP dell'opera. Il gestore dell'interferenza costituisce autonomo ramo nella "filiera delle imprese" del soggetto aggiudicatore o dell'affidatario, di cui è parte integrante, restando comunque vincolato agli impegni e agli obblighi di cui al presente Protocollo ad esso relativi;
h) Convenzione: atto negoziale a titolo oneroso sottoscritto con il gestore dell'interferenza al fine di regolare i rapporti tra le parti per la gestione delle interferenze;
i) Contratto: atto di cui alle successive lettere j) e k);
j) Contratto di affidamento: accordo negoziale (ed eventuali atti aggiuntivi) che regola il rapporto giuridico intercorrente tra il soggetto aggiudicatore e un suo affidatario, per l'esecuzione di prestazioni rientranti nella progettazione e/o realizzazione dell'opera;
k) Subcontratto: qualsiasi accordo, diverso dal contratto di affidamento o dalla convenzione, stipulato dall'affidatario, dal gestore dell'interferenza o dal subcontraente, relativo o comunque connesso alla progettazione e/o alla realizzazione dell'opera; 
l) Subcontraente: il subappaltatore e qualsiasi altro soggetto avente causa dall'affidatario, dal gestore dell'interferenza o da altro subcontraente, che stipula un subcontratto per lavori, forniture o servizi, relativo o comunque connesso alla progettazione e/o realizzazione dell'opera, ovvero alla risoluzione di interferenze;
m) Filiera delle imprese: complesso del soggetti individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 13 agosto 2010, n. 136, come interpretato dall'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, e ai sensi degli indirizzi espressi in materia dall'Autorità Nazionale Anticorruzione nella determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 e ss.mm.il.. La ""filiera delle imprese" è, dunque, il complesso dei soggetti che intervengono a qualunque titolo - a prescindere dalla natura del rapporto e dall'entità dell'importo - nel ciclo di progettazione e/o realizzazione del l'opera. In essa sono, pertanto, ricompresi, oltre all'affidatario, tutti i soggetti che abbiano stipulato subcontratti, anche se relativi ad attività collaterali. A titolo esemplificativo, sono ricompresi nella filiera i soggetti che hanno stipulato contratti attinenti ai noli, alle forniture di calcestruzzo, Inerti ed altri consimili, e alle forniture di servizi di natura intellettuale - come 1 servizi di consulenza, d'ingegneria e architettura - qualunque sia l'importo, che non rientrino tra le prestazioni di tipo generico, come specificato nella delibera CIPE n. 15/2015 e eventuali ed ulteriori delibere adottate ai sensi dell'articolo 36 del decreto-legge n. 90/2014. Le stesse definizioni e condizioni si applicano anche alla filiera di imprese originata dal gestore dell'interferenza;
n) Banca-dati: la piattaforma informatica di cui all'articolo 4.
2. Ai fini del presente atto, valgono i seguenti acronimi e sigle:
a) BPNA: la "Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia" di cui agli articoli 96 e seguenti del Codice antimafia;
b) CCASIIP: il Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Infrastrutture e degli Insediamenti Prioritari presso il Ministero dell'interno;
c) DIPE: il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
d) SASGO: il Servizio per l'alta sorveglianza delle grandi opere presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
e) ANAC: l'Autorità Nazionale Anticorruzione.
f) gruppo Interforze organismo costituito ai sensi del D.M. 21 Marzo 2017, presso la Prefettura- UTG competente.
 

Articolo 2. Valore delle premesse

1. Le premesse sono parte integrante e costitutiva del presente Protocollo di legalità.
2. Ogni rimando testuale è riferito al presente atto salvo diversa indicazione esplicita.
 

Articolo 3. Ambito di applicazione

1. Il presente Protocollo è allegato, o comunque espressamente menzionato, in tutti i contratti e i rapporti negoziali di cui alle lettere k) e I), comma 1), dell'articolo 1, afferenti la progettazione/realizzazione dell'opera, la cui sottoscrizione equivale ad adesione e accettazione dello stesso.
2. Il presente atto è parte aggiuntiva integrante di eventuale convenzione con il gestore dell'interferenza; qualora sia precedente all'adozione del Protocollo, il gestore dell'interferenza sottoscriverà per adesione e accettazione il presente atto, riconoscendo gli impegni e gli obblighi ivi previsti.
3. Il presente atto è accettato in ogni sua parte per adesione esplicita da ciascun soggetto economico avente causa dall'affidatario, dal gestore dell'interferenza o dal subcontraente, diventando parte integrante del relativo contratto.
4. Il soggetto aggiudicatore, in collaborazione con l'affidatario e, quando presente, con il gestore dell'interferenza, verificano che in tutti i contratti di cui al comma precedente sia riportato esplicito riferimento al presente atto.  
5. In caso di mancato esplicito riferimento al Protocollo, il soggetto aggiudicatore ne dà immediata comunicazione alla Prefettura- UTG competente e, infruttuosamente esperito ogni possibile rimedio preventivamente concordato con la stessa Prefettura- UTG, promuove la risoluzione di diritto del contratto tra le parti in causa secondo quanto disposto dall'articolo 1456 c.c. o la revoca dell'autorizzazione al subcontratto nei confronti del dante causa.
 

Articolo 4. Costituzione banca-dati e conferimento dati

1. Al fine dell'attuazione del presente Protocollo è costituita una banca-dati informatica nella quale sono raccolti i dati relativi ai soggetti che intervengono a qualunque titolo nella progettazione e/o nella realizzazione dell'opera.
2. La banca-dati deve garantire:
a. il monitoraggio degli aspetti, procedurali e gestionali, connessi alla progettazione e alla realizzazione dell'opera;
b. la connessione con il sistema di Monitoraggio Grandi Opere (MGO), prevedendo la presenza, l'implementazione e la gestione, nei modi e nei tempi stabiliti, di tutti i dati previsti nell'allegato 2 della delibera CIPE 15/2015 e ss.mm.il., assunta ai sensi dell'articolo 36 del decreto legge n. 90/2014;
c. la verifica delle condizioni di sicurezza dei cantieri;
d. la verifica del rispetto dei diritti del lavoratori impiegati;
e. Il monitoraggio della forza lavoro presente in cantiere, specificando per ciascuna unità la qualifica professionale;
f. il monitoraggio della somministrazione di manodopera, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita.
3. Il soggetto aggiudicatore è responsabile della costituzione, dell'implementazione e della gestione della banca-dati e garantisce, verso gli organi istituzionalmente deputati ai controlli, la continuità e la coerenza del flusso di dati. Lo stesso soggetto provvede all'acquisizione e al contestuale inserimento dei dati.
4. Il soggetto aggiudicatore s'impegna a rendere immediatamente disponibili i dati raccolti nella banca-dati e a garantirne l'accesso al Gruppo interforze, al SASGO, al DIPE e agli altri soggetti istituzionali legittimati aite attività di monitoraggio e verifica: l'accesso avviene attraverso collegamento telematico e le relative utenze saranno abilitate entro 7 giorni dalla comunicazione dei nominativi dei soggetti autorizzati.
5. Il soggetto aggiudicatore può delegare l'alimentazione (acquisizione e inserimento dei dati) della banca-dati all'affidatario e/o alla Direzione Lavori, e/o altro soggetto che vi provvede per tutta la durata del contratto. La delega del soggetto aggiudicatore deve essere esplicita e una copia è comunicata alla Prefettura-UTG. In capo al soggetto aggiudicatore resta in ogni caso la vigilanza circa il corretto funzionamento della banca-dati, la verifica della puntualità dell'inserimento dei dati, la valutazione della qualità degli stessi e la verifica delle modalità di accesso alla Infrastruttura informatica.
6. In presenza di interferenze, limitatamente alla specifica filiera e alle attività necessarie alla risoluzione delle interferenze, anche se svolte in house, il gestore dell'interferenza è responsabile della raccolta, della verifica, della correttezza, della qualità e della congruità dei dati, e provvede all'invio degli stessi al soggetto aggiudicatore, anche per il tramite dell'affidatario se delegato, per il conseguente inserimento in banca-dati, ovvero all'inserimento diretto se convenuto dalle parti, copia dell'accordo è comunicata preventivamente alla Prefettura; detto onere si estende a tutto il periodo di risoluzione dell'interferenza.
7. Per le finalità di cui al presente articolo, la banca-dati si compone di due sezioni:
a. "Anagrafe degli esecutori", di cui al presente articolo;
b. "Settimanale di cantiere o sub-cantiere", di cui al successivo articolo 5.
8. L'“Anagrafe degli esecutori”, oltre ai contenuti di cui al successivo articolo 6, commi 3, 7 e 9, riporta i seguenti dati:
a. anagrafica dell'impresa o dell’operatore economico;
b. Indicazione analitica di tutti i dati di cui all’articolo 85 del Codice antimafia; 
c. tipologia del contratto e oggetto delle prestazioni;
d. importo del contratto al momento dell'affidamento, anche per le finalità indicate nell'articolo 10;
e. luogo di esecuzione della prestazione;
f. data iniziale e data finale prevista del contratto;
g. annotazioni relative alla eventuale risoluzione del contratto e all'applicazione della relativa penale;
h. coordinate bancarie dei "conti dedicati" o del "conto dedicato" all'opera;
i. gli ulteriori dati previsti dall'allegato 2 alla delibera CIPE n. 15/2015 e ss.mm.ii;
j. annotazioni relative a modifiche intervenute nell'assetto proprietario o manageriale del soggetto imprenditoriale, nonché relative al direttore tecnico;
k. annotazioni relative a modifiche intervenute nell'assetto societario o gestionale dell'operatore economico.
9. L'obbligo di trasmissione dei dati descritti al precedente comma, ad eccezione delle lettere j) e k), è posto in capo al soggetto dante causa del contratto, ivi compresi l'affidatario e/o la Direzione Lavori, e/o altro soggetto e il gestore dell'interferenza, che deve provvedervi prima di procedere alla stipula definitiva dei subcontratti, ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subcontratti. Con riferimento ai dati di cui alla lettera g), l'obbligo di comunicazione permane in capo al soggetto dante causa, che vi provvede entro 2 giorni lavorativi dall'evento.
10. L'obbligo di comunicazione dei dati di cui alle lettere j) e k) del comma 8, sussiste per tutte le imprese annoverate nella filiera, ivi inclusi l'affidatario e il gestore dell'interferenza. La comunicazione dell'intervenuta modifica e la trasmissione dei nuovi dati al soggetto aggiudicatore deve essere eseguita dall'impresa interessata nel termine tassativo di 30 giorni dalla modifica.
11. Nel caso di subcontraenti la comunicazione può avvenire anche per il tramite dell'affidatario e del gestore dell'interferenza, fermo restando il rispetto del termine prescritto.
12. Per le finalità di raccolta, comunicazione e condivisione dei dati di cui al presente articolo, il soggetto aggiudicatore, l'affidatario e, se presente, il gestore dell'interferenza nominano uno o più referenti responsabili della raccolta e dell'immissione dei dati nella banca-dati. I nominativi sono trasmessi per conoscenza alla Prefettura-UTG di competenza, al CIPE e al SASGO.
13. La violazione degli obblighi dì cui ai commi 9 e 10 del presente articolo, nonché il mancato rispetto dei termini ivi previsti ovvero l'inoltro parziale delle informazioni richieste, comporta per il soggetto inadempiente:
a. in sede di primo accertamento, l’applicazione di una penale pari all'1% (uno per cento) dell'importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le previste comunicazioni e comunque in misura non superiore ad euro 5.000 (cinquemila/00);
b. in sede di secondo accertamento, l'applicazione di una penale del 2% (due per cento) dell'importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le previste comunicazioni e con la formale diffida al subcontratto;
c. In sede di ulteriore accertamento, l'applicazione di una penale pari al 3% (tre per cento) dell'importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le previste comunicazioni e con la risoluzione del contratto medesimo ai sensi dell'articolo 1456 c.c. o con la revoca dell'autorizzazione al subcontratto.
 

Articolo 5. Settimanale di cantiere

1. Al fine di massimizzare gli obiettivi più generali di controllo sulla trasparenza e sulla legalità, nonché sull'impiego di manodopera, il soggetto aggiudicatore, anche in collaborazione con l'affidatario e, se presente, il gestore dell'interferenza, predispone un "Piano di controllo coordinato de! cantiere e del sub-cantiere". L'attuazione e la gestione del Piano sono di competenza dell'affidatario e del gestore dell'interferenza che vi attendono, ciascuno per propria competenza, sotto la vigilanza del soggetto aggiudicatore e/o la Direzione Lavori e il controllo svolto dalle Forze di polizia e dai Gruppi Interforze. Ai fini del presente Protocollo, l'affidatario e il gestore dell'interferenza predispongono il "Settimanale del cantiere", reso disponibile anche attraverso la banca-dati di cui al precedente articolo 4, quale strumento operativo con cui dare evidenza degli accessi di mezzi e personale nel cantiere.
2. L'affidatario e il gestore dell'interferenza, ciascuno per quanto di competenza, Individuano al proprio interno un "referente di cantiere", formalmente incaricato e responsabile dell'attuazione complessiva del "Piano", nonché della compilazione e dell'inserimento in banca-dati del "Settimanale del cantiere". I nominativi sono trasmessi alla Prefettura-UTG di competenza. Il referente di cantiere può altresì svolgere I compiti di cui al comma 12 dell'articolo 4.
3. Il "Settimanale del cantiere" dovrà essere redatto secondo il modello approvato dal CCASIIP, e dovrà essere reso disponibile nella sezione dedicata della banca-dati entro le ore 18:00 del venerdì precedente alla settimana di riferimento. A tal fine esso dovrà contenere ogni utile e dettagliata informazione relativa:
a) all'opera da realizzare, con l'indicazione, limitatamente alla settimana di riferimento, delle attività previste, di tutti gli operatori economici, inclusi i titolari delle "partite IVA senza dipendenti", che a qualsiasi titolo opereranno nel cantiere, degli automezzi che vi avranno accesso, nonché dei nominativi di tutti i dipendenti che saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere;
b) al referente di cantiere, a cui spetta l'obbligo di acquisire e inserire nella sezione dedicata della banca-dati tutte le informazioni inerenti alle attività e agli accessi previsti per la settimana entrante, nonché l'obbligo di comunicare e di inserire senza alcun ritardo ogni eventuale variazione rispetto ai dati in precedenza inviati;
c) all'affidatario e al gestore dell'interferenza, a cui spetta l'obbligo, per il tramite del referente di cantiere o di altro responsabile allo scopo appositamente nominato, di garantire, ciascuno per la propria competenza, il corretto svolgimento dei lavori con l'impiego del personale, delle attrezzature, dei mezzi e dei macchinari segnalati.
4. Tutti gli operatori economici che a qualsiasi livello e a qualsiasi titolo opereranno nel cantiere, ivi compresi l'affidatario e il gestore dell'interferenza, devono comunicare al "referente" le informazioni necessarie alla compilazione del "settimanale" nelle forme e nei tempi di cui al precedente comma.
5. Con esplicito riferimento alla forza lavoro impiegata di cui al punto a) del comma 3, ogni operatore economico coinvolto nella prestazione di lavori e forniture, dovrà inoltre comunicare al referente di cantiere:
a) i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale;
b) i dati relativi al periodo complessivo di occupazione o in caso di nuove assunzioni le modalità di reclutamento della manodopera e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro delle esigenze;
c) le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore: dette informazioni possono essere fornite dall'operatore economico anche tramite presentazione di autocertificazione da parte del lavoratore in conformità all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
6. Il mancato rispetto dei termini previsti o l'inadempimento, sia pure parziale, degli impegni assunti, anche solo di comunicazione, comporta per il soggetto inosservante:
a) in sede di primo accertamento, l'applicazione di una penale pari all'1% (uno per cento) dell'importo del corrispondente contratto e comunque in misura non superiore ad euro 5.000 (cinquemila/00), indipendentemente dal numero e dall'entità delle violazioni riscontrate;
b) in sede di secondo accertamento, l'applicazione di una penale del 2% (due per cento) dell'importo del corrispondente contratto, comunque in misura non superiore ad euro 5.000 (cinquemila/00) e con la formale diffida all' Affidatario o al Subcontraente, a futuri accessi, indipendentemente dal numero e dall'entità delle violazioni riscontrate;
c) in sede di ulteriore accertamento, l'applicazione di una penale pari al 3% (tre per cento) dell'importo del corrispondente contratto, comunque in misura non superiore ad euro 5.000 (cinquemila/00), e la risoluzione del contratto medesimo ai sensi dell'articolo 1456 c.c. o con la revoca dell'autorizzazione al Subcontratto.
7. Le informazioni acquisite sono utilizzate dalle Forze di polizia e dal Gruppo Interforze presso la Prefettura-LITG competente per;
a) verificare la proprietà del mezzi e la posizione del personale;
b) confrontare i dati al fine di evidenziare eventuali anomalie o illeciti.
8. Per le finalità di cui al comma precedente, Il Gruppo Interforze, fatte salve le competenze istituzionali attribuite dalla legge, potrà:
a) calendarizzare incontri periodici tra il Referente di cantiere e il coordinatore del Gruppo Interforze;
b) richiedere, ferme restando le verifiche già previste dalle norme di settore, controlli sulla qualità del calcestruzzo e dei suoi componenti impiegati, presso laboratori indicati dal Soggetto aggiudicatore, d'intesa con la Prefettura-UTG, i cui oneri finanziari saranno sostenuti dall'affidatario secondo le procedure di accertamento o verifica previste dalla regolamentazione tecnica vigente in materia.
9. Per le finalità di cui al presente articolo e gli utilizzi di cui al comma 8, l'affidatario e il gestore dell'interferenza verificano, per il tramite del proprio referente di cantiere e ciascuno per la propria quota di responsabilità e di competenza, che:
a) il personale presente in cantiere esponga costantemente la tessera di riconoscimento di cui all’articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante gli ulteriori dati prescritti dall'articolo 5 della legge n. 136/2010, anche ai fini della rilevazione oraria della presenza. Per i lavoratori dipendenti lo stesso documento verrà utilizzato anche ai fini della rilevazione dell'orario di lavoro. La disposizione non si applica al personale addetto ad attività di vigilanza e controllo sui luoghi di lavoro;
b) la bolla di consegna del materiale indichi il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali, secondo quanto prescritto dall'articolo 4 della legge n. 136/2010,
10. In caso di violazione delle prescrizioni di cui dalle lettere a) e b) del precedente comma, accertate nell'esercizio dell'attività di monitoraggio e controllo della regolarità degli accessi nei cantieri, fermo restando che il lavoratore o il mezzo devono essere in ogni caso immediatamente allontanati dal cantiere, salvo che la circostanza non configuri ulteriori violazioni della legge, l'impresa di riferimento del lavoratore e/o titolare/utilizzatrice del mezzo in violazione è sanzionata:
a) in sede di primo accertamento, con una penale di euro 1.000 (mille);
b) in sede di secondo accertamento, con una penale di euro 1.500 (millecinquecento);
c) in sede di terzo accertamento, con una penale di euro 2.000 (duemila) con la formale diffida;
d) in sede di ulteriore accertamento, con una penale di euro 2.500 (duemilacinquecento), con la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e la revoca dell'autorizzazione al subcontratto. Restano a carico dell'operatore economico sanzionato eventuali richieste risarcitone da parte delle imprese esecutrici della filiera aventi causa, in linea diretta e indiretta.
11. Violazioni multiple riscontrate durante medesimo giorno o nel corso della stessa sessione di controllo sono considerate riconducibili a una programmazione unitaria; di conseguenza ad esse si commina un'unica penale individuata secondo quanto stabilito ai punti a), b), c) e d) del precedente comma. L'applicazione delle misure sanzionatorie di cui al precedente comma non interferisce con un eventuale ulteriore regime sanzionatorio previsto dal soggetto aggiudicatore nella documentazione contrattuale.
 

Articolo 6. Verifiche antimafia

1. Ai fini del Protocollo, il regime delle informazioni antimafia di cui all'articolo 91 del Codice antimafia viene soddisfatto, con riguardo ai soggetti menzionati all'articolo 85 dello stesso Codice, attraverso la consultazione della BDNA ed è esteso a tutti i soggetti appartenenti alla filiera delle imprese, sia essa scaturente dall'affidatario o dal gestore dell'interferenza (ivi compresi lo stesso appaltatore e il gestore dell'interferenza). Il predetto regime si applica a tutte le fattispecie contrattuali indipendentemente dall'oggetto, dalla durata, dal valore delle soglie e da qualsiasi condizione e modalità di esecuzione, incluse quelle aventi ad oggetto: a) la fornitura e il trasporto di acqua (escluse le società municipalizzate);
b) 1 servizi di mensa, pulizia e alloggiamento del personale;
c) la somministrazione di manodopera, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita.
2. Restano esentate dal regime di cui al precedente comma unicamente le acquisizioni di materiale di consumo di pronto reperimento nel limite complessivo di € 9.000 (novemila/00), IVA inclusa, a trimestre e per operatore economico, fatte salve diverse intese raggiunte con il CCASIIP: per
dette acquisizioni andranno comunque inseriti nella Banca-dati i dati identificativi dei fornitori.
3. Fermo restando l'obbligo di conferimento nella banca-dati di cui all'articolo 4 di apposita indicazione, l'obbligo di richiesta di documentazione antimafia non sussiste nelle ipotesi in cui si ricorra a fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori iscritti negli elenchi (cd White list) di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero iscritti in appositi elenchi o Anagrafe antimafia costituita presso la Struttura di missione sisma 2016. In tal caso deve essere unicamente comunicata l'avvenuta stipula del contratto.
4. Nel caso in cui l'impresa non sia censita in BDNA la documentazione antimafia è rilasciata con le modalità previste dall'articolo 92 del Codice antimafia.
5. In caso di mancato funzionamento della BDNA, si applica l’articolo 99, comma 2-bis, del Codice antimafia.
6. Il soggetto aggiudicatore, qualora sia stata emessa interdittiva antimafia, salvo che sia stato disposto il controllo giudiziario dell'impresa ai sensi dell'articolo 34-bis del Codice antimafia ovvero sia stata disposta la sottoposizione dell'impresa all'amministrazione giudiziaria ai sensi dell'articolo 34 del medesimo Codice, nonché nell'ipotesi dell'articolo 32, comma 10, del d.l. 90/2014, non può procedere alla stipula di contratti o all’autorizzazione di subcontratti. Analogo divieto fa capo all'affidatario, al gestore dell'interferenza e al subcontraente, qualunque sia la posizione occupata nella relativa filiera.
7. L'esito delle verifiche effettuate è comunicato dalla Prefettura-UTG, al soggetto aggiudicatore, all'affidatario e al gestore dell'interferenza ed è inserito nella sezione preposta della "Anagrafe degli esecutori", di cui all'articolo 4.
8. Il soggetto aggiudicatore e per esso la Direzione Lavori, l'affidatario, il gestore dell'interferenza e tutti gli altri operatori della filiera verificano, ciascuno per quanto di propria competenza, che nei relativi contratti sia Inserita una clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita l’immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato esito interdittivo.
9. Il soggetto aggiudicatore e per esso la Direzione Lavori, l'affidatario, il gestore dell'interferenza e tutti gli altri operatori della filiera, ciascuno per quanto di propria competenza e nei confronti dell'avente causa interdetto, effettuano senza ritardo ogni adempimento necessario a rendere operativa la clausola di cui al precedente comma e a revocare l'autorizzazione al subcontratto comunicando, entro e non oltre 5 giorni dall'avvenuta interdittiva, alla Prefettura-UTG competente l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione del soggetto interdetto; se l'attivazione della procedura è effettuata dall'affidatario, dal gestore dell'interferenza e/o da altri operatori della filiera, la stessa comunicazione è indirizzata anche al Soggetto aggiudicatore. I dati relativi ai fatti summenzionati sono inseriti nella "banca-dati" entro 2 giorni lavorativi dalla loro acquisizione.
10. Le disposizioni di cui al precedente comma 9 si applicano anche nel caso in cui, successivamente alla sottoscrizione dei contratti, vengano disposte ulteriori verifiche antimafia, anche soltanto per effetto di variazioni societarie, e queste diano esito interdittivo.
11. Nei confronti dell'affidatario, del gestore dell'interferenza o del subcontraente, avverso cui è stata applicata la clausola risolutiva espressa, è prevista l’applicazione di una penale nella misura dal 5% al 10% dell'importo del relativo contratto; tale penale si applica anche nelle ipotesi di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice antimafia, fermo restando quanto disposto dallo stesso articolo in termini di revoca.
12. In caso di mancata osservanza dei divieti di stipula e di autorizzazione, di cui al comma 6, di mancato inserimento delle clausole risolutive espresse, di cui al comma 8, o di mancata risoluzione del contratto ai sensi dei commi 9 e 10, si procede con la risoluzione del contratto con il soggetto autore materiale della violazione e la contestuale revoca della autorizzazione al subcontratto.
13. Il mancato invio delle comunicazioni e 11 mancato conferimento in banca dati delle informazioni, secondo quanto previsto al comma 9, comporta per il soggetto inadempiente la comminazione di una penale nella misura dal 5% al 10% dell’importo del relativo Contratto.
14. La Prefettura-UTG competente, entro quindici giorni dalla data di aggiudicazione definitiva dei lavori, istituisce una "Cabina di regia", operante presso la Prefettura-UTG stessa, allo scopo di effettuare, mediante incontri periodici o appositamente convocati, un monitoraggio congiunto e una valutazione complessiva della situazione o di specifiche problematiche di rilievo; alla Cabina di regia partecipano, oltre a rappresentanti dei soggetti sottoscrittori del Protocollo, tutti i soggetti che la Prefettura-UTG ritenga di individuare in relazione alle caratteristiche dell'intervento.
15. I soggetti sottoscrittori del Protocollo possono affidare alla "Cabina di regia" il compito di esaminare le problematiche applicative in relazione alla nozione di filiera delle imprese oggetto del Protocollo, tenendo conto degli indirizzi espressi in materia dall'ANAC, nonché delle indicazioni fornite dal CCASIIP.
16. Quanto disposto dai precedenti commi 9, 10, 11, 12 e 13 non si applica qualora siano già state attivate le procedure di cui all'articolo 32, comma 10, del decreto-legge n. 90/2014 e degli articoli 34 e 34-bis del Codice antimafia.
 

Articolo 7. Prevenzione delle interferenze Illecite a scopo corruttivo

1. Il soggetto aggiudicatore si impegna a predisporre, nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara, e a inserire nei contratti di affidamento con I propri aventi causa, le seguenti clausole:
a) Clausola n. 1. «il soggetto aggiudicatore, l'affidatario e tutte le altre imprese della filiera si impegnano a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura-UTG competente e all’Autorità giudiziaria dei tentativi di concussione o di induzione indebita a dare o promettere denaro o altra utilità che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’articolo 317 c.p. o per il delitto previsto dall'art 319 quater, comma 1, c.p.»;
b) Clausola n. 2. «il soggetto aggiudicatore, o l'impresa contraente e le imprese della filiera in caso di stipula di subcontratto, si impegnano ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore, suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'articolo 321 c.p. in relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2c.p., 322 e 322-bis comma 2 c.p., 346-bis comma 2 c.p., 353 e 353-bis c.p.».
2. Le stesse clausole, con le modifiche del caso, sono inserite nelle convenzioni sottoscritte con il gestore dell'interferenza, in ogni caso applicandosi quanto previsto dall'articolo 3, comma 2.
3. Il soggetto aggiudicatore e per esso la Direzione Lavori, in collaborazione con l'affidatario e, se presente, il gestore dell'interferenza, verificano altresì, in occasione del rilascio, dell'autorizzazione alla stipula di subcontratti, che le stesse clausole siano inserite, o espressamente citate, in tutti i subcontratti afferenti all'opera,
4. Nei casi di cui alle clausole a) e b) del precedente comma 1, l'esercizio della potestà risolutoria è subordinato alla previa intesa con l'ANAC.
5. La Prefettura-UTG competente, avuta comunicazione da parte del Soggetto aggiudicatore, ovvero da parte dell'impresa dante causa, della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 c.c., ne dà notizia all'ANAC, che valuta se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale alle condizioni di cui all'articolo 32 del decreto-legge n. 90/2014.
6. Il mancato inserimento delle clausole di cui al comma 1, ovvero il mancato esplicito riferimento alle stesse, è sanzionato ai sensi dell'articolo 1456 c.c. con la risoluzione del relativo contratto e la contestuale sospensione, per il soggetto dante causa, della autorizzazione al subcontratto. 
 

Articolo 8. Prevenzione delle interferenze illecite di natura mafiosa

1. Il Soggetto aggiudicatore s'impegna a inserire nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara e in ogni contratto di affidamento le seguenti clausole:
a) Clausola n. 1. «La sottoscritta impresa si impegna a denunciare all'Autorità giudiziaria o agli organi di Polizia giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, prestazioni o altra utilità (quali, ad esempio, pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'imprenditore, dei componenti la compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione sia in quella dell'esecuzione del contratto di affidamento e dei subcontratti da esso derivanti. Della denuncia è tempestivamente informato il Prefetto, il quale, sentita l'Autorità giudiziaria e sulla base delle indicazioni da questa fornite, valuta se informarne il soggetto aggiudicatore».
b) Clausola n, 2. «La sottoscritta impresa si impegna all'integrale rispetto di quanto previsto nel Protocollo di legalità sottoscritto dalla Prefettura-UTG di Firenze e dal soggetto aggiudicatore in data 15 novembre 2022 e dichiara di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio ivi previsto».
2. Le stesse clausole, con le modifiche del caso, sono inserite negli atti convenzionali sottoscritti con il gestore dell'interferenza, In ogni caso applicandosi quanto previsto dall'articolo 3, comma 2.
3. Il soggetto aggiudicatore e per esso la Direzione Lavori, in collaborazione con l'affidatario e, se presente, Il gestore dell'interferenza, verificano altresì, in occasione del rilascio dell’autorizzazione alla stipula di subcontratti, che le stesse clausole siano inserite, o espressamente citate, in tutti i subcontratti afferenti all'opera.
4. Il Soggetto aggiudicatore si impegna altresì a prevedere nei contratti e a verificare per il tramite della Direzione Lavori l'inserimento, o il riferimento, in tutti i contratti afferenti l'opera, di quanto segue:
a) l'obbligo per affidatario, gestore dell'interferenza e tutti gli altri operatori economici della filiera delle imprese, di assumere a proprio carico l'onere derivante dal rispetto degli Accordi/Protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza, nonché di repressione della criminalità;
b) l'obbligo per l'affidatario e il gestore dell'interferenza di far rispettare il Protocollo ai subcontraenti, sia tramite l’inserimento, anche tramite l'esplicito riferimento, di clausole contrattuali, di contenuto analogo a quelle di cui al precedente comma 1 e l'allegazione del Protocollo al subcontratto, sia prevedendo contestualmente l'obbligo in capo ad ogni subcontraente di inserire analoga disciplina nei propri contratti;
c) l'obbligo per l'affidatario e il gestore dell'interferenza di inserire nei propri contratti, e di verificare che sia inserita o espressamente richiamata nei subcontratti, una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia delle cessioni dei crediti a soggetti diversi da banche o intermediari finanziari, disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia e il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa, alla preventiva acquisizione da parte del soggetto aggiudicatore della documentazione antimafia di cui all'articolo 84 del Codice antimafia relativa al cessionario;
d) l'obbligo per l'affidatario, il gestore dell'interferenza e qualunque subcontraente che intenda ricorrere al distacco della manodopera - ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, recante l’attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio europeo del 15 maggio 2014 - di procedere solo previa autorizzazione del soggetto aggiudicatore all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati. Tale autorizzazione è subordinata alla preventiva acquisizione, da parte del soggetto aggiudicatore, della documentazione antimafia di cui all'articolo 84 del Codice antimafia sull'impresa distaccante.
5. Il mancato inserimento, da parte dì affidatario, gestore dell'interferenza e dei subcontraenti delle clausole di cui al comma 1 è sanzionato ai sensi dell'articolo 1456 c.c. con la risoluzione del contratto che non contenga tali clausole e la contestuale sospensione, per il soggetto dante causa, della autorizzazione al subcontratto.
6. Il mancato rispetto degli obblighi di denuncia, di cui alla clausola a) del comma 1, è sanzionata con la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e con la revoca dell'autorizzazione al subcontratto.
7. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 4, lett. c), da parte dell'affidatario e del gestore dell'interferenza, viene sanzionato con la revoca dell'autorizzazione al subcontratto.
8. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 4, lett. d), da parte dell'affidatario, del gestore dell'interferenza, se presente, o dei subcontraenti, viene sanzionato con la revoca dell'autorizzazione al subcontratto.
9. Il soggetto aggiudicatore, l'affidatario, il gestore dell'interferenza e tutti i subcontraenti a qualunque titolo interessati, assumono ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio al proprio personale, per l'immediata segnalazione dei tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma essi vengano posti in essere.
10. In caso in cui affidatario, gestore dell'interferenza e subcontraenti non provvedano all'adozione di misure organizzative per la segnalazione di tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, viene applicata, in sede di primo accertamento, una penale pari allo 0,1% dell'importo del relativo contratto/convenzione e comunque In misura non superiore ad euro 20.000 (ventimila/00). In caso di recidiva, la predetta violazione viene sanzionata con la risoluzione del contratto/convenzione o con la revoca dell'autorizzazione al subcontratto.
11. Trovano in ogni caso applicazione le cause di esclusione dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione previste dall'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici.
 

Articolo 9. Rapporti in corso e ATI

1. Le verifiche antimafia, effettuate con le modalità di cui all'articolo 91, commi 3 e seguenti, del Codice antimafia, sono riferite altresì ai rapporti contrattuali ed alle tipologie di prestazioni eventualmente già in essere alla data di stipula del Protocollo. Nel caso in cui, in seguito a tali verifiche, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa a carico dei soggetti della filiera delle imprese, il soggetto aggiudicatore si impegna ad esercitare il diritto di risoluzione ovvero a verificare che l'affidatario, il gestore dell'interferenza e il subcontraente esercitino tale diritto, ai sensi dell'articolo 94, comma 2, del Codice antimafia.
2. I titolari dei rapporti di cui al comma precedente dovranno impegnarsi ad assolvere agli obblighi stabiliti dalle clausole di cui ai precedenti articoli 4, 5, 7 e 8, restando in caso di inadempimento soggetti alle sanzioni e alle penali previste.
3. Nell'Ipotesi di Associazioni Temporanee di Impresa (ATI), la violazione degli obblighi espressi dal Protocollo prevede l'applicazione delle penali, dato il valore complessivo del contratto, ed attuata In base alla quota di partecipazione della società inadempiente all'ATI o alla diversa quota risultante da eventuali patti parasociali sottesi allo stesso contratto; qualora sia prevista la risoluzione del contratto è fatta salva la valutazione circa l'estromissione della Società che ha commesso la violazione e la sua sostituzione all'interno dell'ATI secondo quanto previsto dall'articolo 48, commi 17 e 18, del Codice dei contratti pubblici.
 

Articolo 10. Applicazione delle Sanzioni

1. Le penali previste dal Protocollo sono determinate e applicate dal soggetto aggiudicatore direttamente nei confronti dell'affidatario e del gestore dell'interferenza, se presente, ovvero per il loro tramite qualora rivolte a subcontraenti. In tutti 1 casi il soggetto aggiudicatore ne dà comunicazione alla Prefettura-UTG competente.
2. Le penali sono applicate mediante automatica detrazione del relativo importo dalle somme dovute all'impresa responsabile della violazione, in relazione alla prima erogazione utile e, in ogni caso, nei limiti degli importi contrattualmente dovuti (esclusi quelli trattenuti a titolo di garanzia sulla buona esecuzione dell’opera).
3. Il soggetto che, all'interno della filiera, deve applicare la penale dà comunicazione dell'esito alla Prefettura-UTG, al soggetto aggiudicatore e al proprio dante causa; in caso di incapienza totale o parziale delle somme contrattualmente dovute all'impresa nei cui confronti viene applicata la penale, si procederà secondo le disposizioni del codice civile.
4. Gli Importi derivanti dall'applicazione delle penali sono posti a disposizione del soggetto aggiudicatore e da questi accantonati nel quadro economico dell'intervento. Il Soggetto aggiudicatore potrà disporne per sostenere le spese conseguenti alle violazioni cui sì riferiscono le medesime penali ovvero per l'incremento delle misure per la sicurezza antimafia e anticorruzione dell'opera, secondo le indicazioni appositamente fornite dalla Prefettura-UTG competente, sentito il CCASIIP. L'eventuale quota residua delle penali verrà versata all'entrata del bilancio dello Stato.
5. Sono fatte salve le sanzioni per gli inadempimenti relativi al monitoraggio finanziarlo di cui all'articolo 36 del d.l. 90/2014, soggette ad altra disciplina.
6. La risoluzione dei contratti e la revoca dell'autorizzazione al subcontratto, assunti in applicazione del regime sanzionatone del Protocollo, non comportano obblighi di carattere indennitario o risarcitorio a qualsiasi titolo a carico del soggetto aggiudicatore e, ove ne ricorra il caso, dell'affidatario, del gestore dell'interferenza o dei subcontraenti per il cui tramite viene disposta la risoluzione del contratto, fatto salvo il pagamento delle prestazioni eseguite dal soggetto nei cui confronti il contratto è stato risolto, al netto dell'eventuale applicazione di penali.
7. La risoluzione del contratto in applicazione del regime sanzionatone configura un'ipotesi di sospensione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 107 del Codice dei contratti pubblici, estesa fino alla ripresa delle prestazioni oggetto del contratto risolto e dà luogo al riconoscimento di proroga in favore dell'affidatario ai sensi del comma 5 del medesimo articolo.
 

Articolo 11. Monitoraggio e tracciamento, a fini di trasparenza, dei flussi di manodopera

1. Nell'ambito delle azioni volte a contrastare le possibili infiltrazioni della criminalità organizzata nel ciclo di realizzazione dell'opera, le parti concordano nel ritenere necessario sottoporre a particolare attenzione le modalità di assunzione della manodopera, i relativi adempimenti previsti dalla legislazione sul lavoro e dal CCNL di categoria, e a tal fine si impegnano a definire procedure di reclutamento di massima trasparenza.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è costituito presso la Prefettura-UTG un apposito "Tavolo di monitoraggio dei flussi di manodopera", di cui fanno parte un funzionario del locale Ispettorato Territoriale del Lavoro e i rappresentanti del soggetto aggiudicatore e delle organizzazioni sindacali degli edili maggiormente rappresentative e sottoscrittrici del Protocollo.
3. Allo scopo di mantenere il necessario raccordo con le altre attività di controllo antimafia, il Tavolo è presieduto dal coordinatore del Gruppo Interforze costituito presso la Prefettura-UTG. Alle riunioni possono partecipare, su invito della Prefettura-UTG, altri esperti.
4. Al fine di non compromettere l'osservanza del cronoprogramma dei lavori, il "Tavolo" potrà, altresì esaminare eventuali questioni inerenti le criticità riguardanti l'impiego della manodopera, r anche con riguardo a quelle che si siano verificate a seguito dell'estromissione di un'impresa e/o in conseguenza della risoluzione di un contratto.
5. In coerenza con le indicazioni espresse nelle Linee-guida del CCASGO e del CCASIIP, il "Tavolo" viene informato delle violazioni contestate in merito alla sicurezza dei lavoratori nel cantiere e alla utilizzazione delle tessere di riconoscimento di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 81/2008, come richiesto dall'articolo 5.
6. Nel caso in cui la realizzazione dell'opera ricada nei territori di più Provincie, il "Tavolo" sarà unico. Analoga condizione si prevede qualora nel medesimo ambito provinciale siano presenti opere analoghe a quella del presente atto, aventi lo stesso Soggetto aggiudicatore e rientranti nel programma delle "Infrastrutture pubbliche e private e degli insediamenti prioritari".
7. Per le finalità di cui sopra, il "Referente di cantiere" deve trasmettere settimanalmente alle Casse Edili/Edilcasse uno stralcio del "Settimanale del cantiere" che contenga l'indicazione delle imprese e i nominativi dei dipendenti impegnati nella settimana di riferimento con le relative
qualifiche professionali. I dati devono comprendere anche i titolari di partite IVA senza dipendenti e le eventuali variazioni rispetto a dati già inseriti.
8. L'Inosservanza degli impegni dì cui al comma precedente è sanzionata con le modalità di cui all'art.5, comma 6.
 

Articolo 12. Verifica sulle procedure di esproprio

Alla data di sottoscrizione del presente Protocollo, gli espropri collegati alla realizzazione del Passante AV e della Stazione AV (vedi DPU espropri Rep. Atti RFI n. 94 del 13/12/2005 prorogata fino all'11/12/2012 con Delibera Rep. Atti RFI n. 391 del 10/12/2010) sono stati integralmente eseguiti. Pertanto, qualora emergessero ulteriori necessità di esproprio, si procederà secondo quanto stabilito ai successivi commi 1, 2 e 3.
1. Al fine di verificare eventuali ingerenze mafiose nei passaggi di proprietà delle aree interessate dagli espropri, il Soggetto aggiudicatore s'impegna a fornire alla Prefettura-UTG competente il piano particellare d'esproprio per le conseguenti verifiche.
2. Ai fini della trasparenza delle procedure ablative, il Soggetto aggiudicatore indicherà alla Prefettura-UTG competente i criteri di massima ai quali intende parametrare la misura dell'indennizzo, impegnandosi a segnalare alla stessa Prefettura-UTG eventuali circostanze, legate all'andamento del mercato immobiliare o ad altri fattori, che in sede di negoziazione possano giustificare lo scostamento dai predetti criteri. Resta fermo l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria di eventuali elementi di reato che riguardino o siano intervenuti nel corso delle suddette attività espropriative.
3. Ferme restando le verifiche previste dal precedente comma, la Prefettura-UTG competente si avvale, a fini di consulenza, della collaborazione della competente Agenzia del Territorio.
 

Articolo 13. Attività di vigilanza

1. Il Soggetto aggiudicatore e per esso la Direzione Lavori riferisce sulla propria attività di vigilanza, come derivante dall'applicazione del Protocollo, inviando alla Prefettura-UTG e, per il tramite di essa, al CCASIIP, ogni volta che ne ravvisi l'esigenza e comunque entro il 31 marzo di ogni anno, un rapporto redatto secondo il modello elaborato dal CCASIIP.
 

Articolo 14. Entrata in vigore e durata del Protocollo

1. Il Protocollo entra in vigore il giorno successivo a quello di sottoscrizione.
2. Il Protocollo può essere sottoscritto con firma digitale.
3. Sarà cura della Prefettura-UTG competente inoltrare al CCASIIP copia del Protocollo sottoscritto dalle parti, per il seguito di competenza.
4. Il soggetto aggiudicatore invia il Certificato di Ultimazione Lavori alla Prefettura competente e, per il tramite di essa, al CCASIIP, al SSASGO e al DIPE, quale attestazione del termine delle attività connesse alla realizzazione dell'opera. Il Protocollo vige fino alla data di recepimento di suddetto certificato da parte della Prefettura-UTG competente.
 

Articolo 15. Norme di riferimento

I riferimenti normativi, contenuti nel presente Protocollo, devono intendersi automaticamente sostituiti e/o modificati dalle successive disposizioni normative e/o regolamentari che disciplinano la materia.

Sottoscritto a Firenze il 15 novembre 2022
 

Il Prefetto di Firenze Valerio Valenti
Per il Soggetto aggiudicatore Fabrizio Rocca

(limitatamente all'articolo 11)

Il Capo dell'ispettorato Territoriale del Lavoro di Firenze Fabrizio Nativi
Le OO.SS. di categoria:
Fillea CGIL Giulia Masini
Filca CISL Stefano Tesi
Feneal UIL Laura Zucchini