Cassazione Civile, Sez. 6, 25 novembre 2022, n. 34830 - Rideterminazione della rendita a seguito di un nuovo infortunio


 

Presidente: LEONE MARGHERITA MARIA Relatore: MARCHESE GABRIELLA
Data pubblicazione: 25/11/2022
 

RILEVATO CHE:
1. la Corte di appello di Roma ha respinto l’appello dell’odierno ricorrente e condannato l’appellante al pagamento delle spese del grado;
2. in discussione la statuizione adottata dal giudice di primo grado, in punto di regolazione delle spese processuali, la Corte territoriale ha giudicato corretta la disposta compensazione;
3. a fondamento del decisum, la Corte di appello ha osservato come il ricorrente -che agiva per la rideterminazione della rendita a seguito di un nuovo infortunio- non si fosse sottoposto alla cd. «(visita) collegiale medica», in sede amministrativa. A tale riguardo, ha evidenziato come, non in contestazione il diritto dell'assicurato di adire direttamente il Giudice, il mancato ricorso all’istituto con cui sarebbe stato possibile definire «in via extragiudiziale e gratuitamente l(a) controversi(a) sull(a) valutazione dell’INAIL» costituisse condotta valutabile in termine di «gravi ed eccezionali motivi», ai fini della compensazione delle spese processuali, ai sensi della pronuncia della Corte costituzionale nr.77 del 2018;
4. la parte in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi;
5. ha resistito con controricorso, l’INAIL;
6. la proposta del giudice relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata.

 

CONSIDERATO CHE:
7. con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente deduce – ai sensi dell’art. 360 nr. 4 cod.proc.civ. – «l’insussistenza dei gravi ed eccezionali motivi ex art. 92 cod.proc.civ.», con connessa violazione dell’art. 132, comma 4, cod.proc.civ.;
8. nella sostanza, censura l’affermazione con cui la Corte di merito ha ritenuto che ricorressero i presupposti normativi per l’esercizio, da parte del giudice del primo grado, del potere di compensazione; secondo il ricorrente, rientrando nella facoltà della parte di adire la via giudiziaria, piuttosto che di proseguire in quella amministrativa, la mancata scelta di quest’ultima non può, poi, in caso di esito totalmente favorevole della lite giudiziaria, legittimare l’esercizio del potere di compensazione delle spese processuali;
9. le censure sono fondate;
10. deve premettersi che la disciplina delle spese è regolata dalla norma vigente alla data di introduzione del giudizio di primo grado (Cass.nr. 10213 del 2017);
11. nella fattispecie, il procedimento è disciplinato ratione temporis dall'art. 92 cod. proc. civ. nel testo attualmente vigente (il giudizio risulta introdotto nel 2017), a tenore del quale le spese possono essere compensate, parzialmente o per intero, «se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti»;
12. alle ipotesi tipizzate va aggiunta -per effetto della sentenza della Corte Costituzionale 19 aprile 2018 nr. 77, additiva di accoglimento- quella in cui «sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni»;
13. la disposizione, nella parte in cui consente al giudice di disporre la compensazione delle spese di lite allorché ricorrano «altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni» è norma elastica (v., per tutte, in motivazione, Cass. nr. 29130 del 2019), da specificare in via interpretativa da parte del giudice di merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in termini di violazione di legge: la funzione interpretativa- applicativa di una disposizione formulata con clausola generale ha infatti una valenza integrativa del precetto legale e postula, quindi, una questione di diritto;
14. ciò posto in via generale, in relazione al nuovo enunciato introdotto dal Giudice delle Leggi e a chiarimento del perimetro della clausola generale, la Corte Costituzionale ha indicato ogni possibile situazione che, partecipando della stessa ratio che sottende le ipotesi tipizzate, esprima un «sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa che altera i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti» (v. in motivazione Corte Cost. nr. 77 del 2018 cit.);
15. il riferimento è, dunque, a quelle circostanze che, verificatesi nel corso del processo, si pongano in termini di eventi «del tutto imprevist(i) ed imprevedibil(i) per la parte che agisce o resiste in giudizio» (v. Corte Cost. nr. 77 del 2018 cit, § 15);
16. all’evidenza, una tale situazione non è riscontrabile nel caso di specie ove si discute della mancata adozione, ad opera della parte, di un istituto processuale che, in chiave preventiva, avrebbe potuto favorire la composizione della lite;
17. è dato pacifico che, in relazione all’ipotesi di causa, si tratta di un istituto deflattivo meramente facoltativo. Ne consegue che, una volta che la parte abbia scelto, come era nella sua facoltà, di intraprendere l’iter giudiziale e la lite arriva all'esito finale della decisione, l'alea del processo deve gravare sulla parte totalmente soccombente, come «normale complemento» dell'accoglimento della domanda (Corte Cost. nr. 303 del 1986), salvo, ben inteso, la ricorrenza delle ipotesi eccettuative, sopra delineate: ipotesi, però, non integrate dal solo richiamo alla possibilità che la controversia ben poteva definirsi «gratuitamente» in sede amministrativa;
18. resta assorbito l’esame del secondo motivo che ripropone, nella sostanza, la medesima questione, seppure in termini di omesso esame di fatto decisivo;
19. il ricorso va quindi accolto e, in accoglimento del primo motivo, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione.