Regione Autonoma della Sardegna
Allegato al Decreto Assessoriale n. 41/23/12/2009/LL.PP.
Disciplinare di definizione e regolamentazione dei compiti e degli obiettivi dell’Osservatorio regionale dei lavori pubblici, servizi e forniture
Art. 63, comma 5, L.R. 5/2007

ARTICOLO 1
Osservatorio regionale dei lavori pubblici, servizi e forniture

È istituito, nell’ambito della Direzione Generale dell’Assessorato dei Lavori Pubblici, Servizio Albi Regionali e Contratti, l’Osservatorio regionale dei lavori pubblici, servizi e forniture, di seguito denominato “Osservatorio”, al fine di contribuire alla massima trasparenza delle procedure per l’affidamento dei contratti pubblici, nel rispetto delle normative statali e regionali in materia, nonché di quelle sulla sicurezza e sulla tutela del lavoro.
La Regione, tramite l’Osservatorio, persegue inoltre l’obiettivo della collaborazione tra i soggetti interessati e la sistematica condivisione delle finalità della legge regionale 5/2007, provvedendo al coordinamento delle iniziative e delle attività relative alla materia dei contratti pubblici.
Alla organizzazione ed allo svolgimento dei compiti disciplinati dal presente Disciplinare di definizione e regolamentazione dei compiti e degli obiettivi dell’osservatorio regionale dei lavori pubblici, servizi e forniture (di seguito, per brevità, “Disciplinare”), concorrono, in ragione delle funzioni e dei compiti ad esse rispettivamente attribuite, tutte le strutture regionali, sia tecniche, sia amministrative.
 

ARTICOLO 2
Compiti dell’Osservatorio

All’Osservatorio sono attribuiti i seguenti compiti:
a) acquisire le informazioni ed i dati utili a consentire la massima trasparenza nei procedimenti di gara e contrattuali posti in essere dalle stazioni appaltanti;
b) garantire, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza, la pubblicità degli atti adottati nell’ambito dei procedimenti di cui alla lettera a), assicurandone la diffusione e la disponibilità effettiva, nonché la conoscenza da parte degli enti ed organi pubblici competenti all’effettuazione dei controlli, nonché degli altri soggetti istituzionalmente legittimati all’acquisizione di essi, come previsto all’articolo 7;
c) promuovere la qualità delle procedure di appalto e la qualificazione degli operatori, pubblici e privati, ad esse addetti, attraverso le attività indicate all’articolo 5.
2. Tra i compiti di cui al comma 1 rientrano prioritariamente le attività relative:
a) alla gestione ed all’aggiornamento dell’archivio dei contratti pubblici, comprendente i dati e le informazioni di cui al comma 3;
b) alla predisposizione di strumenti informatici per l’acquisizione dei dati di cui alla lettera a);
c) alla elaborazione dei dati acquisiti ed alla conseguente redazione di appositi rapporti statistici sull’andamento e sulle caratteristiche della spesa pubblica per lavori, forniture e servizi, e sui risultati del monitoraggio effettuato;
d) ad evidenziare, sulla base dei dati acquisiti ed elaborati, eventuali scostamenti del costo della manodopera, anche con riferimento al costo desunto dai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) di comparto sottoscritti dalle rappresentanze sindacali comparativamente più rappresentative e dagli accordi territoriali di riferimento, compresi quelli aziendali;
e) all’assolvimento, attraverso il proprio sito informatico, degli obblighi di pubblicità previsti dal D.lgs. 163/2006 e dalle norme comunitarie e statali;
f) ad assicurare, con le modalità previste all’articolo 7, il necessario supporto informativo agli organi ed enti competenti per l’effettuazione dei compiti di vigilanza e controllo del rispetto delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e degli obblighi assicurativi e contributivi nei confronti dei lavoratori;
g) alla formazione ed all’aggiornamento del prezzario regionale di cui all’articolo 9, sulla base dei dati acquisiti ed elaborati a tale fine;
h) alla individuazione e diffusione delle buone pratiche delle stazioni appaltanti e degli operatori del settore, ivi comprese quelle relative alla responsabilità sociale delle imprese;
i) alla definizione di standard uniformi per la realizzazione del profilo del committente previsto dal d.lgs. 163/2006 e dall’articolo 22 della legge regionale 5/2007, da parte delle stazioni appaltanti;
l) alla promozione degli sportelli di informazione delle stazioni appaltanti, di cui all’articolo 9 del d.lgs.163/2006, ed al relativo supporto tecnico ed amministrativo.
3. L’archivio dei contratti pubblici di cui al comma 2 lettera a) contiene:
a) l’anagrafica delle stazioni appaltanti, delle imprese e degli altri soggetti coinvolti nello svolgimento dell’appalto;
b) i dati relativi all’impiego della manodopera ed alla tutela e sicurezza del lavoro;
c) i dati relativi all’intero ciclo dell’appalto, comunicati dalle stazioni appaltanti ai sensi dell’articolo 7 e quelli acquisiti nell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 6.
4. L’Osservatorio, sulla base delle informazioni pervenute dalle stazioni appaltanti, provvede inoltre alla tenuta di un archivio informatico delle annotazioni relative ai comportamenti delle imprese in sede di partecipazione alle gare e di esecuzione dei contratti pubblici, con particolare riferimento a quelli che costituiscono causa di esclusione dalle procedure di gara.
5. L’Osservatorio svolge le funzioni di accertamento, di cui alla legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative), delle violazioni degli obblighi di cui agli articoli 5 e 7.
6. L’Osservatorio, nell’ambito del territorio regionale, assolve inoltre, in via esclusiva, agli adempimenti e ai compiti inerenti alla rilevazione e gestione dei dati e delle informazioni, che le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare e trasmettere ai sensi della normativa statale e della legge regionale 5/2007, relativamente all’intero ciclo degli appalti di lavori, servizi e forniture.
7. L’Osservatorio, nell’ambito dei compiti di cui al presente articolo, elabora atti di indirizzo, da sottoporre all’approvazione della Giunta regionale, finalizzati a semplificare, rendere omogenea e mettere in rete le attività delle stazioni appaltanti.
8. L’Osservatorio, su richiesta delle stazioni appaltanti, può fornire supporto per lo svolgimento dei controlli sul possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati dalle imprese in sede di gara.
9. L’Osservatorio gestisce i dati e le informazioni mediante gli strumenti e le procedure informatiche di cui al “Sistema Informatico di Gestione dell’Osservatorio Regionale”.
10. L’Osservatorio predispone annualmente un “Rapporto Informativo” sui dati e gli elementi raccolti, sottoposto all’esame della Giunta Regionale.
 

ARTICOLO 3
Compiti dell’Osservatorio in funzione di sezione regionale dell’Osservatorio centrale dell’Autorità per la vigilanza

1. L’Osservatorio collabora con la sezione centrale dell’Osservatorio dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici previsto dall’articolo 7 del d.lgs. 163/2006, per lo svolgimento dei compiti ad esso specificamente attribuiti quale sezione regionale, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo.
2. L’Osservatorio, su richiesta della sezione centrale di cui al comma 1, collabora altresì alla determinazione dei costi standardizzati per tipo di lavoro, servizio e fornitura in relazione al territorio regionale.
3. L’Osservatorio collabora con l’Autorità di vigilanza di cui all’articolo 6 del d.lgs. 163/2006, gestendo attività da essa delegate nell’ambito dei processi di controllo, vigilanza e ispezione.
4. Con successivo Protocollo di intesa tra la Regione Sardegna e l'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, saranno regolamentati i compiti e le attività dell’Osservatorio Regionale in funzione di sezione regionale dell’Osservatorio nazionale dei contratti pubblici, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Dlgs. 163/06.
 

ARTICOLO 4
Comunicazione e trasmissione dei dati

1. Le stazioni appaltanti inviano all’Osservatorio le informazioni e i dati utili e rilevanti per lo svolgimento dei compiti di cui all’articolo 2, nel rispetto dei principi di economicità e proporzionalità.
2. L’Osservatorio predispone gli strumenti informatici per l’acquisizione dei dati e definisce le modalità per la loro trasmissione, secondo criteri di semplificazione degli adempimenti e di razionalizzazione dei flussi informativi.
 

ARTICOLO 5
Promozione della qualificazione delle stazioni appaltanti e della semplificazione dell’attività amministrativa

1. Al fine di favorire la qualificazione delle stazioni appaltanti, di migliorare la qualità delle procedure di affidamento e della gestione dei contratti pubblici, nonché di standardizzare i relativi adempimenti, l’Osservatorio provvede:
a) ad elaborare, in collaborazione con i soggetti interessati, capitolati per specifiche tipologie di appalto da sottoporre all’approvazione della Giunta regionale;
b) ad elaborare per le stazioni appaltanti ed in collaborazione con le stesse, linee guida, schemi di bandi e di documenti di gara, e altri strumenti finalizzati a semplificare e uniformare le procedure per l’affidamento e la gestione degli appalti;
c) ad assicurare il necessario supporto agli operatori pubblici, attraverso consulenze e pareri in merito alle procedure ed alla gestione dei contratti disciplinati dal D.lgs. 163/2006 e dalla Legge regionale 5/2007, anche al fine di garantire il rispetto delle norme sulla sicurezza e la tutela della regolarità del lavoro;
d) a promuovere e coordinare, anche mediante la diffusione delle buone pratiche, ogni iniziativa utile ai fini della formazione e dell’aggiornamento professionale degli operatori della materia, con particolare riferimento al profilo della sicurezza e della tutela dei lavoratori;
e) a promuovere progetti tesi a ridurre, aggregare e qualificare le amministrazioni aggiudicatrici;
f) a diffondere la conoscenza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici di strumenti innovativi di finanziamento degli investimenti;
g) a promuovere iniziative utili al rispetto dei termini di pagamento dei corrispettivi contrattuali, a garanzia della regolare esecuzione dei contratti pubblici e di un corretto rapporto tra la committenza pubblica ed il sistema economico.
 

ARTICOLO 6
Pubblicazioni sulla pagina web dell’Osservatorio

1. Gli avvisi di preinformazione e di postinformazione, ove previsti ai sensi del d.lgs. 163/2006, ed i bandi di gara sono pubblicati a titolo gratuito sulla pagina web dell’Osservatorio indipendentemente dall’importo previsto a base di gara.
2. La pubblicazione di cui al comma 1 deve avvenire entro e non oltre due giorni dalla corrispondente pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, ove prevista.
3. Sono inoltre soggetti a pubblicazione:
a) i programmi triennali e gli elenchi annuali dei lavori pubblici ed i loro aggiornamenti;
b) i programmi annuali per forniture e servizi;
c) gli esiti delle procedure di appalto, ivi compresi quelli concernenti procedure negoziate;
d) gli avvisi relativi alle proposte di finanza di progetto e di leasing immobiliare in costruendo;
e) gli accordi quadro conclusi;
f) gli affidamenti dei servizi di progettazione e di direzione dei lavori;
g) i provvedimenti di risoluzione dei contratti.
 

ARTICOLO 7
Realizzazione di un sistema in rete

1. L’Osservatorio promuove mediante apposite convenzioni la realizzazione di forme di interconnessione con gli analoghi sistemi informativi degli enti ed amministrazioni pubbliche titolari dei dati e delle informazioni rilevanti per l’espletamento dei compiti di cui all’articolo 2, anche al fine di effettuare controlli incrociati, sollevando, ove possibile, le stazioni appaltanti dai corrispondenti oneri informativi. A tale fine, l’Osservatorio si avvale anche dei dati e delle informazioni provenienti dagli organismi paritetici e dagli enti bilaterali.
 

ARTICOLO 8
Prezzario regionale

1. La Regione provvede, avvalendosi dell’Osservatorio, alla elaborazione di un prezzario di riferimento per le stazioni appaltanti ed a supporto degli operatori e della qualificazione dell’intero sistema.
2. Il prezzario regionale relativo ai contratti di lavori pubblici è articolato in sezioni corrispondenti agli ambiti territoriali delle province o ad altri ambiti territoriali omogenei. Analoga articolazione può essere adottata anche per il prezzario regionale relativo a contratti di servizi e forniture.
3. Il prezzario di cui al comma 1 costituisce la base di riferimento per la elaborazione dei capitolati e per la definizione degli importi posti a base di appalto, nonché per le valutazioni relative all’anomalia delle offerte; qualora le stazioni appaltanti intendano discostarsene ne forniscono motivazione.
4. Con riferimento agli affidamenti di lavori pubblici, il prezzario regionale tiene luogo degli elenchi prezzi del genio civile, di cui all’articolo 89, comma 2, del d.lgs.163/2006.
5. Il prezzario evidenzia i costi unitari utili al calcolo dell’incidenza del costo della manodopera, risultante dai CCNL di comparto sottoscritti dalle rappresentanze sindacali comparativamente più rappresentative e dagli accordi territoriali di riferimento, e comprensivo degli oneri assicurativi e previdenziali ed ogni altro onere connesso. Evidenzia inoltre i costi per la sicurezza e degli oneri socio-ambientali.
6. Il prezzario è approvato con deliberazione della Giunta regionale ed aggiornato con periodicità annuale.
7. L’Osservatorio provvede alla promozione ed alla diffusione della conoscenza del prezzario.