Categoria: 2022
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Tipologia: Accordo rinnovo CCNL
Data firma: 24 novembre 2022
Validità: 01.04.2022 - 31.03.2025
Parti: Confindustria Marmomacchine, Anepla e Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil
Settori: Edilizia, Lapidei
Fonte: filleacgil.net


Sommario:

 

Verbale di riunione
Minimi tabellari
Fondo Arco
EGR
Bonus
Decorrenza e durata
Osservazioni Datoriali a Proposta OO.SS. del 29 luglio 2022
Comitato Bilaterale
Parte prima Norme comuni
Art. 1 - Assunzione
Art. 3. - Lavoro delle donne e dei minori (soppresso)
Art. 4. - Tutela della maternità e paternità

 

Art. 20. - Congedi
Art. 24 - Benessere organizzativo
Art. 32. - Congedo matrimoniale/unione civile
Art. 72. - Malattia (operai)
Art. 84. - Malattia (intermedi)
Art. 95. - Malattia (impiegati)
Art. … - Lavoro agile
Articolo 24 ter Welfare contrattuale
Allegato … Accordo sulla valorizzazione e promozione dell'istituto della Banca ore solidale nell'industria dei Lapidei ed escavazione.
Art. 30. - Appalti e Legalità


Verbale di riunione
Oggi, 24 novembre 2022, in Milano, tra Confindustria Marmomacchine […], Anepla […], e Fillea Cgil […], Filca Cisl […], Feneal Uil […], nell'ambito della trattativa per il rinnovo del CCNL Lapidei Industria per il triennio 2022-2025, convengono quanto segue:
[…]
- Il presente ipotesi di accordo verrà sottoposta alla valutazione dei lavoratori come previsto dagli accordi interconfederali vigenti.

Osservazioni Datoriali a Proposta OO.SS. del 29 luglio 2022
Comitato Bilaterale

Sistema di relazioni industriali
1) Livello nazionale

Le parti - nel convenire sull’utilità di procedere a un ulteriore rafforzamento del sistema di relazioni sindacali in atto nelle Aziende che applicano il vigente CCNL, attraverso la costruzione di un compiuto sistema partecipativo in sede di categoria fondato anche sulla bilateralità - istituiscono 7 il “Gruppo di lavoro sulla bilateralità” che dovrà presentare alle parti medesime, entro la vigenza del CCNL, un progetto riguardante la costituzione di un Organismo bilaterale nel settore dell’industria di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei, cemento e materiali da costruzione, denominato ' Comitato Bilaterale dei Materiali da Costruzione (CBMC) che assorba anche le funzioni a suo tempo affidate al Comitato Paritetico Nazionale Lapidei (CPNL).
Il “Gruppo di lavoro sulla bilateralità” sarà formato da sei rappresentanti delle OO.SS. e da sei rappresentanti designati da Confindustria Marmomacchine e Anepla, che verranno nominati entro 60 giorni dalla sottoscrizione del CCNL.
Il progetto elaborato congiuntamente dovrà contenere:
1. I presupposti contrattuali, gli aspetti costitutivi, organizzativi e funzionali, gli eventuali adempimenti propedeutici all’operatività dell’organismo bilaterale.
2. I compiti e l’individuazione delle materie di attribuzione quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
• Il mercato del lavoro (in relazione alle normative introdotte a partire dalla Legge 28 giugno 2012 n. 92 e successive);
• La formazione professionale e l’occupabilità nel settore anche nel contesto di impresa 4.0;
• La sicurezza sul lavoro, il sistema degli ammortizzatori sociali;
• La transizione ecologica;
• Il welfare integrativo/generativo e la responsabilità sociale d’impresa, la partecipazione dei lavoratori (al fine di determinare possibili posizioni condivise);
• Gli aspetti legati alle dismissioni degli impianti e alle relative conseguenze sui territori.
Le parti, ferme restando l'autonomia e le prerogative imprenditoriali e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e nella consapevolezza dell'importanza di relazioni industriali partecipate e continuative, indicano fin da ora che nel CBMC dovrà potersi concretizzare il confronto su conoscenze e su autonome valutazioni per tematiche suscettibili di incidere sulla situazione complessiva dei settori cui si applica il presente contratto, sia in termini di occasioni positive e di sviluppo che di fattori di criticità nei settori stessi.
Il CBMC, al momento della costituzione, sarà composto da sei rappresentanti designati dalle Organizzazioni sindacali e da sei rappresentanti designati da Confindustria Marmomacchine e Anepla. Il CBMC si riunirà, in via ordinaria, due volte l’anno e, in via straordinaria, ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità, su richiesta di una delle due componenti.
Come indicato sopra (punto 2) e qui dettagliato, il programma dei lavori del CBMC verterà sui seguenti temi:
- l’andamento congiunturale dei settori anche con riferimento alle importazioni e alle esportazioni dei prodotti;
- censimento aziende, valutazione nuove forme strutturali e di aggregazione delle stesse e riflessi sulla occupazione;
- evoluzione legislativa per le materie di interesse del comparto e per l’attività estrattiva;
- acquisizione dati sugli orari di fatto attuati nel comparto, con approfondimenti distinti per le attività di cava e di produzione, con riferimento alla normativa di legge in materia di orario di lavoro e di attività in cava;
- ambiente e sicurezza e sistemi di soccorso, come previsto dall’art. 27 - ambiente di lavoro;
- Transizione ecologica e fattori energetici;
- l'approvvigionamento della materia prima con riferimento alle norme di legge sull'attività estrattiva e la loro applicazione in sede amministrativa;
- l'utilizzo dei combustibili non convenzionali e il risparmio energetico con riguardo alla stima degli effetti indotti sull'occupazione;
- le possibilità di sviluppo del settore sia in termini di modalità di produzione che di possibilità di impiego del prodotto;
- la formazione professionale sulla base di quanto convenuto all'art. 6 (Formazione professionale - Fondimpresa);
- le tematiche della sicurezza sul lavoro e della tutela dell'ambiente esterno, anche con riferimento ai rapporti con le istituzioni, nonché le problematiche eventualmente poste dal recepimento in legge delle direttive dell'Unione europea in materia. Per tali materie vedasi inoltre quanto previsto all'art. 27 (Tutela salute dei lavoratori e tutela ambientale - Prevenzione e sicurezza sul lavoro);
- il monitoraggio degli andamenti occupazionali e delle tipologie contrattuali presenti nelle Aziende;
monitoraggio sull'andamento e copertura del secondo livello di contrattazione;
- monitoraggio dell'evoluzione tecnologica (Impresa 4.0) del settore e sue ricadute su riconversione, formazione, riqualificazione e occupazione;
- l’opportunità di indirizzare parte degli investimenti previsti dal PNRR verso l’attuale forza lavoro anche con adeguate attività formative verso il green job, con l’obiettivo di creare nuovi posti di lavoro;
- avvicendamento generazionale, attività di tutoraggio formativo, alternanza scuola lavoro, politiche di inserimento di donne in un settore a prevalenza maschile;
- lo sviluppo sostenibile, la tutela ambientale e le relazioni con il territorio nel quale gravitano le attività industriali dei settori rappresentati.
Qualora insorgessero problemi per la costituzione o il funzionamento del CBMC, le Parti stipulanti interverranno per individuare le relative soluzioni.
Le Parti potranno inoltre esprimere autonome valutazioni sulle iniziative di politica legislativa e regolamentare concernenti il mercato del lavoro.
Il CBMC, per la sua attività, si avvarrà di dati forniti dalle Parti stipulanti o provenienti da istituzioni o enti pubblici ovvero da organismi specializzati sulle specifiche materie, concordemente individuati e potrà esprimere indirizzi ed orientamenti sulle materie oggetto di esame.
Alle riunioni del CBMC, in relazione alle materie all'esame, potranno prendere parte tecnici esterni (es. funzionari o tecnici di servizi pubblici, docenti universitari/ecc.) preventivamente scelti congiuntamente dalle Parti stipulanti il presente CCNL.

Parte prima Norme comuni
Art. 1 - Assunzione

[…]
Inoltre il lavoratore, prima dell’assunzione, potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia dell’azienda.
Nota a verbale
Codici ISTAT - Classificazione delle Unità Professionali

Le Parti ribadiscono l'importanza del corretto monitoraggio degli inquadramenti dei lavoratori assegnati a mansioni usuranti e/o gravose nel corso dell'attività lavorativa, pertanto si farà riferimento ai relativi Codici ISTAT (si rimanda al sito dell'Istat).

Art. 4. - Tutela della maternità e paternità
Per quanto attiene alla tutela della maternità e della paternità si fa riferimento alle norme di legge in materia.
Alla lavoratrice assente in congedo obbligatorio di maternità, nei due mesi prima del parto e nei tre mesi ad esso successivi, o, in caso di diversa opzione, per il mese precedente il parto e per i quattro mesi successivi, sarà corrisposta l’intera retribuzione globale.
[…]

Art. 24 - Benessere organizzativo
Omissis
Banca ore solidale
Le parti stipulanti il presente CCNL, al fine di dare concreta attuazione alle previsioni dell'art 24 del Dlgs 151/2015, stabiliscono che la materia potrà essere oggetto di specifica definizione con Rubrica" Banca ore solidale" nell'ambito della contrattazione di il livello. Si rimanda alle linee guida nell'allegato del presente CCNL

Art. 32. - Congedo matrimoniale/unione civile
[…]
E) Congedi per le donne lavoratrici vittime di violenza
Le donne vittime di violenza inserite nei percorsi certificati dai Servizi sociali comunali, da Case Rifugio o da Centri antiviolenza, hanno diritto ad un congedo (in base all’art 24 del DL.gs n° 80 del 15/06/2015) non superiore a tre mesi (fruibile anche a giorni o ad ore) utilizzabile nell’arco temporale di tre anni.
Al verificarsi delle condizioni previste dall’art 24 (congedo per le donne vittime di violenza di genere) del Dlgs 80/2015, le lavoratrici interessate hanno diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al percorso di protezione per un periodo retribuito di ulteriori sei mesi.
Ai fini dell’esercizio del diritto, la lavoratrice, salvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuta a preavvisare il datore di lavoro con un termine di preavviso non inferiore a 7 giorni, con l’indicazione dell’inizio e della fine del periodo di congedo e a produrre la certificazione di cui ai commi 1 e 2 dell’art 24 D.L.gs n° 80/2015.
Durante il periodo di congedo, la lavoratrice ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa. L’indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro, nella denuncia contributiva, detraggono l’importo dell’indennità dall’ammontare dei contributi previdenziali dovuti all’Ente previdenziale competente.
La lavoratrice inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati, ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale, verticale, orizzontale o misto. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere nuovamente trasformato, a richiesta della lavoratrice, in rapporto a tempo pieno.
Le lavoratrici vittime di violenza saranno, in ogni caso, agevolate nell’utilizzo di forme di flessibilità oraria e/o di modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
Il periodo di congedo non è considerato utile ai fini della maturazione del periodo di comporto per malattia.

Art. 72. - Malattia (operai)
[…]
Il tempo necessario al completamento del percorso di protezione e recupero psico-fisico per le donne vittime di violenza dopo il congedo previsto dal D.Lgs. n. 80 del 15.6.2015, non viene computato ai fini del periodo di comporto.

Art. 84. - Malattia (intermedi)
[…]
Il tempo necessario al completamento del percorso di protezione e recupero psico-fisico per le donne vittime di violenza dopo il congedo previsto dal D.Lgs. n. 80 del 15.6.2015, non viene computato ai fini del periodo di comporto.

Art. 95. - Malattia (impiegati)
[…]
Il tempo necessario al completamento del percorso di protezione e recupero psico-fisico per le donne vittime di violenza dopo il congedo previsto dal D.Lgs. n. 80 del 15.6.2015, non viene computato ai fini del periodo di comporto.

Art. … - Lavoro agile
Le parti identificano il lavoro agile come ulteriore modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, secondo quanto disposto dalla legge 22 maggio 2017, n.81, distinta dal telelavoro.
Le Parti recepiscono integralmente i contenuti del “Protocollo Nazionale sul lavoro in modalità agile sottoscritto da Confindustria e Cgil, Cisl, Uil in data 7 dicembre 2021 e promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (all. … ).
Le Parti, tenuto conto della crescente importanza e diffusione del lavoro agile nella nuova organizzazione del lavoro, concordano sulla necessità di monitorare congiuntamente sia l’evoluzione normativa dell’istituto che la sua corretta applicazione nelle aziende dei settori a cui si applica il presente contratto.
Tale monitoraggio sarà oggetto di studio nell’ambito dei lavori del CBMC.

Art. 30. - Appalti e Legalità
Le parti si danno reciprocamente atto che la materia degli appalti debba trovare il suo fondamento in un principio di correttezza nei rapporti tra aziende.
Le parti si attiveranno per la costituzione di un tavolo di confronto che veda la partecipazione anche di Inps, Inail, Ministero del Lavoro, degli Interni e della Salute per individuare linee guida per la legalità, per il contrasto al lavoro nero e ad eventuali altre forme di illegalità.
Per quanto concerne i rapporti tra il committente e l’appaltatore e le relative responsabilità si richiama l'integrale applicazione delle norme di cui al D.Lgs. 276/2003 e successive modifiche e delle norme in materia di sicurezza sul lavoro previste dalla Legge 123/2007 e successive modifiche.
Al fine altresì di promuovere una corretta applicazione delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione infortuni e del rapporto di lavoro da parte delle ditte appaltatrici, per i contratti di appalto che saranno stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente contratto, le Aziende appaltanti dovranno esigere dalle imprese appaltatrici il rispetto dei contratti collettivi di lavoro, sottoscritti dalle OO.SS comparativamente più rappresentative a livello nazionale, del settore merceologico cui appartengono le imprese appaltatrici stesse e di tutte le norme previdenziali ed antiinfortunistiche.
L'adempimento di quanto sopra si concretizza nella stipulazione di una corrispondente clausola nei relativi contratti di appalto.
Inoltre, viene convenuto che le aziende provvederanno in proprio alla manutenzione ordinaria continuativa - eccezione fatta per quella che necessariamente deve essere svolta al di fuori dei normali turni di lavoro - purché la loro dimensione renda necessaria una prestazione continuativa e ininterrotta del personale in via ordinaria addetto alla manutenzione.
Le aziende comunicheranno preventivamente alla RSU, dieci giorni prima, riducibili a 24 ore, ma solo in caso di urgenza non programmata, i lavori di manutenzione affidati in appalto, i nominativi delle ditte appaltatrici di tali lavori e quelli degli RLS ove nominati.