Tipologia: CCNL
Data firma: 10 novembre 2022
Validità: 11.11.2022 - 10.11.2025
Parti: Italpmi e Unsil, Ciu Unionquadri
Settori: Commercio, TDS, P.M.I.
Fonte: cnel.it


Sommario:

 

Validità e campo di applicazione
Art. 1 - Validità
Art. 2 - Sfera di applicazione
Titolo I Disciplina del sistema delle relazioni industriali
Art. 3 - Relazioni sindacali e livelli di contrattazione
Art. 4 - Livelli di contrattazione
Art. 5 - Sistema della Bilateralità e Sanità Integrativa
Art. 6 - Fondo Interprofessionale
Art. 7 - Patronati
Titolo II Costituzione e tipologia del rapporto di lavoro
Art. 8 - Assunzione e documentazione
Art. 9 - Periodo di prova
Art. 10 - Preavviso di licenziamento e dimissioni
Art. 11 - Indennità sostitutiva del preavviso
Art. 12 - I livelli d’inquadramento
Art. 13 - Mansioni del lavoratore
Art. 14 - Mansioni promiscue
Art. 15 - Passaggi di livello
Art. 16 - Indumenti da lavoro
Art. 17 - Attività stagionali
Titolo III Il nuovo mercato del lavoro Gli istituti del nuovo mercato del lavoro Contratto apprendistato
Art. 18 - Disciplina dell'apprendistato
Art. 19 - Tipologie
Art. 20 - Durata
Art. 21 - Proporzione numerica
Art. 22 - Limite all’assunzione
Art. 23 - Periodo di prova dell’apprendista.
Art. 24 - Trattamento retributivo
Art. 25 - Trattamento normativo
Art. 26 - Referente per l'apprendistato
Art. 27 - Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato
Art. 28 - Obblighi del datore di lavoro
Art. 29 - Doveri dell'apprendista
Art. 30 - Sfera di applicazione
Art. 31 - Attività formativa: durata e contenuti
Art. 32 - Modalità di erogazione della formazione
Art. 33 - Riconoscimento della qualifica professionale e registrazione nel libretto formativo
Art. 34 - Apprendistato in cicli stagionali
Art. 35 - Risoluzione del rapporto
Art. 36 - Rimando alla normativa
Art. 37 - Lavoro intermittente
Art. 38 - Divieti
Art. 39 - Forma e Comunicazione
Art. 40 - Indennità di Disponibilità
Art. 41 - Impossibilità temporanea
Art. 42 - Altri istituti contrattuali per il lavoro a chiamata
Art. 43 - Lavoro a tempo determinato
Art. 44 - Collaborazioni coordinate e continuative
Titolo IV Trattamento economico
Art. 45 - Scatti di anzianità
Art. 46 - Mansioni del lavoratore
Art. 47 - Passaggi di livello
Art. 48 - Retribuzione
Art. 49 - Retribuzione di fatto
Art. 50 - Retribuzione mensile
Art. 51 - Quota giornaliera
Art. 52 - Quota oraria
Art. 53 - Prospetto retributivo per il periodo di vigenza del contratto
Art. 54 - Indennità di funzione

 

Art. 55 - Obblighi di adeguamento ai parametri retributivi e contributivi dei contratti di settore
Art. 56 - Tredicesima e quattordicesima mensilità
Art. 57 -Trattamento di fine rapporto (TFR)
Titolo V Norme comportamentali e disciplinari

Art. 58 - Comportamento in servizio
Art. 59 - Ritardi e assenze
Art. 60 - Permessi e recuperi
Art. 61 - Provvedimenti disciplinari
Art. 62 - Mobilità e trasferimenti
Art. 63 - Cambi di gestione
Art. 64 - Controversie individuali
Art. 65 - Controversie collettive
Art. 66 - Organismo Paritetico
Titolo VI Gravidanza e puerperio
Art. 67 - Congedo di maternità e di paternità
Titolo VII Malattie e infortuni
Art. 68 - Malattia
Art. 69 - Verifiche sanitarie
Art. 70 - Cambio indirizzo
Art. 71 - Prescrizioni mediche
Art. 72 - Presenza presso domicilio
Art. 73 - Periodo di comporto
Art. 74 - Conservazione del posto
Art. 75 - Denuncia della malattia
Art. 76 - Infortunio
Titolo VII Distribuzione orario di lavoro
Art. 77 - Orario di Lavoro
Art. 78 - Distribuzione orario di lavoro giornaliero
Art. 79 - Lavoratori notturni
Art. 80 - Ore non fruite
Art. 81 - Personale extra e di rinforzo
Art. 82 - Lavoratori discontinui o di semplice attesa o custodia
Titolo IX Lavoro a orario ridotto
Art. 83 - Lavoro parziale o part-time
Art. 84 - Clausole flessibili
Art. 85 - Clausole flessibili ~ retribuzione
Art. 86 - Condizioni speciali
Art. 87 - Lavoro supplementare
Titolo X Lavoro straordinario
Art. 88 - Lavoro straordinario
Titolo XI Ferie, festività, permessi, riposi
Art. 89 - Ferie
Art. 90 - Festività
Art. 91 - Permessi retribuiti
Art. 92 - Riposi settimanali
Art. 93 - Interruzione - soste - sospensione - recuperi - intervallo per la consumazione dei pasti
Titolo XII Aspettativa, congedi diritto allo studio
Art. 94 - Aspettativa
Art. 95 - Congedo per matrimonio
Art. 96 - Congedo per motivi familiari
Art. 97 - Permessi per elezioni
Art. 98 - Lavoratori Studenti
Art. 99 - Diritto allo studio
Art. 100 - Permessi per sostenere gli esami
Titolo XIII Trasferimenti e missioni
Art. 101 - Missione e trasferta
Art. 102 - Rimborsi capo famiglia con congiunti in caso di trasferimenti
Art. 103 - Rimborsi
Art. 104 - Trasferimento
Art. 105 - Efficacia contratto
Art. 106 - Distribuzione contratto
Art. 107 - Decorrenza e Durata


Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti del Settore Terziario - Commercio - Servizi alle imprese

Italpmi […], Unsil […], Ciu Unionquadri […] stipulano il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti del Settore Terziario - Commercio - Servizi alle imprese con validità dal 11/11/2022 al 10/11/2025
Le parti nel sottoscrivere il CCNL in oggetto si impegnano: in nome e per conto dei propri associati e per i propri iscritti ad applicare e rispettare il presente CCNL che viene accettato per totale e incondizionata adesione e firmato in tutte le sue pagine in 3 copie in originale.

Validità e campo di applicazione
Art. 1 - Validità

Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in tutta la sua articolata disciplina si applica, in maniera unitaria e non parziale, per tutto il territorio nazionale, ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo determinato e a tutte le altre tipologie contrattuali previste dal nuovo mercato del lavoro di cui alle vigenti norme di legge, adottati dalle Micro, Piccole e Medie Aziende operanti nel settore del terziario, del commercio, distribuzione e dei servizi.

Art. 2 - Sfera di applicazione
Al fine di valorizzare le caratteristiche proprie di ciascun settore di attività e accrescere la riconoscibilità di aziende e lavoratori, le parti individuano, in via esemplificativa e non esaustiva, la sfera di applicazione del presente CCNL suddividendola in differenti macrosettori merceologici.
All’interno del settore "Commercio " vengono individuate le seguenti aree di attività:
• Dettaglio/ingrosso tradizionale;
• Distribuzione moderna e organizzata;
• Importazione, commercializzazione e assistenza veicoli;
• Ausiliari del commercio e commercio con l'estero.
Nell’ambito del settore "servizi” vengono individuate le seguenti aree di attività:
• ICT;
• Servizi alle imprese, alle organizzazioni, servizi di rete, servizi alle persone;
• Ausiliari dei servizi.
Attività di vendita
• commercio all'ingrosso, al minuto, al chiuso, all'aperto di generi alimentari;
• commercio all'ingrosso, al dettaglio, al chiuso, all’aperto di generi non alimentari;
• supermercati, supermercati integrati, ipermercati, soft e hard discount;
• panetterie, pasticcerie e vendita di prodotti gastronomici;
• farmacie e parafarmacie;
• vendita di prodotti alimentari ed extralimentari in aree pubbliche;
• importatori e torrefazione di caffè;
• commercio all'ingrosso di bestiame e carni macellate, macellerie, norcinerie, tripperie, spacci di carni fresca e congelata; di pollame, uova, selvaggina e affini;
• commercio all'ingrosso e al minuto di prodotti della pesca;
• commercio all'ingrosso ed al minuto di tessuti di ogni genere o tessili;
• articoli casalinghi, specchi e cristalli, cornici, chincaglierie, ceramiche e maioliche, porcellane, stoviglie,
• terraglie, vetrerie e cristallerie;
• giocattoli, negozi d’arte antica e moderna, arredamenti e oggetti sacri; prodotti artistici e dell’artigianato:
• case di vendita all’asta; articoli per regalo, articoli per fumatori e tabacchi;
• oreficerie e gioiellerie, argenterie, metalli preziosi, pietre preziose, perle;
• articoli di orologeria;
• librai (comprese le librerie delle case editrici e i rivenditori di libri usati);
• rivenditori di edizioni musicali;
• cartolai (dettaglianti di articoli di cartoleria, cancelleria e da disegno);
• grossisti di cartoleria e cancelleria;
• commercianti di carta da macero;
• distributori di libri giornali e riviste, biblioteche circolanti;
• apparecchi elettronici ed elettrodomestici;
• autoveicoli (commissionari e concessionari di vendita, importatori, anche se esercitano il posteggio o il noleggio con o senza officine di assistenza e per riparazioni);
• cicli o motocicli (anche se esercitano il posteggio o il noleggio con o senza officine o laboratori di assistenza e per riparazioni);
• parti di ricambio e accessori per auto e motocicli; pneumatici; olii lubrificanti, prodotti petroliferi in genere (compreso il petrolio agricolo);
• gestori di impianti di distribuzione di carburante; imprese di riscaldamento;
• commercio all'ingrosso ed al dettaglio di articoli per l'edilizia;
• aziende distributrici di specialità medicinali e prodotti chimico-farmaceutici;
• rivendite di generi di monopolio, magazzini di generi di monopolio;
• prodotti per l’agricoltura (fertilizzanti, anticrittogamici, insetticidi; materiale enologico; sementi da cereali, da prato, da orto e da giardino; mangimi e panelli; macchine e attrezzi agricoli; piante non ornamentali, altri prodotti di uso agricolo);
• commercio all'ingrosso di formaggi, burro, latte, latticini e derivati in genere;
• commercio al dettaglio di latte (latterie non munite di licenza P.S.) e derivati;
• commercio all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli;
• commercio al minuto di prodotti ortofrutticoli;
• commercio all'ingrosso e al minuto di prodotti vinicoli e affini (vini, mosti, spumanti, liquori, birra, aceto di vino); per quanto riguarda le aziende che esercitano il commercio all'ingrosso di vini, si precisa che si intendono comprese: le aziende che acquistano uve e mosti, per la produzione di vini; le aziende che, oltre ad acquistare uve e mosti per la produzione di vini, effettuano operazioni di acquisto e vendita vini; le aziende che esercitano attività di imbottigliamento ed infiascamento;
• commercio all’ingrosso e al minuto di acque minerali e gassate e di ghiaccio;
• commercio all'ingrosso e al minuto di prodotti oleari (olii di oliva e di semi);
• aziende commerciali di stagionatura e conservazione dei prodotti lattiero-caseari;
• commercio all'ingrosso e al minuto di fiori e piante ornamentali;
• commercio di piante aromatiche e officinali e di prodotti erboristici in genere;
• produttori, grossisti, esportatori e rappresentanti di piante medicinali e aromatiche.
Merci d’uso e prodotti industriali
• tessuti di ogni genere, mercerie, maglierie, filati, merletti e trine; confezioni in biancheria e in tessuti di ogni genere; commercianti sarti e sarte; mode e novità; forniture per sarti e sarte; camicerie ed affini;
• busterie, cappellerie, modisterie; articoli sportivi; commercianti in lane e materassi; calzature, accessori per calzature;
• pelliccerie; valigerie ed articoli da viaggio; ombrellerie, pelletterie; guanti, calze; profumerie, bigiotteria ed affini; trecce di paglia e cappelli di paglia non finiti; abiti usati; tappeti; saccherie, anche se esercitano la riparazione o il noleggio dei sacchi; corderie ed affini;
• lane sudice e lavate, seme bachi, bozzoli, cascami di seta, fibre tessili varie (canapa, lino, juta, ecc.), stracci e residuati tessili, eccettuati i classificatori all’uso pratese; pelli crude e bovine nazionali, consorzi per la raccolta e salatura delle pelli; pelli crude, ovine e caprine nazionali; pelli crude esotiche non da pellicceria e da pellicceria; pelli conciate (suole, tomaie, ecc.), pelli grezze da pellicceria, pelli per pelletteria
• e varie, pelli per valigerie in genere, cuoio per sellerie;
• articoli casalinghi, specchi e cristalli, cornici, chincaglierie, ceramiche e maioliche, porcellane, stoviglie, terraglie, vetrerie e cristallerie;
• lastre e recipienti di vetro, vetro scientifico, materie prime per l'industria del vetro e della ceramica;
• articoli di elettricità, gas, idraulica e riscaldamento eccettuate le aziende installatrici di impianti;
• giocattoli, negozi d'arte antica e moderna, arredamenti e oggetti sacri; prodotti artistici e dell’artigianato; case di vendita all’asta; articoli per regalo, articoli per fumatori;
• oreficerie e gioiellerie, argenterie, metalli preziosi, pietre preziose, perle; articoli di orologeria;
• francobolli per collezione;
• mobili e macchine per ufficio;
• macchine per cucire;
• ferro e acciai, metalli non ferrosi, rottami, ferramenta; macchine in genere; armi e munizioni; articoli di ferro e metalli; apparecchi TV, radiofonici, elettrodomestici; impianti di sicurezza; strumenti musicali; ottica e fotografia; materiale chirurgico e sanitario; apparecchi scientifici; pesi e misure; pietre coti, per molino, pietra pomice e pietre litografiche; articoli tecnici (cinghie di trasmissione, fibra vulcanizzata, carboni elettrici, ecc.);
• aziende distributrici di carburante metano compresso per auto trazione;
• carboni fossili, carboni vegetali; combustibili solidi, liquidi e liquefatti;
• imprese di riscaldamento;
• laterizi, cemento, calce e gesso, manufatti di cemento, materiali refrattari, tubi gres e affini, marmi grezzi e pietre da taglio in genere, ghiaia, sabbia, pozzolana, pietre da murare in genere, pietrisco stradale, catrame, bitumi, asfalti; materiale da pavimentazione, da rivestimento, isolante e impermeabilizzante (marmette, mattonelle, maioliche, piastrelle di cemento e di gres); altri materiali da costruzione;
• tappezzerie in stoffa e in carta, stucchi;
• prodotti chimici, prodotti chimici per l’industria, colori e vernici;
• agenti e rappresentanti di commercio;
• stabilimenti per la condizionatura dei prodotti tessili (eccettuati quelli costituiti da industriali nell'interno e al servizio delle proprie aziende);
• fornitori di enti pubblici e privati (imprese di casermaggio, fornitori carcerari, fornitori di bordo, ecc.);
• compagnie di importazione ed esportazione e case per il commercio internazionale (importazioni ed esportazioni di merci promiscue);
• aziende importatrici di prodotti ortofrutticoli.
Attività di servizio
• mediatori pubblici e privati; commissionari;
• fornitori di enti pubblici e privati (imprese di casermaggio, fornitori carcerari, fornitori di bordo, ecc,);
• compagnie di importazione ed esportazione e case per il commercio internazionale (importazioni ed esportazioni di merci promiscue);
• agenti di commercio preposti da case commerciali e/o da società operanti nel settore distributivo di prodotti petroliferi e accessori;
• imprese portuali di controllo;
• imprese di leasing; recupero crediti, factoring; noleggio e vendita di audiovisivi;
• telemarketing, cali center, televendite; e allestimenti di interni e vetrine; servizi di ricerca, collaudi, analisi, certificazione;
• tecnica e controllo qualità; agenzie pubblicitarie; concessionarie di pubblicità; aziende di pubblicità; agenzie di distribuzione e consegna di materiale pubblicitario; promozione vendite; agenzie fotografiche; uffici, residence; società di organizzazione e gestione congressi, esposizioni, mostre e fiere; intermediazione merceologica; altri servizi alle imprese e alle organizzazioni, quali fornitura di servizi generali, logistici e tecnologici, gestione parcheggi; autorimesse e autoriparatori non artigianali; uffici cambi extra bancari; servizi fiduciari; buying office; agenzie di brokeraggio; attività di garanzia collettiva fidi; aziende e agenzie di consulenza, intermediazione e promozione immobiliare, amministrazione e gestione beni immobili; agenzie di operazioni doganali; servizi di traduzioni e interpretariato; agenzie di recapiti, corrispondenza, stampa e plichi; vendita di multi proprietà; autoscuole; agenzie di servizi matrimoniali; agenzie di scommesse; servizi di ricerca e consulenza meteorologica;
• servizi di richiesta certificati, disbrigo pratiche di dattilografia, importazione dati e fotocopiatura;
• altri servizi alle persone.
Servizi alle imprese/alle organizzazioni, servizi di rete, servizi alle persone
• imprese di leasing;
• recupero crediti, factoring;
• servizi di informatica, telematica, robotica, eidomatica, implementazione e manutenzione di hardware e produzione di software informatici;
• noleggio e vendita di audiovisivi;
• servizi di revisione contabile, auditing;
• servizi di gestione e amministrazione del personale;
• servizi di ricerca, formazione e selezione del personale;
• ricerche di mercato, economiche, sondaggi di opinione, marketing:
• consulenza di direzione e organizzazione aziendale, ivi compresa la progettazione e consulenza professionale e/o organizzativa;
• agenzie di relazioni pubbliche;
• agenzie di informazioni commerciali;
• servizi di ricerca, collaudi, analisi, certificazione tecnica e controllo qualità;
• società per Io sfruttamento commerciale di brevetti, invenzioni e scoperte;
• società di carte di credito;
• agenzie investigative;
• agenzie formative, agenzie di sviluppo delle risorse umane e dei servizi formativi promossi dalle Organizzazioni firmatarie il presente CCNL;
• agenzie di somministrazione di lavoro a tempo determinato e indeterminato;
• agenzie di intermediazione;
• agenzie di ricerca e selezione del personale;
• agenzie di supporto alla ricollocazione professionale;
• controllo di qualità e certificazione dei prodotti;
• attività di animazione di feste, intrattenimento di bambini;
• altri servizi alle persone.
Classificazione settore ICT
In considerazione delle caratteristiche del settore dell'Information and Communication Technology e, in particolare della continua evoluzione delle tecnologie, dei periodici e frequenti adeguamenti nelle competenze e conoscenze dei singoli profili professionali, degli adeguamenti e rivisitazioni degli organici delle imprese ICT, anche gli aspetti contrattuali legati alla classificazione delle professionalità con i relativi livelli di inquadramento devono fondarsi su approcci innovativi.
Principali aree di attività delle aziende ICT:
• Auditing/Test;
• Telecomunicazioni/Reti;
• Web;
• Informatica. 

Titolo I Disciplina del sistema delle relazioni industriali
Art. 3 - Relazioni sindacali e livelli di contrattazione

1. Rappresentanze sindacali
La rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro è costituita dalle rappresentanze sindacali unitarie RSU e dalle rappresentanze sindacali aziendali RSA.
Per la contrattazione sui luoghi di lavoro la rappresentanza sindacale è composta dalla RSU e/o dalle RSA e dalle OO.SS. territoriali firmatarie del CCNL.
Non si computano le assenze dal servizio per la partecipazione a trattative sindacali convocate dalle Organizzazioni firmatarie.
2. Assemblea
In relazione a quanto previsto dall'articolo 20 della legge n.300/70, i dipendenti hanno diritto di riunirsi fuori dell’orario di lavoro nonché durante l’orario di lavoro nei limiti di 15 ore annue di cui 10 ore annue indette dalle RSU e/o RSA e 5 ore annue indette singolarmente o congiuntamente dalle OO.SS. firmatarie del presente CCNL.
Le aziende dovranno destinare di volta in volta locali idonei per lo svolgimento delle assemblee e strumenti per le attività sindacali, in riferimento all'articolo 25 dello statuto dei lavoratori.
Le riunioni possono riguardare la generalità dei dipendenti, o gruppi di essi, e sono indette singolarmente o congiuntamente dalle rappresentanze sindacali.
Della convocazione della riunione deve essere data notizia alla propria Organizzazione aziendale tempestiva comunicazione, con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni. Alle riunioni possono partecipare, dandone comunicazione, dirigenti esterni dei sindacati confederali firmatari del presente contratto.
Lo svolgimento delle assemblee dovrà essere effettuato senza recare pregiudizio alle esigenze proprie dell'utente. Le assemblee dovranno svolgersi nelle prime o nelle ultime ore del turno di servizio.
[…]
5. Diritto di informazione e confronto tra le parti.
Le parti si impegnano alla più ampia diffusione di dati e conoscenze che consentano l’utilizzo di strumenti corretti per la definizione e la applicazione degli accordi di lavoro e per un sempre più responsabile e qualificato ruolo di tutte le componenti contrattuali.
Le parti, inoltre, convengono sulla necessità di sviluppare le idonee iniziative, ai diversi livelli, finalizzate alla determinazione e all’utilizzo di strumenti di sostegno al governo dei processi di sviluppo del settore ed a tal fine si sentono impegnate in sede di confronto nazionale, regionale, provinciale nonché aziendale.
In applicazione delle regole sugli assetti contrattuali la struttura della contrattazione è articolata su due livelli:
• Nazionale;
• Territoriale/ Aziendale;

Art. 4 - Livelli di contrattazione
Le Parti concordano quindi di disciplinare la presente contrattazione collettiva di lavoro su due livelli:
- contrattazione di 1° livello rappresentata dal CCNL di settore;
- contrattazione di 2° livello rappresentata dal contratto territoriale e aziendale.
Contrattazione di Primo Livello
La contrattazione collettiva di I livello vuole riconoscere il diritto di poter impostare la propria attività produttiva sulla certezza degli oneri derivanti dal costo del lavoro che deve basarsi su elementi predeterminati e validi per tutta la durata del CCNL.
[…]
La contrattazione collettiva nazionale regola sia gli istituti specificati nel presente CCNL sia la regolamentazione e determinazione delle quote sindacali.
Contrattazione di Secondo Livello
Livello Regionale, Provinciale, Zonale e Aziendale.

La titolarità della contrattazione aziendale è di competenza delle strutture sindacali provinciali, di concerto con le RSA, e della direzione aziendale. Detta contrattazione aziendale potrà essere demandata alla RSA con semplice comunicazione scritta alla controparte.
In caso di imprese che impieghino meno di 15 dipendenti, la RSA potrà, comunque, essere costituita nella stessa unità produttiva, o per più unità produttive, previo accordo tra le Parti imprenditoriali e sindacali stipulanti il presente CCNL.
La contrattazione di II livello riguarderà istituti stabiliti dal CCNL diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri della contrattazione nazionale.
La contrattazione territoriale e la contrattazione aziendale sono alternative e non sovrapponibili fra loro.
[…]
Alla contrattazione di secondo livello sono demandate le seguenti materie:
[…]
d) articolazione e strutturazione dell'orario di lavoro settimanale per il personale, viaggiante e non, ai fini dell'applicazione di turni e/o flessibilità nel corso dell'anno o in fasi multiperiodali;
e) organizzazione delle ferie;
f) approvazione dei piani di assunzione con contratti di apprendistato, inserimento o reinserimento per realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento alle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 81 del 2015;
g) programmi di formazione continua ed aggiornamento del personale;
h) innovazione e/o ristrutturazione organizzativa dell’impresa;
[…]
l) banca ore;
[…]
o) individuazione delle figure professionali oggetto di stipula di rapporti di collaborazione coordinate e continuativa e relativo compenso così come previsto del presente contratto;
p) istituti che siano espressamente demandati alla contrattazione aziendale dal presente CCNL mediante specifiche clausole di rinvio.
Istituti per la produttività
Le Parti convengono che l'applicazione dei seguenti istituti dà luogo ad incrementi di produttività, qualità competitività, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa:
• lavoro straordinario;
• lavoro supplementare;
• compensi per clausole elastiche e flessibili;
• superminimo ad personam;
• lavoro a turno;
• lavoro domenicale o festivo anche svolto durante il normale orario di lavoro;
• lavoro notturno;
• premi variabili di rendimento
• ogni altra voce retributiva finalizzata a incrementare la redditività aziendale, la qualità, la competitività, efficienza organizzativa, la produttività e l'innovazione.
[…]
Inoltre potranno essere concordate particolari norme riguardanti:
1. turni o nastri orari, distribuzione dell'orario di lavoro attraverso uno o più dei seguenti regimi di orario: turni continui, turni spezzati, fasce differenziate;
2. eventuali forme di flessibilità;
3. part time;
4. determinazione dei turni feriali;
5. contratti a termine;
6. contratti d'inserimento/reinserimento;
7. tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori, ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro;
8. parità di opportunità nel lavoro uomo- donna;
9. azioni positive per la flessibilità di cui all'art. 9 della legge 53/2000, ed in particolare: a) progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in affidamento o in adozione un minore, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro, tra cui part-time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato, con priorità per i genitori che abbiano bambini fino a dodici anni;
b) programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo;
[…]
13. problemi relativi all'organizzazione del lavoro, all'occupazione ed alle condizioni di lavoro, in riferimento a programmi di innovazione, riorganizzazione e ristrutturazione;
[…]

Art. 5 - Sistema della Bilateralità e Sanità Integrativa
Ente Bilaterale
Le parti firmatarie del presente CCNL, nell’ottica di promuovere lo sviluppo della bilateralità, e con essa la finalità di promuovere, anche, politiche di welfare aziendale e bilaterale, individuano come Ente Bilaterale di riferimento, l’Ente Bilaterale Nazionale Confederale, in sigla E.Bi.N.Conf., individuando sin d’ora quali quote di contribuzione, quelle indicate nel Regolamento dell’Ente stesso. L’Ente Bilaterale perseguirà le seguenti finalità:
a) Programmare e organizzare relazioni sul quadro economico, assistenziale e produttivo del settore e dei comparti e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato, sulle forme associative, sulle revisioni occupazionali, anche coordinando indagini, rilevazioni sullo sviluppo del settore, elaborando stime e proiezioni finalizzate, tra l'altro a fornire alle parti il supporto tecnico necessario, sia attraverso l'azione moralizzatrice del settore, sia alla realizzazione degli incontri di informazione.
b) Provvedere al monitoraggio e rilevazione permanente delle informazioni, e necessità professionali formative dei vari settori rappresentati, elaborando proposte di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative, nazionali, comunitarie ed extracomunitarie, in collaborazione con tutti gli Enti competenti finalizzate a creare le condizioni più opportune per lo sviluppo delle iniziative associative a livello territoriale.
c) Provvedere al monitoraggio delle attività formative per lo sviluppo e identificazione dei sistemi di riconoscimento delle competenze per gli addetti ad ogni singolo settore.
d) Ricevere dalle organizzazioni territoriali gli accordi collettivi territoriali ed aziendali, curandone le raccolte, per la successiva trasmissione al CNEL agli effetti di quanto previsto dalla legge 936/86. e) Attivare ogni specifica formazione dei lavoratori e dei quadri per il miglioramento operativo delle singole strutture.
f) Ricevere ed elaborare ai fini statistici, i dati forniti dagli osservatori territoriali sulla realizzazione degli accordi in materia di apprendistato, contratti a termine, borse di studio e di ogni altra forma di rapporto formativo finalizzato al lavoro ed alla assistenza fornita.
g) Svolgere i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro.
h) Svolgere la funzione di certificazione dei contratti previsti dalla normativa di riforma del mercato del lavoro (legge Biagi).
i) Attuare ogni azione utile al raggiungimento degli scopi previsti dai CCNL e dai CCA che ad esso fanno riferimento.
Per il miglior raggiungimento dei propri scopi l'ente bilaterale potrà avviare, partecipare o contribuire ad ogni iniziativa che in modo diretto o indiretto faciliti il raggiungimento dei propri fini istituzionali, anche costituendo o partecipando a istituti, consorzi od altri enti previa delibera del Comitato Esecutivo.
L'Ente Bilaterale, potrà utilizzare la propria commissione di certificazione dei contratti e di conciliazione paritetica nazionale con il compito di dirimere eventuali controversie individuali o collettive. Gli organi di gestione dell'Ente Bilaterale dei Lavoratori saranno composti su base paritetica tra le associazioni sindacali dei datori di lavoro e le associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative. Compito dell'Ente bilaterale sarà anche quello di garantire una serie di prestazioni quali, tra le altre, l'integrazione del reddito per i periodi di non lavoro e per particolari esigenze sociali quali la malattia, l'infortunio, la maternità, borse di studio ed integrare le prestazioni sanitarie come riportato nel successivo articolo. L'obiettivo primario è di favorire tutte le iniziative orientate a offrire ai lavoratori un programma di welfare aziendale attraverso un'ampia gamma di beni e servizi. L'Ente garantirà l'attività di formazione, di aggiornamento e la riqualificazione professionale e provvederà inoltre al coordinamento della contrattazione aziendale di ogni Regione di competenza, nonché delle procedure di certificazione. Per quanto concerne la certificazione dei contratti, ove si verificassero delle controversie in materia, le parti dovranno esperire un tentativo di conciliazione innanzi alla commissione che ha certificato il contratto oggetto di controversia. In merito all'apprendistato sarà rimessa all'Ente Bilaterale l'eventuale approvazione dei piani formativi individuali (PFI) allegati e facenti parte integrante dei contratti di apprendistato. In caso di esito positivo, l'Ente Bilaterale provvederà a rilasciare apposito parere di conformità.
Osservatorio Nazionale
L’Osservatorio Nazionale è lo strumento che l’Ente Bilaterale può istituire per lo studio e la realizzazione di tutte le iniziative ad esso demandate sulla base di accordi tra le Parti Sociali in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale.
[…]

Titolo II Costituzione e tipologia del rapporto di lavoro
Art. 8 - Assunzione e documentazione

[…] Il lavoratore potrà essere sottoposto, prima dell’assunzione, a visita medica da parte del personale sanitario di fiducia dell'azienda per l'accertamento dei requisiti fisici e psico-attitudinali necessari per l'espletamento del lavoro cui sono destinati. Restano in ogni caso ferme le norme di legge circa le visite mediche obbligatorie la cui diagnosi sarà comunicata al dipendente a norma del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 16 - Indumenti da lavoro
[…] Per quanto riguarda l'utilizzo di specifici indumenti da lavoro, funzionali a garantire la tutela del lavoratore nell’espletamento della propria attività lavorativa, si rinvia a quanto disposto dal D.Lgs. n.81/2008 in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e successive modificazioni e integrazioni.

Titolo III Il nuovo mercato del lavoro Gli istituti del nuovo mercato del lavoro Contratto apprendistato
Art. 18 - Disciplina dell'apprendistato

Le parti, constatata la revisione della disciplina legale dell'apprendistato, che ha l'obiettivo di dare un forte contenuto formativo a tutta la riforma dell'intero istituto, riconoscono in tale istituto un importante strumento per l'acquisizione delle competenze necessarie per lo svolgimento del lavoro e un canale privilegiato per il collegamento tra il sistema scolastico e quello del mondo del lavoro per agevolare e incrementare l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro.

Art. 19 - Tipologie
Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di diritto-dovere di istruzione e di formazione, il contratto di apprendistato è definito secondo le seguenti tre tipologie:
a) contratto di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;
b) contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale;
c) contratto di apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.

Art. 20 - Durata
1) Il contratto di apprendistato avrà una durata minima di 6 mesi e una durata massima di 3 anni.
2) Il contratto di apprendistato potrà essere stipulato per acquisire la professionalità propria dei livelli dal 2° al 6°.
La durata del rapporto di apprendistato è graduata in relazione alla qualifica da conseguire, con le seguenti modalità:
Inquadramento finale     Durata -mesi
            Livello                 2 36
            Livello                 3 36
            Livello                 4 36
            Livello                 5 36
            Livello                 6 36

Art. 21 - Proporzione numerica
È ammessa l’assunzione di apprendisti nella maestranza qualificata e/o specializzata per dipendenti, nella misura di 1 apprendista le aziende che occupano fino a 9 dipendenti.
Per le aziende con un numero di dipendenti superiore a 9 il rapporto è di 3 apprendisti per ogni 2 maestranze specializzate e/o qualificate.

Art. 24 - Trattamento retributivo
Il trattamento economico per gli apprendisti è il seguente:
[…]
È vietato stabilire il compenso dell'apprendista secondo tariffe di cottimo.

Art. 25 - Trattamento normativo
L’apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto per i lavoratori appartenenti alla qualifica per la quale egli è stato assunto. Nel rapporto di apprendistato il lavoro a tempo parziale avrà durata non inferiore al 60% della prestazione a tempo pieno, fermo restando l'apprendistato professionalizzante le ore di formazione e le durate indicate

Art. 26 - Referente per l'apprendistato
Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, l'attuazione del programma formativo, e dalle previsioni contenute nel presente accordo, è seguita dal referente per l'apprendistato, interno od esterno, che dovrà essere individuato all'avvio dell'attività formativa.
Il referente interno per l'apprendistato, ove diverso dal titolare dell’impresa stessa, da un socio ovvero da un familiare coadiuvante, è il soggetto che ricopre la funzione aziendale individuata dall'impresa nel piano formativo e che dovrà possedere un livello di inquadramento pari o preferibilmente superiore a quello che l'apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato e competenze adeguate.
Per l'apprendistato professionalizzante in caso l'azienda intenda avvalersi, per l'erogazione della formazione, di una struttura esterna, quest'ultima dovrà mettere a disposizione un referente per l'apprendistato provvisto di adeguate competenze.

Art. 27 - Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato
Il periodo di apprendistato effettuato presso altre aziende, le ore di formazione per l'acquisizione di competenze base e trasversali e le ore di formazione professionalizzante saranno computate presso il nuovo datore, anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi, purché per la formazione professionalizzante, l'addestramento si riferisca alle stesse attività e non sia intercorsa, tra un periodo e l'altro, un'interruzione superiore ad un anno.

Art. 28 - Obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro ha l'obbligo:
a) di impartire o far impartire nella sua azienda, all'apprendista alle sue dipendenze, l’insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità di diventare lavoratore qualificato;
b) di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimi né in genere a quelle a incentivo;
c) di non sottoporre l’apprendista a lavori superiori alle sue forze fisiche o che non siano attinenti alla lavorazione o al mestiere per il quale è stato assunto;
d) di consentire all'apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, lo svolgimento della formazione prevista nel piano formativo individuale, computando le ore di formazione all'interno dell'orario di lavoro;
e) di accordare all'apprendista i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al conseguimento di titoli di studio.

Art. 29 - Doveri dell'apprendista
L’apprendista deve:
a) seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire con il massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
b) partecipare attivamente con assiduità e previste nel proprio piano formativo modalità ivi previste;
c) osservare le norme disciplinari previste dal presente contratto collettivo e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di azienda, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali di legge.
L’apprendista è tenuto a svolgere la formazione di cui al presente accordo, anche se in possesso di un titolo di studio.

Art. 30 - Sfera di applicazione
L'apprendistato professionalizzante, quale contratto a contenuto formativo volto all'acquisizione di specifiche competenze professionali, è ammesso nell'ambito della presente disciplina contrattuale per tutte le qualifiche e mansioni comprese nel secondo, terzo, quarto, quinto e sesto livello della
classificazione del personale.
Sono escluse, inoltre, le seguenti ipotesi:
a) lavori di scrittura, archivio e protocollo (corrispondenti alle qualifiche di "archivista" e "protocollista");
b) lavori di dattilografia (corrispondenti alla qualifica di "dattilografo") purché il relativo personale risulti in possesso di specifico diploma di scuola professionale di dattilografia, legalmente riconosciuta.
Ai sensi ed alle condizioni previste dalla legislazione vigente è possibile instaurare rapporti di apprendistato anche con giovani in possesso di titolo di studio post - obbligo o di attestato di qualifica professionale idonei rispetto all'attività da svolgere.

Art. 31 - Attività formativa: durata e contenuti
Si definisce qualificazione l’esito di un percorso con obiettivi professionalizzanti da realizzarsi, attraverso modalità di formazione interna, in affiancamento, o esterna finalizzato all'acquisizione dell'insieme delle corrispondenti competenze.
Il percorso formativo dell'apprendista è definito in relazione alla qualifica professionale ed al livello d'inquadramento che l'apprendista dovrà raggiungere entro i limiti di durata massima che può avere il contratto di apprendistato. Durata e contenuti saranno individuati nel progetto formativo individuale.
La registrazione della formazione erogata, in assenza del libretto formativo del cittadino, potrà avvenire anche attraverso supporti informatici e fogli firma.

Art. 32 - Modalità di erogazione della formazione
La formazione a carattere professionalizzante può essere svolta in aula, on the job, nonché tramite lo strumento della formazione a distanza (FAD) e strumenti e-learning ed in tal caso l'attività di accompagnamento potrà essere svolta in modalità virtuale e attraverso strumenti di tele affiancamento o video-comunicazione da server remoto.
Qualora l'attività formativa venga svolta esclusivamente all'interno dell'azienda, l'azienda dovrà essere in condizione di erogare formazione ed avere risorse umane idonee a trasferire conoscenze e competenze richieste dal piano formativo, assicurandone lo svolgimento in idonei ambienti, come indicato nel piano formativo.

Art. 33 - Riconoscimento della qualifica professionale e registrazione nel libretto formativo
Al termine del rapporto di apprendistato il datore di lavoro attesterà l'avvenuta formazione e darà comunicazione per iscritto all'apprendista 30 giorni prima della scadenza del periodo formativo dell'eventuale acquisizione della qualifica professionale.
[…]
In assenza del libretto formativo del cittadino, la predetta attestazione della formazione svolta, varrà anche ai fini dell'attestazione sul percorso formativo.

Art. 34 - Apprendistato in cicli stagionali
In attesa della definizione a livello territoriale della disciplina dell’apprendistato in cicli stagionali, è comunque consentito articolare lo svolgimento dell'apprendistato in più stagioni, a condizione che lo svolgimento dei diversi rapporti di lavoro sia comunque compreso in un periodo complessivo di 36 mesi consecutivi di calendario.
Sono utili ai fini del computo della durata dell'apprendistato stagionale anche le prestazioni di breve durata eventualmente rese nell'intervallo tra una stagione e l'altra.
L'apprendista assunto a tempo determinato per la stagione può esercitare il diritto di precedenza nella assunzione presso la stessa azienda nella stagione successiva, con le medesime modalità che la legge e la contrattazione riconoscono ai lavoratori qualificati.

Art. 36 - Rimando alla normativa
Per tutto quanto qui non previsto, le Parti demandano alla legislazione vigente, agli orientamenti ministeriali che dovessero emergere.

Art. 38 - Divieti
Il ricorso al lavoro a chiamata è vietata:
[…]
- da parte di imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi;
[…]

Art. 39 - Forma e Comunicazione
Il contratto di lavoro intermittente deve essere stipulato per iscritto e deve contenere i seguenti elementi:
[…]
- le eventuali misure di sicurezza necessarie per il tipo di attività svolta.
[…]

Art. 42 - Altri istituti contrattuali per il lavoro a chiamata
Per i lavori ad intermittenza o a chiamata per tutti gli istituti contrattuali non richiamati si applica quanto previsto per gli altri lavoratori subordinati di pari categoria.

Titolo V Norme comportamentali e disciplinari
Art. 58 - Comportamento in servizio

Il lavoratore, in relazione alle particolare esigenze lavorative, deve improntare il proprio comportamento al rispetto delle normative comportamentali impartite dall’Azienda, ispirandosi ai principi della correttezza e responsabilità.
Il lavoratore deve rispettare l'impostazione e la fisionomia propria dell’ambiente di lavoro ove opera ed attenersi alle disposizioni impartite dall’Azienda secondo la struttura organizzativa interna in cui opera e osservare in modo corretto i propri doveri.
È fatto divieto al lavoratore di prestare la propria attività al di fuori della struttura operativa a cui è assegnato anche in caso di sospensione cautelativa.

Art. 61 - Provvedimenti disciplinari
[…]
Le mancanze del dipendente possono dar luogo all'adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari da parte del datore di lavoro:
(1) richiamo verbale;
(2) richiamo scritto;
(3) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 10 giorni. Esemplificativamente, a seconda della gravità della mancanza e nel rispetto del principio della proporzionalità, incorre nei provvedimenti di cui sopra il lavoratore che:
(a) non si presenti al lavoro omettendo di darne comunicazione e giustificazione, o abbandoni anche temporaneamente il posto di lavoro senza giustificato motivo;
(b) ritardi l'inizio del lavoro, o lo sospenda, o ne anticipi la cessazione senza giustificato
(c) commetta grave negligenza in servizio, o irregolarità nell'espletamento dei compiti assegnati;
(d) non si attenga alle disposizioni impartite, non si attenga alle indicazioni comportamentali, non esegua le altre mansioni comunque connesse alla qualifica, assegnate dalla direzione o dal superiore gerarchico diretto;
(e) ometta di registrare la presenza secondo le modalità stabilite dal datore di lavoro;
(f) compia qualsiasi insubordinazione nei confronti dei superiori gerarchici; esegua il lavoro affidatogli negligentemente, o non ottemperando alle disposizioni impartite;
(g) tenga un contegno scorretto o offensivo verso i superiori e colleghi di lavoro;
[…]
(j) ometta di esporre in modo visibile il cartellino identificativo ove richiesto;
(l) ponga in essere atti, comportamenti, molestie anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona nei confronti di altro personale;
(m) violi il divieto di fumare all'interno dei locali aziendali, ove previsto;
[…]
(o) non si presenti alla visita medica prevista in ottemperanza delle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, salvo che ciò avvenga per giustificati motivi;
(p) violi il divieto di utilizzare telefonini portatili, ove previsto.
Sempreché si configuri un notevole inadempimento e con il rispetto delle normative vigenti, è consentito il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo:
(a) nei casi previsti dal capoverso precedente qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità;
[…]
(c) recidivo in qualunque mancanza quando siano stati comminati 2 provvedimenti di sospensione disciplinare nell'arco di 1 anno dalla applicazione della prima sanzione;
[…]
(e) introduzione di persone estranee nella azienda senza regolare permesso;
(f) abbandono del posto di lavoro durante il turno di lavoro notturno;
[…]
(i) detenzione per uso o spaccio di sostanze stupefacenti all'interno dell’Azienda;
(l) diverbio litigioso seguito da vie di fatto;
(m) rissa sul posto di lavoro
[…]

Art. 66 - Organismo Paritetico
Le Parti firmatarie del presente CCNL individuano nell’organismo Paritetico Nazionale Italform il soggetto preposto alla gestione delle attività connesse con la tutela della salute e l’ambiente di lavoro, nonché la formazione obbligatoria, professionale e continua, il servizio RLST e l’Asseverazione.
RLS
In attuazione dei contenuti del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i., è istituita a livello di singola azienda la figura di rappresentante per la sicurezza per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.
Il corso di formazione per RLS di 32 ore sarà possibile effettuarlo oltre che in aula, anche in modalità e-learning con la collaborazione dell'organismo Paritetico Nazionale Italform.

Titolo VI Gravidanza e puerperio
Art. 67 - Congedo di maternità e di paternità

Durante lo stato di gravidanza e puerperio a titolo di "congedo di maternità" la lavoratrice ha diritto di astenersi dal lavoro:
a) per i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso;
c) per i tre mesi dopo il parto;
d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.
I periodi di congedo di maternità dal lavoro devono essere computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti contrattualmente previsti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità, alle ferie ed al trattamento di fine rapporto.
[…]
2. Riposi giornalieri
Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata il riposo e uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore.
[…]
I periodi di riposo di cui al precedente comma hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata del lavoro, essi comportano il diritto della lavoratrice ad uscire dall’azienda. In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive possono essere utilizzate anche dal padre.
3. Apprendistato e maternità
Le norme previste dalle leggi e dal presente contratto collettivo in tutela della maternità hanno valore per tutte le categorie di dipendenti regolati dal presente contratto collettivo nazionale di lavoro.
[…]

Titolo VII Malattie e infortuni
Art. 76 - Infortunio

Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare presso l'INAIL il personale soggetto all'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro secondo le disposizioni di legge contenute nel Testo Unico approvato con DPR 30.6.65 n. 1124 e successive modificazioni e integrazioni.
Il lavoratore infortunato ha l'obbligo di dare notizia al proprio datore di lavoro su qualsiasi infortunio, anche per gli infortuni di lieve entità.
L'assenza per infortunio sul lavoro è regolamentata dalle apposite norme cogenti.

Titolo VIII Distribuzione orario di lavoro
Art. 77 - Orario di Lavoro

La durata normale del lavoro effettivo, per la generalità delle aziende commerciali, è fissata in 40 ore settimanali suddivise su 6 giorni lavorativi, salvo quanto disposto dai seguenti due commi.
La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le 48 ore, comprese le ore di straordinario.
La durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento al periodo che può variare da un minimo di sei mesi ad un massimo di dodici mesi a fronte di ragioni obiettive, tecniche inerenti all'organizzazione del lavoro e/o collegate alla tipologia di attività.
L’attività potrà essere concentrata in alcuni periodi e ridotta in altri in modo da realizzare una efficiente gestione dei fattori produttivi.
I limiti settimanali del normale orario di lavoro previsti dal presente contratto sono fissati solo ai fini contrattuali.
L’orario di lavoro sarà esposto nei locali dell'azienda

Art. 78 - Distribuzione orario di lavoro giornaliero
L’orario di lavoro giornaliero di ciascun dipendente non potrà essere suddiviso in più di due frazioni, la cui determinazione e durata è demandata alla contrattazione aziendale, come pure i turni di riposo
settimanale e dei congedi a conguaglio, nonché i turni di servizio, tenendo conto delle esigenze dei lavoratori.
Ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, il lavoratore ha diritto a 12 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilità.

Art. 79 - Lavoratori notturni
Il periodo notturno comprende l'intervallo tra le ore 22.30 e le 5.30 del mattino.
L'orario di lavoro ordinario dei lavoratori notturni non può superare, nella settimana, le 8 ore medie giornaliere.
Nei casi di nuova introduzione di lavoro notturno le aziende provvederanno agli adempimenti di cui al dlgs 66/2003.

Art. 80 - Ore non fruite
Le prestazioni aggiuntive al normale orario di lavoro e le ore della flessibilità non fruite per comprovati impedimenti personali, non vengono retribuite ma riversate nel "monte ore" e danno diritto al recupero obbligatorio.
[…]

Art. 82 - Lavoratori discontinui o di semplice attesa o custodia
L’orario settimanale per i soci lavoratori discontinui o di semplice attesa o custodia è di 48 ore.
Sono considerati lavoratori discontinui le seguenti figure professionali:
interpreti addetti al ricevimento;
custodi;
guardiani diurni e notturni;
personale addetto a mansioni di semplice attesa;
portieri;
autisti;
uscieri ed inservienti;
addetti al carico e scarico;
addetti ai centralini telefonici;
addetti agli impianti di riscaldamento, ventilazione.
Per i lavoratori, di ogni qualifica e mansione, impiegati nelle aziende di distribuzione e commercializzazione carburanti l’orario settimanale sarà di 45 ore.

Titolo X Lavoro straordinario
Art. 88 - Lavoro straordinario

Le prestazioni lavorative svolte oltre l'orario normale settimanale sono considerate lavoro straordinario.
Il ricorso a prestazioni lavorative supplementari e straordinarie deve esser contenuto, previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore, per un periodo che non superi le 150 ore annuali.
Le ore di lavoro straordinario verranno richieste dal datore di lavoro e saranno, a cura di esso, cronologicamente annotate e riportate nel libro unico del lavoro.
Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario è ammesso in relazione a:
a) casi di esigenze tecnico-produttive;
b) casi di forza maggiore;
c) casi in cui la mancata esecuzione di lavoro straordinario possa dare luogo ad un pericolo grave e immediato ovvero ad un danno alle persone o alla produzione dei beni e dei servizi;
d) eventi particolari, quali mostre, fiere, serate a tema, feste cittadine, eventi di moda e/o di promozione turistica;
e) allestimento di servizi per eventi particolari, preventivamente comunicati agli uffici competenti ai sensi dell'art.19 della legge 7 agosto 1990 n. 241, sostituito dall'art. 2 comma 10, legge 24 dicembre 1993 n 537, e in tempo utile alle rappresentanze sindacali aziendali.
[…]
Il lavoro straordinario prestato in modo fisso e continuativo nei limiti previsti dal presente CCNL e dalla legge, non può, in nessun caso, considerarsi un prolungamento ordinario dell’orario di lavoro né può trasformare la relativa retribuzione per straordinario in retribuzione ordinaria.
Per quanto non previsto dal presente CCNL, in materia di orario di lavoro ordinario e straordinario valgono le vigenti norme di legge.

Titolo XI Ferie, festività, permessi, riposi
Art. 89 - Ferie

[…]
Le ferie [...] sono un diritto del lavoratore irrinunciabile ed inalienabile, sono monetizzabili al termine del rapporto di lavoro e devono essere normalmente godute nel corso dell'anno di competenza. […]
In caso di particolari esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, ovvero in caso di impossibilità derivante da uno stato di malattia o infortunio o da assenza obbligatoria, le eventuali ferie residue, fino alle quattro settimane, saranno fruite entro i 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.
[…]
Il personale che rimane nell'azienda è tenuto a sostituire gli assenti senza diritto a maggior compenso, senza pregiudizio dell'orario di lavoro o soppressione del riposo settimanale.

Art. 92 - Riposi settimanali
Ogni sette giorni di lavoro il lavoratore ha diritto di un riposo consecutivo di almeno 24 ore, solitamente coincidente con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero.
Il riposo settimanale è calcolato come media di un periodo non superiore a 14 giorni. Fanno eccezione le seguenti casistiche:
a) le attività di lavoro a turni ogni volta che il lavoratore cambi squadra e non possa usufruire, tra la fine del servizio di una squadra e l’inizio di quello della squadra successiva, di periodi di riposo giornaliero o settimanale;
b) le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata;
Il riposo di 24 ore consecutive può essere fissato in un giorno diverso dalla domenica e può essere attuato mediante turni per il personale interessato a modelli tecnico-organizzativi di turnazione particolare ovvero addetto alle attività aventi le seguenti caratteristiche:
a) attività stagionali per le quali si abbiano ragioni di urgenza riguardo alla materia prima o al servizio o al prodotto dal punto di vista del loro deterioramento e della loro utilizzazione, comprese le industrie che trattano materie prime di facile deperimento e il cui periodo di lavorazione si svolge in non più di tre mesi all'anno, ovvero quando nella stessa azienda e con lo stesso personale si compiano alcune delle suddette attività con un decorso complessivo di lavorazione superiore atre mesi;
b) i servizi e attività il cui funzionamento domenicale corrisponda a esigenze tecniche ovvero soddisfi interessi rilevanti della collettività;
c) attività che richiedano l’impiego di impianti e macchinari ad alta intensità di capitali o ad alta tecnologia;
Sono fatte salve le disposizioni speciali che consentono la fruizione del riposo settimanale in giorno diverso dalla domenica nonché le deroghe previste dalla legge 22 febbraio 1934, n. 370.

Art. 93 - Interruzione - soste - sospensione - recuperi - intervallo per la consumazione dei pasti
Riposo Giornaliero
Ferma restando la durata normale dell'orario settimanale di 40 ore, il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore.
Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo, fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilità.
Pause
Quando l'orario giornaliero eccede le 6 ore, il datore di lavoro, al fine di consentire al recupero delle energie psico-fisiche, deve concedere un intervallo da un minimo di 15 minuti, fino a mezz’ora.
Pausa pasto
La durata del tempo per la consumazione dei pasti va da un minimo di mezz'ora ad un massimo di due ore, e viene concordato tra i lavoratori dipendenti ed il datore di lavoro e, nel caso presente, con la rappresentanza sindacale.
Soste
Per i periodi di sosta dovute a cause impreviste, indipendenti dalla volontà del lavoratore, è ammesso il recupero orario della prestazione non svolta, purché esso sia contenuto nei limiti di un'ora al giorno e sia richiesto entro il mese successivo.

Roma, lì 10/11/2022
Letto, confermato e sottoscritto