Ministero dell'interno
Decreto 22 novembre 2022
Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico.
G.U. 2 dicembre 2022, n. 282

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 337, recante «Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante»;
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229» e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante «Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, concernente «Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-quater del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 19 agosto 1996, recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo» e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 214 del 12 settembre 1996;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012, recante «Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'art. 2, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151», pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 201 del 29 agosto 2012;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 recante l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 192 del 20 agosto 2015, e successive modificazioni;
Ravvisata la necessità di emanare, nell'ambito delle norme tecniche di cui al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi per le attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico;
Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;
Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 9 settembre 2015;
 

Decreta:

Art. 1
Norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico

1. Sono approvate le norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 

Art. 2
Campo di applicazione

1. Le norme tecniche di cui all'art. 1 si possono applicare alle attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico, svolte al chiuso o all'aperto, di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 65, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero a quelle di nuova realizzazione.
2. Le norme tecniche di cui all'art. 1 si possono applicare alle attività di cui al comma 1 in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'interno 19 agosto 1996.
3. Le norme tecniche di cui all'art. 1 si possono applicare anche alle attività di cui al comma 1 a carattere temporaneo.
 

Art. 3
Modifiche al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015

1. All'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, dopo il numero «64;» è aggiunto il seguente: «65, limitatamente ai locali di spettacolo e di trattenimento;».
2. All'art. 2-bis, comma 1 del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, prima della lettera a) è aggiunta la seguente «0a) 65, limitatamente ai locali di spettacolo e di trattenimento;».
3. All'art. 5, comma 1-bis del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, dopo la lettera aa), è aggiunta la seguente: «bb) decreto del Ministro dell'interno 19 agosto 1996, recante "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo"».
4. All'allegato 1 del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, nella sezione V «Regole tecniche verticali», è aggiunto il seguente capitolo «V.15 - Attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico», contenente le norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di cui all'art. 1.
 

Art. 4
Norme finali

1. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 2022

Il Ministro: Piantedosi
 

Allegato 1
(Articolo 1)

REGOLE TECNICHE VERTICALI