Categoria: Giurisprudenza civile di merito
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Tribunale di Venezia, Decreto 21 novembre 2022 - Il datore di lavoro può negare l’utilizzo dei locali aziendali per l'esercizio del diritto di assemblea se partecipano soggetti esterni






TRIBUNALE DI VENEZIA - Decreto 21 novembre 2022



Premesso che



- (...), firmataria dei CCNL Nazionali di settore, ha proposto ricorso ex art. 28 st. lav. al fine di ottenere l’accertamento e declaratoria dell’antisindacalità del comportamento della società (...) consistente nell’illegittima negazione dei locali ove si doveva svolgere l’Assemblea indetta dalla O.S. per il giorno 24.9.2022, aperta a tutto il personale (...).

- in particolare la o.s. ricorrente sostiene che (...) abbia illegittimamente negato l’utilizzo della sala, come da mail del 21.9.2022, nonostante la precedente autorizzazione già concessa ed al fine di impedire alla parte sindacale di coinvolgere i lavoratori negli argomenti posti all’ordine del giorno - tra i quali la questione dello stress lavoro-correlato, di pertinenza dei lavoratori e loro rappresentanti - così impedendo il libero esercizio dell’attività sindacale;

- la convenuta, premesso che l’iniziativa cui era finalizzata l’assemblea aveva intento provocatorio nei confronti dell’azienda, sostiene che i locali aziendali erano stati negati per la prevista presenza all’assemblea di consulenti esterni - soggetti estranei all’azienda che ben potevano essere respinti dal datore di lavoro rispetto ai propri locali ex art. 20 L. 300/70 e 58 CCNL -, come dimostravano le comunicazioni aziendali nonché la circostanza che successiva assemblea in orario di lavoro e con il medesimo ordine del giorno, ma al di fuori dei locali aziendali, si era regolarmente svolta il 15.10.2022, e su quest’ultima circostanza fondava altresì l’eccezione di inammissibilità dell’azione ex art. 28 per carenza di attualità;

- la causa veniva discussa dalle parti all’udienza del 28.10.2022, ed ivi trattenuta in riserva;

tanto premesso, osserva il giudicante:

- il ricorso odierno va rigettato per ragioni processuali e sostanziali;

- sotto il profilo processuale si rileva che, come confermato all’udienza del 28.10.2022, (...) ha svolto regolarmente in data 15.10.2022 assemblea sui temi già all’ordine del giorno dell’assemblea negata, e con le medesime modalità relative alla partecipazione ad essa di consulenti esterni, sicché non si può prospettare alcuna lesione attuale della libertà o azione sindacale, neanche in ottica di pericolo di reiterazione di comportamenti analoghi nel futuro;

- dal punto di vista sostanziale si rileva peraltro che, come si ricava dalle comunicazioni in atti (doc. 8 ric.) e dalla circostanza del successivo svolgimento di assemblea con il medesimo ordine del giorno, (...) rispetto all’assemblea che era stata inizialmente indetta da (...)per il 24.9.2022 ha negato l’utilizzo dei locali aziendali per la prevista presenza di 2 consulenti esterni; le critiche contenute nella missiva di (...) circa l’intendimento di (...) di coinvolgere i lavoratori in un’analisi da parte del sindacato sul lavoro stress correlato non costituivano, per quanto già detto, la ragione in forza della quale sono stati negati i locali aziendali per l’esercizio del diritto di assemblea, che difatti non è stato inibito quando il sindacato si è determinato a svolgerla in una diversa località;


- è del tutto legittimo che il datore di lavoro limiti l’utilizzazione dei locali aziendali da parte degli estranei, laddove non rientrino tra i soggetti che ex art. 20 L. 300/70 e 58 CCNL abbiano diritto a partecipare all’assemblea stessa;

- in conclusione, il ricorso va rigettato;

- le spese di lite sono poste in capo alla o.s. ricorrente in relazione alla sua soccombenza e considerato che, prima di esperire l’azione, essa avrebbe potuto attendere il breve termine sufficiente per verificare la posizione aziendale rispetto al l’effettuazione dell’assemblea al dì fuori del contesto aziendale.


P.Q.M.




Rigetta il ricorso.



Condanna (...) a rifondere a (...) le spese di lite, che liquida in € 1.000.00, oltre IVA e CPA ed al rimborso forfetario del 15%.