Responsabilità del legale rappresentante di una s.p.a. perchè, a causa di varie omissioni, cagionava una brutta caduta all'operaio Ma.Fr. che, su disposizione del responsabile di cantiere, dopo esser salito sulla copertura in eternit di un capannone da demolire al fine di iniziare a smantellare la parte in vetro, metteva un piede su di un vetro del lucernario da demolire che cedeva e lo faceva cadere rovinosamente sul sottostante pavimento da una altezza di circa 10 metri.

Condannato in primo grado, l'imputato propone appello - La Corte dichiara non doversi procedere perchè il reato è estinto per prescrizione; conferma però quanto alle statuizioni civili.

Infatti, afferma la Corte,  "L'appello è infondato e va pertanto rigettato: la sentenza di primo grado, che si condivide integralmente, non merita censura alcuna e deve pertanto essere confermata.

Va subito rilevato che nessuna rilevanza assume la circostanza posta in rilievo dal difensore in apertura dei suoi motivi di appello relativa alla mancanza di competenza in campo edilizio del suo assistito, poiché, avendo intrapreso opere edilizie, egli sulla base della normativa vigente nel nostro ordinamento si assume comunque delle precise responsabilità, a meno che non le deleghi espressamente ad altro soggetto.

Questa ipotesi non si è verificata nel caso di specie, perché l'appellante si è limitato a nominare un responsabile dei lavori nella persona di Di.Fr., come risulta dalla notifica preliminare all'Asl di Busto Arsizio ai sensi dell'art. 11 D.Lvo 494/96, senza però conferirgli una espressa delega avente ad oggetto gli adempimenti richiesti per l'osservanza delle norme antinfortunistiche.

Val la pena di riportare sul punto la inequivoca giurisprudenza della Corte di Cassazione, per la quale "in materia di infortuni sul lavoro in un cantiere edile, il committente rimane il soggetto obbligato in via principale all'osservanza degli obblighi imposti in materia di sicurezza ex art. 6 D.Lgs. 494/96, come modificato dal D. Lgs. 528/99, atteso che l'effetto liberatorio si verifica solo a seguito della nomina del responsabile dei lavori e nei limiti dell'incarico conferito a quest'ultimo" (Sez. III, n. 7209, 25.1.2007).

Ed ancora: "in materia di infortuni sul lavoro, dopo le modifiche apportate al D.Lgs. 494/96 dal D.Lgs. 528/99, l'obbligo di verificare l'effettiva e corretta applicazione delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento grava non solo sul coordinatore per la sicurezza, ma altresì sul committente e sul responsabile dei lavori" (Sez. IV, n. 7714, 6.12.2007).

Ed infine: "In materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri, il committente è esonerato dalle proprie responsabilità esclusivamente se ha provveduto con tempestività non solo alla nomina di un responsabile dei lavori, ma altresì al conferimento allo stesso di una delega avente ad oggetto gli adempimenti richiesti per l'osservanza delle norme antinfortunistiche" (Sez. IV, n. 23090, 14.3.2008)."

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE D'APPELLO DI MILANO

TERZA SEZIONE PENALE


Composto dai Signori:

1) Dott. P. Guerriero - Presidente est. -

2) Dott. A. Soprano - Consigliere -

3) Dott.ssa S. D'Antona - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

contro

Fe.Ro. nato a Milano (MI) il (...)

Appellante - Libero contumace

residente a...

domicilio eletto Busto Arsizio - c/o Avv. Ce.Ci. domiciliato a

Imputato di: artt. 113 - 590 co. 2 e 3 c.p. commesso in Busto Arsizio in data 25.6.2001

Difeso da: Avv. Ce.Ci. Foro di Busto Arsizio

PARTE CIVILE:

Ma.Fr. Non Appellante Difensore Avv. Gi.Al. - Mi.Ba. Foro di Busto Arsizio

APPELLANTE

avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale Monocratico di Busto Arsizio numero 368/2003 del 16.10.2006 con la quale veniva condannato alla pena di:

Euro 400 di multa per il reato di lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme sulla prevenzione e sicurezza sul lavoro in cooperazione colposa aggr. risarcimento danni, provvisionale immediatamente esecutiva e rifusione spese alla parte civile.

per i reati di cui a:

Fe.Ro. artt. 113 - 590 co. 2 e 3 c.p. commesso in Busto Arsizio in data (...).


FattoDiritto
 
 
Fe.Ro. veniva tratto in giudizio per rispondere del reato di cui agli artt. 113, 590 II e III comma c.p., in relazione agli artt. 70, 71, 72 e 74 D.P.R. 164/56, 4 e 377 D.P.R. 547/55, 4, I, II e VII comma (richiamati dall'art. 9, II comma D.Lvo 494/96), 21 e 22 D.Lvo 626/94, 3, I e IV comma D.Lvo 494/96, 6, II comma D.Lvo 494/96 perché, in colposa cooperazione con La.Cr. e La.An. o con condotte autonome, in qualità di legale rappresentante della committente Se. S.p.a., proprietaria dell'immobile:

- omettendo di prevedere la durata dei lavori e le singole fasi di lavoro, al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione dell'opera, nelle fasi successive l'una rispetto all'altra, in condizioni di sicurezza;

- omettendo di designare il coordinatore per l'esecuzione dell'opera (si trattava di un intervento che comportava la presenza in cantiere di più imprese, in quanto doveva eseguirsi lo smantellamento delle lastre in cemento ed amianto ma anche lo smantellamento dei vetri della capannina posta sul colmo della tettoia e la posa in copertura di lamierino; la rimozione dell'eternit, il suo smaltimento, la fornitura del lamierino erano di competenza della Cm. di Venegono Inferiore, subappaltatrice);

- omettendo comunque di verificare l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 4, I comma e 5, I comma lett. a) D.Lvo 494/96;

- non curando di far redigere l'indispensabile piano di sicurezza con individuazione, analisi, valutazione dei rischi, procedure, apprestamenti, attrezzature atte a garantire il rispetto delle norme di prevenzione per la tutela della salute dei lavoratori;

cagionava all'operaio Ma.Fr. che, su disposizione del responsabile di cantiere, saliva sulla copertura in eternit di un capannone da demolire al fine di iniziare a smantellare la parte in vetro, metteva un piede su di un vetro del lucernario da demolire, che cedeva e lo faceva cadere rovinosamente sul sottostante pavimento da una altezza di circa 10 metri, lesioni personali costituite da "Frattura massiccio facciale a sinistra, trauma cranico commotivo con edema cerebrale, frattura lussazione esposta al polso sinistro, ferite lacere multiple al cuoio capelluto ed agli arti superiori" tali da determinare una malattia e/o incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per più di giorni quaranta, in Busto Arsizio il (...).

All'udienza del 16.10.2006 il Tribunale di Busto Arsizio lo riconosceva responsabile del reato ascrittogli e, concesse le attenuanti generiche, ritenute equivalenti alle contestale aggravanti, lo condannava alla pena di Euro 400 di multa; lo condannava altresì al risarcimento. dei danni subiti dalla parte civile costituita da liquidarsi in separato giudizio, con una provvisionale immediatamente esecutiva di Euro 25.000.

Avverso la predetta sentenza proponeva appello il difensore chiedendo, in principalità, l'assoluzione del suo assistito e, in subordine, la sospensione dell'esecuzione della condanna al pagamento della condizionale.

Rilevava, a sostegno delle sue richieste, che:

- l'appellante, editore di un importante quotidiano, non aveva alcuna competenza in materia edilizia;

- egli aveva nominato un responsabile dei lavori nella persona di Di.Fr. e da quel momento non aveva più avuto modo di occuparsi della questione, essendo del tutto privo di quel minimo di competenze necessarie per poter interloquire;

- egli non era presente all'interno del capannone il giorno del sinistro e neppure nei giorni antecedenti;

- era stata fissata nel 20.6.2001 la data di inizio dei lavori e prima di quel giorno nessun estraneo era autorizzato ad accedere ai capannoni;

- i lavori dovevano essere effettuati da una sola impresa;

- l'unità immobiliare non era utilizzata da nessuno;

- non vi era alcuna correlazione causale tra la condotta dell'appellante e le lesioni asseritamente subite da chi, sconsideratamente aveva posto in essere, non richiesto, un comportamento imprevisto, non prevenibile;

- l'appellante aveva appaltato i lavori alla ditta Cg.Co. e, trattandosi di lavori di scarsa consistenza, non era stato stipulato uno specifico contratto scritto, ma l'appellante si era limitato a firmare per accettazione il preventivo dei lavori per circa Euro 20.000;

- l'appaltatore aveva comunicato contestualmente che avrebbe subappaltato le opere relative ad interventi che comportavano la trattazione di eternit ad impresa specializzata ed autorizzata;

- secondo il datore di lavoro dell'infortunato, presente il giorno del sinistro, i suoi dipendenti dovevano eseguire la lisciatura del pavimento in cemento appena posizionato in uno dei capannoni e nessuno doveva intromettersi nello smantellamento della tettoia;

- egli aveva negato di avere incaricato l'infortunato di salire sul tetto, ribadendo che i suoi dipendenti presenti non avevano alcuna specifica dotazione di sicurezza per il lavoro in quota, in quanto dovevano solo posizionare il pavimento;

- mancavano accertamenti medico - legali dai quali potesse desumersi che l'infortunato avesse effettivamente subito un danno alla salute, cosicché non era possibile individuare il limite di quantificazione dell'importo attribuito a titolo di provvisionale.

All'odierna udienza, svoltasi in assenza dell'appellante, di cui è stata dichiarata la contumacia, il P.G. ha concluso chiedendo la dichiarazione di improcedibilità essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione, il difensore di parte civile chiedendo la conferma delle statuizioni civilistiche e il difensore dell'appellante chiedendo l'accoglimento dei motivi di appello.

La richiesta del P.G. è fondata e merita pertanto di essere accolta.

Il termine di prescrizione, ai sensi dell'art. 157, I comma c.p., è di anni sei, prorogabile di un quarto per cause interruttive fino ad anni sette e mesi sei.

Il termine così prorogato è già interamente decorso, poiché i fatti costituenti reato risalgono al 25.6.2001.

L'estinzione del reato va dichiarata in ogni stato e grado del procedimento senza necessità di svolgere altre attività processuali sempre che non sia già evidente la prova dell'innocenza dell'imputato, ai sensi dell'art. 129, II comma c.p.p..

Nel caso di specie non si ravvisano elementi che impongano l'assoluzione con formula piena dell'appellante, la cui responsabilità emerge dalla istruttoria dibattimentale.

Devono tuttavia essere esaminati i motivi di appello, poiché ai sensi dell'art. 578 c.p.p., la Corte dovrà, pur dichiarando il reato estinto per prescrizione, pronunciarsi ai soli effetti civili.

L'appello è infondato e va pertanto rigettato: la sentenza di primo grado, che si condivide integralmente, non merita censura alcuna e deve pertanto essere confermata.

Va subito rilevato che nessuna rilevanza assume la circostanza posta in rilievo dal difensore in apertura dei suoi motivi di appello relativa alla mancanza di competenza in campo edilizio del suo assistito, poiché, avendo intrapreso opere edilizie, egli sulla base della normativa vigente nel nostro ordinamento si assume comunque delle precise responsabilità, a meno che non le deleghi espressamente ad altro soggetto.

Questa ipotesi non si è verificata nel caso di specie, perché l'appellante si è limitato a nominare un responsabile dei lavori nella persona di Di.Fr., come risulta dalla notifica preliminare all'Asl di Busto Arsizio ai sensi dell'art. 11 D.Lvo 494/96, senza però conferirgli una espressa delega avente ad oggetto gli adempimenti richiesti per l'osservanza delle norme antinfortunistiche.

Val la pena di riportare sul punto la inequivoca giurisprudenza della Corte di Cassazione, per la quale "in materia di infortuni sul lavoro in un cantiere edile, il committente rimane il soggetto obbligato in via principale all'osservanza degli obblighi imposti in materia di sicurezza ex art. 6 D.Lgs. 494/96, come modificato dal D. Lgs. 528/99, atteso che l'effetto liberatorio si verifica solo a seguito della nomina del responsabile dei lavori e nei limiti dell'incarico conferito a quest'ultimo" (Sez. III, n. 7209, 25.1.2007).

Ed ancora: "in materia di infortuni sul lavoro, dopo le modifiche apportate al D.Lgs. 494/96 dal D.Lgs. 528/99, l'obbligo di verificare l'effettiva e corretta applicazione delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento grava non solo sul coordinatore per la sicurezza, ma altresì sul committente e sul responsabile dei lavori" (Sez. IV, n. 7714, 6.12.2007).

Ed infine: "In materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri, il committente è esonerato dalle proprie responsabilità esclusivamente se ha provveduto con tempestività non solo alla nomina di un responsabile dei lavori, ma altresì al conferimento allo stesso di una delega avente ad oggetto gli adempimenti richiesti per l'osservanza delle norme antinfortunistiche" (Sez. IV, n. 23090, 14.3.2008).

Passando poi alla valutazione delle dichiarazioni della parte lesa, sotto il profilo, in particolare, dei lavori da eseguire e degli ordini ricevuti, va subito precisato che esse paiono del tutto attendibili.

Val la pena di ricordare sotto questo profilo che per costante giurisprudenza di legittimità "la deposizione della persona offesa dal reato, pur se non può essere equiparata a quella del testimone estraneo, può tuttavia essere assunta anche da sola come fonte di prova, ove sia sottoposta a un attento controllo di credibilità oggettiva e soggettiva, non richiedendo necessariamente neppure riscontri esterni, quando non sussistano situazioni che inducano a dubitare della sua attendibilità" (Sez. III, n. 22848, 25.3.2002), anche se la parte offesa sia costituita parte civile (Sez. II, n. 694, 24.1.2001).

Il ricorso eventuale ai riscontri esterni "è funzionale soltanto al vaglio di credibilità del testimone", poiché, in tema di testimonianza della parte offesa, lo scrutinio del giudice di merito deve essere più accurato e approfondito, ma solo ai fini della credibilità oggettiva e soggettiva" (Sez. III, n. 11829, 15.10.1999).

Alla luce delle indicazioni fornite dalla giurisprudenza sopra richiamata occorre dunque valutare la credibilità soggettiva e oggettiva di Ma. ed a questo fine potranno essere utilizzati gli stessi parametri suggeriti dalla stessa giurisprudenza di legittimità per la valutazione della credibilità dei chiamanti in reità o correità.

Dalla lettura delle sue dichiarazioni non è emerso, né d'altra parte è stato adombrato dalla difesa, alcun elemento che facesse dubitare della sanità delle sue facoltà psichiche o del possesso di quella libertà morale, la cui presenza conferisce spontaneità alle sue dichiarazioni.

Si tratta indubbiamente di dichiarazioni caratterizzate da logicità, presentando una loro formulate con interna coerenza e razionale collocazione nell'ambito del processo, univocità, essendo formulate con parole e locuzioni insuscettibili di essere fraintese e verosimiglianza, essendo simili al vero, cioè non immediatamente percepibili nella loro eventuale falsità. Va aggiunto poi che le dichiarazioni suindicate hanno trovato precisi riscontri, in particolare per quanto concerne il tipo di lavoro da eseguire, nei preventivi delle ditte Cg. e Cm., dai quali risulta che la prima, titolare della commessa globale, si era riservata il compito di preparare il cantiere per la seconda, che avrebbe poi operato in autonomia con propri uomini, mezzi e strutture.

Appare di conseguenza del tutto priva di pregio l'argomentazione secondo cui la parte lesa avrebbe intrapreso di sua iniziativa l'attività nel corso della quale ha riportato le lesioni di cui è processo, non solo perché non risponde a logica alcuna che un lavoratore si appresti ad un'attività da nessuno richiesta, ma anche perché tale attività si inserisce perfettamente nel paino di lavoro più sopra riportato, di preparazione del cantiere per il successivo intervento di altra impresa specializzata.

Quanto alla documentazione sanitaria prodotta dalla parte civile, essa appariva del tutto idonea a fornire una quantificazione del danno seppur nei limiti della fissazione della provvisionale, rimandando ad altra sede per una più completa definizione.

Devono quindi essere confermate le statuizioni di carattere civilistico.

L'appellante deve infine essere condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile costituita per il presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi Euro 1.500, oltre oneri di legge.

P.Q.M.
 
Visti gli art. 578 e 605 c.p.p.;

in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio in data 16.10.2006;

Dichiara

non doversi procedere nei confronti di Fe.Ro. in ordine - alla imputazione ascrittagli essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione;

Conferma

nel resto l'impugnata sentenza, in particolare, le statuizioni di carattere civilistico, condannando l'appellante al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile costituita per il presente grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro 1.500, oltre oneri di legge.

Così deciso in Milano, il 25 gennaio 2010.

Depositata in Cancelleria il 4 febbraio 2010.