Categoria: 2022
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Tipologia: Accordo rinnovo CCNL
Data firma: 30 novembre 2022
Validità: 01.01.2022 - 31.12.2025
Parti: Agci-Agrital, Confcooperative-Fedagripesca, Legacoop Agroalimentare e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uilapesca,
Settori: Agroindustriale, Pesca marittima ecc., Personale non imbarcato, Cooperative
Fonte: ipsoa.it/


Sommario:

 

Verbale di accordo
Relazioni sindacali
Art. 9 (Flessibilità)
Art. 13 (Orario straordinario)
Art. 14 (Pernottamento in valli da pesca)
Art. 18 (Permessi retribuiti)
Art. 27 (Indennità di malattia)
Art. 28 (Indennità di infortunio)
Art. 30 (Aspettativa malattia e infortunio)
Art. 41 (Indennità di cassa)

 

Art. 60 (Formazione)
Art. 64 (Previdenza complementare)
Art. 65 (Fondo sanitario integrativo)
Art. 66 (Decorrenza e durata del contratto)
Art. 67 (Rinnovo del contratto - procedure)
Art. 32 (Gravidanza e puerperio)
Art. 30-bis (Ferie solidali)
Art. 32-bis (Tutele per le donne vittime di violenza di genere)
Tabelle retributive


Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale non imbarcato dipendente da cooperative esercenti attività di pesca marittima, di maricoltura, acquacoltura e vallicoltura

Verbale di accordo
In data 30 novembre 2022, Agci-Agrital, Confcooperative-Fedagripesca, Legacoop Agroalimentare e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uilapesca, è stato raggiunto l'accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale non imbarcato dipendente da cooperative esercenti attività di pesca marittima, di maricoltura, acquacoltura e vallicoltura, scaduto il 31 dicembre 2021.
Il presente accordo avrà scadenza il 31 dicembre 2025.
Esso contiene la riformulazione delle parti (dichiarazioni ed articoli) di seguito riportate, l'inserimento degli artt. 30 bis e 32 bis, nonché le nuove tabelle retributive valide a decorrere dal 1° gennaio 2023.
Le parti concordano altresì di proseguire il confronto per individuare una nuova e diversa formulazione dell'articolo 1 relativo alla sfera di applicazione al fine di dare il giusto rilievo alle fattispecie attualmente non previste dal citato art. 1, con particolare rifermento alle ipotesi di attività lavorativa svolta a terra da parte di un lavoratore imbarcato presso il medesimo datore di lavoro in maniera complementare rispetto alle primarie mansioni di marittimo.
Per ciò che attiene invece alla parte retributiva le parti concordano di riconoscere un incremento economico nella misura del 3% che verrà corrisposto a decorrere dal 1° dicembre 2022 ed un altro 3% a decorrere dal 1° marzo 2023.
Entro 60 (sessanta giorni) dalla firma del presente accordo le parti si ritroveranno per la sottoscrizione dell'intero contratto, rinnovato secondo le presenti intese, le cui parti saranno aggiornate e formalmente coordinate con i contenuti dell'intesa odierna. 
Di seguito si riporta il contenuto di detto accordo che sancisce l'accordo per il rinnovo del CCNL citato.

Relazioni sindacali
Aggiungere alla fine del periodo il seguente:
"Le parti firmatarie del presente CCNL riconoscono reciprocamente di essere i soggetti comparativamente più rappresentativi nell'ambito di applicazione del presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
Qualora altre organizzazioni, diverse da quelle che sottoscrivono il presente contratto siano interessate a regolare i rapporti di lavoro dei propri lavoratori e soci uniformandosi alla disciplina stabilita dallo stesso, esse lo potranno recepire nella sua interezza impegnandosi a garantire presso i rispettivi associati la piena e completa applicazione dei contenuti normativi ed economici del contratto medesimo.
A fronte di un'eventuale richiesta di adesione al presente CCNL da parte di altre organizzazioni, tutte le parti stipulanti sono tenute a darne preventiva e formale autorizzazione, secondo le modalità previste dall'accordo Interconfederale del 28 luglio 2015."

Art. 9 (Flessibilità)
Al paragrafo "Flessibilità non strutturale", lettera b), dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente:
"A decorrere dalla data della firma del presente accordo la retribuzione per le ore in flessibilità positiva è maggiorata del 20% (venti per cento), ferma restando l'erogazione salariale completa in caso di flessibilità negativa."

Art. 14 (Pernottamento in valli da pesca)
L'articolo 14 è sostituito dal seguente:
"Qualora il datore di lavoro richieda agli operai il pernottamento in valle da pesca, dovrà corrispondere agli stessi una indennità aggiuntiva fissa nella misura di 45,00 euro per singola notte. Detta presenza notturna, improntata ad un criterio di turnazione, non potrà interessare lo stesso lavoratore per un periodo superiore a

Art. 60 (Formazione)
Alla lettera a), secondo periodo, sostituire le parole "150" con le seguenti: "200".

Art. 32 (Gravidanza e puerperio)
Dopo il penultimo periodo aggiungere il seguente:
"Su richiesta della lavoratrice interessata o, in alternativa, del lavoratore padre convivente con la stessa, il periodo di esenzione dal lavoro notturno può essere concesso per un periodo di tre mesi a partire dal compimento dei tre anni di età del proprio figlio fino al compimento dei sei anni di età dello stesso."
Dopo l'ultimo comma aggiungere il seguente:
"Per il padre lavoratore la durata del congedo di paternità obbligatorio previsto nei casi di cui all'articolo 27- bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n° 151, è estesa di un giorno."

Art. 32-bis (Tutele per le donne vittime di violenza di genere)
Allo scopo di sostenere le donne lavoratrici vittime di violenza nel loro percorso di reinserimento nella vita lavorativa e sociale, in coerenza e continuità con quanto definito dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica dell'11 maggio 2011 (Convenzione di Istanbul) e dalla normativa nazionale in materia, si definisce quanto segue:
• la lavoratrice che si trova nelle condizioni previste dall'articolo 24 del D.Lgs n° 80/2015 può usufruire di un periodo di congedo retribuito di due mesi, ulteriore a quello di legge, a carico della cooperativa. Per le modalità di utilizzo del congedo valgono le disposizioni del citato articolo 24.
• La lavoratrice a tempo determinato inserita in percorsi di protezione relativi alla violenza di genere richiamati dall'articolo 24 comma 1 del D.Lgs n° 80/2015 può esercitare il diritto alla riassunzione entro 60 giorni dal termine del citato percorso. Il diritto di precedenza si estingue entro 18 mesi dalla presentazione della domanda della lavoratrice.