Tipologia: Accordo
Data firma: 4 novembre 2022
Validità: 31.01.2023
Parti: AE DR Toscana e RSU, Cgil, Cisl-Fp, Uil-Pa, Confsal-Unsa, Usb, Flp*
Comparti: P.A., Agenzia Entrate, Toscana
Fonte: flpagenziemef.it


Accordo contenente i criteri di adeguamento presso la sede della Direzione Regionale Toscana delle linee di indirizzo in materia di salute e sicurezza sul lavoro indicate nell’accordo centrale stipulato in data 6 ottobre 2022

Il giorno 4 novembre 2022 si sono incontrati i rappresentanti della Direzione Regionale Toscana dell’Agenzia delle Entrate, di seguito citata come “Direzione Regionale”, delle Organizzazioni sindacali e la Rappresentanza Sindacale Unitaria;
Visto l’accordo centrale stipulato ai sensi dell’art.7, comma 6, lettera k in data 6 ottobre 2022 tra i rappresentanti dell’Agenzia e delle Organizzazioni sindacali;
Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro - Comparto Funzioni Centrali, triennio 2019-2021, sottoscritto il 9 maggio 2022, e in particolare l’articolo 7, comma 7, secondo cui “Sono oggetto di contrattazione integrativa di sede territoriale, i criteri di adeguamento presso la sede, di quanto definito a livello nazionale relativamente alle materie di cui al comma 6, lettere [...] k), [...]”;
Convengono
1. Il personale a qualsiasi titolo presente negli uffici della Direzione Regionale osserva, con la più scrupolosa attenzione, tutte le misure dirette ad assicurare che la prestazione lavorativa e l’accesso degli utenti esterni avvenga nella maggiore sicurezza possibile, adeguandosi alle vigenti prescrizioni in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità, alla vigente normativa e agli accordi e protocolli d’intesa sottoscritti in materia.
2. In particolare:
a. La Direzione Regionale continua a mantenere i più adeguati livelli di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative attraverso l’adozione di molteplici misure, anche organizzative, di prevenzione e protezione, e secondo le eventuali future indicazioni fornite dal Governo, dal Ministro per la Pubblica Amministrazione, dal Ministro della Salute e dalle Autorità competenti in materia.
b. La Direzione Regionale si impegna ad informare e sensibilizzare il personale circa le eventuali disposizioni delle Autorità preposte in materia di sicurezza e di prevenzione e protezione.
c. Omissis
d. La Direzione Regionale fornisce mascherine FFP2 e chirurgiche al lavoratore che intende farne uso all’interno della sede di servizio, in numero sufficiente in relazione al tempo di svolgimento dell’attività lavorativa in presenza nel luogo di lavoro, fornendo altresì idonee informazioni circa il loro utilizzo e smaltimento. In relazione alle caratteristiche logistiche della sede, ogni dipendente deciderà di utilizzare la mascherina in relazione all’eventuale affollamento dei locali frequentati all’interno della sede della Direzione Regionale.
e. il documento di valutazione dei rischi, sarà oggetto di adeguamento in relazione alle indicazioni che perverranno dai competenti organi scientifici e sanitari
f. Gli ambienti di lavoro sono organizzati in maniera da garantire una distanza tra le sedute delle postazioni di lavoro di almeno un metro.
g. In tutti i locali dove è prevista la sporadica presenza di contribuenti sono mantenute le barriere protettive in plexiglass.
h. E’ assicurata la pulizia giornaliera degli ambienti, delle postazioni di lavoro, delle aree comuni, con particolare attenzione agli impianti di condizionamento e alla costante sanificazione dei filtri e degli apparecchi fissi e mobili, nonché la pulizia costante dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree condivise, delle pulsantiere degli ascensori, delle superfici esterne dei distributori automatici, tramite aziende specializzate e con l’utilizzo dei prodotti aventi caratteristiche virucide nei confronti del virus Sars-CoV-2. previste dall’Autorità sanitaria.
i. Gli erogatori di gel igienizzante installati in precedenza vengono mantenuti in esercizio.
j. Il dipendente ha l’obbligo di attenersi alle disposizioni normative di tempo in tempo vigenti in tema di isolamento (in caso di infezione da virus COVID-19 confermata) e di autosorveglianza (in caso di contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2). In particolare deve segnalare al datore di lavoro di riferimento ambedue le eventualità.
k. In caso di accertata positività al COVID 19 di figli di età inferiore a 14 anni il lavoratore può lavorare in modalità agile per ulteriori 3 giorni rispetto all’accordo individuale, anche modulando diversamente la distribuzione settimanale\mensile delle giornate di lavoro agile. Tale possibilità è estesa anche a coloro che non hanno sottoscritto un accordo di lavoro agile.
I lavoratori, che hanno sottoscritto un accordo individuale di lavoro agile per un numero di giornate inferiore al limite massimo mensile o non hanno sottoscritto alcun accordo, possono lavorare in modalità agile fino alla negativizzazione del figlio di età inferiore a 14 anni. Il periodo di lavoro agile anche in questo caso può arrivare fino ad un massimo di 12 giorni mensili complessivi.
I lavoratori conviventi con familiari di cui sia accertata e documentata la positività al Covid 19, durante il periodo in cui dovranno rispettare il regime di auto sorveglianza potranno, in accordo con il responsabile dell’ufficio, modulare diversamente la distribuzione settimanale/mensile delle giornate di lavoro agile contrattualizzate.
l. Per l’accesso agli uffici della Direzione Regionale della Toscana è mantenuta la misura della rilevazione della temperatura corporea di colleghi, utenti e fornitori. Alle persone che presentino una temperatura superiore a 37,5 gradi è fatto divieto di accedere agli uffici; sono altresì manutenuti i protocolli per la gestione dei casi con sintomatologia riconducibile all’eventuale infezione da COVID-19.
m. Le riunioni in presenza si svolgono nel rispetto delle regole vigenti presso la sede.
n. Qualora nel corso dell’attività esterna il dipendente rilevi ipotesi di rischi di sicurezza rispetto a possibili contagi, deve darne comunicazione, con esplicitazione delle cause, al datore di lavoro, che valuterà se proseguire l’attività. Nello svolgimento dell’attività esterna ogni dipendente valuterà le modalità di utilizzo dei DPI di cui è dotato.
o. Fino al 31 dicembre 2022, sono mantenute le attuali fasce di flessibilità in entrata e in uscita;
p. Fino al 31 dicembre 2022 i lavoratori fragili diretti di cui all’articolo 26, comma 2 bis, del D.L. 18/2020 svolgono ordinariamente la propria attività lavorativa in modalità agile.
q. Le parti si impegnano a monitorare l’efficacia del presente accordo, procedendo al suo aggiornamento in relazione alle misure adottate dalle competenti autorità in funzione dell’andamento epidemiologico da Covid-19 sul territorio nazionale.
r. Il presente accordo è efficace fino al 31 gennaio 2023, o a data antecedente qualora in ambito centrale venga stipulato un accordo che sostituisca quello del 6 ottobre 2022.

Firenze, 4 novembre 2022
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* non firma l'accordo