Cassazione Civile, Sez. 6, 15 dicembre 2022, n. 36813 - Domanda di regresso. Prescrizione e decadenza


 

Presidente: ESPOSITO LUCIA
Relatore: PONTERIO CARLA Data pubblicazione: 15/12/2022
 

 

Rilevato che:
1. La Corte d'Appello di Catanzaro ha respinto l’appello dell’Inail, confermando, con diversa motivazione, la pronuncia di primo grado di rigetto della domanda di regresso proposta dall’Istituto nei confronti di T.V. (poi deceduta e quindi nei confronti del suo erede P.C.) e di A.R., rispettivamente datrice di lavoro e dipendente dell’azienda agricola quale responsabile del servizio di prevenzione e protezione, in relazione all’infortunio occorso il 23.4.2003 ai danni di A.A..
2. La Corte territoriale ha dichiarato prescritta la domanda di regresso dell’Inail per essere decorso il termine triennale di cui all’art. 112, d.P.R. 1124 del 1965, il cui dies a quo era individuato, in base al principio affermato dalle S.U. con la sentenza 5160 del 2015, nel momento di liquidazione dell’indennizzo al danneggiato. Ha rilevato come l’Inail non avesse provato l’esistenza di atti interruttivi del citato termine.
3. Avverso tale sentenza l’Inail ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. A.R. ha resistito con controricorso, illustrato da successiva memoria. P.C. non ha svolto difese.
4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.
 

Considerato che:
5. Con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ. e degli artt. 10, 11 e 112 d.P.R. 1124 del 1965, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere i giudici di appello dichiarato prescritta l’azione di regresso nei confronti del A.R., collega di lavoro dell’infortunata, per avvenuto decorso del termine triennale di cui all’art. 112 cit., facendo erroneamente decorrere tale termine dal momento della liquidazione delle prestazioni economiche anziché dalla data del decreto di archiviazione, pronunciato nel procedimento penale instaurato nei confronti del A.R..
6. Il motivo di ricorso è fondato.
7. Questa Corte (v. Cass. n. 12631 del 2021; Cass. n. 1061 del 2012) ha affermato che l'azione di regresso esperibile dall'Inail contro il datore di lavoro, civilmente responsabile dell'infortunio sul lavoro di un suo dipendente, prevista dall'art. 112 del d.P.R. n. 1124 del 1965, è assoggettata al termine triennale di decadenza (insuscettibile d'interruzione), decorrente dalla data di emissione della sentenza del giudice penale di non doversi procedere, caratterizzata dalla mancanza di un accertamento del fatto-reato, alla quale è equiparabile qualsiasi provvedimento, ancorché adottato nella fase precedente al dibattimento, che precluda, se non in presenza di una diversa situazione fattuale, la possibilità dell'avvio di nuove indagini e l'esercizio dell'azione penale nei confronti della medesima persona. Ne consegue che, ove sia stato emesso, ai sensi dell'art. 409 c.p.p., decreto di archiviazione, il termine decadenziale decorre dalla relativa data di emissione, trattandosi di atto la cui rimozione deve essere autorizzata dal giudice.
8. Tale principio è stato espressamente ribadito in una fattispecie in cui, come nel caso in esame, il decreto di archiviazione era stato emesso per mancanza di querela (v. Cass. n. 41279 del 2021 secondo cui “In tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, il termine di decadenza per l'esercizio dell'azione di regresso da parte dell'Inail, previsto dall'art. 112, comma 5, del d.P.R. n. 1124 del 1965, in caso di pronuncia di decreto di archiviazione da parte del giudice penale decorre dalla data di emissione di detto decreto, anche se disposto per mancanza di querela”).
9. Difatti, in tema di azione di regresso dell'Inail ai sensi dell'art. 112 del d.P.R. n. 1124 del 1965 nei confronti delle persone civilmente responsabili per le prestazioni erogate a seguito di infortunio sul lavoro, occorre avere riguardo alla distinzione tra le ipotesi in cui manchi un accertamento del fatto - reato da parte del giudice penale (ove l'azione di regresso è soggetta al termine triennale di decadenza) e le ipotesi di sussistenza di tale accertamento con sentenza penale di condanna (in cui l'azione di regresso è soggetta al termine triennale di prescrizione), (v. Cass. n. 16847 del 2020).
10. Ad impedire la decadenza è sufficiente il deposito del ricorso giudiziale mentre ove il termine sia di prescrizione, lo stesso può essere interrotto non con il deposito bensì con la notifica del ricorso con cui l’azione viene esercitata, oppure con ogni atto idoneo alla costituzione in mora, ai sensi dell’art. 2943 cod. civ. (v. Cass. sul punto n. 22876 del 2021).
11. Nessun rilievo può attribuirsi nella fattispecie in esame alla sentenza delle S.U. n. 5160 del 2015, richiamata dalla Corte d’appello, che concerne la diversa ipotesi in cui non sia iniziato alcun procedimento penale (v. anche Cass. 20611 del 2018).
12. E’ stato peraltro chiarito che “la speciale azione di regresso spettante jure proprio all'Istituto, ai sensi degli artt. 10 ed 11 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, è esperibile non solo nei confronti del datore di lavoro, ma anche verso i soggetti responsabili o corresponsabili dell'infortunio a causa della condotta da essi tenuta in attuazione dei loro compiti di preposizione o di meri addetti all'attività' lavorativa” (v. Cass. n. 6212 del 2008; Cass. n. 16141 del 2004).
13. La sentenza impugnata non si è attenuta ai principi di diritto richiamati in quanto, pur dando atto (pag. 5) del procedimento penale instaurato nei confronti del A.R. e concluso con provvedimento di archiviazione, ha qualificato il termine di cui all’art. 112 cit. come termine di prescrizione, anziché di decadenza, ritenendo la prescrizione maturata per difetto di prova della notifica del ricorso quale atto interruttivo.
14. Per tali ragioni, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
 

P.Q.M.
 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nell’adunanza camerale del 22.9.2022