Cassazione Civile, Sez. Lav., 20 dicembre 2022, n. 37247 - Risarcimento del danno da infortunio sul lavoro


 

Presidente: DORONZO ADRIANA Relatore: CINQUE GUGLIELMO
Data pubblicazione: 20/12/2022
 

Rilevato che


1. Il Tribunale di Ascoli Piceno, con la pronuncia n. 425/2016, ha dichiarato la responsabilità di C.G. e della C.E. e Figlio snc di Monsampaolo del Tronto nella determinazione del sinistro sul lavoro accaduto in data 15.3.1995, nel corso del quale O.S., dipendente della Centrai Frigor Marconi srl, aveva subito lesioni personali e ha condannato C.G., la suddetta società C. ed i soci illimitatamente responsabili di questa (C.G. e G.E.) al pagamento, in solido tra loro, della somma di euro 349.969,20 a titolo di risarcimento del danno, rigettando invece la domanda proposta dal lavoratore nei confronti della Centrai Frigor Marconi srl, ritenuta esente da responsabilità in ordine all'accaduto. Il primo giudice ha, poi, rigettato sia la domanda riconvenzionale proposta dal C. e dalla società C.E. e Figlio snc nei confronti della Centrai Frigor Marconi srl, per essere da questa manlevati in caso di accertata responsabilità e per il riconoscimento della responsabilità concorrente di questa o anche del lavoratore, sia la contrapposta domanda riconvenzionale proposta dalla Centrai Frigor Marconi nei confronti di C.G. e della società C.E. e Figlio, per essere manlevata da questi e per il riconoscimento della concorrente responsabilità degli stessi anche del lavoratore nonché quella proposta sempre dalla Centrai Frigor Marconi srl nei confronti della società assicuratrice INA Assitalia, divenuta successivamente Generali Italia spa, per essere manlevata in caso di riconoscimento di qualsivoglia responsabilità.

2. La Corte di appello di Ancona, con la sentenza n. 74/2019, ha parzialmente accolto l'appello proposto da O.S., da C.G. e dalla C.E. e Figlio snc e, per l'effetto, ha condannato la C.L.O.M. srl (già Centrai Frigor Marconi srl) e C.G. al pagamento, in solido tra loro, in favore del O.S. della somma di euro 154.993,12 oltre accessori, dichiarando la nullità del capo della sentenza di primo grado relativo alla condanna della C.E. e Figlio snc e dei soci illimitatamente responsabili; ha accolto, poi, in parte l'appello incidentale e, dichiarata la concorrente responsabilità in misura paritaria della C.L.O.M. srl, di C.G. e della C.E. e Figlio snc nella determinazione dell'infortunio occorso al O.S., ha dichiarato la C.E. e Figlio snc tenuta a tenere indenne la C.L.O.M. srl nella misura di un terzo, procedendo alla conseguente liquidazione delle spese di lite.
3. A fondamento della decisione la Corte distrettuale, per quello che interessa, ha rilevato che: a) l'originaria domanda del O.S. era stata proposta facendo valere la responsabilità extracontrattuale accertata nel processo penale, unicamente nei confronti di C.G. e non anche nei confronti della snc C. e dei suoi soci illimitatamente responsabili; la chiamata in causa da parte della C.L.O.M. srl nei confronti della snc C.E. e dei suoi soci costituiva una ipotesi di chiamata in garanzia impropria che non determinava l'estensione della pronuncia di condanna nei confronti del chiamato qualora l'attore danneggiato, come nel caso in esame, non l'avesse avanzata, con la conseguenza che la pronuncia di primo grado era viziata per violazione dell'art. 112 (ultrapetizione); b) andava ravvisata nell'infortunio occorso, anche una corresponsabilità della Centrai Frigor Marcon srl (ora C.L.O.M. srl), datrice di lavoro del O.S. perché, nonostante i lavori dati in appalto ai C. (in proprio e quali soci) nei cui confronti erano state accertate le violazioni, essa era tenuta ad informare l'operaio dei rischi che correva nel procedere alla demolizione del solaio da quale era poi caduto; c) non era ravvisabile alcun concorso colposo del lavoratore nella causazione dell'infortunio; d) la polizza assicurativa stipulata tra C.L.O.M. e INA Assitalia non era operativa, riguardando la responsabilità verso terzi e non nei riguardi dei prestatori di lavoro; e) nei rapporti tra datrice di lavoro e appaltatori andava riconosciuta la concorrente responsabilità in misura paritaria con obbligo della C.E. e Figlio snc di tenere indenne la C.L.O.M. srl nella misura di un terzo, non essendo stata avanzata domanda risarcitoria nei confronti della società di persona; f) il danno complessivo ammontava ad euro 553.289,20 (di cui euro 203.320 per danno patrimoniale ed euro 349.969,20 per danno non patrimoniale) da cui andava sottratto l'indennizzo INAIL riconosciuto in euro 398.296,08, così ottenendo l'importo di euro 154.993,12 spettante a titolo di danno differenziale; g) per le spese di entrambi i gradi, C.L.O.M. srl e C.G. dovevano rimborsare quelle sostenute dal O.S.; andavano interamente compensate quelle relative al rapporto processuale tra C.L.O.M. srl e C.E. e Figlio snc; per il giudizio di appello la C.L.O.M. srl era tenuta, altresì, a rimborsare quelle sostenute da Generali spa.
4. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione O.S. affidato a quattro motivi; hanno resistito C.G., G.E. e la Ditta C.E. e Figlio snc con controricorso, proponendo ricorso incidentale sulla base di due motivi.
5. Ha resistito con controricorso anche la C.L.O.M. srl, sia nei confronti del ricorso principale che di quello incidentale, presentando a sua volta altro ricorso incidentale affidato a otto motivi, cui hanno resistito con contraricorso la Generali Italia spa nonché C.G. e la Ditta C.E. e Figlio snc.
6. C.G. e la C.E. e figlio snc hanno presentato memoria. Ha presentato memoria anche la Generali Italia spa.
 

Considerato che

1. I motivi possono essere così sintetizzati.
2. Ricorso di O.S..
3. Con il primo motivo si denuncia l'error motivazionale e la violazione di legge, in particolare degli artt. 106 cpc e 269 cpc, laddove la Corte territoriale aveva ritenuto la chiamata in causa della società C.E. e Figlio snc mera chiamata in garanzia e manleva, omettendo di considerare la superiore e principale domanda della Centrai Frigor Marconi srl di accertamento della responsabilità diretta o concorrente della stessa società, essendo quella di garanzia e manleva unicamente una domanda presentata in via ulteriormente subordinata.
4. Il motivo è fondato.
5. I giudici di seconde cure, sul presupposto che il O.S. avesse proposto la originaria domanda nei soli confronti di C.G. facendo valere la responsabilità extracontrattuale di questa accertata nel processo penale, hanno rilevato che nessuna domanda era stata avanzata dall'originario ricorrente nei confronti della C.E. e figlio snc e dei suoi soci illimitatamente responsabili, chiamati nel corso del giudizio in causa dalla C.L.O.M. srl (già Centrai Frigor Marconi srl) sulla base di un rapporto di appalto tra le parti affinché fosse riconosciuto il diritto di questa ultima ad essere manlevata in caso di condanna. Hanno, infatti, ritenuto che quella della C.L.O.M. srl fosse una chiamata in garanzia impropria che non poteva determinare l'estensione della pronuncia di condanna, emessa in favore dell'originario attore, anche nei confronti del chiamato.
6. In verità, però, come si desume dagli atti, riportati nei loro tratti salienti, nel ricorso introduttivo del presente giudizio, deve rilevarsi che:
a) l'evento generatore del danno era unico in relazione a tutte le domande;
b) la chiamata in causa era stata esercitata dalla Centrai Frigor Marconi srl nei confronti della C.E. e figlio snc sia ai fini dell'accertamento della responsabilità unica e diretta di questa, sia, in via subordinata, per l'accertamento della responsabilità concorrente e per la graduazione delle colpe sia, in via ulteriormente subordinata, ai fini della garanzia e manleva;
c) il O.S. non aveva escluso la possibilità di accoglimento della propria domanda anche nei confronti della chiamata in causa; d) da parte di quest'ultima vi era stata accettazione piena del contraddittorio; e) le conclusioni del lavoratore di condanna solidale di tutte le parti in causa erano state reiterata anche in appello.
7. Si è in presenza, pertanto, a parere di questo Collegio, di una serie di presupposti di fatto e di diritto in relazione ai quali, in sede di legittimità (Cass. n. 8411/2016; Cass. n. 31066/2019; Cass. n. 26208/2022), si è statuito che si verta in una ipotesi di estensione automatica della domanda principale che non necessitava di apposita precisazione, come invece affermato dalla Corte territoriale, con conseguente violazione degli artt. 106 e 269 cpc come denunciato dal ricorrente.
8. Con il secondo motivo si censura la violazione di legge, il vizio motivazionale, il travisamento del fatto, per essere stata detratta, dalla somma di euro 553.298,20, individuata come posta risarcitoria per danno patrimoniale e non patrimoniale, la somma di euro 398.296,08, ritenuta erroneamente "indennizzo complessivo versato dall'INAIL", quando invece si trattava solo di un attestato analitico di costo ipotetico.
9. Il motivo è infondato.
10. La Corte distrettuale, infatti, ha dato atto che era stato documentato e, soprattutto, che non costituiva oggetto di contestazione che l'indennizzo complessivo versato dall'INAIL era pari ad euro 398.296,08.
11. La doglianza, oltre a difettare di autosufficienza perché non è stato riportato il testo integrale ed esatto del documento da cui si evincerebbe che si trattava solo di un attestato analitico di costo ipotetico e non invece dell'indennizzo complessivo versato, è diretta a rimettere in discussione un accertamento di fatto dei giudici di merito e soprattutto la valutazione di non contestazione di una prova documentale, operata dai giudici di seconde cure, che non è sindacabile in sede di legittimità (Cass. n. 10182/2007; Cass. n. 27490/2019).
12. Con il terzo motivo si deduce la violazione di legge, l'erronea applicazione dell'art. 10 DPR n. 1124/1965, il vizio di motivazione, ex art. 360 n. 3 e n. 5 cpc, con riguardo alla omessa compensazione per poste omogenee, in relazione al regime vigente ante 2000, atteso che la rendita INAIL riguardava esclusivamente il danno alla capacità lavorativa generica mentre i giudici di merito la avevano riferita all'intero pregiudizio complessivamente quantificato comprensivo, cioè, sia del danno patrimoniale che di quello non patrimoniale.
13. Il motivo è fondato.
14. Questa Corte (Cass. n. 4025/2016) ha affermato che, in tema di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro risponde dei danni occorsi al lavoratore infortunato nei limiti del cd. danno differenziale che non comprende le componenti del danno biologico coperte dall'assicurazione obbligatoria, sicché, per le fattispecie anteriori all'ambito temporale di applicazione dell'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000, il datore risponde dell'intero danno non patrimoniale, non potendo essere decurtati gli importi percepiti a titolo di rendita INAIL, corrispondenti, nel regime allora vigente, solo al danno patrimoniale legato al pregiudizio alla capacità lavorativa generica.
15. Nella fattispecie in esame, invece, a fronte di un infortunio avvenuto il 15.3.1995, la Corte territoriale, dopo avere sommato al danno patrimoniale (euro 203.320,00) subito dal O.S., quello non patrimoniale (euro 349.969,20), ha sottratto dall'intero totale ottenuto (553.289,20) l'indennizzo INAIL (pari a euro 398.296,08), così violando il principio di legittimità sopra indicato.
16. Con il quarto motivo si eccepisce la violazione ed erronea applicazione della legge di cui all'art. 112 cpc, in relazione all'art. 360 n. 4 cpc, per avere la Corte omesso di pronunciare sulla domanda di interessi e rivalutazione secondo i criteri idonei a risarcire il danneggiato correttamente, con adeguamento degli importi al potere di acquisto della moneta nonché per omessa motivazione sulla modifica della liquidazione di interessi e rivalutazione riconosciuti nella sentenza di primo grado.
17. Il motivo è fondato.
18. La Corte di merito ha riconosciuto al O.S. l'importo di euro 154.993,12 "oltre accessori" ( quando invece il giudice di primo grado aveva statuito che fossero dovuti gli interessi legali sino al saldo calcolati sul capitale via via devalutato dalla data di liquidazione a quella del sinistro) senza alcuna indicazione e motivazione, lasciando così incerto, con la riforma sul punto della pronuncia di primo grado relativamente alla sorta capitale, un capo della domanda (sulla determinazione degli accessori) che era stato espressamente valutato e risolto in primo grado con una specifica statuizione, riproposta in appello.
19. Ricorso di C.G., G.E. e Ditta C.E. e Figlio snc.
20. Con il primo motivo i ricorrenti si dolgono della violazione dell'art. 112 cpc, in relazione all'art. 360 ca. 1 n. 4 cpc, nonché della violazione del giudicato interno e dell'error in procedendo. Sostengono che la C.L.O.M. srl (già Centrai Frigor Marconi srl) non aveva proposto appello incidentale avverso la statuizione della sentenza di primo grado nella quale era stata respinta la domanda di manleva formulata in primo grado essendosi la C.L.O.M. srl (già Centrai Frigor Marconi srl), nel costituirsi nel giudizio di appello limitata a proporre le domande ed eccezioni non esaminate in primo grado ed assorbite dalla sentenziata esclusione di responsabilità della committente Centrai Frigor Marconi srl, vittoriosa in primo grado.
21. Il motivo è infondato.
22. La sentenza di primo grado non si è pronunciata sulla domanda di manleva che la Centrai Frigor Marconi srl aveva proposto nei confronti della C. snc e dei suoi soci illimitatamente responsabili perché l'aveva ritenuta assorbita non essendo stata la Centrai Frigor Marconi srl considerata responsabile o anche solo corresponsabile dell'infortunio di cui è processo.
23. La Centrai Frigor Marconi srl (ora C.L.O.M. srl), quindi, non avrebbe potuto proporre appello incidentale perché sulla domanda di manleva non era tecnicamente soccombente non essendo stata valutata la sua infondatezza.
24. Correttamente, quindi, la questione è stata riproposta ex art. 346 cpc (cfr. conclusioni comparsa di risposta in appello) ed il giudice del gravame, una volta ritenuta la responsabilità della Centrai Frigor Marconi srl (a differenza di quanto opinato dal Tribunale) ha valutato la domanda di manleva, senza incorrere in alcun vizio di ultra o extra petizione e senza violare il principio del giudicato interno (Cass. n. 11799/2017; Cass. n. 24658/2017) perché non vi era stata alcuna pronuncia in prime cure espressa o indiretta di infondatezza.
25. Con il secondo motivo ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 112 cpc, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 4 cpc, la violazione dell'art. 7 D.lgs. n. 626/94, l'errar in procedendo, l'omesso esame della domanda di manleva proposta dalla C.E. e Figlio snc e dal C.G., nei confronti della Centrai Frigor Marconi srl; in subordine, la violazione dell'art. 7 del D.lgs. n. 626/1994 in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 cpc.
26. Il motivo presenta profili di inammissibilità e di infondatezza.
27. Sono inammissibili le doglianze formulate nell'interesse di G.E. nei cui confronti la sentenza di primo grado era passata in giudicato per mancata proposizione, da parte sua in proprio, di appello incidentale: ella, infatti, in sede di seconde cure era rimasta contumace.
28. Sono, invece, infondate le censure volte a sostenere un omesso esame della domanda di manleva proposta dalla C.E. e Figlio snc e dal C.G. nei confronti della Centrai Frigor Marconi srl.
29. La questione della corresponsabilità delle due società in ordine alla determinazione del sinistro è stata valutata dalla Corte territoriale che ha, sul punto, ritenuto il loro coinvolgimento nella misura di un terzo (unitamente a quella di C.G. per il restante terzo) e, nel valutare la domanda di manleva della C.L.O.M. srl avanzata nei confronti della C.E. e Figlio, ha effettuato il proprio esame sotto tutti i profili e si è pronunciata su tutte le questioni concernenti la concorrente responsabilità.
30. Sono, infine, inammissibili tutte le altre censure finalizzate ad ottenere una diversa ricostruzione in fatto della vicenda che non sono sindacabili in sede di giudizio di cassazione (per tutte, Cass. n. 20553/2021).
31. Ricorso della C.L.O.M srl.
32. Con il primo motivo si denuncia la violazione dell'art. 360 co. 1 n. 4 cpc, in relazione all'art. 112 cpc, per avere omesso la sentenza impugnata di pronunciare sulla eccezione formulata da essa C.L.O.M. srl di inammissibilità dell'appello principale del O.S. per le seguenti ragioni:
a) per omessa censura della ratio decidendi in base alla quale la sentenza di primo grado aveva escluso la responsabilità della committente C.L.O.M. srl; b) per la proposizione di domande nuove, fondate su nuove causae petendi, accolte dalla Corte di appello, e riguardanti l'accertamento della responsabilità per distacco di un proprio dipendente presso altra impresa appaltatrice dove poi aveva subito l'infortunio nonché per la deduzione di nuove violazioni antinfortunistiche diverse da quelle dedotte in primo grado.
33. Con il secondo motivo si eccepisce la nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 4 cpc, in relazione agli artt. 99, 112, 434, 437 cpc, ex art. 360 co. 1 n. 4 cpc, per avere la sentenza impugnata deciso la causa in accoglimento di domande nuove formulate per la prima volta in secondo grado dal O.S. e da C.G..
34. Con il terzo motivo si censura la violazione dell'art. 360 co. 1 n. 4 cpc, in relazione all'art. 112 cpc: a) per avere omesso la Corte distrettuale di pronunciarsi sulla eccezione di inammissibilità dei due motivi dell'appello proposto da C. snc e C.G. derivata dalla inammissibilità del primo motivo di appello principale proposto da O.S., che aveva reso definitivo il capo della sentenza di primo grado di rigetto della domanda risarcitoria avanzata dal O.S. contro C.L.O.M. srl; b) per avere la Corte di merito condannato la C.L.O.M. srl, in mancanza di una domanda di chiamata in causa validamente proposta dalla C. snc, perché essa non era stata ritualmente convenuta in giudizio e, quindi, non avrebbe potuto estendere validamente la domanda quale terzo chiamato in causa.
35. I tre motivi, che per la loro interferenza possono essere scrutinati congiuntamente, non sono meritevoli di accoglimento.
36. In primo luogo, deve precisarsi che il mancato esame da parte del giudice di una questione puramente processuale non è suscettibile di dare luogo al vizio di omissione di pronuncia, il quale si configura esclusivamente nel caso di mancato esame di domande o eccezioni di merito (per tutte, Cass. n. 321/2016).
37. In secondo luogo, va rilevato che si ha domanda nuova quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un petitum diverso e più ampio oppure una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e particolarmente su un fatto costitutivo radicalmente diverso, con spostamento dei termini della controversia (Cass. n. 1585/2015; Cass. 12621/2012).
38. In terzo luogo, va precisato che, in tema di azione per il risarcimento dei danni, nel suo nucleo immodificabile la domanda non va identificata in relazione al diritto sostanziale eventualmente indicato dalla parte e considerato alla stregua dei fatti costitutivi della fattispecie normativa (che costituisce oggetto della qualificazione del giudice), bensì esclusivamente in base al bene della vita e ai fatti storici-materiali che delineano la fattispecie concreta; ne consegue che, se i fatti materiali ritualmente allegati rimangono immutati, è compito del giudice individuare quali tra essi assumano rilevanza giuridica, in relazione alla individuazione della fattispecie normativa astratta in cui tali fatti debbono essere sussunti ed indipendentemente dal tipo di diritto indicato dalla parte (Cass. n. 10049/2022).
39. Nel caso in esame, deve osservarsi che: a) la Corte territoriale, senza incorrere in alcun vizio di omessa pronuncia, ha dato atto, con un corretto accertamento di fatto, che il O.S. aveva puntualmente contestato la decisione del primo giudice laddove era stata esclusa la responsabilità della C.L.O.M. srl in ragione della intervenuta sentenza penale; b) nell'esaminare nel merito le altre domande, ha implicitamente respinto le relative eccezioni di natura processuale ad esse riferibili (con riguardo alla domanda riconvenzionale proposta dalla C.E. e Figlio snc, C.G. e G.E., chiamati in causa dalla Centrai Frigor Marconi e alle connesse problematiche della chiamata in causa); c) ha ritenuto la corresponsabilità, graduando le percentuali di colpa, dei diversi soggetti avendo riguardo ai fatti allegati e documentalmente risultanti, senza incorrere, pertanto, nel vizio di ultra o extra-petizione non avendo modificato il nucleo essenziale della domanda risarcitoria.
40. In ogni caso, l'accoglimento del primo motivo del ricorso principale del O.S. rende superflua ogni problematica sul coinvolgimento dei soggetti coinvolti nella responsabilità dell'infortunio: C.G., la Centrai Frigor Marconi srl, la C.E. e Figlio snc con i suoi soci illimitatamente responsabili, dovendosi ritenere la originaria domanda avanzata e poi estesa nei confronti di tutti.
41. Con il quarto motivo si obietta la violazione e falsa applicazione degli artt. 654 e 651 cpp e dell'art. 2 co. 2 cpp nonché dell'art. 2909 cc, ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 3 cpc, e l'omesso esame di un fatto decisivo, ex art. 360 n. 5 cpc, in relazione agli effetti del giudicato penale dibattimentale nell'ambito del processo civile risarcitorio nei confronti del danneggiato O.S., costituito parte civile, in relazione ai fatti accertati definitivamente in sede penale ove unico responsabile era stato dichiarato C.G..
42. Il motivo non è fondato.
43. Il nostro ordinamento non è ispirato al principio dell'unità della giurisdizione e della prevalenza del giudizio penale su quello civile, avendo il legislatore instaurato un sistema di completa autonomia e separazione fra i due giudizi, in virtù del quale è consentito al processo civile, ad eccezione di alcune particolari e limitate ipotesi di sua sospensione ex art. 75, comma 3, c.p.p., di proseguire il suo corso senza essere influenzato da quello penale ed è imposto al giudice civile di procedere ad un autonomo accertamento dei fatti e della responsabilità civile con pienezza di cognizione, senza essere vincolato alle soluzioni e alle qualificazioni del giudice penale, sicché, anche in presenza di un giudicato penale, non ha l'obbligo di esaminare e valutare le prove e le risultanze acquisite nel processo penale come fonte del proprio convincimento (Cass. n. 42028/2021). Inoltre, nei rapporti tra giudizio penale e civile, l'efficacia di giudicato della condanna penale di una delle parti che partecipano al giudizio civile, risarcitorio e restitutorio, investe, ex art. 651 c.p.p., solo la condotta del condannato (Cass. n. 1665/2016).
44. Nel caso de quo, pertanto, il giudicato penale formatosi nei confronti di C.G., in ordine alla determinazione dell'infortunio patito dal O.S., non era assolutamente ostativo per ritenere la corresponsabilità, in sede civile, di altri soggetti concorrenti né per una valutazione delle medesime prove, ritenute rilevanti anche ad altri fini, secondo il libero convincimento del giudice civile.
45. Con il quinto motivo si sostiene la violazione ed erronea applicazione degli artt. 7 D.lgs. n. 626/1994, 2087 cc, art. 3, 26, 28 D.lgs. n. 81/2008, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 4 cpc, per avere la Corte distrettuale erroneamente considerato che l'appalto riguardava il processo produttivo della committente e si svolgeva all'interno della azienda della Centrai Frigor Marconi srl.
46. Con il sesto motivo si deduce l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ex art. 360 co. 1 n. 5 cpc, idoneo a portare a diversa soluzione l'esito della controversia, costituito dall'omessa valutazione del contratto scritto di appalto e della confessione stragiudiziale resa dal O.S. alla Polizia giudiziaria ove veniva spiegata la esclusiva gestione del cantiere da parte della appaltatrice C. snc.
47. I due motivi, da esaminare congiuntamente per connessione, sono inammissibili perché tendono ad una diversa ricostruzione della vicenda in fatto.
48. Invero, la valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione, sicchè rimane estranea al vizio previsto dall'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. qualsiasi censura volta a criticare il "convincimento" che il giudice si è formato, a norma dell'art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., in esito all'esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, atteso che la deduzione del vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. non consente di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali, contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito (Cass. n. 20553/2021; Cass. n. 1234/2019).
49. Con il settimo motivo si eccepisce la nullità della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 4 cpc, in relazione agli artt. 112 cpc e agli artt. 429 cpc e 1124 cc, derivante dall'omessa pronuncia, da parte della Corte territoriale, del motivo di appello incidentale relativo all'omesso esame della eccezione di non cumulabilità degli interessi e della rivalutazione monetaria del credito di natura risarcitoria extracontrattuale.
50. Il motivo è fondato.
51. Si richiamano al riguardo le argomentazioni che hanno portato all'accoglimento del quarto motivo del ricorso principale proposto da O.S. (punto 18 del presente provvedimento).
52. Con l'ottavo motivo si obietta la violazione ed erronea applicazione degli artt. 1370, 1341, 1362 cc, ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 3 cpc, nonché la violazione dell'art. 360 co. 1 n. 5 cpc, per omesso esame di un fatto decisivo, in relazione alla inesistenza, nella polizza assicurativa, di clausole di delimitazione o di esclusione della garanzia per i danni subiti da prestatori d'opera o dipendenti dell'assicurata.
53. Il motivo presenta profili di inammissibilità e di infondatezza.
54. E' inammissibile nella parte in cui viene denunciata una motivazione apparente, in un contesto peraltro di cd. doppia conforme, quando invece, l'iter logico giuridico seguito dalla Corte distrettuale è chiaro ed intellegibile, essendo stato evidenziato che la sottoscrizione del contratto di assicurazione era riferita unicamente alla copertura per i danni verso i terzi e non verso i lavoratori per i quali non era indicato alcun massimale.
55. E', poi, infondato perché l'interpretazione del contratto può essere sindacata in sede di legittimità solo nel caso di violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, la quale non può dirsi esistente sul semplice rilievo che il giudice di merito abbia scelto una piuttosto che un'altra tra le molteplici interpretazioni del testo negoziale, sicchè, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l'interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un'altra (Cass. n. 11254/2018).
56. Nel caso in esame, invece, la ricorrente si è limitata unicamente a prospettare una diversa opzione interpretativa senza alcuna specifica indicazione dei criteri (letterale e logico) asseritamente violati.
57. Alla stregua di quanto esposto vanno accolti il primo, il terzo ed il quarto motivo del ricorso principale, rigettato il secondo; va rigettato il ricorso incidentale proposto da C.G., G.E. Elisa e dalla Ditta C.E. e Figlio snc; va accolto il settimo motivo del ricorso incidentale della C.L.O.M. srl, rigettati gli altri motivi.
58. La gravata sentenza deve essere cassata in relazione ai motivi accolti e rinviata, per un nuovo esame, alla Corte di appello di Ancona, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio relativamente ai rapporti processuali non definiti.
59. La C.L.O.M. srl va, invece, in questa sede condannata alla rifusione delle spese sostenute dalla Generali Italia spa, liquidate come da dispositivo, non essendo più la Compagnia di assicurazione parte interessata nel futuro giudizio di rinvio.
60. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, relativamente al ricorso incidentale totalmente respinto (C.G., G.E. e Ditta C.E. e Figlio snc) sempre come da dispositivo.
 

PQM
 

La Corte accoglie il primo, il terzo ed il quarto motivo del ricorso principale, rigettato il secondo; rigetta il ricorso incidentale proposto da C.G., G.E. e Ditta C.E. e Figlio snc; accoglie il settimo motivo del ricorso incidentale proposto dalla C.L.O.M. srl, rigettati gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di appello di Ancona, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio. Condanna C.L.O.M. srl al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, in favore della Generali Italia spa, che liquida in euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di C.G., G.E. e Ditta C.E. e Figlio snc, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 25 ottobre 2022