Regione Friuli Venezia Giulia
Decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2022, n. 0160/Pres.
Regolamento in materia di impianti a fune, di aree sciabili attrezzate nonché disposizioni in materia di formazione dei soggetti preposti all’esercizio degli impianti ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 2 agosto 2022, n. 11 (Riordino delle disposizioni in materia di impianti a fune, di aree attrezzate nei poli turistici montani invernali ed estivi, nonché disposizioni in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali di cui al decreto legislativo 40/2021 (Attuazione dell’articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali)).
B.U.R. 28 dicembre 2022, n. 52

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 2 agosto 2022, n. 11 (Riordino delle disposizioni in materia di impianti a fune, di aree attrezzate nei poli turistici montani invernali ed estivi, nonché disposizioni in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali di cui al decreto legislativo 40/2021 (Attuazione dell’articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali)), con la quale la Regione provvede al riordino delle discipline in materia di impianti a fune e di aree attrezzate nei poli turistici montani, nonché ad attuare la nuova disciplina statale recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali;
VISTO l’articolo 3 della legge regionale 11/2022, ai sensi del quale è demandata alla fonte regolamentare la disciplina degli aspetti relativi alle attività di sorveglianza e sicurezza di impianti a fune e di aree attrezzate nei poli turistici montani invernali ed estivi, nonché disposizioni in materia di formazione dei soggetti preposti all’esercizio degli impianti;
VISTO il testo del « Regolamento in materia di impianti a fune, di aree sciabili attrezzate nonché di-sposizioni in materia di formazione dei soggetti preposti all’esercizio degli impianti ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 2 agosto 2022, n. 11 (Riordino delle disposizioni in materia di impianti a fune, di aree attrezzate nei poli turistici montani invernali ed estivi, nonché disposizioni in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali di cui al decreto legislativo 40/2021 (Attuazione dell’articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali).», e ritenuto di emanarlo;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres e successive modifiche;
VISTO l’articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO l’articolo 14 della legge regionale 17/2007;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1816 del 24 novembre 2022
 

DECRETA

1. È emanato il “Regolamento in materia di impianti a fune, di aree sciabili attrezzate nonché disposizioni in materia di formazione dei soggetti preposti all’esercizio degli impianti ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 2 agosto 2022, n. 11 (Riordino delle disposizioni in materia di impianti a fune, di aree attrezzate nei poli turistici montani invernali ed estivi, nonché disposizioni in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali di cui al decreto legislativo 40/2021 (Attuazione dell’articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali)“, nel testo allegato al presente provvedimento del quale forma parte integrante e sostanziale.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA


Regolamento in materia di impianti a fune, di aree sciabili attrezzate nonché disposizioni in materia di formazione dei soggetti preposti all’esercizio degli impianti ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 2 agosto 2022, n. 11 (Riordino delle disposizioni in materia di impianti a fune, di aree attrezzate nei poli turistici montani invernali ed estivi, nonché disposizioni in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali di cui al decreto legislativo 40/2021 (Attuazione dell’articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali)


TITOLO I ORGANI E COMPETENZE
CAPO I AUTORITA’ DI SORVEGLIANZA
art. 1 Finalità
1. Il presente regolamento, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 3 della legge regionale
2. agosto 2022, n.11, (Riordino delle disposizioni in materia di impianti a fune, di aree attrezzate nei poli turistici montani invernali ed estivi, nonché disposizioni in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali di cui al decreto legislativo 40/2021 (Attuazione dell’articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali)), disciplina il funzionamento dell’Autorità di sorveglianza, stabilisce i criteri e le modalità di svolgimento delle attività inerenti gli impianti a fune, nonché le attività svolte nelle aree sciabili attrezzate al fine di garantire il rispetto delle norme di sicurezza e sorveglianza.
3. Il regolamento disciplina altresì le modalità di abilitazione del personale degli impianti a fune in servizio pubblico.

art. 2 Autorità di Sorveglianza
1.La Direzione centrale attività produttive e turismo svolge la funzione di Autorità di sorveglianza ai fini della sicurezza e regolarità dell'esercizio degli impianti e piste in servizio pubblico.
2.Ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 4 della legge regionale 11/2022, si pronuncia sul permanere delle condizioni tecniche di sicurezza inerenti gli impianti in esercizio pubblico e sull'ammissibilità tecnica dei progetti degli impianti di cui alla legge regionale, con l’esclusione delle vie aeree di esbosco e gli ascensori in servizio privato.
4. Nel caso in cui l’oggetto della pronuncia di cui al comma 1 consista in un impianto che presenti soluzioni tecniche diverse da quelle già approvate dal Ministero competente in materia di trasporti o innovative, l’Autorità di sorveglianza si pronuncia entro 15 giorni dall’acquisizione del giudizio di ammissibilità sulla soluzione proposta rilasciato dalla Direzione Generale per il trasporto pubblico locale e regionale e la mobilità pubblica sostenibile del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
5. Al fine di espletare le funzioni previste dall’articolo 4 della legge regionale 11/2022 e dalle norme statali, l’Autorità di sorveglianza:
a) esegue sopralluoghi avvalendosi dei funzionari della Commissione per verifiche e prove funzionali, di cui all’articolo 13, a seguito dei quali è redatto apposito verbale;
b) dispone verifiche e prove di laboratorio su funi e componenti di impianti a fune, verifiche di idoneità ed abilitazione del personale tecnico di macchina e di movimento per sistemi di trasporto con impianti a fune;
c) esercita la vigilanza, ai sensi delle norme vigenti, sui lavori e forniture per gli impianti realizzati con il contributo anche parziale della Regione ed attesta con apposito visto la corrispondenza tra la documentazione contabile e l'avanzamento dei lavori;
d) rilascia pareri tecnici in sede di conferenza dei servizi sui progetti di impianti al fine del rilascio dell’autorizzazione o della concessione;
e) verifica la tenuta dei registri degli ascensori, dei tappeti mobili e degli impianti a fune presso gli uffici del gestore oppure dell’impianto stesso, nel corso degli accertamenti, di cui alla lettera a).

art. 3 funzionamento dell’Autorità di sorveglianza
1. Ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 4 della legge regionale 11/2022, il direttore della Direzione centrale attività produttive e turismo con proprio decreto: a) nomina la Commissione per le verifiche e prove funzionali di cui all’articolo 13;
b) rilascia per gli ascensori a fune in servizio pubblico, il nullaosta ai fini della sicurezza sui progetti di opere o forniture e loro varianti nonché il parere istruttorio sull’ammissibilità tecnica e, ove ricorra, sulla congruità economica delle opere e forniture se inserite in programmi di ammodernamento e potenziamento complessivi, finanziati in tutto o in parte dalla Regione qualora risultino a favore di soggetti diversi da PromoTurismoFVG;
c) rilascia per gli impianti a fune in esercizio pubblico, esclusi quelli di cui al punto c), il nullaosta ai fini della sicurezza sui progetti di opere, impianti o parte di essi, nonché il parere all'Amministrazione regionale sull’ammissibilità tecnica e, ove ricorra, sulla congruità economica degli interventi.
d) rilascia agli enti locali il parere ai fini della sicurezza sull’impianto di vie funicolari aeree e terrestri in servizio privato, con l’esclusione degli impianti di competenza dell’Azienda sanitaria e della Direzione Centrale competente per le vie aeree di esbosco.
e) rilascia, per il pubblico esercizio di impianti a fune, ascensori, piste nonché di tappeti mobili, il nullaosta tecnico ai fini della sicurezza:
1) per la nomina del Direttore o Responsabile dell’Esercizio, del Capo Servizio e del Direttore di Pista;
2) sul Regolamento di Esercizio del singolo impianto a fune;
f) revoca il nullaosta tecnico di sicurezza dell’impianto, successivamente all'esito sfavorevole delle verifiche e prove funzionali o accertamenti;
g) dispone quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, lettera l) della legge regionale 11/2022 riguardo il taglio di alberi.
2. Il direttore della Direzione centrale attività produttive e turismo o il/i funzionario/i da lui delegato/i rilascia:
a) l'assenso ai fini della sicurezza alla Direzione centrale competente per il rilascio del nullaosta alla costruzione dell’opera pubblica destinata ad attraversare impianti a fune o ad essere realizzata ad una distanza che possa creare interferenze, soggezioni o limitazioni all'esercizio degli stessi;
b) il patentino di idoneità, a seguito di esame, per Direttore o Responsabile dell’Esercizio, Assistente Tecnico o Capo servizio;
c) il parere, per i tappeti mobili, gli ascensori e le piste per gli sport sulla neve di cui alla legge regionale, sui contenuti formali degli aspetti della sicurezza riguardo i progetti, regolamenti e del personale;
d) l’esito del sopralluogo di accertamento di sua competenza eseguito presso l’area attrezzata; e) circolari sulle materie di competenza.
3. I funzionari, nell’espletamento delle funzioni di cui all’articolo 2, hanno sempre diritto alla libera circolazione sugli impianti a fune, sugli ascensori e sui tappeti mobili che svolgono esercizio pubblico presenti nel territorio regionale.
4. Le qualifiche dei funzionari regionali impiegati per le attività di cui all’articolo 2 sono indicate dall’Allegato A al presente regolamento.

art. 4 sopralluoghi su piste, impianti accessori e impianti in esercizio privato
1. L’Autorità di sorveglianza, al fine di verificare la sicurezza dell’esercizio degli impianti e delle piste di propria competenza, nei limiti delle proprie mansioni, verifica lo stato manutentivo degli impianti accessori e degli apprestamenti di sicurezza per gli sciatori, anche con sopralluoghi concordati con i gestori in cui può essere richiesta la presenza del direttore operativo dell’area sciabile attrezzata e/o del Direttore di pista e/o del Direttore dell’impianto e/o del Capo servizio.
2. I sopralluoghi dell’Autorità di sorveglianza sulle piste per gli sport sulla neve si limita esclusivamente alla verifica della corrispondenza degli apprestamenti di sicurezza previsti dai progetti di cui al provvedimento di autorizzazione e degli eventuali ordini di servizio del Direttore di pista con quanto realmente apprestato.
3. I sopralluoghi sugli impianti in esercizio privato vengono svolti a seguito di istanza degli uffici competenti per la vigilanza amministrativa ovvero a discrezione dell’Autorità di sorveglianza su istanza del gestore. Tutti gli oneri di sopralluogo e consulenza sono a carico del soggetto istante.
4. Sono impianti accessori tutti gli impianti tecnologici atti a garantire l’esercizio e la sicurezza della pista, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: bacini idrici, stazioni di pompaggio, impianti di innevamento, impianti di illuminazione pista. Su tali impianti l’attività di sopralluogo si limita ad un esame visivo dello stato di conservazione degli stessi.
5. È facoltà dell’Autorità di sorveglianza incaricare un consulente in affiancamento alle attività di sopralluogo.

art. 5 presenziamento
1. Il presenziamento sull’impianto consiste nella partecipazione dei funzionari dell’Autorità di
sorveglianza ad un’ispezione del Direttore o Responsabile dell’Esercizio al fine di verificare che il servizio si svolga in condizioni di sicurezza. I funzionari devono possedere i requisiti di cui all’Allegato A.
2. Il presenziamento è obbligatorio:
a) per le funivie e le funicolari, all’ispezione annuale conseguente la scadenza del primo anno dal rilascio dell’autorizzazione per l'apertura al pubblico esercizio a seguito di prima visita o revisione generale, o dopo un’ispezione speciale e, successivamente, ogni tre anni;
b) per le sciovie, le slittinovie e i tappeti mobili all’ispezione annuale del quinto e del decimo anno dall'autorizzazione all’apertura dell'impianto al pubblico esercizio o alla prosecuzione dello stesso dopo la revisione generale;
c) per gli ascensori all’ispezione semestrale ogni tre anni ovvero dopo un’ispezione (quinquennale, speciale o generale) o in caso di incidente (ispezione straordinaria);
d) per i tappeti mobili ogni tre anni ovvero dopo una revisione o ispezione (quinquennale, speciale o generale) o in caso di incidente (ispezione straordinaria).

art. 6 autorizzazione allo smontaggio di impianti a fune
1. L’autorizzazione allo smontaggio dell’impianto a fune in esercizio pubblico per il trasporto di persone è rilasciata per le funivie monofune con movimento unidirezionale a collegamento permanente o temporaneo dei veicoli e di sciovie a fune alta.
2. L’autorizzazione allo smontaggio dell’impianto a fune è rilasciata dall’Autorità di sorveglianza qualora alla data della domanda di autorizzazione l’impianto non abbia interrotto l’esercizio pubblico da più di ventiquattro mesi antecedenti la domanda di smontaggio e al momento della domanda, non deve aver superato i venticinque anni dalla autorizzazione alla prima apertura all’esercizio per le sciovie e i trent’anni per tutti gli altri impianti.
3. L’autorizzazione allo smontaggio è subordinata da un sopralluogo di accertamento, di cui all’articolo 15, finalizzato alla constatazione delle condizioni generali dell’impianto, alla descrizione e individuazione dei principali componenti costituenti l’impianto che saranno oggetto del riposizionamento e del loro stato. Alla suddetta visita, della quale è redatto apposito verbale, partecipano:
a) uno o più funzionari tecnici dell’Autorità di sorveglianza;
b) un tecnico rappresentante dell’esecutore del riposizionamento ovvero, nel caso di solo immagazzinamento, un tecnico rappresentante dell’esecutore dello smontaggio;
c) un tecnico incaricato dall’esercente ove verrà riposizionato l’impianto ovvero, nel caso di solo immagazzinamento, un tecnico incaricato dall’attuale esercente.
4. Le operazioni di smontaggio ai fini dell’immagazzinamento deve avvenire entro dodici mesi dalla data di sopralluogo di cui al comma 3.

art. 7 nulla osta tecnico di sicurezza
1. Il nulla osta tecnico di sicurezza è rilasciato dall’Autorità di sorveglianza per gli impianti a fune in esercizio pubblico:
a) ai fini dell’approvazione di un progetto funiviario di livello almeno definitivo a seguito della valutazione della rispondenza del progetto ai requisiti essenziali relativi all’infrastruttura di cui al Regolamento (UE) 2016/424 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo agli impianti a fune e che abroga la direttiva 2000/9/CE e alle norme tecniche nazionali di settore in vigore;
b) ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio a seguito della conclusione dei lavori di: costruzione, variante, revisione generale, ovvero necessari all’eliminazione di ostacoli che pregiudicano la sicurezza dell’impianto; nonché dopo l’immissione di materiale mobile nuovo, rinnovato o modificato;
c) ai fini della nomina del Direttore o Responsabile dell’esercizio, dell’Assistente tecnico o del Capo Servizio;
d) ai fini dell’approvazione del Regolamento di esercizio;
e) ai fini delle disposizioni interne del Direttore o Responsabile dell’esercizio esclusi i punti 4), 5) e 6) del paragrafo 1.3.1.b del mansionario, di cui all’articolo 60, comma 4 del presente regolamento di cui all’Allegato F.
2. Il nulla osta tecnico di sicurezza può essere prorogato o revocato e la sua revoca comporta l’inefficacia di qualsiasi atto amministrativo basato su di esso. Il nulla osta non può essere sospeso.
3. L’Autorità di sorveglianza predispone il nulla osta tecnico di sicurezza entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, ovvero dal ricevimento delle integrazioni alla documentazione presentata eventualmente richieste dall’Autorità di sorveglianza.
4. Il nulla osta tecnico di sicurezza sul progetto funiviario definitivo, o esecutivo, di cui al comma 1 lettera a), è rilasciato a seguito del parere tecnico ai fini della sicurezza di cui all’articolo 9 sottoscritto da un funzionario ingegnere dell’Autorità di sorveglianza.
5. Il nulla osta tecnico di sicurezza allo svolgimento delle mansioni di Direttore o Responsabile dell’Esercizio, di Assistente Tecnico e di Capo servizio, di cui al comma 1, lettera c), è rilasciato a seguito della verifica formale dei requisiti richiesti. Il venir meno di uno dei requisiti richiesti implica la decadenza della validità del nulla osta. La sospensione o revoca della validità del patentino d’idoneità determina la decadenza automatica dei nulla osta rilasciati in vigenza del patentino d’idoneità stesso.
6. Il nulla osta tecnico di sicurezza sul Regolamento di esercizio, di cui al comma 1, lettera d), è rilasciato a seguito del parere tecnico ai fini della sicurezza di cui all’articolo 9 sottoscritto da un funzionario ingegnere dell’Autorità di sorveglianza che ha eseguito una verifica formale dei requisiti tecnici previsti dalla presente norma e dalle norme tecniche statali e comunitarie vigenti.

art. 8 nulla osta tecnico di sicurezza per l’apertura al pubblico esercizio
1. Il nulla osta tecnico di sicurezza, di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), per l'apertura al pubblico esercizio di ogni impianto, è rilasciato, a seguito dei lavori di costruzione, ricollocamento, variante funiviaria o revisione generale. La validità temporale del predetto nulla osta ha una valenza corrispondente alle scadenze stabilite per le revisioni generali dell’impianto e può essere prorogata annualmente, previa richiesta di proroga di esecuzione dei lavori di revisione generale intervenuta anteriormente alla scadenza. Può altresì essere concessa la proroga in casi eccezionali valutati a insindacabile giudizio dell’Autorità di sorveglianza, che ne motiva le ragioni, nel limite massimo di un anno.
2. Il nulla osta di cui al comma 1 è rilasciato sulla base del verbale redatto in sede di sopralluogo rivolto ad accertare la sussistenza delle necessarie condizioni perché il servizio possa svolgersi con sicurezza e regolarità, ferma restando l’ottemperanza delle prescrizioni impartite nel verbale.
3. Il verbale, di cui al comma 2, è firmato dal/i funzionario/i incaricato/i per le verifiche e prove funzionali, da un funzionario della Direzione centrale attività produttive e turismo (di cui all’articolo 12 della legge regionale 11/2022), dal Rappresentante del gestore, dal Direttore dei lavori funiviari, nonché:
a) nel caso di nuova costruzione, dal rappresentante del costruttore e dal Direttore o Responsabile dell’esercizio proposto;
b) nei casi diversi dalla precedente punto a), dal Direttore o Responsabile dell’esercizio e dal Capo servizio nominato. Il Direttore o Responsabile dell’esercizio firma anche in rappresentanza del gestore e può ricoprire anche il ruolo di Direttore dei Lavori.
4. Ai fini della sicurezza dell’esercizio sono soggetti alle verifiche e prove funzionali gli elementi del progetto di ascensori in esercizio pubblico quali i percorsi pedonali, le stazioni e i percorsi di evacuazione nonché quelli cui non si applica la Direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, per l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori.
5. Il nulla osta tecnico ai fini della sicurezza per l'apertura al pubblico esercizio è in ogni caso subordinato:
a) alle prescrizioni di cui al verbale delle verifiche e prove funzionali;
b) all’ottemperanza alle eventuali prescrizioni di tipo A e di tipo C, di cui all’articolo 14, comma 9, riportate nel verbale di cui al comma 3 del presente articolo.
6. Il nulla osta tecnico di sicurezza per l’apertura al pubblico esercizio è prorogato, previa accettazione della domanda di proroga alla revisione di carattere generale concessa in base
alla normativa tecnica vigente.
7. Il nulla osta tecnico di sicurezza per l’apertura al pubblico esercizio si intende automaticamente revocato qualora il Direttore o responsabile dell’esercizio o l’assistente tecnico, se previsto, non dimostri di aver provveduto agli adempimenti di revisione quinquennale, generale o speciale entro le scadenze temporali periodiche definite dalla normativa tecnica vigente.
8. Il nulla osta è altresì revocato a causa di gravi negligenze o pericoli ovvero sostituito con un nuovo nulla osta tecnico di sicurezza per revisione generale, o variante costruttiva, conseguentemente all’esito favorevole delle verifiche e prove funzionali, come riportate nel verbale redatto dalla commissione per verifiche e prove funzionali e all’adempimento delle prescrizioni vincolanti concernenti l’apertura al pubblico esercizio.

art. 9 parere tecnico di sicurezza
1. Il parere tecnico di sicurezza è rilasciato dall’Autorità di sorveglianza:
a) ai Comuni per gli impianti a fune di terza categoria di competenza dell’ente locale. Il parere è rilasciato sulla base della seguente documentazione: progetto funiviario di livello definitivo od esecutivo, nomina del direttore dell’impianto, regolamento di esercizio redatto dal direttore dell’impianto redatto sulla base del manuale d’uso e manutenzione e nel caso di trasporto di persone anche del piano di soccorso per il recupero dei passeggeri inclusi i portatori di handicap nel caso di immobilizzazione del/dei veicolo/veicoli;
b) alla Direzione centrale attività produttive e turismo per i tappeti mobili e gli ascensori in servizio pubblico ai fini del rilascio dell’assenso all’installazione nonché a seguito della conclusione dei lavori di variante, necessari all’eliminazione di ostacoli che pregiudicano la sicurezza o di revisione generale dell’impianto. Il parere è rilasciato sulla base della seguente documentazione:
1) per i tappeti mobili: progetto elettrico di alimentazione, istruzioni per l'uso, incluse le istruzioni necessarie per il montaggio, lo smontaggio e il trasporto del nastro trasportatore e dei suoi componenti, verbale dell’ispezione del Direttore o Responsabile dell’esercizio eseguita a seguito della conclusione dei lavori;
2) per gli ascensori: regolamento di esercizio comprensivo della procedura per il recupero dei passeggeri, copia della dichiarazione CE di conformità dell’ascensore redatta dall’installatore, atto di nomina del responsabile dell’esercizio.

art. 10 assenso ai fini della sicurezza sulla realizzazione di nuove opere pubbliche che costituiscono attraversamenti o parallelismi nei confronti di impianti a fune esistenti
1. L’assenso ai fini della sicurezza sulla realizzazione di nuove opere pubbliche che generano attraversamenti o parallelismi nei confronti di impianti a fune esistenti è rilasciato previo parere tecnico di cui all’articolo 9.
2. L’assenso è funzionale al rilascio del nullaosta per l'autorizzazione alla costruzione di strade, canali, condotte d'acqua, elettrodotti, gasdotti, oleodotti o altre opere di pubblica utilità destinati ad attraversare impianti a fune esistenti o ad essere realizzate ad una distanza che possa creare interferenze, soggezioni o limitazioni all'esercizio degli stessi.
3. L’Autorità sorveglianza può condizionare l’assenso subordinatamente alla realizzazione di tutte le varianti che riterrà necessarie per garantire la sicurezza delle opere e degli impianti e la regolarità dell’esercizio funiviario.
4. Alla richiesta di assenso deve essere allegata la documentazione di cui all’articolo 36 del presente regolamento.

art. 11 contributo annuale di sorveglianza tecnica degli impianti
1. La quota annua che il concessionario deve versare all’Autorità di sorveglianza, quale contributo per le spese di sorveglianza tecnica degli impianti, è ripartita in base alla tipologia funzionale di cui all’articolo 16 secondo quanto stabilito dall’Allegato B del presente regolamento. Durante il periodo di costruzione degli impianti, gli importi indicati nella precedente tabella si intendono raddoppiati.
2. L’ente regionale PromoTurismoFVG, ai sensi dell’articolo 33, comma 1, lettera k), della legge regionale 11/2022, è esente dal versamento del contributo per le spese di sorveglianza tecnica degli impianti di cui al comma 1.
3. Gli importi di cui al comma 1 sono soggetti alla rivalutazione monetaria corrispondente alla misura della variazione percentuale dell'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati per la Regione Friuli Venezia Giulia, diffuso dall'Istituto nazionale di statistica - ISTAT e riferito al mese giugno.
4. L'aggiornamento dell’importo dovuto, quale contributo alle spese di sorveglianza, avviene qualora il suddetto indice sia aumentato rispetto alla precedente determinazione di almeno il 10% e l'applicazione dell'aggiornamento decorre dalla prima scadenza annuale successiva al 31 dicembre dell'anno in cui si è verificata la variazione.

art. 12 registri impianti, piste, anomalie ed incidenti
1. Il registro degli impianti e delle piste di cui all’articolo 11 della legge regionale 11/2022 è tenuto dall’Autorità di sorveglianza ed è suddiviso in sezioni. È realizzato su supporto informatico costituito da una banca dati, il quale elenca e raccoglie i dati degli impianti a fune, degli ascensori e dei tappeti mobili, nonché delle aree dedicate alla pratica degli sport sulla neve, e un portale tematico.
2. Il portale tematico deve prevedere: una sezione pubblica di libero accesso ed un'area riservata per l’accesso con credenziali attribuite in base alla tipologia di utente. Gli utenti legittimati ad ottenere le credenziali d’accesso nell’area riservata sono: funzionari dell'Autorità di sorveglianza, della Direzione centrale attività produttive e turismo e dei Comuni. Sono altresì autorizzati ad accedere con credenziali qualificate i gestori degli impianti e delle piste, nonché i direttori o responsabili dell'esercizio e infine i direttori di pista.
3. Il portale tematico ha delle funzionalità distinte a seconda dell’utilizzatore. Per la sezione pubblica di libero accesso, il portale tematico permette la funzione di consultazione e di ricerca dati. L’inserimento dati, la ricezione di documenti con protocollazione automatica in arrivo, il caricamento e la conservazione di file anche di grande dimensione sono invece consentiti solo agli utilizzatori con accesso all’area riservata.
4. I dati da conservare e consultare sono gli estremi nonché gli atti stessi concernenti gli atti amministrativi e tecnici previsti dalla legge regionale 11/2022 e dal presente regolamento, i documenti progettuali, i dati caratteristici di impianti e piste, nonché i dati geo-spaziali in forma di:
a) poligoni per piste, stazioni, bacini idrici e edifici in genere;
b) linee per l’identificazione di funi, linee idriche degli impianti di innevamento artificiale, linee elettriche di alimentazione degli impianti, strade di servizio;
c) punti per piloni di sostegno, piloni di illuminazione, cannoni di innevamento fissi, punti di presa idrica, punti per l’identificazione di incidenti, guasti e anomalie di servizio sugli impianti.
5. Il portale deve prevedere l’esecuzione di ricerche e la generazione di report, in particolare la trasmissione ai Ministeri competenti dei dati riguardanti gli incidenti, i guasti e le anomalie.
6. Tutti gli aspetti concernenti la creazione e lo sviluppo del portale, l’elencazione dei dati e delle funzionalità sono stabiliti dall’Autorità di sorveglianza.
7. Nelle more della realizzazione del portale tematico i dati raccolti verranno archiviati su supporto informatico.
8. Ogni impianto e pista viene identificato da un codice univoco secondo lo schema di cui all’Allegato C. Nel caso in cui l’impianto sia oggetto di ricollocamento lo stesso assume un nuovo codice.

CAPO II COMMISSIONE PER VERIFICHE E PROVE FUNZIONALI
art. 13 commissione per Verifiche e Prove Funzionali-CVPF
1. Con le modalità previste all’articolo 3, comma 1, lettera a), sono nominati i componenti della Commissione per le Verifiche e Prove Funzionali, di seguito indicata CVPF. La commissione ha carattere permanente e opera, quando necessario per l’espletamento delle sue funzioni, con la presenza di almeno un funzionario qualificato secondo i parametri all’Allegato A del presente regolamento, presso l’impianto.
2. La CVPF è composta da funzionari nominati dall’Autorità di sorveglianza, con qualifica non inferiore ad assistente tecnico in possesso dei seguenti requisiti:
a) un funzionario ingegnere o architetto che sia abilitato alla professione;
b) un funzionario tecnico o assistente tecnico.
3. La CVPF può essere integrata da docenti universitari, tecnici ed esperti del settore aventi preventivamente stipulato un contratto di consulenza con l’amministrazione regionale per il settore degli impianti a fune o funzionari degli uffici e/o organi dello Stato per gli impianti fissi di trasporti competenti nella materia degli impianti a fune.
4. I componenti della CVPF in quanto addetti alla vigilanza sulla sicurezza degli impianti hanno il diritto di trasporto gratuito, con qualsiasi mezzo o impianto necessario allo svolgimento delle loro mansioni nonché l’accesso alle piste di competenza dell’Autorità di sorveglianza.
5. In particolare la CVPF esegue:
a) le verifiche e prove funzionali di cui all’articolo 14;
b) l’accertamento ai fini del nulla osta tecnico di sicurezza di cui all’articolo 8, il quale verifica: la sede, le opere d'arte, gli impianti, le apparecchiature ed il materiale rotabile e la documentazione dell’impianto;
c) i sopralluoghi sulle piste e sugli impianti accessori nonché sugli impianti a fune in esercizio privato di cui all’articolo 4;
d) i presenziamenti alle ispezioni annuali dei Direttori i Responsabili dell’Esercizio di cui all’articolo 5;
e) il sopralluogo di accertamento finalizzato alla constatazione delle condizioni generali di un impianto a fune con particolare riferimento a quello precedente rispetto al rilascio dell’autorizzazione allo smontaggio dell’impianto stesso di cui all’articolo 6;
f) il collaudo generale e definitivo di impianti in esercizio pubblico di cui all’articolo 23 della legge regionale 11/2022;
6. A seguito dei sopralluoghi di cui ai precedenti commi viene redatto il verbale di visita.
7. I funzionari addetti alla vigilanza di cui al comma 2 espletano i servizi di polizia ferroviaria sugli impianti di rispettiva competenza nonché accertano sui medesimi impianti, mediante processo verbale, l’infrazione delle norme da parte del personale preposto all’esercizio degli impianti di cui all’articolo 37 della legge regionale 11/2022 e dei passeggeri, ai sensi della normativa vigente in materia di sicurezza delle ferrovie in concessione. Il funzionario accertatore provvede all’espletamento della fase istruttoria al fine di irrogare la sanzione.
8. Ad essi si applicano l’indennità di vigilanza e l’indennità di servizio esterno da disciplinare in sede di CCRL.
9. Tutti i dispositivi di protezione individuale, le attrezzature ed il vestiario da sci nonché la formazione e l’aggiornamento dell’abilitazione all’uso dell’attrezzatura da sci in ambito lavorativo sulle piste da sci e all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, necessari ai componenti della CVPF per svolgere le loro mansioni, sono forniti da PromoTurismoFVG. Le spese di fornitura, di manutenzione e la verifica dei dispositivi di protezione individuale e delle attrezzature fornite sono a carico di PromoTurismoFVG. Tutto il materiale fornito resta in custodia dei componenti della CVPF.

art.14 verifiche e prove funzionali
1. Le verifiche e prove funzionali si svolgono a seguito della conclusione dei lavori di costruzione, installazione o di ricollocamento dell’impianto, di revisione generale, di prolungamento dell’esercizio dopo la vita tecnica, di ammodernamento e di variante; altresì a seguito della richiesta di proroga di esecuzione dei lavori di revisione generale, di vita tecnica o ispezione speciale per il rilascio della proroga del primo ed eventualmente del terzo anno. Per le revisioni quinquennali non sono previste verifiche e prove funzionali.
2. Gli impianti di trasporto costruiti in conformità di una norma armonizzata, il cui riferimento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, sono presunte conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute previsti dal Regolamento o Direttiva UE di riferimento.
3. Gli impianti di trasporto o i loro componenti di sicurezza che risultano privi di “Dichiarazione di conformità UE” ovvero i componenti di sicurezza con marcatura CE difforme dalla norma armonizzata della specifica tipologia di impianto sono oggetto di verifiche e prove funzionali.
4. Per gli ascensori in esercizio pubblico, successivamente al rilascio del nulla osta tecnico ai fini della sicurezza, l’Autorità di sorveglianza dispone un’attività ispettiva nella forma dell’accertamento tecnico di sicurezza al fine di verificare che la conduzione avvenga nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza, anche con l’esecuzione di prove e verifiche finalizzate ad accertare il buon funzionamento dell’impianto e successivamente la conservazione dello stesso nel caso di ispezioni speciali o incidenti. In ogni caso il comma 2 trova applicazione anche per i componenti di sicurezza.
5. Alle verifiche e prove funzionali intervengono:
a) i funzionari dell’Autorità di Sorveglianza e un rappresentante degli Enti Locali;
b) il Direttore dei Lavori, il Direttore o il Responsabile dell’esercizio (o l’Assistente tecnico se previsto) proposto dall’Esercente se non nominato, il concessionario o un suo delegato.
6. Il Direttore dei Lavori, d'intesa con le imprese che hanno curato la fornitura e il montaggio dei veicoli e delle apparecchiature meccaniche, degli equipaggiamenti elettrici ed elettronici deve assicurare la disponibilità presso l'impianto di tutte le attrezzature e di tutte le strumentazioni necessarie per l'espletamento delle verifiche e prove funzionali.
7. Ai fini delle verifiche e prove funzionali, per quanto non in contrasto con i commi 2, 3 e 4, si procede:
a) all'effettuazione di prove di funzionamento a vuoto e a carico al fine di accertare il buon comportamento dell'impianto nel suo complesso ed il corretto funzionamento dei dispositivi di sicurezza nelle più significative condizioni di esercizio;
b) alle eventuali ulteriori verifiche e prove che dovessero risultare necessarie in relazione a speciali situazioni riscontrate nell’impianto o nel suo funzionamento;
c) all'effettuazione di manovre di evacuazione simulate da parte del personale preposto, con l'impiego delle attrezzature all'uopo predisposte, conformemente al piano di soccorso presentato dal Direttore dell’esercizio.
8. Le prove connesse con gli adempimenti di cui sopra, vengono proposte dai funzionari della Commissione al Direttore dei lavori ed eseguite sotto la responsabilità di quest'ultimo, comprese le eventuali manovre di evacuazione. I risultati delle suddette verifiche e prove sono riportati in un apposito documento che costituisce l’allegato “A” al verbale delle verifiche e prove funzionali dell’impianto.
9. A conclusione delle verifiche e prove funzionali viene redatto apposito verbale contenente le conclusioni inerenti la disponibilità all’esercizio dell’impianto e l’eventuale necessità e durata del periodo di pre-esercizio. Le conclusioni possono essere subordinate a delle prescrizioni distinte in tre tipologie:
a) Tipo A: da attuare prima dell’apertura dell'impianto all’esercizio poiché direttamente interessanti la sicurezza dell'impianto, dei viaggiatori e non sostituibili in alcun modo, neanche temporaneamente, con speciali modalità di esercizio. L’ottemperanza di tali prescrizioni deve essere dichiarata dal direttore di esercizio e la dichiarazione deve essere trasmessa all’Autorità di sorveglianza prima dell’apertura al pubblico dell’impianto.;
b) Tipo B: da attuare entro periodi di tempo stabiliti dai funzionari della CVPF e riportati nel verbale. L’ottemperanza di tali prescrizioni deve essere dichiarata dal direttore di esercizio e la dichiarazione deve essere trasmessa all’Autorità di sorveglianza entro il termine stabilito nel verbale;
c) Tipo C: particolari cautele e modalità di esercizio che potranno essere sia temporanee che permanenti, da inserire nel regolamento di esercizio. L’ottemperanza di tali prescrizioni deve essere dichiarata dal direttore di esercizio e la dichiarazione deve essere trasmessa all’Autorità di sorveglianza prima dell’apertura al pubblico dell’impianto.
10. Il verbale è sottoscritto da tutti i partecipanti.

art. 15 sopralluogo di accertamento
1. I sopralluoghi di accertamento tecnico di sicurezza degli impianti a fune di prima e seconda categoria, nonché dei tappeti mobili per il trasporto di persone in esercizio pubblico, di seguito accertamenti, sono disposti in qualsiasi momento e condotti dai funzionari della Commissione verifiche e prove funzionali, al fine di accertare l’esercizio in condizioni di sicurezza. L’accertamento ha per oggetto: la tenuta dello stato di servizio o di conservazione della sede dell’impianto, delle principali opere d'arte, degli impianti delle apparecchiature e del materiale mobile, nonché sulle ispezioni del Direttore o responsabile dell’esercizio.
2. Gli accertamenti sugli impianti eseguiti durante l’esercizio in assenza del Capo servizio e del Direttore o Responsabile dell’esercizio (o l’Assistente Tecnico se previsto) sono limitati alla verifica dei documenti dell’impianto presenti presso la stazione dell’impianto nonché agli apprestamenti di sicurezza installati successivamente all’ispezione annuale.
3. Gli accertamenti disposti sugli impianti al di fuori dell’esercizio sono concordati e svolti in presenza di un Capo servizio che sia stato nominato per l’impianto a tale scopo. È facoltà dell’organo accertante stabilire la presenza obbligatoria del Direttore o Responsabile dell’esercizio o dell’Assistente tecnico, nonché la previsione di prove funzionali dell’impianto, fermo o in movimento con veicoli carichi o vuoti. In questo caso il verbale viene firmato anche dal Capo servizio e dal Direttore o Responsabile dell’esercizio (o Assistente Tecnico se previsto) se presenti.
4. A seguito di incidenti, anomalie o disservizi, ancorché non ne siano derivati danni a terzi, ove a giudizio dell’Autorità di sorveglianza, sentito il Direttore o il Responsabile dell’esercizio (o l’Assistente Tecnico se previsto) sorgano dubbi sul permanere delle necessarie condizioni di sicurezza, può venir disposta l’effettuazione di ispezioni e controlli straordinari all’impianto interessato o a singole parti, stabilendone caso per caso le modalità.
5. In ogni caso il verbale di accertamento firmato dai funzionari dell’Autorità di sorveglianza presenti alla visita viene trasmesso al Capo servizio e al Direttore o Responsabile dell’esercizio e all’Assistente tecnico (se previsto). Il verbale può contenere le prescrizioni di Tipo B e di Tipo C di cui al comma 9 dell’articolo 14 e nel caso l’impianto non sia in servizio, o il verbale ne disponga la sospensione dal servizio, anche le prescrizioni di tipo A.
 

TITOLO II IMPIANTI
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
art. 16 tipologie funzionali degli impianti
1. Gli impianti in servizio pubblico di cui al presente regolamento si suddividono nelle seguenti tipologie funzionali, così denominate:
a) A - funicolari terrestri, funivie bifune ed impianti assimilabili;
b) B1 - funivie monofune con veicoli a collegamento temporaneo ed impianti assimilabili;
c) B2 - funivie monofune con veicoli a collegamento permanente ed impianti assimilabili;
d) C - sciovie, slittinovie ed impianti assimilabili;
e) D - ascensori verticali ed inclinati, tappeti mobili ed impianti assimilabili.
 

art. 17 ascensori
1. Agli ascensori si applicano le norme previste dal presente regolamento per l’ottenimento della concessione o autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio, per l’approvazione del progetto, per la nomina del Direttore o Responsabile dell’esercizio nonché per l’approvazione del regolamento di esercizio. In particolare, trova applicazione quanto prescritto all’articolo 8, comma 4.
2. Il parere tecnico di sicurezza, di cui all’articolo 9, comma 1, lettera b.2), per l'apertura al pubblico esercizio degli ascensori unitamente ai componenti di sicurezza cui si applica la Direttiva 2014/33/UE, è rilasciato:
a) valutato positivamente il Regolamento di esercizio completo degli allegati previsti;
b) acquisita copia della dichiarazione CE di conformità dell’impianto ascensore redatta ai sensi della normativa vigente;
c) verificata la corrispondenza tra la nomina e il nulla osta alla nomina del Direttore o Responsabile dell’Esercizio e acquisita la nomina del suo sostituto corredata da patentino in corso di validità comprovante la titolarità tecnica a svolgere la mansione.
3. L’Autorità di sorveglianza può disporre in qualsiasi momento accertamenti agli impianti per verificare che la conduzione degli stessi avvenga nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza, nonché richiedere l’esecuzione di prove e verifiche intese ad accertare lo stato di conservazione ed il buon funzionamento degli impianti.
 

art. 18 documenti di impianto
1. Per ciascun impianto devono essere disponibili i seguenti documenti:
a) ultimo verbale dell’ispezione annuale o il verbale delle verifiche e prove funzionali;
b) autorizzazione all’esercizio o, per i tappeti mobili, la comunicazione di installazione;
c) manuali di uso e manutenzione forniti dai costruttori;
d) Regolamento di esercizio;
e) ulteriori e particolari disposizioni di esercizio (ad esempio ordini di servizio del Direttore o del Responsabile dell’esercizio o eventualmente dell’Assistente Tecnico se nominato);
f) piano di evacuazione, allegato al Regolamento di esercizio;
g) disposizioni relative a controlli particolari, oltre a quelli contenuti nel manuale, eventualmente prescritti dall’Autorità di sorveglianza o dal Direttore o dal Responsabile dell’esercizio (o dall’Assistente Tecnico se previsto);
h) disposizioni per i viaggiatori (contenute nel Regolamento di esercizio e da esporre al pubblico);
i) disegni costruttivi, gli schemi elettrici e le relazioni di calcolo aggiornati;
j) Registro giornale;
k) Registro di controllo e manutenzione;
l) archivio della ulteriore documentazione relativa alla manutenzione periodica e ai controlli ed ispezioni periodici;
m) rapporti di ammissibilità sullo stato delle funi;
n) verbali di impalmatura;
o) verbali di esecuzione attacco di estremità;
p) verbali di riconoscimento e posa in opera di funi non CE;
q) comunicazione dell’elenco personale addetto all’esercizio dell’impianto;
r) comunicazioni del programma di esercizio (date apertura e chiusura all’esercizio);
s) comunicazioni di incidenti/anomalie;
t) Registro reclami;
u) Piano di Intervento per il Distacco Artificiale di Valanghe (PIDAV) e del P.G.R.V. di cui all’articolo 53, qualora l’immunità dell’impianto sia raggiunta in tutto, o in parte, con l’attuazione dello stesso.
2. I documenti di cui alle lettere a), c), d), e), f), g), h), j), t), gli schemi elettrici, gli schemi idraulici ed i principali disegni di cui alla lettera j) devono essere presenti anche sull’impianto.
3. Ai fini della tutela dei trasportati, devono essere depositati presso l’Autorità di sorveglianza, i documenti di cui alle lettere a), d), e), f), g), q), u), gli aggiornamenti dei documenti di cui alla lettera c), i verbali delle visite annuali di cui alle lettere m), n), o), p), r) e s), la comunicazione dell’avvenuta verifica periodica di messa a terra elettrica (da effettuarsi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462 (Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi) e successive modifiche, nonché periodicamente il registro di cui alla lettera t) qualora compilato dai trasportati.
4. Per i tappeti mobili non trovano applicazioni i documenti relativi alle funi.
 

CAPO II AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE ALLA COSTRUZIONE E ALL’ESERCIZIO DI IMPIANTI IN SERVIZIO PUBBLICO
art. 19 domanda di Autorizzazione o Concessione funiviaria per la costruzione
1. La domanda volta ad ottenere l’autorizzazione alla costruzione e l’esercizio o la domanda di concessione per la costruzione e l’esercizio di impianti di trasporto, di cui all’articolo 14 della legge regionale 11/2022, deve essere presentata all’Autorità di sorveglianza. La domanda deve essere presentata in forma digitale unitamente al modulo facsimile allegato N per quanto concerne l’autorizzazione oppure al modulo facsimile allegato O per quanto riguarda la concessione funiviaria.
2. Alla domanda di concessione per la costruzione e l’esercizio di impianti di trasporto di persone di prima categoria, così come definiti all’articolo 12 della legge regionale 11/2022, vanno allegati gli studi di traffico e trasportistici.
3. Preliminarmente alla presentazione della domanda di autorizzazione o concessione per la costruzione di cui al comma 1, può essere richiesta alla Direzione centrale attività produttive e turismo, ai sensi dell’articolo 16 del regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili ), l’autorizzazione ad introdursi su fondi altrui, quando abbia necessità di compiervi rilevazioni o eseguire altre operazioni preliminari alla progettazione; l’atto di autorizzazione regionale deve contenere l’indicazione delle persone autorizzate all’accesso. Sarà cura del richiedente notificare ai proprietari ed agli altri eventuali aventi diritto l’avvenuta autorizzazione, fissando il tempo ed i modi dell’accesso.
4. La Direzione centrale attività produttive e turismo si riserva di chiedere ulteriore documentazione a fini istruttori.
 

art. 20 rilascio dell’Autorizzazione o della Concessione funiviaria regionale alla costruzione sulla base del progetto di fattibilità tecnico ed economica
1. La categoria alla quale appartiene ciascun impianto è stabilita dall’Autorità di sorveglianza, la quale inoltra la domanda, comprensiva degli allegati, per il rilascio dell’autorizzazione o concessione funiviaria alla Direzione centrale attività produttive e turismo. In seguito alla ricezione della domanda, la Direzione centrale convoca una conferenza di servizi istruttoria in modalità semplificata nel rispetto dei termini previsti dalla legge. In seguito alla conclusione della conferenza di servizi, se la Direzione centrale ritiene ammissibile la domanda, rilascia l’autorizzazione o la concessione funiviaria. La medesima Direzione centrale si riserva la possibilità di dettare eventuali prescrizioni, fissare i termini per la presentazione del progetto definitivo e la durata temporale dell’atto.
2. I partecipanti alla conferenza di servizi istruttoria sono invitati ad esprimersi con le seguenti modalità:
a) la struttura regionale competente mediante parere per quanto concerne il rischio di dissesto idrogeologico (quali frane, valanghe, ecc.);
b) la struttura regionale competente mediante parere per la pianificazione territoriale;
c) l’Autorità di sorveglianza attraverso il giudizio preliminare di ammissibilità sul progetto funiviario di fattibilità;
d) la struttura regionale competente per il turismo tramite parere, qualora non sia il soggetto procedente;
e) la struttura regionale competente in materia di trasporto pubblico locale qualora l’impianto appartenga alla prima categoria ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera a) della legge 11/2022;
f) il Comune/i nel cui territorio ha sede l’impianto tramite parere a firma del/dei Sindaco/i;
g) l’organo dello stato competente per gli impianti fissi, attraverso il giudizio di ammissibilità, qualora gli impianti presentino soluzioni tecniche diverse o innovative.
 

art. 21 approvazione del progetto definitivo funiviario
1. La Direzione centrale attività produttive e turismo approva, con proprio decreto, il progetto definitivo funiviario, previo ottenimento del nulla osta tecnico di sicurezza sul progetto di cui all’articolo 7, detta eventuali prescrizioni e fissa il termine per l’ultimazione dei lavori in funzione del tipo di impianto e dei condizionamenti stagionali.
 

art. 22 rilascio dell’Autorizzazione o della Concessione funiviaria regionale alla costruzione sulla base del progetto definitivo
2. La Direzione centrale attività produttive e turismo procede ad acquisire i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta e i giudizi di ammissibilità riguardanti tutti i profili di competenza, tra i quali, in particolare, quelli funiviari, trasportistici, turistici, idrogeologici, forestali, idraulici, urbanistici, ambientali, paesaggistici e valanghivi mediante l’istituito della conferenza di servizi o singolarmente al fine del conseguimento del titolo funiviario ed eventualmente anche del titolo edilizio.
3. Qualora la domanda sia presentata da un ente pubblico, quest’ultimo è amministrazione procedente e indice una conferenza di servizi di tipo decisorio a seguito della quale viene rilasciato anche il titolo edilizio.
4. Qualora la domanda sia presentata da un soggetto diverso dall’ente pubblico, l’amministrazione procedente è:
a) la Direzione centrale competente per la categoria d’impianto qualora il provvedimento finale consista nel titolo autorizzativo o concessorio funiviario ed eventualmente il titolo edilizio;
b) Il Comune qualora il provvedimento finale sia costituito dal solo titolo edilizio.
5. Se il progetto riguarda un impianto assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale, la conferenza si esprime dopo aver acquisito il giudizio di compatibilità ambientale e, se non interviene nel termine previsto dalla normativa vigente, l'ente competente si esprime in sede di conferenza di servizi.
6. La concessione o l'autorizzazione funiviaria regionale alla costruzione conformi alla determinazione conclusiva favorevole della conferenza di servizi sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti o comunque invitate a partecipare alla conferenza.
7. L’Autorizzazione o concessione detta eventuali prescrizioni e fissa il termine per l’ultimazione dei lavori, in funzione del tipo di impianto e dei condizionamenti stagionali, nonché la durata temporale dell’atto.
 

art. 23 autorizzazione al pubblico esercizio
1. La Direzione centrale attività produttive e turismo rilascia l’autorizzazione al pubblico esercizio, previo rilascio del nulla osta tecnico di sicurezza di cui all’articolo 8 e verifica del regolare versamento del contributo di sorveglianza nonché la verifica positiva della conclusione dell’iter amministrativo e l’acquisizione di tutta la documentazione di cui all’articolo 22 della legge regionale 11/2022.
2. L’Autorità di sorveglianza, per quanto concerne gli ascensori in servizio pubblico, deve ricevere almeno trenta giorni prima della prevista apertura, i seguenti documenti:
a) la richiesta di assenso alla nomina del Direttore o Responsabile dell’esercizio, corredata dal patentino abilitante per la categoria d’impianto in corso di validità;
b) proposta di Regolamento di Esercizio, completo degli allegati previsti, redatta e firmata dal soggetto proposto di cui al punto a) e controfirmata dall’esercente;
c) elenco del personale da adibire alle mansioni di sorveglianza dell’impianto ed al soccorso;
d) il manuale d’Uso e manutenzione (M.U.M.);
e) relazione sul sistema di videosorveglianza, collegato ad una postazione presenziata permanentemente durante l’esercizio dotata degli elementi necessari ad attuare gli interventi previsti dal Regolamento di Esercizio, qualora non sia previsto il presenziamento del personale di sorveglianza.
 

art. 24 modifica all’autorizzazione o alla concessione alla costruzione e all’esercizio
1. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 17 della legge regionale 11/2022, in applicazione agli articoli 201 e 202 del regio decreto 1447/1912, la concessione e l’autorizzazione possono essere modificate dalla Direzione centrale attività produttive e turismo qualora si rendano necessarie varianti sostanziali alla linea su richiesta dall’intestatario dell’atto autorizzatorio o concessorio ovvero ad iniziativa dell’amministrazione competente in presenza di ragioni d’interesse pubblico come stabilito dalla norma statale. La richiesta di modifica può avvenire altresì quando vi è necessità di modifica del termine per la presentazione del progetto definitivo o per i lavori di costruzione.
2. Nel caso di cui al comma 1, la Direzione Centrale rilascia l’atto di modifica qualora la variante comporti:
a) solo modifiche ai termini temporali senza rilascio di alcun parere o nulla osta;
b) solo modifiche tecniche di carattere funiviario, previo ottenimento del nulla osta tecnico di sicurezza, di cui agli articoli 7 ed 8 del presente regolamento;
c) per tutti gli altri casi, ad esclusione delle precedenti lettere, la Direzione Centrale attua quanto previsto per il rilascio di una nuova autorizzazione o concessione alla costruzione e all’esercizio.
3. Nei casi di cui ai punti a) e b) del comma 2, la Direzione Centrale trasmette il provvedimento anche all’Autorità di sorveglianza.
4. La domanda deve essere presentata in forma digitale unitamente al modulo facsimile allegato P per quanto concerne l’autorizzazione oppure al modulo facsimile allegato Q per quanto riguarda la concessione funiviaria.
 

art. 25 riposizionamento di un impianto a fune in esercizio pubblico
1. Per riposizionamento di un impianto si intende lo smontaggio, il trasporto, l’eventuale immagazzinamento provvisorio e il rimontaggio dello stesso impianto utilizzando per quanto possibile tutti gli elementi costruttivi dell’impianto esistente. Il riposizionamento è realizzabile per le funivie monofune con movimento unidirezionale a collegamento permanente o temporaneo dei veicoli e per le sciovie a fune alta.
2. Gli adempimenti connessi con il riposizionamento dell’impianto sono affidati ad una ditta specializzata, di seguito indicata costruttore, per le attività di progettazione, montaggio in loco ed assistenza per le parti elettromeccaniche di impianti a fune.
3. Il riposizionamento dovrà essere eseguito dallo stesso costruttore che ha effettuato lo smontaggio entro diciotto mesi dalla data della domanda di smontaggio.
4. L’intervento di riposizionamento è subordinato all’ottenimento dell’autorizzazione allo smontaggio di cui all’articolo 6 del presente regolamento previa domanda corredata da: a) un progetto di fattibilità di cui all’articolo 31 del presente regolamento;
b) una relazione redatta dal Direttore o Responsabile di esercizio dell’impianto da riposizionare che evidenzi il comportamento dell’impianto nell’esercizio svolto.
5. Successivamente all’autorizzazione allo smontaggio, è redatto il progetto di riposizionamento, è richiesto il livello almeno definitivo di cui all’articolo 32. Il progetto deve tenere conto del comportamento dell’impianto nell’esercizio svolto, in analogia a quanto previsto nella relazione di cui al precedente comma, nonché quanto deciso e verbalizzato in occasione della visita di sopralluogo. Nel progetto devono essere precisate le norme di riferimento secondo il criterio seguente:
a) le parti riutilizzate nel riposizionamento o quelle sostitutive, qualora identiche a quelle originarie, devono rispondere alla normativa vigente al momento della loro costruzione;
b) le parti elettromeccaniche di nuova progettazione, se certificate a livello europeo, possono essere utilizzate verificando la compatibilità delle stesse con l’impianto riposizionato, in alternativa e limitatamente agli impianti realizzati prima del 24 agosto 2003 (entrata in vigore del decreto legislativo 210/2003, devono rispondere alla vigente normativa tecnica del settore funiviario;
c) le attrezzature (scale, pedane, passerelle, ecc.) e le disposizioni da prevedere per le operazioni di ispezione e manutenzione dell’impianto ricollocato devono rispondere a quanto previsto dalle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro vigenti al momento del riposizionamento.
6. Il progetto funiviario di riposizionamento, oltre a quanto previsto agli articoli 32 e 33 deve contenere:
a) le caratteristiche generali dell’impianto originario e di quello riposizionato, con relativo confronto;
b) le caratteristiche specifiche e le prestazioni di tutti i sottosistemi dell’impianto originario confrontate con quello dell’impianto riposizionato;
c) l’elenco dettagliato delle strutture e degli elementi dell’impianto che si prevede di reimpiegare;
d) un giudizio di compatibilità delle strutture e/o degli elementi di nuova fabbricazione con quelli preesistenti;
e) il programma dei controlli, delle verifiche e degli adeguamenti previsti, i quali non possono comunque essere di livello inferiore a quelli previsti per la revisione generale dell’impianto;
f) le eventuali richieste di deroga.
7. Nessuna riutilizzazione è ammessa per:
a) le parti dell’impianto che risultano lesionate o in cattive condizioni (per stato di usura, corrosione, ecc.);
b) tutti gli organi di movimento che richiedono modifiche sostanziali;
c) le funi tenditrici, le funi dei circuiti di linea e le funi portanti dei cavi.
8. Contestualmente allo smontaggio, il costruttore redige un verbale riportante l’esito delle operazioni e l’inventario di tutti i componenti dell’impianto riportante l’indicazione dei rispettivi numeri di matricola identificativi e il loro stato di conservazione.
9. Alla fine dei lavori di ricollocamento, oltre a quanto previsto per gli impianti di nuova realizzazione deve essere redatta, dal Direttore dei lavori, una relazione relativa al giudizio dettagliato sull’esito dei controlli, verifiche di cui al precedente comma 6 lettera e) nonché sui conseguenti provvedimenti adottati, corredata dalla prescritta documentazione probatoria. Per i sottosistemi certificati deve essere rilasciata una nuova dichiarazione di conformità e deve essere predisposto il manuale contenete le istruzioni per la manutenzione periodica dell’impianto riposizionato rispondente alla normativa vigente al termine dei lavori di ricollocamento. In merito ai materiali impiegati, le loro caratteristiche devono risultare:
a) da certificati originari o dalle dichiarazioni del costruttore originario ovvero da nuovi certificati rilasciati da laboratori accreditati per le parti riutilizzate;
b) da certificati originari rilasciati da laboratori accreditati o da nuovi certificati nel caso in cui non si evinca dai certificati originari che le caratteristiche dei materiali rispettano la normativa vigente all’atto del riposizionamento per le parti riutilizzate sottoposte a sollecitazioni maggiori di quelle a cui erano sottoposte nel sito originario;
c) da certificati rilasciati da laboratori accreditati per le parti nuove non certificate.
10. Per l’impianto riposizionato:
a) le revisioni quinquennali e generali decorrono dalla data di rilascio dell’autorizzazione per l'apertura al pubblico esercizio al termine dei lavori di riposizionamento;
b) le revisioni speciali e limitatamente per gli impianti realizzati prima 24 agosto 2003 (entrata in vigore del decreto legislativo 210/2003) anche il calcolo della vita tecnica decorrono dalla data di rilascio dell’autorizzazione per l'apertura al pubblico esercizio al termine dei lavori di costruzione dell’impianto originario.
 

CAPO III AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE DI IMPIANTI IN ESERCIZIO PRIVATO
art. 26 impianti in esercizio privato
1. Gli impianti a fune in servizio privato, oggetto del presente regolamento, sono le funivie, teleferiche o piccole teleferiche montane per il trasporto promiscuo di cose e/o persone ovvero di filo a sbalzo, telefori e palorci.
2. La costruzione e l’esercizio degli impianti di cui al comma 1 sono subordinati:
a) rilascio di una concessione alla costruzione e licenza all’esercizio da parte del Comune
territorialmente competente qualora la linea interferisca con corsi d'acqua, strade, ferrovie, tramvie, fatti salvi i casi di esenzione alla licenza previsti dalle norme vigenti in materia di piccoli impianti;
b) rilascio di un nulla osta alla costruzione e all’esercizio da parte del Comune territorialmente competente qualora non interferisca con corsi d'acqua, strade, ferrovie, tramvie.
3. Il gestore di un impianto a fune oggetto dei provvedimenti di cui al comma precedente, terminati i lavori di costruzione deve comunicare al Comune competente:
a) la conclusione dei lavori e l’adempimento delle eventuali prescrizioni contenute nella concessione alla costruzione;
b) la nomina del Direttore responsabile dell’impianto.
4. Il Comune pubblica sull’albo pretorio la comunicazione della conclusione dei lavori e resta esposto per 15 giorni. Entro 30 giorni dalla comunicazione di cui al comma 3 chiunque può proporre reclamo.
5. Nel caso in cui venga presentato reclamo entro il termine stabilito dal comma 4, il Comune emette un provvedimento risolutivo del reclamo. Il provvedimento può essere:
a) ostativo: in questo caso l’esercente stesso può attuare gli interventi necessari ad ottenere il consenso e ripresentare la comunicazione di cui al comma 3 del presente articolo.
b) non ostativo: in questo caso, entro 30 giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, il Comune rilascia la licenza di esercizio.
 

art. 27 concessione comunale per la costruzione di impianti a fune in esercizio privato
1. La concessione comunale alla costruzione è rilasciata dal Comune nel cui territorio si sviluppa il maggior tratto di linea comprensiva di una stazione, previa domanda specifica del gestore, acquisito:
a) parere degli altri Comuni su cui si sviluppa la linea;
b) parere tecnico di sicurezza dell'Autorità di sorveglianza;
c) parere dell'Autorità forestale (se l'area è soggetta a vincolo forestale);
d) parere degli enti preposti alla tutela dei beni/opere pubbliche interessate dalla linea;
e) il disciplinare di concessione sottoscritto dal gestore.
2. La concessione può essere modificata, rinnovata, revocata o decaduta secondo le disposizioni e per quanto applicabili degli articoli 17, 18, 19 e 20 della legge regionale 11/2022 nonché dell’articolo 24 del presente regolamento.
 

art. 28 nulla osta comunale alla costruzione e all’esercizio di impianti a fune in esercizio privato
1. Il nulla osta comunale alla costruzione e all’esercizio è rilasciato dal Comune nel cui territorio si sviluppa il maggior tratto di linea comprensiva di una stazione, previa domanda specifica del gestore, acquisito:
a) parere degli altri Comuni su cui si sviluppa la linea;
b) parere tecnico di sicurezza dell'Autorità di sorveglianza di cui al precedente articolo 9 sulla base della documentazione prevista all’articolo 14, comma 2, della legge regionale 11/2022;
c) parere dell'Autorità forestale, se l'area è soggetta a vincolo forestale;
d) disciplinare di concessione sottoscritto dal gestore.
2. Decorsi 30 giorni dalla comunicazione di cui al comma 3 dell’articolo 26 del presente regolamento, il silenzio dell’amministrazione competente equivale al provvedimento finale. In forza di tale provvedimento, il gestore può utilizzare l’impianto in servizio privato.
3. Il nulla osta può essere modificato, rinnovato, revocato o decaduto secondo le disposizioni, per quanto applicabili degli articoli 17, 18, 19 e 20 della legge regionale 11/2022 nonché dell’articolo 24 del presente regolamento.
 

art. 29 licenza comunale all’esercizio
1. La licenza comunale all’esercizio permette al titolare di utilizzare l’impianto in servizio privato.
2. Limitatamente al rilascio di licenza comunale all’esercizio per piccole teleferiche montane per il trasporto di cose ovvero di filo a sbalzo, telefori e palorci, decorsi 30 giorni dalla comunicazione di cui al comma 3 dell’articolo 26 del presente regolamento, e in presenza di inerzia dell’amministrazione competente, la comunicazione assume il valore di licenza comunale all’esercizio.
 

CAPO IV ELABORATI PROGETTUALI
art. 30 progetto funiviario di impianti di terza categoria
1. Il progetto funiviario degli impianti in servizio privato di terza categoria deve rispondere alle raccomandazioni tecniche per la costruzione e l’esercizio emanate dall’Organizzazione internazionale del settore funiviario (OITAF) per quanto non in contrasto con la normativa comunitaria. Al fine di consentire il rilascio del parere dell’Autorità di sorveglianza, il progetto funiviario deve contenere i seguenti elaborati tecnici:
a) relazione tecnica generale illustrativa delle soluzioni tecniche prospettate;
b) planimetria e profilo longitudinale nelle scale idonee alla formulazione del giudizio, con indicazione del tracciato e degli eventuali altri impianti limitrofi;
c) disegni di insieme quotati, anche schematici, delle stazioni e delle opere di linea;
d) indicazioni di massima sulle modalità di evacuazione (nel caso sia previsto il trasporto di persone e/o animali);
e) elenco degli attraversamenti e dei parallelismi, con indicazione delle eventuali situazioni problematiche e delle relative soluzioni;
f) la dichiarazione di immunità dal pericolo di frane e valanghe di cui all’articolo 34. Nel caso tale dichiarazione contempli:
1) la necessità di adottare interventi di difesa passiva deve essere allegato il progetto definitivo di tali interventi;
2) interventi di tipo preventivo deve essere allegato il piano di gestione della sicurezza, con l’indicazione del responsabile della gestione del piano, del suo sostituto e delle figure necessarie all’attuazione del Piano di Gestione del Rischio Valanghe (P.G.R.V.) qualora risulti che il tracciato delle piste è interessato da pericolo di valanghe.
 

art. 31 progetto funiviario di fattibilità
1. Il progetto avente i requisiti di cui all’articolo 23, comma 6 del decreto legislativo 18 marzo 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), deve definire altresì le caratteristiche qualitative e funzionali delle opere funiviarie, nonché il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni funiviarie. A tal fine, per consentire all’Autorità di sorveglianza di esprimere il proprio giudizio preliminare di ammissibilità, il progetto deve contenere i seguenti elaborati tecnici:
a) relazione tecnica generale illustrativa delle soluzioni tecniche prospettate, contenente la descrizione delle caratteristiche tipologiche, funzionali e tecnologiche dell'opera da realizzare; nella relazione si deve fare riferimento alla rispondenza, alle norme in vigore, ovvero si devono presentare argomentate giustificazioni circa gli scostamenti dalle disposizioni medesime ovvero si dimostri la conformità ai requisiti essenziali di cui al Regolamento/Direttiva (UE) di riferimento, fornendo anche, ove ritenuto necessario dal progettista stesso o dall'organo di sorveglianza, i dati di una probante sperimentazione;
b) planimetria e profilo longitudinale nelle scale idonee alla formulazione del giudizio, con indicazione del tracciato e degli eventuali altri impianti limitrofi;
c) disegni di insieme quotati, anche schematici, delle stazioni e delle opere di linea, ed eventualmente di dettaglio per componenti specifici atti ad illustrare le particolarità dell'impianto ovvero speciali soluzioni proposte;
d) calcolo delle configurazioni delle funi, loro verifica, nonché calcolo dei parametri fondamentali per la determinazione della velocità, delle prestazioni, nonché delle eventuali peculiarità di funzionamento che caratterizzano l'impianto o le particolari soluzioni proposte; e) indicazioni di massima sulle modalità di evacuazione;
f) elenco degli attraversamenti e dei parallelismi, con indicazione delle eventuali situazioni problematiche e delle relative soluzioni;
g) La dichiarazione di immunità dal pericolo di frane e valanghe di cui all’articolo 34. Nel caso tale dichiarazione contempli:
1) la necessità di adottare interventi di difesa passiva deve essere allegato il progetto definitivo di tali interventi;
2) interventi di tipo preventivo deve essere allegato il piano di gestione della sicurezza, con l’indicazione del responsabile della gestione del piano, del suo sostituto e delle figure necessarie all’attuazione del Piano di Gestione del Rischio Valanghe (P.G.R.V.) qualora risulti che il tracciato delle piste è interessato da pericolo di valanghe.
 

art. 32 progetto funiviario definitivo
1. Il progetto definitivo funiviario deve individuare compiutamente l'opera:
a) nelle sue linee generali e negli elementi costitutivi;
b) nell’illustrazione delle caratteristiche funzionali e delle prestazioni in relazione alle esigenze da soddisfare;
c) nell’evidenziare tutte le caratteristiche significative e i principi seguiti per garantire la sicurezza dell'esercizio.
2. A tale fine, il progetto definitivo funiviario deve essere composto dai seguenti elaborati tecnici progressivamente numerati nel seguente ordine:
1) relazione tecnica generale riferita all'intero impianto, che illustra, anche in forma schematica, le caratteristiche principali, oltre a riportare le specifiche costruttive dei suoi elementi costitutivi in relazione alle prestazioni previste; ove vengano presentate richieste di scostamento dalla normativa, si devono presentare argomentate giustificazioni circa gli scostamenti dalle disposizioni medesime ai sensi dei punti 1.4 e 1.5 del decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 172 del 18 giugno 2021 (Disposizioni e specificazioni tecniche per le infrastrutture degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone). La relazione deve comprendere, altresì, l'elenco dei materiali delle opere civili di infrastruttura con le relative caratteristiche;
2) dichiarazione del progettista generale dell'impianto, con la quale attesti:
a) la specifica esperienza maturata dal medesimo nel settore dei trasporti con impianti a fune;
b) che il progetto è stato redatto nel rispetto dei requisiti essenziali di cui al Regolamento/Direttiva (UE) di riferimento;
c) che nel progetto è stato controllato il coordinamento e la reciproca compatibilità dei componenti di sicurezza e sottosistemi impiegati;
d) il rispetto delle norme antinfortunistiche applicabili nella progettazione dell’intero impianto, di cui all’articolo 22 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
3) corografia in scala non minore di 1:25.000 della zona interessata dall'impianto, con indicazione del tracciato e degli eventuali altri impianti limitrofi;
4) elenco degli eventuali attraversamenti (strade, impianti a fune, elettrodotti, ecc.) con relativa documentazione tecnica, nonché gli elaborati di cui all’articolo 35;
5) due profili longitudinali della linea rilevati sull'asse dell'impianto, uno in scala 1:5.000 e l'altro in scala 1:500; su quest'ultimo profilo deve essere indicato, oltre al profilo del terreno in asse linea, anche l'andamento trasversale del terreno mediante rilievo dei punti situati un metro oltre il profilo limite del veicolo e debbono essere riportate, per le singole campate, le configurazioni delle funi atte a determinare, sia le distanze minime, che le distanze massime dei veicoli dal suolo; il profilo in scala 1:500 deve essere completato con le quote riferite al livello del mare e firmato dal professionista abilitato che ne ha effettuato il rilievo;
6) calcoli relativi alla configurazione delle funi nelle condizioni più significative e relative verifiche;
7) documentazione relativa a frane e valanghe di cui al decreto ministeriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 392 del 5 dicembre 2003 (Attuazione del decreto legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 24 novembre 2003 per la trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni), da presentare anche per le sciovie;
8) relazione geologica e relazione geotecnica con la dimostrazione, ai sensi delle norme tecniche vigenti in materia emanate in applicazione della legge 5 novembre 1971, n. 1086 (Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica), della legge 2 febbraio 1974, n. 64 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche), della stabilità dei terreni interessati dall'impianto e, in particolare, delle fondazioni delle stazioni, dei sostegni e delle altre eventuali opere di linea;
9) il piano di evacuazione comprendente i mezzi, i metodi e i tempi per lo svolgimento delle operazioni secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 11 maggio 2017 (Impianti aerei e terrestri. Disposizioni tecniche riguardanti l'esercizio e la manutenzione degli impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di persone) sull’esercizio degli impianti funiviari, ad esclusione delle sciovie;
10) uno o più relazioni e disegni illustranti gli elementi costitutivi dell'infrastruttura, in relazione alle caratteristiche costruttive e di funzionamento dell’impianto, secondo le disposizioni dei capitoli 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14 e 20.3 del decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 172 del 18 giugno 2021, ivi compresi:
a) disegni quotati delle stazioni con il transito del veicolo (in scala non minore di 1:100);
b) disegni quotati delle strutture di linea con il transito del veicolo (in scala non minore di 1:100); 11) uno o più relazioni illustranti l’analisi dei carichi (in particolare i carichi funiviari specifici trasmessi alle opere civili, costituenti i dati di ingresso per la progettazione strutturale), la rappresentazione grafica dei principali schemi statici utilizzati, indicando i punti di applicazione delle diverse azioni agenti, e i coefficienti utilizzati per le combinazioni di carico, secondo le disposizioni del capitolo 16 del decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 172/2021;
12) un elaborato riepilogativo riportante il confronto puntuale con gli articoli del presente decreto;
13) documentazione relativa alle apparecchiature elettrotecniche comprendenti:
a) la descrizione del sistema di protezione contro i fulmini, con individuazione delle principali misure assunte;
b) gli schemi unifilari e la descrizione della distribuzione elettrica di bassa tensione riportanti, anche i sistemi di alimentazione, a partire dal punto di presa dell'energia, redatti secondo le specifiche di cui al capitolo 17 del decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 172/2021;
c) la relazione sugli impianti di messa a terra elettrica riportante gli schemi dei medesimi, la descrizione delle misure adottate per assicurare le connessioni di equi potenzialità tra le strutture metalliche dell'impianto e delle funi non isolate con l'impianto di terra medesimo secondo le norme CEI;
14) analisi di sicurezza dell’impianto, secondo l’articolo 8 del Regolamento (UE) 2016/424, che identifica i rischi e la loro quantificazione (sulla base di metodi di analisi riconosciuti, dell’esperienza, degli elenchi dei rischi contenuti nelle norme EN e dei requisiti essenziali del Regolamento (UE) 2016/424), e che individua i componenti, i dispositivi, le funzioni di sicurezza o altre soluzioni scelte dal progettista generale per mitigare o eliminare i predetti rischi. L’analisi di sicurezza riguarda:
a) l’infrastruttura;
b) l’interfaccia fra sottosistemi e infrastruttura e fra i diversi sottosistemi;
c) le influenze e le azioni sviluppate o sviluppabili dall’ambiente circostante, dallo specifico sito di insediamento e dalle aree adiacenti all’impianto;
15) relazione di sicurezza, ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento (UE) 2016/424;
16) rispondenza puntuale ai requisiti essenziali di cui all’Allegato II del Regolamento (UE) 2016/424;
17) copia in carta semplice degli attestati di esame CE e documenti correlati, ai sensi degli Allegati da III a VII del Regolamento (UE) 2016/424, rilasciati da un organismo notificato. Nel caso di elementi innovativi o di unico esemplare, oppure di modifiche e aggiornamenti in corso di elementi già certificati, è consentito presentare, ai fini dell’approvazione del progetto, le richieste di esame avanzate all’organismo notificato, corredate dei relativi disegni di insieme, della descrizione di interfaccia e del documento di utilizzo, anche se provvisori. Copia in carta semplice degli attestati di esame CE definitivi, con la documentazione tecnica aggiornata, le dichiarazioni di conformità e i relativi manuali di uso e manutenzione (comprensivi del piano dei controlli revisionali previsti dalle norme vigenti) devono essere consegnati all’Autorità di sorveglianza, almeno 30 giorni prima della richiesta delle verifiche e prove funzionali. A giudizio dell’Autorità di sorveglianza, per alcune situazioni adeguatamente motivate riguardanti particolari sottosistemi o componenti di sicurezza, è consentito consegnare attestati e dichiarazioni in un tempo successivo a quanto disposto ma, comunque, non oltre la richiesta delle verifiche e prove funzionali;
18) confronto puntuale dei limiti di impiego dei sottosistemi con i dati di progetto, nonché dimostrazione della reciproca compatibilità tra i sottosistemi;
19) disegni di insieme dei componenti di sicurezza e dei sottosistemi dell'impianto con l'indicazione delle dimensioni principali e, se collaboranti con altri sottosistemi o con l'infrastruttura, disegni illustranti l'interfacciamento reciproco, compresa l'indicazione di tutti i dispositivi di sicurezza che determinano l'arresto dell'impianto o che danno segnalazione al personale dell'impianto, in particolare:
a) schemi funzionali dei circuiti pneumatici o idraulici dei sistemi frenanti e di tensione con relative descrizioni;
b) schemi funzionali e descrizione dell'azionamento elettrico di comando e controllo;
c) descrizione dell’azionamento di riserva, ove previsto per assicurare la continuità del servizio, ovvero giustificazione della sua omissione in relazione alla specificità del servizio proposto per la linea funiviaria;
d) descrizione e schema dell’azionamento di recupero;
20) relazione di sintesi sulle condizioni e sui limiti di esercizio;
21) valutazione del rischio di incendio secondo i criteri indicati al capitolo 8 del decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 172/2021;
22) ogni ulteriore elemento che il progettista generale ritenga utile per illustrare l'opera;
23) documentazione riguardante le ditte costruttrici dell’impianto che attesti la competenza e l’esperienza specifica nel settore dei trasporti funiviari.
3. Inoltre, il manuale d’uso e manutenzione, contenente le istruzioni per la manutenzione periodica, preventiva, correttiva o ordinaria di tutto l’impianto, comprensivo del fascicolo relativo alla manutenzione delle opere infrastrutturali, deve essere depositato agli atti dell’Autorità di sorveglianza entro il termine dei lavori.
 

art. 33 progetto funiviario esecutivo
1. Il progetto funiviario esecutivo è costituito da:
a) copia del progetto esecutivo delle strutture delle opere civili depositato, trasmesso su supporto digitale presso l’Autorità di sorveglianza e non è soggetto a esame;
b) il progetto definitivo funiviario di cui all’articolo 32 del presente regolamento;
c) gli elaborati necessari per l’effettiva realizzazione delle infrastrutture, i calcoli di verifica dimensionale di tutte le strutture, nonché i disegni d’insieme e di dettaglio.
2. In ogni caso, prima della comunicazione dell’inizio dei lavori delle opere deve essere trasmesso all’Autorità di sorveglianza, il progetto funiviario strutturale di livello esecutivo unitamente all’attestazione di deposito delle stesse opere strutturali presso gli organi competenti secondo le norme in vigore.
 

CAPO V DOCUMENTAZIONE TECNICA E REGOLAMENTARE
art. 34 immunità dal pericolo di frane o valanghe
1. L'area che interessa la stabilità delle opere e la sicurezza dell'esercizio deve essere immune dal pericolo di frane o valanghe, secondo ragionevoli previsioni ovvero sulla base della classificazione del territorio definita dal “Piano di bacino” e dal “Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico” (PAI) del bacino idrografico di riferimento della pista, della linea dell’impianto a fune o dell’area attrezzata. Per quanto riguarda l’aspetto valanghivo e qualora l'area ricada in siti a rischio, ferme restando le norme tecniche in materia geologica e geotecnica, in accordo con l’articolo 8, commi 2 e 3, della legge regionale 20 maggio 1988, n. 34 (Norme per la prevenzione dei rischi da valanga):
a) devono essere adottati interventi di difesa atti ad evitare che le valanghe investano gli elementi strutturali fissi degli impianti a fune o delle piste mediante opere di difesa passiva atte alla stabilizzazione del manto nevoso, alla deviazione o all’arresto delle valanghe stesse;
b) in alternativa agli interventi di difesa passiva, sono ammessi interventi di difesa attiva, quali il distacco artificiale e controllato di masse nevose contenute, che tuttavia non devono raggiungere gli elementi strutturali fissi degli impianti a fune;
c) qualora il rischio di valanga interessi un solo tratto di pista o più tratti di piste servite dall’impianto o il tracciato dell'impianto stesso, è ammesso, quale intervento di tipo preventivo, la chiusura temporanea dell'impianto e dei tratti di pista fino al superamento della situazione di rischio;
d) devono essere adottati interventi di tipo preventivo individuati dal Piano di Gestione del Rischio Valanghe (P.G.R.V.) che stabilisce le modalità operative e gli accorgimenti da adottarsi in relazione alla sicurezza;
e) la scelta progettuale dell'intervento deve essere rigorosamente documentata e giustificata con relazione rilasciata dal professionista abilitato.
2. La dichiarazione di immunità dal pericolo di valanga, ovvero l'efficacia degli interventi proposti, è verificata formalmente dalla direzione regionale competente per la vigilanza amministrativa ed è parte integrante del progetto che, con esso, viene approvata.
3. Ai fini della dichiarazione di immunità dal rischio valanghivo, un tecnico abilitato con titolo di ingegnere, geologo o dottore forestale assevera sotto la propria responsabilità che la pista, la linea dell’impianto a fune o l’area attrezzata è immune da significativi fenomeni valanghivi. La dichiarazione d’immunità deve specificare se l’immunità è raggiunta a seguito della verifica della cartografia tecnica di riferimento (PAI) e degli eventi riportati nel Catasto Valanghe ovvero a seguito di interventi di difesa passiva e/o attiva oggetto di un progetto e di un P.G.R.V sottoscritti da tecnici abilitati.
 

art. 35 documenti per interferenze, attraversamenti e parallelismi con impianti a fune
1. Qualora la realizzazione di un’opera pubblica sia destinata ad attraversare impianti a fune o realizzata a una distanza che possa creare interferenze, soggezioni o limitazioni all'esercizio degli stessi ovvero a contrario quando la realizzazione di un impianto a fune sia destinata ad attraversare, o risulti progettata ad una distanza che possa creare interferenze, soggezioni o limitazioni all'esercizio di opere pubbliche o beni pubblici deve essere allegata al progetto la seguente documentazione:
a) un progetto contenente gli elaborati tecnici adeguati a dimostrare il rispetto delle norme tecniche applicabili al caso specifico in materia di:
1) distanze laterali e verticali tra l’impianto e le opere di attraversamento o parallelismo;
2) misure per la protezione e prevenzione dei rischi prevedibili;
3) operazioni di soccorso ed evacuazione dell’impianto;
b) una bozza di accordo da stipularsi tra l’esercente dell’impianto e l’esercente delle opere oggetto di attraversamento o parallelismo. L’accordo deve regolamentare idonei sistemi di protezione contro la caduta di oggetti, le eventuali prescrizioni speciali in caso di recupero dei viaggiatori in linea. Deve regolamentare altresì gli aspetti concernenti l’organizzazione, la gestione e l’espletamento delle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria che si ritengono necessarie per il normale esercizio sull’impianto e sull’opera.
 

art. 36 regolamento di esercizio
1. Il Regolamento di esercizio è specifico per ogni impianto ed è redatto e sottoscritto dal
Direttore o Responsabile dell’esercizio; lo stesso è sottoscritto anche dall’esercente. Nel caso in cui, il Direttore o Responsabile dell’esercizio è stato proposto all’amministrazione competente per la categoria d’impianto dall’esercente, ma non risulta ancora formalmente nominato, il Regolamento di esercizio è presentato per l’approvazione in forma di bozza.
2. Deve contenere il piano di soccorso per il recupero dei passeggeri, con particolare riferimento, in caso di immobilizzazione dell’impianto, ai soggetti portatori di handicap.
3. Il Regolamento di esercizio e le sue eventuali modifiche sono oggetto di approvazione da parte dell’amministrazione competente per la categoria d’impianto previo conseguimento del nulla osta di sicurezza per gli impianti in esercizio pubblico o di parere dell’Autorità di sorveglianza per gli impianti in esercizio privato.
 

CAPO VI REGISTRI
art. 37 registro di controllo e manutenzione
1. Nel registro annuale devono essere annotati gli interventi di controllo e manutenzione di tutti i componenti dell’impianto, ad eccezione di quelli giornalieri e mensili di cui al registro giornale, predisposto dal Direttore o Responsabile dell’esercizio sulla base del manuale d’uso e manutenzione (M.U.M.) dell’impianto e sottoscritto dal Capo servizio. Per ogni componente, ed eventualmente per le singole parti del componente stesso, il registro deve contenere:
a) il tipo, la frequenza e la metodologia di controllo e manutenzione;
b) il rimando alla sezione del M.U.M. ove sono compiutamente descritte le operazioni che devono essere svolte;
c) lo spazio per la registrazione della data dell’intervento e dell’identificativo del manutentore;
d) un campo libero per la registrazione di note o anomalie riscontrate durante le operazioni e le relative azioni intraprese;
e) la registrazione dell’eventuale manutenzione straordinaria effettuata.
2. Il registro può essere tenuto anche su supporto elettronico, è conservato a cura del Capo servizio ed è disponibile presso l’esercente; inoltre, deve essere allegata una copia alla relazione finale delle revisioni generali e quinquennali eseguite sull’impianto.
 

art. 38 registro giornale
1. Il macchinista e il Capo servizio devono annotare nel Registro giornale:
a) i nominativi del personale, le relative funzioni ed il rispettivo orario di servizio;
b) le condizioni atmosferiche (temperatura esterna e intensità del vento sulla base della strumentazione disponibile) al momento dell’apertura al pubblico e le variazioni che influenzano l’esercizio;
c) la velocità di esercizio;
d) l’orario di apertura e chiusura al pubblico;
e) l’indicazione del conta-ore o del conta-corse;
f) il numero dei trasportati, qualora sia richiesto dall’Ente concedente;
g) i risultati dei controlli in esercizio di cui al successivo articolo 47, predisposto dal Direttore o Responsabile dell’esercizio sulla base del manuale d’uso e manutenzione (M.U.M.);
2. Il Registro giornale deve essere depositato presso l’impianto per almeno 5 anni e sottoscritto giornalmente dal Capo servizio o dal Responsabile dell’esercizio, e periodicamente, con cadenza non inferiore ai 30 giorni, dal Direttore dell’Esercizio. Il Registro giornale deve essere conservato ed esibito a richiesta dell’Autorità di sorveglianza o di altri organi aventi titolo.
 

art. 39 registro reclami
1. Per gli impianti in esercizio pubblico presso le stazioni di partenza degli impianti di seconda e terza categoria e presso ogni stazione degli impianti di prima categoria, è conservato e messo a disposizione dei viaggiatori un Registro sul quale il viaggiatore ha facoltà di annotare reclami riguardanti il servizio. Il Registro deve riportare altresì le regole di compilazione con particolare riferimento per i casi in cui non viene dato seguito al reclamo.
2. Il reclamo deve contenere il nominativo e l’indirizzo di contatto del reclamante. L’assenza dell’indirizzo del reclamante, o un suo indirizzo errato, configurano il reclamo come anonimo e come tale non ha seguito.
3. Qualora il Registro reclami venga compilato deve essere trasmessa copia all’Autorità di sorveglianza ogni tre mesi di esercizio svolto. Per gli impianti che non svolgono esercizio a carattere annuale, se compilato, copia del registro va trasmessa al termine della stagionale esercita.
 

TITOLO III CONTROLLI
CAPO I ISPEZIONI
art. 40 ispezioni
1. Le ispezioni sono condotte sotto la diretta responsabilità del Direttore o del Responsabile dell’esercizio (o dell’Assistente Tecnico se previsto) ed in presenza del Capo servizio e di personale abilitato. L’ispezione comprende la misurazione, la prova e la valutazione delle condizioni effettive dell’impianto per il suo utilizzo in sicurezza.
2. Le ispezioni periodiche devono dimostrare che lo stato, il comportamento dinamico, le caratteristiche tecniche e l’utilizzo dell’impianto, sono conformi al progetto approvato. Per le opere strutturali si deve garantire tramite una sistematica sorveglianza, che i requisiti di progetto siano sempre soddisfatti nel corso di tutta la durata dell’utilizzo.
3. Le istruzioni per lo svolgimento delle singole prove previste per l’ispezione sono contenute nel M.U.M. I risultati delle ispezioni devono essere verbalizzati dal Direttore o dal Responsabile dell’esercizio (o dall’Assistente Tecnico se previsto).
4. In caso di esito negativo delle ispezioni, il Direttore o il Responsabile dell’esercizio (o l’Assistente Tecnico se previsto) ne dà comunicazione all’Autorità di sorveglianza. Successivamente, prima di adottare gli opportuni provvedimenti correttivi, sospende l’esercizio sino all’esecuzione di una nuova ispezione periodica a carattere straordinario.
5. Le date di ispezione semestrale, annuale o straordinaria vengono notificate all’Autorità di sorveglianza con almeno 30 giorni di preavviso. Nel caso in cui il presenziamento sia obbligatorio, tali date vanno preventivamente concordate con l’Autorità di sorveglianza.
6. I risultati delle verifiche e delle prove eseguite nel corso dell’ispezione periodica o straordinaria sono verbalizzate e trasmesse all’Autorità di sorveglianza.
 

art. 41 ispezioni sulle opere strutturali dopo la messa in esercizio
1. Per quanto concerne le opere strutturali, da tre a sei mesi dopo la messa in esercizio, si devono sottoporre a controllo visivo tutte le parti e, in particolare, tutti i componenti di acciaio in relazione alla formazione di cricche sui cordoni di saldatura e alla deformazione di aste e profilati, alla verifica del serraggio dei bulloni, nonché all’integrità delle opere civili.
 

art 42 ispezione speciale
2. L’ispezione speciale prevista dalle norme tecniche UNI EN, esplicitata nei singoli M.U.M., riguarda esclusivamente gli impianti realizzati successivamente alla data del 24 agosto 2003.
3. Il Direttore o dal Responsabile dell’esercizio (l’Assistente tecnico se previsto) dell’impianto presenta all’Autorità di sorveglianza la documentazione tecnica, riguardante tutte le verifiche ed i controlli effettuati, che dimostri la corretta esecuzione di quanto previsto nell’ispezione speciale.
4. L’Autorità di sorveglianza esamina ed accerta la completezza della documentazione di cui al comma precedente e, se necessario, richiede eventuali integrazioni.
 

art. 43 ispezione semestrale
1. L’ispezione semestrale si esegue agli ascensori di prima e seconda categoria. Deve essere eseguita ogni sei mesi per accertare lo stato di conservazione e di funzionamento di tutte le varie parti dell'impianto.
2. Nel corso dell’ispezione semestrale, l’impianto viene sottoposto ai controlli e alle prove previste dall’appendice E della norma UNI EN 81-20:2020 (Regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione degli ascensori - Ascensori per il trasporto di persone e cose - Parte 20: Ascensori per persone e cose accompagnate da persone) e della norma UNI EN 8150:2020 (Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori - Verifiche e prove - Parte 50: Regole di progettazione, calcoli, verifiche e prove dei componenti degli ascensori) e successive modifiche, i cui risultati vanno trascritti sul libretto dell’ascensore, sottoscritti dal manutentore che ha effettuato le prove e dal Direttore, o Responsabile dell’Esercizio.
 

art. 44 ispezione annuale
1. L’ispezione annuale viene effettuata:
a) alle funivie di prima e seconda categoria;
b) alle funicolari di prima e seconda categoria;
c) alle sciovie a fune alta e bassa;
d) alle slittinovie;
e) ai tappeti mobili in pubblico esercizio di trasporto.
L’ispezione annuale deve essere eseguita almeno una volta nel corso di ogni anno al fine di accertare lo stato di conservazione e di funzionamento di tutte le parti dell'impianto.
2. Nel corso dell’ispezione annuale, vengono verificati e provati i sottosistemi e le opere civili di infrastruttura, mediante esami e prove, in particolare sulla linea con veicoli o traini vuoti ed in simulazione di carico.
3. Quando l’esercizio è interrotto per un periodo superiore a 182 giorni, deve essere eseguita, prima della ripresa, un’ispezione annuale. Se invece l’interruzione avviene per un periodo compreso tra 30 e 182 giorni, si esegue l’ordinaria ispezione annuale sulle funi e su dispositivi elettrici.
 

art. 45 tappeti mobili
1. Per i tappeti mobili, trovano applicazione le prescrizioni tecniche riguardanti la costruzione e l’esercizio riportate nell’allegato D.
 

art. 46 ispezioni e verifiche dei tappeti mobili
2. Durante le ispezioni del direttore o del responsabile dell’esercizio e nel corso delle verifiche e delle prove funzionali da parte dell’Autorità di sorveglianza presso il luogo di installazione del tappeto, si eseguono, altresì, le verifiche previste dalla norma tecnica di riferimento a cui il tappeto ha rispondenza, ed in particolare:
a) verifica della conformità con distanze di sicurezza per quanto riguarda i componenti esterni del nastro trasportatore e le attrezzature di protezione rispetto ai requisiti di sicurezza, in particolare per i componenti che si muovono l'uno rispetto all'altro;
b) verifica del corretto funzionamento dei dispositivi di sicurezza elettrica;
c) verifica del corretto funzionamento dei dispositivi di arresto di emergenza, allarmi, indicatori di guasto;
d) verifica della chiarezza della segnaletica e delle informazioni rivolte ai passeggeri.
3. Le operazioni di cui al comma 1, si svolgono secondo i seguenti metodi di verifica:
a) esame visivo, destinato unicamente a confermare la presenza di un componente del nastro trasportatore, il sistema o un componente (ad esempio una protezione, un dispositivo di avvertimento visivo, una marcatura, un pannello di controllo, ecc.) e la conformità dei documenti e degli schemi esistenti e con i requisiti della norma tecnica di riferimento;
b) misurazioni: i risultati sono presentati per stabilire i parametri misurabili specificati (ad esempio, le dimensioni geometriche, distanze di sicurezza, resistenza di isolamento elettrico circuito) e la loro conformità con i requisiti della norma tecnica di riferimento;
c) prove di:
1) prova di funzionamento a vuoto: i risultati del test indicano che il nastro trasportatore, compresi i dispositivi di sicurezza elettrica, operano come specificato durante un ciclo normale o parti normali di un ciclo, e che tutte le funzioni soddisfano i requisiti della norma tecnica di riferimento e della documentazione tecnica;
2) test sotto carico: prove che vanno oltre le prove di funzionamento normali e che sono destinate a stabilire che i requisiti che possono essere valutati solo in condizioni di carico sono soddisfatti, ad esempio, resistenza meccanica e/o di stabilità, e che stabilisce che i dispositivi di sicurezza elettrica e relativi comandi sono adatti e che il risultato della loro attivazione soddisfa i requisiti della norma tecnica di riferimento;
3) verifiche specifiche/misurazioni: i risultati delle verifiche, test o misurazioni specifiche (ad esempio, del sistema elettrico) stabiliscono che i parametri indicati soddisfano i requisiti della presente norma (ad esempio, il rispetto delle norme elettriche).
 

art. 47 controlli in esercizio
1. I controlli in esercizio hanno cadenza giornaliera, settimanale e mensile. I controlli a cadenza giornaliera sono svolti secondo le modalità della tabella A dell’allegato E al presente regolamento.
2. I controlli devono essere effettuati ad impianto fermo, durante una corsa di prova e durante l’esercizio da parte del personale abilitato, rispettando integralmente le indicazioni riportate nel Registro giornale e le istruzioni del M.U.M.
3. I risultati dei controlli devono essere verbalizzati per iscritto dal personale dell’impianto, secondo le rispettive attribuzioni e registrati sul Registro giornale.
4. In seguito a eventi eccezionali (ad esempio: forte vento, tempesta, formazione di ghiaccio, nevicate copiose, valanghe, fulmini, caduta di alberi, atti vandalici), prima della ripresa del servizio, si effettua un’adeguata ricognizione della linea e una corsa di prova. Tali controlli sono annotati sul Registro giornale.
 

CAPO II REVISIONI
art. 48 revisione quinquennale
1. I termini di scadenza di revisione quinquennale sono considerati con cadenza periodica e decorrono dalla data di rilascio dell’autorizzazione per l'apertura al pubblico esercizio al termine dei lavori di costruzione dell’impianto, ovvero al termine dei lavori di revisione generale, e quindi comprensivi degli eventuali periodi di proroga della revisione generale.
2. I termini di scadenza di revisione quinquennale, che precedono la revisione generale, possono essere prorogati nella misura massima di 2 anni, esclusivamente nel caso in cui tale lasso di tempo consenta di far coincidere la scadenza dei termini della revisione quinquennale, con la scadenza dei termini della revisione generale.
3. Nel caso in cui nel corso del quinquennio che separa due revisioni quinquennali, vi siano accadimenti di carattere straordinario, che impediscano il regolare esercizio e che comportano un’interruzione complessiva minima percentuale, per ogni stagionalità di esercizio, sui giorni di esercizio medi stagionali ordinari o per gli impianti di prima categoria medi annuali ordinari ( nella misura riportata nella tabella B di cui all’Allegato E), è possibile richiedere una proroga alla revisione quinquennale di un anno per ogni stagionalità ricadente nei casi sopra specificati. Il carattere straordinario degli accadimenti è valutato ad insindacabile giudizio degli uffici preposti alla vigilanza amministrativa.
4. La proroga di cui ai precedenti commi 2 e 3, non può essere cumulata nel medesimo quinquennio ordinario di revisione quinquennale.
5. La proroga della revisione quinquennale può essere concessa per i casi di cui ai commi precedenti, a seguito del rilascio del Nulla osta tecnico di sicurezza dell’Autorità di sorveglianza, a condizione che, nel corso dei 12 mesi precedenti la scadenza di revisione quinquennale ordinaria, siano stati effettuati i controlli non distruttivi previsti per la revisione quinquennale. L’istanza di proroga del primo anno deve contenere, a firma del Direttore dell'Esercizio o del Responsabile dell'Esercizio, una relazione sull'esito dei controlli, nella quale, egli esprime il proprio giudizio favorevole circa la possibilità che l'impianto possa proseguire in sicurezza il pubblico esercizio allegando alla stessa il verbale dell’ispezione annuale svolta non oltre ai 4 mesi precedenti. L’istanza di proroga per gli anni successivi al primo deve contenere una relazione del Direttore dell'Esercizio o dal Responsabile dell'Esercizio, dalla quale si evinca il permanere delle condizioni di sicurezza per l'esercizio pubblico.
6. A conclusione di ogni revisione quinquennale, il Direttore o il Responsabile dell’esercizio (o Assistente tecnico se previsto), trasmette all’ Autorità di sorveglianza una dettagliata e completa relazione in merito ai controlli effettuati, ai provvedimenti adottati e all’esito delle verifiche e prove espletate nel corso della revisione stessa, esprimendo il proprio motivato giudizio sulla possibilità di mantenere in esercizio l’impianto sino alla prossima scadenza di revisione. Ai fini della sicurezza, la prosecuzione dell’esercizio dell’impianto non può essere consentita, qualora alla scadenza di ogni revisione quinquennale, non siano stati effettuati, con esito favorevole, tutti gli interventi previsti per questa fattispecie di revisione.
7. Per le revisioni quinquennali di funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone in servizio pubblico trova applicazione il capitolo 2.1, 2.2, 3.2, 3.3 e 3.4 delle norme tecniche approvate con decreto ministeriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 203 del 1 dicembre 2015 (Norme tecniche regolamentari in materia di revisione periodica, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone) e successive modifiche. 8. Per le revisioni quinquennali di ascensori e tappeti mobili destinati al trasporto di persone in servizio pubblico trova applicazione il capitolo 4 “Revisioni speciali” delle norme regolamentari approvate con decreto ministeriale del Ministero dei trasporti n. 23 del 2 gennaio 1985, (Norme regolamentari in materia di varianti costruttive, di adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche per i servizi di pubblico trasporto effettuati con impianti funicolari aerei e terrestri) e successive modifiche.
 

art. 49 revisione generale
1. I termini di scadenza di revisione generale sono a frequenza fissa e decorrono, esclusivamente, dalla data di rilascio dell’Autorizzazione per l'apertura al pubblico esercizio al termine dei lavori di costruzione dell’impianto.
2. Per gli impianti soggetti a scadenza di vita tecnica, o oggetto di accorciamento o prolungamento della linea, o di ammodernamento della linea, per le sole parti strutturali in carpenteria metallica o in cemento armato e meccaniche di seguito elencate al comma 3, che non siano state sostituite con nuove, ad ogni revisione generale, è possibile certificare una nuova scadenza di vita tecnica a seguito di una nuova verifica progettuale secondo le norme vigenti antecedentemente al 24 agosto 2003, che certifichi la vita residua possibile per ciascuno di essi. Qualora la vita residua certificata superi o risulti pari ad una successiva scadenza di revisione generale delle parti nuove, la nuova scadenza di vita tecnica coincide con tale scadenza di revisione generale delle parti nuove. Qualora la vita residua certificata risulti inferiore alla frequenza di revisione generale delle parti nuove la nuova scadenza di vita tecnica coincide con la scadenza di vita residua. Se la verifica degli elementi è una verifica a fatica è concessa l’equiparazione ad un elemento sostituito con uno nuovo.
3. Le parti per le quali trova applicazione il comma 2 sono:
a) piloni, falconi, steli, strutture fisse di stazione, slitte;
b) puleggia motrice e di rinvio, alberi, veicoli e morse.
Per gli elementi di cui al punto b) la verifica deve essere a fatica.
4. Dopo la scadenza di vita tecnica, l’impianto deve essere sottoposto a revisione generale per il proseguimento dell’esercizio.
5. La scadenza di revisione generale coincide con la scadenza della validità del nulla osta tecnico di sicurezza per l’apertura al pubblico esercizio di cui all’articolo 8, pertanto può essere oggetto di proroga.
6. Per gli impianti per i quali è stata autorizzata la proroga della revisione quinquennale, che siano oggetto di richiesta di proroga ai lavori di revisione generale, è fatto obbligo di esecuzione di tutti gli interventi previsti per la revisione quinquennale nel corso del primo anno di proroga. 7. Il Direttore o il Responsabile dell'esercizio (o l'Assistente tecnico se previsto) verifica se sono mutate le condizioni originariamente considerate al momento delle dichiarazioni di immunità dal rischio frane e valanghe, anche alla luce di eventuali eventi verificatisi nel corso del periodo antecedente la revisione, o sulla base della cartografia aggiornata relativa ai rischi di dissesto idrogeologico e nivologico. In caso di esito positivo, acquisisce idonea certificazione in merito all’immunità dal rischio frane e valanghe.
8. Per le revisioni generali di funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone in servizio pubblico trovano applicazione i paragrafi 2.1, 2.3, 3.2, 3.3 e 3.6 delle norme tecniche approvate con decreto ministeriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 203 del 1 dicembre 2015 e successive modifiche.
9. Per le revisioni generali di ascensori e tappeti mobili destinati al trasporto di persone in servizio pubblico trova applicazione il capitolo 5 “Revisioni generali” delle norme regolamentari approvate con decreto ministeriale del Ministero dei trasporti n. 23 del 2 gennaio 1985 e successive modifiche.
 

art. 50 revisione straordinaria
1. Nel caso di incidenti, sebbene non si verifichino danni alle persone, ove a giudizio dell'Autorità di sorveglianza sorgano dubbi sul permanere delle necessarie condizioni di sicurezza, l’ente o l’ufficio competente per la vigilanza amministrativa può disporre l'effettuazione di revisioni straordinarie all'impianto interessato, ovvero a sue singole parti, stabilendone ove necessario le modalità.
 

art. 51 varianti
2. Qualsiasi modifica apportata all’impianto a fune, ascensore o tappeto mobile, rispetto alle soluzioni previste nel progetto approvato, non consistente in semplice sostituzione di singoli elementi con altri simili a quelli originali o, se diversi, a questi equivalenti sotto il profilo tecnicofunzionale, ma finalizzata ad ottenere variazioni delle caratteristiche costruttive dell’impianto stesso o delle sue prestazioni (ad esempio aumento di velocità, aumento delle potenzialità di trasporto etc.). Non costituiscono variante le modifiche che riguardano la realizzazione di quanto già previsto nel progetto già approvato, ma che non sono state poste in essere all'atto della realizzazione dell'impianto. Il progetto di variante deve verificare e dimostrare la compatibilità delle parti modificate con le restanti parti dell'impianto ai fini della sicurezza globale.
3. Per le varianti di funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone in servizio pubblico trova applicazione il capitolo 4 delle norme tecniche approvate con decreto ministeriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 203 del 1 dicembre 2015 e successive modifiche.
4. Per le varianti ed adeguamenti tecnici di ascensori e tappeti mobili destinati al trasporto di persone in servizio pubblico trova applicazione il capitolo 2 delle norme regolamentari approvate con decreto ministeriale del Ministero dei trasporti n. 23 del 2 gennaio 1985 successive modifiche.
 

art. 52 vita tecnica
1. Per le funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone in servizio pubblico realizzate prima del 24 agosto 2003 (recepimento della Direttiva 2000/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone) trova applicazione i paragrafi 2.1 e 2.5 delle norme tecniche approvate con decreto ministeriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 203 del 1 dicembre 2015 e successive modifiche.
2. Per le varianti e adeguamenti tecnici di ascensori e tappeti mobili destinati al trasporto di persone in servizio pubblico trova applicazione il capitolo 3 delle norme regolamentari approvate con decreto ministeriale del Ministero dei trasporti n. 23 del 2 gennaio 1985 e successive modifiche.
 

TITOLO IV AREE SCIABILI ATTREZZATE

CAPO I GESTIONE VALANGHE
art. 53 Piano di Gestione del Rischio Valanghe
1. Il Piano di Gestione del Rischio valanghe delle aree sciabili attrezzate o di singoli impianti a fune o singole piste, è sottoscritto da un tecnico avente i requisiti di cui al successivo comma 5, lettera g).
2. Il Piano di Gestione del Rischio Valanghe (PGRV) è composto:
a) da una relazione tecnica;
b) da un Piano di monitoraggio;
c) dai piani delle procedure consistenti nel:
1) Piano di Intervento per il Distacco Artificiale di Valanghe (PIDAV);
2) Piano per la Sospensione Temporanea di Esercizio delle piste e degli impianti a fune (PISTE).
3. I singoli piani, oltre alle azioni, devono prevedere:
a) le modalità di comunicazione e le procedure di emergenza,
b) la modalità di raccolta ed archiviazione dei dati,
c) le figure professionali addette al piano avente i requisiti descritti al successivo comma 5;
d) il nominativo del responsabile della gestione del piano e del suo sostituto.
4. Gli operatori che attuano ed i professionisti che redigono i P.G.R.V., di cui all’articolo 53 nonché i progettisti di Sistemi di difesa da valanga per siti regionali specifici, devono possedere l’abilitazione tecnica conseguente il superamento di specifici corsi. I titoli di studio richiesti corrispondono per ogni figura professionale a quelli previsti dai singoli corsi AINEVA abilitanti.
5. L’abilitazione tecnica si consegue attraverso il conseguimento di specifici corsi o requisiti, così identificati per ogni profilo:
a) osservatore nivologico: corso AINEVA di livello 2 modulo 2a;
b) assistente al distacco artificiale di valanghe: corso AINEVA di livello 2 modulo 2b;
c) operatore del distacco artificiale di valanghe: “patentino di fochino”, ove necessario, e corso AINEVA di livello 2 modulo 2b;
d) direttore delle operazioni di distacco artificiale di valanghe: corso AINEVA di livello 2 modulo 2c;
e) responsabile della sicurezza del distacco artificiale di valanghe: corso AINEVA di livello 2 modulo 2d;
f) progettista di Sistemi di difesa da valanga passivi e/o attivi: con titolo di studio di ingegnere, geologo, dottore forestale e corso AINEVA di livello 3 aventi a tema l’abilitazione all’utilizzo dei software RAMMS (Rapid Mass Movement Simulation) e AVAL1D (SL-1D) e la redazione delle “Perizie di interferenza valanghiva”.
g) progettista del P.G.R.V.: requisiti di cui al punto f).
6. In alternativa ai corsi AINEVA, possono essere riconosciuti anche titoli equipollenti di attestato di frequenza a corsi con superamento di esame finale comprovante la competenza in materia in relazione al ruolo ricoperto nell'ambito del piano: tale attestazione deve essere rilasciata da istituzioni pubbliche specializzate italiane o straniere.
7. La responsabilità sui contenuti tecnici è del progettista, mentre la responsabilità sull’esecuzione del piano è dell’esercente e del responsabile della gestione del piano presente al momento al verificarsi delle condizioni previste per la sua attuazione.
 

art.54 servizio di soccorso e prevenzione valanghe
1. Al fine di garantire la realizzazione e la gestione in sicurezza delle piste da sci, e degli impianti a fune nonché un servizio di soccorso qualificato, favorendo lo sviluppo delle attività turistiche ed economiche nelle località montane, la Regione riconosce l'attività svolta dagli operatori per: a) la sicurezza attraverso il monitoraggio e il distacco artificiale delle valanghe quali: osservatore nivologico, operatore del distacco artificiale di valanghe, assistente al distacco artificiale di valanghe, direttore delle operazioni di distacco artificiale di valanghe e responsabile della sicurezza del distacco artificiale di valanghe.
b) la prevenzione, soccorso e sicurezza delle piste quali: pattugliatore, soccorritore, e coordinatore di stazione e Direttore delle piste, con compiti di prevenzione e sicurezza alle persone e soccorso agli infortunati, nonché, per il soccorso dai soggetti di cui all’art. 39 della legge regionale.
2. Il servizio di prevenzione degli incidenti e la sicurezza delle piste, di seguito indicato anche Servizio di soccorso o con la sigla SSP, sono assicurati attraverso l'organizzazione di tutte le attività dirette a prevenire gli infortuni sulle piste di sci tra cui, in particolare, la predisposizione
della segnaletica idonea ad individuare le caratteristiche di pericolosità delle piste, la demarcazione e protezione delle aree sciabili durante il periodo di apertura al pubblico e la manutenzione dell'area durante tutto l'anno, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamenti vigenti.
3. Il servizio di soccorso è assicurato mediante l'impiego di addetti dotati delle idonee attrezzature ed equipaggiamenti, attraverso le operazioni di primo soccorso, di recupero, trasporto e consegna dell'infortunato al primo posto di pronto soccorso o al personale sanitario autorizzato.
4. Il servizio di prevenzione valanghe è svolto degli operatori di cui al comma 1, lettera a).
 

art. 55 abilitazione tecnica degli operatori del rischio valanghe
1. L’abilitazione tecnica si consegue attraverso il conseguimento di specifici corsi o requisiti, così identificati per ogni profilo:
a) osservatore nivologico: Corso AINEVA di livello 2 modulo 2a;
b) assistente al distacco artificiale di valanghe: Corso AINEVA di livello 2 modulo 2b;
c) operatore del distacco artificiale di valanghe: “patentino di fochino”, ove necessario, e Corso AINEVA di livello 2 modulo 2b;
d) direttore delle operazioni di distacco artificiale di valanghe: Corso AINEVA di livello 2 modulo 2c;
e) responsabile della sicurezza del distacco artificiale di valanghe: Corso AINEVA di livello 2 modulo 2d;
f) progettista di Sistemi di difesa da valanga passivi e/o attivi con titolo di studio di ingegnere, geologo, dottore forestale e corsi AINEVA di livello 3 aventi a tema l’abilitazione all’utilizzo dei software RAMMS (Rapid Mass Movement Simulation) e AVAL1D (SL-1D) e la redazione delle “Perizie di interferenza valanghiva”.
g) progettista del P.G.R.V.: requisiti di cui al punto f).
2. In alternativa ai corsi AINEVA possono essere riconosciuti anche titoli equipollenti di attestato di frequenza a corsi con superamento di esame finale comprovante la competenza in materia in relazione al ruolo ricoperto nell'ambito del piano: tale attestazione deve essere rilasciata da istituzioni pubbliche specializzate italiane o straniere.
 

art. 56 zone destinate specifica attività all’interno delle aree sciabili attrezzate
1. Nelle aree sciabili attrezzate, il gestore può prevedere delle zone destinate alla pratica di una specifica attività:
a) aree e percorsi a specifica destinazione per la pratica di attività con specifici attrezzi/tavole o tecniche;
b) aree e percorsi interdetti, anche temporaneamente, alla pratica con specifici attrezzi/tavole o tecniche;
c) aree e percorsi da riservare agli allenamenti agonistici di sci e snowboard;
d) percorsi per consentire l'accesso ai proprietari e agli utenti autorizzati dal Gestore.
 

CAPO II PISTE
art. 57 progetto definitivo pista
1. Il progetto di livello definitivo, è costituito dai seguenti elaborati redatti dai tecnici abilitati nelle materie di rispettiva competenza:
a) relazione illustrativa sulle finalità della pista in rapporto alle necessità turistiche ed allo sviluppo degli sport nella zona interessata, alle condizioni climatiche e per gli sport sulla neve anche nivologiche dell’area ed in relazione alle infrastrutture esistenti o programmate, coordinate o complementari;
b) carta topografica della zona interessata in scala 1:10.000 con il tracciato della pista in relazione alle altre piste eventualmente interferenti o parallele, collegate, esistenti nonché agli impianti di risalita o ad altre infrastrutture previsti negli strumenti di pianificazione;
c) planimetria della zona interessata, in scala 1: 1.000 o 1:2.000, con il tracciato delle piste, corredato da un adeguato numero di capisaldi utili per l’individuazione dell’ubicazione della pista in progetto;
d) profilo altimetrico e relative sezioni trasversali in adeguata scala, con l'indicazione delle pendenze laterali delle stesse, per fasce di adeguata larghezza e conseguenti eventuali riporti o sbancamenti;
e) descrizioni e schemi di eventuali opere d’arte necessarie, con particolare riguardo ai lavori di disboscamento e preparazione delle superfici erbose, nonché alla ricomposizione ambientale; f) descrizione e schemi di eventuali sistemi di innevamento programmato e di illuminazione;
g) giustificazioni dimensionali della pista in relazione alla portata ed in rapporto alle necessità ed alle infrastrutture cui la pista è complementare, sviluppate sulla base dei parametri ufficiali indicati dal Piano neve di cui all’articolo 8 della legge regionale 11/2022 ovvero nelle more di attuazione del Piano neve sulla base dei parametri urbanistici previsti dal vigente Piano regolatore comunale, nonché indicazione di tutti gli elementi che consentono la verifica della conformità al piano regionale stesso;
h) relazione geologica e geotecnica delle eventuali opere di sostegno o manufatti di altro genere, redatte in conformità alle vigenti norme in materia, concernenti la struttura, le condizioni di giacitura e le caratteristiche dei terreni interessati, nonché l’accertamento dell’esistenza di eventi di natura geologica o idrogeologica, anche stagionali, con particolare riferimento ai periodi di esercizio della pista, che possono interessarne il tracciato; qualora risulti che il tracciato sia interessato dai citati eventi, sono indicate le relative misure strutturali e gestionali di difesa;
i) la dichiarazione di immunità dal pericolo di frane e valanghe di cui all’articolo 34, durante le stagioni di apertura al pubblico esercizio della pista; qualora questa preveda interventi di difesa, deve essere allegato:
1) il progetto definitivo degli interventi di difesa dal pericolo di dissesto idrogeologico ed in particolare da frane e/o valanghe;
2) il PGRV di cui all’art. 53 e se sono previsti interventi di difesa e/o gestione del pericolo da valanga;
j) mappa catastale con riportato il tracciato della pista in relazione alle particelle di terreno attraversate, con allegata la dichiarazione del richiedente sulla loro piena disponibilità e/o del piano particellare d’esproprio di cui all’articolo 31 della legge regionale 11/2022;
k) proposta motivata sulla classificazione della pista;
l) relazione forestale che, in riferimento all'unità idrografica interessata, alle relative caratteristiche morfologiche ed ai tipi vegetazionali, individui le eventuali misure e modalità atte ad evitare o ridurre gli effetti negativi di ordine idrogeologico e forestale, nonché gli interventi compensativi previsti nell’articolo 43 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali) e successive modificazioni, qualora non derogabili ai sensi dell’articolo 45 della citata legge regionale 23 aprile 2007, n. 9;
m) descrizione della segnaletica e delle opere di sicurezza;
h) il regolamento di pista se la pista costituisce una nuova area attrezzata o è inserita in un’area attrezzata che risulta priva di regolamento di pista ovvero dell’aggiornamento del regolamento di pista dell’area attrezzata in cui si inserisce la nuova pista.
o) dichiarazione che la pista non rientra in una ZPS o in un SIC, ovvero relazione di valutazione d’incidenza ambientale ai sensi della normativa vigente relativa alle ZPS e ai SIC;
p) studio di impatto ambientale di cui all’articolo 5, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni, quando la pista è assoggettata alla procedura di valutazione di impatto ambientale ovvero, qualora non sia assoggettata, relazione sugli interventi di ricomposizione dell'ambiente ed individuazione e quantificazione delle opportune misure di mitigazione;
q) documentazione fotografica adeguata a rappresentare l’inserimento dell’intervento nel contesto paesaggistico, con eventuale “rendering” delle situazioni più significative.
2. Qualora l’intervento ricada integralmente nel Piano neve di cui all’articolo 8 della legge regionale 11/2022 gli elaborati di progetto definitivo di cui al comma 1, lettere o), p) e q) sono facoltativi.
3. Il progetto definitivo firmato dal progettista dell’intero intervento e controfirmato dal richiedente.
4. Qualora trattasi di piste di risalita per solo sci da alpinismo queste possono attraversare a raso piste da discesa per gli sport sulla neve solamente nel caso in cui l’immissione nella pista da discesa avvenga a monte, rispetto all’ingresso nel ramo successivo di pista di risalita. La distanza tra immissione ed ingresso al ramo successivo non può essere inferiore a due volte la larghezza media della pista nel tratto compreso tra immissione ed ingresso successivo considerati.
5. Qualsiasi pista di risalita per gli sport sulla neve, che non rientri nel caso di cui al comma 4, non può attraversare a raso una pista da discesa per gli sport sulla neve.
 

art. 58 regolamento di pista
1. Il Regolamento di pista è specifico per ogni area attrezzata dotata di piste ed è redatto dal direttore di pista per le aree sciistiche attrezzate o dal soggetto preposto alla sicurezza individuato dal gestore per le aree attrezzate non sciistiche. Esso è sottoscritto dal direttore di pista e dal gestore.
2. Il Regolamento di pista stabilisce:
a) le modalità e gli orari per l’innevamento artificiale e la battitura delle piste, quando previsti;
b) le modalità per l’apprestamento e la manutenzione degli apprestamenti stagionali di sicurezza, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: reti, recinzioni, materassi, etc.;
c) le modalità per richiedere il temporaneo uso esclusivo di piste per lo svolgimento di sessioni di allenamento o eventi agonistici ovvero per il transito da parte di privati per consentire l’accesso ai propri fondi o il trasporto di clienti e/o merci e/o attrezzature da e per rifugi o posti di ristoro;
d) le modalità per richiedere la battitura di aree contermini alle piste da sci o nelle aree sciabili attrezzate;
e) per l’applicazione dei punti c) e d) il regolamento deve prevedere un atto scritto, sottoscritto dal gestore e dal richiedente, con l’indicazione precisa: del tracciato, del soggetto responsabile ai fini della sicurezza nonché la durata temporale e gli orari consentiti alla concessione d’uso nonché elencare gli oneri a carico del richiedente e gli oneri a carico del gestore;
f) le conseguenze alle violazioni dei precedenti punti a), b) ed e);
g) il fabbisogno del personale operativo di cui all’articolo 38 della legge regionale 11/2022 nelle varie stagionalità di: manutenzione, apprestamento, esercizio;
h) una scheda per ogni pista indicante: la classificazione, quote altimetriche di partenza e arrivo, dislivello, lunghezza del tracciato, superficie complessive del tracciato, sport ammessi, omologazioni riconosciute, eventuali impianti di risalita che danno accesso alla pista ed impianti di risalita serviti dalla pista, elenco degli apprestamenti di sicurezza, composizione degli impianti di innevamento ed indicazione dei luoghi in cui sono siti i comandi, descrizione dell’impianto di illuminazione: pali altezza e materiale, numero e tipo di lampade per ogni palo innevamento ed indicazione dei luoghi in cui sono siti i comandi.
3. Il regolamento di pista deve contenere in forma di allegato:
a) i piani inerenti la sicurezza dei lavoratori di cui al decreto legislativo 81/2008 e successive modifiche;
b) il Piano di Gestione del Rischio Valanghe, se la pista risulta aperta al pubblico nella stagione invernale e sita in area valanghiva;
c) le procedure di sicurezza e soccorso nei confronti degli utenti delle piste da parte dei soggetti indicati dall’articolo 39 della legge regionale 11/2002;
d) gli ordini di servizio del direttore di pista o dell’amministrazione competente per il rilascio dell’autorizzazione all’apprestamento della pista. In particolare il direttore di pista con proprio ordine di servizio può disporre, sotto la propria responsabilità, modifiche agli apprestamenti di sicurezza in difformità dagli elaborati progettuali o di “come seguito”.
4. Il regolamento deve essere trasmesso in occasione della sua prima stesura ed in occasione di modifiche o aggiornamenti, all’amministrazione competente per il rilascio dell’autorizzazione all’apprestamento della pista, la quale entro 60 giorni può imporre modifiche e/o integrazioni. Trascorso tale termine, il regolamento è adottato dal gestore con le eventuali modifiche e/o integrazioni richieste dall’amministrazione.
5. Il regolamento va aggiornato in occasione della realizzazione di nuove piste nell’area attrezzata ed è adottato dal gestore con le eventuali modifiche e/o integrazioni richieste dall’amministrazione successivamente al rilascio dell’autorizzazione all’apprestamento e senza attendere i termini di cui al precedente comma 4.
6. In prima applicazione i gestori delle piste, o delle aree attrezzate, già autorizzate all’apprestamento all’entrata in vigore del presente regolamento hanno 10 mesi, dall’entrata in vigore, per trasmettere il regolamento ai sensi del precedente comma 4.
 

art. 59 documenti delle piste
1. Per ciascuna pista devono essere disponibili i seguenti documenti:
a) l’autorizzazione all’apprestamento o alla modifica della pista;
b) l’autorizzazione all’esercizio;
c) elaborati grafici riportanti il “come eseguito”;
d) documentazione che attesti il titolo posseduto o acquisito sui fondi interessati dall’opera aggiornati;
e) il nominativo del Direttore delle piste nominato e corredato dalla dichiarazione dello stesso di accettazione dell’incarico e la documentazione comprovanti la titolarità a svolgere la mansione;
f) il regolamento di pista di cui all’articolo 58;
g) copia del contatto di assicurazione previsto dall’articolo 15 del decreto legislativo 40/2021;
h) le disposizioni di esercizio (ordini di servizio del Direttore di pista);
i) le disposizioni relative a controlli particolari, eventualmente prescritti dall’Autorità di sorveglianza o dal Direttore di pista;
j) le disposizioni per gli utilizzatori della pista (da esporre al pubblico);
k) comunicazioni del programma di esercizio (date apertura e chiusura all’esercizio);
l) comunicazione annuale di incidenti/anomalie;
m) piano di Gestione del Rischio P.G.R.V. di cui all’articolo 53 qualora l’immunità della pista sia raggiunta in tutto o in parte con l’attuazione dello stesso.
 

TITOLO V FORMAZIONE PERSONALE PREPOSTO ALL’ ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI CAPO I DISPOSIZIONI COMUNI
art. 60 ambito di applicazione
1. Il presente titolo disciplina le modalità per il rilascio delle abilitazioni al personale operativo degli impianti a fune in servizio o esercizio pubblico e dei tappeti mobili in esercizio pubblico preposto ai servizi di trasporto nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia.
2. L’abilitazione viene rilasciata a:
a) Direttore dell’Esercizio o Responsabile dell’Esercizio;
b) Capo servizio;
c) Macchinista;
d) Agente.
3. Gli impianti regionali sono raggruppati nelle tipologie di funzionalità di cui all’articolo 16.
4. Ai sensi dell’articolo 37, comma 5, lettera c) della legge regionale 11/2022, vengono stabilite le mansioni del personale di cui al comma 2 nell’allegato F del presente regolamento.
 

art. 61 patentino di idoneità
1. A seguito dell'esito favorevole delle selezioni di cui agli articoli 64 e 77, l’Autorità di sorveglianza regionale rilascia all'interessato il patentino di idoneità valido per gli impianti del Friuli Venezia Giulia, in ottemperanza alla normativa vigente in materia di imposta di bollo e conforme ad uno dei modelli Allegato I, J o L al presente regolamento, per l'espletamento rispettivamente della funzione di Direttore dell'Esercizio, Responsabile dell'Esercizio o Capo Servizio per gli impianti della tipologia di funzionalità richiesta.
2. Il patentino di idoneità per l'espletamento della funzione di Direttore dell'Esercizio rilasciato per gli impianti di una categoria è valido anche per gli impianti di categoria inferiore, tranne per i casi in cui il patentino venga rilasciato per uno specifico impianto regionale come previsto dall’articolo 63, comma 1 lettera a), numero 1.3).
3. Il patentino di idoneità per l'espletamento della funzione di Responsabile dell'Esercizio è rilasciato esclusivamente per le categorie C e D ed è valido esclusivamente per la specifica categoria di impianti per la quale è stato rilasciato.
4. I patentini rilasciati dagli Uffici Speciali per i Trasporti ad Impianti Fissi (U.S.T.I.F.), o dalla Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (ANSFISA) sono da considerarsi validi a tutti gli effetti per le relative categorie di impianti della Regione Friuli Venezia Giulia.
5. I direttori di esercizio o responsabili di esercizio o figure tecniche analoghe per ruolo, già abilitati presso i competenti servizi di altre Regioni o Province autonome, possono richiedere all’Amministrazione regionale il rilascio di un patentino valido nell’ambito della Regione Friuli Venezia Giulia. Ai fini di tale rilascio e quindi della conferma dell’abilitazione posseduta, l'Amministrazione regionale si riserva la possibilità di effettuare un colloquio integrativo.
6. I certificati di idoneità rilasciati ai sensi dell'articolo 1 del decreto ministeriale del Ministero dei trasporti n. 1533 del 5 giugno 1985 (Disposizioni per i direttori ed i responsabili dell'esercizio e relativi sostituti e per gli assistenti tecnici preposti ai servizi di pubblico trasporto effettuati mediante impianti funicolari aerei o terrestri) continuano a valere, secondo quanto di seguito indicato:
a) un certificato di categoria A rilasciato ai sensi del decreto ministeriale del Ministero dei trasporti n. 1533/1985 è valido per gli impianti della categoria A indicati nel presente regolamento;
b) un certificato di categoria B rilasciato ai sensi del decreto ministeriale del Ministero dei trasporti n. 1533/1985 è valido per gli impianti della categoria B2 indicati nel presente regolamento;
c) un certificato di categoria C rilasciato ai sensi del decreto ministeriale del Ministero dei trasporti n. 1533/1985 è valido per gli impianti delle categorie C e D indicati nel presente regolamento.
7. Qualora il titolare non sia in possesso del titolo professionale richiesto, nel patentino di idoneità per l'espletamento della funzione di Responsabile dell'Esercizio va inserita la seguente annotazione: "nello svolgimento della funzione il titolare del presente patentino dovrà essere affiancato da Assistente Tecnico".
 

art. 62 documentazione per il riconoscimento dell'idoneità
1. La domanda per il riconoscimento dell'idoneità alla funzione di Direttore dell'Esercizio o di Responsabile dell'Esercizio, in ottemperanza alla normativa vigente in materia di imposta di bollo, deve pervenire, sottoscritta dall'interessato anche digitalmente ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, (Codice dell'amministrazione digitale), all’Autorità di sorveglianza della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. La regolarizzazione dell'imposta di bollo viene effettuata in modo virtuale, ed è necessario allegare alla domanda la scansione del modello F23 relativo al pagamento dell’imposta dovuta.
2. Nella domanda dovrà essere specificata le tipologie di funzionalità di impianti richiesta e la medesima dovrà essere corredata dai seguenti documenti:
a) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
b) autocertificazione della residenza;
c) autocertificazione relativa al titolo di studio posseduto;
d) per Direttori e Responsabili dell’esercizio autocertificazione dell’iscrizione al rispettivo ordine professionale e regolarità relativa ai crediti formativi professionali (CFP) per l’esercizio della professione;
e) per Direttori e Responsabili dell’esercizio autocertificazione generale del casellario giudiziale; f) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), dalla quale risulti che l'interessato non ha in corso, presso preture o procure della Repubblica, procedimenti penali nei quali sia stata già pronunziata una sentenza di condanna che comporti l'interdizione dalla professione o da un'arte, ovvero l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa;
g) certificato medico rilasciato da un medico del servizio di medicina legale delle Aziende per i Servizi Sanitari o dai soggetti competenti al rilascio della patente di guida, dal quale risulti l'idoneità:
1 ) per Direttori e Responsabili dell’esercizio secondo i criteri di cui all'Allegato G del presente regolamento;
2 ) per i Capi Servizio dal quale risulti:
3 .a) la non dipendenza da sostanza psicotrope ed alcool;
4 .b) l‘idoneità per il conseguimento della patente C o in alternativa al certificato copia della patente C in corso di validità;
h) curriculum delle attività tecnico-professionali precedentemente svolte nel settore dei trasporti con impianti di cui alle tipologie di funzionalità di cui all’articolo 16, corredato delle relative attestazioni, anche in relazione a quanto richiesto dall’articolo 61;
i) eventuale copia del patentino di abilitazione per impianti di categoria inferiore;
j) per i soli candidati per il ruolo di Capo Servizio proposta del Direttore o Responsabili dell’esercizio dalla quale risulta che lo stesso gode della sua fiducia ed è in possesso delle conoscenze tecniche necessarie per l’abilitazione richiesta.
3. I documenti di cui alle lettere f), g) e h) del comma 2 devono avere data non anteriore a sei mesi da quella della domanda.
4. Coloro che, aspirando ad espletare le funzioni di Responsabile dell'Esercizio ma hanno l’obbligo di affiancamento di un Assistente Tecnico, devono comunque presentare la autocertificazione relativa al titolo di studio posseduto.
5. L’Autorità di sorveglianza regionale si riserva di richiedere qualsiasi ulteriore documentazione che si rendesse necessaria per l’istruttoria della pratica. In tal caso la documentazione dovrà essere fornita entro il termine perentorio stabilito nella richiesta. Decorso inutilmente tale termine la domanda sarà considerata inammissibile e verrà archiviata.
6. la domanda deve essere sottoscritta dall’interessato e per gli aspiranti Capo servizio anche dal gestore degli impianti su cui verranno svolte le mansioni.
 

CAPO II DIRETTORE DELL’ESERCIZIO E RESPONSABILE DELL’ESERCIZIO
art. 63 requisiti del Direttore dell’Esercizio e del Responsabile dell’Esercizio
1. Ai fini della sicurezza, per poter espletare le funzioni di Direttore dell'Esercizio o di Responsabile dell'Esercizio, l'interessato deve essere riconosciuto idoneo in base alle disposizioni del presente regolamento e possedere i seguenti requisiti:
a) Requisiti tecnico-professionali:
1) per il Direttore dell'Esercizio di impianti di categoria A, B1 e B2:
1.1) laurea in ingegneria, conseguita a seguito di corso quinquennale, ed iscrizione all’Ordine degli Ingegneri (sezione A);
1.2) per le categorie A e B1 essere in possesso dell’abilitazione per impianti di categoria direttamente inferiore, ovvero rispettivamenteB1 e B2 ed un periodo di affiancamento ad un Direttore di Esercizio in carica su impianti della categoria richiesta di almeno 6 mesi;
1.3) per impianti di categoria A di tipo funicolare terrestre, in luogo dei requisiti sopra riportati, è richiesto un periodo di almeno 24 mesi nel corso dei quali sia documentata la partecipazione a prove periodiche previste per l’impianto e ad eventuali interventi salienti riguardanti l’impianto stesso. In tal caso l’abilitazione rilasciata sarà ad ogni modo valida unicamente per lo specifico impianto;
1.4) per la categoria B2 essere in possesso dell’abilitazione per impianti di categoria C ed un periodo di affiancamento ad un Direttore di Esercizio in carica, su impianti della categoria richiesta, di almeno 12 mesi;
2) per il Direttore dell'Esercizio di impianti di categoria C e D e per il Responsabile dell'Esercizio di impianti di categoria C e D:
2.1) laurea in ingegneria, conseguita a seguito di corso quinquennale, ed iscrizione all'Ordine degli Ingegneri (sezione A), nonché esperienza specifica documentata nel settore, oppure:
2.2) diploma di laurea in ingegneria ed iscrizione all'Ordine degli Ingegneri (sezione B), nonché esperienza specifica documentata nel settore, oppure:
2.3) diploma di perito industriale ad indirizzo meccanico o elettrotecnico o elettronico ed iscrizione al relativo collegio, nonché esperienza specifica documentata nel settore. Può essere peraltro ammesso un titolo di studio diverso, purché ad indirizzo tecnico e ritenuto equipollente dalla Direzione centrale attività produttive e turismo.
b) Requisiti morali;
1) non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, condanne che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte, ovvero l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, per il periodo di durata della pena accessoria, salvo che sia intervenuta riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale;
2) non avere in corso procedimenti penali nei quali sia stata già pronunziata una sentenza di condanna ad una pena che comporti l'interdizione da una professione o da un'arte, ovvero l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.
c) Requisiti fisici:
1) età non inferiore a 21 anni e non superiore a 70 anni;
2) i requisiti fisici indicati nell'Allegato G al presente regolamento.
2. È consentito l'espletamento delle funzioni di Responsabile dell'Esercizio - con l'obbligo di affiancamento di un Assistente Tecnico - anche a persona sprovvista dei requisiti tecnico-professionali, purché in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado e di comprovata esperienza nel settore.
 

art. 64 accertamento dell'idoneità tecnica
1. Quando sussistono i requisiti stabiliti all’articolo 63, l'idoneità tecnica ai fini della sicurezza per gli interessati ad espletare le funzioni di Direttore o di Responsabile dell'Esercizio è accertata dall’Autorità di sorveglianza regionale con le procedure indicate nel presente articolo, in particolare:
a) per coloro per i quali non è previsto l’obbligo di affiancamento di un Assistente Tecnico: colloquio rivolto ad accertare la preparazione tecnico-professionale dell'interessato sia nel settore dei trasporti a fune in generale, sia in quello specifico degli impianti della categoria richiesta che delle altre categorie per le quali è valido il patentino di idoneità richiesto, secondo la classificazione di cui all'articolo 61, comma 2;
b) per coloro per i quali è previsto l’obbligo di affiancamento di un Assistente Tecnico: mediante esami aventi la stessa finalità indicata alla precedente lettera a) ed articolati in prove teoriche, scritte ed orali, ed in prove pratiche; l'ammissione alla prova orale è subordinata all'esito favorevole della prova scritta e l'ammissione alla prova pratica è subordinata all'esito favorevole della prova orale.
2. Le prove relative all’accertamento dell'idoneità tecnica si svolgeranno sugli argomenti stabiliti nell'Allegato H del presente regolamento.
3. L’accertamento dell'idoneità tecnica sarà effettuato davanti ad una commissione, nominata dal Direttore dell’Autorità di sorveglianza regionale, e sarà costituita da:
a) un funzionario tecnico o ingegnere/architetto dell’Autorità di sorveglianza regionale, anche con funzioni di presidente;
b) un funzionario regionale anche con funzioni di segretario;
c) tre ingegneri esperti in materia di impianti a fune, di cui uno può svolgere anche le funzioni di presidente;
4. La data e le sedi d'esame sono stabilite con decreto del Direttore dell’Autorità di sorveglianza regionale in relazione al numero delle domande pervenute. Le sedute di esame saranno di norma effettuate nei mesi di maggio e novembre e le domande dovranno pervenire rispettivamente entro i mesi di febbraio ed agosto.
 

art. 65 conferma di validità del patentino di idoneità
1. La validità del patentino di idoneità di cui all'articolo 61 è vincolata alla validità della documentazione di cui alla all’articolo 62, comma 2, lettera g), presentata; a tal fine, l'interessato presenta alla Direzione centrale attività produttive e turismo apposita istanza secondo le modalità riportate all'articolo 62, comma 1, corredata dai documenti indicati all’articolo 62 comma 2, lettere b), e), f) e g) ed una autocertificazione del rispetto dei requisiti di cui all’art. 63 del presente regolamento.
 

art. 66 sospensione e revoca del patentino di idoneità
2. Indipendentemente dalle scadenze temporali stabilite all'articolo 65, qualora insorgano motivati dubbi sul permanere dei requisiti fisici per chi espleta la funzione di Direttore dell'Esercizio o di Responsabile dell'Esercizio, la Direzione centrale attività produttive e turismo può disporre in qualunque momento che l'interessato venga sottoposto a visita di revisione, fissando all'uopo il termine di trenta giorni.
3. In relazione all'eventuale esito sfavorevole, temporaneo o definitivo, della visita di revisione, la Direzione centrale competente provvede, rispettivamente, a sospendere o a revocare il patentino di idoneità.
4. La sospensione è disposta per il presunto periodo di inidoneità fisica risultante dalla visita di revisione e la successiva conferma di validità è subordinata al favorevole esito di una nuova visita di revisione.
5. Il patentino d'idoneità si intende inoltre sospeso qualora, entro le scadenze temporali fissate all'articolo 65, ovvero entro la scadenza stabilita ai sensi del comma 1, l'interessato non produca il certificato medico con l'esito della visita di revisione.
6. In caso di mancato rinnovo del patentino di idoneità entro il termine di scadenza, la Direzione centrale competente revoca l'assenso o il nulla osta alla nomina di Direttore dell'Esercizio o di Responsabile dell'Esercizio e ne dà comunicazione alle società concessionarie interessate.
7. Qualora insorgano motivati dubbi sul permanere dei requisiti di idoneità professionale per chi espleta la funzione di Direttore dell'Esercizio o di Responsabile dell'Esercizio di un impianto, la Direzione centrale competente, può sospendere la validità del patentino di idoneità, fissando il termine di sessanta giorni per un nuovo accertamento della stessa, da effettuare con le medesime modalità indicate all'articolo 64.
8. Se, entro il termine di cui al comma 6 e salvo giustificati motivi, l'interessato non si presenta a sostenere il nuovo accertamento di idoneità tecnica, ovvero se tale accertamento ha esito sfavorevole, il patentino di idoneità viene revocato.
9. In materia di infrazioni si applica la normativa statale prevista dall’articolo 92 del DPR 753/1980;
10. Le infrazioni di cui all'articolo 92 del decreto del DPR 753/1980, compiute da parte del Direttore dell'Esercizio o del Responsabile dell'Esercizio e relative alle norme di sicurezza dell'esercizio ovvero le trasgressioni alle prescrizioni impartite dalla Direzione centrale competente , o da organi di livello superiore e accertate mediante processo verbale dai funzionari preposti alla vigilanza, devono essere notificate al contravventore nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre quindici giorni dall'accertamento. La Direzione centrale competente può intraprendere iniziative a tutela della sicurezza del trasporto pubblico che possono arrivare fino alla revoca del nulla osta tecnico per la prosecuzione del pubblico esercizio dell'impianto interessato.
11. A seguito di tre infrazioni notificate - o comunque anche a seguito di una sola segnalazione, in relazione alla gravità dell'infrazione stessa - la Direzione centrale competente ha facoltà di sospendere temporaneamente o, in caso di gravi e comprovati motivi che abbiano arrecato pregiudizio alla sicurezza dell'esercizio, revocare il patentino di idoneità.
12. In caso di mancato rinnovo del patentino di idoneità per un periodo superiore ai tre anni lo stesso è revocato; un nuovo patentino potrà essere rilasciato solo a seguito di nuovo accertamento della idoneità.
 

art. 67 documentazione per richiedere l'assenso o il nulla osta per la nomina del Direttore dell'Esercizio o del Responsabile dell'Esercizio
1. Per il rilascio dell'assenso o del nulla osta tecnico ai fini della sicurezza di cui all'articolo 90, comma 1, del decreto del DPR 753/1980 per la nomina del Direttore dell'Esercizio o del Responsabile dell'Esercizio di un impianto, il Concessionario presenta alla Direzione centrale attività produttive e turismo apposita domanda, come specificato all’articolo 62, comma 1, allegando i seguenti documenti forniti dalla persona proposta:
a) patentino di idoneità, anche in fotocopia autenticata, ovvero certificato di idoneità rilasciato ai sensi del decreto ministeriale del Ministero dei trasporti n. 1533/1985;
b) copia della lettera con la quale il legale rappresentante del Concessionario nomina la persona proposta Direttore dell'Esercizio o Responsabile dell'Esercizio per l'impianto di cui trattasi, con l'esplicita indicazione dei poteri e degli strumenti che gli vengono conferiti ai sensi dell'articolo 91, comma 2, del decreto del DPR 753/1980;
c) dichiarazione con la quale l'interessato accetta espressamente l'incarico elencando tutti gli impianti per i quali svolge le funzioni di Direttore dell'Esercizio, di Responsabile dell'Esercizio, di Assistente Tecnico, ovvero mansioni equiparabili a queste qualora riconosciute in altre Regioni o Province Autonome, con il relativo peso U.C.I. calcolato con le modalità di cui all’allegato M del presente regolamento;
d) autocertificazione di residenza;
2. La persona proposta come Direttore dell'Esercizio per tutte le categorie di impianti, o come Responsabile dell'Esercizio per gli impianti di categoria D, deve:
a) avere la residenza anagrafica nel comune o in uno dei comuni nei quali sono ubicate le stazioni dell'impianto per cui si chiede la nomina, ovvero anche in uno dei comuni limitrofi a quelli nei quali si trova l'impianto stesso;
b) presentare - qualora non in possesso del requisito di cui alla lettera a) - motivata istanza di deroga all'obbligo di residenza, ai sensi dell'articolo 91, comma 3, del DPR 753/1980.
3. La persona proposta come Responsabile dell'Esercizio solo per gli impianti della categoria C, se non ha già la residenza anagrafica nel comune o in uno dei comuni nei quali sono ubicate le stazioni dell'impianto, ovvero anche in uno dei comuni limitrofi a quelli nei quali si trova l'impianto stesso, deve presentare una dichiarazione con la quale si impegna a stabilire la propria residenza in uno dei comuni suddetti, riservandosi di darne dimostrazione entro un periodo di tempo non superiore a sei mesi. È altresì consentito documentare che in uno dei ripetuti comuni l'interessato disponga di un domicilio, anche se limitatamente ai periodi di funzionamento dell'impianto.
 

art. 68 rilascio, sospensione e revoca dell'assenso o del nulla osta tecnico - Deroghe
1. L'assenso di cui all'articolo 90, comma 1, del DPR 753/1980 per la nomina del Direttore o del Responsabile dell'Esercizio, è rilasciato dalla Direzione regionale competente in materia di impianti a fune se sussistono tutti i necessari presupposti stabiliti dal presente regolamento, incluso il nulla osta ai fini della sicurezza rilasciato dall’Autorità di sorveglianza che comprende il controllo del peso complessivo U.C.I. dichiarato. La medesima Direzione regionale accorda la deroga, eventualmente richiesta dall'interessato, all'obbligo di residenza di cui all'articolo 91, comma 3, del DPR 753/1980.
2. La deroga all’obbligo di residenza regionale è accordata - fermi restando i limiti alla pluralità di incarichi di cui all'articolo 69 del presente regolamento - tenuto conto delle motivazioni addotte dall'interessato, a condizione che questi abbia la propria residenza anagrafica in una provincia finitima, ancorché appartenente ad altra regione. Situazioni particolari potranno essere esaminate caso per caso, tenuto conto di tutte le circostanze addotte.
3. L'assenso o il nulla osta di cui al comma 1 sono revocati, oltre che nelle ipotesi previste dagli articoli 90, comma 3 e 92, ultimo comma, del DPR 753/1980, anche in caso di revoca del patentino di idoneità dell'interessato; essi sono inoltre sospesi in caso di sospensione del patentino di idoneità stesso.
 

art. 69 pluralità di incarichi di Direttore dell'Esercizio o di Responsabile dell'Esercizio
1. La stessa persona può esercitare le funzioni di Direttore dell'Esercizio o di Responsabile dell'Esercizio per più impianti, anche se gestiti da concessionari diversi, con le limitazioni, le modalità ed alle condizioni stabilite ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo, agli effetti dell'articolo 89, comma 3, del DPR 753/1980.
2. La stessa persona che espleta le funzioni di Direttore dell'Esercizio o di Responsabile dell'Esercizio può svolgere anche le mansioni di Assistente Tecnico, con le limitazioni stabilite ai commi 4 e 5.
3. Il numero massimo degli impianti di ogni categoria ai quali può essere preposta una stessa persona, come Direttore dell'Esercizio o Responsabile dell'Esercizio, si determina attribuendo ad ogni impianto un "peso", espresso in "unità convenzionali di impegno" (U.C.I.) e calcolato come risultato del "peso base", assegnato in relazione alla categoria ed al tipo di impianto, moltiplicato per un opportuno coefficiente, secondo quanto di seguito indicato:
a) a ciascun impianto è assegnato il “peso base” indicato nella tabella U.C.I. riportata nell’Allegato M;
b) nel caso di concessionari di più impianti, al "peso base" di ciascuno degli impianti ai quali è preposta la stessa persona si applica uno dei seguenti coefficienti riduttivi:
1) se tutti gli impianti sono eserciti da una stessa azienda: 0,65;
2) se gli impianti sono eserciti da due o più aziende, si applica il coefficiente 0,65 solo agli impianti di una delle aziende, indicata a scelta dal preposto Direttore dell'Esercizio, ed alle altre si applica il coefficiente 0,80.
4. Il "peso" complessivo degli impianti ai quali può essere preposta la stessa persona come Direttore dell'Esercizio, aumentato del 50% del "peso" complessivo degli impianti per i quali la stessa espleta le incombenze di Assistente Tecnico, non deve superare il limite di 50 U.C.I.
5. Il "peso" complessivo degli impianti di categoria C e D ai quali può essere preposta la stessa persona come Responsabile dell'Esercizio, aumentato del 50% del "peso" complessivo degli impianti per i quali la stessa espleta le incombenze di Assistente Tecnico, non deve superare il limite di 25 U.C.I.
6. Qualora il "peso" complessivo degli impianti eserciti da un'azienda ai sensi del comma 1 risulti maggiore di 40 U.C.I., non può essere accordata, per gli stessi impianti, la deroga all'obbligo di residenza del Direttore dell'Esercizio, di cui all'articolo 68, comma 2.
7. Situazioni speciali potranno essere valutate, caso per caso, dalla Amministrazione regionale per l'eventuale concessione di deroghe alle disposizioni del presente articolo, tenuto conto delle argomentazioni portate dagli interessati a sostegno delle proprie richieste e con particolare riferimento alle condizioni locali.
 

art. 70 sostituzione del Direttore o del Responsabile dell'Esercizio
1. Quando debba provvedersi alla sostituzione del Direttore dell'Esercizio o del Responsabile dell'Esercizio di un impianto, per iniziativa del Concessionario, per rinunzia dell'interessato o per raggiungimento, da parte dello stesso interessato, del limite di età, il Concessionario o l'interessato medesimo ne danno comunicazione scritta alla Direzione regionale competente in materia di impianti a fune, almeno novanta giorni prima della cessazione dell'incarico.
2. Comunque, ove il limite di età del Direttore dell'Esercizio o del Responsabile dell'Esercizio maturi nel corso di un periodo stagionale di esercizio dell'impianto, la sostituzione può essere attuata al termine dello stesso periodo, intendendosi automaticamente prorogato del tempo necessario il suddetto limite.
3. Può derogarsi dal termine fissato al comma 1 solo nei casi di forza maggiore o di comprovata necessità, ovvero di gravi inadempienze, da parte dell'interessato o del Concessionario, agli obblighi contrattuali o a quelli stabiliti da disposizioni legislative o regolamentari ovvero dal presente regolamento.
4. Nell'eventualità di revoca con effetto immediato dell'assenso o del nulla osta tecnico di cui all'articolo 90, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, si determina conseguentemente anche la revoca del nulla osta tecnico di cui all' articolo 4 del DPR 753/1980 per gli impianti per i quali è nominato Direttore dell'Esercizio.
5. Nell'eventualità che la revoca non abbia effetto immediato, l'autorità che dispone la revoca deve fissare altresì il termine temporale entro il quale deve aver luogo la sostituzione.
6. Entro i termini temporali indicati ai commi 1 e 5, il Concessionario deve nominare il nuovo Direttore dell'Esercizio o Responsabile dell'Esercizio e presentare la documentazione prevista all' articolo 67, per ottenere l'assenso o il nulla osta tecnico per tale nomina.
7. Fatte salve le ipotesi di cui al comma 3, il Direttore dell'Esercizio o il Responsabile dell'Esercizio cessante rimane in carica, con tutte le proprie attribuzioni, non oltre novanta giorni dalla data di comunicazione di cessazione dell'incarico.
8. Salvo casi di forza maggiore, l'atto di subentro viene formalizzato mediante apposito verbale di consegna, con l'indicazione del giorno e dell'ora, sottoscritto da entrambi gli interessati e dal legale rappresentante del Concessionario, nel quale verbale il Direttore dell'Esercizio o il Responsabile dell'Esercizio cessante può inserire informazioni sul decorso periodo di servizio dell'impianto, nonché avvertenze utili al subentrante in materia di sicurezza del servizio medesimo.
9. Copia del suddetto verbale viene inviata, entro i termini di cui al comma 7, dal Concessionario alla Direzione regionale competente.
 

art. 71 sostituto del Direttore o del Responsabile dell'Esercizio
1. Il Direttore dell'Esercizio o il Responsabile dell'Esercizio nomina, entro novanta giorni dall'incarico, previo benestare del Concessionario, un sostituto di sua fiducia abilitato per la stessa categoria, in conformità con quanto stabilito agli articoli 61, 62, 63 e 64, al quale affida temporaneamente le proprie funzioni, eventualmente precisando per iscritto i particolari adempimenti, di norma concernenti l'attività corrente dell'impianto, che devono essere espletati dallo stesso sostituto.
2. Fatto salvo il benestare del Concessionario, la scelta della persona da nominare sostituto del Direttore dell'Esercizio o del Responsabile dell'Esercizio di un impianto è lasciata al giudizio del titolare che comunque, in relazione a quanto disposto dall'articolo 91, comma 1, del DPR 753/1980, risponde di tale scelta.
3. Della nomina di cui al comma 1 il Direttore dell'Esercizio o il Responsabile dell'Esercizio dà tempestiva comunicazione scritta alla Direzione centrale attività produttive e turismo, che ne prende atto, allegando la dichiarazione con la quale la persona proposta come sostituto accetta espressamente l'incarico.
4. Salvo casi di forza maggiore, il passaggio della funzione di Direttore dell'Esercizio o Responsabile dell'Esercizio dal titolare al sostituto, e viceversa, deve ogni volta essere formalizzato con l'indicazione del giorno e dell'ora del subentro e delle eventuali avvertenze per il subentrante.
 

art. 72 assistente Tecnico
1. L'Assistente Tecnico, che il Concessionario deve designare ai sensi dell'articolo 90, comma 4, del DPR 753/1980, ove intenda avvalersi della facoltà ivi prevista, deve possedere l'abilitazione di cui all'articolo 61 quanto meno per la medesima categoria, ed età non inferiore a 21 anni e non superiore a 70 anni.
2. La designazione di cui al comma 1 è subordinata, ai fini della sicurezza, al nullaosta da parte della Direzione centrale attività produttive e turismo; a tale scopo il Concessionario presenta al predetto ufficio apposita domanda, come specificato all’articolo 62, comma 1, corredata della seguente documentazione, fornita dall'interessato:
a) patentino di idoneità, di Direttore o Responsabile dell’Esercizio, anche in fotocopia autenticata senza restrizioni in contrasto con la designazione;
b) dichiarazione con la quale l'interessato accetta espressamente l'incarico elencando tutti gli impianti per i quali svolge le funzioni di Direttore dell'Esercizio o di Responsabile dell'Esercizio ovvero di Assistente Tecnico, o mansioni equiparabili a quelle svolte dal Direttore dell'Esercizio o dal Responsabile dell'Esercizio nelle altre Regioni o Province autonome, con il relativo peso U.C.I. calcolato con le modalità del presente regolamento;
c) autocertificazione di residenza.
3. L'interessato deve risiedere nella Regione Friuli Venezia Giulia, ovvero in una provincia finitima, appartenente ad altra Regione.
4. Ove, nel settore dei trasporti pubblici effettuati mediante impianti funicolari aerei e terrestri l'interessato espleti soltanto le incombenze di assistente tecnico, il "peso" complessivo degli impianti per i quali egli può espletare dette incombenze, calcolato con i criteri stabiliti all'articolo 69, comma 3, non deve superare 50 U.C.I. Nel caso in cui l'interessato espleti anche le funzioni di Direttore dell'Esercizio o di Responsabile dell'Esercizio, si applicano rispettivamente, le disposizioni di cui ai commi 4 o 5 dello stesso articolo 69.
5. Il nulla osta di cui al comma 2 viene comunicato all'interessato e al Concessionario.
 

art. 73 sostituzione dell'Assistente Tecnico
1. Ai fini della sicurezza, la Direzione regionale competente in materia di impianti a fune può in qualunque momento revocare il gradimento per l'Assistente Tecnico di un impianto, richiedendone al Concessionario la sostituzione, ove l'interessato dimostri imperizia o negligenza nell'espletamento dei propri compiti; contestualmente il medesimo Ufficio attiva le procedure di cui all'articolo 66, comma 6.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, la Direzione regionale competente fissa altresì il termine temporale entro il quale il Concessionario deve provvedere alla sostituzione dell'Assistente Tecnico.
3. Quando debba provvedersi alla sostituzione dell'Assistente Tecnico per iniziativa del Concessionario, per rinunzia dell'interessato, ovvero per raggiungimento, da parte dello stesso, del limite di età fissato all'articolo 76, si adotta la stessa procedura indicata all'articolo 70 per la sostituzione del Direttore dell'Esercizio o del Responsabile dell'Esercizio.
 

CAPO III CAPI SERVIZIO, MACCHINISTI, AGENTI DI STAZIONE E DI VETTURA
art. 74 riconoscimento della idoneità
1. Il riconoscimento della idoneità degli aspiranti alle qualifiche di Capo Servizio, riferito ad ogni singola categoria di impianto di cui all’articolo 60, comma 3, avviene tramite esame e conseguente rilascio di patentino da parte della Direzione centrale attività produttive e turismo.
2. Il riconoscimento dell'idoneità degli aspiranti alla qualifica di Macchinisti e Agenti avviene per ogni singolo impianto, previo accertamento dei requisiti necessari e conseguente esame, da parte del Direttore dell'Esercizio e del Capo Servizio, oppure dal Responsabile dell’Esercizio. L'esame teorico pratico è svolto presso l'impianto redigendo apposito verbale. Le date di esame devono essere comunicate con congruo anticipo alla Direzione centrale competente per l'eventuale partecipazione di un proprio funzionario tecnico. Il verbale di esame controfirmato dall’Esercente deve essere trasmesso alla Direzione centrale competente.
 

art. 75 personale addetto all’esercizio di impianti a fune
1. Il personale deve garantire lo svolgimento sicuro dell’esercizio. Detto personale normalmente è costituito da:
a) il capo servizio;
b) il macchinista;
c) l’agente della stazione di rinvio od intermedia ed eventualmente quello di vettura;
d) un congruo numero di ulteriori agenti in relazione alle caratteristiche ed all’intensità di traffico dell’impianto.
2. Nel Regolamento di Esercizio di ciascun impianto è definita la consistenza del personale che deve essere sempre presente. Per gli impianti di categoria D la mansione del macchinista normalmente non è prevista; qualora fosse necessaria tale figura, deve essere prevista dal Regolamento di Esercizio e la mansione di agente può essere svolta con controllo da remoto se è attiva la telesorveglianza.
3. Per gli impianti per i quali è previsto il funzionamento automatico (di cui al Capitolo 12 del decreto dirigenziale del Direttore generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici - Direzione generale per il Trasporto Pubblico Locale n. 337 del 16 novembre 2012 “Disposizioni e prescrizioni tecniche per le infrastrutture degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone. Armonizzazione delle norme e delle procedure con il decreto legislativo 210/2003 non è richiesta la presenza del relativo personale presso l’impianto. Il Regolamento di Esercizio deve contenere le relative condizioni.
4. Il personale svolge le proprie mansioni con la necessaria diligenza e osservando le prescrizioni delle leggi, dei regolamenti e delle altre disposizioni vigenti, nonché adottando le necessarie misure e le cautele atte ad evitare sinistri. Quando tuttavia si verifica un incidente, il personale è tenuto a prestare tutti i soccorsi possibili ed a porre in essere ogni mezzo opportuno per alleviare e limitare le conseguenze dei danni occorsi e per impedirne altri. Il personale si adopera con perizia e diligenza anche in circostanze eccezionali non espressamente previste dalle norme di esercizio, ai fini della sicurezza.
 

art. 76 requisiti del Capo Servizio
1. I requisiti richiesti per i Capi Servizio, per tutte le categorie di impianti, sono i seguenti:
a) età minima di 21 anni, età massima di 67 anni;
b) capacità psicofisiche come richieste per il conseguimento della patente automobilistica C ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 16 dicembre 1992, n. 495, (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada);
c) di non essere consumatore abituale di droghe;
d) di non fare abuso di alcool;
e) cittadinanza italiana o comunitaria;
f) l'interessato non deve avere in corso procedimenti penali nei quali sia stata già pronunziata una sentenza di condanna che comporti l'interdizione dalla professione o da un'arte, ovvero l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa;
g) per gli impianti delle categorie A e B1 è necessario possedere almeno uno dei requisiti, di seguito specificati:
1) diploma di perito tecnico industriale ed aver maturato almeno 3 mesi di effettivo lavoro come macchinista della stessa categoria, oppure avere svolto per almeno 3 mesi le funzioni di caposervizio di categoria B2;
2) diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale ed aver maturato almeno 12 mesi di effettivo lavoro come macchinista della stessa categoria, oppure avere svolto per almeno 12 mesi le funzioni di caposervizio di categoria B2;
3) licenza di scuola secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore) e aver svolto:
3.1) almeno 24 mesi di effettivo lavoro con la qualifica di macchinista sullo stesso impianto o su altri impianti della stessa categoria;
3.2) almeno 24 mesi di effettivo lavoro con la qualifica di Capo Servizio di un impianto di categoria inferiore;
3.3) almeno 24 mesi di effettivo lavoro nella manutenzione o costruzione nello stesso impianto o su altri impianti della stessa categoria;
h) per gli impianti delle categorie B2, C e D è necessario possedere almeno la licenza della scuola secondaria di primo grado e per gli impianti delle categorie B2 e C aver maturato almeno 3 mesi di effettivo lavoro come macchinista di categorie B2 o C.
2. Coloro che sono già in possesso di patentino per impianti di categorie superiori non devono dimostrare il possesso dei requisiti sopraccitati.
3. Per impianti di categoria A, comprese le funicolari terrestri, l’abilitazione rilasciata sarà valida unicamente per lo specifico impianto.
 

art. 77 accertamento dell'idoneità tecnica del Capo Servizio
1. Quando sussistono i requisiti stabiliti dall’articolo 62, l'idoneità tecnica per svolgere le funzioni di Capo Servizio, è accertata da una commissione composta da due funzionari della Direzione centrale attività produttive e turismo, di cui almeno un ingegnere, con funzioni rispettivamente di segretario e di presidente, e da un ulteriore ingegnere di maturata e comprovata esperienza nel settore degli impianti a fune relativamente alla tipologia di impianto in esame.
2. L'esame consisterà in una prova scritta, in una prova orale e in una prova pratica. L’esito positivo di ciascuna prova consente al candidato di essere ammesso alla prova successiva. Le prove verteranno sugli argomenti di cui all'Allegato K.
3. La prova pratica è sostenuta presso un impianto del Concessionario relativo alla categoria richiesta alla presenza della commissione sopra definita e del Direttore di Esercizio.
4. La Direzione centrale competente rilascia al candidato che ha superato l’esame un patentino di idoneità, secondo il modello riportato nell’Allegato L. Sul patentino sono specificati le categorie di impianti per le quali è concessa l’idoneità stessa ovvero gli impianti. Di tale patentino viene rilasciata una copia anche al Concessionario.
5. Sul patentino di cui al comma 4 sono, di volta in volta, annotate le successive abilitazioni alle altre categorie di impianti.
6. Il Concessionario può riproporre i candidati giudicati non idonei per un successivo esame, con le modalità indicate all’articolo 62, purché sia decorso almeno un mese dalla precedente prova.
 

art. 78 estensione dell'idoneità tecnica del Capo Servizio
1. Ai sensi dell’articolo 6 del Decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 288 del 17 settembre 2014, (Requisiti e modalità di abilitazione del personale destinato a svolgere funzioni di sicurezza sugli impianti a fune in servizio pubblico), il patentino rilasciato dalla Direzione centrale attività produttive e turismo ha validità su tutto il territorio nazionale; viene altresì riconosciuta in ambito regionale l'abilitazione rilasciata dagli US.T.I.F., ANSFISA e dalle altre Regioni e Province Autonome.
 

art. 79 conferma dei requisiti fisici del Capo Servizio
1. Il patentino di idoneità ha validità di cinque anni con le seguenti eccezioni:
a) fino alla scadenza della patente C, qualora in possesso del titolare;
b) qualora il richiedente abbia compiuto il sessantesimo anno di età al momento della presentazione della domanda per il rilascio del patentino esso è valido fino al compimento del sessantacinquesimo anno;
c) qualora il titolare abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età il periodo di validità è di un anno;
d) oltre il compimento del sessantasettesimo anno di età da parte del titolare il patentino non è più valido.
2. Per il rinnovo della validità del patentino rilasciato, entro il termine di 3 mesi prima della data di scadenza quinquennale del patentino, l'interessato deve presentare alla Direzione centrale attività produttive e turismo con le modalità previste dall’art. 62, comma 1, i documenti richiesti di cui all’art.62, comma 2, lettera b), lettera f), lettera g) ed una autocertificazione del rispetto dei requisiti di cui all’art. 76 del presente regolamento.
3. Qualora tale documentazione non venga presentata nei termini previsti il patentino è sospeso, a partire dalla data di scadenza.
 

art. 80 sospensione e revoca del patentino del Capo Servizio
1. Indipendentemente dalle scadenze temporali stabilite all’articolo 79, qualora insorgano motivati dubbi sul permanere dei requisiti fisici per chi espleta la funzione di caposervizio, la Direzione centrale attività produttive e turismo può disporre in qualunque momento che l’interessato venga sottoposto a nuova visita medica di cui all'articolo 62, comma 2, lettera g), punto 2), e ne esibisca il risultato entro 60 giorni.
2. In relazione all’eventuale esito sfavorevole, temporaneo o definitivo, della visita medica, la Direzione centrale competente provvede, rispettivamente, a sospendere o a revocare il patentino.
3. La sospensione è disposta per il presunto periodo di inidoneità fisica risultante dalla visita di revisione, e la successiva conferma di validità è subordinata al favorevole esito di nuova visita medica.
4. Il patentino è inoltre sospeso qualora l’interessato non produca i certificati entro le scadenze temporali fissate all’articolo 79, ovvero quando l’interessato non produca i certificati medici di cui al comma1 del presente articolo entro i termini richiesti.
5. In caso di mancato rinnovo entro il termine di scadenza la Direzione centrale competente sospende il patentino.
6. Qualora insorgano motivati dubbi sul permanere dei requisiti di idoneità professionale per chi espleta la funzione di Capo Servizio di un impianto, la Direzione centrale competente può sospendere la validità del patentino di idoneità, fissando il termine di sessanta giorni per un nuovo accertamento, da effettuare con le stesse modalità indicate all’articolo 77.
7. Se, entro il termine di cui al precedente comma 6 e salvo giustificati motivi, l’interessato non si presenta a sostenere il nuovo accertamento di idoneità tecnica, ovvero se tale accertamento ha esito sfavorevole, il patentino di idoneità viene revocato.
8. In caso di gravi e comprovati motivi che abbiano arrecato pregiudizio alla sicurezza dell’esercizio, la Direzione centrale competente revoca il patentino.
9. In caso di sospensione o revoca del patentino, viene data comunicazione al Concessionario e al Direttore dell’Esercizio o ai Direttori dell’Esercizio, revocando i relativi nulla osta sugli impianti.
10. In caso di mancato rinnovo del patentino di idoneità per un periodo superiore ai tre anni lo stesso è revocato; un nuovo patentino potrà essere rilasciato solo a seguito di nuovo accertamento della idoneità.
 

art. 81 nulla osta alla nomina del Capo Servizio al Concessionario
1. Ai fini del rilascio del nulla osta da parte della Direzione centrale attività produttive e turismo sull’impianto o sugli impianti alla nomina di Capo Servizio, il Concessionario presenta domanda secondo le modalità riportate all’articolo 62, comma 1, corredata dalla seguente documentazione:
a) copia del patentino in corso di validità della persona che si intende nominare solo nel caso sia rilasciato da un U.S.T.I.F., ANSFISA o da altre Regioni o Province Autonome;
b) proposta del Direttore dell’Esercizio dalla quale risulta che il candidato goda della sua fiducia; c) elenco di tutti gli impianti per i quali il proposto svolge le mansioni di Capo Servizio con il relativo peso U.C.I. di cui all’articolo 82;
d)dichiarazione con la quale l’interessato accetta espressamente l’incarico.
2. Nel caso di primo rilascio la richiesta di nulla osta può essere contestuale a quella del patentino.
 

art. 82 pluralità di incarichi di Capo Servizio
1. Il capo servizio può svolgere le sue mansioni per più impianti gestiti dallo stesso Concessionario.
2. Il capo servizio, che già svolge le sue funzioni per gli impianti di un Concessionario, può svolgere le medesime funzioni per altri concessionari/esercenti, previo benestare congiunto dei rispettivi concessionari/esercenti e Direttori dell’Esercizio. Gli impianti devono essere raggiungibili dal Capo Servizio entro un periodo di tempo ragionevole e comunque non superiore a 30 minuti di percorrenza fra gli impianti più distanti.
3. Le funzioni di Capo Servizio possono essere cumulate con le funzioni di macchinista in caso di momentanea necessità, purché il macchinista titolare sia prontamente reperibile.
4. Nel caso di impianto isolato, il Capo Servizio può svolgere anche le mansioni di macchinista a seguito di apposita autorizzazione rilasciata dalla Direzione centrale attività produttive e turismo.
5. Il Capo Servizio può raggiungere un massimo di 25 punti U.C.I., in funzione del “peso base” assegnato a ciascun impianto e secondo quanto disposto nell’Allegato M al presente regolamento.
 

art. 83 requisiti del macchinista e dell’agente
1. I requisiti richiesti per i macchinisti e gli agenti sono i seguenti:
a) età minima di 18 anni per tutte le tipologie d'impianti A 1, B1, B2, C e D;
b) capacità psico-fisiche come richieste per il conseguimento della patente automobilistica C, ai sensi del DPR 495/1992;
c) cittadinanza italiana o comunitaria: è necessaria adeguata conoscenza della lingua italiana;
2. L'interessato deve esibire apposita certificazione da cui risulti il non abuso di sostanze alcoliche e il non uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, rilasciata sulla base di accertamenti clinico tossicologici in conformità a quanto disposto dall’accordo Stato Regioni del 18 settembre 2008 concernente l’assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi;
3. L'interessato non deve avere in corso procedimenti penali nei quali sia stata già pronunziata una sentenza di condanna che comporti l'interdizione dalla professione o da un'arte, ovvero l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.
4. Per tutti gli impianti è necessario possedere almeno il titolo di studio di scuola media inferiore.
5. Per impianti di categoria A e di tipo funicolare terrestre l’abilitazione rilasciata sarà valida unicamente per lo specifico impianto.
 

art. 84 sostituti di Capi Servizio, Macchinisti e agenti
1. L'elenco nominativo del personale dovrà comprendere un numero sufficiente di sostituti abilitati per la stessa categoria di impianti o per l’impianto specifico per assicurare il servizio, tenuto conto delle possibili assenze per riposi periodici, congedi, malattie ed infortuni. Le sostituzioni devono essere annotate sul libro giornale.
 

art. 85 sostituzione del Capo Servizio
1. Quando debba provvedersi alla sostituzione del Capo Servizio di un impianto, per iniziativa del Concessionario, per rinunzia o per raggiungimento dell’interessato del limite di età, l'azienda o l'interessato medesimo ne danno comunicazione scritta alla Direzione centrale attività produttive e turismo almeno trenta giorni prima della cessazione dell'incarico.
 

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
art. 86 rinvio
1.Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alla disciplina nazionale ed europea del settore di riferimento.
art. 87 disposizioni finali
1. Gli allegati possono essere modificati con decreto del Direttore centrale della Direzione centrale attività produttive e turismo nel caso di sopravvenute esigenze tecniche o di adeguamento normativo.
 

art. 88 entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
 

Allegati

Allegato A qualifiche dei funzionari regionali richieste in funzione della tipologia di attività da svolgere
Allegato B contributo annuale di sorveglianza tecnica degli impianti
Allegato C schema codifica impianti e piste
Allegato D prescrizioni tecniche riguardanti la costruzione e l’esercizio dei tappeti mobili di risalita che necessitano di personale di sorveglianza durante l’esercizio
Allegato E controlli e revisioni sugli impianti
Allegato F mansionario del personale preposto all’ esercizio degli impianti
Allegato G requisiti fisici prescritti per espletare le funzioni di Direttore o di Responsabile dell’Esercizio
Allegato H programma d’esame per l’accertamento della idoneità tecnica per l’espletamento delle funzioni di Direttore o di Responsabile dell’esercizio
Allegato I patentino di idoneità per l’espletamento delle funzioni di Direttore dell’esercizio
Allegato J patentino di idoneità per l’espletamento delle funzioni di Responsabile dell’esercizio Allegato K programma d’esame per l’accertamento della idoneità tecnica per l’espletamento delle funzioni di Capo Servizio
Allegato L patentino di idoneità per l’espletamento delle funzioni di Capo Servizio
Allegato M “peso base” e “peso complessivo” per Direttore/Responsabile di esercizio, Assistente tecnico e Capo Servizio
Allegato N domanda di autorizzazione alla costruzione e l’esercizio
Allegato O domanda di concessione alla costruzione e l’esercizio
Allegato P domanda di modifica all’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio
Allegato Q domanda di modifica alla concessione alla costruzione e all’esercizio