Cassazione Penale, Sez. 3, 29 dicembre 2022, n. 49459 - Nozione di "Luogo di lavoro" in caso di azienda agricola


 

Deve essere affermato il principio di diritto secondo il quale, in caso di azienda agricola, non possono essere considerati "luoghi di lavoro" i soli terreni esterni all'area edificata sui quali viene svolta una delle attività previste dal secondo comma dell'art. 2135 cod. civ.; costituiscono, invece, "luoghi di lavoro" le aree di immediata pertinenza della sede (principale, secondaria, operativa, magazzino, deposito, ecc. ecc.) adibite ad attività non strettamente agricole (come, per esempio, deposito, carico/scarico merci, movimento mezzi) e/o quelle ad esse connesse previste dal terzo comma dell'art. 2135 cod. civ.. 


 

Presidente: RAMACCI LUCA
Relatore: ACETO ALDO Data Udienza: 22/09/2022
 

Fatto




1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti ha proposto appello avverso la sentenza dell'11/10/2021 del medesimo tribunale che ha assolto il sig. G.B. dal reato di cui agli artt. 64, comma 1, lett. a), Allegato IV, punto 1.8, e 68, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 81 del 2008, perché il fatto non sussiste.
1.1.Con unico motivo lamenta l'erronea applicazione degli artt. 62 e 64, d.lgs. n. 81 del 2008, sotto il profilo dell'errata interpretazione del termine "terreno" richiamato, a fini derogatori, dall'art. 62, comma 2, lett. d-bis, d.lgs. n. 81 del 2008.
2. Trattandosi di sentenza inappellabile ai sensi dell'art. 593, u.c., cod. proc. pen., la Corte di appello di Torino ha trasmesso gli atti a questa Corte ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 568, u.c., cod. proc. pen.

 



Diritto




l. Il ricorso è fondato
2.Il G.B. risponde del reato a lui ascritto perché, «quale datore di lavoro dell'Azienda Agricola "E.B.", ha omesso di proteggere, delimitare e segnalare il bordo delle aree di lavoro esterne confinanti con il pendio boschivo, ivi utilizzate come deposito temporaneo di materiali e mezzi».
2.1. Secondo il Tribunale l'area esterna all'azienda agricola non può essere considerata "luogo di lavoro" e ciò in base all'interpretazione dell'art. 62, comma 2, lett. d-bis, d.lgs. n. 81 del 2008, che esclude dall'ambito applicativo della disciplina sulla sicurezza dei luoghi di lavoro i campi, i boschi e gli altri terreni facenti parte di un'azienda agricola o forestale. Secondo il Tribunale la locuzione «"altri terreni" senza alcuna specificazione, successivamente all'indicazione di campi e boschi, porta a ritenere che il vocabolo 'terreni' non possieda un connotato esclusivamente naturalistico, ma si riferisca ad ogni tipo di suolo rientrante nel perimetro de/l'azienda agricola forestale». Del resto, aggiunge il Tribunale, l'Allegato IV del d.lgs. n. 81, cit., contempla, al § 6, una serie di prescrizioni per le aziende agricole che non prevedono obblighi specifici in relazione ai luoghi di lavoro ed alle aree esterne dell'azienda agricola stessa, né impongono l'adozione di presidi di sicurezza finalizzati ad evitare il rischio di caduta dei lavoratori ed i pericoli connessi alla circolazione dei mezzi di lavoro in dette aree.

3.Il rilievo è infondato.
3.1. L'art. 62, d.lgs. n. 81 del 2008, che apre il Titolo II - LUOGHI DI LAVORO - Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI -, così definisce i luoghi di lavoro:
«Ferme restando le disposizioni di cui al titolo I, si intendono per luoghi di lavoro, unicamente ai fini della applicazione del presente titolo, i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro». Il secondo comma così recita: «[/]e disposizioni di cui al presente titolo non si applicano: a) ai mezzi di trasporto; b) ai cantieri temporanei o mobili; c) alle industrie estrattive; d) ai pescherecci; d-bis) ai campi, ai boschi e agli altri terreni facenti parte di un'azienda agricola o forestale».
3.2. Nella sua stesura originaria, l'art. 62 così recitava: <<1. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo I, unicamente ai fini dell'applicazione del presente titolo, si intendono per luoghi di lavoro: a) i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro; b) i campi, i boschi e altri terreni facenti parte di un'azienda agricola o forestale. 2. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano: a) ai mezzi di trasporto; b) ai cantieri temporanei o mobili; c) alle industrie estrattive; d) ai pescherecci».
3.3. L'art. 38, d.lgs. 3 agosto 2009, n. 106 - Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - aveva modificato la norma, inserendo "i campi, i boschi e altri terreni facenti parte di un'azienda agricola o forestale" tra i luoghi ai quali non si applicano le norme del Titolo Il del citato d.lgs. n. 81 del 2008.
3.4. L'art. 39, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 106, cit., aveva anche abrogato il sesto comma dell'art. 63, d.lgs. n. 81 (intitolato "Requisiti di salute e di sicurezza"), che così recitava: «[i] requisiti di sicurezza e di salute relativi a campi, boschi e altri terreni facenti parte di una azienda agricola o forestale, sono specificati nel punto 7 (rectius, 6) de/l'allegato IV».
3.5. Come ricordato dal Tribunale, la norma ha il suo antecedente storico nell'art. 30, lett. e), d.lgs. n. 626 del 1994, che, nel definire i "luoghi di lavoro", così si esprimeva: <<1.Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente titolo si intendono per luoghi di lavoro: a) i luoghi destinati a contenere posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo nell'area della medesima azienda ovvero unità produttiva comunque accessibile per il lavoro. 2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano: a) ai mezzi di trasporto; b) ai cantieri temporanei o mobili; c) alle industrie estrattive; d) ai pescherecci; e) ai campi, boschi e altri terreni facenti parte di una impresa agricola o forestale, ma situati fuori dall'area edificata dell'azienda». 3.6.In estrema sintesi: prima dell'introduzione del d.lgs. n. 81 del 2008, i campi, i boschi e gli altri terreni facenti parte di una impresa agricola o forestale, non erano considerati luoghi di lavoro solo se situati fuori dell'area edificata dell'azienda; il d.lgs. n. 81 del 2008 aveva invece esteso la definizione di "luoghi di lavoro" a tutti i campi, i boschi e gli altri terreni facenti parte di una impresa agricola o forestale, a prescindere dall'essere situati o meno fuori dell'area edificata dell'azienda; il d.lgs. n. 106 del 2009 ha invece ripristinato l'originaria esclusione senza più (apparentemente; infra, § 3.14)condizionarla al fatto che i campi, i boschi e gli altri terreni facenti parte di una impresa agricola o forestale, fossero situati fuori dell'area edificata dell'azienda, ed ha espressamente escluso l'applicazione a tali luoghi dei requisiti di sicurezza e salute stabiliti dall'Allegato IV.
3.7.II Tribunale ne trae argomento per affermare che non può essere considerato "luogo di lavoro" qualsiasi terreno facente parte dell'azienda agricola, anche se interno all'area edificata dall'azienda stessa.
3.8. L'interpretazione non può essere condivisa.
3.9. Sul piano letterale, essa non considera che il termine "terreno" indica un "tratto, estensione più o meno grande di terra, con limiti determinati o indeterminati (...) su cui si compiono determinate operazioni o attività" (Treccani); "una porzione di terra più o meno estesa, coltivata o coltivabile (Garzanti); "porzione di terra in quanto oggetto di utilizzazione", "estensione limitata di terra su cui si svolgono determinate operazioni o attività"(Devoto-Oli). Si tratta di termine che, sopratutto se accostato a quelli di "campi" e "boschi", evoca uno spazio più o meno ampio nel quale viene concretamente disimpegnata l'attività agricola.
3.10. Sul piano sistematico, l'assimilazione dei "terreni" che l'aggettivo "altri" fa ai "campi" e ai "boschi" facenti anch'essi parte dell'azienda agricola (ed evidentemente esterni a qualsiasi fabbricato agricolo) rende evidente l'insostenibilità della tesi secondo cui per terreni devono intendersi anche l'area di sedime dei fabbricati destinati, per esempio, alla lavorazione dei prodotti e le relative immediate pertinenze. Per "altri terreni" devono intendersi, quindi, quelli, esterni al fabbricato, nei quali viene concretamente disimpegnata l'attività di coltivazione del fondo.
3.11. Peraltro, l'interpretazione del Tribunale porterebbe all'assurda conseguenza di non poter mai considerare l'azienda agricola come "luogo di lavoro" rendendo tale conclusione inconciliabile, per esempio, con quanto stabilisce l'art. 10, d.lgs. n. 81 del 2008, che, come modificato dal citato d.lgs. n. 106 del 2009, intende promuovere le attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione, promozione in materia di sicurezza e salute «nei luoghi di lavoro 1 in particolare nei confronti delle imprese artigiane 1 delle imprese agricole e delle piccole e medie imprese e delle rispettive associazioni dei datori di lavoro» o con l'obbligo positivamente previsto anche per l'imprenditore agricolo di svolgere i compiti di prevenzione e protezione dai rischi (art. 34, d.lgs. n. 81 del 2008, e All. II), compiti che contemplano, tra gli altri, l'individuazione dei fattori di rischio, la valutazione dei rischi e l'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro (art. 33, comma 1, lett. a), nonché l'obbligo di fornire ai lavoratori le informazioni sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro (artt. 33, comma 1, lett. f, 36, comma 1, lett. b).
3.12.II punto è che l'esclusione dei campi, dei boschi e degli "altri" terreni dalla definizione di luogo di lavoro delle aziende agricole deve essere coniugata con la definizione stessa di "luogo di lavoro" di cui al primo comma dell'art. 62, d.lgs. n. 81 del 2008.
3.13. Applicando l'interpretazione del Tribunale, infatti, non costituirebbero luoghi di lavoro dell'azienda agricola nemmeno quelli «ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produt tiva»1 laddove è evidente, come già detto, che l'estensione interpretativa delle parole "altri terreni" deve risentire di tale limite, non potendosi ritenere tali quelli fisicamente delimitati dall'opificio che costituisce sede (principale, secondaria o operativa, magazzino, deposito) dell'azienda.
3.14. In questo senso, deve ritenersi che l'originaria inclusione, da parte dell'art. 62, d.lgs. n. 81 del 2008, dei campi dei boschi e degli altri terreni facenti parte di un'azienda agricola o forestale tra i luoghi di lavoro dell'azienda agricola presupponesse che il loro esser "situati fuori dall'area edificata dell'azienda" ne escludesse tale qualifica (come in precedenza predicava l'art. 30, d.lgs. n. 626 del 1994). In altre parole, nessuno aveva mai dubitato, prima del d.lgs. n. 81 del 2008, che l'area edificata dell'azienda agricola costituisse "luogo di lavoro"; nel dubbio che potessero essere considerati tali anche le aree esterne, il d.lgs. n. 626, cit., lo aveva escluso. Il d.lgs. n. 81 del 2008 aveva invece inteso ricomprendere anche tali luoghi tra quelli suscettibili di tutela, con scelta sconfessata l'anno immediatamente dopo dal d.lgs. n. 109, cit., che, però, non aveva mai inteso escludere dai luoghi di lavoro quelli che erano sempre stati considerati tali: le aree interne e/o di immediata pertinenza dell'area edificata dall'azienda.
3.15. Infine, la corretta interpretazione della locuzione "altri terreni" non può prescindere dalla definizione di azienda agricola ricavabile dall'art. 2135 cod. civ. secondo il quale <<1. E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. 2 Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. 3. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animai, nonchè le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge».
3.16. Orbene, è opinione della Corte che i terreni indicati dall'art. 62, d.lgs. n. 81 del 2008, siano quelli esterni all'area edificata dell'azienda nei quali viene esercitata una delle attività indicate nei primi due commi dell'art. 2135 cod. civ. (coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali) con esclusione delle attività connesse (come descritte dal terzo comma della medesima norma) normalmente disimpegnate in luoghi chiusi.
3.17. Deve dunque essere affermato il principio di diritto secondo il quale, in caso di azienda agricola, non possono essere considerati "luoghi di lavoro" i soli terreni esterni all'area edificata sui quali viene svolta una delle attività previste dal secondo comma dell'art. 2135 cod. civ.; costituiscono, invece, "luoghi di lavoro" le aree di immediata pertinenza della sede (principale, secondaria, operativa, magazzino, deposito, ecc. ecc.) adibite ad attività non strettamente agricole (come, per esempio, deposito, carico/scarico merci, movimento mezzi) e/o quelle ad esse connesse previste dal terzo comma dell'art. 2135 cod. civ..
3.18. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio al Tribunale di Asti, in diversa composizione, che provvederà a riesaminare i fatti alla luce del principio di diritto sopra indicato.

 

P.Q.M.
 


Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Asti in diversa composizione fisica.
Così deciso in Roma, il 22/09/2022.