Tipologia: Accordo interconfederale
Data firma: 6 ottobre 2022
Parti: Unilavoro-PMI e Confsal-Fisals
Fonte: cnel.it


Sommario:


Accordo interconfederale Finanziamento del sistema bilaterale per la valorizzazione della contrattazione di II livello e le attività di supporto a imprese e lavoratori

Tra Unilavoro PMI […], Confsal Fisals […], Parti sociali dei seguenti Enti: ESBII Ente Sviluppo Bilaterale Imprese per Italia […], Efei Italia […], Organismo Paritetico OP [...]

Premesso che
- Unilavoro PMI e Confsal Fisals, sono le parti sociali costituenti Efei Italia, Esbii e l'organismo paritetico in sigla OP. Gli stessi hanno verificato l'avanzamento delle attività in materia di bilateralità (Efei Italia e Esbii e OP);
- per quanto attiene a Esbii, è stata analizzata anzitutto la situazione relativa al ritardo di attribuzione del codice da parte dell'INPS;
- preso atto di quanto sopra le Partì hanno convenuto, fermo restando le necessarie verifiche tecniche ed amministrative, di avvalersi dell'attuale codice di raccolta della contribuzione a Efei, per la riscossione dell'importo del versamento della quota dovuta a Esbii finalizzata all'erogazione di prestazioni a sostegno di imprese e lavoratori e alla contrattazione territoriale di secondo livello. All'interno delle suddette quote viene prevista una contribuzione a Efei pari al 10% (dieci per cento) della quota versata per il finanziamento dell'attività di osservatorio della contrattazione collettiva nazionale e il sostegno alle attività di rappresentanza sindacale.
A tal fine si stabilisce quanto segue:
Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo

Art. 1 - Decorrenza
In via transitoria, fermo restando che la decorrenza della contribuzione è fissata a far data dal mese di novembre 2022, la raccolta della contribuzione a Esbii, che verrà attuata attraverso il codice Efei, avrà decorrenza dal mese di ottobre 2022;

Art. 2 - Versamenti inferiori
In caso di versamenti inferiori alle quote previste, resta confermato che comunque andranno imputati in via prioritaria i versamenti destinati a Esbii;

Art. 3 - Modifica articoli contrattazione collettiva nazionale
Al fine di uniformare l'integrale disciplina in materia di finanziamento dell'ente bilaterale, le Parti sindacali summenzionate con il presente Accordo, modificano gli articoli dei CCNL dalle medesime sottoscritti e rubricati "Ente bilaterale" e "Finanziamento ente bilaterale" (sia vigenti, ed in fase di rinnovo). In particolare, le Parti sindacali suindicate, nello specifico, modificano, integrano e sostituiscono per i contenuti qui di seguito indicati:
Ente bilaterale e osservatorio sulla contrattazione collettiva
Le Parti concordano che l'Ente Bilaterale, in sigla Esbii (Ente Sviluppo Bilaterale Imprese per l'Italia) costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate delie Parti stipulanti i CCNL in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione, qualificazione professionale e sostegno al reddito.
Per la realizzazione delle attività previste dal presente CCNL, Esbii si avvarrà all'Ente Bilaterale Efei Italia. A tal fine saranno sottoscritti appositi accordi e protocolli d'intesa.
A tal fine l'Esbii attua ogni utile iniziativa ed in particolare:
1. programma e organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del settore e dei comparti e le relative prospettive di sviluppo sullo stato e sulle revisioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni finalizzate, tra l'altro, a fornire alle parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri di informazione;
2. provvede al monitoraggio e rilevazione permanente dei fabbisogni professionali e formativi dei settori;
3. provvede al monitoraggio delle attività formative e allo sviluppo dei sistemi di riconoscimento delle competenze per gli addetti;
4. elabora, progetta e gestisce - direttamente o attraverso convenzioni - proposte e iniziative in materie di formazione continua, formazione e qualificazione professionale anche in relazione a disposizioni legislative e programmi nazionali e comunitari ed in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, finalizzate altresì a creare le condizioni più opportune per la loro pratica realizzazione a livello territoriale;
5. attiva una specifica funzione di formazione dei lavoratori appartenenti alla categoria dei quadri;
6. riceve dalle Organizzazioni Territoriali, gli accordi collettivi territoriali ed aziendali curandone le raccolte e provvedendo, a richiesta, alla loro trasmissione al CNEL, o a chi di dovere, agli effetti di quanto previsto dalla legge n. 936/1986;
7. riceve ed elabora, ai fini statistici, i dati forniti dagli Osservatori Territoriali sulla realizzazione degli accordi in materia apprendistato nonché dei contratti a termine;
8. svolge i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
9. svolge i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di sostegno al reddito;
10. può svolgere la funzione di certificazione dei contratti previsti dalla normativa di riforma del mercato del lavoro, delle rinunce e transazioni di cui all'Articolo 2113 c.c. e del contenuto dei regolamenti delle società cooperative concernenti la tipologia dei rapporti di lavoro attuati o che si svolge, in materia di apprendistato, le funzioni eventualmente ad esso affidate da nuove disposizioni di legge in materia;
11. svolge le funzioni di ente promotore delle convenzioni per la realizzazione dei tirocini formativi ai sensi della normativa vigente;
12. attua ogni azione utile al raggiungimento degli scopi previsti dai CCNL che ad esso fanno riferimento;
13. attua il sistema di ammortizzatori sociali con il sistema di autofinanziamento.
Efei Italia svolge le seguenti attività:
1. istituisce e gestisce l'Osservatorio Nazionale e gli Osservatori Territoriali nonché ne coordina le attività.
Inoltre, per i dipendenti delle aziende che applicano i CCNL, Esbii e Efei Italia possono promuovere lo svolgimento di piani formativi settoriali e/o territoriali volti a favorire l'apprendimento della lingua italiana da parte dei lavoratori stranieri, per i quali potrà essere richiesto il cofinanziamento del fondo interprofessionale di formazione continua.
L'Esbii svolge inoltre, attraverso apposite Commissioni di Indirizzo Settoriale, in sigla CIS, composte dai rappresentanti delle Organizzazioni stipulanti il presente contratto, tutte le attività funzionali alla esecuzione della normativa legislativa e contrattuale in materia di apprendistato, contratti a tempo determinato, part-time, lavoro ripartito e lavoro intermittente, associazione in partecipazione, nonché la gestione delle problematiche settoriali per tutte le materie demandate alla Bilateralità dalla contrattazione collettiva.
Su istanza di una delle Parti Sociali stipulanti, all'Esbii Nazionale può essere riconosciuto mandato circa la ricognizione di problemi sorti a livello di singoli settori compresi nella sfera di applicazione del presente CCNL e relativi agli effetti derivanti dall'attuazione delle norme contrattuali o di nuove disposizioni di legge. L'Esbii potrà essere chiamato a pronunciarsi con riferimento alla classificazione e ai sistemi di flessibilità dell'orario di lavoro, anche per la sopravvenienza di nuove modalità di svolgimento dell'attività settoriale ovvero in materia di riallineamento retributivo, di organizzazione del lavoro, di innovazioni tecnologiche ovvero tutte quelle materie che gli verranno espressamente affidate dalle Parti. L'istruttoria avviene attraverso l'istituzione di un'apposita CIS Nazionale. Un apposito accordo siglato in seno alla Commissione raccoglierà le risultanze del lavoro svolto che confluiranno ad integrare il presente CCNL.
Per il miglior raggiungimento dei propri scopi l'Esbii potrà avviare, partecipare o contribuire ad ogni iniziativa che in modo diretto permetta o faciliti il raggiungimento dei propri fini istituzionali, anche costituendo o partecipando ad Istituti, Società, Associazioni od Enti e Scuole, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.
Le modalità di versamento delle quote di finanziamento a Esbii e Efei Italia vengono eseguite tramite flusso UniEmens e pagamento con F24 con le seguenti istruzioni:
Modalità di compilazione del flusso UniEmens
I datori di lavoro compileranno il flusso Uniemens nel seguente modo: all'interno di <Denuncia individuale>, <Dati Retributivi>, <Dati Particolari>, valorizzeranno il nuovo elemento <ConvBilat> inserendo nell'elemento <Conv>in corrispondenza di <CodConv> il valore Efei e in corrispondenza dell'elemento <Importo> l'importo, a livello individuale, del versamento effettuato nel mod. F24 con il corrispondente codice. L'elemento contiene l'attributo <Periodo> in corrispondenza del quale va indicato il mese di competenza del versamento effettuato con F24, espresso nella forma "AAAA- MM".
Modalità di compilazione del F24
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, la causale Efei va esposta nella sezione "INPS", nel campo "causale contributo", in corrispondenza, esclusivamente, della colonna "importi a debito versati", indicando: - nel campo "codice sede", il codice della sede INPS competente; - nel campo "matricola INPS/codice INPS/filiale azienda", la matricola INPS dell'azienda; - nel campo "periodo di riferimento", nella colonna "da mm/aaaa", il mese e l'anno di pagamento del contributo, nel formato "MM/AAAA". La colonna "a mm/aaaa" non deve essere valorizzata.
Il trattamento economico complessivo risulta comprensivo di tali quote e contributi, che sono considerati parte integrante del trattamento economico.
L'azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione pari ad euro 25,00 (€) lordi per 13 mensilità. Fermo restando il diritto del lavoratore al risarcimento del danno subito.
sarà cura delle parti sociali firmatarie del presente accordo dare comunicazione alle proprie strutture territoriali per il tramite dei canali istituzionali.

Art. 4 - Finanziamento attività Organismo Paritetico OP
Le parti concordano, al fine della valorizzazione delle attività dell'Organismo Paritetico (in sigla OP) relativo all'erogazione del servizio di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST) per le aziende sprovviste della figura dell'RLS, di procedere come segue.
Le aziende prive del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza potranno versare una quota aggiuntiva di € 2,50 (due/50) al mese per ogni lavoratore in forza per 12 mensilità. Tale quota aggiuntiva potrà essere versata con le medesime modalità di versamento delle quote per il finanziamento degli ente bilaterali Esbii e Efei Italia.

Letto, approvato e sottoscritto.
Roma, 6/10/2022