Tipologia: Accordo Verifica di congruità della manodopera
Data firma: 7 dicembre 2022
Validità: dal 01.03.023
Parti: Ance, Legacoop Produzione e Servizi, Agci-Produzione e Lavoro, Confcooperative Lavoro e Servizi, Anaepa-Confartigianato, Cna Costruzioni, Fiae-Casartigiani, Claai Edilizia, Confapi-Aniem e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Edili ed affini
Fonte: assimpredilance.it


Sommario:


Addì, 7 dicembre 2022 in Roma, Ance, Legacoop Produzione e Servizi, Agci-Produzione e Lavoro, Confcooperative Lavoro e Servizi, Anaepa Confartigianato, Cna Costruzioni, Fiae Casartigiani, Claai Edilizia, Confapi Aniem e Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil
Le parti, in relazione all’applicazione dell’istituto della congruità della manodopera di cui all’Accordo delle parti sociali del 10 settembre 2020, integralmente recepito dal DM n. 143/2021 e al fine di dare piena attuazione alle disposizioni normative del DM n. 143/2021, anche attraverso un’azione incisiva volta a favorire la formazione e l’informazione di tutti i soggetti operanti nei cantieri e dei committenti pubblici e privati, a garanzia della corretta applicazione dell’istituto concordano
- che, a decorrere dal 1° marzo 2023, per tutti i cantieri pubblici e privati, è introdotta la procedura di alert, individuata nell’ambito della Commissione congruità costituita dalle parti sociali, di cui all’allegato del presente accordo, costituente parte integrante dello stesso;
- che, in considerazione della fase di avvio del sistema congruità nazionale, per i soli cantieri conclusi entro il 28 febbraio 2023 (la cui denuncia di nuovo lavoro sia stata effettuata a decorrere dal 1° novembre 2021), le Casse Edili/Edilcasse procederanno al rilascio dell’attestato di congruità anche qualora la documentazione giustificativa, eventualmente necessaria a dimostrare il raggiungimento della percentuale minima di congruità, sia costituita da un’autodichiarazione dell’impresa avente ad oggetto ad esempio, l’utilizzo di macchinari altamente tecnologici e/o materiali di pregio o presenza di manufatti estranei alle lavorazioni edili. Resta fermo che, a decorrere dal 1° marzo 2023 tutti i cantieri ancora aperti a tale data, inseriti nel sistema CNCE_Edilconnect, saranno sottoposti alla procedura di alert;
- che le Casse Edili/Edilcasse fatta salva, ove ne ravvisino la necessità, la verifica della correttezza di quanto attestato dai soggetti interessati, non potranno inserire blocchi/inibizioni nel sistema non previsti dalle procedure esistenti anche alla luce della FAQ n. 8 della COM. CNCE n. 803/2021; 
- che, in caso di lavoratori autonomi o titolari di impresa artigiana, fermo restando quanto previsto nell’art. 5 del D.M. n 143/2021, nonché quanto previsto nella FAQ n. 5 della COM. CNCE n. 798/2021, il sistema CNCE_Edilconnect dovrà attenersi per tali soggetti all’indicazione delle 173 ore massime di lavoro commisurate, convenzionalmente quale costo figurativo ai fini della congruità, rispettivamente al III° livello (operaio specializzato) per i lavoratori autonomi e al V° livello per il titolare di impresa artigiana, secondo gli importi stabiliti dal contratto collettivo nazionale dell’artigianato;
- che, fermo restando che l’inserimento nel sistema CNCE_EdilConnect delle ore lavorate dal lavoratore autonomo è la forma primaria per dimostrare il raggiungimento della percentuale di incidenza della manodopera, in caso di presentazione di documentazione (idonea fattura) che attesti i costi non registrati presso la Cassa Edile/Edilcassa, la stessa deve contenere specificatamente l’indicazione dell’importo di manodopera;
- che, anche alla luce della normativa sulla congruità e stante quanto stabilito nel tempo dalle parti sociali sottoscrittrici, è confermato l’obbligo della denuncia per lo specifico cantiere;
- di incontrarsi entro e non oltre il 31 gennaio 2023 per l’analisi e la risoluzione dei temi non ancora definiti.
Letto, confermato e sottoscritto

CNCE Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili
Procedura Informativa Congruità
Invio alert ai soggetti interessati

Alla luce della normativa vigente in tema di congruità e delle valutazioni effettuate nel corso delle riunioni della Commissione Congruità delle parti sociali, si riporta di seguito l’ipotesi di procedura informativa, che il sistema CNCE_Edilconnect veicola per il tramite della Cassa competente, per l’impresa affidataria e per il committente, suddivisa tra appalti pubblici e privati, al fine di sensibilizzare ad un corretto adempimento della normativa stessa con particolare riguardo alla richiesta dell’attestazione.

Appalto pubblico
1. A seguito dell’invio della DNL alla Cassa competente, anche tramite il sistema CNCE_EdilConnect, quest’ultima genera una mail-pec all’impresa affidataria e al committente, informandoli che, ai sensi del DM n. 143/21, l’opera denunciata è soggetta a verifica di congruità da richiedere, a cura dell’impresa e/o del committente, in occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell’impresa, prima di procedere al saldo finale da parte del committente.
Nell’ipotesi in cui l’impresa affidataria, anche non edile, non abbia inserito il cantiere in CNCE_Edilconnect, ma un suo subappaltatore abbia provveduto ad inserire il proprio lavoro indicando, nel campo obbligatorio, l’impresa affidataria, il sistema invierà una pec a quest’ultima invitandola ad adempiere all’inserimento del cantiere e comunque alla verifica dei dati già inseriti.
2. Ogni 3 del mese, invio del riepilogo da parte di CNCE_Edilconnect all’impresa affidataria dei dati relativi alla congruità dei propri cantieri, per consentire alla stessa la conoscenza dell’andamento della congruità.
3. Per i lavori di durata pari o superiore ai 30 giorni, 20 gg prima della fine dei lavori invio di una Pec all’impresa affidataria e al committente con la quale si informa che, a seguito della chiusura del cantiere, si dovrà procedere alla richiesta della congruità prima di effettuare il pagamento dello stato finale.
4. Alla data di chiusura del cantiere, in caso di omessa richiesta della congruità:
4.1 se il cantiere risulta congruo, la Cassa, tramite Pec, invita l’impresa affidataria e il committente a richiedere l’attestazione di congruità obbligatoria ai fini del pagamento del saldo finale ovvero, in alternativa, a scaricarla direttamente dal portale www.congruitànazionale.it accedendo alla funzione “verifica attestazione congruità” e inserendo il CUC e il codice di autorizzazione, questi ultimi indicati nella stessa Pec;
4.2 se il cantiere non risulta congruo, il 1° giorno utile del mese successivo alla scadenza della denuncia di competenza del mese di chiusura del cantiere (es. chiusura cantiere 16 aprile 1° giugno), la Cassa invia tramite Pec una nuova informativa al committente e all’impresa affidataria, con cui si segnala che l’opera denunciata non risulta congrua e che non si è proceduto alla richiesta dell’attestazione, con avviso di non procedere al pagamento del saldo finale (per il committente). Nella missiva sarà specificato che, in caso non si ottemperi a quanto previsto dalla normativa richiamata in tema di regolarizzazione (inclusa la possibilità di presentare eventuale documentazione giustificativa, compresa la dichiarazione del direttore dei lavori ai sensi dell’Accordo 10 settembre 2020) e di richiesta dell’attestazione di congruità entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento della Pec, si procederà a segnalare l’impresa affidataria come irregolare in BNI e che tale irregolarità inciderà sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio, per l’impresa affidataria, del DURC on-line di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio 2015.
È importante sottolineare che l’automatismo generato prevede che la Cassa Edile/Edilcassa agisca in qualità di delegata al fine di poter procedere alla richiesta dell’attestazione di congruità e, di conseguenza, il sistema CNCE_Edilconnect evidenzierà, sin dal momento dell’inserimento del cantiere, le conseguenze previste in caso di mancata richiesta di attestazione di congruità nei tempi definiti.
Si precisa che quest’ultima fase della procedura (punto 4.2) sarà attivata solo per i lavori la cui DNL sia stata presentata a decorrere dal prossimo 1° marzo 2023.

Lavori privati
1. A seguito dell’invio della DNL alla Cassa competente, anche tramite il sistema CNCE_Edilconnect, quest’ultima genera una Pec all’impresa affidataria informandola che ai sensi del DM n. 143/21 l’opera denunciata è soggetta a verifica di congruità che deve essere dimostrata dalla stessa prima dell’erogazione del saldo finale del committente.
Nell’ipotesi in cui l’impresa affidataria, anche non edile, non abbia inserito il cantiere in CNCE_Edilconnect ma un suo subappaltatore abbia provveduto ad inserire il proprio lavoro indicando, nel campo obbligatorio, l’impresa affidataria, il sistema invierà una Pec a quest’ultima invitandola ad adempiere all’inserimento del cantiere e comunque alla verifica dei dati già inseriti.
2. Ogni 3 del mese, invio del riepilogo da parte di CNCE_Edilconnect all’impresa affidataria dei dati relativi alla congruità dei propri cantieri, per consentire alla stessa la conoscenza dell’andamento della congruità.
3. Per i lavori di durata pari o superiore a 30 giorni, 20 gg prima della fine dei lavori invio di una Pec all’impresa affidataria con la quale si informa che l’erogazione dello stato finale da parte del committente potrà avvenire solo dopo aver richiesto ed ottenuto l’attestazione di congruità.
4. Alla data di chiusura del cantiere, in caso di omessa richiesta della congruità:
4.1 se il cantiere risulta congruo, la Cassa, tramite Pec, invita l’impresa affidataria a richiedere l’attestazione di congruità obbligatoria ai fini del pagamento del saldo finale ovvero, in alternativa, a scaricarla direttamente dal portale www.congruitànazionale.it accedendo alla funzione “verifica attestazione congruità” e inserendo il CUC e il codice di autorizzazione, questi ultimi indicati nella stessa Pec.
4.2 se il cantiere non risulta congruo, il 1° giorno utile del mese successivo alla scadenza della denuncia di competenza del mese di chiusura del cantiere (es. chiusura cantiere 16 aprile 1° giugno), invio tramite Pec di una nuova informativa all’impresa affidataria con cui si segnala che l’opera denunciata non risulta congrua e che non si è proceduto alla richiesta dell’attestazione. Nella missiva sarà specificato che, in caso non si ottemperi a quanto previsto dalla normativa richiamata in tema di regolarizzazione (inclusa la possibilità di presentare eventuale documentazione giustificativa, compresa la dichiarazione del direttore dei lavori ai sensi dell’Accordo 10 settembre 2020) e di richiesta dell’attestazione di congruità entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento della Pec, si procederà a segnalare l’impresa affidataria come irregolare in BNI e che tale irregolarità inciderà sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio, per l’impresa affidataria, del DURC on-line di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio 2015.
È importante sottolineare che l’automatismo generato prevede che la Cassa Edile/Edilcassa agisca in qualità di delegata al fine di poter procedere alla richiesta dell’attestazione di congruità e, di conseguenza, il sistema CNCE_Edilconnect evidenzierà sin dal momento dell’inserimento del cantiere le conseguenze previste in caso di mancata richiesta di attestazione di congruità nei tempi definiti.
Si precisa che quest’ultima fase della procedura (punto 4.2) sarà attivata solo per i lavori la cui DNL sia stata presentata a decorrere dal prossimo 1° marzo 2023
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Qualora dalle notifiche preliminari pervenute alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente risulti un lavoro pubblico o privato (quest’ultimo per un’opera il cui valore complessivo sia pari o superiore a 70.000 euro) cui non corrisponda alcuna DNL nel sistema CNCE_Edilconnect, la Cassa, decorsi 30 giorni dalla data presunta di inizio lavori indicata nella notifica stessa, invierà una comunicazione a mezzo Pec all’impresa affidataria, per informarla della necessità di ottemperare agli adempimenti previsti dalla normativa in materia di congruità.