Cassazione Civile, Sez. Lav., 04 gennaio 2023, n. 174 - Risarcimento del danno non patrimoniale sofferto in conseguenza di infortunio sul lavoro


 

Presidente: ESPOSITO LUCIA
Relatore: MICHELINI GUALTIERO
Data pubblicazione: 04/01/2023
 

 

Rilevato che

1. la Corte d’Appello di Potenza, per quanto ancora qui rileva, pronunciandosi con sentenza n. 126/2019 in sede di rinvio da questa Corte con sentenza n. 32000/2018, ha determinato nell'importo di € 220.952,21, valutato alla data del 27/3/2013 e già comprensivo degli interessi legali maturati dalla data del fatto dannoso, la somma dovuta da DL.C. e ANAS S.p.A., in solido tra loro, a D.A. a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale sofferto in conseguenza di infortunio sul lavoro avvenuto in data 22/2/1996;
2. avverso tale sentenza D.A. propone ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi, illustrati con memoria; resiste con controricorso ANAS S.p.A.;

 

Considerato che

1. con il primo motivo, parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 384 c.p.c., sostenendo elusione del principio di diritto enunciato nella sentenza rescindente;
2. con il secondo, nullità-illegittimità della sentenza sul capo relativo al rigetto dell'aumento della percentuale di personalizzazione al 25% per difetto di motivazione, ovvero per motivazione apparente da omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 360 n. 5 c.p.c., violazione dell'art. 2729 c.c., per le circostanze eccezionali delle conseguenze dell'infortunio in questione;
3. i motivi, da trattare congiuntamente perché entrambi attinenti, seppure sotto diversi profili, alla critica della motivazione della sentenza impugnata in ordine alla percentuale di personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale, sono infondati;
4. la controversia riguarda la misura della liquidazione dei danni conseguenti all’infortunio sul lavoro patito dall’odierno ricorrente, a seguito di accertamento di responsabilità penali con condanna al risarcimento dei danni in favore del lavoratore da liquidarsi, appunto, in sede civile;
5. la ricostruzione del procedimento civile è analiticamente compiuta nella sentenza ora gravata;
6. in sede rescindente, questa Corte ha accolto il secondo motivo del ricorso principale di ANAS, con rinvio alla Corte di Appello di Potenza, in diversa composizione, per motivare analiticamente (paragrafo 7) le ragioni della operata personalizzazione del danno, conformandosi a quanto osservato ai paragrafi nn. 2.4. e 2.5;
7. in detti paragrafi, questa Corte ha osservato (paragrafo 2.4) “come, soltanto in presenza di circostanze particolari ed eccezionali allegate dal danneggiato, che rendano il danno più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, sia consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, di incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione (Cass. nr. 23778 del 2014; nr. 10912 del 2018)”; e che (paragrafo 2.5) la “sentenza impugnata, pur procedendo ad elevare la misura della personalizzazione, ha omesso, invece, qualsiasi motivazione; vertendosi in ipotesi di motivazione del tutto omessa, ricorre, dunque, la denunciata violazione della norma processuale”;
8. infatti (v. paragrafo 2.3), nel procedere alla quantificazione del danno non patrimoniale, unico profilo qui in discussione, la Corte di Potenza aveva riconosciuto, rispetto alla misura standard del risarcimento previsto dalle Tabelle di Milano 2012, un aumento «personalizzato» nella misura del 25% (così aumentando quanto, a titolo di personalizzazione, era già stato riconosciuto in primo grado dal Tribunale di Melfi, ossia il 10%);
9. nel giudizio di rinvio la Corte di Potenza in diversa composizione ha proceduto alla rivalutazione della specifica questione della personalizzazione del danno patrimoniale, con analitica motivazione (da pagina 20 a pagina 28) come prescritto nella sentenza rescindente;
10. in estrema sintesi, la Corte di Potenza ha ricordato che il Tribunale di Melfi aveva ritenuto che il danno dovesse essere personalizzato tenuto conto dell'incidenza, anche dal punto di vista estetico, in soggetto di giovane età, con applicazione del coefficiente di personalizzazione del 10% sull'importo dovuto per invalidità permanente; ha precisato che la corretta personalizzazione del risarcimento del danno alla salute impone il rispetto di 5 linee-guida correlate: (1) alle attività svolte prima del sinistro, (2) alla tipologia ordinaria o meno di tali attività, (3) alla natura realizzatrice della persona o saltuaria di tali attività, (4) alla peculiarità e non immancabilità della perdita, (5) alla possibilità di personalizzazione sia in aumento sia in riduzione; ha ritenuto non dimostrato uno stato eccezionale di sofferenza tale da giustificare una variazione in aumento della misura percentuale dell'incremento già riconosciuta dal giudice di primo grado, oltre ai pregiudizi già tenuti in considerazione nella liquidazione del danno non patrimoniale; ha giudicato non allegate in appello giustificazioni adeguate a motivare una variazione in aumento della misura percentuale di maggiorazione del danno non patrimoniale già riconosciuta dal giudice di primo grado in chiave di personalizzazione del risarcimento;
11. a fronte di tale analitica motivazione, deve essere esclusa la lamentata elusione del principio di diritto enunciato nella sentenza rescindente: la Corte di merito ha, infatti, specificamente motivato in ordine alla questione della percentuale di personalizzazione del danno non patrimoniale in aumento rispetto alle tabelle del Tribunale di Milano, come prescritto dalla sentenza rescindente, essendo, invece, stata omessa tale motivazione nella sentenza cassata su tale punto;
12. in proposito la prospettazione di parte ricorrente sui limiti del giudizio di rinvio risulta fuorviante: se è vero che il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla "regola" giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione, ed attenersi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione, ciò non significa che, nel caso concreto, il giudice di rinvio dovesse confermare la percentuale indicata nella sentenza cassata con una qualsiasi motivazione, ma, al contrario, che la mancanza di motivazione rendeva tale statuizione non giustificata, imponendone il riesame in sede di merito con nuova valutazione della questione della percentuale di personalizzazione, riesame (assai analitico) compiuto nella sentenza attualmente gravata;
13. si osserva, inoltre, che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. n. 9105/2017; conf. Cass. n. 20921/2019), restando il sindacato di legittimità sulla motivazione circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost. (Cass. S.U. n. 8053/2014, n. 23940/2017, n. 16595/2019); nel caso in esame, la Corte ha esplicitato il percorso logico-giuridico seguito per pervenire alla decisione sulla specifica questione oggetto di rinvio, e la censura si risolve in un mero dissenso rispetto a detta valutazione, che non integra profili di nullità procedimentale;
14. il ricorso deve perciò essere respinto, con regolazione delle spese del grado, liquidate come da dispositivo, secondo il regime della soccombenza nei confronti della società controricorrente costituita, e raddoppio del contributo, ove dovuto, sussistendo i relativi presupposti processuali;

 

P.Q.M.
 


La Corte respinge il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio alla parte controricorrente, che liquida in 4.300 per compensi,
€ 200 per esborsi, spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nella Adunanza camerale del 26 ottobre 2022.