Cassazione Civile, Sez. Lav., 11 gennaio 2023, n. 550 - Infortunio sul lavoro con danni ad un occhio. Ricorso inammissibile


 

Presidente: ESPOSITO LUCIA
Relatore: MICHELINI GUALTIERO
Data pubblicazione: 11/01/2023
 

Rilevato che


1. la Corte d’Appello di Napoli ha respinto l’appello di F.A. avverso la sentenza del locale Tribunale di rigetto delle domande proposte contro il datore di lavoro Centro Giardinaggio DL., INAIL, Aurora (ora Unipol) Assicurazioni, dirette al risarcimento dei danni per infortunio sul lavoro del 27/12/2011, con gravi danni all'occhio destro;
2. in particolare, la Corte di merito ha confermato la valutazione del primo giudice di insufficienza del materiale probatorio ai fini del riconoscimento del diritto azionato e di insuperabili discrasie nella prospettazione della dinamica dell'infortunio come ricostruita dal ricorrente, tenuto conto del contrasto tra i testimoni sulla dinamica dei fatti (da una parte il padre dell'amministratore della società appellata ed un dipendente, dall'altra figlio e genero del lavoratore che si erano in quel momento recati sul luogo di lavoro per portare al congiunto la colazione dimenticata), e della documentazione INAIL da cui risultava che, a seguito di visita medico-legale, il lavoratore aveva ripreso dopo pochi giorni l'attività lavorativa, ed era stato ricoverato dopo circa 4 mesi a causa di un infarto cerebrale con trauma oculare;
3. avverso tale sentenza il lavoratore propone ricorso per cassazione con 3 motivi; resistono con controricorso INAIL, che ha anche eccepito il mancato previo esperimento della procedura amministrativa, ed il datore di lavoro, il quale ha altresì comunicato memoria;

 

Considerato che

1. preliminarmente osserva il Collegio che la notifica del ricorso per cassazione deve ritenersi valida, secondo i principi espressi da Cass.S.U. n. 14594/2016, in base ai quali, in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., essendo stata, nel caso di specie, tentata la notifica nei termini e tempestivamente rinnovata dopo la mancata accettazione informatica;
2. con il primo motivo, parte ricorrente deduce (art. 360, n. 4, c.p.c.) violazione dell’art. 112 c.p.c., per non avere la Corte risposto ai motivi di gravame relativi all'interpretazione della prova testimoniale ed all'applicazione degli artt. 2049 e 2087 c.c.;
3. il motivo non è ammissibile, spettando in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni (Cass. n. 13485/2014, n. 20553/2021); né con il ricorso per cassazione la parte può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito, poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (Cass n. 29404/2017);
4. con il secondo motivo (art. 360, n. 4, c.p.c.), viene dedotta violazione dell'art. 132 c.p.c. per contraddizione nella valutazione delle prove;
5. il motivo è inammissibile, in quanto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. n. 9105/2017; conf. Cass, n. 20921/2019), restando il sindacato di legittimità sulla motivazione circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost. (Cass. S.U. n. 8053/2014, n. 23940/2017, n. 16595/2019); nel caso di specie, la Corte ha esplicitato adeguatamente il percorso logico-argomentativo che l’ha portata a ritenere non provata la ricostruzione in fatto prospettata da parte ricorrente, e quindi indimostrate le dedotte violazioni della normativa anti-infortunistica;
6. con il terzo motivo (art. 360 n. 3 c.p.c.), parte ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 2049, 2087, 2697 c.c., per non avere condannato il datore di lavoro sul quale incombeva la prova di avere fatto tutto il possibile per evitare l'infortunio avvenuto;
7. la doglianza non è ammissibile; essa si risolve in una critica al complessivo accertamento fattuale operato dal giudice di merito, cui viene opposta inammissibilmente (cfr. Cass. S.U. n. 34476/2019) una diversa valutazione, in contrasto con il principio secondo cui la denuncia di violazione di legge non può surrettiziamente trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi (v. Cass. n. 15568/2020, e giurisprudenza ivi richiamata);
8. le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la regola della soccombenza nei confronti delle parti costituite; al rigetto dell’impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto nella ricorrenza dei presupposti processuali;

 

P.Q.M.
 


La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 4.500 in favore di Centro Giardinaggio DL. s.r.l. ed in € 4.000 in favore dell’INAIL per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge in favore di ciascuna parte controricorrente costituita.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nella Adunanza camerale del 26 ottobre 2022