Regione Toscana
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 7 gennaio 2023 n. 3/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 5 novembre 2021, n. 40 (Disposizioni attuative del d.lgs. 31 luglio 2020, n. 101 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117). Abrogazione della l.r. 32/2003.
B.U.R. 11 gennaio 2023, n. 2

La Giunta regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
emana

il seguente regolamento:

Visto l'articolo 117, comma sesto, della Costituzione;
Visto l'articolo 42 dello Statuto;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117);
Vista la legge regionale 5 novembre 2021, n. 40 (Disposizioni attuative del d.lgs. 31 luglio 2020, n. 101 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117). Abrogazione della l.r. 32/2003, in particolare l'articolo 21;
Visto il parere del Comitato di direzione espresso nella seduta del 13 ottobre 2022;
Vista la preliminare deliberazione del 24 ottobre 2022, n. 1997 di adozione dello schema di regolamento;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 19 dicembre 2022, n. 1507;
Considerato quanto segue:
1. in seguito all’approvazione del decreto legislativo 31 luglio 2020 n. 101, che in attuazione della direttiva 2013/59 Euratom detta nuove disposizioni sulla protezione dai rischi connessi all’esposizione alle radiazioni ionizzanti, la Regione Toscana ha approvato la lr. 40/2021;
2. la l.r. 40/2021 all'articolo 21 prevede l'approvazione del regolamento attuativo della stessa legge, di cui vengono individuati in particolare, i seguenti contenuti: a) il funzionamento della Commissione regionale per la prevenzione dei rischi da radiazioni ionizzanti di cui all'articolo 11 e le modalità di espressione dei relativi pareri,
b) la costituzione e il funzionamento del Sistema informativo radiologico toscano (SIRT) di cui all'articolo 17,
c) le modalità attuative dell'articolo 16.
3. I tempi di realizzazione del Sistema informativo radiologico toscano (SIRT), sistema particolarmente complesso per il coinvolgimento, nella condivisione delle procedure informatiche, di più enti e istituzioni (Regione, Prefetture, Comuni e VVFF), risentono delle oggettive difficoltà relative alla progettazione e implementazione delle infrastrutture informatiche, conseguenti all’elevato e continuo impegno richiesto nell’implementazione dei sistemi informatici per un’efficiente e rapida gestione delle attività necessarie a fronteggiare la pandemia da covid-19.
4. Si rende tuttavia necessario disciplinare prima possibile il funzionamento della Commissione regionale per la prevenzione dei rischi da radiazioni ionizzanti e le modalità attuative dell'articolo 16 della l.r. 40/2021, come previsto dall’articolo 21 della medesima legge regionale.
5. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dagli articoli 7 e 8 della l.r. 40/2021 si rende necessaria la specificazione delle strutture regionali competenti al rilascio delle previste autorizzazioni all' allontanamento o allo smaltimento in discarica. In particolare è necessario prevedere, per motivi di efficienza dei procedimenti, che la competenza al rilascio delle suddette autorizzazioni sia della struttura competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale e delle autorizzazioni in materia di geotermia e attività minerarie.
6. Si rende necessario pertanto approvare un regolamento in attuazione della l.r. 40/2021.
 

Si approva il presente regolamento:
 

Art. 1
Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento detta le disposizioni attuative della legge regionale n. 40 del 5 novembre 2021, (Disposizioni attuative del d.lgs. 31 luglio 2020, n. 101 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117). Abrogazione della l.r. 32/2003.i), in particolare disciplina:
a) il funzionamento della commissione regionale per la prevenzione dei rischi da radiazioni ionizzanti di cui all’articolo 11 e le modalità di espressione dei relativi pareri;
b) le modalità attuative dell’articolo 16.
 

Art. 2
Disposizioni sull'organizzazione interna della commissione

1. Il decreto del Presidente della Giunta regionale di nomina dei componenti della commissione, in corrispondenza di ciascun componente effettivo, individua altresì un supplente che partecipa alle attività della commissione in caso di revoca o assenza del titolare.
2. Nello svolgimento della propria attività, la commissione è coadiuvata da un dipendente regionale, in qualità di segretario designato con atto del Presidente della commissione.
3. Il Presidente della commissione predispone il disciplinare di funzionamento interno della commissione.
 

Art. 3
Convocazione della commissione

1. La commissione si riunisce ordinariamente una volta al mese nella sede individuata dal Presidente con l'atto di convocazione.
2. Le sedute possono essere validamente tenute con il supporto di strumentazione telematica, a condizione che a tutti i partecipanti sia consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati .
3. Il Presidente provvede alla convocazione della commissione almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta.
4. Il Presidente indica, nell'atto di convocazione, l'ordine del giorno della seduta, predisposto sulla base delle pratiche pervenute e il segretario trasmette ai membri della commissione la documentazione inerente le pratiche oggetto dell’ordine del giorno.
5. I membri componenti la commissione che non possono partecipare alla seduta, sono tenuti, entro tre giorni successivi al ricevimento della convocazione, a comunicare al segretario tale impossibilità, specificando altresì le motivazioni dell'impedimento.
6. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, ogni impedimento alla partecipazione alle sedute della commissione deve essere tempestivamente comunicato al segretario.
 

Art. 4
Revoca e sostituzione dei componenti della Commissione

1. Il membro della commissione è revocato, oltre che nei casi previsti dall’articolo 15, comma 4 lettera a), della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), anche qualora, senza giustificato motivo, non sia intervenuto a due sedute consecutive della commissione stessa.
2. La revoca è pronunciata, su proposta del Presidente della commissione, con decreto del Presidente della Giunta regionale che promuove altresì le procedure per la sostituzione.
3. Ogni ente rappresentato nella commissione può sostituire i propri rappresentanti inviandone comunicazione al Presidente della Giunta regionale che provvede, con decreto, alla loro sostituzione.
 

Art. 5
Norme per il funzionamento della Commissione

1. La commissione si riunisce validamente con la presenza di almeno cinque membri, tra cui il Presidente ed un rappresentante dei vigili del fuoco, un rappresentante dell’Ispettorato nazionale del lavoro, almeno un membro in possesso di diploma di laurea in fisica ed uno in possesso di diploma di laurea in medicina.
2. La presenza del rappresentante di ARPAT è indispensabile per la validità formale delle sedute nelle quali, per la materia trattata, è richiesta l'espressione del parere di competenza.
3. Ai fini della valida espressione dei pareri di competenza della commissione, è necessaria l'approvazione a maggioranza dei membri presenti.
4. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
 

Art. 6
Esame della regolarità formale della domanda

1. Il segretario della commissione procede all'esame della regolarità formale della domanda trasmessa completa degli elementi e della documentazione indicati all'articolo 3, comma 4 della l.r. 40/2021.
2. Qualora la domanda e/o la documentazione trasmessa sia irregolare o incompleta il segretario invia tempestivamente comunicazione all’ente richiedente il parere indicando le cause della irregolarità o incompletezza, ai fini della necessaria integrazione entro il termine di cui all'articolo 13bis della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa). In tali casi il termine iniziale di cui all'articolo 12, comma 2, della l.r. 40/2021 è interrotto e comincia a decorrere dal ricevimento della domanda completa in tutti suoi elementi e/o della documentazione mancante.
 

Art. 7
Attività istruttoria della Commissione

1. Il Presidente della commissione può individuare, tra i suoi membri, un istruttore per ciascuna pratica con il compito di verificare i contenuti tecnici della documentazione a corredo di ciascuna domanda.
2. L’istruttore può chiedere la collaborazione degli altri membri della commissione, esperti nella materia di cui si tratti, nonché di eventuali ulteriori esperti tra il personale dei soggetti rappresentati in commissione. In ogni caso quest'ultimi non possono sostituirsi ai membri della commissione nelle attività valutative e l'attività di consulenza è resa a titolo gratuito.
3. La commissione può effettuare o chiedere agli enti preposti, qualora lo ritenga necessario, sopralluoghi di approfondimento, in relazione alle peculiarità delle pratiche pervenute.
4. La commissione, senza alcun onere a carico del bilancio regionale, qualora ne ravvisi l'opportunità si può avvalere di eventuali altri organismi ai quali la normativa vigente sul servizio sanitario regionale attribuisca specifiche funzioni consultive, in relazione alle materie oggetto della l.r. n. 40/ 2021.
5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, comma 4 della l.r. n. 40/2021, la commissione può chiedere all'amministrazione procedente, integrazioni documentali qualora lo ritenga indispensabile ai fini dell'espressione del parere di cui all'articolo 8.
6. Nel caso di pareri chiesti dai comuni ai sensi degli articoli 3, 4, 5 e 6 della l.r. 40/2021, la commissione assegna al comune un termine non superiore a trenta giorni entro il quale il comune può trasmettere elementi integrativi richiesti ai sensi del comma precedente. In tal caso il termine è sospeso e ricomincia a decorrere dalla ricezione della documentazione e/o elementi conoscitivi richiesti. Il parere è reso entro i termini di cui all'articolo 12, comma 1 della l.r. 40/2021.
7. Qualora l'integrazione richiesta ai sensi del comma 5 non venga trasmessa, la commissione rilascia parere con esito negativo per mancanza degli elementi necessari per la valutazione.
 

Art. 8
Parere

1. La Commissione, regolarmente costituita, esprime, nel rispetto della maggioranza prevista dall' articolo 5, il parere di sua competenza e lo trasmette all'ente richiedente. Copia del parere è trasmessa altresì al Dipartimento di prevenzione dell'azienda USL competente.
2. Qualora il parere di cui al comma 1 contenga prescrizioni e condizioni, la commissione provvede tempestivamente alla relativa comunicazione all'ente richiedente.
 

Art. 9
Autorizzazioni all’allontanamento o allo smaltimento in discarica

1. Le autorizzazioni all’allontanamento di cui agli articoli 7 e 8 comma 1, della l.r. 40/2021 sono rilasciate dalla struttura regionale competente per le autorizzazioni integrate ambientali di cui al titolo III bis del d. lgs 152/2006 fatto salvo quanto previsto al comma 2.
2. Nel caso di attività soggette ad autorizzazione regionale diversa dall’autorizzazione integrata ambientale, la struttura regionale competente per tale autorizzazione rilascia altresì, l'autorizzazione all'allontanamento di cui all'articolo 8 comma 1 della l.r. 40/2021.
 

Art. 10
Valutazione della dose alla popolazione

1. Ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo168 del D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117) la Regione si avvale del sistema regionale di monitoraggio e documentazione delle dosi da esposizioni mediche Radiation Dose Index Monitoring (RDIM) centrale, alimentato dai dati forniti dalle strutture sanitarie territoriali, Aziende Usl e dalle Aziende Ospedaliere Universitarie tramite il collegamento automatico ai sistemi RDIM locali.
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.
 

GIANI

Firenze, 7 gennaio 2023