Tipologia: Accordo
Data firma: 19 settembre 2022
Parti: Sogin e Filctem-Cgil, Flaei-Cisl, Uiltec-Uil
Settori: Chimici, Sogin
Fonte: filctemlazio.it

Sommario:


Verbale di accordo

Roma, 19 settembre 2022, tra Sogin spa […] e le Segreterie nazionali delle OO.SS. Filctem-Cgil […], Flaei-Cisl […], Uiltec-Uil […]

Premesso che:
- Le Parti intendono confermare che le Risorse Umane rappresentano il fattore strategico fondamentale per raggiungere gli obiettivi di crescita e consolidamento dei risultati. A questo fine l’Azienda ritiene prioritario creare condizioni organizzative e di clima idonee per valorizzare le professionalità ed il contributo delle persone, coniugando qualità della prestazione e qualità del lavoro.
- Di fronte alla necessità di affrontare le crescenti complessità del contesto esterno e alla corrispondente necessità di adeguare in maniera dinamica il contesto organizzativo interno, le Parti ritengono fondamentale mantenere un sistema di Relazioni Industriali che, pur nel rispetto delle reciproche prerogative e dei rispettivi ruoli e responsabilità, sia basato su un dialogo rispettoso ed aperto, su un confronto fattivo, su un modello di partecipazione costruttivo, sul coinvolgimento sistematico nei temi di interesse comune.
- Le Parti con il presente Accordo intendono costituire un sistema unitario di norme volte a regolamentare l’elezione ed il funzionamento degli organismi di rappresentanza sindacale unitaria del personale, nonché in materia di sicurezza in conformità a quanto sancito dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Considerato che:
- In ambito Sogin, la materia dei permessi sindacali è attualmente regolata dall'art. 8 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Lavoratori Addetti al Settore Elettrico del 18 luglio 2022, recante la disciplina a livello di Settore Elettrico in materia di permessi sindacali e dei permessi per i componenti delle RSU.
- Fermo restando il Testo Unico sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014 che indica il numero minimo dei componenti delle RSU pari a:
a) 3 componenti nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti;
b) 3 componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti nelle unità produttive che occupano fino a 3000 dipendenti;
c) 3 componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lett. B);
- Sogin ritiene la cultura della salute e sicurezza sul lavoro un elemento cardine della propria azione e, a tale scopo, ha richiesto alle Organizzazioni Sindacali competenti di designare i rispettivi Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e Ambiente, tra le RSU elette.
- Detta disciplina è inquadrata dalle Parti nell’ottica di conferire nuovo impulso alle relazioni sul territorio e, in maniera più generale, di consentire un efficace ed equilibrato dispiegarsi del sistema di relazioni industriali nell’ambito del Gruppo Sogin.
Tenuto conto che:
A fronte della mutato contesto organizzativo e normativo, si rende opportuna nell’ambito Sogin una risistemazione complessiva della materia relativa all’elezione ed al funzionamento degli organismi di rappresentanza sindacale unitaria del personale, nonché in materia di sicurezza in conformità a quanto sancito dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sia dal punto di vista dell'aggiornamento normativo che dei riferimenti organizzativi, anche alla luce dell’Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011, del Protocollo del 31 maggio 2013 e del Testo unico sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014 (di seguito denominato T.U. sulla Rappresentanza) nonché dell’Accordo interconfederale 12 dicembre 2018.
Tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono quanto segue.

Art. 1 Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU)
1. In considerazione della complessità organizzativa dell’Azienda il numero dei componenti delle Rappresentanze Sindacali Unitarie, a seconda del dimensionamento dell’unità produttività di riferimento, è aumentato di due unità per ogni frazione di 300 di cui al punto b) delle premesse.
2. I componenti delle RSU restano in carica 3 anni; l'iniziativa per i successivi rinnovi potrà essere assunta anche dalle RSU e, in ogni caso, dovrà essere esercitata non prima del sesto mese e non oltre il terzo mese antecedente la scadenza del mandato.
3. Compiti, funzioni e diritti delle RSU sono stabiliti dal CCNL di settore, nonché dalle specifiche disposizioni di legge in materia. I componenti delle RSU assorbono integralmente i diritti riconosciuti dalle norme di legge ai componenti delle RSA.
In caso di mancato rinnovo delle RSU, di scadenza del mandato o di qualsiasi altro caso di decadenza, nonché nelle more dello svolgimento delle elezioni, le relative funzioni sono assunte dalle strutture locali delle Organizzazioni Sindacali presenti in azienda.
Le Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL rinunciano formalmente ed espressamente a costituire le RSA ai sensi dell'art. 19 legge della Legge n. 300/70.
4. Al fine di espletare il proprio mandato, in considerazione della dinamica di relazioni industriali in atto, i componenti delle RSU avranno complessivamente diritto a 3,5 ore di permesso retribuito per ogni dipendente in forza al 31 dicembre dell’anno precedente in ciascuna unità produttiva, ad eccezione del tempo occorrente per le riunioni delle convocazioni da parte dell’Azienda; nel rispetto di quanto previsto dal vigente CCNL ed in conseguente della diversa articolazione di ciascuna unità produttiva lo 0,5 del predetto montante, pari per arrotondamento al 15% dello stesso, sarà ripartito, a fine solidaristico, tra le varie unità produttive in proporzione delle consistenze del personale di ciascuna unità produttiva al 31 dicembre dell’anno precedente.
5. Ai fini di quanto sopra, entro il mese di gennaio di ogni anno, il numero dei dipendenti in forza al 31 dicembre, sarà oggetto di specifica comunicazione da parte dell'Azienda alle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente Accordo.
6. L’Azienda si impegna a prevedere le agibilità, necessarie all’espletamento del mandato delle RSU, tenendo conto prevalentemente delle linee guida aziendali.
Le Organizzazioni Sindacali sì impegnano ad effettuare le elezioni delle RSU entro il giorno 30 novembre 2022.

Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e Ambiente (RLSA)
7. Contestualmente all’elezione dei componenti delle RSU, sono designati i Rappresentanti del Lavoratori per la Sicurezza e Ambiente, secondo quanto previsto dal D.Lgs n. 81/2008 e dall’art. 11 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Lavoratori Addetti al Settore Elettrico del 18 luglio 2022.
8. Nell’ambito delle RSU saranno designati un numero di RLSA pari al massimo alla metà dei componenti la RSU medesima.
9. All'atto della presentazione delle liste RSU/RLSA, i candidati saranno proposti sia per il ruolo RSU che RLSA. In relazione a quanto previsto dall'art. 47, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008 tra gli eletti saranno designati coloro che svolgeranno anche i compiti di RLSA.
10. I Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza e Ambiente restano in carica per 3 anni. In caso di dimissioni dall’incarico o di risoluzione del rapporto di lavoro, si farà riferimento al Testo Unico sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014.
11. Ciascun RLSA potrà utilizzare, per le attività indicate dall'art. 50 del D.Lgs n. 81/08, permessi annui retribuiti pari a 35 ore e un ulteriore 50% di 35 ore di permessi annui, considerata la particolarità dell’organizzazione del lavoro e dei processi operativi di Sogin. Salvo casi eccezionali, da definirsi con la Funzione Personale, Organizzazione, Servizi e Rams, i suddetti permessi dovranno essere equamente distribuiti nel corso dell'anno. Sono esclusi dal monte ore totale i permessi retribuiti necessari per la partecipazione alle riunioni convocate per le attività previste ai punti b), c), d), l) dell’art. 50 comma 1 del D.Lgs. n. 81/08.
12. Relativamente a quanto disciplinato dall'art. 37 del D.Igs. n. 81/08, l'Azienda garantirà specifica formazione per i RLSA, secondo lo specifico progetto che formerà oggetto di consultazione con le Organizzazioni Sindacali Nazionali. Oltre all’obbligo di aggiornamento annuo, saranno previsti moduli formativi aggiuntivi di almeno 8 ore annue nell’ambito della Salute, della Sicurezza e dell’Ambiente.
13. Su formale richiesta scritta anche del singolo RLSA, che sottoscrive apposita ricevuta, l'Azienda è tenuta a consegnare una copia del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), assolvendo in tal modo all'obbligo di consegna di cui alla legislazione vigente.
I RLSA, come previsto dall'art. 50, comma 6 del D.Lgs. n. 81/08, sono tenuti al rispetto delle disposizioni di cui GDPR n. 679/2016 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel DVR, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi e informazioni, anche relative al D.Lgs. 101/2020, di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni.
Restano confermate le disposizioni relative all'Organismo Paritetico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, come da D.Lgs. n. 81/08.
La presente intesa non si applica all’unità produttiva di Trisaia in quanto presenti già RSU elette ed al sito di Ispra in quanto, ad oggi, non presenti i presupposti di cui alla Legge 300/1970 per l’elezione RSU.

Letto, confermato e sottoscritto