PROTOCOLLO D’INTESA


TRA

INAIL, ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO - DIREZIONE REGIONALE MOLISE (di seguito denominato INAIL o Parte), ***, nella persona del Direttore regionale pro tempore Dott. Rocco M. Del Nero, domiciliato per la carica presso la Direzione Regionale Molise, in Via Insorti d'Ungheria n. 70 - 86100 Campobasso

E

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL MOLISE (di seguito denominato USR o Parte), ***, rappresentato dal Dirigente titolare Dott.ssa Anna Paola Sabatini, domiciliata per la carica presso l'USR Molise, in via Garibaldi n. 25 - 86100 Campobasso
 

PREMESSO CHE

- l'INAIL è un ente pubblico non economico, la cui attività amministrativa è svolta secondo i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza e dalle altre disposizioni che disciplinano i singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i.;
- il d.lgs. 38/2000 ha rimodulato ed ampliato i compiti dell'INAIL contribuendo alla sua evoluzione da soggetto erogatore di prestazioni assicurative a soggetto attivo di protezione sociale, orientato alla tutela globale delle lavoratrici e dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le tecnopatie, estendendo la tutela anche ad interventi prevenzionali;
- il d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", affida all’INAIL un ruolo fondamentale a sostegno della promozione e della divulgazione della cultura della salute e sicurezza;
- le Linee di Indirizzo operative per la prevenzione 2021 individuano la promozione e la diffusione della cultura della salute e della sicurezza del lavoro nei percorsi formativi scolastici ed universitari tra gli obiettivi prioritari delle azioni prevenzionali, attraverso lo svolgimento di azioni di formazione ed informazione;
- l'INAIL persegue le finalità prevenzionali privilegiando le sinergie con gli altri Enti istituzionali, allo scopo di valorizzare ruoli ed esperienze e di favorire il trasferimento e la fruizione di conoscenze, soluzioni, strumenti e metodologie;

- INAIL in data 26 maggio 2022 ha sottoscritto un Protocollo d'intesa, di durata triennale, con il Ministero dell'istruzione, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e l'ispettorato nazionale del lavoro per promuovere la cultura della tutela della salute e sicurezza sul lavoro nelle istituzioni scolastiche;
- l'USR, promanazione sul territorio regionale del MIUR, rappresenta, per effetto delle funzioni che è chiamato a svolgere nella regione di propria competenza, il soggetto privilegiato con cui sviluppare la più ampia collaborazione per la realizzazione di interventi di sensibilizzazione della popolazione scolastica alla cultura della salute e della sicurezza;
- l'USR per il Molise, da diversi anni, con la sottoscrizione di protocolli d'intesa, ha instaurato proficui rapporti di collaborazione per l'attuazione, nelle scuole della regione, di progetti per l'educazione alta salute e sicurezza;
 

CONSIDERATO CHE

- il d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., nel definire le attività promozionali, annovera l'inserimento in ogni attività scolastica di specifici percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche volti a favorire la conoscenza delle tematiche della salute e della sicurezza nel rispetto delle autonomie didattiche;
- le sinergie tra l'INAIL e l'USR costituiscono una modalità funzionale per fornire risposte integrate e di qualità ai bisogni formativi degli studenti in materia di salute e sicurezza;
- 1'8 ottobre 2022 è scaduto il Protocollo d'intesa sottoscritto dalle Parti in data 9 ottobre 2019;
- l'INAIL e l'USR hanno manifestato la volontà di proseguire nella collaborazione finalizzata alla promozione e alla diffusione della cultura della salute e della sicurezza nelle scuole di ogni ordine e grado;
 

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

Le premesse sopra riportate costituiscono parte integrante del presente Protocollo d'intesa.
 

Art. 2 - Finalità

Le Parti intendono sviluppare la più ampia collaborazione per lo sviluppo di attività congiunte finalizzate all'attuazione, negli istituti scolastici della regione, di iniziative e progetti funzionali a sensibilizzare gli studenti alla formazione di una cultura della prevenzione e della protezione a tutela della salute e della sicurezza, da applicare in futuro al mondo del lavoro;
 

Art. 3 - Ambiti di collaborazione

Le modalità di attuazione delle iniziative nelle scuole del Molise saranno oggetto di successivi Accordi attuativi, che saranno stipulati, nel rispetto del presente Protocollo d'intesa e delle vigenti disposizioni in materia, salvo il caso in cui le attività da realizzare comportino esclusivamente apporti di natura professionale, che troveranno apposita evidenza nell'ambito di specifici report a cura del Comitato di coordinamento di cui al successivo art. 5.
Nella realizzazione delle attività programmate, le Parti convengono circa l'opportunità del coinvolgimento, laddove necessario, dei competenti soggetti istituzionali che, insieme ad INAIL, fanno parte del sistema di promozione della salute e sicurezza.
 

Art. 4 - Obbligo delle Parti

Per la realizzazione delle iniziative progettuali definite negli Accordi Attuativi di cui all'art. 3 del presente Protocollo d'intesa, le Parti in funzione delle specifiche competenze e disponibilità, si impegnano a rendere disponibile il proprio patrimonio di conoscenze e a mettere in campo le risorse professionali, tecniche, strumentali nonché le eventuali risorse economiche destinate alle finalità d'interesse, individuate in logica di paritaria partecipazione.
Le Parti si impegnano al coinvolgimento delle dipendenti strutture a garanzia di una fattiva e capillare azione progettuale nella regione.
I risultati delle iniziative realizzate nell'ambito del Protocollo d'intesa saranno considerati anche in ottica di replicabilità delle iniziative sviluppate e di ricaduta in termini di numero di destinatari raggiunti direttamente o indirettamente, nella filiera di interesse.
 

Art. 5 - Comitato di Coordinamento

Le Parti costituiscono un Comitato di coordinamento, composto da quattro referenti, di cui due individuati dall'INAIL e due designati dall'USR.
Al Comitato di coordinamento vengono affidati i compiti di indirizzo, di programmazione, di coordinamento e di monitoraggio delle attività oggetto della collaborazione, di cui all'articolo 3 del presente Protocollo.
Le Parti si riservano di valutare l'opportunità di coinvolgere, attraverso l'azione del Comitato di Coordinamento, ulteriori soggetti nella realizzazione delle iniziative, per un'azione maggiormente rispondente agli obiettivi programmati.
 

Art. 6 - Oneri

Il presente Protocollo d'intesa non comporta oneri economici diretti e indiretti a carico delle Parti.
 

Art. 7 - Durata

Il presente Protocollo d'intesa entra in vigore dal momento della sua sottoscrizione ed ha durata triennale, fatto salvo il completamento delle attività in corso di svolgimento alla scadenza.
 

Art. 8 - Trattamento dei dati

Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Protocollo d'intesa nell'ambito del perseguimento dei propri fini, nonché si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente Protocollo d'intesa, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal regolamento UE 679/2016 e dal d.lgs. 196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", così come novellato dal decreto legislativo del 10 agosto 2018 n.101.
 

Art. 9 - Proprietà intellettuale

Con il presente Protocollo d'intesa - pur riconoscendo la proprietà intellettuale delle opere e dei prodotti che sono stati elaborati da ciascuna delle Parti, precedentemente alla sottoscrizione della presente collaborazione - le Parti concordano, sin d'ora, che nulla è dovuto laddove tali opere dovessero costituire la base degli studi, delle soluzioni e dei prodotti realizzati nell'ambito di questo Protocollo d'intesa e degli Accordi attuativi di cui all'art. 3.
L'INAIL e l'USR per il Molise , in considerazione della valenza scientifica dei prodotti elaborati nell'ambito della collaborazione di cui al presente Protocollo d'intesa e dell'interesse pubblico che i prodotti stessi rivestono, acquisiscono ogni diritto, riconosciuto dalla normativa vigente, inerente alle nuove opere realizzate e sviluppate nell'ambito del protocollo, e dei successivi Accordi attuativi, coordinandone la realizzazione e mettendo in campo, attraverso le proprie professionalità, le peculiari competenze specialistiche.
La divulgazione dei prodotti sviluppati potrà essere realizzata senza scopo di lucro, neanche indiretto, dalle Parti per finalità di studio, di ricerca e di promozione della conoscenza del patrimonio culturale e scientifico, anche attraverso la pubblicazione in internet, previo rilascio della liberatoria degli autori coinvolti nell'elaborazione.
 

Art. 10 - Copertura assicurativa

Le Parti garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi dei propri dipendenti e collaboratori impegnati nelle attività oggetto del presente Protocollo d'intesa.
 

Art. 11 - Sicurezza sul lavoro

In relazione a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., le Parti concordano che, quando il personale di una delle due Parti si reca presso la sede dell'altra per le attività di collaborazione, il datore di lavoro della sede ospitante, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui al suddetto d.lgs. n. 81/2008 da lui realizzata, assicura al sopra citato personale, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi di sua competenza, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro.
I lavoratori dipendenti o equiparati di entrambe le Parti devono attenersi, in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, alle norme e regolamenti della sede presso la quale svolgono le attività oggetto del presente Protocollo.
 

Art. 12 - Tutela della riservatezza

Le Parti si impegnano, reciprocamente, a garantire la massima riservatezza riguardo alle informazioni tecniche, scientifiche e finanziarie, direttamente o indirettamente collegate alle attività oggetto del presente Protocollo ("Informazioni Confidenziali"), a non divulgarle a terzi senza il preventivo consenso scritto di chi le ha rilasciate e ad utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto del presente atto.
 

Art. 13 - Recesso unilaterale o scioglimento

Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dal presente Protocollo d'intesa, previa comunicazione scritta e motivata, da inviarsi con un preavviso di almeno 30 giorni a mezzo posta elettronica certificata.
 

Art. 14 - Controversie

Le Parti accettano di definire bonariamente qualsiasi controversia che possa nascere dall'attuazione del presente Protocollo d'intesa. Nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo, il foro competente è quello di Campobasso.
 

Art. 15 - Registrazione

Il presente atto, composto di n. 8 fogli, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, in base all'articolo 4 della parte II della Tariffa allegata al d.p.r. 26 aprile 1986 n. 131 e successive modifiche e integrazioni, a cura e spese della Parte richiedente.
Al presente atto viene apposta la firma digitale da parte dei sottoscrittori ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990.
La data di sottoscrizione s'intenderà quella in cui sarà effettuata l'ultima operazione informatica di apposizione di firma digitale.
 

INAIL Direzione Regionale Molise
Dott. Rocco M. Del Nero


USR per il Molise
Dott.ssa Anna Paola Sabatini