Tipologia: CCNL
Data firma: 5 aprile 2016
Validità: 01.06.2016 - 31.05.2019
Parti: Ari/Finco, FederTerziario, Confimea, Cfc e Ugl Costruzioni, Fmm
Settori: Servizi, Restauro di beni culturali
Fonte: confimea.com


Sommario:

 

Introduzione
Premessa
Titolo I Disciplina generale
Sfera di applicazione
Livelli di contrattazione
Titolo II Sistema di relazioni industriali
Premessa
Osservatorio Nazionale
Responsabilità sociale dell'impresa
Bilateralità
Titolo III Contratto di lavoro
Art. 1 Classificazione dei lavoratori
Art. 2 Assunzione
Art. 3 Documenti
Art. 4 Periodo di prova
Art. 5 Contratto a tempo indeterminato
Art. 6 Contratto a termine
Art. 7 Lavoro a tempo parziale
Art. 8 Distacco temporaneo
Art. 9 Apprendistato
Art. 10 Portatori di handicap
Art. 11 Tossicodipendenti
Art. 12 Mutamento di mansioni
Art. 13 Mansioni promiscue
Art. 14 Orario di lavoro
Art. 15 Lavoro straordinario, notturno e festivo
Art. 16 Retribuzione
Art. 17 Indennità di funzione per il Capocantiere
Art. 18 Festività
Art. 19 Permessi per festività soppresse
Art. 20 Riposi settimanali

Art. 21 Ferie

Art. 22 Permessi

 

Art. 23 Gratifica natalizia.
Art. 24 Aumenti periodici di anzianità
Art. 25 Trasferte e missioni
Art. 26 Trasferimento
Art. 27 Trattamento in caso di malattia, infortunio e malattia professionale
Art. 28 Sospensione del lavoro
Art. 29 Aspettativa
Art. 30 Congedo Matrimoniale
Art. 31 Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Art. 32 Provvedimenti disciplinari
Art. 33 Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 34 Licenziamenti
Art. 35 riattamento di fine rapporto
Titolo IV Sicurezza e formazione
Art. 36 Sicurezza del lavoro
Art. 37 Formazione professionale
Art. 38 Fondo paritetico interprofessionale per la formazione continua
Titolo V Attività sindacale
Art. 39 Assemblee
Art. 40 Cariche sindacali e pubbliche
Art. 41 Quote sindacali
Art. 42 Affissioni
Titolo VI Disposizioni finali
Art. 43 Disposizioni Generali
Art. 44 Inscindibilità delle disposizioni contrattuali - condizioni di miglior favore
Art. 45 Decorrenza e durata
Art. 46 Esclusiva di stampa
Art. 47 Deposito
Allegati


Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese di restauro di beni culturali

In Roma, lì 05 aprile 2016, tra l'Associazione Restauratori Italiani - Ari […], assistita dalla Federazione Industrie Prodotti, Impianti, Servizi ed Opere Specialistiche per le Costruzioni - Finco […], la Federazione italiana del terziario, dei servizi, del lavoro autonomo professionale, della piccola impresa industriale, commerciale, turistica ed artigiana - FederTerziario [...], la Confimea-Confederazione delle associazioni d’imprese industriali, commerciali e artigiane, agricole, dei servizi e delle professioni - in sigla Confimea - Confederazione italiana dell’impresa […], la Confederazione Federterziario Confimea - Confederazione di associazioni di imprese, in sigla Cfc […] e la Federazione Nazionale Ugl Costruzioni - Ugl Costruzioni […], assistita dalla Unione generale del lavoro - Ugl […], Federmiddlemanagement - Fmm, Federazione Nazionale dei Quadri e delle Alte Professionalità […], è stato sottoscritto l'allegato accordo 5 aprile 2016 di sottoscrizione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese di restauro beni culturali 

Titolo I Disciplina generale
Sfera di applicazione

Il presente Contratto, a livello nazionale, si applica alle imprese di Restauro specialistico.
Il Contratto ha la funzione di rendere coesistenti i riconoscimenti economici e normativi a favore dei lavoratori con le esigenze delle imprese nella loro programmazione e realizzazione della propria attività produttiva.
Le parti stipulanti si impegnano perciò a rispettare ed a far rispettare da parte dei propri iscritti il presente contratto cd ogni altro accordo ad esso connesso, a garantire i diritti in esso riconosciuti ed i limiti nello stesso contenuti al fine di evitare ogni azione e rivendicazione che stravolga i contenuti qui convenuti per il buon esito di quanto evidenziato al secondo comma.
[…]

Livelli di contrattazione
Le Parti stipulanti concordano di disciplinare con la presente contrattazione collettiva nazionale di lavoro
1. la contrattazione di I livello: contratto nazionale di settore;
2. la contrattazione di II livello: contratto integrativo regionale, provinciale, aziendale.
[...]
La contrattazione collettiva territoriale o aziendale può derogare a quanto stabilito dal CCNL mediante la sottoscrizione dei cosiddetti “contratti di prossimità”; gli stessi potranno essere sottoscritti a livello regionale, provinciale, zonale o aziendale secondo quanto previsto dal concordato disposto dall’art. 8 della Legge n. 148/2011 di conversione del D.L. n. 138/2011, dall’Accordo Interconfederale del 28.06.2011 e dal presente CCNL; detti “contratti di prossimità” potranno essere adottati dalle aziende esclusivamente tramite sottoscrizione di un verbale di recepimento aziendale siglato dall’Associazione Datoriale Territoriale, dall’organizzazione Sindacale Territoriale, dall’Azienda e dalla Rappresentanza Sindacale. Detti accordi potranno essere sottoscritti al fine di raggiungere una delle seguenti finalità, e comunque in tutti quei casi specificati dal concordato disposto dall’art. 8 della Legge n. 148/2011 di conversione del D.L. n. 138/2011, dall’Accordo Interconfederale del 28.06.2011:
maggiore occupazione;
qualità dei contratti di lavoro;
emersione del lavoro irregolare;
incrementi di competitività e salari;
gestione di crisi occupazionali;
investimenti;
avvio di nuove attività.

Titolo II Sistema di relazioni industriali
Responsabilità sociale dell'impresa

Premessa

Le Parti sostengono lo sviluppo di un'impresa socialmente responsabile attraverso l'impegno di tutti i soggetti coinvolti, ciascuno in relazione al proprio ruolo, ad integrare i temi sociali, etici ed ambientali nelle proprie attività e nei rapporti interni ed esterni, operando responsabilmente, con la consapevolezza dei propri diritti e doveri.
Ad ogni livello si opererà in modo coerente per svilupparecdare attuazione alle norme contenute nel presente CCNL riconducibili ad un impegno sociale dell'impresa, complessivamente considerata e dei singoli che operano in essa.
Le Parti aziendali potranno impegnarsi in tal senso sottoscrivendo un Patto di Responsabilità sociale che formalizzerà il reciproco impegno a comportamenti coerenti con quanto sopra e promuovendo iniziative congiunte di responsabilità sociale nell'ambito delle iniziative correlate alla Sicurezza, la Salute e l’Ambiente.
Le Parti, al fine di sostenere valori, principi e strumenti socialmente responsabili sono impegnate, con le scelte contrattuali, nei seguenti ambiti.
Solidarietà, assistenza sociale, welfare, bilanciamento delle esigenze lavorative con quelle personali
- attenzione alle problematiche connesse all'inserimento e alla prestazione dei lavoratori diversamente abili e di altre categorie dello svantaggio sociale, nonché alla ricollocazione dei lavoratori inidonei;
- integrazione della copertura previdenziale e dell'assistenza sanitaria a livello settoriale;
- agibilità specifiche nel caso di particolari esigenze personali o situazioni familiari, studenti lavoratori, donatori, reinserimento di lavoratori e lavoratrici assenti per malattia, maternità paternità e congedi parentali, attraverso il riconoscimento di permessi, aspettative, part-time, telelavoro e la individuazione di ulteriori iniziative.
Formazione
- investimento per la formazione, progettazione di attività di formazione continua, anche attraverso la realizzazione di Patti formativi, agevolazione della formazione individuale, al fine di migliorare la competitività delle imprese, la professionalità dei lavoratori, la loro occupabilità e l'inserimento dei lavoratori stranieri; individuazione di attività formative specifiche nei confronti dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, Salute e Ambiente.
Misure a sostegno dell'occupazione e dell'occupabilità
- possibilità di ricorrere a tutti gli strumenti offerti dalla legislazione e dal CCNL, funzionali al rafforzamento dell'impresa, alla salvaguardia ed allo sviluppo dell'occupazione, per favorire l'occupabilità senza pregiudicare la base di occupazione stabile;
- applicazione degli strumenti individuati per favorire l'occupazione, l'avvio, lo sviluppo dell'attività produttiva, la gestione delle ricadute occupazionali, anche con ricorso a risorse derivanti dalla contrattazione di secondo livello;
- condivisione di specifiche opportunità ed esigenze, utili a sostenere c/o migliorare la competitività dell'impresa e la sua occupazione in situazioni di congiuntura particolari.
Miglioramento continuo del livello di Sicurezza e Salute sul luogo di lavoro e tutela dell'Ambiente
- diffusione di comportamenti consapevoli e partecipati delle norme contrattuali e di legge;
- realizzazione di una strategia ambientale basata sulla prevenzione e sul metodo partecipativo di condivisione degli obiettivi, coniugando la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, di rispetto dell'ambiente, di occupazione, di sviluppo dell'innovazione, di competitività delle imprese;
- miglioramento del livello di formazione, informazioneccoinvolgimento di tutti i lavoratori e dei loro rappresentanti per la realizzazione degli obiettivi;
- adozione ed integrazione di sistemi di gestione in forma volontaria, che tengano in debita considerazione anche le opere e i servizi conferiti in appalto, per una prevenzione sistematica dei fattori di rischio.
Pari opportunità
Coerentemente con la strategia di Lisbona con cui l’Unione Europea nel marzo del 2000 si è prefissata l’obiettivo di diventare l’economia basata sulla conoscenza più competitivacdinamica del mondo, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale, le parti si impegnano a promuovere le pari opportunità per tutti di accedere al mercato del lavoro.
Ricordando che il lavoro, se “dignitoso” ovvero svolto in condizioni di libertà, sicurezza, dignità ed uguaglianza a cui vengano corrisposte adeguate retribuzione e protezione sociale, così come è stato definito nel 1999 dall’organizzazione Internazionale del Lavoro, rappresenta uno strumento di inclusione sociale, le parti devono utilizzare gli strumenti già esistentictrovarne di nuovi per facilitare l’accesso e la permanenza nel mercato del lavoro alle categorie di popolazione più vulnerabili.
Le Parti concordano, anche ai fini dell'attuazione dei principi di parità e pari opportunità di cui alla normativa vigente, eh verificare l'andamento dell'occupazione femminile nell'ambito dell'Osservatorio nazionale e regionale previsti dal Sistema di informazione, formulando programmi di formazione professionale da realizzare attraverso gli Enti FormaSicuro.
Le Parti, al fine di favorire iniziative atte a promuovere comportamenti coerenti con i principi di parità e di pari opportunità nell'accesso al lavoro, concordano di costituire a livello regionale commissioni paritetiche per le pari opportunità con lo scopo di individuare iniziative di formazione professionali atte a favorire l'accesso al lavoro dei soggetti vulnerabili attraverso corsi di formazione professionale promossi da FormaSicuro o da altri Enti od Organismi idonei e/o finanziati da FondItalia.
Conciliazione vita - lavoro
La conciliazione vita-lavoro è uno strumento chiave per la gestione delle risorse umane in una società che vede l’aumento della domanda di maggiore equilibrio tra tempi lavorativi e tempi di vita da parte delle donne sempre più qualificate che entrano nel mondo del lavoro, degli uomini che partecipano sempre di più alla cura dei figli, dei single che vogliono del tempo per la propria vita privata, della cosiddetta “Sandwich Generation” quella delle persone che si trovano allo stesso tempo a dover curare i propri figli e i propri genitori.
Le parti si impegnano a favorire la riorganizzazione del lavoro adottando politiche di flessibilità del lavoro, di flessibilità degli orari di lavoro, e favorendo i congedi parentali, così come indicato dalla legge 53 del 2000, dal D.Lgs. 151 del 2001, dal D.Lgs. 81 del 15.06.2015, dalla “Carta Europea per l’Uguaglianza le Parità delle Donne e degli Uomini nella Vita Locale” che è stata elaborata dal Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa, il 12 maggio 2006.
Lavoratori invalidi
Per i lavoratori riconosciuti invalidi a causa di infortuni sul lavoro, le imprese, in ragione delle opportunità professionali che potranno prodursi in azienda, si impegnano a verificare percorsi lavorativi atti a favorire il loro corretto reinserimento nel mondo del lavoro.
Lavoratori migranti
In considerazione del costante aumento del fenomeno migratorio nel nostro Paese, si ritiene necessario dover affrontare tale tematica soprattutto alla luce eh una previsione che contempli un ruolo attivo in tal senso da parte del FormaSicuro.
Le parti sociali, infatti, consapevoli delle problematiche connesse alle differenze linguistiche, culturali nonché alle problematiche legate all'integrazione socio-lavorativa dei soggetti di cui trattasi, stante la ripercussione nell'ambito del lavoro regolarecdel fenomeno infortunistico, convengono di affidare al FormaSicuro, anche mediante la costituzione, in seno all’Osservatorio nazionale, di una apposita Commissione paritetica un ruolo attivo volto a:
- razionalizzare e incrementare la formazione preventiva nei paesi d'origine dei lavoratori migranti;
attuare corsi di lingua italiana e formazione specifica dedicata presso enti pubblici/ o presso gli Enti FormaSicuro;
- attuare i programmi di formazione interculturale finalizzati sia al miglioramento della comunicazione tra le varie etnie, che al miglioramento del funzionamento del cantiere.
La Commissione, mediante un costante monitoraggio del fenomeno, dovrà favorire tutte le iniziative in tali ambiti che permettano la soluzione dei problemi di integrazione sociale dei lavoratori migranti, a partire dai problemi eh organizzazione del cantiere, mensa, calendario annuo, casa, servizi.


Bilateralità
Le Parti condividono un modello di relazioni sindacali e di contrattazione che individua nella partecipazione è nella bilateralità i pilastri su cui fondare lo sviluppo sostenibile della base produttiva nazionale, il miglioramento delle condizioni di lavoro che aumenti la competitività e favorisca la innovazionecla formazione di qualità, la crescita dei salari insieme alla produttività.
Identificano nella formazione continua e nella salute e sicurezza nei luoghi di lavoro un obiettivo imprescindibile per l’affermazione di un modello di sviluppo economico basato sulla centralità dell’individuo e del lavoro.
Convengono circa la necessità di favorire l’incremento di in un lavoro regolare, che assicuri uguali diritti e uguali doveri ed anche pari opportunità: opportunità di crescita, come la formazione e l’aggiornamento in grado di innalzare la qualità del contributo di ogni singolo lavoratore alla propria impresa, mantenendo alte la professionalità, la dignità e la possibilità di ricollocamento del lavoratore anche in situazioni di mobilità, precariato, perdita della propria occupazione.
Tra le Parti intercorrono consolidati rapporti in tema di contrattazione collettiva e di bilateralità.
Nell’ambito di tali rapporti hanno sviluppato modelli di bilateralità che hanno dato luogo alla costituzione di Organismi Paritetici quali FondItalia, Fondo per la Formazione Continua e FormaSicuro, Organismo Paritetico per la Formazione e la tutela della Salute e la Sicurezza nei luoghi di lavoro.
Convengono circa l’opportunità e la necessità, nel quadro delle relazioni tra le Parti Sociali e nel rispetto delle differenti realtà rappresentate, di accrescere ed estendere al presente CCNL i citati modelli bilaterali al fine di promuovere la formazione professionale continua, per perseguire gli obiettivi di una maggiore competitività delle imprese, della valorizzazione delle risorse umane e della crescita delle capacità professionali dei lavoratori e di promuoverecdiffondere la cultura della salutecsicurezza nei luoghi di lavoro ponendo in essere azioni di formazione ed informazione finalizzate alla riduzione del fenomeno degli incidenti sul lavoro e delle malattie professionali nel settore del restauro Beni Culturali.

Titolo III Contratto di lavoro
Art. 5 Contratto a tempo indeterminato

Di norma l’assunzione avviene con contratto di lavoro a tempo indeterminato, fatto salvo quanto disposto dall’art. 6.
Peraltro, in relazione alla tipologia delle lavorazioni tipiche del restauro, alle eventuali necessità impreviste, imprevedibili ed improcrastinabili che richiedano all’impresa un impegno maggiore del previsto rispetto a quello ipotizzato nel contratto d’appalto, a possibili specificità tecniche per la realizzazione del contratto d’appalto, l’impresa può fare ricorso ad altre tipologie di rapporto di lavoro cosi come previsto dalla normativa vigente.

Art. 6 Contratto a termine
Ferme restando le ragioni di apposizione del termine al contratto di lavoro subordinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l'utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto a tempo determinato non potrà superare il 50% annuo dell'organico a tempo indeterminato in forza nell'unità produttiva alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.
Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti a tempo determinato per cinque lavoratori.
[…]
Le parti si danno atto che il ricorso al contratto a tempo determinato è vietato nelle seguenti ipotesi:
[…]
d) da parte di datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Art. 9 Apprendistato
La disciplina dell’apprendistato è regolata dalle norme di legge e dalle disposizioni del presente articolo. Detta disciplina si applica al raggiungimento dei livelli B,C e D.
La durata del contratto di apprendistato è determinata in considerazione della qualifica da conseguire, dal titolo di studio, dei crediti professionali e formativi acquisiti, nonché dal bilancio di competenze realizzato dai soggetti pubblici, dagli Enti di formazione e dagli Enti FormaSicuro operanti sul territorio mediante l’accertamento dei crediti formativi.
Fermo restando quanto stabilito al comma precedente e le competenze regolamentari stabilite dalle leggi, le parti concordano che la durata massima del contratto di apprendistato è di 3 anni mentre quella minima è di 6 mesi.
Il contratto di apprendistato, stipulato in forma scritta, deve contenere l’indicazione della prestazione oggetto del contratto, le competenze tecnico professionalicspecialistiche che verranno acquisitecil piano formativo individuale.
Il piano formativo individuale dovrà comprendere: la descrizione del percorso formativo, le competenze da acquisire intese come di base e tecnico professionali, le competenze e l’eventuale qualifica professionale possedute, l’indicazione del tutor come previsto dalle normative vigenti.
La durata della formazione per l’apprendistato professionalizzante è fissata in 120 ore annue, è finalizzata all’acquisizione di competenze di base e tecnico professionali e di norma è realizzata presso gli Enti FormaSicuro o gli Enti di formazione operanti sul territorio.
L’impegno formativo è ridotto a 80 ore, comprensive delle ore destinate alla sicurezza, per gli apprendisti in possesso di attestato eh qualifica professionale idoneo alla attività da svolgere.
Salvo quanto previsto dalle disposizioni di legge la durata della formazione è di 240 ore annue per l’apprendistato per l’espletamento del diritto/dovere di istruzione.
La formazione sarà effettuata presso gli Enti FormaSicuro o gli Enti di formazione operanti sul territorio in conformità ai profili professionali ed agli standard minimi definiti a livello regionale e nazionale.
La formazione si può svolgere all’interno dell’azienda in presenza dei requisiti previsti dalla legge in ordine al tutor aziendale e all’idoneità dei locali adibiti alla formazione medesima. 
Agli Enti FormaSicuro o agli Enti di formazione sono affidati i compiti di: Per l’assunzione in prova dell’apprendista e per la regolamentazione del periodo di prova valgono le norme di cui all’art. 2 ed all’art. 4 del presente CCNL, con riferimento al livello di assunzione dell’apprendista.
[…]
Le ore destinate alla formazione esterna sono aggregate in moduli settimanali da realizzarsi compatibilmente con le esigenze delle imprese.
[…]
Il numero complessivo di apprendisti da assumere non può superare il numero totale dei lavoratori in servizio. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori può assumere un apprendista.
Le parti si riservano di disciplinare l'apprendistato per l'alta formazione a seguito dell'emanazione della relativa normativa di attuazione.
Le parti si riservano di completare la disciplina relativa all’istituto dell’apprendistato per l’espletamento del diritto/dovere di istruzione e formazione, anche per quanto concerne il trattamento retributivo, a seguito della definitiva attuazione normativa dell’istituto stesso.
Per l’orario di lavoro agli apprendisti si applica la stessa disciplina adottata per gli altri dipendenti.
[…]

Art. 10 Portatori di handicap
Le imprese favoriranno, in ragione delle opportunità lavorative che potranno determinarsi in azienda, l'inserimento nelle loro strutture di lavoratori portatori di handicap.
Per le finalità di cui al comma precedente, le singole imprese ricercheranno:
1. compatibilmente con le esigenze aziendali, gestioni orarie flessibili e/o riconoscimento di permessi non retribuiti, per consentire al lavoratore interessato di sottoporsi a progetti terapeutico-riabilitativi. Quanto sopra si riferisce esclusivamente a lavoratori nei confronti dei quali sia stata attestata da una struttura sanitaria pubblica la condizione di portatore di handicap e debbano, inoltre, sottoporsi ad un progetto terapeutico di riabilitazione predisposto dalle medesime strutture sanitarie pubbliche;
2. il possibile superamento di barriere architettoniche che siano di ostacolo al normale svolgimento dell'attività dei lavoratori stessi in azienda.
le parti si impegnano a favorire l’inserimento dei portatori di handicap attraverso progetti che possano fornire loro una collocazione adeguata nell’organizzazione che ne valorizzi l’apporto lavorativo.
Per quanto riguarda le assenze facoltative di cui alla Legge n. 1204/1971 ed i permessi, si fa riferimento all’art. 33 della Legge n. 104/1992 e successive modificazioni intervenute con il D.Lgs. n. 151/2001 e la Legge n. 350/2003 art. 3, comma 6.

Art. 14 Orario di lavoro
Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative.
L'orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali di media annua con un massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere.
Sempre nei limiti delle facoltà previste dalle vigenti disposizioni di legge, il prolungamento del lavoro oltre gli orari localmente concordati nel rispetto della media annuale prestabilita, dà al lavoratore il diritto di percepire le maggiorazioni retributive per lavoro supplementarecper il lavoro straordinario di cui all'art. 15 del presente CCNL.
Il datore di lavoro deve esporre, in modo facilmente visibile ed in luogo accessibile a tutti i dipendenti interessati, l'orario di lavoro con l'indicazione dell'ora di inizio e di termine del lavoro del personale occupato, nonché dell'orario e della durata degli intervalli di riposo durante il periodo di lavoro.
Quando non sia possibile esporre l'orario nel posto di lavoro, per essere questo esercitato all'aperto, l'orario stesso deve essere esposto nel luogo dove viene corrisposta la paga.

Art. 15 Lavoro straordinario, notturno e festivo
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti previsti dall'orario di lavoro di cui all’art. 14 del presente CCNL, anche agli effetti dell'applicazione delle percentuali di aumento retributivo di cui appresso.
Il lavoro straordinario è ammesso nei limiti di 250 ore annuali.
La richiesta dell’impresa è effettuata con preavviso al lavoratore di 48 ore, salvo casi di necessità urgenti, indifferibili ed occasionali.
[…]

Art. 20 Riposi settimanali
Il riposo settimanale cade normalmente di domenica e non può avere una durata inferiore a 24 ore consecutive, salvo le eccezioni previste dalla legge, in quanto siano applicabili alle imprese ed ai lavoratori regolali dal presente contratto.
Nei casi in cui, in relazione a quanto previsto dalla legge sul riposo domenicale, i lavoratori siano chiamati ad effettuare la loro prestazione lavorativa nella giornata di domenica, essi godranno del prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana, che deve essere prefissato.
L’eventuale spostamento del riposo settimanale dalla giornata di domenica o dalla normale giornata di riposo compensativo prefissata deve essere comunicato al lavoratore almeno 24 ore prima.
In difetto e in caso di prestazione di lavoro è dovuta anche la maggiorazione per lavoro festivo.
In conformità a quanto previsto dall’art. 9 del D.Lgs. n. 66/03, nel caso di lavoratori adibiti a lavorazioni a turno organizzate su sette giorni continuativi o per particolari esigenze produttive, tecniche o logistiche del cantiere di restauro specialistico, il riposo settimanale può essere effettuato cumulativamente, previa verifica con le rappresentanze sindacali. I giorni continuativi non potranno comunque essere superiori a 14 di calendario.

Art. 21 Ferie
[…]
Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie. […]

Art. 31 Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge.

Art. 32 Provvedimenti disciplinari
Le infrazioni al presente contratto e alle relative norme saranno punite:
a. con richiamo verbale;
b. con ammonizione scritta;
c. con una multa fino al massimo di 3 ore di retribuzione;
d. con la sospensione fino ad un massimo di 3 giorni;
e. con il licenziamento ai sensi della lettera c del presente articolo.
A. Le ammonizioni e le multe saranno inflitte al lavoratore che:
a. abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo;
b. non si presenti al lavoro o si presenti in ritardo senza giustificato motivo;
c. ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la sospensione;
d. non esegua il lavoro secondo le istruzioni avute oppure lo esegua con negligenza;
e. arrechi danno per disattenzione al materiale di cantiere di restauro specialistico o al materiale di lavorazione o occulti scarti di lavorazione;
f. sia trovato addormentato;
g. introduca nei locali dell'impresa bevande alcoliche senza regolare permesso;
h. si presenti o si trovi in stato di ubriachezza;
i. in qualsiasi altro modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto di lavoro ed alle direttive dell'impresa o rechi pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza del lavoro;
j. arrechi nocumento materiale o morale con comportamenti, attivi od omissivi, negativi per l’azienda.
B. Nei casi eh maggiore gravità o recidiva, verrà inflitta la sospensione.
C. L'azienda potrà procedere al licenziamento del lavoratore senza preavviso nei seguenti casi:
a. insubordinazione grave verso i superiori;
[…]
c. rissa nell'interno dell'impresa, furto, frode o danneggiamenti volontari o con colpa di materiali dell'impresa o di opere in lavorazione;
[…]
f. lavorazioni nell'interno dell'impresa senza autorizzazione;
[…]
h. recidiva in una qualunque delle mancanze che abbia dato luogo a due sospensioni nei dodici mesi precedenti.
[…]

Art. 34 Licenziamenti
Fermo restando l'ambito di applicazione della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificata dall'art. 18 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 e dalla legge 11 maggio 1990, n. 108, nonché quella di cui al D.Lgs 23/2015, l'impresa può procedere al licenziamento del dipendente:
[…]
2. per giustificato motivo, con preavviso, ai sensi dell'art. 3 della Legge 15 luglio 1966, n. 604, per un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali ovvero per ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa;
3. per giusta causa senza preavviso, ai sensi dell'art. 2119 cod. civ., nei casi che non consentano la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro, quali, ad esempio, quelli indicati di seguito:
a. insubordinazione o offese verso i superiori;
b. […], danneggiamento volontario o altri reati per i quali, data la loro natura, si renda incompatibile la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro;
c. qualsiasi atto colposo che possa compromettere la stabilità delle opere anche provvisionali, la sicurezza del cantiere di restauro specialistico o l'incolumità del personale o del pubblico, costituisca danneggiamento alle opere, agli impianti, alle attrezzature od ai materiali;
[…]
e. abbandono ingiustificato del magazzino o del cantiere di restauro specialistico;
f. rissa nei luoghi di lavoro o gravi offese verso i compagni di lavoro;
[…]
h. recidiva in una qualunque delle mancanze che abbia dato luogo a due sospensioni nell'anno precedente;
i. grave e/o reiterata violazione delle norme di comportamento e delle procedure contenute nel modello di organizzazione e gestione adottato dall'impresa ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.Lgs n. 231/2001, che non siano in contrasto con le norme di legge e le disposizioni contrattuali.
Qualora il lavoratore sia incorso in una delle mancanze richiamate al punto 3, l'impresa potrà disporre la sospensione cautelare non disciplinare del lavoratore con effetto immediato per un periodo non superiore a 10 giorni. […]

Titolo IV Sicurezza e formazione
Art. 36 Sicurezza del lavoro

Secondo quanto stabilito all’art. 20 del D.Lgs 81/08 - Obblighi dei lavoratori, ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni od omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni ed ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
I lavoratori devono in particolare:
1. contribuire, insieme al datore di lavoro, ai diligenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
2. osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
3. utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto nonché i dispositivi di sicurezza;
4. utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
5. segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi, delle attrezzature e dei dispositivi di protezione nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
6. non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi eh sicurezza o di segnalazione o di controllo;
7. non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
8. partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore eh lavoro; 
9. sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente Decreto Legislativo o comunque disposti dal medico competente.
Prevenzione e sicurezza del lavoro
Le Parti affermano la necessità di promuovere e sviluppare una cultura sistemica della prevenzione ponendo maggiore attenzione ai contenuti metodologici, organizzativi e di gestione del cambiamento. In modo specifico, si dovrà approfondire l'analisi costi benefici dell'intervento preventivo, per far sì che il modo di lavorare in sicurezza sia socialmente responsabile, economicamente conveniente e strategicamente vantaggioso.
Le Parti ritengono fondamentale cooperare per favorire lo sviluppo di strategie di prevenzione tramite l'individuazione e l'applicazione di programmi e progetti comuni.
Le Parti concordano, infine, che le Direttive della UE, attuali e future, riguardanti gli aspetti generali e specifici del settore della conservazionecrestauro di opere d'arte, costituiscono il punto di riferimento per l'attività di ricerca, sperimentazione ed elaborazione che si andrà ad individuare. Tali direttive dovranno essere prese a riferimento per una nuova regolamentazione legislativa e normativa che tenga conto delle modifiche intervenute nell'organizzazione del lavoro e nell'assetto tecnologico del settore della conservazione e restauro di opere d'arte con particolare riguardo alle piccole imprese e all'artigianato.
Organismo paritetico per la prevenzione degli infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro
Le Parti concordano di adottare, quale Organismo Paritetico per la prevenzione degli infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro, l’Ente FormaSicuro, Organismo Paritetico nazionale per la formazione professionale e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
FormaSicuro, costituito da FederTerziario ed Ugl, promuove e sviluppa azioni di informazione, formazione e sensibilizzazione sul tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, organizza corsi di prevenzione per le persone preposte all'attuazione della normativa antinfortunistica, attua interventi informativi e formativi in materia di salute e sicurezza in favore dei lavoratori e delle aziende.
Spetta a FormaSicuro esaminare i problemi segnalati dalle Organizzazioni dei datori di lavoro e dalle singole imprese relativamente all'attuazione delle norme di prevenzione infortunicigiene nei luoghi di lavoro nonché quelli inerenti alle condizioni ambientali.
Le Associazioni nazionali contraenti riconoscono rilievo prioritario alla sicurezza e al miglioramento delle condizioni di lavoro e si impegnano a promuovere il funzionamento dell’Ente FormaSicuro, a coordinare le iniziative e a proporre i più opportuni indirizzi per l'attuazione delle funzioni ad esso demandate.
Formazione professionale e formazione per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
La formazione dei lavoratori costituisce un campo di grande importanza nel quale vanno esercitati massimo impegno e sinergia per un'azione generalizzata di informazione e formazione per la sicurezza.
La formazione svolta dall’organismo Paritetico FormaSicuro si svilupperà su tutto il territorio nazionale negli aspetti della formazione specifica per la sicurezza e in quella integrata nella formazione professionale per l'attività produttiva. Compito di FormaSicuro sarà quello di sovrintcnderc a tutti gli interventi formativi che interessano la categoria attraverso iniziative di prima formazione per i giovani che entrano nel settore; iniziative di formazione continua, qualificazione, riqualificazione, specializzazione e aggiornamento per lavoratori; percorsi professionali nell’ambito della formazione integrata superiore secondo le esigenze del mercato del lavoro con particolare attenzione all’aspetto dell’infortunistica e della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Le Parti individuano quali interventi prioritari per la formazione alla sicurezza quelli rivolti a:
1. lavoratori occupati;
2. lavoratori che accedono per la prima volta al settore;
3. lavoratori assunti con contratto eh formazione lavoro o di apprendistato;
4. tecnici, capicantiere, dirigenti e preposti.
In ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs 81/08, artt. 36 e 37, i lavoratori dell’azienda o dell’unità produttiva hanno il diritto di essere informati e formati sui rischi per la salute e sicurezza connessi alla attività della impresa in generale e, nello specifico, alla mansione da loro svolta e il datore di lavoro deve assicurare loro una formazione sufficiente ed adeguata.
I percorsi formativi di cui al paragrafo precedente, sono regolamentati dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 che ne definisce contenuti minimi, modalità e durata a seconda della tipologia di rischio (basso, medio o alto) in cui l’azienda è stata classificata. Su questa base e, in particolare, con riferimento ai rischi specifici individuati in azienda e descritti in dettaglio nel DVR - Documento di Valutazione Dei Rischi nonché alle misure di prevenzione e protezione da adottare, il datore di lavoro programma ed organizza percorsi formativi ad hoc per i propri dipendenti. 
La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve avvenire in collaborazione con gli Organismi Paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
La formazione, inoltre, deve avvenire in occasione:
1. della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
2. del trasferimento o cambiamento di mansioni;
3. della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.
La normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro prevede, inoltre, una adeguata e specifica formazione, ed un aggiornamento periodico anche per i lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza.
Per le imprese che intendano avvalersi della collaborazione dell’Organismo Paritetico FormaSicuro, l’Ente provvederà direttamente, o attraverso Enti di formazione qualificati e all’uopo convenzionati, alla formazione obbligatoria ex lege dei lavoratori conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza.
In questo caso, le aziende saranno tenute al versamento del contributo aggiuntivo eventualmente necessario in relazione agli specifici maggiori costi.
Ai lavoratori e ai loro rappresentanti che hanno frequentato regolarmente il corso di formazione con esito positivo verrà rilasciata una certificazione dell’avvenuta formazione con relativo attestato di frequenza e superamento dell’eventuale test di verifica finale. I crediti formativi acquisiti saranno registrati nel libretto personale del lavoratore che FormaSicuro provvederà a rilasciare a ciascun lavoratore.
RLS - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Il RLS è "persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro” (D.Lgs 81/08, art. 2, lettera i). La figura del RLS, dunque, assume un ruolo fondamentale di interfaccia tra datore di lavoro e lavoratori consentendo a questi ultimi di partecipare in maniera attiva all'opera di prevenzione degli incidenti e infortuni e alla programmazione della sicurezza in azienda. Il RLS deve rispettare la legge sulla privacy e sul segreto industriale.
Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo.
Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle RSA - Rappresentanze Sindacali in Azienda. In assenza di tali rappresentanze, il RLS è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.
Il numero, le modalità di designazione o di elezione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, le modalità per l’esercizio delle funzioni attribuite nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.
Nei casi in cui siano ancora operanti le RSA di cui all’att. 19 della Legge n. 300 del 1970, il rappresentante per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori tra i dirigenti delle RSA.
Qualora non si proceda alle elezioni previste nei precedenti paragrafi, le funzioni di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza sono esercitate dai RLS territoriali o di sito produttivo, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.
L’esercizio delle funzioni di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è incompatibile con la nomina di Responsabile o addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione.
Il numero minimo previsto per i RLS è il seguente:
1. un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori;
2. tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;
sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.
Il RLS assolve i suoi compiti anche per le altre imprese operanti nell’unità produttiva con riferimento al piano di coordinamento, alla relativa rispondenza dei piani di sicurezza specifici e delle misure di protezione e prevenzione adottate. A questo proposito, il RLS è informato e consultato entro 30 giorni dall’inizio dei lavori.
In mancanza di elezione diretta da parte dei lavoratori all’interno della loro impresa, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza viene individuato per più aziende dello stesso comparto produttivo ed operanti nello stesso ambito territoriale. Gli accordi a livello locale tra le organizzazioni territoriali aderenti alle associazioni nazionali ne stabiliranno criteri e modalità.
Ai sensi dell’art. 25, comma 1, lettera i) del D.Lgs 81/08, il RLS è informato dal medico competente sui risultati 5 anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e sul significato di detti risultati ai fini dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico fisica dei lavoratori.
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza esercita le attribuzioni di cui all’art. 50, comma 1 del D.Lgs 81/08, in particolare:
1. accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
2. è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell’azienda ovvero nell’unità produttiva;
è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, all’attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
è consultato in merito all’organizzazione della formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
5. riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all’organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni e alle malattie professionali;
6. riceve le in formazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
7. riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a 32 ore di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda;
8. promuove l’elaborazione, individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
9. formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
10. partecipa alla riunione periodica prevista nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori indetta almeno una volta all’anno dal datore di lavoro direttamente, o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi (D.Lgs 81/08, art. 35);
11. fa proposte in merito all’attività di prevenzione;
12. avverte il responsabile dell’azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
13. può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
Il datore di lavoro, inoltre, è tenuto a consegnare al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, il Documento di Valutazione dei Rischi che deve contenere:
1. una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
2. l’individuazione delle misure eh prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati in conseguenza della valutazione dei rischi;
3. il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
4. l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere;
5. l’indicazione del nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza o di quello Territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
6. l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
Nei casi in cui la durata del cantiere di restauro specialistico sia inferiore ad un anno, con apposita motivazione, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza può richiedere la riunione periodica di cui all’art. 35 del D.Lgs 81/08.
Il RLS ha diritto a permessi retribuiti pari a:
1. 8 ore annue nelle aziende o unità produttive fino a 15 dipendenti;
2. 20 ore annue nelle aziende o unità produttive lino da 16 a 50 dipendenti;
3. 32 ore annue nelle aziende o unità produttive con oltre 50 dipendenti.
I Rappresentanti dei lavoratori territoriali o di un comparto esercitano le attribuzioni di cui al presente articolo con riferimento alle unità produttive del territorio o del comparto di rispettiva competenza individuate dalle norme di legge.
Il rappresentante per la sicurezza ai fini dell’esercizio dei compiti a lui assegnati dalle normative di legge e dal presente contratto utilizza anche i permessi previsti per la RSA, ove esistenti.
Organizzazione della prevenzione e piani della sicurezza
L’azienda deve predisporre nei modi previsti dalla normativa vigente i piani di sicurezza e nominare i responsabili della sicurezza.
I piani di sicurezza e coordinamento redatti a cura del committente devono essere rispondenti ai requisiti tecnici definiti nell'apposito regolamento, anche con riferimento alla corretta valutazione dei costi di sicurezza che, in quanto tali, non sono soggetti a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.
Riguardo agli obblighi di trasmissione e di consultazione, le parti richiamano le previsioni degli articoli 101 - Obblighi di trasmissione e 102 - Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza del D.Lgs 81/08, in particolare per quanto concerne l'obbligo dell'impresa affidatala o aggiudicataria di trasmettere il piano di sicurezza e coordinamento alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi, nonché l'obbligo da parte dei singoli datori di lavoro delle imprese esecutrici di consultare i rappresentanti della sicurezza per eventuali proposte, ferme restando le autonome scelte dell'impresa.
Prima dell'inizio delle varie fasi di lavoro e secondo le procedure organizzative adottate dall'impresa, i preposti della stessa sono edotti delle disposizioni del piano concernenti le relative lavorazioni.
Nell'ambito delle loro attribuzioni, i preposti di cui sopra rendono edotti i lavoratori, prima dell'inizio delle fasi lavorative cui sono addetti, dei rischi specifici cui sono esposti e delle correlative misure di sicurezza, previste dalle norme di legge e contenute nel piano di sicurezza.
In merito ai contenuti dei piani di sicurezza le parti riconoscono che quanto definito dal D.P.R. n. 222/03 corrisponde a quanto suggerito dalle parti stesse.
DPI
Nei casi previsti dalla legge e dagli accordi contrattuali, il datore di lavoro fornirà gratuitamente al lavoratore idonei DPI - Dispositivi di Protezione Individuale, osservando tutte le precauzione igieniche e di sicurezza necessarie.
D’altro canto, il lavoratore dovrà utilizzare i dispositivi di protezione avuti in consegna conformemente alle disposizioni aziendali, curandone e rispettandone la conservazione e il buono stato.
Protocollo sul RLST
Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure e individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo.
Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda.
In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori dell’azienda al loro interno. Di tale nomina viene data comunicazione all’Organismo paritetico nazionale per la formazione professionale e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - FormaSicuro Nazionale. Qualora non si proceda ad elezione diretta del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in ambito aziendale, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dal rappresentante territoriale (RLST). II RLST è designato dalle Organizzazioni Sindacali territoriali dei lavoratori che invieranno il nominativo del rappresentante, tramite
comunicazione scritta, all'Associazione datoriale della provincia, all’Organismo paritetico territoriale ed all'impresa dalla quale dovesse provenire il rappresentante.
Il RLST esercita le attribuzioni, come di seguito rappresentate, esclusivamente nelle aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale.
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni; 
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell’azienda o unità produttiva;
c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, all’attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art. 37 del D.Lgs n. 81/08 coordinato con le modifiche introdotte dal D.Lgs n. 106/09;
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'art. 37 del D.Lgs n. 81/08 coordinato con le modifiche introdotte dal D.Lgs n. 106/09;
h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
j) partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 35 del D.Lgs n. 81/08 coordinato con le modifiche introdotte dal D.Lgs n. 106/09;
k) fa proposte in merito all’attività di prevenzione;
l) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
m) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
Prima di procedere ai sensi della lettera m, il RLST informa l’Organismo paritetico territoriale per l'adozione delle necessarie misure.
Il RLST, per l'espletamento della sua funzione e su sua richiesta, riceve copia del documento di cui all'art. 17, comma 1 lett. a) del TU. sulla sicurezza, anche su supporto informatico come previsto dall'art. 53, comma 5 del D.Lgs n. 81/08 coordinato con le modifiche introdotte dal D.Lgs n. 106/09, nonché, su richiesta, accede ai dati di cui all' art. 18, comma 1 lett. r) del medesimo D.Lgs n. 81/08 coordinato con le modifiche introdotte dal D.Lgs n. 106/09. Entrambi i documenti potranno essere consultati esclusivamente in azienda.
Per la durata dell'incarico, durante l'esercizio delle sue funzioni, il RLST non può compiere attività di proselitismo, così come non può promuovere assemblee sindacali o proporre rivendicazioni di natura sindacale ed è incompatibile con le funzioni sindacali operative ex art. 48, comma 8 del Digs n. 81/08 coordinato con le modifiche introdotte dal D.Lgs n. 106/09. Il ruolo di RLST è, altresì, incompatibile con le funzioni di gestione o 'tecniche svolte dagli Organismi paritetici territoriali.
a) Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale:
b) segnala preventivamente al datore di lavoro e all’Organismo paritetico territoriale la visita che ha programmato di effettuare, concordandola con il datore di lavoro stesso. Il diritto di accesso ai cantieri sarà esercitato nel rispetto delle esigenze organizzative e/o produttive dell'azienda;
c) è munito di apposita tessera di riconoscimento da esibirsi prima dell'accesso ai luoghi di lavoro;
d) riceve, previa richiesta, copia della documentazione aziendale, di cui al D.Lgs n.81/08 coordinato con le modifiche introdotte dal D.Lgs n. 106/09 consultabile, anche su supporto informatico, esclusivamente in azienda, allo scopo di acquisire informazioni in merito a quanto attiene alla sicurezza ed all'ambiente di lavoro;
e) è tenuto alla massima riservatezza in merito a quanta acquisito in sede di visita che potrà essere utilizzato esclusivamente in relazione alle funzioni che la legge loro attribuisce, fermo restando il rispetto del segreto industriale.
L'impresa, nel rispetto delle modalità della lett. a del precedente comma, si impegna a garantire l'accesso al cantiere di restauro specialistico e la presenza del proprio Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) o di un addetto da questi incaricato.
Delle visite aziendali e degli altri interventi di consultazione viene redatto un resoconto, copia del quale viene contestualmente consegnata all'impresa. In tale documento vengono riportate le indicazioni e le raccomandazioni in tema di sicurezza avanzate dal RLST, il quale conferma l'avvenuta consultazione, apponendo la propria firma sullo stesso.
Le visite del RLST oltre che sulla base del programma di lavoro possono avvenire su richiesta aziendale, anche per il tramite e con l'assistenza dell'Associazione imprenditoriale di settore e/o dei dipendenti.
Degli esiti dell'esercizio delle proprie funzioni viene redatta una relazione trimestrale, da inoltrarsi all’Organismo paritetico territoriale, contenente gli elementi più significativi delle visite effettuate.
Ogni divergenza sorta tra il RLST e l'impresa sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione ed formazione previsti dalle normative vigenti, che non sia componibile tra le parti stesse è verbalizzata e, prima di qualsiasi ulteriore azione, deve essere sottoposta all’Organismo paritetico territoriale come previsto dal comma 2 dell'art. 51 del D.Lgs n. 81/08 e coordinato con le modifiche introdotte dal D.Lgs n. 106/09.
Salvo diverse determinazioni al livello territoriale, in ogni provincia è designato dalle Organizzazioni Sindacali territoriali un RLST. Numero, modalità e costi per il finanziamento delle attività, anche con riferimento alla formazione del RLST, saranno regolate dalle Parti Sociali territoriali.
Fermo restando quanta pattuito a livello territoriale, i costi del RLST non potranno essere addebitati alle imprese che hanno eletto o designato il RLS aziendale e l'attività dello stesso RLST potrà essere esercitata esclusivamente nelle realtà produttive in cui non vi sia stata elezione diretta del RLS in ambito aziendale.
Avuto l'incarico, il RLST ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. Le modalità e i contenuti specifici della formazione sono affidati all’Organismo paritetico territoriale, secondo un percorso formativo di 120 ore iniziali in materia di sicurezza e salute sia di natura teorica che pratica, da effettuarsi entro 2 mesi dalla data di elezione o designazione, con verifica finale di apprendimento e 8 ore di aggiornamento annuale.
II RLST viene designato o eletto nell'ambito di soggetti che siano in possesso di adeguate e specifiche cognizioni tecnico/pratiche/operative in materia di sicurezza, prevenzione ed igiene del lavoro nel settore del restauro o che abbiano maturato un'adeguata esperienza lavorativa nel settore del restauro.
Nelle opere nelle quali siano coinvolte più imprese, ad eccezione di quelle indicate al comma successivo, il ruolo di coordinatore dei RLS compete al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza dell'impresa affidatala o appaltatrice, o viene individuato nell'ambito dei RLS aziendali operanti nel sito produttivo. Nelle suddette opere il coordinatore dei RLS può avvalersi anche della collaborazione e del supporto di un RLST
Nota a verbale
Le Parti stabiliscono che nei casi di assenza dell’organismo Paritetico Territoriale le competenze attribuitegli dal presente protocollo sono assunte dal FormaSicuro Nazionale.

Titolo V Attività sindacale
L’attività sindacale nelle imprese nelle quali si applica il presente contratto è regolata dalle disposizioni di legge vigenti.

Art. 39 Assemblee
Nell'unità produttiva (cantiere di restauro specialistico o stabilimento o sede o filiale o ufficio o reparto autonomo) in cui prestano la loro opera, i lavoratori hanno diritto di riunirsi in assemblea per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro, fuori dall'orario di lavoro, nonché nei limiti di dicci ore annue retribuite, durante l'orario di lavoro.
Le assemblee sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalla Rappresentanza sindacale costituita nell'unità produttiva, con preavviso al datore di lavoro non inferiore di norma a due giorni e contestuale indicazione dell'ordine del giorno.
Analoga comunicazione è data per conoscenza, per quanto possibile preventiva, alle Organizzazioni sindacali territoriali competenti per la circoscrizione in cui opera l'unità produttiva, aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.
Le assemblee debbono tenersi nei giorni di prestazione lavorativa, in locali o luoghi idonei all'interno dell'unità produttiva.
Alle assemblee possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la Rappresentanza sindacale.
Per l'individuazione dell'unità produttiva, agli effetti dell'applicazione della disciplina di cui sopra, si fa riferimento al numero dei dipendenti fissato dall'art. 35 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, verificato al momento in cui l'assemblea è indetta.
Nelle unità produttive con almeno 5 dipendenti per le quali non trovi applicazione l'art. 35 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, i lavoratori hanno diritto a permessi retribuiti, nel limite complessivo di otto ore annue, per partecipare ad assemblee a carattere territoriale, fuori dei luoghi di lavoro, per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro.
Il numero dei dipendenti dell'unità produttiva è riferito al momento in cui l'assemblea è indetta.
Le Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori, aderenti alle Associazioni nazionali contraenti, danno comunicazione della riunione, a firma congiunta, al datore di lavoro con preavviso non inferiore di norma a due giorni e contestuale indicazione dell'ordine del giorno.
Per le assemblee retribuite durante l'orario di lavoro al lavoratore è corrisposta la normale retribuzione.

Art. 42 Affissioni
La Rappresentanza sindacale ha diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

Titolo VI Disposizioni finali
Art. 43 Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente contratto, valgono le disposizioni di legge vigenti.
I lavoratori debbono inoltre osservare le eventuali disposizioni stabilite dall'impresa sempre che queste non modifichino e non siano in contrasto con quelle di legge e del presente contratto.