Cassazione Civile, Sez. Lav., 25 gennaio 2023, n. 2236 - Malattia professionale e risarcimento del danno 


Presidente: TRIA LUCIA
Relatore: CASO FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI
Data pubblicazione: 25/01/2023
 

 

Fatto



1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d'appello di Messina, in accoglimento dell'appello che I.V. e M.M., in proprio e quali eredi di M.G., avevano proposto contro la sentenza del Tribunale di Messina in data 26.11.2013, e in riforma di quest'ultima decisione, così provvedeva: 1) dichiarava che l'infermità TM polmone sx con mts ossee e pleuriche da cui era affetto M.G., deceduto il 17.11.2006, era stata contratta nell'esercizio ed a causa dell'attività lavorativa espletata alle dipendenze di Trenitalia s.p.a. ed era da considerarsi malattia professionale e, per l'effetto, condannava l'INAIL al pagamento della somma di € 1.467,55 in favore dei predetti, iure hereditatis, oltre interessi legali dalla domanda amministrativa; 2) condannava, inoltre, l'INAIL alla costituzione della rendita ai superstiti ex art. 85 T.U. 1124/1965 in favore di I.V. e M.M.; 3) dichiarava la responsabilità di Trenitalia s.p.a., ex art. 2087 c.c., e, per l'effetto, la condannava al risarcimento dei danni, in favore dei suddetti, iure proprio, per il complessivo importo di € 165.590,00 in favore di ciascuno di essi, oltre interessi legali dalla domanda, e, iure hereditatis, per il complessivo importo di€ 23.522,45 per tutte e due le parti, già detratto l'importo di € 1.467,55 di cui al capo 1) della stessa sentenza, oltre interessi legali dalla domanda; 4) condannava, infine, sia l'INAIL che Trenitalia s.p.a. al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio, come liquidate e distratte in favore dei difensori degli appellanti, attori in prime cure; poneva, da ultimo, a carico dei soccombenti anche le spese di C.T.U. e in solido tra loro.
2. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale andava in contrario avviso rispetto al primo giudice, che aveva respinto le domande degli attori, essenzialmente sulla base del parere e delle conclusioni espressi nella C.T.U. fatta espletare in grado d'appello.
3. Avverso tale decisione la Trenitalia s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
5. Hanno resistito gli intimati I.V. e M.M. con unico controricorso; si è altresì costituito l'INAIL con altro controricorso, nel quale tuttavia si è rimesso alle decisione di questa Corte, chiedendo di essere tenuto indenne dalle spese di giudizio.
6. Solo la ricorrente ha prodotto memoria.



 

Diritto



1. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia ex art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c. l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, nonché l'errata ricostruzione dei fatti processuali, e l'errata valutazione delle prove e degli atti processuali, "non avendo la Corte di appello di Messina, in contrasto con il criterio della c.d. probabilità adeguata, analizzato l'esatto svolgimento dell'attività professionale posta in essere dal Sig.M.G. e non avendo preso in considerazione una serie di altri fattori causali ugualmente idonei a far insorgere la patologia sofferta dallo stesso";
2. Con il secondo motivo, denuncia ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. "la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2087 c.c., avendo la Corte di Appello di Messina mal interpretato ed applicato la norma in esame, ritenendo la odierna ricorrente responsabile per la malattia patita dal de cuius".
3. Con il terzo motivo, denuncia ex art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c. la "violazione e la falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 2967 c.c. e 99 e 414 c.p.c. avendo la Corte di Appello di Messina erroneamente ed ingiustamente riconosciuto la sussistenza dei danni patiti, nonostante controparte non abbia provato la sussistenza degli stessi".
4. Ritiene il Collegio che i singoli motivi di ricorso debbano essere giudicati inammissibili.
5. Il primo di essi fa riferimento all'ipotesi di cui all'art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c., ma in termini non corrispondenti al dettato di quest'ultima previsione. Invero, la ricorrente non deduce l'omesso esame di singoli fatti storici (principali o secondari) in ipotesi decisivi e nemmeno specifica quando e come sarebbero tali fatti stati oggetto di discussione tra le parti. Piuttosto, come ben emerge dallo sviluppo della censura, con precipuo riferimento al nesso causale, si duole di un'errata ricostruzione dei fatti di causa, deduce che la bassa esposizione ad amianto facilmente si poteva desumere da diversi elementi, e lamenta un'errata valutazione delle prove offerte nel corso del giudizio. L'estesa esposizione della censura, poi, mostra chiaramente che l'impugnante propone una propria rivalutazione dei fatti di causa, alternativa a quella senz'altro compiuta dai giudici di merito; rivalutazione, ovviamente, non consentita in questa sede di legittimità.
6. Analoghe considerazioni valgono per il secondo ed il terzo motivo, i quali, formulati entrambi in chiave di violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c., sono in realtà volti ad una differente valutazione della complessiva vicenda processuale, che peraltro prescinde completamente dall'estesa e puntuale motivazione resa dalla Corte territoriale, così difettando anche della specificità richiesta dall'art. 366, comma primo, n. 4), c.p.c., in termini di aderenza rispetto a quanto ritenuto e deciso nell'impugnata sentenza.
7. La ricorrente, pertanto, di nuovo soccombente, dev'essere condannata al pagamento, in favore dell'INAIL e del comune difensore dei controricorrenti privati, dichiaratosi anticipatario, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.
 

P.Q.M.
 


La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 5.000,00 per compensi professionali e distrae in favore dell'Avv. Teresa Notaro, difensore dei controricorrenti I.V.  e M.M., e, in favore dell'INAIL, liquidate in € 200,00 per esborsi ed € 2.000,00 per compensi, per tutti i controricorrenti, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del 18.10.2022.