PROTOCOLLO D’ INTESA


TRA
 

L’ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO - Direzione Regionale per la Toscana (d’ora in avanti INAIL) con sede in Firenze, via delle Porte Nuove n. 61, rappresentato dalla Dott.ssa Anna Maria Pollichieni, nella sua qualità di Direttrice Regionale di INAIL Toscana

E

L’UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA (d’ora in avanti “Università”) con sede legale in Siena, Piazza Carlo Rosselli n. 27/28, rappresentata dal Prof. Tomaso Montanari nella sua qualità di Rettore
 

PREMESSO CHE

il D.lgs. n. 38/2000 ha rimodulato e ampliato i compiti di INAIL contribuendo alla sua evoluzione da soggetto erogatore di prestazioni assicurative a soggetto attivo di protezione sociale, orientato alla tutela globale dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le tecnopatie, comprendendo nella tutela gli interventi prevenzionali, curativi, riabilitativi e di reinserimento dei lavoratori disabili;
l’INAIL in attuazione del D.lgs. 38/2000 e del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. ha tra i suoi obiettivi strategici la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
gli artt. 9 e 11 del D.lgs. 81/2008 assegnano a INAIL compiti di promozione e divulgazione della cultura e della salute e sicurezza del lavoro nei percorsi formativi scolastici;
all’art. 9 del D.lgs. 81/08 INAIL è individuato quale soggetto che, in funzione delle attribuzioni previste dalla normativa vigente, opera in forma coordinata per una maggiore sinergia e complementarietà, al fine di assicurare apporti conoscitivi al sistema di sostegno ai programmi di intervento in materia di sicurezza e salute sul lavoro per verificare l’adeguatezza dei sistemi di prevenzione e per studiare e proporre soluzioni normative e tecniche atte a ridurre il fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali; per fornire consulenza alle aziende, anche attraverso forme di sostegno finalizzate al suggerimento dei più adatti mezzi e strumenti di prevenzione raccordandosi con le altre istituzioni pubbliche operanti nel settore e con le parti sociali; per progettare ed erogare percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro; per promuovere e divulgare la cultura della salute e della sicurezza del lavoro nei percorsi formativi scolastici e universitari;
all’art. 28 D.Lgs. 81/08 si prevede espressamente che nella valutazione dei rischi si tenga conto di quelli connessi all’età, alla provenienza da altri Paesi;
l’art. 7 comma 1 della legge 30 luglio 2010 n. 122, ha previsto la piena integrazione delle funzioni assicurative e di ricerca connesse alla materia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 ed ha istituito un polo unico per la salute e la sicurezza sul lavoro attraverso l’accorpamento in INAIL delle funzioni già attribuite all’IPSEMA ed all’ISPESL, divenendo ente pubblico nazionale del sistema istituzionale avente compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
all’INAIL il legislatore ha affidato compiti di formazione specialistica in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed è pertanto impegnato nello sviluppo di progetti formativi e nell’erogazione di percorsi formativi e di aggiornamento nelle specifiche materie in sinergia con gli attori istituzionali per la sicurezza;
l’Università promuove la piena formazione dei giovani attraverso la realizzazione di specifiche attività di orientamento che si caratterizzano come attività istituzionali e costituiscono parte integrante dei percorsi curriculari di studio e del processo educativo e formativo lungo tutto l’arco della vita;
l’Università svolge da tempo, in modo sistematico e continuativo, azioni tese alla formazione e all’informazione mirate a rafforzare le capacità degli studenti stranieri di conoscere l’ambiente in cui vivono, con particolare attenzione ai temi della prevenzione e della sicurezza;
si riconosce l’importanza di creare un collegamento stabile tra la scuola e il mondo del lavoro, al fine non solo di promuovere e sostenere lo sviluppo e la diffusione della cultura della prevenzione negli ambienti di vita, studio e lavoro, ma anche di orientare e sostenere scelte professionali indirizzate all’acquisizione delle conoscenze tecniche e specialistiche adeguate alle specifiche esigenze provenienti dal mercato del lavoro;
si valuta fondamentale la funzione che l’educazione alla tutela della salute riveste nel complesso della programmazione didattica delle Università;
si rileva che venga attivata una forte interazione tra INAIL e Università in cui, per i rispettivi ambiti, si operi parallelamente, nella condivisa finalità di realizzare una rete di conoscenze che contribuisca sia al miglioramento delle condizioni di sicurezza e salute dei lavoratori, sia al potenziamento del ruolo dell’Università nella preparazione, culturale e professionale, delle future generazioni di lavoratori, imprenditori e dirigenti;
è interesse comune mantenere e rafforzare la collaborazione al fine di rendere più efficiente la politica della prevenzione nell’ambito della ricerca e dello studio e il presente Protocollo intende proseguire nelle iniziative prevenzionali allo scopo di sviluppare ulteriormente in ottica evolutiva quelle attività già realizzate e che sono risultate assai efficaci e le nuove che per la loro significatività prevenzionale potranno realizzarsi.
 

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE


ART. 1

La premessa costituisce parte integrante del presente Protocollo d’intesa.
 

ART. 2

Le parti intendono sviluppare la più ampia collaborazione, in attuazione degli obiettivi generali sopra indicati, per lo sviluppo delle attività congiunte, con particolare riferimento agli ambiti di cui al successivo articolo 3, nel rispetto delle competenze di ciascuno, per migliorare gli standard sulla sicurezza del lavoro.
 

ART. 3

Con il presente Protocollo d’intesa vengono definiti gli ambiti e le modalità di realizzazione delle attività finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e alla diffusione della cultura della sicurezza che le parti intendono realizzare congiuntamente, quali, in particolare, quelle di seguito elencate:
a. di promuovere e potenziare azioni, progetti e iniziative comuni con l’obiettivo di migliorare l’integrazione dei lavoratori stranieri presenti nelle aziende del territorio della Regione Toscana ai fini di una migliore comprensione da parte di questi delle norme antinfortunistiche e di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
b. di favorire il contatto tra l’Università e le aziende del territorio della regionale ai predetti fini;
c. di favorire la diffusione della certificazione linguistica di lingua italiana CILS;
d. svolgimento di tirocini formativi e stage presso le strutture dei singoli sottoscrittori;
e. di favorire il pieno sviluppo professionale e personale nella realtà italiana e nel contesto regionale della Toscana e di ciascuna provincia;
f. di favorire forme di cooperazione istituzionale in ambito lavorativo ai fini di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro.
 

ART. 4

Le modalità e i tempi della collaborazione tra le Parti verranno successivamente regolati mediante la stipula di specifiche convenzioni nel rispetto del presente Protocollo e conterranno la disciplina dei reciproci rapporti per l’attuazione delle iniziative concordate nonché l’indicazione delle specifiche fonti di finanziamento.
 

ART. 5

La collaborazione tra le parti viene gestita per l’intera durata del Protocollo da un Comitato di Indirizzo composto da due membri per parte e si avvarrà del supporto amministrativo e tecnico delle strutture dei soggetti firmatari e curerà tra l’altro l’attività di monitoraggio e verifica dei risultati delle attività previste dal presente atto.
I membri del Comitato saranno individuati dal Rettore per l’Università e dalla Direttrice Regionale per INAIL immediatamente dopo la sottoscrizione del presente Protocollo.
Per ogni ambito di intervento individuato il Comitato definirà piani operativi.
 

ART. 6

Le parti valutano insieme l’opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o invenzioni frutto dei progetti collaborativi, fatti salvi i diritti di proprietà intellettuale e quelli derivanti dallo sfruttamento dell’invenzione che sono disciplinati dalle leggi vigenti in materia e dall’apposito Regolamento di Ateneo.
In ogni caso la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto del progetto collaborativo, sarà riconosciuta a ciascuna parte.
Qualora INAIL e Università intendano pubblicare su riviste nazionali e internazionali i risultati delle iniziative in oggetto, o esporli o farne uso in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, concorderanno i termini e i modi delle pubblicazioni e, comunque, saranno tenute a citare l’intesa nell’ambito della quale è stato svolto il lavoro.
È consentito a ciascuna delle parti di utilizzare, esclusivamente per uso interno, documenti, cognizioni e quant’altro scaturisca dalle attività oggetto dell’accordo. Ciascuna delle Parti è tenuta a mantenere riservati i dati, le informazioni ed altro di proprietà dell’altra Parte messi a disposizione per l’attività di ricerca. Le Parti si obbligano a non rivelare e a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione della presente convenzione o di atti da questa derivanti, dati, notizie ed informazioni, ecc., che vengano messi a loro disposizione dall'altra Parte o da soggetti terzi interessati o che comunque riguardino l'esecuzione della presente convenzione e si rendono garanti della riservatezza anche da parte del personale dipendente e/o di altri eventuali collaboratori, adottando ogni cautela al riguardo.
 

ART. 7

Il presente Protocollo ha validità di tre anni dalla data di sottoscrizione.
 

ART. 8

Le parti si danno atto dell’esigenza di tutelare e promuovere l’immagine dell’iniziativa comune e quella di ciascuna di essa.
In particolare i loghi delle parti potranno essere utilizzati nell’ambito delle attività comuni oggetto del presente protocollo e dei conseguenti atti convenzionali.
L’utilizzazione dei loghi straordinaria o estranea all’azione istituzionale corrispondente all’oggetto di cui all’art. 2 del presente atto, richiederà il consenso della parte interessata.
 

ART. 9

Foro competente in caso di controversie sarà quello di Siena, rinunziato espressamente fin da ora le parti alla competenza di qualsiasi altra sede.
 

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente, ai sensi dell’art. 15, comma 2 bis (così come modificato dall’art. 6, comma 2, Legge n. 221/2012) della L. n. 241/1990 e ss. mm. ii.
 

PER L’UNIVERSITÀ
Il Rettore
Prof. Tomaso Montanari

 

PER L’INAIL
la Direttrice Regionale
Dott.ssa Anna Maria Pollichieni