Tipologia: CCNL
Data firma: 17 gennaio 2023
Validità: 01.02.2023 - 31.01.2027
Parti: Uai, Fngi e Failm
Settori: Assistenti/collaboratori familiari ecc.
Fonte: cnel


Sommario:

 

Art. 1 Sfera di applicazione
Art. 2 Inscindibilità della presente regolamentazione
Art. 3 Condizioni di miglior favore
Art. 4 Documenti di lavoro
Art. 5 Assunzione
Art. 6 Contratto individuale di lavoro (lettera di assunzione)
Art. 7 Assunzione a tempo determinato
Art. 8 Lavoro ripartito
Art. 9 Inquadramento dei lavoratori
Art. 10 Discontinue prestazioni notturne di cura alla persona
Art. 11 Prestazioni esclusivamente di attesa
Art. 12 Periodo di prova
Art. 13 Riposo settimanale
Art. 14 Orario di lavoro
Art. 15 Lavoro straordinario
Art. 16 Festività nazionali ed infrasettimanali
Art. 17 Ferie
Art. 18 Sospensioni di lavoro extraferiali
Art. 19 Permessi
Art. 20 Permessi per formazione professionale
Art. 21 Congedo per le donne vittime di violenza di genere
Art. 22 Assenze
Art. 23 Diritto allo studio
Art. 24 Matrimonio
Art. 25 Banca ore
Art. 26 Tutela delle lavoratrici madri
Art. 27 Tutela del lavoro minorile

 

Art. 28 Malattia
Art. 29 Tutela delle condizioni di lavoro
Art. 30 Infortunio sul lavoro e malattia professionale
Art. 31 Tutele previdenziali
Art. 32 Servizio militare e richiamo alle armi
Art. 33 Trasferimenti
Art. 34 Trasferte
Art. 35 Retribuzione e prospetto paga
Art. 36 Minimi retributivi
Art. 37 Vitto e alloggio
Art. 38 Scatti di anzianità
Art. 39 Variazione periodica dei minimi contributivi e dei valori convenzionali del vitto e dell'alloggio
Art. 40 Tredicesima mensilità
Art. 41 Risoluzione del rapporto di lavoro e preavviso
Art. 42 Provvedimenti disciplinari
Art. 43 Trattamento di fine rapporto (TFR)
Art. 44 Indennità in caso di morte
Art. 45 Permessi sindacali
Art. 46 Interpretazione del Contratto
Art. 47 Commissione paritetica nazionale
Art. 48 Commissioni territoriali di conciliazione
Art. 49 Ente bilaterale CNEBiFIR
Art. 50 Previdenza complementare
Art. 51 Decorrenza e durata
Chiarimenti a Verbale
Allegati


CCNL Contratto collettivo nazionale di lavoro assistenti familiari, collaboratori familiari, bambinai, assistenti badanti, assistenti animali domestici, assistenti pulizie domestiche, assistenti cura aree verdi domestiche, addetto alla compagnia, assistente aiuto in cucina, altri profili professionali

Frosinone, il giorno 17 gennaio 2023, presso la sede della Uai- Unione Artigiani Italiani e delle PM1 in Via Marco Tullio Cicerone 168, Frosinone (FR), tra la Confederazione Nazionale Datoriale Uai-Unione Artigiani Italiani e delle PMI […] e la Fngi-Federazione Nazionale Giovani Imprenditori […] e l’Organizzazione Sindacale Failm-Federazione Autonoma Italiana Lavoratori Metalmeccanici Servizi Terziario […]

Art. 1 Sfera di applicazione
Il contratto si applica agli assistenti familiari (colf, badanti, babysitter ed altri profili professionali di cui al presente CCNL), anche di nazionalità non italiana o apolidi, comunque retribuiti, addetti al funzionamento della vita familiare e delle convivenze familiarmente strutturate, tenuto conto di alcune fondamentali caratteristiche del rapporto. Resta ferma, per i soggetti che ne sono destinatari, la normativa dettata in tema di collocamento alla pari dall'Accordo del 24 novembre 1969, n. 68, ratificato con la legge 18 maggio 1973, n.304.

Art. 6 Contratto individuale di lavoro (lettera di assunzione)
1. Tra le parti dovrà essere stipulato un contratto di lavoro (lettera di assunzione), nel quale andranno indicati, oltre ad eventuali clausole specifiche:
[…]
h. per i lavoratori conviventi, la collocazione della mezza giornata di riposo settimanale in aggiunta alla giornata di riposo settimanale spettante alla domenica, ovvero ad altra giornata nel caso di cui all’art. 13, ultimo comma;
[…]
j. luogo di effettuazione della prestazione lavorativa nonché la previsione di eventuali temporanei spostamenti per villeggiatura o per altri motivi familiari (trasferte);
[…];
n. applicazione di tutti gli altri istituti previsti dal presente contratto.
[…]

Art. 10 Discontinue prestazioni notturne di cura alla persona
1. Al personale non infermieristico espressamente assunto per discontinue prestazioni assistenziali di attesa notturna in favore di soggetti autosufficienti (bambini, anziani, portatori di handicap o ammalati), e conseguentemente inquadrato nel livello 2 super, ovvero per discontinue prestazioni assistenziali notturne in favore di soggetti non autosufficienti, e conseguentemente inquadrato nel livello 3 super (se non formato) o nel livello 4 super (se formato), qualora la collocazione temporale della prestazione sia ricompresa tra le ore 20.00 e le ore 8.00 sarà corrisposta la retribuzione prevista dalla tabella D allegata al presente contratto, relativa al livello di inquadramento, fermo restando quanto previsto dal successivo 14. Per il personale non convivente, sussiste l’obbligo di corresponsione della prima colazione, della cena e di un’idonea sistemazione per la notte.
2. Al personale convivente di cui al presente articolo dovranno essere in ogni caso garantite undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore.
3. Fatta salva la fascia oraria indicata al comma 1, l’orario convenzionale di lavoro è pari a otto ore giornaliere.
4. L’assunzione ai sensi del presente articolo dovrà risultare da apposito atto sottoscritto dalle parti; in tale atto devono essere indicate l’ora d’inizio e quella di cessazione dell’assistenza e il suo carattere di prestazione discontinua.

Art. 11 Prestazioni esclusivamente di attesa
1. Al personale assunto esclusivamente per garantire la presenza notturna, sarà corrisposta la retribuzione prevista dalla tabella D allegata al presente contratto, qualora la durata della presenza stessa sia interamente ricompresa tra le ore 21.00 e le ore 8.00, fermo restando l’obbligo di consentire al lavoratore il completo riposo notturno in un alloggio idoneo.
[…]
3. Fatta salva la fascia oraria indicata al comma 1, l’orario convenzionale di lavoro è pari a cinque ore giornaliere, oltre alle prestazioni eventualmente retribuite ai sensi del comma 2.
[…]

Art. 13 Riposo settimanale
1. Il riposo settimanale, per i lavoratori conviventi, è di 36 ore e deve essere goduto per 24 ore la domenica, mentre le residue 12 ore possono essere godute in qualsiasi altro giorno della settimana, concordato tra le parti. In tale giorno il lavoratore presterà la propria attività per un numero di ore non superiore alla metà di quelle che costituiscono la durata normale dell’orario di lavoro giornaliero.
2. Qualora vengano effettuate prestazioni nelle 12 ore di riposo non domenicale, esse saranno retribuite con la retribuzione globale di fatto maggiorata del 40%, a meno che tale riposo non sia goduto in altro giorno della stessa settimana diverso da quello concordato ai sensi del precedente comma.
3. Le prestazioni lavorative straordinarie eccedenti il normale orario di lavoro settimanale, o al punto precedente, daranno luogo, anziché al trattamento economico, al godimento di riposi compensativi, o al corrispettivo pagamento in servizi di welfare quali flexible benefit.
4. Il riposo settimanale, per i lavoratori non conviventi, è di 24 ore e deve essere goduto la domenica.
5. Il riposo settimanale domenicale è irrinunciabile. Qualora fossero richieste prestazioni di lavoro per esigenze imprevedibili e che non possano essere altrimenti soddisfatte, sarà concesso un uguale numero di ore di riposo non retribuito nel corso della giornata immediatamente seguente e le ore così lavorate saranno retribuite con la maggiorazione del 60% della retribuzione globale di fatto.
6. Qualora il lavoratore professi una fede religiosa che preveda la solennizzazione in giorno diverso dalla domenica, le parti potranno accordarsi sulla sostituzione, a tutti gli effetti contrattuali, della domenica con altra giornata; in difetto di accordo, sarà data integrale applicazione ai commi precedenti.

Art. 14 Orario di lavoro
1. La durata normale dell'orario di lavoro è quella concordata fra le parti e comunque, fatto salvo quanto previsto al comma 2, con un massimo di:
a. 10 ore giornaliere, non consecutive, per un totale di 54 ore settimanali, per i lavoratori conviventi;
b. 8 ore giornaliere, non consecutive, per un totale di 40 ore settimanali, distribuite su 5 giorni oppure su 6 giorni, per i lavoratori non conviventi.
2. I lavoratori conviventi inquadrati nei livelli 3, 2 e 2 super, nonché gli studenti di età compresa fra i 16 e i 40 anni frequentanti corsi di studio al termine dei quali viene conseguito un titolo riconosciuto dallo Stato ovvero da Enti pubblici, possono essere assunti in regime di convivenza anche con orario fino a 30 ore settimanali; il loro orario di lavoro dovrà essere articolato in una delle seguenti tipologie:
a. interamente collocato tra le ore 6.00 e le ore 14.00;
b. interamente collocato tra le ore 14.00 e le ore 22.00;
c. interamente collocato, nel limite massimo di 10 ore al giorno non consecutive, in non più di tre giorni settimanali.
[…]
4. Il lavoratore convivente ha diritto ad un riposo di almeno 11 ore consecutive nell’arco della stessa giornata e, qualora il suo orario giornaliero non sia interamente collocato tra le ore 6.00 e le ore 14.00 oppure tra le ore 14.00 e le ore 22.00, ad un riposo intermedio non retribuito, normalmente nelle ore pomeridiane, non inferiore alle 2 ore giornaliere di effettivo riposo. Durante tale riposo il lavoratore potrà uscire dall’abitazione del datore di lavoro, fatta salva in ogni caso la destinazione di tale intervallo all’effettivo recupero delle energie psicofìsiche. È consentito il recupero consensuale e a regime normale di eventuali ore non lavorate, in ragione di non più di 2 ore giornaliere.
5. La collocazione dell’orario di lavoro è fissata dal datore di lavoro, nell’ambito della durata di cui al comma 1, nei confronti del personale convivente a servizio intero; per il personale convivente con servizio ridotto o non convivente è concordata fra le parti.
[…]
7. Le cure personali e delle proprie cose, salvo quelle di servizio, saranno effettuate dal lavoratore fuori dell’orario di lavoro.
8. Al lavoratore tenuto all’osservanza di un orario giornaliero pari o superiore alle 6 ore, ove sia concordata la presenza continuativa sul posto di lavoro, spetta la fruizione del pasto, ovvero, in difetto di erogazione, un’indennità pari al suo valore convenzionale. Il tempo necessario alla fruizione del pasto, in quanto trascorso senza effettuare prestazioni lavorative, sarà concordato fra le parti e non retribuito.
9. Il datore di lavoro che abbia in servizio uno o più lavoratori a tempo pieno addetti all’assistenza di persone non autosufficienti inquadrati nei livelli 3S o 4S, potrà assumere in servizio uno o più lavoratori, conviventi o meno, da inquadrare nei livelli 3S o 4S, con prestazioni limitate alla copertura delle ore e giorni di riposo, giornaliere e settimanali, dei lavoratori titolari dell’assistenza. Tali prestazioni saranno retribuite sulla base della tabella “G” e della tabella “E” inerente le indennità di vitto e alloggio di cui all’art. 37, qualora spettanti.

Art. 15 Lavoro straordinario
1. Al lavoratore può essere richiesta una prestazione lavorativa oltre l’orario stabilito, sia di giorno che di notte, salvo suo giustificato motivo di impedimento. In nessun caso il lavoro straordinario dovrà pregiudicare il diritto al riposo giornaliero.
2. È considerato lavoro straordinario quello che eccede la durata giornaliera o settimanale massima fissata all’art. 14, comma 1, lettera a) e b) salvo che il prolungamento sia stato preventivamente concordato per il recupero di ore non lavorate.
[…]
5. Le ore di lavoro straordinario debbono essere richieste con almeno un giorno di preavviso, salvo casi di emergenza o particolari necessità impreviste.
6. In caso di emergenza, le prestazioni effettuate negli orari di riposo notturno e diurno sono considerate di carattere normale e daranno luogo soltanto al prolungamento del riposo stesso; tali prestazioni devono avere carattere di assoluta episodicità e imprevedibilità.

Art. 17 Ferie
[…]
4. Il diritto al godimento delle ferie è irrinunciabile. A norma dell’art. 10 del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, un periodo minimo di 4 settimane per ogni anno di servizio non può essere sostituito dalla relativa indennità, salvo il caso previsto al comma 8.
[…]
7. Al lavoratore che usufruisca del vitto e dell’alloggio spetta per il periodo delle ferie, ove non usufruisca durante tale periodo di dette corresponsioni, il compenso sostitutivo convenzionale.
8. Nel caso di lavoratore di cittadinanza non italiana che abbia necessità di godere di un periodo di ferie più lungo, al fine di utilizzarlo per un rimpatrio non definitivo, su sua richiesta e con l’accordo del datore di lavoro, è possibile l’accumulo delle ferie nell’arco massimo di un biennio, anche in deroga a quanto previsto al comma 4.
[…]

Art. 21 Congedo per le donne vittime di violenza di genere
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 D.Lgs. 80/2015 e successive modificazioni ed integrazioni la lavoratrice inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del Comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio, ha il diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al percorso di protezione per un periodo massimo di tre mesi.
2. Ai fini dell’esercizio del diritto di cui al presente articolo, la lavoratrice, salvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuta a preavvisare il datore di lavoro con un termine di preavviso non inferiore a sette giorni, con l’indicazione dell’inizio e della fine del periodo di congedo e a produrre la certificazione attestante l’inserimento nei percorsi di cui al precedente comma.
[…]

Art. 25 Banca ore
Nei rapporti di lavoro individuali di durata non inferiore alle 30 ore settimanali e con prestazione distribuita su almeno 5 giorni settimanali, è possibile concordare l'istituzione di una banca ore per fronteggiare periodi nei quali, per comprovate ragioni, il datore di lavoro possa richiedere prestazioni aggiuntive rispetto all'orario contrattualmente stabilito. Le ore lavorate in misura superiore all'orario contrattualmente previsto, saranno recuperate sotto forma di permessi, da potersi godere anche a giornate, entro e non oltre il 31 marzo dell'anno seguente o al corrispettivo pagamento in servizi di welfare quali flexible benefit. Nel caso in cui non sia consentito al lavoratore il recupero di tali ore entro il termine sopra indicato, le ore totalmente o parzialmente non recuperate dovranno essere retribuite come ore di lavoro straordinario entro il 30 aprile dell'anno seguente a quello di svolgimento delle stesse. Le ore di lavoro da far confluire nella banca ore non potranno comunque eccedere, su base settimanale, una percentuale pari al 20% dell'orario settimanale contrattualmente previsto e comunque non potranno eccedere, su base annuale, una percentuale pari al 5% dell'orario annuale. La banca ore dovrà essere prevista da apposito accordo scritto, anche contenuto nella lettera di assunzione o da altro atto scritto, anche successivo all'assunzione.

Art. 26 Tutela delle lavoratrici madri
1. Si applicano le norme di legge sulla tutela delle lavoratrici madri, con le limitazioni ivi indicate, salvo quanto previsto ai commi successivi.
2. E vietato adibire al lavoro le donne:
a. durante i 2 mesi precedenti la data presunta del parto, salvo eventuali anticipi o posticipi previsti dalla normativa di legge;
b. per il periodo eventualmente intercorrente tra tale data e quella effettiva del parto;
c. durante i 3 mesi dopo il parto, salvo i posticipi autorizzati.
[…]
Dichiarazione congiunta: Le Parti Sociali firmatarie del presente CCNL, al fine di estendere le tutele delle lavoratrici madri, promuoveranno ogni utile iniziativa nei confronti di enti, organi e istituzioni, tenuto conto delle particolari condizioni esistenti nell’ambito delle famiglie datrici di lavoro domestico.

Art. 27 Tutela del lavoro minorile
1. Non è ammessa l’assunzione dei minori di anni 16.
2. E ammessa l’assunzione di adolescenti che abbiano adempiuto all’obbligo scolastico ai sensi della legge 17 ottobre 1967, n. 977, così come modificata e integrata dal D.Lgs. 4agosto 1999, n. 345, purché sia compatibile con le esigenze particolari di tutela della salute e non comporti trasgressione dell’obbligo scolastico.
3. E vietato adibire i minori al lavoro notturno, tranne casi di forza maggiore.
4. Sono altresì da osservare le disposizioni dell’art. 4 della legge 2 aprile 1958, n. 339, secondo cui il datore di lavoro, che intenda assumere e fare convivere con la propria famiglia un lavoratore minorenne, deve farsi rilasciare una dichiarazione scritta di consenso, con sottoscrizione vidimata dal Sindaco del Comune di residenza del lavoratore, da parte di chi esercita la potestà genitoriale, cui verrà poi data preventiva comunicazione del licenziamento; il datore di lavoro è impegnato ad una particolare cura del minore, per lo sviluppo ed il rispetto della sua personalità fisica, morale e professionale.

Art. 29 Tutela delle condizioni di lavoro
1. Ogni lavoratore ha diritto ad un ambiente di lavoro sicuro e salubre, sulla base di quanto previsto dalla legislazione vigente, relativamente agli ambienti domestici. A tal fine il datore di lavoro sarà tenuto a garantire la presenza sull’impianto elettrico di un adeguato interruttore differenziale, cosiddetto salvavita.
2. Il datore di lavoro provvede ad informare il lavoratore circa eventuali rischi esistenti nell’ambiente di lavoro relativi anche all’uso delle attrezzature, ivi compresi gli strumenti telematici e robotici, e all’esposizione a particolari agenti chimici, fisici e biologici.
3. L’informativa si realizzerà all’atto dell’individuazione delle mansioni o del successivo mutamento delle stesse, mediante la consegna dell’apposito documento che verrà elaborato dall’Ente bilaterale CNEBiFIR.
4. È facoltà del datore di lavoro installare impianti audiovisivi all’interno dell’abitazione.
5. L’esistenza o l’installazione di detti impianti, devono essere preventivamente comunicate per iscritto al lavoratore e sono comunque vietate nell’alloggio riservato allo stesso ai sensi dell’art. 37, comma 2, nonché nei servizi igienici.
6. Le immagini e le informazioni raccolte a mezzo degli impianti audiovisivi, devono essere trattate nel rispetto della vigente disciplina sul trattamento dei dati personali. Dichiarazione congiunta: Atteso che la violenza e le molestie anche sessuali nel luogo del lavoro domestico costituiscono un abuso e una violazione dei diritti umani, le Parti Sociali firmatarie del presente CCNL concordano di promuovere iniziative, anche tramite gli Enti bilaterali, alfine di prevenire e contrastare tali condotte inaccettabili e incompatibili con il rispetto della persona umana, siano esse rivolte nei confronti del lavoratore o nei confronti del datore di lavoro o suoi familiari, così come previsto dalla Convenzione OIL n. 190 del 2019 e dalla Raccomandazione OIL n. 206 del 2019.

Art. 31 Tutele previdenziali
1. Il lavoratore deve essere assoggettato alle forme assicurative e previdenziali previste dalla legge, sia nel caso di rapporto in regime di convivenza che di non convivenza.
2. In caso di pluralità di rapporti in capo allo stesso lavoratore le forme assicurative e previdenziali devono essere applicate da ciascun datore di lavoro.
3. E nullo ogni patto contrario.

Art. 37 Vitto e alloggio
1. Il vitto dovuto al lavoratore deve assicurargli una alimentazione sana e sufficiente; l’ambiente di lavoro non deve essere nocivo all’integrità fisica e morale dello stesso.
2. Il datore di lavoro deve fornire al lavoratore convivente un alloggio idoneo a salvaguardarne la dignità e la riservatezza.
[...]

Art. 42 Provvedimenti disciplinari
[...] In caso di mancanze gravi compresa l'ubriachezza in servizio, che pregiudichino la prosecuzione del rapporto fiduciario, il lavoratore è passibile di licenziamento in tronco. […]

Art. 49 Ente bilaterale CNEBiFIR - Confederazione Nazionale Enti Bilaterali Formazione Istruzione e Ricerca
1. L’Ente bilaterale nazionale ha le seguenti funzioni:
a. istituisce l’osservatorio che ha il compito di effettuare analisi e studi, al fine di cogliere gli aspetti peculiari delle diverse realtà presenti nel nostro Paese. A tal fine, l’osservatorio dovrà rilevare:
[…]
• il livello di applicazione del CCNL nei territori;
• il grado di uniformità sull’applicazione del CCNL e delle normative di legge ai lavoratori immigrati;
• la situazione previdenziale e assistenziale della categoria;
• i fabbisogni formativi;
• le analisi e le proposte in materia di sicurezza;
b. promuove ai vari livelli iniziative in materia di formazione, qualificazione professionale e certificazione delle competenze, anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, nonché di informazione in materia di sicurezza.
[…]