Cassazione Penale, Sez. 3, 27 gennaio 2023, n. 3471 - Macchine da cucire irregolari: assenza del meccanismo salva-dito e omessa segregazione della cinghia di trasmissione 


 

Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE
Data Udienza: 04/11/2022
 

Fatto


1. B.M. ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale veniva condannato alla pena di euro 3000,00 di ammenda per aver, in qualità di datore di lavoro del Centro Servizi Anziani di Adria, omesso di segregare la cinghia di trasmissione all'interno di un carter di protezione ed inoltre per aver omesso di installare l'idoneo dispositivo di protezione all'ago della macchina cucitrice utilizzata dai lavoratori del reparto guardaroba, in violazione degli artt. 71, comma 1, 70 comma 2, D.lvo n.81/ 2008.
1.1. Con unico motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., in particolare, rappresentando di aver provveduto a istallare il dispositivo salvavita su una delle due macchine, mentre l'altra veniva disattivata, tempestivamente e contestualmente all'accertamento. Pertanto, in occasione del secondo sopralluogo, avvenuto appena otto giorni dopo il primo accertamento, gli ispettori potevano verificare l'eliminazione delle situazioni di pericolo. Il giudice a quo, nel negare l'applicazione della causa di esclusione della punibilità, con motivazione illogica e viziata, non ha effettuato una valutazione complessiva del fatto e della entità del pericolo in considerazione del comportamento successivo posto in essere dal datore di lavoro su entrambe le due macchine, anche in considerazione della presenza nel Centro di un R.S.P.P. che per primo avrebbe dovuto segnalare le irregolarità accertate dagli ispettori. Inoltre il giudice fa riferimento a due macchine cucitrici, mentre il capo d'imputazione ad una soltanto.

2. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
 

Diritto
 





1. Il ricorso è infondato.
2. La questione sollevata dal ricorrente nell'unico motivo di ricorso attiene alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen in relazione al comportamento post delictum tenuto dal ricorrente immediatamente dopo la prima ispezione del 05/12/2017, durante la quale veniva accertata la duplice violazione delle norme a tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Va allora rilevato che, anche a volere prescindere dalla circostanza che al ricorso non risulta nemmeno allegato il verbale dell'ispezione effettuata il 13/12/2017 (verbale n.244/17 VB), in occasione della quale gli ispettori avrebbero verificato che le violazioni erano state sanate e rimosse le cause del pericolo, la motivazione del provvedimento impugnato, coerente e logica, non è sindacabile in questa sede.
Il giudice di merito ha, infatti, evidenziato che le macchine irregolari (e, in ogni caso, le violazioni) erano due e che una di esse presentava la doppia irregolarità dell'assenza del meccanismo salva-dito, mentre la seconda macchina da cucire non era dotata né del dispositivo salva-dito né della protezione alla cinghia di trasmissione. Il giudice ha quindi effettuato una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, in relazione alle modalità della condotta, al grado di colpevolezza e all'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590) ritenendo, con motivazione esente da vizi logico - giuridici, che il fatto non presentasse i requisiti richiesti dall'art. 131 bis cod. pen. Va inoltre rilevato che il giudice ha, comunque, tenuto conto del comportamento processuale del ricorrente concedendo le attenuanti generiche e la sospensione condizionale della pena.

3. Il ricorso, quindi, è infondato e deve essere rigettato.

 

PQM

 




Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso all'udienza del 4 novembre 2022