Cassazione Penale, Sez. 4, 30 gennaio 2023, n. 3712 - Folgorazione da arco voltaico. Ruolo del responsabile di linea operativo con funzioni di preposto


 

 

Presidente:
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Data Udienza: 25/10/2022
 

Fatto




1. Con sentenza del 7/5/2018 il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, dichiarava l'odierno ricorrente P.F., nonché i coimputati O.V., Z.C. e N.A. colpevoli del reato loro ascritto e li condannava alla pena di anni due di reclusione ciascuno, con la sospensione condizionale, nonché al risarcimento dei danni derivati dalle parti civili costituite in solido con il responsabile civile RFI s.p.a., da liquidarsi in separata sede, ed al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva pari a complessivi euro 100.000 (50.000 € in favore di S.A. e 50.000 € in favore delle altre quattro parti civili costituite).
La contestazione si riferisce all'omicidio colposo del lavoratore S.V. che decedeva, il 24/9/2013, per folgorazione da arco voltaico mentre era impegnato nelle operazioni di sostituzione in quota dei cavi elettrici dell'alta tensione posti sui binari della linea ferroviaria Napoli-Cancello; in particolare, mentre l'operaio era impegnato a tendere con le mani il cavo, ancorato al palo di sostegno mediante un morsetto, nel sollevare il cavo verso i fili dell'alta tensione determinava un arco voltaico che provocava una violenta scarica elettrica che lo colpiva, cagionandone l'immediata folgorazione e l'arresto cardiaco, fatale.
Gli imputati erano chiamati a rispondere di tale vicenda a vario titolo: O.V. quale datore di lavoro e responsabile per la sicurezza (R.S.P.P.), nonché legale rappresentante della "Nuova Elettrofer" s.r.l., impresa esecutrice dei lavori; Z.C. nella qualità di capocantiere, preposto della suddetta società e responsabile della sicurezza; P.F. quale responsabile di linea operativo, con funzioni di preposto della società di gestione delle ferrovie R.F.I. s.p.a. e responsabile, anche sotto il profilo della sicurezza, del tratto ferroviario in esame; N.A. nella qualità di direttore dei lavori per conto di R.F.I. s.p.a. per interventi di pertinenza sulla linea ove avvenne l'incidente.
Per quanto di interesse in questa sede, a P.F. veniva contestato di avere omesso la dovuta vigilanza nel tratto in esame, consegnato alla ditta esecutrice il materiale e consentito l'avvio dei lavori violando tra l'altro le disposizioni aziendali di R.F.I. s.p.a. (che prevedevano prima dell'inizio dei lavori un incontro di coordinamento con l'elaborazione di un verbale relativo proprio ai fini della sicurezza sul lavoro) e di non avere impedito l'inizio e la prosecuzione dei lavori in assenza delle minime condizioni di sicurezza e non avere ordinato l'interruzione della circolazione e il distacco della linea elettrica dell'alta tensione, nonché per non avere messo a disposizione della ditta esecutrice un carrello ferroviario con il quale muoversi sulla linea, come invece previsto dal POS e dalle disposizioni aziendali.

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La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 29/10/2021 in parziale riforma della sentenza di primo grado appellata da O.V., Z.C., P.F. e N.A., dichiarava non doversi procedere in ordine a N.A. per essere il reato a lui ascritto estinto per morte del reo e confermava nel resto, con condanna degli appellanti O.V., Z.C. e P.F. al pagamento delle spese processuali del grado di giudizio e dissequestro e la restituzione all'avente diritto di quanto ancora in sequestro.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, il P.F., deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen.:
Con un primo motivo si deduce violazione di legge e vizio motivazionale Ricorda il ricorrente che la Corte di Appello fonda il suo convincimento, sulla responsabilità del ricorrente, per avere lo stesso disatteso gli adempimenti previsti dal D.U.V.R.I, dal P.O.S. e dal capitolato d'appalto. Ma il convincimento della Corte di Appello a parere della difesa sarebbe manifestamente illogico.
Si riporta in ricorso quanto contenuto a pag. 19, rigo 3 e ss. della sentenza impugnata e si rileva come, in buona sostanza, al ricorrente venga addebitato un comportamento omissivo che sarebbe stata la concausa del tragico incidente che causava la morte di S.V.. Ma tutto il materiale probatorio -si sostiene- si presterebbe ad una duplice lettura dei fatti. La mancanza, accertata, del verbale di accordo di secondo livello, in mancanza del quale non poteva essere avviato alcun lavoro, potrebbe e dovrebbe essere valutato in modo favorevole al ricorrente.
Se non è stato redatto - com'è documentato - alcun verbale di accordo di secondo livello e nonostante ciò l'appaltatore ordinava lo svolgimento dei lavori, il ricorrente si domanda in che modo il P.F. responsabile di funzioni e mansioni sull'intera area nolana, area estremamente più vasta di quella in cui si è verificato l'incidente, può essere chiamato a risponderne.
Vero è che il ricorrente consegnava del materiale occorrente per l'attuazione dei lavori, consegna avvenuta in due momenti successivi in data 20/9/2013 e 24/9/2013, ma oggettivamente sarebbe illogico pensare che la semplice consegna di materiale debba giocoforza significare la consapevolezza dell'avvio dei lavori su una linea ferroviaria, in assenza del verbale di accordo di secondo livello.
Inoltre, si sostiene che non possa essere addebitato al ricorrente un omesso intervento atto ad impedire lo svolgimento dei lavori da parte della ditta appaltatrice, perché non vi è prova in atti, che all'atto del sopralluogo effettuato, poche ore prima del tragico incidente, il materiale consegnato (i trefoli) fossero già stati sistemati in quota e non solo allineati al di sotto della palificazione.

Nel contesto descritto, per il ricorrente, la pronuncia di condanna violerebbe il criterio di giudizio di cui all'art 530 cod. proc. pen., non consentendo le prove raccolte di fondare un convincimento di penale responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio né scalfirebberoo le risultanze dell'inchiesta tecnico specialistica effettuata dalla Commissione di indagine delle R.FI.
Con un secondo motivo si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorrente evidenzia che il P.F. è stato per tutto il corso della sua vita umana e professionale immune da qualsiasi pregiudizio.
Il rilievo attribuito alle modalità della sua condotta -prosegue il ricorso­ omette di considerare le concause parallele e prevalenti che hanno contribuito in modo determinante alla concausazione dell'evento.
A quanto dichiarato deve aggiungersi, per quanto possa valere che è stato effettuato il risarcimento del danno a favore dei congiunti della vittima.
Viene precisato sul punto che se il risarcimento non è stato effettuato con immediatezza tale circostanza non può essere imputata al ricorrente.
Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.
3. Nei termini di legge ha rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22), il P.G., che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

 

Diritto



1. I motivi sopra illustrati appaiono manifestamente infondati e, pertanto, il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
Le censure del ricorrente, invero, si sostanziano nella riproposizione delle medesime doglianze già sollevate in appello, senza che vi sia un adeguato confronto critico con le risposte a quelle fornite dai giudici del gravame del merito.
L'impianto argomentativo del provvedimento impugnato appare puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo i giudici di secondo grado preso in esame le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in sede di legittimità.

2. Le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della ricostruzione fattuale dell'episodio e dell'attribuzione dello stesso alla persona dell'imputato non sono, infatti, proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro probatorio, alla stregua di una diversa ricostruzione del fatto, e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata.
Il ricorso, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto immune da vizi di legittimità.
il ricorrente solo apparentemente svolge una critica alle argomentazioni logiche fornite dai giudici di merito, offrendo in realtà una propria diversa prospettazione dei fatti, la quale non può essere delibata in sede di legittimità a fronte di una motivazione che possiede una chiara e puntuale trama argomentativa, in fatto ed in diritto.
L'esame della motivazione della sentenza impugnata rivela un'attenta analisi della regiudicanda poiché la Corte territoriale, prendendo in esame tutte le deduzioni difensive, è pervenuta alle sue conclusioni percorrendo un itinerario logico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità e sulla base di apprezzamenti in fatto, in alcun modo qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogici.
La Corte territoriale aveva già chiaramente confutato, nel provvedimento im­pugnato la tesi oggi riproposta, rimarcando come il P.F. fosse presente in cantiere il giorno dei fatti, quindi aveva potuto osservare che i lavori erano cominciati e proseguiti nonostante l'omessa disalimentazione e l'omesso blocco della circolazione, mentre appare decisamente poco credibile che RFI abbia consento la sola posa del trefolo sui binari per poi lasciarli incustoditi in attesa di un futuro via libera conseguente alla redazione del verbale di secondo livello e di una disalimentazione che, per la sue serie conseguenza sul traffico ferroviario, certamente doveva essere predisposta ed autorizzata con largo anticipo; del resto il lavoro di srotola­mento era terminato e proprio il P.F. aveva incaricato due operai di andare a prelevare un'altra bobina di trefolo necessaria per andare aventi, segno evidente che quello ricevuto in precedenza era stato interamente posato e si stava procedendo alla sua sistemazione in quota.
E' lo stesso ricorrente che riporta il punto centrale della motivazione del provvedimento impugnato, senza confrontarvisi, laddove a pag. 19, rigo 3 e ss. di legge ".. .quanto al P.F., responsabile di linea operativo di R.F.I spa, vanno preliminarmente richiamate le condivisibili argomentazioni spiegate in primo grado alle pag 9 e ss, non superate da valide argomentazioni difensive di segno opposto: egli fa firmato la bolla di consegna del materiale necessario per i lavori (consegnato il 20 e 24 settembre) ed era presente in cantiere la mattina dell'incidente, sia pure fino a un paio di ore prima dello stesso ".
Non può sostenersi, come fa la difesa, che la semplice consegna del materiale non dimostri che l'imputato fosse a conoscenza dell'avvio dei lavori: ciò è fattualmente smentito dalla circostanza che il P.F. era presente in cantiere il giorno dei fatti e, quindi, aveva potuto osservare di certo che i lavori erano cominciati e proseguiti (nonostante l'omessa disalimentazione e l'omesso blocco della circolazione) . Né convince la tesi secondo la quale egli avrebbe constatato solo la stesura a terra dei trefoli: a tacere del fatto che, comunque, i lavori erano iniziati senza il rispetto delle regole de quibus (circostanza che, come detto, egli non poteva ignorare) e ciò ha una valenza causale evidente nella produzione della morte del S.V., non può sostenersi che il P.F. abbia autorizzato gli operai solo a tale attività in attesa della redazione del verbale e del distacco della corrente sia perché ciò è stato smentito dall'istruttoria (da cui è emerso che alla data del 24 non era stata neanche predisposta una riunione strumentale a tale adempimento documentale) e sia perché appare francamente inverosimile che R.F.I. spa avesse consentito la posa del trefolo sui binari per poi lasciarli lì incustoditi (sebbene gli episodi di furto siano più che frequenti e, inoltre, proprio il furto dei trefoli avesse imposto l'intervento in esame) in attesa di un futuro via libera conseguente alla redazione del "verbale di secondo livello" e di una disalimentazione che, per le sue serie conseguenze sul traffico ferroviario, certamente doveva essere predisposta e autorizzata con largo anticipo. Non è vero, quindi, che i lavori fossero iniziati a sua insaputa, né può sostenersi ragionevolmente che proprio la mancata redazione del verbale fosse prova della mancanza di consapevolezza da parte del P.F. circa ìl concreto avvio dei lavori: egli ha consegnato agli operai materiale e non vi è ragione per ritenere che ciò non fosse attività prodromica all'immediato inizio degli stessi; dì più era presente nel cantiere e non può non aver osservato che i lavori erano iniziati e proseguiti anche mediante la tesa in quota del trefolo, lavoro che stava compiendo la vittima al momento del sinistro
Quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche la corte rimarca che non sono emersi elementi suscettibili di positiva valutazione non bastando il mero stato di incensuratezza, la gravità del grado della colpa e le conseguenze negative della loro condotta, in uno alla circostanza che nessuno degli imputati aveva portato un effettivo contributo alla ricostruzione del fatto erano elementi da valutare in senso negativo, mentre il risarcimento del danno era stato operato solo dalle compagnie assicurative.

La motivazione è dunque resa. Va rilevato che, secondo un principio ampia­ mente consolidato di codesta giurisprudenza di legittimità, nel motivare il diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (così, tra le tante, Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Rv. 259899-01, e Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Rv. 248244-01).
5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
 

P.Q.M.
 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 25 ottobre 2022