Categoria: 2023
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Tipologia: CCNL
Data firma: 24 gennaio 2023
Validità: 25.01.2023 - 24.01.2026
Parti: Italpmi, Unsil, Ciu Unionquadri
Settori: Associazioni/organizzazioni terzo settore
Fonte: cnel.it


Sommario:

 

Titolo I Parte generale
Art. 1 - Validità
Art. 2 - Sfera di applicazione
Art. 3 - Decorrenza e durata
Art. 4 - Disdetta
Titolo II Disciplina dei livelli di contrattazione
Art. 5 - Relazioni sindacali e livelli di contrattazione
Art. 6 - Materie delegate
Art. 7 - Informazione
Art. 8 - Diritti sindacali e di associazione
Art. 9 - Preavviso in caso di sciopero
Art. 10 - Affissioni
Art. 11 - Rappresentanze sindacali unitarie
Art. 12 - Ambiente di lavoro
Titolo III Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 13 - Modalità di assunzione
Art. 14 - Documenti per l’assunzione
Art. 15 - Periodo di prova
Art. 16 - Lavoro agile e lavoro a distanza
Art. 17 - Definizione di Lavoro Agile
Art. 18 - Diritti collettivi

Art. 19 - Controlli a distanza nel lavoro agile
Art. 20 - Lavoro a distanza (Telelavoro)
Art. 21 - Controlli a distanza nel telelavoro
Art. 22 - Lavoro a tempo determinato
Art. 23 - Lavoro parziale o part-time
Titolo IV Classificazione del personale
Art. 24 - Classificazione del personale
Art. 25 - Passaggio di area
Titolo V Bilateralità
Art. 26 - Struttura della contrattazione
Art. 27 - Ente Bilaterale
Art. 28 - Osservatorio Nazionale
Art. 29 - Versamento all’Ente Bilaterale
Art. 30 - Fondo Sanitario

 

Art. 31 - Omissioni dei versamenti
Titolo VI Strumenti paritetici
Art. 32 - Organismo Paritetico
Art. 33 - Commissione Paritetica Settoriale
Titolo VII Orario di lavoro
Art. 34 - Orario di lavoro
Art. 35 - Lavoro straordinario
Art. 36 - Lavoro notturno
Art. 37 - Lavoro festivo
Art. 38 - Riposi settimanali e compensativi
Art. 39 - Permessi retribuiti e permessi non retribuiti
Titolo VIII Svolgimento del rapporto di lavoro

Art. 40 - Intervallo per la consumazione dei pasti
Art. 41 - Congedo per matrimonio
Art. 42 - Maternità e congedi parentali
Art. 43 - Ferie
Art. 44 - Aspettativa
Art. 45 - Assenze
Art. 46 - Malattie e infortuni
Art. 47 - Periodo di comporto
Art. 48 - Risoluzione del rapporto di lavoro - Preavviso
Art. 49 - Risarcimento danni
Art. 50 - Lavoratori studenti
Art. 51 - Codice disciplinare
Art. 52 - Mobbing
Titolo IX Retribuzione
Art. 53 - Trattamento economico
Art. 54 - Tredicesima e quattordicesima mensilità
Art. 55 - indennità
Art. 56 - Premio di produttività o premio di risultato
Art. 57 - Missioni
Art. 58 - Corresponsione della retribuzione e reclami sulla busta paga
Art. 59 - Trattamento di fine rapporto
Art. 60 - Deleghe sindacali


Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle associazioni ed altre organizzazioni del terzo settore

L’anno 2023 (duemila ventitré) il giorno 24 del mese di gennaio, in Roma, tra Italpmi […], Unsil […], Ciu Unionquadri […], si stipula il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle associazioni ed altre organizzazioni del terzo settore con validità dal 25/01/2023 al 24/01/2026
Le parti nel sottoscrivere il CCNL in oggetto si impegnano: in nome e per conto dei propri associati e per i propri iscritti ad applicare e rispettare il presente CCNL che viene accettato per totale e incondizionata adesione e firmato in tutte le sue pagine in 3 copie in originale.

Titolo I Parte generale
Art. 2 - Sfera di applicazione

A titolo di esemplificazione, non esaustiva e da interpretarsi in via analogica, si elencano le associazioni a cui si applica il presente CCNL:
1. Associazioni di promozioni che svolgono indagini conoscitive sul territorio e sulle popolazioni e di indagini di mercato;
2. Associazioni sindacali e di datori di lavoro, organismi paritetici ed enti bilaterali;
3. Associazioni create per la promozione del prodotto italiano all’estero;
4. Associazioni di promozione turistica e di valorizzazione del territorio (Pro Loco);
5. Associazioni di promozione e ricerca tecnico/scientifica per imprenditori e professionisti;
6. Associazioni per la formazione e aggiornamento alle nuove esigenze del lavoro degli operatori di primo impiego che di variazione di settore o categoria;
7. Associazioni per la gestione dei servizi postali in genere;
8. Associazioni per l’organizzazione di eventi culturali ed espositivi (fiere e manifestazioni per la presentazione di prodotti);
9. Associazioni per la gestione dei servizi di assistenza degli automobilisti, alle famiglie, ai commercianti e al territorio;
10. Associazioni ambientalistiche e di tutela del territorio;
11. Associazioni di professionisti organizzati in reparti professionali e associazioni temporanee di impresa;
12. Associazioni sportive in genere e di gestione impianti sportivi;
13. Associazioni per la gestione delle risorse umane;
14. Associazioni culturali per la gestione di servizi ricreativi e culturali;
15. Associazione per l’assistenza domiciliare;
16. Associazioni per il recupero risanamento ambientale, cittadino e territoriale;
17. Associazioni per l’assistenza sanitaria ospedaliera;
18. Associazioni per la formazione dell’infanzia e degli utenti, per l’utilizzo viario relativamente ai trasporti;
19. Associazioni per il recupero delle persone disagiate, dissociate e dei carcerati;
20. Associazioni Nazionali Caritative e per l'assistenza ai diversamente abili;
21. Associazione per la protezione degli animali;
22. Associazione per la salvaguardia dei brevetti e dei marchi di qualità;
23. Associazioni per il recupero abilitativo dei diversamente abili;
24. Associazione caritativa rivolta alle opere missionarie del terzo mondo;
25. Associazioni Filateliche e numismatiche;
26. Associazioni sportive;
27. Associazioni etniche nazionali e internazionali;
28. Associazioni gestite da enti religiosi, da fondazioni costituite fra cittadini privati, Italiani, Comunitari, ed Extracomunitari, operanti nel campo educativo, sociale ed assistenziale. Inoltre, a tutte quelle attività similari che possono essere svolte tra associazioni di imprese o persone.
Le disposizioni del presente contratto sono correlate e inscindibili tra loro, per tanto non è ammessa la loro parziale applicazione.
Le parti concordano che il presente CCNL sostituisce e assorbe ad ogni effetto di legge, le norme di precedenti contratti di lavoro collettivi od individuali applicati, fatte salve le eventuali condizioni più favorevoli praticate al lavoratore in forza prima della data di stipula del presente CCNL, che restano a lui assegnate “ad personam” e suscettibili di futuri assorbimenti, fino ad un massimo del 50% dell'importo iniziale, esclusivamente nel caso di aumenti derivanti da avanzamenti di carriera.
Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL, valgono le leggi vigenti in materia di lavoro.

Titolo II Disciplina dei livelli di contrattazione
Art. 5 - Relazioni sindacali e livelli di contrattazione

1. Rappresentanze sindacali
La rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro è costituita dalle rappresentanze sindacali unitarie RSU e dalle rappresentanze sindacali aziendali RSA.
Per la contrattazione sui luoghi di lavoro, la rappresentanza sindacale è composta dalla RSU e/o dalle RSA e dalle OO.SS. territoriali firmatarie del CCNL.
[…]
2. Assemblea
In relazione a quanto previsto dall’articolo 20 della legge n. 300/70, i dipendenti hanno diritto di riunirsi fuori dell’orario di lavoro nonché durante l’orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue di cui 8 ore annue indette dalle RSU e/o RSA e 2 ore annue indette singolarmente o congiuntamente dalle OO.SS. firmatarie del presente CCNL.
Le aziende dovranno destinare di volta in volta locali idonei per lo svolgimento delle assemblee e strumenti per le attività sindacali, in riferimento all’articolo 25 dello Statuto dei Lavoratori.
Le riunioni possono riguardare la generalità dei dipendenti o gruppi di essi e sono indette singolarmente o congiuntamente dalle rappresentanze sindacali.
Della convocazione della riunione deve essere data notizia alla propria Organizzazione aziendale con tempestiva comunicazione, con preavviso di almeno 6 (sei) giorni. Alle riunioni possono partecipare, dandone comunicazione, dirigenti esterni dei sindacati confederali firmatari del presente contratto.
Lo svolgimento delle assemblee dovrà essere effettuato senza recare pregiudizio alle esigenze proprie dell’utente.
Le assemblee dovranno svolgersi nelle prime o nelle ultime ore del turno di servizio.
[…]
3. Livello aziendale
1. Semestralmente, su richiesta, verranno fornite alle RSU, o in loro assenza alle RSA, o in loro mancanza alle OO.SS. territoriali firmatarie del CCNL, adeguate informazioni riguardanti gli andamenti occupazionali, le innovazioni sull’organizzazione del lavoro e sul funzionamento dei servizi, i rapporti diretti e/o di convenzione o appalto con gli Enti Pubblici, i progetti e i programmi di sviluppo.
Inoltre, in caso di significative evoluzioni sui dati occupazionali e sui processi organizzativi, le relative informazioni verranno, su richiesta, tempestivamente fomite alle RSU, o in loro mancanza alle RSA, o in loro assenza alle OO.SS. territoriali firmatarie del CCNL
2. È demandata al confronto con le RSU, o in loro assenza con le RSA o in loro mancanza con le rappresentanze territoriali delle OO.SS. firmatarie del CCNL la verifica dell’applicazione delle norme contrattuali, delle leggi sociali e delle norme in materia di condizioni di lavoro.
E’ altresì prevista per le stesse parti a livello aziendale la discussione sull’applicazione delle seguenti materie: accordi di Produttività o di risultato, ambiente, salute e sicurezza sul lavoro, organizzazione del lavoro, formazione professionale, inquadramento professionale, gestione dell'erario di lavoro (in tale ambito le parti potranno anche definire la trasformazione della giornata del 4 novembre da giornata a retribuzione aggiuntiva a permesso retribuito aggiuntivo), diritto allo studio, individuazioni di speciali indennità, attività e mansioni nonché ogni altra materia espressamente rinviata.

Art. 6 - Materie delegate
La contrattazione collettiva territoriale sarà svolta in sede regionale, provinciale o associativa di settore.
Alla contrattazione collettiva territoriale spetta il compito di provvedere sulle seguenti materie specificatamente individuate:
• Possibilità di una diversa articolazione o modulazione dell’orario normale di lavoro che può essere svolto in modo differenziato nel corso dell’anno;
[…]
• Costituzione e funzionamento dell’organismo regionale o provinciale paritetico per la prevenzione infortuni, per l’attuazione delle norme per l’igiene e l’ambiente di lavoro, nonché tutto quanto previsto dalla legge in materia di sicurezza sul posto di lavoro;
• Concertazione a livello regionale o provinciale o aziendale, fra le parti stipulanti il presente CCNL, per l’approvazione dei contratti d’inserimento al fine di realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento alle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo;
• Attuazione della disciplina della formazione professionale;
• Disciplina di altre materie o istituti che siano espressamente demandate alla contrattazione regionale o provinciale o associativa dal presente CCNL mediante specifiche clausole di rinvio.
Il contratto integrativo riguarda altresì, le materie sottoindicate:
[…]
• Articolazione dell’orario di lavoro ed eventuale remunerazione di modalità specifiche (turni, flessibilità, notturno, festivi, ecc.);
• Definizione del periodo di riferimento ai fini del calcolo su base annua della durata massima media dell'orario di lavoro;
[…]
• Criteri e modalità per il distacco del personale da e per le società controllate, nel rispetto delle vigenti normative di legge;
• Altre ipotesi previste dal presente CCNL o dalle leggi in materia di lavoro

Art. 8 - Diritti sindacali e di associazione
Le parti riconoscono che ciascun lavoratore dipendente potrà usufruire nel corso dell’anno dì permessi retribuiti nei limiti di 24 ore, per partecipare ad assemblee che saranno indette tramite comunicazione e richiesta per iscritto al datore di lavoro almeno 2 giorni prima dalle OO.SS. stipulanti il presente CCNL.
Le ore di permesso sono da considerarsi nell’ambito dell’orario d lavoro.
[…]

Art. 10 - Affissioni
I comunicati e le pubblicazioni di cui all’art. 25 della L. 20 maggio 1970 n 300, nonché quelli dei sindacati nazionali di categoria, stipulanti il presente contratto, vengono affissi su bacheche messe a disposizione dall’Associazione. In presenza di una rete intranet dell'Associazione, la stessa assicurerà l'utilizzo nella rete di una bacheca elettronica. Tali comunicati dovranno riguardare materia di interesse sindacale e del lavoro.

Art. 11 - Rappresentanze sindacali unitarie
In base all’accordo interconfederale 20 dicembre 1993 le OO.SS. firmatarie il presente CCNL, in ciascuna unità con più di 15 dipendenti assumono iniziativa per la costituzione delle RSU (Rappresentanze Sindacali Unitarie). Le parti a seguito di un accordo definiranno il protocollo d’intesa per redigere il regolamento per la costituzione delle RSU Tale disciplina è attualmente vigente anche per quanto concerne il ruolo negoziale delle rappresentanze sindacali aziendali.

Art. 12 - Ambiente di lavoro
• La tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, il rispetto dell’ambiente, lo sviluppo sostenibile delle attività produttive sono valori condivisi dalle parti a tutti i livelli e costituiscono obiettivi comuni delle OO.SS. e dei lavoratori.
• Coerentemente con questi obiettivi, il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti, i lavoratori, il medico competente, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza collaborano, nell’ambito delle rispettive funzioni e responsabilità, per eliminare o ridurre progressivamente rischi alla fonte e migliorare le condizioni organizzative dei luoghi di lavoro, i livelli di salute nei luoghi di lavoro e di tutela dell’ambiente.
• Il datore di lavoro all’interno dell’Associazione oltre ad osservare le misure generali di tutela per la protezione della salute, per la sicurezza dei lavoratori e tutte le prescrizioni di legge è tenuto nel rispetto dei modi previsti dalle normative vigenti a consultare i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Inoltre, deve organizzare in modo efficace il servizio di prevenzione e protezione e deve altresì effettuare la valutazione dei rischi informando i lavoratori sui rischi specifici cui sono esposti. In particolare: provvede affinché gli RLS siano consultati tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione.
• Il datore di lavoro provvede affinché i lavori incaricati dell’attività di prevenzione degli incendi e lotta antincendio, di evacuazione in caso di pericolo grave ed immediato, di primo soccorso, di salvataggio e comunque di gestione dell’emergenza siano adeguatamente formati consultando a tal proposito il Rappresentante della Sicurezza.
• In relazione al tipo di attività di ogni attività produttiva deve valutare nella scelta delle attrezzature di lavoro, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari.
• Provvede affinché ciascun lavoratore, in occasione dell’assunzione, del trasferimento o del cambiamento di mansione e dell’introduzione di nuove attrezzature o di nuove tecnologie, sia adeguatamente informato sui rischi e sulle misure di prevenzione; di protezione d’adottare e inoltre provvede affinché ciascun lavoratore riceva una formazione adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni.
• La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi, ovvero all’insorgenza di rischi nuovi.
• Ciascun lavoratore deve cooperare alla salvaguardia della propria sicurezza e salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, in conformità alla sua formazione, ai mezzi e alle istruzioni fornite dal datore di lavoro. In questo contesto di responsabilità e di ruolo attivo ai fini della prevenzione, i lavoratori hanno precisi doveri di rispetto delle normative in materia e sono altresì titolari di specifici diritti. I lavoratori in particolare devono:
• Osservare le disposizioni e le istruzioni loro impartire dai superiori ai fini della protezione collettiva ed individuale;
• Sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti dalle prescrizioni del medico competente in relazione ai fattori di rischio cui sono esposti;
• Utilizzare correttamente i macchinari, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza compresi quelli protettivi forniti dall’impresa in dotazione personale, curandone la perfetta conservazione;
• Segnalare immediatamente ai superiori le deficienze di attrezzature e dispositivi di sicurezza e di protezione individuale, comprese le altre condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza cercando di adoperarsi immediatamente in caso di urgenza per eliminare o ridurre tali pericoli, fermo restando l’obbligo di non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi stessi dandone notizia al Rappresentante dei Lavoratori.
I lavoratori in particolare hanno diritto di:
• Eleggere i propri rappresentanti per la sicurezza;
• Verificare mediante il rappresentante per la sicurezza, l’applicazione delle misure di prevenzione e protezione;
• Ricevere un’adeguata formazione e informazione in materia di salute e sicurezza, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni;
• Ricevere a loro richiesta copia della cartella sanitaria, compresi gli esiti degli accertamenti sanitari;
• Ricevere informazioni dal medico competente sul significato e sui risultati degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti;
• Non subire alcun pregiudizio nel caso in cui, in presenza di un pericolo grave e immediato si allontanino dal posto di lavoro
• Non subire pregiudizio nel caso in cui adottino comportamenti atti ad evitare le conseguenze di un pericolo grave e immediato e si trovino nell’impossibilità di contattare il Competente Superiore Gerarchico.
Potranno essere sperimentate modalità di coinvolgimento attivo dei lavoratori nell’organizzazione dell’attività di prevenzione finalizzata al miglioramento della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
In ogni unità produttiva sono istituiti:
• Il documento di valutazione dei rischi (DVR) contenete le misure di prevenzione e protezione adottate e quelle programmate per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. Il documento sarà rielaborato in occasione di modifiche del processo produttivo e nel caso di innovazioni tecnologiche significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori;
• Il registro degli infortuni sul lavoro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, nel registro sono annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale del l’infortunato, le cause e le circostanze dell’infortunio, nonché la data di abbandono e ripresa del lavoro. Il registro è tenuto conformemente al modello approvato con decreto del Ministero del lavoro ed è conservato sul luogo del lavoro, a disposizione dell’organo di vigilanza. Le parti prendono atto che il registro infortuni è stato eliminato dall’art.21 c.4, D.lgs. 151/2015 ed in sede di stesura provvederanno ad aggiornare il testo contrattuale;
• La cartella sanitaria e il rischio individuale del lavoratore sono tenuti e aggiornati a cura del medico competente incaricato della sorveglianza sanitaria, con il vincolo del segreto professionale e nel rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal D.lgs. 30/06/2003 n.196, in tale cartella sono annotati i dati analitici riguardanti le visite mediche di assunzione e periodiche, visite d’idoneità, nonché gli infortuni e le malattie professionali.
In tutte le Associazioni o attività produttive è eletto il Rappresentante dei Lavoratori della Sicurezza (art.47 Dlgs. 81/08 modificato dal D.Lgs. 03/08/2009 n.106).
Ai rappresentanti dei lavoratori (RLS) sono attribuiti in particolare, diritti in materia di formazione, informazione, consultazione preventiva, accesso ai luoghi di lavoro, da esercitare secondo le modalità e nei limiti previsti dalle norme vigenti e dalle procedure aziendali.
Il datore di lavoro è tenuto a dare informazioni ai RLS sugli infortuni intervenuti con indicazione delle cause e della prognosi, sull’andamento delle malattie professionali, della sorveglianza sanitaria e a consegnare al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza su richiesta scritta dello stesso una copia del documento di valutazione dei rischi, previa sottoscrizione di apposito verbale di consegna.
I RLS sono tenuti a fare un uso strettamente riservato ed interno dei documenti ricevuti esclusivamente connesso all'espletamento delle proprie funzioni rispettando il segreto industriale anche in ordine ai processi lavorativi aziendali e il dovere di privacy sui dati sensibili di carattere sanitario riguardante i lavoratori.
Il Rappresentante per la sicurezza può richiedere la convocazione di un’apposita riunione oltre che nei casi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda, anche qual ora ritenga che le misure di prevenzione adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonee a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro come previsto dalla normativa vigente. In tale occasione, le parti qual ora siano d’accordo sulla necessità di procedere a verifiche o accertamenti potranno valutare di affidare ad istituti o enti qualificati, le rilevazioni o le indagini che si ritenessero necessarie secondo le modalità concordate. Gli oneri derivanti da teli rilevazioni sono a carico delle aziende.
“Quasi infortuni”
Le parti ritenendo utile la rilevazione dei “quasi infortuni” ai fini dello sviluppo della cultura della prevenzione e del miglioramento continuo della sicurezza sul lavoro, convengono che potranno essere sperimentati a livello aziendale, a seguito di valutazione congiunta tra RSPP e RLS, sistemi e modalità per la segnalazione dei quasi infortuni in modo da poter individuare opportune misure gestionali.
La Commissione Paritetica Settoriale raccoglierà le esperienze che verranno segnalate a cura dei RLS e dei RSPP al fine di individuare le migliori pratiche e agevolarne la diffusione.

Titolo III Costituzione del rapporto di lavoro
Art 13 - Modalità di assunzione

[…]
Al lavoratore sarà altresì fornita adeguata informazione sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione.
3. La lavoratrice e il lavoratore potranno essere sottoposti, prima dell’assunzione, a visita medica da parte del sanitario di fiducia del datore di lavoro per l’accertamento dei requisiti fìsici e psicoattitudinali necessari per l’espletamento del lavoro cui sono destinati, così come previsto dal D.lgs. n. 81/2008.
[…]

Art. 14 - Documenti per l’assunzione
Per l’assunzione sono richiesti i seguenti documenti o autocertificazione resa ai sensi di legge:
[…]
g) libretto di “idoneità sanitaria” per il personale da adibire alla preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari, di cui all’art. 14, Legge 30 aprile 1962, n. 283, e all’art. 37, D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327, concernente il regolamento di esecuzione della legge stessa;
[…]
L’assunzione è subordinata, laddove richiesto dall’Associazione all’accertamento dell’idoneità fisica del lavoratore alle specifiche mansioni, anche al fine di prevenire conseguenze dannose all’idoneità psicofisica del lavoratore, dei suoi colleghi di lavoro o delle utenze. L’accertamento di tale idoneità spetta all’autorità sanitaria competente.
[…]

Art. 16 - Lavoro agile e lavoro a distanza.
Le parti, a norma di legge, distinguono il lavoro agile, come definito nel presente titolo, dal lavoro a distanza (o telelavoro), intendendo, quest’ultima, quale modalità dislocata, diversa da quella regolata dagli artt. 18 e ss L.81/17, di svolgimento della prestazione lavorativa ordinaria, svolta presso il domicilio del lavoratore con postazione fissa ed orario di lavoro predefinito.

Art. 17 - Definizione di Lavoro Agile
1. La prestazione lavorativa viene eseguita in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa entro i limiti di orario di lavoro previsti dal presente CCNL.
2. Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell’attività lavorativa.
3. L’accordo, relativo alla modalità di lavoro agile, stipulato per iscritto, disciplina l’esecuzione della prestazione lavorativa svolta all’esterno dei locali aziendali, gli strumenti da utilizzare, i tempi di riposo e di lavoro, la disconnessione del lavoratore. L’accordo può essere a tempo termine o indeterminato. In entrambi i casi il recesso non può avvenire, con un preavviso inferiore ai 15 giorni.
I rapporti di Lavoro Agile possono essere instaurati "ex novo" oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici della struttura lavorativa.
Resta inteso che il lavoratore agile è in organico presso la struttura lavorativa di origine, ovvero, in caso di instaurazione "ex novo", presso l'unità lavorativa indicata nella lettera di assunzione.
I rapporti di lavoro agile saranno disciplinati secondo i seguenti principi:
1) volontarietà delle parti;
2) possibilità di reversibilità del rapporto, trascorso un periodo di tempo da definire in caso di trasformazione, ferma restando la volontarietà delle parti;
3) pari opportunità rispetto a progressioni di carriera, iniziative formative ed altre occasioni che si determinino nella struttura lavorativa;
4) definizione delle condizioni relative alla prestazione da espletarsi in regime di Lavoro Agile, quali la determinazione dell'orario (parziale, totale o senza vincoli), nel rispetto dei limiti di legge e di contratto;
5) garanzia del mantenimento dello stesso impegno professionale, ossia di analoghi livelli qualitativi dell'attività svolta nella struttura lavorativa, da parte del singolo lavoratore;
6) esplicitazione dei legami funzionali e gerarchici che vengono mantenuti e/o modificati rispetto a quanto esistente nella struttura lavorativa, ivi compresi i rientri nei locali della stessa;
7) assunzione da parte del datore di lavoro dei costi della strumentazione di lavoro informatica e/o telematica;
8) inviolabilità del domicilio del lavoratore, salvo gli accessi strettamente necessari per l'allestimento della postazione e l'adempimento degli obblighi che gravano sul datore;
9) inapplicabilità al lavoratore agile o smart worker delle norme sull'erario di lavoro, e degli altri istituti direttamente correlati allo svolgimento della prestazione in un luogo di pertinenza del datore di lavoro.
Gli agenti della instaurazione e/o trasformazione della nuova modalità di lavoro sono rispettivamente il datore di lavoro ed il lavoratore. Il lavoratore che ne faccia richiesta o conferisca mandato, potrà essere assistito dalla RSU/R.SA, o in caso di sua assenza, dalla struttura territoriale di una delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL
10) Le modalità pratiche di espletamento della prestazione lavorativa tramite Lavoro Agile concordate tra le parti dovranno risultare da atto scritto, costituente l'accordo di inizio e/o trasformazione della modalità di lavoro.
11) Il lavoratore può richiedere l’accesso al lavoro agile per cause di salute, di propria sicurezza, (Mobbing, molestie sessuali) a salvaguardia della propria incolumità o altre cause che possono ledere la salute o la sicurezza della persona, il datore di lavoro in tali casi e, ove possibile, può concedere l’accesso al Lavoro Agile o smart working.
12) In tutti i casi il datore di lavoro provvede a fornire al lavoratore agile le informazioni relative alla Direttiva 91/533/CEE, la specificità del lavoro da svolgere, la durata, se a tempo pieno o parziale considerando che le ore di lavoro sono quelle previste dal presente CCNL, i tempi di pausa o distacco dai sistemi informatici, il/i giorni in cui il lavoratore è a disposizione nella sede di lavoro nei casi di contratto a tempo pieno, la consegna dell’hardware, del software inclusi antivirus, password, webcam e tutti gli altri dispositivi ritenuti idonei dal datore di lavoro per garantire la sicurezza dei dati aziendali e della protezione alla privacy del lavoratore.

Art. 18 - Diritti collettivi
Gli smart workers hanno gli stessi diritti collettivi dei lavoratori che operano all’interno dell’azienda incluso il premio di produzione. Non deve essere ostacolata la comunicazione con i rappresentanti dei lavoratori e si applicano le stesse condizioni di partecipazione e di eleggibilità alle elezioni per le istanze rappresentative dei lavoratori dove queste sono previste. Gli smart workers sono inclusi nel calcolo per determinare le soglie per gli organismi di rappresentanza dei lavoratori conformemente a quanto previsto dal presente CCNL.
I rappresentanti dei lavoratori sono informati e consultati in merito all’introduzione dello smart working conformemente a quanto previsto dal presente contratto collettivo nazionale.
Retribuzione
Le parti convengono che la retribuzione per il lavoratore agile è quella prevista dal presente CCNL lo smart workers fruisce dei medesimi diritti, garantiti dalla legislazione e dal presente CCNL, previsti per un lavoratore comparabile che svolge attività nei locali dell’impresa. Tuttavia, al fine di tener conto delle peculiari caratteristiche del lavoro agile, si potrà far ricorso ad accordi specifici integrativi di natura collettiva e/o individuale. In ogni caso il datore di lavoro deve fare riferimento al CCNL per tutti gli altri istituti contrattuali, incluso il premio di produzione, che non possono in alcun modo o caso essere peggiorativi rispetto ai lavoratori in sede aziendale.
Particolari indennità
Il Datore di lavoro nell’accordo scritto per l’accesso allo smart working del lavoratore, deve comprendere anche un rimborso per il consumo di energia elettrica e del collegamento internet che deve essere proporzionale all’effettivo consumo che sopporta il lavoratore, nel caso di Home office, per le sole ore di lavoro, inclusa la pausa - disconnessione, previste dal contratto collettivo di riferimento e dall’eventuale contratto aziendale.
Sistema di comunicazione
È fatto obbligo a ciascun lavoratore agile - salvo patto contrario espresso - di rendersi disponibile in una fascia oraria giornaliera, settimanale o mensile, da concordarsi a livello individuale o di unità lavorativa per la ricezione di eventuali comunicazioni da parte del datore di lavoro. In caso di motivata impossibilità, il lavoratore è tenuto a darne comunicazione al datore di lavoro anche per via telematica.
Il datore di lavoro rispetta il diritto alla riservatezza dello smart worker. L’eventuale installazione di qualsiasi strumento di controllo deve risultare proporzionata all’obiettivo perseguito e deve essere effettuata nel rispetto della direttiva 90/270/CEE relativa ai videoterminali.
Riunioni e convocazioni della struttura lavorativa
In caso di riunioni programmate dal datore di lavoro per l'aggiornamento tecnico/organizzativo, il lavoratore agile dovrà rendersi disponibile per il tempo strettamente necessario per lo svolgimento della riunione stessa. Resta inteso che il tempo dedicato alla riunione è considerato a tutti gli effetti attività lavorativa.

Art. 19 - Controlli a distanza nel lavoro agile
Le parti convengono che i dati raccolti per la valutazione sulle prestazioni del singolo lavoratore, anche a mezzo dì sistemi informatici e/o telematici, non costituiscono violazione dell'art. 4 della legge n. 300/1970 e delle norme contrattuali in vigore, in quanto funzionali allo svolgimento del rapporto.
Il datore di lavoro è tenuto ad illustrare preventivamente al lavoratore agile le modalità di funzionamento e le eventuali variazioni di software di valutazione del lavoro svolto, in modo di garantire la trasparenza dei controlli.
Nell’accordo individuale di lavoro agile il datore di lavoro potrà comunicare al lavoratore le ulteriori modalità di svolgimento dei controlli, anche indiretti, delle prestazioni rese.
Diritti sindacali
Ai lavoratori che espletino lavoro agile viene riconosciuto il diritto di accesso all'attività sindacale che si svolge nella struttura lavorativa, tramite l'istituzione di una bacheca elettronica, o altro sistema di connessione a cura del datore di lavoro. Tale diritto è finalizzato a consentire ai lavoratori agili di accedere alle informazioni di interesse sindacale e lavorativo, ivi compresi i dibattiti di natura sindacale in corso nella struttura lavorativa. L'ammontare delle ore di assemblea non sarà inferiore a quanto definito dal vigente CCNL
Organizzazione della struttura lavorativa
Le parti si danno atto che il lavoro Agile, nella configurazione prospettata, rappresenta una mera modifica del luogo di adempimento della prestazione lavorativa, non incidendo sull'inserimento del lavoratore nell'organizzazione della struttura lavorativa e sul conseguente assoggettamento al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro. Il lavoratore è tenuto a comunicare anticipatamente al datore il/i luogo/luoghi esterni all’azienda dove svolgerà il lavoro assegnato.
Diligenza e riservatezza
Il lavoratore agile è tenuto a prestare la propria opera con diligenza e riservatezza, attenendosi alle istruzioni ricevute dal datore di lavoro, il lavoratore agile non può eseguire lavoro per conto proprio o per terzi in concorrenza con l'attività svolta dal datore di lavoro da cui dipende.
Formazione
Le parti, nel concordare circa la necessità di garantire l'integrale parità di trattamento in materia di interventi formativi, si impegnano affinché siano poste in essere iniziative tendenti a salvaguardare un adeguato livello di professionalità e di socializzazione degli addetti al lavoro agile.
Diritti di informazione
Il datore di lavoro è tenuto ad organizzare i propri flussi di comunicazione in modo da garantire una informazione rapida, efficace e completa a tutti i lavoratori per offrire pari condizioni a coloro i quali sono meno presenti nella struttura lavorativa.
Anche ai fini di quanto previsto dall'art. 7 della legge n. 300/1970, il datore di lavoro provvedere ad inviare via email al lavoratore agile copia del presente CCNL, considerando con ciò assolto l'obbligo di pubblicità. Eventuali comunicazioni, anche di natura sindacale, ai sensi e per gli effetti delle norme di legge e contrattuali vigenti in materia potranno essere effettuate, oltre che con i sistemi tradizionali, anche con supporti telematici/informatici. Il datore di lavoro provvede anche ad una forma di assicurazione contro danni accidentali dei beni aziendali messi a disposizione.
Postazioni di lavoro
Le prestazioni di lavoro agile possono essere svolte dal lavoratore in ogni luogo idoneo, che garantisca una adeguata connessione internet e telefonica, il rispetto della privacy delle comunicazioni con il datore di lavoro, la sicurezza del lavoratore. In tal senso, l’accordo individuale di lavoro agile può meglio definire le caratteristiche del luogo ritenuto idoneo allo svolgimento della prestazione in lavoro agile.
Il lavoro agile può svolgersi anche presso l’abitazione del lavoratore.
Il datore di lavoro ha la responsabilità di adottare misure appropriate, in particolare per quel che riguarda il software, atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dallo smart worker per fini professionali. Il datore di lavoro provvede ad informare lo smart worker in ordine a tutte le norme di legge e regole aziendali applicabili relative alla protezione dei dati. Lo smart worker è responsabile del rispetto di tali norme e regole. Il datore di lavoro provvede ad informare il lavoratore, in particolare, in merito:
a) ad ogni eventuale restrizione riguardante l’uso di apparecchiature, strumenti, programmi informatici, ecc.;
b) alle sanzioni applicabili in caso di violazione.
Strumenti di lavoro
1. Ogni questione in materia di strumenti di lavoro e responsabilità deve essere chiaramente definita nell’accordo scritto in conformità di quanto previsto dalla legge, così come ogni questione in materia di costi.
2. Di regola, il datore di lavoro è responsabile della fornitura, dell’istallazione e della manutenzione degli strumenti necessari ad un lavoratore agile svolto regolarmente, salvo che lo smart worker non faccia uso di strumenti propri.
3. Ove il lavoro agile venga svolto con regolarità, il datore di lavoro provvede alla proporzionale compensazione o copertura dei costi direttamente derivanti dal lavoro, in particolare quelli relativi al collegamento internet, al consumo elettrico presunto e ad un buono parto giornaliero.
4. Il datore di lavoro fornisce allo smart worker dei supporti tecnici e software necessari allo svolgimento della prestazione lavorativa.
5. Il datore di lavoro, in conformità di quanto in tal senso previsto dalla legislazione, si fa carico dei costi derivanti dalla perdita e danneggiamento degli strumenti di lavoro nonché dei dati utilizzati dallo smart worker.
6. In caso di guasto o malfunzionamento degli strumenti di lavoro lo smart worker dovrà darne immediato avviso alle strutture aziendali competenti.
7. lo smart worker avrà debita cura degli strumenti di lavoro affidatigli e non raccoglierà né diffonderà materiale illegale via internet.
8. Il lavoratore, nei casi previsti dal precedente comma 7, potrà essere soggetto a provvedimenti disciplinari previsti dal presente CCNL.
Verifica dell’attività lavorativa
Il datore di lavoro o suo incaricato, attraverso lo strumento della webcam, ha diritto alla periodica verifica dell’andamento del lavoro assegnato allo smart worker alle medesime condizioni di verifica che il datore di lavoro farebbe con un lavoratore di pari mansione in presenza nei locali aziendali.
Allo stesso modo di cui al precedente comma, lo smart worker ha diritto a dialogare con il Responsabile preposto per qualsiasi chiarimento inerente il lavoro a cui è stato assegnato.
Nell’accordo scritto va indicato il responsabile aziendale che può procedere alla verifica e all’assistenza.
Allo stesso modo, nell’accordo scritto va indicato il Rappresentante Sindacale Aziendale o Rappresentante Sindacale Unitario o il Rappresentante Sindacale Provinciale e il Rappresentante per la Sicurezza. In questo caso lo smart worker può collegarsi col proprio rappresentante sindacale o Rappresentante per la Sicurezza solo durante la pausa-disconnessione. La webcam o strumento similare comunque idoneo a riconoscerne il volto, deve essere posizionato, in accordo col datore di lavoro o suo incaricato, in modo che sia visibile il volto del lavoratore.
La verifica da parte del datore di lavoro o suo incaricato, deve essere accompagnato da un codice di identificazione e da un conta-tempo diverso da quello della pausa-disconnessione e da altre cause impellenti che possono accorrere al lavoratore costringendolo alla disconnessione temporanea. Il conta - tempo va comunque sempre previsto. Gli strumenti informatici devono consentire tale operazione.
Interruzioni tecniche
Interruzioni nel circuito telematico o eventuali fermi macchina, dovuti a guasti o cause accidentali e comunque non imputabili ai lavoratori, saranno considerati a carico del datore di lavoro, che provvederà ad intervenire perché il guasto sia riparato. Qualora il guasto non sia riparabile in tempi ragionevoli, è facoltà del datore di lavoro definire il rientro del lavoratore nella struttura lavorativa, limitatamente al tempo necessario per ripristinare il sistema.
Il lavoratore è tenuto ad avvisare il datore di lavoro tempestivamente, e comunque non oltre 1 h dall’evento, della interruzione o del malfunzionamento degli strumenti informatici o telefonici necessari al corretto svolgimento della prestazione lavorativa in lavoro agile.
Misure di protezione e prevenzione
In ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, saranno consentite, previa richiesta, visite da parte del responsabile di prevenzione e protezione della struttura lavorativa e da parte del delegato alla sicurezza per verificare la corretta applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza, relativamente alla postazione di lavoro, se individuata, e alle attrezzature tecniche ad essa collegate.
Ciascun addetto al lavoro agile è tenuto ad utilizzare con diligenza la postazione di lavoro, se fornita dal datore di lavoro, nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti, a non manomettere gli impianti e a non consentire ad altri l'utilizzo degli stessi. In ogni caso, ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone in prossimità del suo spazio lavorativo, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni relative ai mezzi e agli strumenti di lavoro utilizzati.
Il datore di lavoro è sollevato da ogni responsabilità qualora il lavoratore non si attenga alle suddette disposizioni. Il datore di lavoro procederà alla stipula di una apposita convenzione per l'assicurazione dei locali, se predeterminati, in cui si svolge la prestazione di lavoro agile, nonché della persona e dei terzi che fisicamente vi accedono. In caso di lavoro agile con postazione fissa è previsto che sia installato un personal computer con video fisso o comunque con monitor a matrice attiva. I lavoratori dovranno essere informati sul corretto uso degli strumenti. Si fa rinvio, in tal senso, all’accordo applicativo del D.Lgs. n. 81/2008 allegato al presente CCNL.
Comunicazione dell’Accordo
L’azienda dovrà entro il termine di una settimana dall’attivazione del lavoro agile, fornirne comunicazione all’ente Bilaterale per i soli fini statistici sull’estensione dell’applicazione di tale strumento di flessibilità. La comunicazione dovrà fornire i seguenti dati: livello di inquadramento del lavoratore, mansione del lavoratore, durata dell’accordo. Nessun dato sensibile dovrà essere inviato all’ente Bilaterale che quindi non è tenuto a richiedere la liberatoria ai sensi del D.lgs. 196/2003.
Infortunio
Le parti convengono di svolgere un'azione congiunta nei confronti dell'INAIL e delle Istituzioni preposte al fine di esaminare e definire le conseguenze derivanti dallo svolgimento del lavoro agile nei locali domestici.

Art. 20 - Lavoro a distanza (Telelavoro)
Regolamentazione rapporto di lavoro a distanza
Il rapporto di lavoro, se svolto fuori dai locali aziendali e presso il domicilio del lavoratore, in modo continuativo, viene definito “lavoro a distanza”.
Possono accedere a tale modalità dislocata della prestazione lavorativa, a richiesta, i lavoratori che ne abbiano interesse nel limite dell’1% della forza lavoro aziendale.
il lavoro a distanza deve essere oggetto di pattuizione scritta nella quale vengano stabiliti:
a) Durata;
b) Modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative;
c) Assegnazione strumentazione aziendale necessaria allo svolgimento della prestazione;
d) Modalità di controllo della prestazione a distanza;
e) Orario di lavoro
f) Tipologia di connessione dati necessaria allo svolgimento del lavoro a distanza
g) Predisposizione e fornitura della postazione lavorativa necessaria allo svolgimento della prestazione lavorativa
h) Regolamentazione d’uso degli strumenti telefonici ed informatici necessari allo svolgimento della prestazione a distanza.
Il datore di lavoro provvede alla installazione - in comodato d'uso ex artt. 1803 cod. civ. e seguenti, salvo diversa pattuizione - presso il domicilio del lavoratore di una postazione di lavoro a distanza idonea alle esigenze dell'attività lavorativa. La scelta e l'acquisizione dell'attrezzatura sono di competenza del datore di lavoro. Le spese connesse all'installazione e gestione della postazione di lavoro agile presso il domicilio del lavoratore sono a carico dell'azienda. Restano a carico del lavoratore I costi relativi alle utenze domestiche necessarie e strumentali utili al funzionamento della postazione (energia elettrica, collegamento web, riscaldamento, acqua, gas).

Art. 21 - Controlli a distanza nel telelavoro
Le parti convengono che i dati raccolti per la valutazione sulle prestazioni del singolo lavoratore, anche a mezzo di sistemi informatici e/o telematici, non costituiscono violazione dell'art 4 della legge n. 300/1970 e delle norme contrattuali in vigore, in quanto funzionali allo svolgimento del rapporto.
Il datore di lavoro è tenuto ad illustrare preventivamente al lavoratore a distanza le modalità di funzionamento e le eventuali variazioni di software di valutazione del lavoro svolto, in modo di garantire la trasparenza dei controlli.
Eventuali visite di controllo del datore di lavoro o di suoi sostituti dovranno essere concordate con il lavoratore agile, con congruo anticipo rispetto all'effettuazione.

Art. 22 - Lavoro a tempo determinato
Possono essere stipulati rapporti di lavoro a tempo determinato in tutte le associazioni nell’ambito di applicazione del presente contratto, a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo.
[…]
L’assunzione di personale a tempo determinato non è ammessa:
[…]
- presso le associazioni che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 4, D.Lgs. 81/08, e successive modificazioni e integrazioni.
[…]
I lavoratori con contratto a tempo determinato, ferme restando le norme legislative in materia, hanno diritto a tutti i trattamenti di cui al presente contratto collettivo e qualsiasi ulteriore trattamento in essere in azienda, che risultino compatibili con la natura del contratto a termine, in proporzione al periodo lavorativo prestato.
I lavoratori con contratto a tempo determinato verranno formati in maniera adeguata nel settore della sicurezza e della salute, con particolare riguardo alle proprie mansioni e al proprio posto di lavoro. […]
Generalmente, semestralmente, la Direzione fornisce alla Rappresentanza sindacale unitaria e alle strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente Contratto tramite l’Associazione territoriale di competenza, i dati sulle dimensioni quantitative e i motivi del ricorso ai contratti a termine anche con specifico riferimento alle esigenze stagionali, la durata dei contratti medesimi nonché la qualifica dei lavoratori interessati.

Art. 23 - Lavoro parziale o part-time
[…]
I lavoratori dipendenti, genitori di portatori di handicap o di tossicodipendenti, riconosciuti dal servizio sanitario competente per territorio, che chiedano il passaggio a tempo parziale, hanno il diritto di precedenza rispetto agli altri lavoratori dipendenti.
I dipendenti affetti da patologie gravi riconosciute dall’AS.L, hanno il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e la possibilità di passare nuovamente a tempo pieno.
[…]

Titolo V Bilateralità
Art. 26 - Struttura della contrattazione

Le materie non disciplinate nel presente CCNL, potranno essere oggetto di negoziazione e contrattazione a livello aziendale. Le Parti, per quanto concerne la partecipazione dei Lavoratori alla vita sindacale, fanno espresso rinvio alla Legge 300/70.

Art. 27 - Ente Bilaterale
Le parti, ribadita la volontà di promuovere lo sviluppo della bilateralità, e con essa la finalità di promuovere politiche di welfare aziendale, individuano come ente bilaterale l’Ente Bilaterale Nazionale Confederale E.Bi.N.Conf., costituito tra le parti sottoscrittrici del presente CCNL, individuando sin d’ora le quote di contribuzione previste.
L’Ente Bilaterale perseguirà le seguenti finalità:
[…]
g. Svolgere i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro.
[…]

Art. 28 - Osservatorio Nazionale
L’Osservatorio Nazionale è lo strumento che l’Ente Bilaterale può istituire per lo studio e la realizzazione di tutte le iniziative ad esso demandate sulla base di accordi tra le Parti Sociali in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale.

Titolo VI Strumenti paritetici
Art. 32 - Organismo Paritetico

Le Parti firmatarie del presente CCNL individuano nell’organismo Paritetico Nazionale Italform, costituito tra le parti sottoscrittrici del presente CCNL, il soggetto preposto alla gestione delle attività connesse con la tutela della salute e l’ambiente di lavoro, nonché la formazione obbligatoria, professionale e continua, il servizio RLST e l’Asseverazione.
RLS
In attuazione dei contenuti del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i., è istituita a livello di singola azienda la figura di rappresentante per la sicurezza per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.
Il corso di formazione per RLS di 32 ore sarà possibile effettuarlo oltre che in aula, anche in modalità e-learning con la collaborazione dell'organismo Paritetico Nazionale Italform.

Art. 33 - Commissione Paritetica Settoriale
Annualmente, di norma entro il primo semestre, le Parti, a richiesta di una di esse, s’incontreranno al fine di effettuare un esame congiunto del quadro sociale ed economico del settore, delle sue dinamiche settoriali, delle prospettive di sviluppo, dei più rilevanti processi d’innovazione.
Saranno presi in esame:
1. processi di sviluppo e di riorganizzazione derivanti, direttamente o indirettamente, dalla riforma del settore, che abbiano riflessi sull’esercizio delle singole attività;
2. le conseguenze sul settore e sugli addetti processi, sia sotto l’aspetto organizzativo che formativo e professionale;
3. un approfondimento ed eventuale adeguamento della retribuzione e della contingenza alle progressioni o variazioni economiche parametrate alla media del valore economico degli altri CCNL di settore stipulati depositati al CNEL.
4. lo stato e la dinamica dell’occupazione, con particolare riguardo a quella giovanile, nonché, per quanto definito dal presente Contratto in materia di formazione e di mercato del lavoro, lo stato e la dinamica dei rapporti di tirocinio curriculare ed extracurriculare e delle varie tipologie di apprendistato, dei contratti a tempo determinato, del telelavoro, nonché di ogni altra forma cosiddetta "atipica" del rapporto di lavoro.
5. Inoltre, nel corso della vigenza contrattuale, a richiesta di una delle Parti stipulanti il presente Contratto, saranno affrontate e definite in appositi incontri le materie relative a:
a. gli indirizzi/obiettivi sui fabbisogni occupazionali, su quelli formativi e in particolare sulla riqualificazione professionale;
b. problematiche aziendali connesse alla previdenza integrativa e all’assistenza sanitaria integrativa;
c. la costituzione, a livello nazionale, di funzionali strumenti bilaterali di settore;
d. l'esame e l'elaborazione di un Codice di condotta sulla tutela della dignità della persona (molestie sessuali, mobbing) nel settore, tenuto conto delle risoluzioni e raccomandazioni Comunitarie;
e. la costituzione, ove non già operativa, delle Commissioni paritetiche provinciali di conciliazione per la gestione della "composizione delle controversie", di cui ai D.lgs. e del 29/10/1998, n. 387e s.m.i., nonché la nomina dei rappresentanti e la sede operativa delle stesse, così come previsto dal presente Contratto;
f. la nomina dei membri/arbitri dei collegi d’arbitrato e la sede operativa degli stessi, così come previsto dal presente CCNL e dalla Legge.
Le Parti, con la presente disciplina, hanno inteso adempiere alla normativa comunitaria e nazionale in materia d’informazione e consultazione dei Lavoratori.

Titolo VII Orario di lavoro
Art. 34 - Orario di lavoro

La durata normale del lavoro effettivo è fissata in 40 (quaranta) ore settimanali suddivise in cinque ovvero sei giorni lavorativi.
Per lavoro effettivo deve intendersi la quantità di lavoro da prestarsi in conto del debito orario; non rientra in tale accezione il tempo per recarsi al posto di lavoro, nonché i riposi intermedi goduti sia all'interno che all'esterno dell'associazione e le soste comprese tra l'inizio e la fine dell'orario di lavoro giornaliero salvo quanto disposto da specifiche norme di legge.
Le articolazioni degli orari di lavoro praticati nell'Associazione dovranno essere esposti in modo facile e visibile a tutti i dipendenti e devono essere comunicati, da parte dell'azienda, all'ispettorato del Lavoro.
La durata massima dell'orario di lavoro è soggetta alla disciplina legislativa vigente.

Art. 35 - Lavoro straordinario
Le prestazioni lavorative svolte oltre il normale orario settimanale sono considerate lavoro straordinario.
Il lavoro straordinario ha carattere di volontarietà.
È facoltà del datore di lavoro di richiedere prestazioni lavorative straordinarie solo nei casi di effettiva necessità o situazioni di comprovata emergenza e/o urgenza e, comunque, nel limite massimo di 200 ore annue per ogni lavoratore.
Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ave non sia stato espressamente autorizzato dal datore di lavoro.
[…]
In alternativa alla corresponsione dello straordinario, a richiesta del dipendente, è possibile fruire del riposo compensativo orario ovvero per l'intera giornata entro il mese successivo a quello in cui è stata effettuata la prestazione; in ogni caso viene corrisposto il differenziale della maggiorazione.
[…]

Art. 38 - Riposi settimanali e compensativi
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale, normalmente coincidente con la domenica.
Il lavoratore straniero ovvero con esigenze religiose diverse - compatibilmente se le esigenze organizzative lo permettano- può beneficiare di un riposo settimanale in un giorno diverso concordato tra le parti. In tal caso, al lavoratore non verranno applicate le maggiorazioni salariali per il lavoro domenicale né le disposizioni contrattuali che prevedono riposi compensativi.
Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale di cui alla L. n. 370/1934, dovranno essere retribuite con una maggiorazione pari al 25% sulla quota oraria della normale retribuzione, fermo restando il diritto del lavoratore di godere del riposo compensativo nel giorno successivo, avuto riguardo alle disposizioni legislative vigenti in materia.
[…]

Titolo VIII Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 40 - Intervallo per la consumazione dei pasti

La durata del tempo per la consumazione dei pasti va da un minimo di mezz'ora ad un massimo dì due ore, e viene concordato in sede di contrattazione di secondo livello. In caso di impossibilità dell'Associazione a fornire un servizio mensa, in sostituzione ai dipendenti spetta il buono pasto da corrispondere con le modalità e con gli importi stabiliti in sede di contrattazione di secondo livello.

Art. 42 - Maternità e congedi parentali
I casi di gravidanza e puerperio sono disciplinati dalle leggi vigenti ed i regolamenti sulla tutela fisica ed economica delle dipendenti.
[…]
La dipendente in gravidanza ha l'obbligo di esibire al datore di lavoro, entro il settimo mese di gravidanza oppure non appena ha cognizione dello stato di gravidanza in caso di mansioni a rischio DLgs 81/08, il certificato di data presunta rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico del servizio sanitario nazionale e il datore di lavoro è tenuto a darne ricevuta.
Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbano essere eseguiti durante l’orario di lavoro.
[…]
Durante lo stato di gravidanza e puerperio la dipendente ha diritto ad astenersi dal lavoro nei termini di legge (dlgs 151/01).
[…]
Indennità per allattamento
a tutte le lavoratrici madri, comprese le apprendista, spettano due ore al giorno (anche cumulabili) retribuite per l'allattamento, durante il primo anno di vita del bambino anche se occupate con contratto a termine o part time. Se l’orario giornaliero è inferiore a sei ore alla madre spetta un’ora al giorno. Il diritto ai riposi ed il relativo trattamento economico sono riconosciuti in alternativa alla madre che non se ne avvale anche al padre lavoratore nel caso in cui il figlio sia affidato al solo padre.
I riposi in questione, usufruibili anche in unica soluzione hanno la durata di un'ora ciascuno (ridotti a mezz'ora se la lavoratrice usa l'asilo nido o la camera di allattamento allestiti dal datore di lavoro) e sono da considerarsi, ai fini della durata della prestazione giornaliera, come ore di lavoro a tutti gli effetti.
[…]

Art. 48 - Risoluzione del rapporto di lavoro - Preavviso
Fatte salve le leggi vigenti in materia di risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato dando motivato preavviso, previa contestazione scritta nel rispetto dell’art 7 L.300/70, con raccomandata A.R. od altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento per le cause sottoelencate:
a) comportamento oltraggioso o grave insubordinazione verso il datore di lavoro o superiori;
[…]
c) danneggiamento volontario di beni del datore;
[…]
e) esecuzioni di lavori senza permesso, nei locali del datore sia per proprio conto che per terzi;
[…]

Art. 51 - Codice disciplinare
Doveri del lavoratore dipendente:
Il lavoratore dipendente deve esplicare l'attività per la quale è stato assunto con il massimo impegno e la massima diligenza ed in particolare rispettare i seguenti obblighi e divieti:
1. Osservare l'orario di lavoro stabilito ed adempiere a tutte le formalità che il datore di lavoro ha posto in essere per il controllo delle presenze;
2. Svolgere tutti i compiti assegnati, nel rispetto delle norme del presente CCNL applicato e delle disposizioni attuative con la massima diligenza ed assiduità;
[…]
6. Evitare di permanere nei locali dell'Associazione e trattenersi oltre l'orario di lavoro prestabilito, salvo che vi sia autorizzazione, ovvero, che sia previsto dal presente CCNL o da disposizione legislative;
7. Rispettare tutte le disposizioni in uso e dettate dai titolari e/o superiori se non contrastanti con il presente CCNL e con le leggi vigenti
Disposizioni disciplinari.
I lavoratori dipendenti, che si renderanno inadempienti dei doveri di cui sopra, saranno sanzionati, in base alla gravità dell'infrazione commessa, con:
1. rimprovero verbale,
2. rimprovero scritto;
3. multa non superiore all'importo di 6 (sei) ore della retribuzione base;
4. sospensione dal lavoro e della retribuzione per un periodo non superiore a 7 (sette) giorni;
5. sospensione dal lavoro e della retribuzione per un periodo non superiore a 30 (trenta) giorni;
6. licenziamento.
Esclusivamente in via esemplificativa si precisa, di seguito, il carattere dei provvedimenti disciplinari e l'entità degli stessi.
Mancanze punibili con il rimprovero verbale o scritto.
Il rimprovero verbale o scritto viene comminato per irregolarità di lieve entità nell'adempimento della prestazione lavorativa e per violazioni di basso rilievo del dovere di corretto comportamento.
Mancanze punibili con la multa.
• per recidività, entro un anno dall'applicazione, sulle stesse mancanze, del rimprovero scritto;
• per ripetuta inosservanza dell'orario di lavoro;
• per provata negligenza nello svolgimento del proprio lavoro;
• per mancato rispetto del divieto di fumare laddove ne sia prescritto il divieto;
• per contegno scorretto verso i propri superiori, i colleghi, i dipendenti e la clientela;
• in genere per negligenza o inosservanza di leggi, disposizioni, regolamenti o obblighi di servizio che non comportino pregiudizio economico agli interessi all' Associazione.
Mancanze punibili con la sospensione da/lavoro e della retribuzione per un periodo non superiore a sette giorni.
• per recidività, entro un anno dall'applicazione, sulle stesse mancanze, della multa;
• per simulazione di malattia o di altri impedimenti ad assolvere gli obblighi di lavoro;
• per aver rivolto ingiurie o accuse infondate verso altri dipendenti;
• per inosservanza delle leggi, regolamenti o disposizioni inerenti la prevenzione infortuni e la sicurezza sul lavoro;
• per essere sotto effetto di sostanze alcoliche o droghe in servizio;
[…]
• per rifiuto di eseguire disposizioni concernenti il proprio lavoro;
[…]
• in genere, per negligenza o inosservanza di leggi, disposizioni, regolamenti o obblighi di servizio che rechino pregiudizio agli interessi dell'Associazione. inosservanza delle misure di prevenzione degli infortuni e delle relative disposizioni emanate dall'Associazione, quando la mancanza possa cagionare danni lievi alle cose e nessun danno alle persone.
Mancanze punibili con la sospensione dal lavoro e della retribuzione per un periodo da otto a trenta giorni.
• per particolare gravità o recidiva, entro un anno dall'applicazione della sanzione, della multa nelle stesse mancanze previste per la sospensione sino a un periodo non superiore a sette giorni;
[…]
• per abituale negligenza nell'osservanza degli obblighi di servizio o per ingiustificato abbandono del posto di lavoro;
• in genere, per negligenza o inosservanza di leggi, disposizioni, regolamenti o obblighi di servizio che rechino pregiudizio agli interessi dell’Associazione o che procurino vantaggi a sé o a terzi (sempreché la gravità dell'atto non sia diversamente perseguibile);
Gli atti o comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, anche di tipo verbale, che offendano la dignità e la libertà della persona che li subisce.
Mancanze punibili con il licenziamento:
• per particolare gravità o recidiva, entro un anno dall'applicazione della sanzione, nelle stesse mancanze previste per la sospensione sino a un periodo compreso tra otto e dieci giorni;
[…]
• per essere sotto l'effetto di sostanze alcoliche o droghe durante il disimpegno delle proprie specifiche attribuzioni attinenti alla sicurezza dell'azienda o, per il personale viaggiante, stradale;
• per […] danneggiamento volontario al materiale dell’Associazione;
• per abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumità delle persone ed alla sicurezza degli impianti, comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi.
• per grave insubordinazione verso i superiori.
• per diverbio litigioso seguito da vie di fatto.
• per gravi offese verso i colleghi di lavoro.
[…]

Art. 52 - Mobbing
Per le parti è fondamentale avere in azienda un ambiente di lavoro improntato alla tutela della dignità ed inviolabilità della persona e alla correttezza nei rapporti interpersonali.