Tipologia: Contratto integrativo territoriale
Data firma: 1° maggio 2016
Validità: 01.05.2016 - 30.04.2019
Parti: Ance e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Enna
Fonte: cassaedileenna.it


Sommario:

 

Art. 1 Ambito d'applicazione
Art. 2 Norma di rinvio
Art. 3 Entrata in vigore e durata
Art. 4 Rappresentanza sindacale e patronato in cantiere
Art. 5 Orario di lavoro
Art. 6 Contribuzione alla cassa edile
Art. 7 Modalità per la presentazione della denuncia mensile dei lavoratori occupati
Art. 8 Modalità per il versamento alla cassa edile
Art. 9 Minimi di paga base ed ex indennità di contingenza
Art. 10 Indennità territoriale di settore e premio di produzione
Art. 11 Elemento variabile della retribuzione
Art. 12 Fondo per i lavori usuranti e pesanti
Art. 13 Accantonamento della maggiorazione per ferie, gratifica natalizia al netto delle imposte e dei contributi a carico del lavoratore
Art. 14 Lavori disagiati
Art. 15 Trasporto ed indennità sostitutiva

 

Art. 16 Mensa ed indennità sostitutiva
Art. 17 Indennità di reperibilità
Art. 18 Rimborso all'impresa per malattia ed infortunio dell'operaio
Art. 19 Carenza malattia
Art. 20 Assistenza extracontrattuale agli operai
Art. 21 Sistema bilaterale formazione e sicurezza (SBFS)
Art. 22 RLST
Art. 23 Servizio di validazione sistemi di sicurezza in cantiere
Art. 24 Bonus sicurezza
Art. 25 Dispositivi di protezione individuali
Art. 26 Osservatorio delle costruzioni
Art. 27 Borsa lavoro
Art. 28 Misure a favore delle vittime della criminalità
Art. 29 Misure volte ad incentivare l’impegno etico delle imprese
Art. 30 Contratto unico di cantiere
Allegati


Enna 1° maggio 2016 tra l’Ance Enna Sezione Autonoma dei Costruttori Edili […] e le Organizzazioni Sindacali di categoria Feneal-Uil […], Filca-Cisl […], Fillea-Cgil […], visto
Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle Imprese edili ed affini del 1° luglio 2014;
L'accordo provinciale 20 luglio 2012
viene stipulato il Contratto integrativo territoriale per le imprese edili ed affini le cui specifiche previsioni sono immediatamente efficaci e per quanto riguarda l’art. 19 è efficace previo assenso delle parti nazionali costituendo una normazione di materie non ricomprese nel CCNL. Le stesse saranno comunque efficaci trascorsi 90 gg dalla notifica alle parti nazionali

Art. 1 Ambito d'applicazione
Il Contratto Integrativo Provinciale si applica, per tutte le Imprese che svolgono lavorazioni edili ed affini e per i dipendenti di esse, sia eseguite in proprio che per conto di terzi pubblici e privati, nel territorio del comprensorio ennese e specificatamente nei territori dei comuni già ricompresi nell’area denominata Provincia regionale di Enna

Art. 4 Rappresentanza sindacale e patronato in cantiere
Le OO.SS. firmatarie del presente CIP ed i loro Istituti di Patronato ed assistenza sociale, hanno diritto paritario di rappresentanza dei lavoratori all'interno dell'azienda.
Agli stessi è consentito l’accesso ai luoghi di lavoro durante le pause pranzo ovvero durante l'orario di lavoro, senza compromettere le lavorazioni e previa intesa con la direzione aziendale

Art. 5 Orario di lavoro
L’orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali di media annua con un massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere in base all’art. 3 del D.Lgs. n. 66/2003.
Qualora l’impresa, per esigenze tecniche produttive prolungate oltre i due mesi consecutivi, manifesti la necessità di un prolungamento dell’orario ordinario di lavoro, oltre gli orari stabiliti nel rispetto della media annuale, dovrà preventivamente concordarlo con le OO.SS. territoriali indicando il numero dei lavoratori coinvolti ed il periodo nel quale svolgeranno l'attività lavorativa. In tal caso in sede di consultazione aziendale potranno essere concordate ulteriori pattuizioni e maggiorazioni per le ore prestate il sabato.
Nei cantieri che si sviluppano in estensione l'orario di lavoro comprende lo spostamento dal punto di raccolta indicato dalla direzione aziendale
Resta salvo quanto previsto dal CCNL art.5

Art. 14 Lavori disagiati
In riferimento all’art. 20 del CCNL, agli operai che lavorano nelle condizioni di disagio, appresso elencate, a decorrere dal 1° settembre 2012 vanno corrisposte, in aggiunta alla retribuzione, le indennità percentuali sottoindicate da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui all’art. 24 - punto 3) del CCNL e, per gli operai lavoranti a cottimo anche su minimo contrattuale di cottimo:
Gruppo A) - Lavori vari
♦ Lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz'ora compresa la prima mezz'ora) 4%
♦ Lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti limitatamente agli operai addetti alla manovra dei martelli) 5%
♦ Lavori di palificazione o trivellazione limitatamente agli operai addetti o normalmente sottoposti a getti d'acqua o fango 5%
♦ Sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori per armamento ferroviario 8%
♦ Lavori su ponti a castello installati su natanti con o senza motore, in mare, lago o fiume 8%
♦ Lavori di scavo in cimiteri in contatto di tombe 8%
♦ Lavori di pulizia degli stampi metallici negli stabilimenti di prefabbricazione, quando l'elevata temperatura degli stampi stessi, per il riscaldamento prodotto elettricamente, con vapore o con altri analoghi mezzi, crei per gli operai addetti condizioni di effettivo disagio 10%
♦ Lavori eseguiti negli stabilimenti di prefabbricazione, con l'impiego di aria compressa oppure con sostanze nocive per la lubrificazione di stampi portati ad elevata temperatura con conseguente nebulizzazione) dei prodotti impiegati tale da determinare per gli operai addetti condizioni di effettivo disagio 10%
♦ Lavori eseguiti in stabilimenti che producono od impiegano sostanze nocive, oppure in condizioni di elevata temperatura od in altre condizioni di disagio, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi, cui spetti, a tale titolo, uno speciale trattamento. La stessa indennità spetta infine per i lavori edili che. in stabilimenti industriali che producono o impiegano sostanze nocive, sono eseguiti in locali nei quali non è richiesta normalmente la presenza degli operai degli stabilimenti stessi e nei quali si riscontrano obiettive condizioni di nocività 11%
♦ Lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione) 12%
♦ Lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore ai m. 3,50 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagi 13%
♦ Costruzione di piani inclinati con pendenza del 60% ed oltre 13%
♦ Lavori di demolizione di strutture pericolanti 16%
♦ Lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dall'impresa, l'operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l'acqua o melma di altezza superiore a cm. 12 16%
♦ Lavori su scale aeree tipo Porta 17%
♦ Costruzione di camini in muratura senza l'impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopramano, a partire dall'altezza di mt. 6 dal piano terra, se isolato o dal piano superiore del basamento, o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato nel fabbricato stesso 17%
♦ Costruzione di pozzi a profondità da 3,50 a 10m 19%
♦ Lavori per fognature nuove in galleria 19%
♦ Spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a m.3 20%
♦ Lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti 21%
♦ Costruzione di pozzi a profondità oltre i 10 m 22%
♦ Lavori in pozzi neri preesistenti 27%
♦ Ai lavoratori incaricati dall'impresa a svolgere le loro mansioni prevalentemente con l'ausilio di videoterminali e computers, è riconosciuta un'indennità da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui all’art.45 del CCNL, pan al 8%
Gruppo B) Lavori In Galleria

In attuazione all'art.38-lett c) del CCNL, al personale addetto ai lavori in galleria è dovuta, in aggiunta alla retribuzione, un'indennità la cui misura percentuale, calcolata sugli elementi di cui all'art.24-punto 3) del CCNL, è fissata come segue:
a) Per il personale addetto al fronte di perforazione,di avanzamento, di allargamento, anche se addetto al carico del materiale o ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di particolare disagio e difficoltà 46%
b) Per il personale addetto ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura delle opere murarie, ai lavori per opere straordinarie, al carico ed ai trasporti nell'interno delle gallerie, anche durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione 26%
c) Per il personale addetto alla riparazione o alla manutenzione straordinaria delle gallerie degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie 18%
d) Qualora i lavori in galleria si svolgano in condizioni di eccezionale disagio (presenza di forti getti d'acqua sotto pressione che possano investire gli operai addetti ai lavori stessi, galleria o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60%; gallerie di sezione particolarmente ristretta o con fronte di avanzamento distante oltre un chilometro dall'imbocco) al personale addetto è dovuta un'ulteriore indennità pari al 20%
e) Qualora vi sia concorrenza di due o più condizioni di disagio tra quelle indicate nel precedente comma, oppure il fronte d'avanzamento superi i 5 chilometri dall'imbocco, l’indennità di cui al precedente comma è elevata al 30%
Gruppo C) - Lavori in cassoni ad aria compressa
Le indennità percentuali da corrispondersi, in aggiunta alla retribuzione, al personale addetto ai lavori in cassoni ad aria compressa sono quelle di cui alla seguente tabella:
a) da 0 a 10 metri 54%
b) da oltre 10 a 16 metri 72%
c) da oltre 16 a 22 metri 120%
d) oltre 22 metri 180%
Gruppo Indennità territoriali
Lavorazioni eseguite nel periodo invernale (nov-aprile) in aree extraurbane di alta montagna, situate ad ai 1000 metri sopra il livello del mare 12%

Art. 16 Mensa ed indennità sostitutiva
In attuazione all'art.38 del CCNL, al fine di consentire ai lavoratori occupati la consumazione del pasto caldo, le parti convengono quanto segue:
1) Nei cantieri di durata superiore a 18 mesi e ove la struttura organizzativa e/o l'ubicazione del cantiere lo consentano, l’impresa su richiesta di almeno 35 lavoratori occupati, provvede concordemente con la RSU ad una valutazione dei costi di gestione del servizio mensa Stabilito il costo medio presumibile per pasto, l'impresa deve darne comunicazione ai lavoratori, questi entro 15 giorni devono dichiarare l'accettazione e quindi autorizzare l'impresa ad effettuare una trattenuta pari ad un terzo (1/3) del costo sostenuto. Eventuali variazioni del costo per pasto devono essere concordate con la RSU, tenendo conto dell’incidenza del costo vettovaglie e del costo attrezzature e personale addetto, che viene stimato dalle parti come pari al 50% del costo totale di gestione
2) Nei cantieri ove non ricorrano le condizioni di cui al precedente punto 1), qualora la prestazione lavorativa superi le 4 ore giornaliere, e l’impresa non provveda a sue spese a garantire la consumazione del pasto, deve corrispondere ai lavoratori, con decorrenza 1° maggio 2016, un’indennità sostitutiva fissata in euro 3,00 giornaliere.
Sono fatte salve eventuali pattuizioni migliorative a livello aziendale.

Art. 17 Indennità di reperibilità
Qualora l'azienda per esigenze tecnico produttive non straordinarie richieda per iscritto ai lavoratori la loro pronta disponibilità ad intervenire oltre l'orario di lavoro ordinario, allo stesso spetta una indennità di reperibilità […]
La reperibilità obbliga l'operaio prontamente disponibile a garantire l'intervento entro un 30 minuti dalla chiamata, oltre il tempo necessario per recarsi sul luogo dell'intervento L'operaio viene individuato secondo turnazione almeno settimanale, per fasce di 8 ore. Si precisa che le ore lavorate per l’intervento in reperibilità sono da considerarsi come da CCNL.

Art. 21 Sistema bilaterale formazione e sicurezza (SBFS)
Il sistema bilaterale Formazione e sicurezza, quale sintesi del Comitato Paritetico Territoriale e della scuola Edile, ha lo scopo di diffondere la cultura della Sicurezza e dell'igiene sui luoghi di lavoro e l'aggiornamento ed il potenziamento delle competenze dei lavoratori e degli Imprenditori. Al fine di finanziare i servizi istituzionali il contributo per SBFS viene fissato nella misura di cui alla tabella allegata (All.1).

Art. 22 RLST
Considerato che le parti intendono, attraverso un rinnovato impegno, dare maggiore operatività all’SBFS, introducendo modelli di funzionamento più confacenti alle aspettative di imprese ed addetti del settore;
Ritenuto utile e necessario il contributo che SBFS può dare alle iniziative volte a ridurre gli infortuni sul lavoro e per accrescere la cultura della sicurezza in cantiere;
Viene istituita la figura dell'RLST che opererà secondo le disposizioni di cui all'All. 12 del CCNL 1/07/2014
L'istituto dell’RLST è finanziariamente coperto dall'istituzione del fondo RLST alimentato da un contributo fissato nella misura di cui alla tabella allegata (All. 1).
Il rappresentante dei lavoratori territoriale sarà designato ed eserciterà le proprie attribuzioni in ossequio a quanto previsto dal CCNL. Nell’individuazione del rappresentante le OO.SS. assicurano che non vi siano situazioni conflittuali con le imprese. In nessun modo il rapporto tra cassa edile e RLST può essere configurato come rapporto di lavoro e/o di collaborazione lavorativa.
Con rendiconto mensile delle spese e fino a concorrenza delle risorse assegnate al fondo ad hoc la cassa edile rimborserà alle stesse OO.SS. le spese sostenute dall'RLST per l’attività svolta.

Art. 23 Servizio di validazione sistemi di sicurezza in cantiere
È istituito il servizio di validazione dei sistemi di sicurezza aziendale. A tal fine SBFS a richiesta delle aziende effettua il servizio presso i cantieri delle stesse al fine di verificare l'adozione di procedure e tecniche antinfortunistiche conformi ad un modello standard che sarà definito dalle parti sociali d'accordo con i servizi pubblici ispettivi
La validazione del sistema di sicurezza in cantiere da parte di SBFS potrà essere utile per l'ottenimento del bonus sicurezza ovvero per concorrere ad altre iniziative dell'ente
SBFS al fine di garantire una capillare diffusione delle migliori tecniche disponibili in materia di prevenzione infortuni e di sicurezza nei cantieri, deve effettuare gratuitamente almeno una visita consulenziale per ogni cantiere, a partire dal mese successivo a quello di denuncia di nuovo cantiere. Le visite consulenziali saranno effettuate con personale dell'Ente e secondo un modello organizzativo che sarà all'uopo predisposto dal Comitato di Gestione dell’Ente Cassa Scuola Edile e CPT.

Art. 24 Bonus sicurezza
Il bonus sicurezza viene riconosciuto annualmente alle imprese aventi i seguenti requisiti
o Iscrizione alla cassa edile di Enna da almeno 12 mesi
o Regolarità dei versamenti alla data della richiesta o Sistema di sicurezza in cantiere validate dal CPT o Assenza di infortuni mortali o invalidanti negli ultimi 12 mesi o Assenza di provvedimenti sanzionatori di rilevanza penale degli organi ispettivi deputati alla vigilanza antinfortunistica
Al fine di vedersi riconosciuto il bonus le imprese interessate dovranno presentare richiesta entro il 31 dicembre di ogni anno dimostrando i requisiti di cui sopra da possedersi nel periodo dell'ultimo bilancio sociale (ott/sett). Entro il mese di marzo il Comitato di Gestione della cassa edile, su relazione del Direttore, delibera il riconoscimento del bonus.
Il bonus sicurezza darà diritto alla partecipazione gratuita a corsi di formazione a pagamento programmati dall’Ente Scuola e CPT per un numero di dipendenti pari al 10% di quelli denunciati nell’anno e comunque in numero mimmo di 1 e massimo di 20 partecipanti per anno. In occasione di corsi a pagamento sarà riservata una quota del 20% per partecipanti indicati da imprese aventi diritto al bonus.
Le parti si incontreranno periodicamente per verificare gli effetti del presente accordo.

Art. 25 Dispositivi di protezione individuali
SBFS annualmente nel mese di settembre assegna alle imprese aventi diritto al bonus sicurezza i DPI per gli operai in forza negli ultimi 12 mesi. La consegna avviene direttamente agli operai mediante delega dell’impresa a SBFS, che annota i DPI consegnati in nome e per conto dell'impresa, gli estremi dell'operaio che firma per presa in consegna. SBFS trasmette all'impresa l'elenco nominativo degli operai a cui sono stati consegnati DPI
Ogni impresa ha diritto ad un numero di dotazioni di DPI pari al numero medio mensile di operai denunciati calcolati su 11 mesi Ogni Impresa ha diritto alla assegnazione di DPI ogni due anni Al finanziamento del servizio si provvede con l’istituzione di un Fondo DPI alimentato da un contributo ad hoc nella misura di cui alla tabella allegata (All. 1)
La consegna dei dispositivi da parte di SBFS su delega dell'azienda assolve agli obblighi di legge e di contratto posti a carico di quest'ultima.

Art. 26 Osservatorio delle costruzioni
L’Osservatorio delle Costruzioni, costituito il 2 ottobre 1996, (Allegato B) ha come obiettivi:
a) la realizzazione, su scala provinciale, di un sistema informativo settoriale sull’industria delle costruzioni che ne rilevi i fenomeni congiunturali ed evolutivi su scala territoriale, con specifico riferimento
ai trends della domanda pubblica e privata;
ai trends dell'offerta, con riferimento alla tipologia delle imprese, al loro livello di concentrazione, specializzazione e produttività;
all'andamento dei livelli occupazionali con riferimento ai processi di ingresso di mobilità e di uscita, ai tempi di occupazione, ai livelli di qualificazione, agli orari di lavoro, ai livelli retributivi, al costo del lavoro e ai riflessi sul piano contributivo
all'andamento delle condizioni di sicurezza sul lavoro
b) quello di fornire un adeguato supporto conoscitivo al sistema di concertazione a livello territoriale, che consenta alle parti di disporre degli elementi informativi necessari, ivi compresi quelli relativi ad aspetti e fenomeni specifici, per individuare indirizzi comuni in materia di politiche degli investimenti, dì politica industriale e del lavoro.

Art. 30 Contratto unico di cantiere
Al fine di contribuire a limitare l'applicazione impropria di contratti di lavoro diversi da quelli dell'edilizia, elemento che le parti considerano foriero di concorrenza sleale e generatore di diseguaglianze tra i lavoratori impiegati nel medesimo cantiere, si stabilisce che l'impresa appaltatrice principale o esecutrice principale è obbligata ad assicurare che a tutti i lavoratori impiegati in cantiere alle dipendenze di subappaltatori, subfornitori, cottimisti anche se distaccati sia applicato un contratto di lavoro edilizia.