Roma, data del protocollo

Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti
Comando generale
del Corpo delle capitanerie di porto
Reparto VI

 


CIRCOLARE
Titolo: “Personale marittimo”
Serie: “Tabelle di armamento” N° 005/2023


Argomento: Emissione per i galleggianti del ruolino equipaggio e della tabella minima di sicurezza.

 

Lo scrivente Comando generale è stato interessato per un chiarimento sulla necessità di emissione del ruolino equipaggio e della tabella minima di sicurezza per i galleggianti.
A tal riguardo, si premette, l’art. 136 cod.nav., per quanto attiene il regime amministrativo, recita “Le disposizioni che riguardano le navi si applicano, in quanto non sia diversamente disposto, anche ai galleggianti mobili adibiti a qualsiasi servizio attinente alla navigazione o al traffico in acque marittime o interne”.
Inoltre dalla Relazione al codice della navigazione si evince che i galleggianti “sono caratterizzati dalla destinazione a servizi vari che si possono dividere in due gruppi: servizi attinenti alla navigazione in genere (per es. lavori e manutenzione dei porti: draghe e simili) e servizi attinenti al traffico (movimento e custodia delle merci: chiatte, pontoni elevatori ecc)” e, pertanto, “la delimitazione che il codice fa dei galleggianti è quindi assai lata, tale da risultare comprensiva di tutte le specie di costruzioni galleggianti considerate dal diritto della navigazione”.
Premesso quanto sopra e su condiviso parere del Reparto II, si partecipa, con un'unica circolare, quanto segue:
1. per quanto attiene il ruolino di equipaggio lo stesso fa parte della licenza e contiene, ai sensi dell’art. 172 cod.nav., le indicazioni di cui all’art. 170 e 171 cod.nav. e, quindi, anche i relativi, eventuali, movimenti di marineria. Infatti, lo stampato della licenza per navi minori e galleggianti testualmente riporta “Fa parte integrante della presente licenza li Ruolino di equipaggio per navi minori e galleggianti indicato nel seguente quadro ed in corso di validità”;
2. per quanto riguarda la questione tabella minima di sicurezza, dalle considerazioni precedenti ne consegue che il galleggiante, avendo un ruolino, debba anche essere in possesso di una tabella minima di sicurezza rilasciata secondo le disposizioni di cui alla Circolare Titolo: Personale Marittimo - Serie: Tabelle di armamento n.001/2010.
In particolare, si ritiene che la tabella - qualora la certificazione preveda che il galleggiante effettui navigazione “a rimorchio, senza persone a bordo” - potrà essere rilasciata dall’Autorità marittima ai sensi del paragrafo 2) A) punti 2) e 3) della circolare sopra richiamata, esclusivamente per attività da espletarsi in ambito portuale e, quindi, alle relative operazioni di bordo che vengono o devono essere eseguite quando il galleggiante è disgiunto da rimorchiatore o spintore.
Considerata la questione di possibile interesse generale, la presente circolare è pubblicata sul sito istituzionale del Corpo delle capitanerie di porto alla sezione “Sicurezza della Navigazione”¹ e viene considerata pubblicità legale ai sensi dell’articolo 32 della legge 69/2009.
 

IL CAPO REPARTO
Amm. Isp. (CP) Luigi GIARDINO

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¹ https://www.guardiacostiera.gov.it/normativa-e-documentazione