PROTOCOLLO D’INTESA

tra
 

Inail - Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro,
Direzione regionale Campania
con sede in Napoli, Via Nuova Poggioreale nella persona del Direttore regionale dott. Daniele Leone

e

Il Centro Formazione e Sicurezza di Napoli denominato per brevità CFS, con sede legale in Napoli - Via Leonardo Bianchi, 36 in persona del Presidente Arch. Roberta Vitale
Di seguito definite anche le “Parti”:
 

Premesso che

- il D.lgs. 38/2000 ha rimodulato ed ampliato i compiti dell’Inail, contribuendo alla sua evoluzione da soggetto erogatore di prestazioni assicurative a soggetto attivo di protezione sociale, orientato alla tutela globale delle lavoratrici e dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le tecnopatie, estendendo la tutela anche ad interventi prevenzionali;
- il quadro normativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro (artt. 9, 10 e 11 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.) colloca l’Inail nel sistema prevenzionale con compiti di informazione, formazione, assistenza, consulenza e promozione della cultura della prevenzione, rafforzandone e ampliandone le attribuzioni e le competenze;
- il D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito nella Legge n. 122 del 30 luglio 2010, al fine di integrare le funzioni connesse alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed il coordinamento stabile delle attività previste dall’art. 9 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., ha conferito all’Inail le funzioni di unico ente pubblico del sistema istituzionale, con compiti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- l’Inail persegue le suddette finalità privilegiando le sinergie con i diversi soggetti del sistema prevenzionale nazionale, in particolare con gli Enti Bilaterali rappresentati delle Parti Sociali, datoriali e sindacali;
- per il miglior perseguimento delle finalità istituzionali, l’Inail esercita le proprie competenze in materia di prevenzione anche attraverso la stipula di convenzioni, contratti, protocolli e accordi di collaborazione con partner di comprovata competenza e qualificazione;
- l’Inail, per la realizzazione delle attività di sviluppo di omogenea e concreta funzione di prevenzione, da attuare sia in ambito nazionale che territoriale, rilascia le Linee d‘Indirizzo Operative per la prevenzione (LIOP) predisposte in coerenza con le linee strategiche di pianificazione e programmazione dell’Ente, secondo quanto previsto dalla Relazione programmatica 2022-2024 del Consiglio di indirizzo e Vigilanza dell’Inail;
- Il CFS Napoli (Centro Formazione e Sicurezza Napoli) è un organismo paritetico per la formazione e la sicurezza in edilizia di Napoli e provincia, gestito dalle parti sociali del settore delle costruzioni, l’Acen, Associazione costruttori edili di Napoli e provincia e le organizzazioni sindacali di categoria di Napoli e provincia, Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil. Il CFS si pone l’obiettivo di raggiungere maggiori e ottimali risultati, sia per quanto riguarda i servizi offerti a favore delle imprese, sia per le attività di formazione e orientamento programmate per i lavoratori e per coloro che intendono inoltrarsi nel comparto, favorendo l’occupazione e il rafforzamento delle mansioni. Un potenziamento conoscitivo e qualitativo che si sviluppa e concretizza attraverso azioni di formazione, ricerca, innovazione, informazione e orientamento al settore; la promozione di attività da svolgersi sul territorio (seminari, fiere, convegni) atte a sensibilizzare le Amministrazioni pubbliche locali (Ministeri, Regione, Istituti scolastici, Università), su temi centrali che investono l’edilizia, in particolare sulla formazione e sicurezza, sull’innovazione tecnica e tecnologica, sulla cultura del lavoro, con la sottoscrizione di accordi e convenzioni, agevolando il raggiungimento di obiettivi comuni, costruendo una rete sulla scala dei valori e delle esigenze che emergono dall’andamento del mercato del lavoro.
- Il CFS e l’Inail, ciascuno nell’ambito delle proprie finalità istituzionali, intendono collaborare allo scopo di rendere più efficace e tempestivo qualsiasi tipo di intervento volto alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali sui luoghi di lavoro;
- i soggetti firmatari del presente Protocollo d’intesa intendono sviluppare attività educative finalizzate al rispetto, alla promozione, alla diffusione della cultura della regolarità e della sicurezza sul lavoro, aiutando a comprendere come siano importanti le regole per un corretto approccio alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Lavorare in sicurezza significa lavorare in condizioni di legalità attraverso quelle norme giuridiche che regolano i rapporti civili fra i lavoratori, fra i cittadini;
Tutto ciò premesso si conviene quanto segue
 

Art.1
Finalità

Con il presente Protocollo d’intesa, nel rispetto delle relative competenze e autonomia, le parti intendono consolidare i rapporti di collaborazione sia per fini istituzionali, sia per le attività lavorative al fine di una collaborazione finalizzata a promuovere lo sviluppo di attività rivolte ad accrescere la consapevolezza dell’importanza della sicurezza sui luoghi di lavoro negli ambiti di intervento ritenuti prioritari.
 

Art.2
Ambiti di collaborazione

Nell’ambito delle finalità di cui all’art. 1, la collaborazione tra le Parti si realizzerà attraverso le seguenti azioni:
- un’attiva ed intensa collaborazione sul piano professionale tesa alla realizzazione di iniziative informative e di sostegno alle imprese in materia di salute e sicurezza sul lavoro oltre che di promozione della cultura della prevenzione con azioni di divulgazione e sensibilizzazione, promuovendo la più ampia diffusione sul territorio delle migliori buone pratiche;
- la partecipazione, attraverso un funzionario designato dalle parti, al Tavolo Tecnico Consultivo in materia di Sicurezza sul Lavoro che ha come obiettivo primario quello di approfondire tematiche relative alla “prevenzione dinamica”, individuare e proporre specifiche attività aventi come obiettivo quanto indicato nelle premesse al presente protocollo e che prevede la presenza di enti attivi nel sistema di protezione e sicurezza (Ispettorato del Lavoro, Asl, Università)
- l’informazione relativa alle attività istituzionali sia dell’Inail che del CFS, in particolare a quelle attinenti alla prevenzione degli infortuni ed alle prestazioni economiche e sanitarie;
- Inail e CFS periodicamente confronteranno i dati provenienti dagli infortuni sui luoghi di lavoro dei cantieri edili e le inadempienze rilevate dal CFS nei sopralluoghi effettuati. Dalle analisi di tali dati si individueranno percorsi formativi (Inail- CFS) per gli addetti ai lavori, seminari e convegni.
Per le attività da svolgersi sui cantieri della provincia di Napoli, Inail e CFS potranno utilizzare un camper con aula didattica in modo da raggiungere tutti i cantieri dislocati nel territorio ed effettuare attività informativa e formativa.
Per le attività di ricerca e individuazione di malattie professionali nei luoghi di lavoro, il CFS collaborerà con Inail tramite i propri tecnici nell’individuazione di possibili problematiche dovute ad attività professionali con micro-patologie.
 

Art.3
Obblighi delle Parti

Il presente Protocollo d’intesa non comporta oneri economici a carico delle Parti, fatti salvi gli apporti di natura esclusivamente professionale per i quali le Parti non intendono rivalersi e fatta salva altresì l’erogazione della specifica formazione in tema di sicurezza di cui al DLgs. 81/2008 da contrattualizzare come definito al precedente art. 2.
Per la realizzazione degli obiettivi previsti nel presente Protocollo d’intesa, le parti, in funzione delle specifiche competenze e disponibilità, si impegnano a rendere disponibile il proprio patrimonio di conoscenze e a mettere in campo le risorse professionali, tecniche, strumentali nonché le eventuali risorse economiche destinate alle finalità d’interesse. Gli ambiti di collaborazione saranno regolati attraverso la stipula di specifici accordi attuativi, secondo quanto indicato al successivo articolo 4, salvo il caso in cui le attività da realizzare comportino esclusivamente apporti di natura professionale delle parti, che troveranno apposita evidenza nell’ambito di specifici report, a cura del Comitato di coordinamento. I risultati delle iniziative realizzate nell’ambito del Protocollo d’intesa saranno considerati anche in ottica di replicabilità delle iniziative sviluppate e di ricaduta in termini di numero di destinatari raggiunti direttamente o indirettamente, nella filiera di interesse.
 

Articolo 4
Accordi attuativi

Ciascun Accordo attuativo dovrà indicare:
- gli obiettivi da conseguire, le specifiche attività da espletare, gli impegni da assumere e la relativa tempificazione;
- i profili professionali/amministrativi dei componenti del relativo Comitato di gestione che si interfaccerà e condividerà i risultati raggiunti con il Comitato di coordinamento;
- gli oneri diretti ed indiretti in termini di risorse umane, finanziarie e strumentali necessari per la realizzazione delle specifiche attività oggetto dell’Accordo attuativo, tendenzialmente in regime di pariteticità, nonché i tempi e le modalità di rendicontazione;
- gli aspetti riguardanti la proprietà intellettuale dei prodotti realizzati, nonché il diritto alla riproduzione ed alla diffusione dei prodotti stessi;
- i ruoli privacy di volta in volta assunti da ciascuna parte e le rispettive responsabilità nell’ambito delle attività oggetto di ciascun Accordo attuativo;
- la durata dell’Accordo attuativo, che non può eccedere la durata del presente Protocollo d’intesa.
 

Art. 5
Proprietà intellettuali

I risultati delle attività sviluppate in forza del presente atto saranno di proprietà comune.
Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale, di cui sia titolare una parte, potrà essere utilizzato dall’altra parte per le specifiche attività di cui al presente Protocollo, solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria ed in conformità con le regole indicate da tale Parte e/o contenute negli specifici accordi attuativi di cui all’art.4 del presente Protocollo.
I risultati delle attività svolte in comune nell’ambito del presente Protocollo e/o degli Accordi attuativi da esso derivati saranno di proprietà delle Parti, le quali potranno utilizzarli nell’ambito dei propri compiti istituzionali.
Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Protocollo.
In ogni caso, salvo contraria pattuizione degli accordi attuativi di cui all’art.4, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei progetti collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell’apporto di ciascuna Parte.
Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti elaborati, frutto dei progetti collaborativi, essa sarà oggetto di specifica pattuizione all’interno degli accordi attuativi.
 

Art. 6
Tutela dell'immagine

Le Parti concordano sull’importanza di offrire un’adeguata visibilità ai risultati del presente Protocollo d’intesa e a tal fine si impegnano a darne diffusione.
Le Parti si impegnano ad assicurare la necessaria collaborazione, al fine di garantire il successo dell’intesa.
Le Parti si impegnano a tutelare e promuovere l’immagine dell’iniziativa comune e quella di ciascuna di esse.
In particolare, i loghi delle Parti saranno utilizzati nell’ambito delle attività comuni oggetto del presente Protocollo e dei conseguenti Accordi attuativi.
L’utilizzazione del logo, straordinaria e/o estranea all’azione istituzionale corrispondente all’oggetto della collaborazione di cui all’art. 2 del presente protocollo, richiederà il consenso della Parte interessata.
Ciascuna delle Parti autorizza l’altra a pubblicare sul proprio sito internet le notizie relative a eventuali iniziative comuni, fatti salvi i relativi diritti di terzi che siano coinvolti nelle stesse.
 

Art. 7
Copertura assicurativa

Le parti garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni e per le responsabilità civile verso terzi, ognuna rispettivamente per i propri dipendenti e collaboratori impegnati nelle attività oggetto del presente Protocollo d’Intesa.
 

Art. 8
Durata, modifiche e integrazioni

Il presente Protocollo ha durata triennale a decorrere dalla data della sua sottoscrizione decade automaticamente decorsi tre anni dalla predetta data, salvo diverso accordo tra le parti.
Eventuali modifiche o integrazioni potranno essere apportate solo mediante accordo scritto e sottoscritto dalle Parti.
 

Art. 9
Recesso unilaterale

Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dal presente Protocollo d’intesa con comunicazione scritta e motivata, da inviarsi con un preavviso di almeno 30 giorni a mezzo di posta elettronica certificata o con lettera raccomandata A.R. .
In caso di recesso unilaterale, le Parti concordano di portare a conclusione le attività in corso e i singoli Accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione del presente Protocollo, salvo quanto eventualmente diversamente disposto negli stessi.
 

Art. 10
Controversie

Le Parti accettano di definire bonariamente qualsiasi controversia che possa nascere dall’attuazione del presente Protocollo d’intesa.
Nel caso in cui non sia possibile dirimere bonariamente la controversia si conviene che competente sia il Foro di Napoli.
 

Art. 11
Tutela della riservatezza

Le Parti si impegnano ad assicurare la necessaria collaborazione, al fine di garantire il successo dell’intesa.
Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Protocollo nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all’esecuzione del presente Protocollo, nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia e in conformità al regolamento europeo per la protezione dei dati personali n. 2016/679 e del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.
 

Art. 12
Registrazione

Il presente atto, è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 4 della parte II della tariffa allegata al D.P.R . 26 aprile 1986, n. 131 e s.m.i.
Le spese di bollo e registrazione sono a carico del richiedente.

Napoli,16 Febbraio 2023
 

Inail Direzione regionale Campania
dott. Daniele Leone
Direttore

 

Centro Formazione e Sicurezza
Arch. Roberta Vitale
Presidente