Cassazione Penale, Sez. 7,  20 febbraio 2023, n. 7062 - Omessa designazione del RSPP e omessa valutazione dei rischi relativi all'attività di taglio di legname. Prescrizione


 

Presidente: DI NICOLA VITO
Relatore: REYNAUD GIANNI FILIPPO
Data Udienza: 25/11/2022
 

 

Fatto




1. Con sentenza del 14 gennaio 2022, il Tribunale di Lagonegro ha condannato N.N. alla pena di 6.000 euro di ammenda in relazione alla contravvenzione di cui all'art. 17 d.lgs. 81/2008, per aver omesso di designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e, conseguentemente, per non aver adottato il documento di valutazione dei rischi in relazione all'attività di taglio di legname su terreno di sua proprietà affidata a due lavoratori - qualificati come dipendenti di fatto - che furono trovati intenti a svolgere il lavoro con strumenti forniti dall'imputato il giorno 6 giugno 2016.

2. Avverso l'indicata sentenza, a mezzo del difensore fiduciario l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando sette motivi, l'ultimo dei quali relativo all'intervenuta prescrizione del reato.

3. Il ricorso - assegnato a questa Settima sezione per ritenuta inammissibilità delle doglianze - ad avviso del Collegio è fondato in relazione a quest'ultimo, assorbente, motivo.
3.1. Ed invero, secondo l'oramai pacifico orientamento di questa Corte, suggellato da un intervento delle Sezioni Unite, è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819), anche se la causa estintiva non era stata dedotta nei precedenti gradi di giudizio (Sez. 3, n. 11103 del 30/01/2014, Colosso, Rv. 258733).
3.2. Nel caso di specie, la sentenza impugnata nega l'intervenuta prescrizione ritenendo trattarsi di reato permanente e richiamando la sent. Sez. 3, n. 46340 del 27/10/2011, Farano, Rv. 251342, con la quale si è affermato il principio che i reati contravvenzionali, previsti dalla normativa in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, hanno natura permanente e la situazione antigiuridica si protrae e persiste fino a quando il responsabile non abbia provveduto ad adottare le prescritte misure cautelari ovvero, in difetto, fino a quando il giudice non si pronunci con sentenza di condanna anche se non passata in giudicato.
3.3. In realtà - osserva il Collegio - detto principio, pur in sé certamente condivisibile, postula l'esistenza e la continuità di una struttura imprenditoriale e non si attaglia ai casi, come quello in esame, secondo la stessa ricostruzione fattane in sentenza, di svolgimento di attività occasionale effettuata da soggetto non titolare di attività imprenditoriale, avvalendosi di personale: non regolarizzato come dipendente. A prescindere dalla doglianza circa la stessa insussistenza del reato in un caso simile - devoluta a questa Corte sub motivo n. 2, ma insuscettibile di originare in questa sede una pronuncia assolutoria ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., stante la non evidenza del fatto e, semmai, la necessità di annullare con rinvio per nuova valutazione - il difetto di prova, e di motivazione, circa la protrazione di un'attività d'impresa successivamente alla data del sopralluogo del 6 giugno 2016 impone, anche in favor rei ex art. 531, comma 2, cod. proc. pen., d'individuare la suddetta data quale momento consumativo. Risultando dagli atti un'unica causa di sospensione del corso della prescrizione per 223 giorni - conseguente al rinvio del processo effettuato dal 5 maggio al 14 dicembre 2017 - il reato si è pertanto estinto per prescrizione il 15 dicembre 2021, vale a dire prima della sentenza impugnata.

4. Restando dunque assorbiti i restanti motivi e non essendovi evidenza della sussistenza di una causa di proscioglimento più favorevole, deve procedersi all'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione del reato.

 

P.Q.M.
 



Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso il 25 novembre 2022.