Cassazione Penale, Sez. 3, 21 febbraio 2023, n. 7236 - Attrezzature inidonee ai fini di sicurezza. Annullamento con rinvio in merito all'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen.


 

Presidente: DI NICOLA VITO
Relatore: SEMERARO LUCA Data Udienza: 22/11/2022
 

 

Fatto




1. Con la sentenza del 7 marzo 2022 il Tribunale di Milano ha condannato A.M. alla pena di € 3000 di ammenda per il reato ex artt. 71, comma 1, e 87, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 81 del 2008 perché, in qualità di datore di lavoro dell'impresa LIFT ALLESTIMENTI non mise a disposizione dei lavoratori attrezzatture idonee ai fini della salute e della sicurezza adeguate al lavoro da svolgere (in Milano il 1 aprile 2019) .

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato.
2.1. Con il primo motivo si deducono i vizi di contraddittorietà della motivazione, anche per il travisamento della prova. Il Tribunale avrebbe travisato il verbale del 15 settembre 2019 di ispezione, contravvenzione e prescrizione a carico del ricorrente sicché la motivazione sarebbe contraddittoria nella parte in cui ha ritenuto che tale atto sia stato tempestivamente notificato all'imputato con la raccomandata del 1 ottobre 2019.
L'art. 14 della legge n. 689 del 1981 imporrebbe agli organi di vigilanza di comunicare l'addebito accertato all'interessato immediatamente o entro 90 giorni che decorrerebbero dall'accertamento del fatto: dalla cessazione dell'attività di vigilanza ma non dal suo inizio. Il Tribunale, in contrasto con le risultanze probatorie, avrebbe collocato il dies a quo in un momento successivo all'accertamento della contravvenzione contestata, sebbene dallo stesso verbale di ispezione, contravvenzione e prescrizione n. 858/2019/D2 emergerebbe che già il 1 aprile 2019 il ricorrente fu individuato come datore di lavoro della LIFT ALLESTIMENTI, che fu accertata l'eliminazione delle fonti di rischio, che fosse già stato accertato l'illecito contestato e che si tratterebbe di condotta esaurita.
In base a tali dati di fatto, non sarebbe stato rispettato il termine di 90 giorni entro cui l'organo accertatore avrebbe dovuto notificare il relativo verbale, poiché la notifica sarebbe avvenuta solo il 1 ottobre 2019; l'azione penale, quindi, non avrebbe potuto essere promossa in difetto di una condizione di procedibilità.
2.2. Con il secondo motivo si deducono i vizi della motivazione e di violazione degli art. 131-bis cod. pen. e 460 cod. proc. pen. Il rigetto della richiesta di applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. sarebbe avvenuto con una motivazione apparente: il Tribunale si sarebbe limitato ad un generico riferimento alla gravità del pericolo ed avrebbe omesso di valutare tutti i profili di minima offensività della condotta evidenziati dalla difesa, quali l'esiguità del pericolo, l'immediata eliminazione delle fonti di rischio, l'assenza di prescrizioni a carico del ricorrente da parte dell'organo accertatore, come risulta dal verbale di ispezione, contravvenzione e prescrizione.
Con riferimento alla abitualità della condotta, condizione ostativa all'applicabilità della causa di non punibilità de qua, il Tribunale avrebbe erroneamente considerato un precedente riguardante un reato i cui effetti penali sarebbero estinti ex art. 460, comma 5, cod. proc. pen.: il decreto penale di condanna sarebbe divenuto esecutivo il 6 marzo 2017, mentre il reato oggetto del processo sarebbe stato commesso il 1 aprile 2019.

 

Diritto




1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Si deduce il vizio di contraddittorietà della motivazione, anche per il travisamento della prova, con riferimento ad una questione processuale.
1.1. Va ribadito il principio espresso da Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 01 secondo cui non è consentito il motivo di ricorso che deduca vizi di motivazione con riferimento a questioni di diritto. Il vizio di motivazione denunciabile nel giudizio di legittimità è soltanto quello attinente alle questioni di fatto, non anche a quelle di diritto, giacché ove queste ultime, anche se in maniera immotivata o contraddittoriamente od illogicamente motivata, siano state comunque esattamente risolte, non può sussistere ragione alcuna di doglianza, mentre, viceversa, ove tale soluzione non sia giuridicamente corretta, poco importa se e quali argomenti la avessero sorretta; d'altro canto, l'interesse all'impugnazione potrebbe nascere solo dall'errata soluzione di una questione giuridica, non dall'eventuale erroneità degli argomenti posti a fondamento giustificativo della soluzione comunque corretta di una siffatta questione.
Ne consegue che, in sede di legittimità, i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non sono mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto decise dal giudice di merito, non soltanto allorquando la soluzione di esse sia giuridicamente corretta, ma anche nel caso contrario, poiché, ove la soluzione di esse non sia giuridicamente corretta, sarà necessario dedurre come motivo di ricorso l'intervenuta violazione di legge.
Il motivo è pertanto inammissibile ex art. 606, comma 3 cod. proc. pen.
1.2. Inoltre, il motivo invoca erroneamente l'applicazione dell'art. 14 della legge n. 689 del 1981. Va ribadito il principio espresso da Sez. 3, n. 8726 del 25/06/1985, Vacca, Rv. 170613 - 01, per cui la «contestazione» immediata (o, in caso d'impossibilità, la «notificazione») prevista dall'art. 14 legge 24 novembre 1981, n. 689, sulle modifiche al sistema penale, è relativa ai soli illeciti di natura amministrativa.
2. È fondato il secondo motivo.
2.1. Ed invero, la motivazione sul rigetto della richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. è contraddittoria perché da un lato dà atto della condotta esaurita e della eliminazione delle fonti di rischio, dall'altro ha ritenuto esistente il grave pericolo, senza valutare la condotta posta in essere dall'imputato, anche successivamente.
2.2. Inoltre, il Tribunale ha ritenuto non applicabile l'art. 131-bis cod. pen. perché il fatto sarebbe abituale in base ad un precedente penale della stessa indole.
Dal certificato penale risulta che il ricorrente fu condannato il 31 gennaio 2017 con decreto penale del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona, esecutivo il 6 marzo 2017, per una contravvenzione. Tale contravvenzione si è però estinta, non avendo nel termine di 2 anni il ricorrente commesso alcuna contravvenzione. Di tale reato, pertanto, il Tribunale di Milano non avrebbe dovuto tener conto nel rigettare la richiesta ex art. 131-bis cod. pen. Cfr. Sez. 4, n. 11732 del 17/03/2021, Moiola, Rv. 280705 - 01, per cui, in tema di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ai fini della valutazione del presupposto ostativo del comportamento abituale, ai sensi dell'art. 131-bis, comma terzo, cod. pen., non va tenuto conto dei reati estinti ai sensi dell'art. 460, comma 5, cod. proc. pen., conseguendo all'estinzione del reato anche l'elisione di ogni effetto penale della condanna.
3. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente al punto concernente l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Milano, in diversa persona fisica, nel quale dovrà tenersi conto del vizio della motivazione individuato e applicarsi il principio di diritto prima riportato. Va dichiarato inammissibile il ricorso nel resto.

 

P.Q.M.
 



Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente l'applicabilità dell'art. 131 bis cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Milano, in diversa persona fisica.
Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso il 22/11/2022.