Cassazione Penale, Sez. 4, 23 febbraio 2023, n. 7875 - Infortunio durante i lavori di scavo necessari all'intervento di manutenzione di una condotta fognaria: necessarie le armature di sostegno


 

Presidente: SERRAO EUGENIA
Relatore: ANTEZZA FABIO Data Udienza: 17/01/2023
 

 

Fatto




1. La Corte d'appello di Messina, con la pronuncia di cui in epigrafe, ha confermato la condanna di G.S., titolare dell'omonima ditta individuale, per il reato di lesioni personali colpose commesse in offesa di D.A.F., titolare dell'omonima ditta individuale, per negligenza, imprudenza e imperizia oltre che con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
L'imputato, in ipotesi di c.d. «doppia conforme», è stato ritenuto responsabile di aver cagionato le suddette lesioni personali per colpa consistita nel non aver provveduto alla predisposizione del POS in relazione ai lavori di scavo necessari all'intervento di manutenzione di una condotta fognaria servente un condominio oltre che all'armatura dello stesso scavo, nonostante di profondità superiore a 1,5 m (in particolare, da 1,70 m a 1,90 m). Trattasi di scavo all'interno del quale la persona offesa, calatasi per l'esecuzione dell'attività manutentiva, è stata travolta, fino all'altezza della testa e a causa del crollo delle relative pareti, da una rilevante quantità di terra sottostante all'asfalto.

2. Avverso la sentenza di secondo grado l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi, di seguito enunciati nei termini strettamente necessari alla motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).
2.1. Con il primo motivo si sindaca, sostanzialmente deducendone la mancanza, il giudizio di attendibilità della persona offesa non costituitasi parte civile che, escussa in qualità di testimone, avrebbe reso dichiarazioni per le quali si sarebbe trattato di fosso profondo da 1,70 ma 1,90 m. Per il ricorrente altre emergenze processuali avrebbero dovuto condurre il giudice di merito a ritenere accertata una profondità non superiore a 1,50 m (il riferimento è in particolare alle dichiarazioni rese da G.S., figlio dell'imputato, e da A.T.C.).
2.2. Con il secondo motivo si deduce la mancanza di motivazione in merito alla sussistenza dei presupposti per l'operatività dell'art. 119 d.lgs. n. 81 del 2008 in ragione dell'assenza di prova della circostanza per cui, pur ritenendo lo scavo profondo più di 1,50 m, la consistenza del terreno non desse nella specie sufficiente garanzia di stabilità, anche in relazione alla pendenza delle pareti.

3. Ha discusso la sola Procura generale, concludendo nei termini di cui in intestazione, in ragione dell'assenza della difesa dell'imputato sollecitante la discussione orale.


 

Diritto

 



l. Il ricorso, i cui motivi sono suscettibili di trattazione congiunta in ragione della connessione delle relative questioni, è inammissibile.

2. Come emerge dal raffronto con le censure d'appello riportate in maniera specifica nella sentenza impugnata (pag. 2 e s.), il ricorso è difatti fondato esclusivamente su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte territoriale (pag. 3 e ss.), dovendosi quindi i relativi motivi considerare non specifici ma soltanto apparenti perché tali da non assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis, per il detto profilo d'inammissibilità, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710).

3. A quanto innanzi deve aggiungersi che le censure, nei limiti in cui timidamente si riferiscono all'apparato argomentativo con il quale la sentenza d'appello ha rigettato i motivi d'impugnazione, non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata, così non cogliendone la relativa ratio decidendi che, dunque, non sindacano .
3.1. Come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimis, Sez.6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), difatti, la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata, avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza attraverso la presentazione di motivi i quali, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Ne consegue che, se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.

3.2. Nella specie, in particolare, la sentenza impugnata è lungi dall'aver statuito sulla base di motivazione mancante e, in ipotesi di c.d. «doppia conform e», con apparato argomentativo non sindacabile in questa sede in quanto esente anche dai prospettavi vizi motivazionali, ha ritenuto la persona offesa, non costituitasi parte civile, attendibile nonché accertata la profondità dello scavo (da 1,70 m a 1,90 m) anche in considerazione delle altre dichiarazioni testimoniali indicanti il livello di copertura del lavoratore dal terreno dopo lo smottamento e in merito all'eseguita messa in sicurezza dello scavo, ex art. 119 T.U., solo dopo il sinistro e su disposizioni dell'imputato.
3.3. Non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata altresì la censura deducente la mancanza di motivazione in merito alla sussistenza dei presupposti per l'operatività dell'art. 119 d.lgs. n. 81 del 2008 in ragione dell'assenza di prova, a dire del ricorrente, della circostanza per cui, pur ritenendo lo scavo profondo più di 1,50 m, la consistenza del terreno non desse nella specie sufficiente garanzia di stabilità, anche in relazione alla pendenza delle pareti.
3.3.1 Sul punto, difatti, la Corte territoriale è nuovamente lungi dall'aver omesso di motivare avendo fatto riferimento all'esecuzione del lavoro in prossimità di una rete fognaria proprio al fine di eseguire , su essa, interventi di manutenzione volti all'eliminazione di perdite di liquidi, effettivamente ivi presenti, con conseguente insufficiente garanzia di stabilità del terreno circostante .
3 3.2. La censura in argomento, infine, così come formulata, si mostra manifestamente infondata avendo la Corte territoriale correttamente applicato un principio già sancito dalla Suprema Corte (ribadito da Sez. 4, n. 5271 del 30/01/1990, Purpura , Rv. 183980) in merito all'art. 13 d.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 ma mutuabile anche con riferimento all'attuale art. 119 d.lgs. n. 81 del 2008, che sul punto riproduce la formulazione della previgente citata norma. Ai sensi dell'art . 119 d.lgs. n. 81 del 2008, difatti, nello scavo di pozzi e di trincee profondi più di m 1,50, quando la consistenza del terreno non dia sufficiente garanzia di stabilità, anche in relazione alla pendenza delle pareti, si deve provvedere, man mano che procede lo scavo, all'applicazione delle necessarie armature di sostegno.
La «sufficiente garanzia di stabilità, anche in relazione alla pendenza delle pareti», richiesta dalla citata norma ai fini dell'esclusione dell'obbligo di applicare armature di sostegno nello scavo di pozzi e trincee profondi più di m 1,50, va in particolare intesa nel senso per cui la consistenza del terreno dev'essere tale da far ritenere insussistente qualunque pericolo, anche remoto, di franamento o cedimento delle pareti, da valutarsi ex ante, cioè riportandosi al momento dell'effettuazione dello scavo e tenendo presenti tutte le circostanze concretamente conosciute o conoscibili dall'agente che possano in qualsiasi modo contribuire a compromettere la stabilità del terreno anche nel corso del lavoro (nella specie, la perdita di liquidi dalla rete fognaria oggetto di intervento manutentivo richiedente l'esecuzione del fosso in oggetto). Lo scavo superiore a m 1,50, peraltro, impone la detta verifica della consistenza del terreno onde valutare la necessità di applicare armature di sostegno non al termine ma, secondo la lettera della legge, «man mano che procede lo scavo» stesso (Sez. 4, n. 16831 del 26/04/2022, Pietrafesa, non massimata)

4. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186).

 

P.Q.M.
 



Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 17 gennaio 2023