Regione Piemonte
Deliberazione della Giunta Regionale 20 febbraio 2023, n. 6-6521
D.Lgs. 50/2016. L.R. 18/1984. L. 197/2022 articolo 1 comma 371. “Prezzi di riferimento per opere e lavori pubblici nella Regione Piemonte - Prezzario Regione Piemonte Edizione 2023” - Adozione e pubblicazione.
B.U.R. 23 febbraio 2023, n. 8 – suppl. n. 3
 

A relazione dell'Assessore Tronzano:
Premesso che:
la L.R. n. 18 del 21 marzo 1984 "Legge generale in materia di opere e lavori pubblici" definisce le procedure di intervento per le opere e i lavori pubblici e di interesse pubblico che si realizzano sul territorio regionale, con o senza intervento finanziario della Regione, ad esclusione dei soli interventi di competenza dello Stato;
in attuazione dell'articolo 14 comma 1 - Concorso organizzativo - della medesima legge, nonché dell'articolo 25 - Prezzario – e del relativo regolamento di attuazione, promulgato con D.P.G.R. n. 3791 del 29 aprile 1985, la Giunta regionale ha disposto la realizzazione e l'aggiornamento di un apposito elenco prezzi regionale, quale strumento di riferimento e di indirizzo per gli operatori pubblici e privati del settore, nonché, in attuazione delle successive D.G.R. n. 214- 33440 del 28 marzo 1994 e D.G.R. n. 156-34634 del 9 maggio 1994, strumento di confronto per la verifica di congruità per tutte le opere di competenza della Regione, degli enti regionali e degli enti territoriali;
con D.G.R. n. 154-25338 del 05 agosto 1998 fu individuata la Direzione regionale Opere Pubbliche (ora Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica) quale struttura competente a svolgere le funzioni di coordinamento necessarie alla predisposizione dei provvedimenti per l’adozione del prezzario regionale di riferimento per le opere e i lavori pubblici;
nel rispetto dei principi di partecipazione e trasparenza all’azione amministrativa in materia di opere e lavori pubblici, a partire dall'anno 1999 la Regione Piemonte ha sottoscritto protocolli d'intesa con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Piemonte e la Valle d'Aosta e altri Enti ed Associazioni, aventi interessi e competenza in materia;
nell’ambito del Tavolo Permanente di lavoro appositamente costituito, ad oggi coordinato e presieduto dal Settore Attività giuridica e amministrativa della suddetta Direzione regionale con apposita struttura tecnico-amministrativa, partecipato dai rappresentanti dei vari organismi ed enti di cui sopra, sono svolte le attività di studio, ricerca, indagine, approfondimento necessarie alla definizione, validazione e successiva adozione di un documento di riferimento "elenco prezzi" unitario sul territorio regionale, quale strumento operativo comune per tutti gli operatori pubblici e privati del settore; la struttura regionale cura altresì il coordinamento delle diverse attività nel rispetto delle normative vigenti in materia nonché la relativa pubblicazione annuale, garantendo la messa a disposizione e la diffusione gratuita;
in coerenza con quanto previsto dalla normativa comunitaria di tutela della concorrenza, l’utilizzo di tale prezzario garantisce alle stazioni appaltanti la messa a base di gara di "prezzi congrui", ossia rispondenti ai prezzi effettivi del mercato, tali da consentire la libera concorrenza degli operatori economici da un lato, e la qualità del contratto per le pubbliche amministrazioni dall'altro; è altresì garantito lo svolgimento delle valutazioni economiche programmatiche necessarie per la redazione dei piani annuali e pluriennali e l'interscambio di tutte le informazioni e i dati inerenti al ciclo dell’appalto previsti dalla normativa vigente.
Richiamato che:
l’articolo 23, comma 7 e comma 16, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni, recante “Codice dei contratti pubblici” (di seguito Codice), prevede l’utilizzo dei prezzari predisposti dalle Regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione degli appalti e delle concessioni di lavori;
in particolare il comma 16, nel definire la valenza annuale dei prezzari regionali, fissa al 31 dicembre di ogni anno il termine di validità degli stessi, prevedendo altresì un impiego transitorio fino al 30 giugno dell’anno successivo per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data; è altresì previsto, per la definizione del costo della manodopera da impiegarsi, l’utilizzo delle apposite tabelle emanate con decreto dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali;
l’articolo 26 comma 4 del Codice nel definire le modalità di verifica dei progetti, richiede la verifica dell’adeguatezza dei prezzi utilizzati nel progetto.
Premesso, inoltre, che:
l’articolo 1 comma 369 della legge n. 197 del 29 dicembre 2022 (legge di bilancio 2023) richiama il necessario aggiornamento per l’anno 2023 dei prezzari regionali di cui all’articolo 23 comma 16 del Codice al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in particolare per le “opere indifferibili” di cui all’articolo 26 comma 7 del D.Lgs. 50/2022;
l’articolo 1 comma 371 della medesima legge, nel consentire, per le finalità di cui al comma 369, l’utilizzo dei prezzari regionali infrannuali aggiornati entro il 31 luglio 2022 (D.G.R. 3-5435 del 26 luglio 2022) secondo le previsioni dell’articolo 26 comma 2 del d.l. n. 50 del 17 maggio 2022 (cosiddetto “decreto aiuti”), prevede l’obbligo di aggiornamento dei prezzari regionali di cui all’articolo 23 comma 16 del Codice entro il 31 marzo 2023;
la previsione del medesimo comma, terzo capoverso, richiede altresì, in caso di inadempienza delle Regioni, l’intervento delle articolazioni territoriali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentite le regioni interessate;
l’articolo 1 comma 458 della medesima legge, nell’apportare modifiche all’articolo 26 del d.l. n. 50 del 17 maggio 2022 (cosiddetto “decreto aiuti”), ha prorogato le condizioni ivi previste in relazione agli stati di avanzamento lavori eseguiti nel corso del 2023 (afferenti a contratti aggiudicati sulla base di offerte presentate entro il 31/12/2021 ovvero tra il 01/01/2022 e il 31/12/2022), da quantificarsi, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, mediante l’impiego dei prezzari regionali aggiornati annualmente ai sensi dell’articolo 23 comma 16 del Codice.
Dato atto che:
il Prezzario della Regione Piemonte, redatto ed aggiornato in collaborazione e di concerto con l'articolazione territoriale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, assume i caratteri previsti dal comma 7 dell'articolo 23 del Codice dei contratti pubblici e, pertanto, è da considerarsi prezzario di riferimento per tutte le opere pubbliche realizzate sul territorio della Regione Piemonte, con particolare riferimento a quelle oggetto di contribuzione e/o di interesse regionale, anche al fine di uniformare i comportamenti delle Amministrazioni;
l’ultima edizione del prezzario regionale per opere e lavori pubblici è stata adottata con D.G.R. n. 3-5435 del 26.07.2022 e rappresenta il prezzario della Regione Piemonte - edizione straordinaria 2022 - aggiornato a luglio 2022, rispondendo ai presupposti di al comma 2 del d.l. 50/2022 e s.m.i..
Preso atto che il Decreto 13 luglio 2022 (Gazzetta Ufficiale n. 187 dell’11 agosto 2022) ha approvato le “Linee guida per la determinazione dei prezzari regionali di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 50/2016”; in tale documento sono fornite indicazioni operative inerenti, tra le altre, la strutturazione e l’articolazione dei prezzari nonché la metodologia di rilevazione dei prezzi, che prevede in particolare l’acquisizione dei dati e delle informazioni direttamente dagli attori della filiera delle costruzioni, dalla produzione alla filiera della rivendita/magazzino.
Dato atto che l’ufficio regionale del settore Attività giuridica e amministrativa, in qualità di coordinatore delle attività necessarie, ha avviato, successivamente al mese di luglio 2022, una nuova rilevazione di mercato mediante indagini condotte tra i principali fornitori/produttori dei materiali da costruzione più significativi nonché tra gli operatori del settore, anche avvalendosi del contributo degli enti e delle associazioni presenti su Tavolo Permanente di Lavoro regionale.
Richiamato:
quanto previsto all’articolo 1 comma 369 della L.197/2022 e all’articolo 26 comma 4 e 6 quater del d.l. 50/2022 e s.m.i relativamente alle modalità di pagamento e di copertura delle cifre necessarie, laddove si richiama, oltre alle disponibilità dei quadri economici dei singoli appalti (somme a disposizione per imprevisti e ribasso di gara) anche l’accesso ad appositi fondi, con dotazione e modalità specifiche di utilizzo fornite dal MIMS con appositi decreti;
i contenuti di cui all’articolo 23 comma 16 del Codice secondo il quale, per i contratti relativi a lavori, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali;
il Decreto della Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali n. 26 del 22 maggio 2020, che ha definito i costi del lavoro per il settore edilizia e affini; il Decreto della Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali n. 37 del 23 agosto 2022, che ha definito i costi del lavoro per il settore metalmeccanico e impiantistico. Dato atto dei risultati della riunione del Tavolo Permanente del 16 dicembre 2022, dove sono stati illustrati e condivisi, da parte del sopra richiamato settore regionale Attività Giuridica e Amministrativa, gli esiti della consultazione, di concerto con l’articolazione territoriale del Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili ricevendone l’approvazione da parte di tutti i rappresentanti degli Enti e delle Associazioni coinvolte, come da documentazione agli atti.
Ritenuto, pertanto, di adottare, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e della L.R. 18/1984 ed in attuazione dell’articolo 1 comma 371 della legge 197/2022, l'elenco prezzi, nell'attuale rivista edizione, denominata "Prezzario Regione Piemonte edizione 2023” di cui all’allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, e che si articola in: “Allegato A”, contenente la nota metodologica con le modalità applicative; “Allegato B” contenente le 32 sezioni tematiche, “Allegato C” contenente il “Prontuario tecnico per le opere di ingegneria naturalistica” con i relativi schemi grafici esecutivi e “Allegato D” contenente un manuale operativo con relativo foglio di calcolo per la corretta progettazione delle “Terre rinforzate con geogriglia”.
Richiamate le precedenti deliberazioni della Giunta regionale in materia: n. 44-29049 del 23 dicembre 1999 (edizione dicembre 2000), n. 67-4437 del 12 novembre 2001 (edizione dicembre 2001), n. 43-8161 del 30 dicembre 2002 (edizione dicembre 2002), n. 44-11649 del 02 febbraio 2004 (edizione dicembre 2003), n. 54-14770 del 14 febbraio 2005 (edizione dicembre 2004), n. 36- 2315 del 06 marzo 2006 (edizione dicembre 2005), n. 30-5269 del 12 marzo 07 (edizione dicembre 2006), n. 41-8246 del 18 febbraio 2008 (edizione dicembre 2007), n. 34-10910 del 02 marzo 2009 (edizione dicembre 2008), n. 45-13541 del 16 marzo 2010 (edizione dicembre 2009), n. 9-1728 del 21 marzo 2011 (edizione dicembre 2010) n. 9-3610 del 28 marzo 2012 (edizione dicembre 2011), n. 9-5500 dell’11 marzo 2013 (edizione dicembre 2012), n. 30-7297 del 24 marzo 2014 (edizione dicembre 2013), n. 19-1249 del 30 marzo 2015 (edizione dicembre 2014), n. 16-3559 del 04 luglio 2016 (edizione 2016-2017), n. 6-6435 del 2 febbraio 2018 (edizione 2018), n. 20-8547 del 15 marzo 2019 (edizione 2019), n. 2-1603 del 30 giugno 2020 (edizione 2020), n. 19-3632 del 30 luglio 2021 (edizione 2021), n. 5-47222 del 04 marzo 2022 (edizione 2022), n. 3-5435 del 26 luglio 2022 (edizione straordinaria luglio 2022).
Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri/oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. 1- 4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.
Per tutto quanto sopra premesso e considerato;
la Giunta Regionale, unanime,
 

delibera

- di adottare, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e della L.R. 18/1984 ed in attuazione dell’articolo 1 comma 371 della legge 197/2022, i prezzi di riferimento per opere e lavori pubblici nella Regione Piemonte, "Edizione 2023", di cui al documento "Prezzi di riferimento per opere e lavori pubblici nella Regione Piemonte – Prezzario Regione Piemonte - Edizione 2023", allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale e che si articola in: “Allegato A”, contenente la nota metodologica con le modalità applicative; “Allegato B” contenente le 32 sezioni tematiche, “Allegato C” contenente il “Prontuario tecnico per le opere di ingegneria naturalistica” e “Allegato D” contenente un manuale operativo con relativo foglio di calcolo per la corretta progettazione delle “Terre rinforzate con geogriglia”;
- di stabilire che, in attuazione dell'articolo 23, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, i prezzi unitari ufficiali di riferimento da applicare per opere e lavori pubblici da eseguirsi nel territorio regionale sono quelli contenuti nel citato elenco prezzi - Allegato B, secondo i principi generali e le modalità di applicazione riportate nell’Allegato A, in particolare per le opere oggetto di contribuzione e/o di interesse regionale, al fine di uniformare i comportamenti delle amministrazioni;
- di dare atto che il prezzario regionale di riferimento costituisce, ai sensi dell’articolo 23, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, e s.m.i., lo strumento attraverso il quale procedere alla quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione degli appalti e delle concessioni di lavori nonché per i servizi, quale garanzia della congruità dei prezzi utilizzati;
- di dare atto che il prezzario regionale di riferimento “Edizione 2023” costituisce, ai sensi dell’articolo 23 comma 16 quarto capoverso del d.l. 50/2016 e s.m.i., lo strumento attraverso il quale devono essere determinati gli importi da porre a base di gara per tutte le procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla sua entrata in vigore, fatto salvo quanto previsto all’articolo 26 comma 2 ultimo capoverso del d.lgs. 50/22, per progetti predisposti con l’utilizzo del prezzario straordinario di luglio 2022 (D.G.R. n. 3-5435 del 26 luglio 2022) e posti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro il 31 marzo 2023 (intendendosi che il bando di gara o l’avviso o la lettera di invito del progetto validato e approvato siano pubblicati o spediti entro il 31 marzo 2023);
- di dare atto che il prezzario regionale di riferimento “Edizione 2023” cessa di avere validità al 31 dicembre 2023, e può essere transitoriamente utilizzato fino al 30 giugno 2024 per i progetti posti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data (intendendosi che il bando di gara o l’avviso o la lettera di invito del progetto validato e approvato siano pubblicati o spediti entro il 30 giugno 2024);
- di dare atto che il prezzario regionale di riferimento “Edizione 2023” costituisce, ai sensi dell’articolo 1 commi 369 e 371 della legge 197/2022, lo strumento messo a disposizione per le stazioni appaltanti del territorio per l’adeguamento degli importi delle procedure di affidamento delle opere pubbliche “indifferibili” (di cui all’articolo 26 comma 7 del d.lgs. 50/2022), avviate dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 (intendendosi in tale periodo la pubblicazione dei bandi o dell’avviso per l’indizione della procedura, ovvero l’invio delle lettere di invito);
- di dare atto che il prezzario regionale di riferimento “Edizione 2023” costituisce, ai sensi dell’articolo 26 commi 6 bis e 6 ter, primo capoverso, del d.l. n. 50/2022 e s.m.i., lo strumento messo a disposizione per le stazioni appaltanti del territorio attraverso il quale è possibile procedere alla quantificazione degli importi degli stati d’avanzamento dei lavori pubblici afferenti a lavorazioni eseguite nel 2023 (dal 01/01/2023 al 31/12/2023), anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, per appalti aggiudicati sulla base di offerte presentate entro il 31/12/2021 ovvero tra il 01/01/2022 e il 31/12/2022;
- di demandare alla Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica, settore Attività giuridica e amministrativa:
- la più ampia diffusione del prezzario regionale, nel rispetto del principio di trasparenza, in forma gratuita per gli operatori pubblici e privati del settore, secondo le modalità di cui al richiamato Allegato A;
- l'adozione di provvedimenti a carattere tecnico non sostanziale eventualmente necessari per rettifiche proposte dal Tavolo Permanente di Lavoro nell’ambito della propria attività di verifica e controllo dei prezzi e delle voci;
- il monitoraggio dell’aggiornamento del costo del lavoro da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con apposito decreto, e la messa in atto del relativo recepimento all’interno dell’edizione 2023, essendo nota l’avvenuta sottoscrizione dell’accordo di rinnovo del CCNL per i dipendenti delle imprese edili e affini del contratto collettivo da parte dell’Ance, delle Organizzazioni nazionali delle Cooperative e dai Sindacati nazionali edili (Fillea, Filca e Feneal);
- di disporre che il presente provvedimento entrerà in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 della Statuto e dell’art. 5 della l.r. n. 22/2010.

(omissis)

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