CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

COMUNICATO STAMPA n. 39/23
Lussemburgo, 2 marzo 2023
Sentenza della Corte nella causa C-477/21 | MAV-START


Il riposo giornaliero si aggiunge al riposo settimanale, anche se precede direttamente quest’ultimo

Ciò vale anche quando la legislazione nazionale concede ai lavoratori un periodo di riposo settimanale superiore a quello richiesto dal diritto dell’Unione

Un macchinista impiegato dalla MAV-START, società ferroviaria nazionale ungherese, impugna dinanzi alla Corte di Miskolc la decisione del suo datore di lavoro di non concedergli un periodo di riposo giornaliero di almeno undici ore consecutive (di cui il lavoratore deve beneficiare nel corso di ogni periodo di 24 ore in forza della direttiva sull’organizzazione dell’orario di lavoro) quando tale periodo precede o segue un periodo di riposo settimanale o un periodo di ferie. La MAV-START, dal canto suo, afferma che poiché il contratto collettivo applicabile nel caso di specie concede un periodo di riposo settimanale minimo nettamente superiore (almeno 42 ore) a quello richiesto dalla direttiva (24 ore), il proprio dipendente non è affatto danneggiato dalla sua decisione.
La Corte di Miskolc chiede segnatamente alla Corte di giustizia se, in forza della direttiva, un periodo di riposo giornaliero concesso in modo da risultare contiguo a un periodo di riposo settimanale faccia parte di quest’ultimo.
Con sentenza pronunciata in data odierna, la Corte rileva che i periodi di riposo giornaliero e settimanale costituiscono due diritti autonomi che perseguono obiettivi diversi. Il riposo giornaliero consente al lavoratore di sottrarsi al suo ambiente di lavoro per un determinato numero di ore che non solo devono essere consecutive, ma anche seguire direttamente un periodo di lavoro. Il riposo settimanale consente al lavoratore di riposarsi nell’arco di ogni periodo di sette giorni. Di conseguenza, è necessario garantire ai lavoratori il godimento effettivo di ciascuno di tali diritti.
Orbene, una situazione in cui il riposo giornaliero faccia parte del riposo settimanale svuoterebbe del suo contenuto il diritto al riposo giornaliero, privando il lavoratore dell’effettivo godimento di quest’ultimo, quando egli beneficia del suo diritto al riposo settimanale. In tale contesto, la Corte constata che la direttiva non si limita a fissare globalmente un periodo minimo a titolo del diritto al riposo settimanale, ma precisa espressamente che tale periodo si aggiunge a quello collegato al diritto al riposo giornaliero. Ne consegue che il periodo di riposo giornaliero non fa parte del periodo di riposo settimanale ma si aggiunge ad esso, anche se precede direttamente quest’ultimo.
La Corte rileva altresì che le disposizioni più favorevoli previste dalla normativa ungherese, rispetto alla direttiva, per la durata minima del riposo settimanale non possono privare il lavoratore di altri diritti che gli sono conferiti da tale direttiva, e in particolare del diritto al riposo giornaliero. Pertanto, il riposo giornaliero deve essere concesso indipendentemente dalla durata del riposo settimanale prevista dalla normativa nazionale applicabile.
 

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell’ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.


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Il testo integrale della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia.


fonte: curia.europa.eu