Ministero dell'Interno
Decreto 16 febbraio 2023
Modifiche all'allegato 1 del decreto 30 giugno 2021, recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio di impianti di distribuzione di tipo L-GNL, L-GNC e L-GNC/GNL per autotrazione alimentati da serbatoi fissi di gas naturale liquefatto».
G.U. 2 marzo 2023, n. 52

IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante il nuovo codice della strada ed in particolare gli articoli 14, 16, 17, 18, 24, 25, 26, 27 e 28, come modificato dall'art. 49 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229» e successive modificazioni, in particolare l'art. 15 che stabilisce che le norme tecniche di prevenzione incendi sono adottate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri interessati, sentito il Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 85, recante «Attuazione della direttiva 2014/34/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfere potenzialmente esplosive»;
Visto il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, recante «Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi» e, in particolare, l'art. 6, comma 6, che prevede che, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ora denominato Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili a seguito dell'emanazione del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», è adottata la norma tecnica di prevenzione incendi relativa agli impianti fissi di distribuzione carburante per autotrazione, alimentati da serbatoi fissi di gas naturale liquefatto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 recante il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 26, 27, 28, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, concernente «Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 novembre 1983, recante «Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi» e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 339 del 12 dicembre 1983;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, recante «Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro» e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 1998;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 24 maggio 2002, recante «Norme di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione» e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 131 del 6 giugno 2002;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 28 giugno 2002, concernente «Rettifica dell'allegato al decreto 24 maggio 2002, recante norme di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 161 dell'11 luglio 2002;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 aprile 2012, recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di apparecchi di erogazione ad uso privato di gas naturale per autotrazione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 115 del 18 maggio 2012;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012, recante «Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 201 del 29 agosto 2012;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2021, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio di impianti di distribuzione di tipo L-GNL, L-GNC e L-GNC/GNL per autotrazione alimentati da serbatoi fissi di gas naturale liquefatto», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 166 del 13 luglio 2021;
Preso atto delle segnalate difficoltà attuative nell'implementazione pratica di alcune disposizioni tecniche contenute nella regola tecnica in argomento;
Ritenuto opportuno superare le suddette difficoltà, anche al fine di favorire la diffusione e l'utilizzo dei combustibili alternativi sul territorio nazionale, in linea con gli obiettivi strategici stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza;
Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;
Acquisito il concerto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti espresso con nota n. 29591 del 6 settembre 2022;
Espletata la procedura di notifica ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535;
 

Decreta:

Art. 1
Scopo e campo di applicazione

1. È approvato l'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, contenente le modifiche alla regola tecnica allegata al decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2021.
 

Art. 2
Disposizioni finali

1. Per le attività che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono già state progettate sulla base della regola tecnica di prevenzione incendi introdotta con il provvedimento richiamato in premessa, ovvero alla stessa già conformi, il presente decreto non comporta adeguamenti.
2. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 2023

Il Ministro dell'interno Piantedosi
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Salvini
 

Allegato 1
(art. 1)

Modifiche alla regola tecnica di prevenzione incendi allegata al decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2021

1. Al punto 2.7 - Accesso alla stazione di rifornimento, dopo le parole «...un itinerario stradale», la parola «indipendente» è soppressa.
2. Al punto 2.7 - Accesso alla stazione di rifornimento, dopo le parole «...e le attività di servizio correlate,», le parole «rispetto all'itinerario previsto per i veicoli a motore in rifornimento nella medesima stazione o in sosta temporanea o prolungata,» sono soppresse.
3. Al punto 22.2.1, la lettera e) è soppressa.
4. Al punto 22.2.1, la lettera f) è così sostituita:
«f) fermo restando quanto previsto dagli articoli 14, 16, 17, 18, 24, 25 e 26 del Codice della strada e dalle correlate disposizioni del regolamento di esecuzione ed attuazione, ai fini della prevenzione incendi devono, altresì, essere osservate le distanze di sicurezza esterne minime di cui alle lettere a) e b), misurate in direzione ortogonale all'asse autostradale, rispetto al ciglio interno della cunetta della banchina;».
5. Al punto 22.2.1, la lettera g) è così sostituita:
«g) fermo restando quanto previsto dagli articoli 14, 16, 17, 18, 24, 25 e 26 del Codice della strada e dalle correlate disposizioni del regolamento di esecuzione ed attuazione, ai fini della prevenzione incendi deve essere osservata in tutti i casi una distanza di sicurezza esterna minima di almeno 15 m degli elementi dell'impianto di rifornimento di cui alle lettere a) e b), misurata in direzione ortogonale all'asse stradale, rispetto al ciglio interno della cunetta della banchina;».
6. Al punto 25.3.8, dopo la parola «pulsante» sono inserite le seguenti parole: «, posto sull'impianto,».
7. Il punto 26.1 Disposizioni generali è così sostituito:
«In prossimità dell'apparecchio di distribuzione asservito ad un sistema self-service, ad una distanza non inferiore alla lunghezza della tubazione flessibile rispetto al punto di attacco di quest'ultimo sull'apparecchio di distribuzione ed in una posizione che consenta la piena visione della connessione di rifornimento, deve essere installato un dispositivo ad azionamento manuale, tale che il rifornimento possa iniziare e continuare solo quando questo dispositivo sia azionato in modo continuo o in modo intermittente ad intervalli non superiori a 60 secondi. Il rilascio del dispositivo determina il blocco dell'erogazione. Ferme restando le condizioni di piena visibilità sulle operazioni da attuare, il dispositivo, di cui al presente punto, può essere collocato ad una distanza inferiore alla lunghezza della tubazione flessibile, a condizione che sia presente un sistema di protezione dell'operatore da eventuali perdite di prodotto in fase liquida.».
8. Al punto 26.3 Self-service non presidiato, primo capoverso, dopo le parole «...in modalità self-service non presidiato alle seguenti condizioni» sono inserite le seguenti parole: «, oltre a quanto previsto al punto 26.2,».