Bologna, 9 marzo 2018

INTESA PER LA LEGALITÀ
TRA
TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
LE PREFETTURE-UTG PRESENTI SUL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
IL COMMISSARIO DELEGATO PER LA RICOSTRUZIONE
PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE MAFIOSA NEL SETTORE DEGLI APPALTI E CONCESSIONI DI LAVORI PUBBLICI, SERVIZI E FORNITURE E NELL’ATTIVITÀ URBANISTICA ED EDILIZIA.


La Regione Emilia-Romagna nella persona del Presidente Stefano Bonaccini,
La Prefettura di Bologna nella persona del Sig. Prefetto Matteo Piantedosi,
La Prefettura di Ferrara nella persona del Sig. Prefetto Michele Campanaro,
La Prefettura di Forlì-Cesena nella persona del Sig. Prefetto Fulvio Rocco De Marinis,
La Prefettura di Modena nella persona del Sig. Prefetto Maria Patrizia Saba.
La Prefettura di Parma nella persona del Sig. Prefetto Giuseppe Forlani,
La Prefettura di Piacenza nella persona del Sig. Prefetto Maurizio Falco,
La Prefettura di Ravenna nella persona del Sig. Prefetto Francesco Russo,
La Prefettura di Reggio nell’Emilia nella persona del Sig. Prefetto Maria Forte.
La Prefettura di Rimini nella persona del Sig. Prefetto Gabriella Tramonti,
Il Commissario Delegato per la ricostruzione sisma 2012 nella persona del Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini.

Premesso che:
- con delibera n. 1715 adottata il 15 novembre 2010, la Giunta Regionale ha approvato lo “schema di collaborazione” con le nove Prefetture-UTG site nel territorio della Regione Emilia-Romagna, avente ad oggetto “Protocollo d’intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici” e le clausole contrattuali ivi richiamate (Allegati A e B) parti integranti e sostanziali della delibera;
- nella stessa delibera veniva demandata la stipula dell’Accordo suddetto con possibilità di apportare, in sede di sottoscrizione, modifiche non sostanziali al testo approvato, all’Assessore alle attività produttive, piano energetico, sviluppo sostenibile ed economia verde nella persona del Dott. Gian Carlo Muzzarelli;
- in data 30 novembre 2010, in attuazione della suddetta delibera le Parti suddette stipulavano il “Protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafioso. e della criminalità organizzata nel settore degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici”;
La Regione Emilia-Romagna nella persona del Presidente Stefano Bonaccini,
La Prefettura di Bologna nella persona del Sig. Prefetto Matteo Piantedosi,
La Prefettura di Ferrara nella persona del Sig. Prefetto Michele Campanaro,
La Prefettura di Forlì-Cesena nella persona del Sig. Prefetto Fulvio Rocco De Marinis,
La Prefettura di Modena nella persona del Sig. Prefetto Maria Patrizia Paba,
La Prefettura di Parma nella persona del Sig. Prefetto Giuseppe Forlani,
La Prefettura di Piacenza nella persona del Sig. Prefetto Maurizio Falco,
La Prefettura di Ravenna nella persona del Sig. Prefetto Francesco Russo,
La Prefettura di Reggio nell’Emilia nella persona del Sig. Prefetto Maria Forte,
La Prefettura di Rimini nella persona del Sig. Prefetto Gabriella Tramonti,
Il Commissario Delegato per la ricostruzione sisma 2012 nella persona del Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini.

Premesso che:
- con delibera n. 1715 adottata il 15 novembre 2010, la Giunta Regionale ha approvato lo “schema di collaborazione” con le nove Prefetture-UTG site nel territorio della Regione Emilia-Romagna, avente ad oggetto '‘Protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici" e le clausole contrattuali ivi richiamate (Allegati A e B) parti integranti e sostanziali della delibera;
- nella stessa delibera veniva demandata la stipula dell’Accordo suddetto con possibilità di apportare, in sede di sottoscrizione, modifiche non sostanziali al testo approvato, all’Assessore alle attività produttive, piano energetico, sviluppo sostenibile ed economia verde nella persona del Dott. Gian Carlo Muzzarelli;
- in data 30 novembre 2010, in attuazione della suddetta delibera le Parti suddette stipulavano il "Protocollo d’intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafioso e della criminalità organizzata nel settore degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici'";
- la durata di tale Protocollo d’intesa veniva stabilita in anni due (2) decorrenti dal giorno della sottoscrizione;
- in data 26 novembre 2010 veniva emanata la Legge Regionale n. 11/2010 “Disposizioni per la promozione della legalità e della semplificazione nel settore edile e delle costruzioni a committenza pubblica e privata” prevedendo, fra l’altro, nuove forme di collaborazione con l’apparato statale e l’apparato regionale anche in termini di contrasto alle infiltrazioni nella contrattualistica pubblica;
- Part 12 della suddetta Legge Regionale prevedeva la sospensione del permesso di costruire “fin quando il committente o il responsabile dei lavori non abbia trasmesso all'ente competente la documentazione attestante l’insussistenza delle condizioni di cui all’art. IO della legge 575/1965 nei confronti delle imprese affidatane ed esecutrici di lavori oggetto del permesso di costruire”;
- l’efficacia dell’entrata in vigore della suddetta disposizione veniva condizionata e subordinata alla sottoscrizione, da parte della Regione, di “un accordo con le amministrazioni statali e le amministrazioni pubbliche competenti in merito alle modalità di richiesta e di rilascio della documentazione”;
- le norme sopracitate sono state poi semplificate e sostituite dall’art. 32 della L.R. n. 18/2016, che ha subordinato a comunicazione antimafia non interdittiva l’efficacia dei titoli abilitativi edilizi (permesso di costruire e segnalazione certificata inizio attività), per interventi di valore superiore a 150.000 €;
- la Giunta della Regione Emilia-Romagna, con delibera n. 1529 del 24 ottobre 2011, approvava lo schema di convenzione con le nove (9) Prefetture-UTG della Regione Emilia- Romagna titolato “Protocollo d'intesa tra Regione Emilia-Romagna e le Prefetture dell'Emilia-Romagna per l'attuazione della L.R. 11/2010”;
- in data 5 marzo 2012 detto schema di convenzione veniva firmato dalle Parti stabilendo una durata biennale decorrente dalla data della sottoscrizione e prevedendo un rinnovo automatico, per ulteriori anni due (2), qualora le parti ritenessero soddisfacenti gli obiettivi raggiunti;
- allo scadere del primo biennio il Protocollo veniva rinnovato automaticamente prorogando la nuova scadenza alla data del 5 marzo 2016;
- allo scadere dell’ultima data suddetta le Parti convenivano di estendere la durata del protocollo sino all’emanazione del Testo Unico sulla Legalità, giusta delega dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna alla Giunta ex art. 54 Statuto Regionale;
- in data 18 ottobre 2016 veniva emanata la Legge Regionale n. 18/2016 “Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili”',
- Part. 7 della L.R. n. 18/2016 statuisce che la Regione Emilia-Romagna promuove e stipula accordi di programma ed altri accordi di collaborazione con enti pubblici ivi comprese le amministrazioni statali competenti nelle materie della giustizia e del contrasto alla criminalità;
- la crescente tendenza della criminalità organizzata ad affermare la propria presenza nel territorio dell’Emilia-Romagna, comprovata anche dalle recenti inchieste giudiziarie, richiede l’innalzamento della soglia di attenzione da parte di tutte le istituzioni, con l’adozione di iniziative ed interventi preventivi, preordinati ad impedire eventuali infiltrazioni nell’economia legale;
- è, quindi, volontà delle parti firmatarie del presente documento assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza nell’economia, esercitando appieno - ciascuno per la parte di rispettiva competenza - i poteri di monitoraggio e vigilanza attribuiti dalle leggi vigenti;
- è stato riscontrato che spesso l’infiltrazione della criminalità organizzata tende ad annidarsi in particolari settori di attività che si pongono a valle dell’aggiudicazione, come quelli legati al ciclo degli inerti e ad altri settori collaterali, così come nell’attività edilizia, ancorché di valore relativamente modesto o corrispondente agli appalti “sottosoglia”, anche al fine di porre in essere operazioni di riciclaggio dei proventi derivanti da attività criminose;
- con direttiva del Ministro dell’interno in data 23 giugno 2010, concernente “Controlli antimafia preventivi nelle attività a rischio di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali”, è stato posto l’accento sulla necessità di estendere i controlli e le informazioni antimafia in tali ambiti di attività, attraverso la sottoscrizione di specifici protocolli di legalità che impegnino le stazioni appaltanti ad estendere la richiesta delle verifiche antimafia a tutti i contratti esclusi per limiti di valore (cosiddetti sottosoglia) ovvero a tutte quelle attività che, nell’ambito dei contratti soprasoglia, finiscono per essere di fatto esenti da ogni forma di controllo in quanto assegnate in forme diverse da quelle del subappalto e assimilati, per le quali non è prevista alcuna forma di controllo antimafia;
- nel corso degli anni l’esperienza dei Protocolli di legalità adottati dalle Prefetture in sinergia con altri Enti ha affermato e consolidato l’utilità ed incisività di tali strumenti pattizi quale mezzo in grado di innalzare il livello di efficacia dell’attività di prevenzione generale amministrativa a fini antimafia, implementando, in via convenzionale, ulteriori e più ampie forme di verifica, monitoraggio e controllo volte a contrastare il pericolo di infiltrazioni criminali, avuto particolare riguardo al settore dei pubblici appalti;
- il presente atto si inserisce nelle attività previste dal citato articolo 7 della L.R. 18/2016 e, nello specifico, è finalizzato a rafforzare le sinergie tra l’Ente Regionale nelle vesti di stazione appaltate per l’affidamento di contratti pubblici e le Prefetture - Uffici Territoriali di Governo, assumendo, entrambi le parti ulteriori impegni rispetto a quelli già previsti dalla legislazione nazionale in materia;
Considerato che:
- a seguito degli eventi sismici del maggio 2012 che hanno interessato il territorio regionale e nello specifico i territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Reggio nell’Emilia e dell’emanazione del Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, il Presidente della Regione Emilia-Romagna ha ricevuto espressa nomina e specifico incarico quale Commissario Delegato per la ricostruzione con poteri di tipo ordinamentali speciali in materia di disciplina per la ricostruzione post-sisma di abitazioni private, di attività imprenditoriali, di opere pubbliche nonché sono state imposte importanti sospensioni e deroghe alla disciplina statale;
- in attuazione dell’incarico conferito il Presidente della Regione Emilia-Romagna ha emanato disciplina anche in materia di controlli antimafia e contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata implementando quella nazionale con la previsione di ulteriori settori per i quali sono stati istituiti presso le Prefetture elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa secondo Part. 5-bis c. 2 lett. h-bis D.L. 74/2012 (Ordinanza Commissariale n. 91/2012 e s.m.i.), nonché di clausole obbligatorie contrattuali e disposizioni speciali quali quelle previste dall’ordinanza Commissariale 119/2013 e s.m.i.;
- a supporto del Commissario Delegato la Regione Emilia-Romagna, con Delibera di Giunta del 14/12/2015 Progr. n. 2084/2015 ha istituito apposita Agenzia Regionale denominata “Agenzia Regionale per la ricostruzione - sisma 2012” con lo scopo di affiancare e supportare il Commissario nell’attuazione degli interventi legati alla situazione di emergenza causata dal sisma del 2012, dagli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014 e dalla tromba d’aria del 3 maggio 2013;
- è intenzione del Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario Delegato, attivare nuove sinergie e intensificare quelle esistenti tra la Regione Emilia- Romagna e le rappresentanze statali volte al contrasto della criminalità organizzata all’interno dei procedimenti che interessano la ricostruzione quali le Prefetture-UTG;
- Visto il D.lgs. 159/2011 (Codice Antimafia) e s.m.i., contenente misure di semplificazione delle procedure per il rilascio delle certificazioni antimafia, di accelerazione dei tempi per la stipula dei contratti pubblici ed altresì, di ampliamento dei controlli sugli appalti;
- Vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190, in materia di disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’il legalità nella pubblica amministrazione;
Visto il D.P.C.M. 18 aprile 2013, come modificato dal D.P.C.M. 24 Novembre 2016, recante: “Modalità per l’istituzione e l’aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all’art. 1, c. 52 della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
Visto il nuovo Codice dei Contratti pubblici D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e relative linee guida approvate;
Visto il decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;
Vista la nota n. 11001/119/7/5(1) in data 5 febbraio 2018 con la quale il Ministero dell’Interno ha espresso il proprio nulla osta alla stipula della presente Intesa;
Ritenuto necessario adeguare ed armonizzare i summenzionati Protocolli di intesa siglati tra la Regione Emilia-Romagna e le Prefetture alle nuove norme in materia di controlli antimafia, rispettivamente in data 30 novembre 2010 e in data 5 marzo 2102, al D.lgs. 159/2011 e successive modifiche, nonché alle disposizioni dell’art. 32 della L.R. n. 18/2016 in merito al requisito della comunicazione antimafia per i titoli abilitativi edilizi;
Ritenuti positivi gli esiti delle azioni di intervento, degli scambi informativi e delle iniziative di collaborazione e coordinamento poste in essere in attuazione dei citati Protocolli d’intesa;
 

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art 1
Parti e finalità

1. Ai sensi del presente documento per “Parti” si intendono la Regione Emilia-Romagna, il Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario Delegato ex D.L. 74/2012, qualora operino quali strutture appaltanti, nonché le Prefetture presenti sul territorio regionale dell’Emilia-Romagna. Ai sensi della presente Intesa per “Prefetture del cratere” si intendono le Prefetture-UTG di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio nell’Emilia.
2. Tutte le Parti coinvolte convengono che la presente Intesa, fermi restando gli ulteriori strumenti pattizi adottati dalle singole Prefetture della Regione, aventi analoghe finalità, ha l’obiettivo di:
a) rafforzare le misure di prevenzione e contrasto ai tentativi di infiltrazione criminale e mafiosa, nel settore degli affidamenti pubblici di contratti di appalti e di concessioni relativamente a lavori, servizi e forniture, in armonia con le disposizioni antimafia presenti nell’ordinamento giuridico italiano;
b) rafforzate le misure di prevenzione e contrasto ai tentativi di infiltrazione criminale e mafiosa anche nel settore dell’edilizia privata;
c) promuovere il rispetto delle discipline sull’antimafia, sulla regolarità contributiva, sulla sicurezza nei cantieri e sulla tutela del lavoro in tutte le sue forme, sia nell’ambito dei lavori pubblici che nell’edilizia privata;
d) migliorare l’interscambio informativo tra le Pubbliche Amministrazioni interessate alle finalità di cui alle lettere precedenti, per assicurare una maggiore efficacia delle azioni di vigilanza, controllo e monitoraggio da parte di tutti i soggetti preposti ai sensi della normativa vigente.
 

Art. 2
Individuazione dei soggetti incaricati alla corretta attuazione dell’Intesa

1. Le parti individuano quali soggetti incaricati a garantire la corretta applicazione dell’Intesa:
- per la Prefettura-UTG di Bologna il Dott. Giovanni Lattarulo,
- per la Prefettura-UTG di Ferrara la D.ssa Pinuccia Niglio,
- per la Prefettura-UTG di Forlì-Cesena il Dott. Raffaele Sirice,
- per la Prefettura-UTG di Modena il Dott. Bruno Scognamillo,
- per la Prefettura-UTG di Parma il Dott. Vincenzo Maria Pasqua,
- per la Prefettura-UTG di Piacenza la D.ssa Marilena Razza,
- per la Prefettura-UTG di Ravenna il Dott. Nazzareno De Franco,
- per la Prefettura-UTG di Reggio Emilia la D.ssa Alessandra De Notaristefani Di Vastogirar,
- per la Prefettura-UTG di Rimini la D.ssa Chiara Pintor,
- per la Regione Emilia-Romagna il Dott. Giovanni Santangelo, Responsabile della struttura regionale Servizio Giuridico del Territorio, Disciplina dell’Edilizia, Sicurezza e Legalità,
- per il Commissario Delegato per la ricostruzione ex D.L. 74/2012 l’Ing. Stefano Isler, Responsabile del Servizio per la Gestione Tecnica degli Interventi di Ricostruzione e per la Gestione dei Contratti e del Contenzioso.
2. I soggetti incaricati fra l’altro si impegnano ad individuare ulteriori forme di coordinamento e collaborazione fra i sistemi informatici delle Amministrazioni che rappresentano, anche in via sperimentale, e ad incontrarsi con cadenza almeno semestrale per l’interscambio di informazioni sull’evoluzione della progettazione e su ogni eventuale iniziativa connessa all’oggetto della presente Intesa.
3. I soggetti incaricati, in particolare, promuoveranno l’implementazione di strategie operative condivise, tese a garantire l’efficacia degli interventi attraverso la razionalizzazione e semplificazione delle procedure e il rafforzamento delle strumentazioni e dotazioni tecnologiche.
4. Per le specifiche esigenze attinenti al processo della ricostruzione post-sisma fino alla cessazione dello stato di emergenza, il Commissario Delegato per la ricostruzione si impegna, per il miglior conseguimento delle finalità della presente Intesa, a mettere a disposizione delle Prefetture apposite risorse umane e strumentali con il coinvolgimento, anche ai fini della programmazione informatica, di personale esperto alle proprie dipendenze.
5. I soggetti incaricati monitorano l’emanazione di nuove normative statali e regionali, nonché atti amministrativi generali di natura regolamentare, valutandone l’incidenza sulla presente Intesa e quindi si impegnano a porre in essere ulteriori atti integrativi, qualora alcune parti della presente Intesa non dovessero risultare più conformi ai dettami normativi. I soggetti incaricati si impegnano, assumendo congiuntamente le iniziative ritenute più opportune, per l’attuazione delle nuove previsioni normative.
 

Art. 3
Impegni assunti dalla Regione Emilia-Romagna e dal Commissario Delegato per la ricostruzione in materia di informazione antimafia

1. La Regione Emilia-Romagna ed il Commissario Delegato per la ricostruzione, qualora operino quali stazioni appaltanti, tenendo conto dell’organico a loro disposizione, si impegnano ad acquisire le informazioni antimafia di cui agli artt. 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e s.m.i., oltre che nei casi ivi previsti, anche per appalti e concessioni di lavori pubblici di importo pari o superiore a € 250.000,00, per contratti di forniture e servizi di importo pari o superiore a € 50.000,00 e per subcontratti di lavori, forniture e servizi di importo pari o superiore a € 50.000,00.
2. Per le attività imprenditoriali considerate “sensibili” individuate dall’art. 1, comma 53, della legge 190/2012, nonché per gli ulteriori settori individuati con Ord. 91/2012 dal Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario Delegato per la ricostruzione secondo Part. 5- bis c. 2 lett. h-bis) del D.L. 74/2012 (conv. 1. 122/2012), l’informazione antimafia è acquisita, indipendentemente dal valore, mediante la consultazione dei relativi elenchi (c.d. White-list) all’uopo istituiti, in coerenza con quanto previsto dal DPCM 18 aprile 2013, come modificato ed integrato dal DPCM 24 Novembre 2016, fatta salva la possibilità per le Prefetture di svolgere ulteriori accertamenti circa l’assenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto, di cui all’articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e la non sussistenza di tentativi di infiltrazioni mafiose ai sensi degli artt. 84 e 91 del medesimo decreto.
3. La Regione Emilia-Romagna ed il Commissario Delegato per la ricostruzione, qualora operino quali stazioni appaltanti, prima di procedere in mancanza dell’acquisizione dell’informazione antimafia così come prevede il Codice Antimafia, nei casi di urgenza di cui all’art. 92, comma 2 e 3, del D.lgs. 159/2011, si impegnano a chiedere alla Prefettura competente informazioni in merito agli ulteriori tempi necessari per l’emanazione dell’informazione a cui sono interessati in riferimento al singolo affidamento. Qualora tali richieste risultino essere di pronta definizione, la stazione appaltante non procederà secondo le facoltà di legge concesse dall’alt. 92, comma 2 e 3, D.lgs. 159/2011.
 

Art. 4
Impegni assunti dalle Prefetture-UTG presenti nel territorio della Regione Emilia-Romagna in materia di informazione antimafia

1. Ogni Prefettura-UTG firmataria si impegna ad individuare nel proprio organico un referente stabile, quale interlocutore unico in materia di documentazione antimafia che curi i rapporti tra l’Ufficio cui è preposto e la Regione Emilia-Romagna, nonché il Commissario Delegato per la ricostruzione.
2. In materia di consultazione degli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di opere, istituiti ai sensi della legge 190/2012 nonché D.L. 74/2012, cd. “White List”, al fine di agevolarne la consultazione da parte delle Amministrazioni interessate, le Prefetture-UTG firmatarie si impegnano a predisporre un unitario modello di interrogazione valido per tutte le Prefetture-UTG.
 

Art. 5
Obblighi di integrazione a bandi, capitolati e contratti

1. Allo scopo di perseguire le finalità di cui sopra la Regione Emilia-Romagna nonché il Commissario Delegato per la ricostruzione, operanti quali stazioni appaltanti, si impegnano a indicare nel bando di gara, nel capitolato, nel contratto di appalto o di concessione, una o più delle seguenti integrazioni:
a) che nell’ipotesi in cui le Prefetture competenti non abbiano rilasciato l’informazione antimafia nei termini di cui all’art. 92, comma 2 del D.lgs. 159/2011, anche al di fuori delle soglie di valore ivi previste, il contratto di appalto verrà sottoposto a condizione risolutiva espressa. Pertanto, nell’eventualità che ex post sia emanata una informazione antimafia interdittiva, le stazioni appaltanti potranno beneficiare della clausola risolutiva;
b) l’obbligo per l’aggiudicatario di comunicare alla stazione appaltante l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture di materiali e prestazione di servizi, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo;
c) l’obbligo per l’aggiudicatario di inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa che consente la risoluzione immediata nel caso in cui emergano informazioni antimafia interdittive a carico del subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dall’impresa aggiudicataria;
d) la clausola risolutiva espressa di cui alla precedente lettera c) opera anche in caso di diniego di iscrizione alle cd. “‘White-list”, per i relativi settori di interesse, secondo la disciplina di cui alla legge 190/2012, nonché al D.L. 74/2012 (conv. legge 122/2012);
e) le imprese appaltataci dovranno impegnarsi a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle loro imprese sub-contraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l’amministrazione dell’impresa e al direttore tecnico.
2. Le stazioni appaltanti si impegnano a inserire nei contratti le clausole così come riportate dall’Allegato 1 alla presente Intesa, fermo restando quanto previsto dall’art.l, comma 17, della Legge n. 190/2012.
 

Art. 6
Monitoraggio

1. La Regione Emilia-Romagna ed il Commissario Delegato per la ricostruzione, qualora operino quali stazioni appaltanti, si impegnano a mantenere una Banca dati delle imprese aggiudicatarie di contratti di appalto e concessione per un importo superiore a 250.000,00 euro e delle imprese sub- appaltatrici o comunque esecutrici di opere o lavori di importo superiore a 50.000,00 euro, ovvero per i servizi e forniture, indipendentemente dall’importo, con l’indicazione degli organi sociali e di amministrazione, nonché dei titolari delle imprese individuali, mettendola a disposizione delle Prefetture-UTG.
2. Oltre alla documentazione antimafia, la Prefettura potrà effettuare le attività di accertamento di cui alla presente Intesa attraverso accessi mirati del Gruppo Interforze di cui al Decreto interministeriale 21.03.2017, come previsto dalla legge 94/2009 e relativo regolamento attuativo.
 

Art. 7
Dichiarazioni dell’aggiudicatario del contratto o concessione

1. Al momento della sottoscrizione del contratto, le stazioni appaltanti di cui sopra si impegnano a raccogliere espressa accettazione da parte del contraente a mezzo del legale rappresentante delle clausole dì cui al precedente art. 5, comma 2, nonché le seguenti dichiarazioni:
a) Dichiarazione n. 1 - “Il contraente si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura ed all’Autorità Giudiziaria dei tentativi di concussione che sì siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’alt. 1456 del c.c., ogni qualvolta, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del codice penale, nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto”;
b) Dichiarazione n. 2 - “Il contraente accetta che la stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 del c.c. ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa o soggetti aventi potere decisionale nell’impresa, variamente denominati, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319- ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 416 bis, 416 ter del codice penale”;
c) Dichiarazione n. 3 - “Il contraente si impegna, per il periodo che va dalla stipula del contratto pubblico sino alla conclusione lavori, a non celare nessuna informazione in suo possesso di qualunque genere che possa interessare l’esecuzione del contratto, le erogazioni di pagamento, sia in termini di regolarità contributiva sia in termini di leggi antimafia e quindi farla presente alla stazione appaltante.”
 

Art. 8
Sicurezza sul lavoro ed infiltrazione mafiosa

1. Le Prefetture-UTG firmatarie si impegnano a segnalare alla Regione Emilia-Romagna od al Commissario Delegato, qualora operino quali stazioni appaltanti, l’esigenza di monitorare gli accessi al cantiere oggetto di contratto al fine di garantire la sicurezza sui cantieri e per preservare lo stesso da tentativi di infiltrazione mafiosa.
2. Qualora le stazioni appaltanti ritengano per i fini suddetti che sia opportuno monitorare gii accessi ai cantieri, le stazioni appaltanti invitano il proprio contraente a predisporre dei registri entro cui vengono registrati tutti i soggetti che accedono al cantiere con l’indicazione della motivazione all’accesso ed impresa datore di lavoro.
3. Qualora l’impresa affidataria non raccolga l’invito suddetto adducendo opportune motivazioni, la stazione appaltante ne informa subito la Prefettura competente, trasmettendo le motivazioni di questa.
 

Art. 9
Iniziative formative sulla legalità e la sicurezza negli ambienti di lavoro

1. Le Parti si impegnano a farsi promotrici di iniziative formative congiunte su temi di interesse comune, anche in ossequio ai principi fissati dalla legislazione regionale in materia.
 

Art. 10
Tracciabilità flussi finanziari

1. Allo scopo di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari nell’ambito dei rapporti contrattuali connessi con l’esecuzione dei lavori o con la prestazione di servizi o forniture e per prevenire eventuali fenomeni di riciclaggio, la Regione Emilia-Romagna ed il Commissario Delegato per la ricostruzione, quali stazioni appaltanti, sono chiamate al rispetto delle disposizioni normative contenute nell’art. 3 della legge 136/2010. Essi, pertanto, sono tenuti ad inserire nei contratti di appalto o di concessione o nei capitolati, l’obbligo a carico dell’appaltatore o del concessionario di effettuare i pagamenti o le transazioni finanziarie relative all’esecuzione del contratto di appalto o della concessione, esclusivamente avvalendosi degli intermediari finanziari e dei conti dedicati di cui all’art. 3 della legge citata.
2. La Regione Emilia-Romagna ed il Commissario Delegato per la ricostruzione, quali stazioni appaltanti, provvederanno altresì a verificare l’inserimento da parte delle imprese appaltatrici o concessionarie nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti di analoga clausola.
3. In caso di violazione, si procederà alla risoluzione immediata ed automatica del vincolo contrattuale ovvero alla revoca dell’autorizzazione al subappalto o al subcontratto.
 

Art. 11
Comunicazione antimafia per le imprese affidatane di interventi di edilizia privata

1. Ai sensi dell’art. 32 della L.R. 28 ottobre 2016, n. 18 (Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell’economia responsabili), sono sottoposti a verifica secondo il regime delle comunicazioni antimafia di cui all’art. 84, comma 2, del D. Lgs n. 159/2011, le imprese affidatane di interventi di edilizia privata soggetti a permesso di costruire e a segnalazione certificata di inizio attività, il cui valore complessivo superi i 150.000 euro. Nei casi in cui, in esito alla richiesta di comunicazione antimafia, venga accertata la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa trova applicazione quanto disposto dall’articolo 89-bis del D. Lgs. n. 159/2011.
2. Le Prefetture si impegnano ad autorizzare gli sportelli unici per l’edilizia e per le attività produttive alla consultazione della Banca dati nazionale unica e a rilasciare le comunicazioni antimafia di cui al comma 1, con le modalità previste dagli articoli 87 e 88 del D. Lgs n. 159/2011.
3. Nei casi previsti dai commi 2 e 4 dell’art. 32 della L.R. n. 18 del 2016, le Prefetture si impegnano altresì a verificare le autodichiarazioni rilasciate dalle imprese esecutrici dei lavori, ai sensi dell’articolo 89, comma 1 e comma 2, lettera a), del D. Lgs n. 159/2011, secondo le modalità di cui agli articoli 87 e 88 del medesimo decreto legislativo.
4. Appositi protocolli sottoscritti a livello locale possono prevedere controlli più incisivi sulle imprese affidatane di interventi di edilizia privata, tra cui l’acquisizione dell’informazione antimafia, di cui all’articolo 84, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 159/2011.
 

Art. 12
Informazione antimafia per i piani urbanistici

1. Dalla data di entrata in vigore della nuova legge regionale in materia di tutela c uso del territorio, sono sottoposti a verifica secondo il regime della informazione antimafia di cui all’articolo 84, comma 3, del D. Lgs n. 159/2011 gli operatori privati interessati agli atti negoziali e ai procedimenti speciali di approvazione di progetti che comportano l’effetto di variante agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica previsti dalla medesima legge regionale.
2. Le Prefetture si impegnano ad autorizzare gli uffici di piano alla consultazione della Banca dati nazionale unica e a rilasciare le informazioni antimafia nei casi di cui al comma 1, con le modalità previste dagli articoli 92 e 93 del D. Lgs n. 159/2011.
 

Art. 13
Banche dati

1. Anche nell’ambito della collaborazione interistituzionale per la promozione della sicurezza integrata e dei relativi schemi di attuazione di cui all’art. 3 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48:
a) la Regione si impegna a consentire l’accesso, alle Prefetture-UTG firmatarie, al Sistema informativo telematico appalti regionali Emilia-Romagna (SITAR) e al Sistema Informativo delle Notifiche Preliminari (SICO), per l’acquisizione dei dati di interesse;
b) le Parti si impegnano, attraverso la costituzione di un apposito gruppo di lavoro congiunto, a individuare ulteriori forme di cooperazione e scambio dati tra loro.
 

Art. 14
Durata e pubblicazione

1. La presente Intesa ha durata di due anni decorrenti dalla data di sottoscrizione. Al termine del biennio, le Parti si impegnano a valutare in merito ai risultati ottenuti e, ove ritenuti positivi, l’Intesa si intenderà rinnovato per un ulteriore biennio.

Bologna, 9 marzo 2018

Il Presidente della Regione Emilia-Romagna, anche in qualità di Commissario Delegato per la ricostruzione
Il Prefetto di Bologna
Il Prefetto di Ferrara
Il Prefetto di Forlì-Cesena
Il Prefetto di Modena
Il Prefetto di Parma
Il Prefetto di Piacenza
Il Prefetto di Ravenna
Il Prefetto di Reggio nell’Emilia
Il Prefetto di Rimini
 

ALLEGATO CLAUSOLE CONTRATTUALI

Clausola n. 1
La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui alla Intesa per la legalità “TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, LE PREFETTURE-UTG PRESENTI SUL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ED IL COMMISSARIO DELEGATO PER LA RICOSTRUZIONE PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE MAFIOSA NEL SETTORE DEGLI APPALTI E CONCESSIONI DI LAVORI PUBBLICI, SERVIZI E FORNITURE E NELL ATTIVITÀ URBANISTICA ED EDILIZIA”, firmato in data 9 marzo 2018, impegnandosi ad accettare ed applicare le relative disposizioni.
Clausola n. 2
La sottoscritta impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento in relazione a contratti e sub-contratti, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.
Clausola n. 3
La sottoscritta impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura ed all’Autor Uà Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestali nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del codice penale, nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto.
Clausola n. 4
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contralto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere rilasciate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni antimafia interdittive di cui agli artt. 84 e 91 del d.lgs. 159/2011 e s.m.i. Il medesimo effetto risolutivo deriverà dall’accertata sussistenza dì ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o dì accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d’interesse. In tale ipotesi, a carico dell’impresa oggetto della informativa interdittiva sarà applicata anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, fatte salve le utilità conseguite, ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all’impresa in relazione alla prima erogazione utile.
Clausola ti. 5
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
Clausola n, 6
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla legge 136/2010 qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all’art. 3 della legge citata. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, di importo superiore ai tremila euro, relativi ai contratti di cui alla presente Intesa attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario autorizzato ed esclusivamente tramite bonifico bancario; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, sarà applicata una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, traendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.
Clausola n. 7
La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli arti. 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 416 bis, 416 ter c.p.