PROTOCOLLO D'INTESA
PER LA PROMOZIONE DELLA REGOLARITÀ E DELLA SICUREZZA DEL LAVORO NEL SETTORE EDILE

 

L'anno duemilaventidue, il giorno 6 del mese di Aprile, presso la Prefettura di Messina,
Gli enti promotori:
• Prefettura di Messina
• Città Metropolitana di Messina
• Comune di Messina
• Questura di Messina
• Comando Provinciale dell’Anna dei Carabinieri di Messina
• Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Messina
• Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Messina
• Ispettorato Provinciale del Lavoro di Messina
• INPS territoriale Messina
• INAIL territoriale Messina
• ASP 5 di Messina
• SICINDUSTRIA di Messina
• Camera di Commercio, Industria, agricoltura e Artigianato di Messina
• Segreterie Generali Provinciali di CGIL - CISL - UIL di Messina
• Segreterie di Categoria Provinciali di CGIL - CISL - UIL di Messina
• ANCE - Associazione Nazionale Costruttori Edili di Messina
• Cassa Edile di Messina
• O.P.T. - Organismo Paritetico Territoriale di Messina
• CNA - Confederazione Nazionale Artigiani di Messina
• Confartigianato di Messina
• C.L.A.A.I. - Confederazione Libere Associazioni Artigiane Italiane di Messina
• Sindacato S.A.D.A. Casa di Messina
• A.C.A.I. Associazione Cristiana Artigiani Italiani di Messina
• Ordine degli Ingegneri di Messina
• Ordine degli Architetti - Pianificatori - Paesaggisti e Conservatori della Provincia Di Messina
• Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della provincia di Messina
• Ordine dei Periti Industriali di Messina
• Ordine dei Consulenti del Lavoro di Messina
• ODCEC - Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Messina
 

promuovono e sottoscrivono il presente Protocollo

PREMESSO CHE

o in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, la Costituzione italiana (articoli 2, 32 e 41) prevede la tutela della persona umana nella sua integrità psico-fisica come principio assoluto ai fini della predisposizione di condizioni ambientali sicure e salubri;
o la Prefettura di Messina, per il ruolo istituzionale che la contraddistingue in ordine al monitoraggio del fenomeno infortunistico nei luoghi di lavoro e delle connesse attività di controllo e vigilanza nel territorio di competenza, intende farsi parte promotrice di concrete iniziative, implementando azioni sinergiche, mirate e coordinate per meglio prevenire e contrastare gli infortuni sul lavoro;
o la problematica della regolarità e sicurezza nei cantieri edili assume, nella Provincia di Messina, rilevanza prioritaria per numero di addetti e imprese nel quadro generale della Sicurezza e salute nei Luoghi di Lavoro;
o è obiettivo comune delle Parti la tutela dei lavoratori e lo sviluppo sinergico di una cultura della prevenzione che, attraverso la conoscenza dei flussi e dei fenomeni, realizzi le condizioni per la prevenzione e la sistematica riduzione degli infortuni sul lavoro, con la conseguente riduzione degli oneri per la collettività in termini sociali ed economico-finanziari;
o è interesse congiunto delle parti firmatarie del presente Protocollo di Intesa migliorare la programmazione e il coordinamento dei controlli sui cantieri edili pubblici e privati presenti sul territorio provinciale, adottando apposite misure di organizzazione;
o è stata condivisa tra i firmatari, a fronte del manifestarsi di ripetuti incidenti sui luoghi di lavoro, l’esigenza di avviare un’azione di rafforzamento delle iniziative da adottare da parte degli organi che, a vario titolo, hanno competenza in materia, focalizzando l’attenzione sulla necessità di incrementare le attività di prevenzione e di vigilanza, di formazione per i lavoratori e per tutti gli addetti del settore, con modalità coordinate e condivise tra le diverse Istituzioni competenti per materia, con l’obiettivo di agevolare un coordinamento operative e sinergico e favorire un’azione unitaria e sempre più idonea per affrontare le criticità afferenti la tematica in argomento.
 

RITENUTO

che il rispetto delle norme di Legge e di quelle contrattuali costituisce presupposto fondamentale per la tutela dei lavoratori e delle imprese che, operando nel rispetto delle regole, sarebbero gravemente pregiudicate da comportamenti contrari ed elusivi delle norme sulla Sicurezza del Lavoro e contrattuali posti in essere da imprese concorrenti tra loro.
 

PRESO ATTO

che attraverso la collaborazione ed il coordinamento di tutti i soggetti istituzionalmente competenti in materia di Sicurezza sui Luoghi di Lavoro è possibile porre in essere utili sinergie al fine della piena attuazione delle norme in argomento nel settore edile e quindi della riduzione degli infortuni sul lavoro.
 

VISTI

- il D.Lgs. n. 272 del 27 luglio 1999, relativo all’adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell’espletamento del lavoro marittimo e portuale;
- il D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 177 del 14 settembre 2011, “Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'art. 6, comma 8, lettera g), del D.Lgs. n. 81/2008”;
- la lettera circolare del Ministero del Lavoro del 18 novembre 2010 in ordine all’applicazione delle misure necessarie alla valutazione del rischio stress lavoro correlato, di cui all'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- la lettera circolare del Ministero del Lavoro dell'11 luglio 2011 "Chiarimenti sul sistema di controllo ed indicazioni per l'adozione del sistema disciplinare per le aziende che hanno adottato un modello organizzativo e di gestione definito conformemente alla Linee Guida UNI- INAIL (edizione 2001) o alle BS OHSAS 18001:2007";
- il Decreto del Ministero del Lavoro del 13 febbraio 2014: "Recepimento delle procedure semplificate per l'adozione e l'efficace attuazione dei Modelli di Organizzazione e Gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese (art. 30, comma 5/bis del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.)";
- l’art. 2 del Decreto Legislativo del 19.08.2016 n. 177 e il discendente Decreto del Ministro dell’interno datato 15.08.2017, recante “Direttiva sui comparti di Specialità delle Forze di Polizia e sulla razionalizzazione dei presidi di polizia”, che riconosce la competenza dell’Arma dei Carabinieri nel settore della tutela del lavoro;
- La norma UNI ISO 45001 del 2018 “Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro - Requisiti e guida per l’uso", recepita a livello nazionale dall’Ente Italiano di Normazione (UNI);
- Il Codice dei contratti pubblici - Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 (G.U.R.I. 19.04.2016 n. 91) e ss.mm.ii. (D.L. 6 novembre 2021, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233 - Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose - L. 23 dicembre 2021, n. 238 - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all’Unione europea - Legge europea 2019-2020 - D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 - Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi);
- Il PNP 2020-2025 - Piano Nazionale della Prevenzione del 06/08/2020;
- Il PRP 2020-2025 - Piano Regionale della Prevenzione giusto D.A. 1438/2021;
- Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 143 del 2021, a partire dal 1° novembre 2021, disciplina l’obbligo del cosiddetto “Durc di Congruità”, ai sensi dell’articolo 30 e dell’articolo 105, comma 16, del citato Codice dei contratti pubblici;
- Testo coordinato del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215, recante «Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.».
 

CONSIDERATO

- che le parti firmatarie intendono delineare un modello efficace di contrasto al fenomeno degli infortuni sul lavoro nelle imprese che eseguono attività ritenute a maggiore esposizione al rischio di incidenti sul lavoro e malattie professionali, nella consapevolezza altresì, che una sempre più diffusa formazione e un crescente impiego di risorse tecnologiche a supporto possano costituire strumenti per attuare adeguati livelli di salvaguardia per la salute e sicurezza dei lavoratori;
- che tale modello, si propone di:
o contribuire a migliorare i livelli di salute e sicurezza sul lavoro reale e percepita;
o essere un sistema partecipato e consapevole da parte di tutti i soggetti firmatari del presente protocollo;
o aumentare l’efficienza e le prestazioni delle Imprese;
o ridurre progressivamente gli incidenti, infortuni e malattie correlate al lavoro minimizzando i rischi cui possono essere esposti i lavoratori o i terzi (clienti, fornitori, visitatori, ecc.).
 

RITENUTO NECESSARIO

- implementare un sistema integrato di scambio informativo tra le pubbliche istituzioni deputate ad attività di controllo, le altre amministrazioni pubbliche firmatarie e le parti sociali, utilizzando le banche dati già costituite e promuovendo il costante aggiornamento delle stesse per i profili di rispettiva competenza;
- accrescere la cultura e la pratica della salute e sicurezza delle imprese e dei lavoratori per aumentare il grado della sicurezza delle attività ritenute a rischio, elevando il livello di formazione ed informazione dei lavoratori e degli operatori;
- attivare, da parte dei sottoscrittori del presente documento, percorsi formativi specifici di avanzata qualità e significativamente mirati all’obiettivo condiviso della migliore tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
- effettuare una mappatura delle attività produttive presenti nel territorio messinese con l’ausilio dei dati del Registro Imprese, INPS e INAIL, con contestuale analisi dei dati (tipologie di aziende, produzione, numero dei dipendenti, rischi di settore, etc.);
- sviluppare sul tema della sicurezza del lavoro più proficue collaborazioni tra le imprese in generale, le parti sociali, le Associazioni datoriali e le imprese dotate di un elevato know how che hanno già avviato delle buone pratiche sotto il profilo della conoscenza e della formazione, con l’ausilio dell’università degli Studi di Messina;
- armonizzare gli interventi, attraverso la valorizzazione del contributo specifico di ognuno degli attori coinvolti, secondo le rispettive competenze, al fine di rendere più incisiva ed unitaria l'azione a tutela della salute dei lavoratori; nonché promuovere, sostenere c diffondere la cultura della sicurezza, attraverso l'organizzazione, con la partecipazione di tutti i soggetti interessati, di specifici percorsi formativi aggiuntivi, rivolti ai lavoratori, ai preposti, agli RSPP, agli ASPP, ai dirigenti, ai datori di lavoro ed ai Coordinatori per la Sicurezza ed in generale a tutte quelle figure che a vario titolo svolgono un ruolo in ambito Sicurezza sui luoghi di Lavoro;
- proseguire sull'azione di sensibilizzazione volta a creare una permanente educazione alla “cultura della sicurezza” come etica di responsabilità sociale, avvalendosi del supporto di tutti i firmatari del presente protocollo;
- evidenziare il ruolo degli Enti bilaterali/Organismi paritetici costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, con particolare riferimento alla promozione di attività formative e di sensibilizzazione, alla determinazione di modalità di attuazione della formazione professionale in azienda nonché allo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro.
 

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO

- di assicurare il perseguimento di condizioni di legalità nelle varie fasi del processo produttivo, con particolare riferimento al contrasto del lavoro irregolare e all’osservanza delle norme di sicurezza nei cantieri, in un quadro generale di rispetto delle norme del settore edile, sia nel comparto delle Opere pubbliche sia in quello delle opere private. In particolare, i soggetti tenuti alla vigilanza sul rispetto della normativa in materia di sicurezza e regolarità nei cantieri edili si adopereranno affinché le condizioni di lavoro siano tali da garantire pienamente la sicurezza ed i diritti dei lavoratori alla prevenzione, come stabilito dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Testo Unico sulla sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro” c successive modifiche e integrazioni (d’ora innanzi T.U.), nonché il rispetto delle altre norme di legge di riferimento, dei CCNL edilizia e degli accordi integrativi territoriali;
- di porre in essere ogni attività ed iniziativa, ognuno per la propria competenza, volta a fare applicare quanto convenuto con il presente Protocollo alle imprese appaltatrici e subappaltatrici operanti nel settore edile, nonché alle Stazioni Appaltanti, per quanto concerne il comparto opere pubbliche;
- di implementare le strategie mirate per settori produttivi, partendo da quello delle costruzioni che, per numero di eventi infortunistici e per specificità delle violazioni, manifesta maggiori criticità, anche a causa dei fenomeni di lavoro nero e violazioni, sotto varie forme, dei diritti dei lavoratori;
- di sviluppare utili sinergie per la piena attuazione delle norme in materia di SSL e favorire così la riduzione del fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali;
- di attivare interventi coordinati tra gli organismi pubblici di controllo e quelli paritetici di prevenzione attraverso la collaborazione continua producendo report statistici periodici, ad esempio sull’andamento della vigilanza nei cantieri e l’indicazione dei cantieri già visitati, mettendoli a disposizione del Tavolo di Coordinamento (di cui più avanti);
- di promuovere il rafforzamento della complessiva azione di informazione e formazione, al fine di estendere la prevenzione anche ai lavoratori e datori di lavoro delle piccole e medie imprese ritenute più a rischio poiché dotate di una minima struttura organizzativa;
- di formulare, attraverso il seguente articolato, misure atte a garantire il più efficace rispetto delle disposizioni normative di settore vigenti, instaurando, altresì, buone prassi nel rispetto della normativa vigente di settore;
- di istituire presso la Prefettura di Messina il "Tavolo di coordinamento permanente per la sicurezza dei cantieri edili pubblici e privati", con l’obiettivo di migliorare la programmazione e il coordinamento del ruolo svolto dai diversi soggetti operanti nell’ambito dei controlli e delle attività di consulenza preventiva sul rispetto delle norme in materia di lavoro e di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Il Tavolo, gestito da un comitato di indirizzo, espressione dei firmatari del presente Protocollo, mediante i dati che saranno forniti dai soggetti coinvolti {Città Metropolitana di Messina, Comune di Messina, Questura di Messina, Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Messina, Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Messina, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Messina, Direzione Territoriale del Lavoro di Messina, INPS territoriale Messina, INAIL territoriale Messina, ASP 5 di Messina, SICINDUSTR1A di Messina, Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Messina, Segreterie Generali Provinciali di CGIL - CISL - UIL di Messina, Segreterie di categoria Provinciali di CGIL - CISL - UIL di Messina, ANCE - Associazione Nazionale Costruttori Edili di Messina, Cassa Edile di Messina, O.P.T. di Messina, CNA di Messina, Confartigianato di Messina, C.L.A.A.I. di Messina, Sindacato S.A.D.A. Casa di Messina, A.C.A.I. di Messina, Ordine degli Ingegneri di Messina, Ordine degli Architetti P.P.C. di Messina, Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della provincia di Messina, Ordine dei Periti Industriali di Messina, Ordine dei Consulenti del Lavoro di Messina ODCEC di Messina) si prefigge l’obiettivo di monitorare tutti i cantieri edili pubblici e privati aperti in provincia di Messina al fine di attuare la prevenzione oggetto del presente Protocollo.
 

AZIONI MIRATE DI SENSIBILIZZAZONE

I sottoscrittori del presente Protocollo, preso atto che il presente documento costituisce punto di riferimento per i giovani, i lavoratori, le organizzazioni sindacali e le aziende che vogliano affrontare, con un approccio nuovo, le tematiche legate alla sicurezza ma soprattutto alla prevenzione negli ambienti di vita, di studio e di lavoro, concordano sulla necessità di potenziare al massimo l'attività di formazione dedicata a tutti gli attori coinvolti ed a tal fine promuoveranno le azioni di:
1. informazione, per imprese e lavoratori, sui rischi professionali presenti nelle attività di cantiere; particolare attenzione sarà rivolta al datore di lavoro, al preposto ed ai lavoratori;
2. sensibilizzazione alla percezione del rischio ed alla necessaria assunzione di responsabilità per la propria ed altrui salute, in particolare per piccoli imprenditori, lavoratori autonomi, committenti privati;
3. promozione della cultura della sicurezza in ambito scolastico;
4. promozione di eventi di analisi dei rischi in esito ad infortuni ed infortuni mancati;
5. diffusione di buone pratiche volte all'incremento della sicurezza ed alla riduzione del numero degli infortuni.
Tali proposte saranno realizzate attraverso la realizzazione di appositi incontri, campagne di informazione/comunicazione tramite i mass media e iniziative pubbliche organizzate sul territorio anche con il coinvolgimento degli Enti locali.
I destinatari di tali azioni saranno le Imprese e le diverse figure della prevenzione.
 

COORDINAMENTO DELLE AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E INFORMAZIONE

I sottoscrittori del presente Protocollo cureranno l'organizzazione delle iniziative citate nel punto precedente attraverso i seguenti criteri:
individuazione delle (categorie di) imprese più a rischio per frequenza infortunistica e gravità degli infortuni;
individuazione dei gruppi di lavoratori che necessitano di maggiore attenzione (es. stranieri, lavoratori con contratto a tempo determinato, lavoratori anziani, ecc.,).
Si favorirà il confronto e la collaborazione tra le figure degli RLS, degli RLST e degli RSPP, dei Medici competenti anche attraverso l'intervento degli organismi di vigilanza.
Si promuoveranno percorsi di valorizzazione delle figure dei Preposti, degli RLS, degli RLST e degli RSPP, anche attraverso l'individuazione di procedure codificate ed approvate da tutti gli organismi di vigilanza.
Le Associazioni datoriali, gli Ordini e Collegi professionali assicureranno la collaborazione per mettere a disposizione le competenze specialistiche, facilitando l'interazione con le Imprese ed i lavoratori.
In particolare, verranno assicurate le attività, quali check sulle valutazioni dei rischi e aggiornamenti conseguenti, predisposizione di Linee-guida e documenti tecnici, la collaborazione per lo scambio di "buone pratiche", l'erogazione di formazione specifica su procedure previste e comportamenti, anche attraverso l'attivazione di azioni sinergiche tra le Imprese.
Per il rafforzamento dell'azione di prevenzione, i firmatari del presente protocollo, in collaborazione con le Associazioni Datoriali e le Organizzazioni Sindacali, organizzeranno incontri di sensibilizzazione dei lavoratori attraverso un maggior coinvolgimento degli stessi per una maggiore comprensione dei fattori che inducono il realizzarsi o il permanere delle situazioni di rischio.
 

TAVOLO PERMANENTE DI COORDINAMENTO

È costituito presso la Prefettura di Messina un "Tavolo di coordinamento permanente per la sicurezza sui luoghi di lavoro" con tutti gli attori istituzionali interessati e le Parti sociali, con il compito di monitorare il fenomeno degli infortuni sui luoghi di lavoro nel settore edile e dare impulso all'avvio di specifiche campagne di sensibilizzazione, attraverso la raccolta continua delle segnalazioni degli infortuni e delle informazioni provenienti dai soggetti accreditati, allo scopo di garantire elevati livelli di sicurezza.
Il Tavolo metterà in "rete" metodi, modelli e percorsi formativi selezionati dalle diverse componenti, al fine di individuare i temi di comune interesse e sviluppare studi ed approfondimenti utilizzando la "rete delle competenze" e le "buone pratiche" già avviate.
Il Tavolo si riunirà con cadenza almeno quadrimestrale od ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità. Alle riunioni potranno essere invitati esperti in materie attinenti le problematiche che man mano saranno riscontrate.
 

COORDINAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO

Coordinatore del “Tavolo” (di cui al punto precedente) è la Prefettura di Messina a cui vengono affidati compiti di orientamento, supporto, assistenza e monitoraggio nei confronti dei Soggetti firmatari, al fine di conseguire gli obiettivi previsti nel presente protocollo
 

DENUNCIA DELLE VIOLAZIONI ALLA NORMATIVA

I firmatari del presente protocollo si impegnano, ciascuno per la propria parte di competenza, affinché, attraverso l’operato dei propri Uffici, si incrementino le segnalazioni agli Organi di vigilanza competenti per consentire mirate verifiche sui luoghi di lavoro, finalizzate, da un lato, a confermare il pieno rispetto delle regole, in un clima di ampia e puntuale legalità, dall’altro a potenziare opportune misure di prevenzione nell’ottica di garantire una concreta c reale sicurezza dei lavoratori, con l’obiettivo primario e comune della tutela del lavoratore.
 

RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI CONDIVISE

Le parti si impegnano ad intensificare, nel rispetto dei principi di autonomia e sussidiarietà e nello spirito della leale collaborazione, gli scambi di conoscenza tra gli Enti istituzionali e i diversi soggetti pubblici e privati interessati alla problematica, al fine di favorire la realizzazione di un sistema integrato di scambio informativo, in cui la condivisione di elementi di analisi e di valutazione delle situazioni può potenziare le capacità di intervento degli Enti che operano nell'attività di prevenzione e di vigilanza a tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro.
 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Tutti i soggetti coinvolti, in quanto gestori o destinatari di dati ed informazioni sono tenuti all’osservanza delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 196/03, tenendo anche conto dei pareri del Garante per la protezione dei dati personali.
I dati dunque non potranno essere utilizzati per scopi eccedenti a quelli indicati in protocollo, anche rispetto al fattore temporale correlato alla necessità d’uso.
 

DURATA DEL PROTOCOLLO

Il presente Protocollo di Intesa entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione ed ha una validità triennale, con tacito rinnovo di tre anni in tre anni, salvo diversa intesa tra le parti.
In prossimità della scadenza di ogni triennio le parti si confronteranno per la condivisione dei contenuti del Protocollo e della sua prosecuzione.
 

ULTERIORI OBBLIGHI E CLAUSOLA DI INVARIANZA FINANZIARIA

Le Parti si impegnano, senza nuovi o maggiori oneri, a mettere a disposizione le risorse professionali, tecniche, strumentali, le infrastrutture, la rete, nonché a rendere disponibile il proprio patrimonio di conoscenza per la realizzazione del Protocollo.
 

RISORSE

Le parti si impegnano a prevedere, ove dovessero rendersi disponibili specifiche risorse secondo i rispettivi ordinamenti e compatibilmente con gli obblighi di razionalizzazione delle risorse pubbliche, appositi fondi per promuovere e mettere in atto mirati progetti di prevenzione a tutela della sicurezza dei lavoratori, rendendone trasparenti le modalità di utilizzazione, nonché ad individuare apposite risorse umane da destinare all'attuazione degli impegni assunti.