Responsabilità del legale rappresentante di una società che gestiva un appalto di manutenzione stradale per conto del Comune di Potenza: egli è stato ritenuto responsabile di avere omesso di registrare l'attività di alcuni lavoratori alle sue dipendenze, di avere omesso di presentare all'I.N.P.S. la denuncia mensile obbligatoria e di avere omesso il versamento dei contributi relativi ad alcune mensilità, ivi compresi i mesi di (OMISSIS) per i quali è stata raggiunta la soglia di rilevanza penale della condotta.

 

Condannato in primo e secondo grado, ricorre in Cassazione -  Accoglimento parziale.

 

"Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato e inammissibile.
Con puntuale motivazione la Corte di Appello ha illustrato le ragioni che escludono che la delega attribuita al Sig. S. possa incidere sulla permanenza degli obblighi del legale rappresentante della società in capo all'odierno ricorrente, a nulla rilevando un'eventuale situazione di amministrazione di fatto che si sarebbe verificata in capo allo stesso Sig. S. eccedendo il contenuto delle delega stessa.
Tale motivazione risulta rispettosa dei corretti canoni interpretativi della legge incriminatrice, secondo la quale l'obbligo di dichiarazione ed i relativi adempimenti sono posti a carico del "datore di lavoro", figura che nel caso in esame va individuata nel legale rappresentante della società.

 
Risulta, invece, fondato il secondo motivo di ricorso, posto che la sentenza impugnata ha totalmente omesso di pronunciare e motivare in ordine al motivo di impugnazione concernente il trattamento sanzionatorio."

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente

Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere

Dott. GENTILE Mario - Consigliere

Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere

Dott. MARINI Luigi - est. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da: M.D., nato a (OMISSIS);

Avverso la sentenza emessa in data 19 Marzo 2009 dalla Corte di Appello di Potenza, che ha confermato la sentenza con cui il 30 Ottobre 2007 il Tribunale di Matera ha dichiarato prescritto il reato previsto dalla L. n. 646 del 1982, art. 21 ed ha condannato il Sig. M. alla pena di sei mesi di reclusione (pena condizionalmente sospesa) per il reato previsto dalla L. n. 689 del 1981, art. 37, comma 1.

Fatti relativi ai mesi di (OMISSIS);

Sentita la relazione effettuata dal Consigliere Dott. MARINI Luigi; Udito il Pubblico Ministero nella persona del Cons. Dott. MONTAGNA Alfredo, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
 
 
 
Fatto

 


Con sentenza in data 30 Ottobre 2007, il Tribunale di Matera, dopo avere dichiarato prescritto il reato previsto dalla L. n. 646 del 1982, art. 21, ha condannato il Sig. M., previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di sei mesi di reclusione (pena condizionalmente sospesa) per il reato previsto dalla L. n. 689 del 1981, art. 37, comma 1.
L'imputato, legale rappresentante di società che gestiva un appalto di manutenzione stradale per conto del Comune di Potenza, è stato ritenuto responsabile del fatto di avere omesso di registrare l'attività di alcuni lavoratori alle sue dipendenze, di avere omesso di presentare all'I.N.P.S. la denuncia mensile obbligatoria e di avere omesso il versamento dei contributi relativi ad alcune mensilità, ivi compresi i mesi di (OMISSIS) per i quali è stata raggiunta la soglia di rilevanza penale della condotta.

A seguito di rituale impugnazione la Corte di Appello di Potenza ha confermato la sentenza dei primi giudici.

Respinta l'istanza di parziale rinnovazione del dibattimento ex art. 603 c.p.p., la Corte territoriale ha disatteso i motivi di merito volti a riconoscere l'estraneità dell'appellante rispetto alla effettiva gestione del personale e la sussistenza degli illeciti in capo alla sola persona che era stata specificamente delegata a tali attività; in particolare, ha ritenuto che la responsabilità per le violazioni commesse resti a carico del legale rappresentante della società (le cui competenze sono fissate dall'art. 2392 c.c.) quando si sia in assenza di una delega specifica e rispettosa delle forme previste dalla legge.

Ricorre il Sig. M. per messo del Difensore.

Con primo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e).
La Corte territoriale avrebbe del tutto omesso di considerare che la gestione di fatto delle attività e del personale era curata da persona diversa, che operava sul posto, e che lo stesso M. aveva appreso di falsi licenziamenti solo in sede processuale, essendo egli all'oscuro di tutto.
Dai fatti esposti in sede di giudizio, e richiamati in sede di appello, emergeva con chiarezza che l'effettivo amministratore della società era il Sig. S., che pochi mesi dopo i fatti ebbe a rilevare il ramo aziendale che fino ad allora aveva gestito su delega del Sig. M..

Sul punto la Corte territoriale avrebbe totalmente omesso di fornire una motivazione che smentisca l'assunto difensivo, limitandosi a valutare come non rilevante la delega di funzioni effettuata da M. a S..

Con secondo motivo lamenta la totale assenza di motivazione (art. 606 c.p.p., lett. e)) in ordine alla richiesta di riduzione della pena contenuta nei motivi di appello.
 
 
Diritto

 


Il ricorso deve essere accolto limitatamente la secondo motivo nei termini di seguito specificati.

Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato e inammissibile. Con puntuale motivazione la Corte di Appello ha illustrato le ragioni che escludono che la delega attribuita al Sig. S. possa incidere sulla permanenza degli obblighi del legale rappresentante della società in capo all'odierno ricorrente, a nulla rilevando un'eventuale situazione di amministrazione di fatto che si sarebbe verificata in capo allo stesso Sig. S. eccedendo il contenuto delle delega stessa. Tale motivazione risulta rispettosa dei corretti canoni interpretativi della legge incriminatrice, secondo la quale l'obbligo di dichiarazione ed i relativi adempimenti sono posti a carico del "datore di lavoro", figura che nel caso in esame va individuata nel legale rappresentante della società.

Risulta, invece, fondato il secondo motivo di ricorso, posto che la sentenza impugnata ha totalmente omesso di pronunciare e motivare in ordine al motivo di impugnazione concernente il trattamento sanzionatorio. La sentenza deve, pertanto, essere annullata limitatamente alla determinazione della pena, con rinvio sul punto al giudice di merito, che va individuato nella Corte di Appello di Salerno.


P.Q.M.

 


Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla misura della pena con rinvio alla Corte di Appello di Salerno. Così deciso in Roma, il 4 marzo 2010. Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2010